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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 ottobre 2024

Cassazione n. 02093/2026

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onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 7509 /20 2 5 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s .p. a ., in persona del legale rapp resentante pro tempore rappresentata e difes a in forza di procura speciale in atti dal l’a vv. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del D irettore pro tempore rappresentat a e difes a come per legge dall’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - controricorrente – Oggetto:dazidoganali –legittimoaffidamento deldebitore Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 2 per la cassazione del la s entenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del la Liguria n. 714 / 0 3 / 2024 , depositata in data 14/10/2024, non notificata Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 10/12/2025dal [OSCURATO:PERSONA] causa La società contribuente impugnava due separati avvisi di accertamento, prot. n. 87378 e n. 16387, e due relativi atti di irrogazionedelle sanzioni, prot. n. 87382 e n. 16392, a mezzo dei quali veniva richiesto il pagamento di dazi antidumping, Iva e sanzi oni per complessivieuro 395.692,76.

Idue ricorsi riuniti si erano conclusi in primo grado con sentenza della CTP Genova 222/1/2017, depositata il 2 febbraio 2017, sfavorevole all’Ufficio, ed in secondo grado, con sentenza CTR Liguria n. 1139/3/2018,depositata il 17 settembre 2018, anch’essa sfavorevole all’Ufficio.

Ilgiudizio di legittimità introdotto in seguito dalla A genzia delle Dogane edei monopoli si è concluso con la sentenza n. 24046/2023 depositata il7 agosto 2023 con la quale si è cassat a la sentenza con rinvio alla CGTdi secondo grado della Liguria .

Riassunto il giudizio, con la sentenza , qui oggetto di ricorso per cassazione,la CGT di secondo grado ha accolto l’appello dell’Agenzia delledogane e dei monopoli.

Ricorre a questa Corte la BORGHI s.p.a. con atto affidato a quattro motividi censura , poi illustra to da memoria.

L’Amministrazionedoganale resiste con controricorso.

Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 3 IlConsigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380bis c.p.c. a fronte della quale il ricorrente ha chiestola decisione c ollegiale .

Ragionidella decisione Ilprimo motivo di ricorso lamenta l’ omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), per avere i Giudici del rinvioomesso di valutare l ’ efficacia probatoria della segnalazione c . d.

OLAF,su cui risultano incentrati gli avvisi di accertamento impugnati ; denuncia anche mancata motivazione in ordine all’assolvimento da partedell’Ufficio dell’onere della prova.

Talemotivo è inammissibile.

Questa Corte con la sentenza n. 24046/2023, come ha osservato la sentenzaimpugnata, in sede di riassunzione, ha statuito che il profilo chesi assume omesso - l’origine cinese e non taiwanese delle merci - è in realtà stata incontrovertibilmente accertata dal Giudice di primo gradocon decisione non impugnata dalla contribuente, e come tale è oggettodi giudicato quindi insuscettibile di esser messa nuovamente indiscussione come sostiene la ricorrente.

Il secondo motivo di ricorso lamenta come l a Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguri a, in sede di rinvio, abbia pronunciato in tema di onere della prova riferendosi esclusivamente allascriminante di cui all ’ art. 220, paragrafo 2, lett. b) del Regolamento (CEE)n. 2913/1992, questione eccepita con diverso motivo (e sotto un diversoprofilo), e non già all ’ art. 5 del D.lgs. n. 472/97 ; la questione dell’insussistenza e della mancata prova dell ’ elemento soggettivo, necessarioai fini dell ’ irrogazione delle sanzioni, doveva – secondo la partericorrente - essere trattata distintamente dal profilo, ben diverso, Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 4 della sussistenza (e non già del riparto dell ’ onere della prova come trattato in sentenza) degli elementi costitutivi della scriminante dell’art. 220, paragrafo 2, lett. b) del Regolamento (CEE) n. 2913/1992.

Il terzo motivo si incentra ancora sull’omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), sotto diverso profilo,per avere i Giudici del rinvio omesso di valutare, in riferimento agli atti di irrogazione delle sanzioni, le prove conferite sul legittimo affidamento riposto dalla contribuente nel comportamento at ti vo dell’autorità.

