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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12707/2026

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forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Arrigo– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difese come per legge dell’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente -per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Lombardia, n. 10/15/2025, depositata in data02/01/2025Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 14525/2025Numero sezionale 3603/2026Numero di raccolta generale 12707/2026Data pubblicazione 05/05/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del28/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Con atto ritualmente notificato alla controparte, [OSCURATO:SOCIETA]. asocio unico ha impugnato gli avvisi di accertamento n.

T9H03B501400(Ires, Iva e Irap 2015), emessi dall’Agenzia delle Entrate – DirezioneProvinciale di Brescia, chiedendone l’annullamento.Nel giudizio di primo grado il ricorso della contribuente è statorespinto, con condanna alle spese.Con appello [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto la riforma integrale delladecisione, deducendo, in sintesi: carenza di motivazione dell’atto permancata allegazione degli atti richiamati; insussistenza dei presuppostidell’accertamento induttivo e contestazione della ricostruzione dell’Ufficiocirca l’inesistenza delle operazioni fatturate; criticità del metodo di calcolodel maggior imponibile e dell’Iva; sussistenza della buona fede ai fini Iva;illegittimità delle sanzioni e delle spese di lite come liquidate.

L’Agenzia delleEntrate si è costituita chiedendo il rigetto dell’appello, richiamando il quadroistruttorio (schema di frode con utilizzo di fatture per operazioni inesistentie restituzione di contante, con compenso), la riproduzione nell’avviso delcontenuto essenziale degli atti richiamati e gli elementi indiziari valorizzatianche in sede penale.La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia,ritenuta rituale la produzione documentale e infondati i motivi di gravame,ha escluso la nullità per motivazione per relationem, affermando chel’avviso riproduceva il contenuto essenziale degli atti richiamati; ha reputatonon decisiva, se isolata, la lettura difensiva delle dichiarazioni rese in sedepenale, richiamando invece un compendio indiziario più ampio e coerente(tra cui l’antieconomicità dei risultati dichiarati, le modalità operativeCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 14525/2025Numero sezionale 3603/2026Numero di raccolta generale 12707/2026Data pubblicazione 05/05/2026“contanti”, l’assenza di struttura e documentazione commerciale, l’entitàdelle fatture contestate), nonché ulteriori riscontri richiamati nelprovvedimento; ha confermato la correttezza dell’impostazione dell’Ufficioquanto a ricostruzione e calcolo, rigettando anche le censure su buona fedee sanzioni.

In punto spese di primo grado, ha disposto un’integrazione dellaliquidazione, specificando gli importi; per il secondo grado ha posto le spesea carico dell’appellante.Ricorre a questa Corte la contribuente con atto affidato a quattromotivi illustrati da memoria.Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA].Il Consigliere delegato depositava proposta di definizione acceleratadel giudizio ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale la parte ricorrente hachiesto la decisione del Collegio.RAGIONI DELLA DECISIONEIl primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 56d.P.R. 633/1972 e 42 d.P.R. 600/1973, nonché dell’art. 7 l. 212/2000,assumendo la nullità dell’avviso di accertamento per motivazione perrelationem: l’Ufficio avrebbe richiamato segnalazioni della Guardia difinanza, un PVC intercettazioni e verbali di interrogatorio non allegati e nonconosciuti dalla contribuente, senza riprodurne il contenuto essenziale, conconseguente lesione del diritto di difesa e insanabilità del vizio medianteproduzione documentale solo in giudizio.Il motivo è manifestamente infondato.Invero, va ribadito che l'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art.42 del d.P.R. n. 600 del 1973, non ha l'obbligo di allegare all'atto impositivoi documenti richiamati, potendo limitarsi a riprodurne il contenutoessenziale (Cass. n. 34906/2024), il che è puntualmente avvenuto nelpresente caso avendo accertato la sentenza di merito la “riproduzione delCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 14525/2025Numero sezionale 3603/2026Numero di raccolta generale 12707/2026Data pubblicazione 05/05/2026contenuto essenziale dell'atto richiamato, riproduzione nella specie occorsa,come è reso palese dalla lettura delle pagg. da 3 a 5 dell'avviso oggetto delcontendere”.Il secondo motivo lamenta la nullità della sentenza impugnata perviolazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 e 61 del d.

