CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03344/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 13111-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], che la rappresenta e difende ex lege; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 3127/2020 della [OSCURATO:PERSONA] - SEZIONE DISTACCATA di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 13111 sez. MT - ud. 15-12-2022 -2- Rg 13111/2021. Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia dele entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, che su impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall'amministrazione alla domanda di rimborso, ex art. 19, comma 4 bis TUIR, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente di [OSCURATO:SOCIETA], delle ritenute subite a titolo di Irpef per incentivo all'esodo a seguito di cessazione volontaria del rapporto di lavoro in data 30.12.2001, ha respinto l'appello dell'ufficio. La CTR ha ritenuto tempestiva la domanda di rimborso, decorrendo il termine per la presentazione della domanda dalla data delle sentenze della Corte di giustizia europea in materia. Il contribuente è rimasto intimato. Considerato che: Con l'unico unico motivo del ricorso, l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto non era contestato che il contribuente avesse presentato istanza di rimborso della maggior IRPEF in data 11.5.2009 in relazione alle ritenute d'imposta operate nel febbraio 2002, non potendosi fare decorrere il termini dalla data della sentenza della Corte di giustizia europea. Il motivo è fondato e va accolto. Le Sezioni Unite hanno statuito, con decisione seguita da numerose sentenze della sezione tributaria (cfr., fra le altre, Cass. Sez. 5, n. 15645 de/ 16/05/2022; n. 3760/2021), con specifico riferimento alla questione sostanziale qui controversa, che: "Il termine di decadenza, previsto dalla normativa tributaria (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38) per l'esercizio, attraverso la presentazione di apposita istanza, del diritto al rimborso di un'imposta che sia stata dichiarata, in epoca successiva all'indebito versamento, incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia, decorre dalla data del detto versamento, e non da quella in cui è intervenuta la pronuncia che ne ha sancito la contrarietà all'ordinamento comunitario" (Sez. Un.n. 13676 del 16 giugno 2014). Come le stesse Sezioni Unite hanno chiarito, nella vicenda qui sub judice, non si è affatto verificata l'eliminazione di una norma impositiva dall'ordinamento, bensì il diverso caso di "una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea che, con effetto retroattivo, analogo a quello di una sentenza di illegittimità costituzionale, ha dichiarato in contrasto con una direttiva comunitaria self executing una norma nazionale di agevolazione fiscale, ampliandone la portata soggettiva". Pertanto "il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e decorrente dalla "data del versamento" o da quella in cui "la ritenuta è stata operata", opera anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l'efficacia retroattiva di detta pronuncia - come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale - incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche" (Cass. sezioni unite 16 giugno 2014, n. 13676). Pertanto, nell'ipotesi in cui un'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, il termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso delle imposte sui redditi, di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, decorre dalla data del versamento dell'imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia, che ha sancito la contrarietà della stessa all'ordinamento comunitario (Cass. n. 20093 del 2018); ciò senza senza che possano invocarsi, in senso contrario, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di "overruling" per giustificare la decorrenza del suddetto termine dalla data della decisione della Corte di Giustizia, in quanto, per un verso, non vengono in rilievo regole processuali e, per un altro, vi è un'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente in materia tributaria, che sarebbe compromessa dalla sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti (Cass. n. 22345 del 13/09/2018; v. anche Cass. n. 15645 del 16/05/2022). Alla stregua di tali principi il ricorso va accolto, e la sentenza impugnata, in contrasto con essi, va cassata. Poiché la domanda di rimborso del contribuente, è stata proposta oltre il termine di 48 mesi dopo l'effettuazione, nell'anno 2002, della ritenuta alla fonte che ne costituiva l'oggetto, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto ricorrono le condizioni perché la causa possa essere decisa nel merito (ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.), con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei gradi di merito vanno compensate; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito; condanna il contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in C. 2.300,00 oltre spe