Ilquarto motivo si duole ancora dell’ omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), sotto ulteriore profilo, peravere i Giudici del rinvio omesso di valutare le prove conferite in relazionealla invocata scriminante di cui all ’ art. 220, paragrafo 2, lett. b)del Regolamento (CEE) n. 2913/1992.

I motivi possono esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessitra di loro , e non possono trovare accoglimento .

In primo luogo, tali motivi r isulta no formulat i con mescolanza di censure sia in diritto sia relative alla motivazione, il che è inammissibile, perché, anche a voler prescindere dalla rubrica, la mescolanza di critiche eterogenee sia di carattere sostanziale sia processuale, contemporaneamente e senza alcuna gradazione o distinzionetra loro, dando luogo ad una sostanziale sovrapposizione di censure,con l’inammissibile prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili (Cass. 23/10/2018, n. 26874 ; Cass.23/09/2011, n. 19443; Cass. 11/04/2008, n. 9470), non risultando specificamente separata la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 5 appropriate alla fattispecie e dei profili attinenti alla ricostruzione del fatto(Cass.11/04/2018, n. 8915; Cass. 23/04/2013, n. 9793) .

In ogni caso, le censure così proposte risultano complessivamente infondate.

La sentenza di merito ha in realtà debitamente valutato e correttamente deciso in diritto tutti i profili di cui si è sopra detto, scrivendo:“In particolare, il legittimo affidamento del debitore merita la tutela prevista da detta disposizione solo se sono state le autorità competenti «medesime» a porre in essere i presupposti sui quali si basavatale legittimo affidamento, ossia «solo gli errori imputabili a un comportamentoattivo delle autorità competenti fanno sorgere il diritto a che i dazi doganali non vengano recuperati a posteriori.

Orbene, come si ricava dalla sentenza impugnata, nessun errore attivo è imputabile all’Amministrazione doganale e, anzi, le fraudolente indicazioniapposte sulla bolletta doganale da parte dell’importatore – percome risulta dagli accertamenti Olaf, riportati nel p.v.c. trascritto nelricorso (pagg. 12 - 23) e nell’avviso di rettifica, in punto di assenza diproduzione della merce a Taiwan e importazione della stessa dalla Cina - note all’importatrice B. s.r.l., hanno comportato la mancata immediata applicazione dei maggiori dazi, sicché – al contrario di quanto affermato dalla CTR – non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’invocata esimente.

Né i Contribuenti, sui quali gravaval’onere, hanno certamente provato diversi fatti contrari a quelli accertatiin giudizio tali da provare il proprio errore incolpevole ”.

Nessun vizio può esser quindi addebitato sotto il profilo dedotto alla pronunciaimpugnata.

Le censure in esame non colgono peraltro puntualmente la ratio decidendi della sentenza, che si fonda sulla fraudolenza dell’importazione,come si evince dalla motivazione: “Orbene, come si Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 6 ricava dalla sentenza impugnata, nessun errore attivo è imputa bile all’Amministrazionedoganale e, anzi, le fraudolente indicazioni apposte sulla bolletta doganale da parte dell’importatore – per come risulta dagliaccertamenti Olaf, riportati nel p.v.c. trascritto nel ricorso (pagg. 12-23)e nell’avviso di rettifica , in punto di assenza di produzione d ella merce a Taiwan e importazione della stessa dalla Cina - note all’importatrice B. s.r.l., hanno comportato la mancata immediata applicazione dei maggiori dazi…”; diversamente, le censure di parte ricorrente si soffermano sulla mancata prova inerente la buona fede oggettiva e il legittimo affidamento e pertanto sono in concreto equivalenti a “non motivi” (in questo senso si vedano, Cass. n. 8755/2018e Cass. n. 9059/2025).

Secondariamente, il sopra riportato riferimento operato in sentenza alle “fraudolente indicazioni apposte sulla bolletta doganale da parte dell’importatore” che si sono accertate nel giudizio di appello essere “note all’importatrice B. s.r.l.” consente di ritenere adeguatamente accertato il profilo soggettivo in capo alla contribuente, con conseguenteirrogazione legittima delle sanzioni.

Infine, il generico richiamo alla violazione dell’art. 12 c. 7 della L. n. 212è del tutto privo di fondamento, trattandosi di disposizione che non siapplica né a i dazi doganali né alle sanzioni.

Nella disciplina in vigore ratione temporis i n materia doganale, il principiodel rispetto del contraddittorio nella fase amministrativa - pur nonessendo esplicitamente richiamato dal Reg. (CEE) 12 ottobre 1992, n.2913/92 (codice doganale comunitario) e pur in epoca anteriore alla introduzionedel d .L . 24 gennaio 2012 , n.1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, introduttivo del comma 4 bis – è previsto e disciplinatodalla differente espress a prevision e dell'art. 11 del d.

L gs. n. 374 del 1990 e costituisce un principio generale del diritto Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 7 comunitarioche trova applicazione ogni qualvolta l'Amministrazione si propongadi adottare nei confronti di un soggetto un atto a esso lesivo (cfr.Corte di Giustizia, sentenza 18 dicembre 2008, in causa C - 349/07, Sopropé).

In conclusione, il ricorso va rigettato; le spese processuali sono liquidatesecondo la soccombenza come in dispositivo.

Poichéla presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenzadi questa Corte (si vedano in termin i le pronunce Cass. Sez.

Un. n. 28540 / 2023; Cass. Sez.

Un. n. 27195 / 2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. n. 31839 / 2023) secondola quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art.380 - bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.

Lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione de l giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art.96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilitàaggravata del ricorrente.

Debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. ulteriore l’importodi euro 3.0 00 ,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto comma c.p.c. e ancora l’ulteriore importo di euro

1. 5 0 0 ,00 sempre a carico di parte soccombente da versarsi quest’ultimo alla cassadelle ammende; P.Q.M Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 8 rigettail ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 5.8 00,00, in favore di parte controricorrente, oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrenteal pagamento dell’ulteriore somma di euro 3.0 0 0 ,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. sempre in favore di parte controricorrente e infine dell’ancoraulteriore somma di euro 1 .5 0 0 ,0 0 ex art. 96 c. 4 c.p.c. in favoredella cassa delle ammende.

Aisensi dell'art. 13 comma 1 qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 7509 /20 2 5 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s .p. a ., in persona del legale rapp resentante pro tempore rappresentata e difes a in forza di procura speciale in atti dal l’a vv. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del D irettore pro tempore rappresentat a e difes a come per legge dall’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - controricorrente – Oggetto:dazidoganali –legittimoaffidamento deldebitore Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 2 per la cassazione del la s entenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del la Liguria n. 714 / 0 3 / 2024 , depositata in data 14/10/2024, non notificata Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 10/12/2025dal [OSCURATO:PERSONA] causa La società contribuente impugnava due separati avvisi di accertamento, prot. n. 87378 e n. 16387, e due relativi atti di irrogazionedelle sanzioni, prot. n. 87382 e n. 16392, a mezzo dei quali veniva richiesto il pagamento di dazi antidumping, Iva e sanzi oni per complessivieuro 395.692,76. Idue ricorsi riuniti si erano conclusi in primo grado con sentenza della CTP Genova 222/1/2017, depositata il 2 febbraio 2017, sfavorevole all’Ufficio, ed in secondo grado, con sentenza CTR Liguria n. 1139/3/2018,depositata il 17 settembre 2018, anch’essa sfavorevole all’Ufficio. Ilgiudizio di legittimità introdotto in seguito dalla A genzia delle Dogane edei monopoli si è concluso con la sentenza n. 24046/2023 depositata il7 agosto 2023 con la quale si è cassat a la sentenza con rinvio alla CGTdi secondo grado della Liguria . Riassunto il giudizio, con la sentenza , qui oggetto di ricorso per cassazione,la CGT di secondo grado ha accolto l’appello dell’Agenzia delledogane e dei monopoli. Ricorre a questa Corte la BORGHI s.p.a. con atto affidato a quattro motividi censura , poi illustra to da memoria. L’Amministrazionedoganale resiste con controricorso. Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 3 IlConsigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380bis c.p.c. a fronte della quale il ricorrente ha chiestola decisione c ollegiale . Ragionidella decisione Ilprimo motivo di ricorso lamenta l’ omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), per avere i Giudici del rinvioomesso di valutare l ’ efficacia probatoria della segnalazione c . d. OLAF,su cui risultano incentrati gli avvisi di accertamento impugnati ; denuncia anche mancata motivazione in ordine all’assolvimento da partedell’Ufficio dell’onere della prova. Talemotivo è inammissibile. Questa Corte con la sentenza n. 24046/2023, come ha osservato la sentenzaimpugnata, in sede di riassunzione, ha statuito che il profilo chesi assume omesso - l’origine cinese e non taiwanese delle merci - è in realtà stata incontrovertibilmente accertata dal Giudice di primo gradocon decisione non impugnata dalla contribuente, e come tale è oggettodi giudicato quindi insuscettibile di esser messa nuovamente indiscussione come sostiene la ricorrente. Il secondo motivo di ricorso lamenta come l a Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguri a, in sede di rinvio, abbia pronunciato in tema di onere della prova riferendosi esclusivamente allascriminante di cui all ’ art. 220, paragrafo 2, lett. b) del Regolamento (CEE)n. 2913/1992, questione eccepita con diverso motivo (e sotto un diversoprofilo), e non già all ’ art. 5 del D.lgs. n. 472/97 ; la questione dell’insussistenza e della mancata prova dell ’ elemento soggettivo, necessarioai fini dell ’ irrogazione delle sanzioni, doveva – secondo la partericorrente - essere trattata distintamente dal profilo, ben diverso, Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 4 della sussistenza (e non già del riparto dell ’ onere della prova come trattato in sentenza) degli elementi costitutivi della scriminante dell’art. 220, paragrafo 2, lett. b) del Regolamento (CEE) n. 2913/1992. Il terzo motivo si incentra ancora sull’omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), sotto diverso profilo,per avere i Giudici del rinvio omesso di valutare, in riferimento agli atti di irrogazione delle sanzioni, le prove conferite sul legittimo affidamento riposto dalla contribuente nel comportamento at ti vo dell’autorità. Ilquarto motivo si duole ancora dell’ omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), sotto ulteriore profilo, peravere i Giudici del rinvio omesso di valutare le prove conferite in relazionealla invocata scriminante di cui all ’ art. 220, paragrafo 2, lett. b)del Regolamento (CEE) n. 2913/1992. I motivi possono esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessitra di loro , e non possono trovare accoglimento . In primo luogo, tali motivi r isulta no formulat i con mescolanza di censure sia in diritto sia relative alla motivazione, il che è inammissibile, perché, anche a voler prescindere dalla rubrica, la mescolanza di critiche eterogenee sia di carattere sostanziale sia processuale, contemporaneamente e senza alcuna gradazione o distinzionetra loro, dando luogo ad una sostanziale sovrapposizione di censure,con l’inammissibile prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili (Cass. 23/10/2018, n. 26874 ; Cass.23/09/2011, n. 19443; Cass. 11/04/2008, n. 9470), non risultando specificamente separata la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 5 appropriate alla fattispecie e dei profili attinenti alla ricostruzione del fatto(Cass.11/04/2018, n. 8915; Cass. 23/04/2013, n. 9793) . In ogni caso, le censure così proposte risultano complessivamente infondate. La sentenza di merito ha in realtà debitamente valutato e correttamente deciso in diritto tutti i profili di cui si è sopra detto, scrivendo:“In particolare, il legittimo affidamento del debitore merita la tutela prevista da detta disposizione solo se sono state le autorità competenti «medesime» a porre in essere i presupposti sui quali si basavatale legittimo affidamento, ossia «solo gli errori imputabili a un comportamentoattivo delle autorità competenti fanno sorgere il diritto a che i dazi doganali non vengano recuperati a posteriori. Orbene, come si ricava dalla sentenza impugnata, nessun errore attivo è imputabile all’Amministrazione doganale e, anzi, le fraudolente indicazioniapposte sulla bolletta doganale da parte dell’importatore – percome risulta dagli accertamenti Olaf, riportati nel p.v.c. trascritto nelricorso (pagg. 12 - 23) e nell’avviso di rettifica, in punto di assenza diproduzione della merce a Taiwan e importazione della stessa dalla Cina - note all’importatrice B. s.r.l., hanno comportato la mancata immediata applicazione dei maggiori dazi, sicché – al contrario di quanto affermato dalla CTR – non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’invocata esimente. Né i Contribuenti, sui quali gravaval’onere, hanno certamente provato diversi fatti contrari a quelli accertatiin giudizio tali da provare il proprio errore incolpevole ”. Nessun vizio può esser quindi addebitato sotto il profilo dedotto alla pronunciaimpugnata. Le censure in esame non colgono peraltro puntualmente la ratio decidendi della sentenza, che si fonda sulla fraudolenza dell’importazione,come si evince dalla motivazione: “Orbene, come si Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 6 ricava dalla sentenza impugnata, nessun errore attivo è imputa bile all’Amministrazionedoganale e, anzi, le fraudolente indicazioni apposte sulla bolletta doganale da parte dell’importatore – per come risulta dagliaccertamenti Olaf, riportati nel p.v.c. trascritto nel ricorso (pagg. 12-23)e nell’avviso di rettifica , in punto di assenza di produzione d ella merce a Taiwan e importazione della stessa dalla Cina - note all’importatrice B. s.r.l., hanno comportato la mancata immediata applicazione dei maggiori dazi…”; diversamente, le censure di parte ricorrente si soffermano sulla mancata prova inerente la buona fede oggettiva e il legittimo affidamento e pertanto sono in concreto equivalenti a “non motivi” (in questo senso si vedano, Cass. n. 8755/2018e Cass. n. 9059/2025). Secondariamente, il sopra riportato riferimento operato in sentenza alle “fraudolente indicazioni apposte sulla bolletta doganale da parte dell’importatore” che si sono accertate nel giudizio di appello essere “note all’importatrice B. s.r.l.” consente di ritenere adeguatamente accertato il profilo soggettivo in capo alla contribuente, con conseguenteirrogazione legittima delle sanzioni. Infine, il generico richiamo alla violazione dell’art. 12 c. 7 della L. n. 212è del tutto privo di fondamento, trattandosi di disposizione che non siapplica né a i dazi doganali né alle sanzioni. Nella disciplina in vigore ratione temporis i n materia doganale, il principiodel rispetto del contraddittorio nella fase amministrativa - pur nonessendo esplicitamente richiamato dal Reg. (CEE) 12 ottobre 1992, n.2913/92 (codice doganale comunitario) e pur in epoca anteriore alla introduzionedel d .L . 24 gennaio 2012 , n.1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, introduttivo del comma 4 bis – è previsto e disciplinatodalla differente espress a prevision e dell'art. 11 del d. L gs. n. 374 del 1990 e costituisce un principio generale del diritto Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 7 comunitarioche trova applicazione ogni qualvolta l'Amministrazione si propongadi adottare nei confronti di un soggetto un atto a esso lesivo (cfr.Corte di Giustizia, sentenza 18 dicembre 2008, in causa C - 349/07, Sopropé). In conclusione, il ricorso va rigettato; le spese processuali sono liquidatesecondo la soccombenza come in dispositivo. Poichéla presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenzadi questa Corte (si vedano in termin i le pronunce Cass. Sez. Un. n. 28540 / 2023; Cass. Sez. Un. n. 27195 / 2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. n. 31839 / 2023) secondola quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art.380 - bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione de l giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art.96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilitàaggravata del ricorrente. Debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. ulteriore l’importodi euro 3.0 00 ,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto comma c.p.c. e ancora l’ulteriore importo di euro 1. 5 0 0 ,00 sempre a carico di parte soccombente da versarsi quest’ultimo alla cassadelle ammende; P.Q.M Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 8 rigettail ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 5.8 00,00, in favore di parte controricorrente, oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrenteal pagamento dell’ulteriore somma di euro 3.0 0 0 ,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. sempre in favore di parte controricorrente e infine dell’ancoraulteriore somma di euro 1 .5 0 0 ,0 0 ex art. 96 c. 4 c.p.c. in favoredella cassa delle ammende. Aisensi dell'art. 13 comma 1 qu