Lgs. n. 546/1992 edell’art. 132, n. 4 c.p.c., deducendo una motivazione meramenteapparente/inidonea a rendere percepibile l’iter logico: la CGT avrebberitenuto legittimo l’accertamento induttivo e la quantificazione del redditosenza esaminare in modo effettivo le specifiche censure sulla metodologiadi calcolo e sulla sproporzione del reddito accertato rispetto ai ricavidichiarati, in contrasto con il principio di capacità contributiva.Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, non ricorrendoalcuna anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante (Cass. Sez.

Un. n. 8053/2014); la pronunciaimpugnata ha infatti reso manifeste e comprensibili le ragioni poste a basedel decidere.Il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 39,comma 2, d.P.R. 600/1973, sostenendo che la ricostruzione induttivaavrebbe tassato un risultato non correlato all’utile netto, poiché determinataapplicando ai costi ritenuti inesistenti una percentuale ancorata al presuntorisparmio d’imposta (comprensivo anche dell’Iva), senza riconoscere,neppure forfettariamente, i costi necessari al conseguimento dei ricavi, conconseguente tassazione del profitto lordo in violazione dell’art. 53 Cost.Il motivo è anch’esso manifestamente infondato.Trattandosi di accertamento fondato sul disconoscimento di costi peroperazioni oggettivamente inesistenti, correttamente la sentenza di meritoha già riconosciuto quale costo il solo costo effettivamente esistente ed“inerente”, vale a dire l’importo del 10% restituito alle società “cartiere”emittenti le fatture contestate.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 14525/2025Numero sezionale 3603/2026Numero di raccolta generale 12707/2026Data pubblicazione 05/05/2026Il quarto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.54 e 19 d.P.R. 633/1972, in relazione agli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.,contestando che l’accertamento ai fini Iva sia fondato su una ricostruzioneprobabilistica e su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione econcordanza; in subordine, ove le operazioni fossero ritenutesoggettivamente inesistenti, si deduce che mancherebbe la prova dellaconoscenza o conoscibilità della frode da parte della contribuente, conconseguente permanenza della buona fede e del diritto alla detrazione.Il motivo è inammissibile.Esso viola l’art. 360 bis c.p.c. avendo il giudice d’appello deciso laquestione di diritto in modo conforme alla consolidata giurisprudenza diquesta Corte (Cass. 21556/2025, Cass. 13324/2025, Cass. 12895/2024,Cass. 24471/2022, Cass. 15369/2020, Cass. 5873/2019, Cass. 9851/2018)e l’esame del motivo non offre elementi per mutarne l’orientamento; ladoglianza è, comunque, manifestamente infondata.

I numerosi elementidedotti in atti dall’Ufficio e apprezzati dal giudice di seconde cure (“lacircostanza che [OSCURATO:SOCIETA], per almeno dieci anni consecutivi, abbiadichiarato sistematicamente redditi irrisori o perdite, incompatibili con lasua stessa sopravvivenza sul mercato; l'utilizzo della modalità di falsafatturazione denominata "contanti" per tutti gli anni di imposta dal 2012 al2015 compreso, secondo le risultanze istruttorie acquisite dalla GdF; glielementi afferenti la consistenza e l'operatività sul mercato dell'appellante,società senza dipendenti, con una sola utenza telefonica, priva dicorrispondenza commerciale, di contratti e, in generale, di qualsiasidocumento non meramente contabile idoneo a suffragare in modopersuasivo l'esistenza di un rapporto di affari; la singolarità delle rilevatemancanze se posta in rapporto con il notevole ammontare delle fatture incontestazione (€ 641.423,99 oltre IVA per € 141.113); la condanna (nellemore sopravvenuta) per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000”)costituiscono elementi indiziari idonei a trasferire in capo al contribuenteCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 14525/2025Numero sezionale 3603/2026Numero di raccolta generale 12707/2026Data pubblicazione 05/05/2026l’onere della prova della esistenza oggettiva (Cass. n. 9723/2024) osoggettiva (Cass. n. 13324/2025) delle operazioni contestate.Pertanto, il ricorso va rigettato.Le spese di lite sono regolate dalla soccombenza.Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisioneproposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizioneaccelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenzadi questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez.

Un. n.28540/2023; Cass. Sez.

Un. n. 27195/2023; ancora, conforme alleprecedenti risulta la recente Cass. n. 31839/2023) secondo la quale in temadi procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili,improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380 - bis, comma 3, c.p.c.(come novellato dal d.

Lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizionedel giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legaletipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo edel quarto comma dell'art. 96 c.p.c. codifica un'ipotesi normativa di abusodel processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poiconfermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilitàaggravata del ricorrente.Va quindi liquidata a carico di parte ricorrente in favore di partecontroricorrente la somma di euro 6.000,00 per compensi e l’ulterioresomma di euro 6.000,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., cui aggiungersi la somma dieuro 3.000,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi – sempre ad opera di partericorrente – alla cassa delle ammende P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle speseprocessuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 6.000,00oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente cui aggiungersiCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 14525/2025Numero sezionale 3603/2026Numero di raccolta generale 12707/2026Data pubblicazione 05/05/2026– sempre a favore di parti controricorrente - la somma di euro 6.000,00 exart. 96 c. 3 c.p.c., oltre alla ancora ulteriore somma di euro 3.000,00 exart. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi – sempre ad opera di parte ricorrente – allacassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, il 28 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Fuochi TinarelliCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Arrigo– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difese come per legge dell’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente -per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Lombardia, n. 10/15/2025, depositata in data02/01/2025Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 14525/2025Numero sezionale 3603/2026Numero di raccolta generale 12707/2026Data pubblicazione 05/05/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del28/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Con atto ritualmente notificato alla controparte, [OSCURATO:SOCIETA]. asocio unico ha impugnato gli avvisi di accertamento n. T9H03B501400(Ires, Iva e Irap 2015), emessi dall’Agenzia delle Entrate – DirezioneProvinciale di Brescia, chiedendone l’annullamento.Nel giudizio di primo grado il ricorso della contribuente è statorespinto, con condanna alle spese.Con appello [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto la riforma integrale delladecisione, deducendo, in sintesi: carenza di motivazione dell’atto permancata allegazione degli atti richiamati; insussistenza dei presuppostidell’accertamento induttivo e contestazione della ricostruzione dell’Ufficiocirca l’inesistenza delle operazioni fatturate; criticità del metodo di calcolodel maggior imponibile e dell’Iva; sussistenza della buona fede ai fini Iva;illegittimità delle sanzioni e delle spese di lite come liquidate. L’Agenzia delleEntrate si è costituita chiedendo il rigetto dell’appello, richiamando il quadroistruttorio (schema di frode con utilizzo di fatture per operazioni inesistentie restituzione di contante, con compenso), la riproduzione nell’avviso delcontenuto essenziale degli atti richiamati e gli elementi indiziari valorizzatianche in sede penale.La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia,ritenuta rituale la produzione documentale e infondati i motivi di gravame,ha escluso la nullità per motivazione per relationem, affermando chel’avviso riproduceva il contenuto essenziale degli atti richiamati; ha reputatonon decisiva, se isolata, la lettura difensiva delle dichiarazioni rese in sedepenale, richiamando invece un compendio indiziario più ampio e coerente(tra cui l’antieconomicità dei risultati dichiarati, le modalità operativeCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 14525/2025Numero sezionale 3603/2026Numero di raccolta generale 12707/2026Data pubblicazione 05/05/2026“contanti”, l’assenza di struttura e documentazione commerciale, l’entitàdelle fatture contestate), nonché ulteriori riscontri richiamati nelprovvedimento; ha confermato la correttezza dell’impostazione dell’Ufficioquanto a ricostruzione e calcolo, rigettando anche le censure su buona fedee sanzioni. In punto spese di primo grado, ha disposto un’integrazione dellaliquidazione, specificando gli importi; per il secondo grado ha posto le spesea carico dell’appellante.Ricorre a questa Corte la contribuente con atto affidato a quattromotivi illustrati da memoria.Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA].Il Consigliere delegato depositava proposta di definizione acceleratadel giudizio ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale la parte ricorrente hachiesto la decisione del Collegio.RAGIONI DELLA DECISIONEIl primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 56d.P.R. 633/1972 e 42 d.P.R. 600/1973, nonché dell’art. 7 l. 212/2000,assumendo la nullità dell’avviso di accertamento per motivazione perrelationem: l’Ufficio avrebbe richiamato segnalazioni della Guardia difinanza, un PVC intercettazioni e verbali di interrogatorio non allegati e nonconosciuti dalla contribuente, senza riprodurne il contenuto essenziale, conconseguente lesione del diritto di difesa e insanabilità del vizio medianteproduzione documentale solo in giudizio.Il motivo è manifestamente infondato.Invero, va ribadito che l'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art.42 del d.P.R. n. 600 del 1973, non ha l'obbligo di allegare all'atto impositivoi documenti richiamati, potendo limitarsi a riprodurne il contenutoessenziale (Cass. n. 34906/2024), il che è puntualmente avvenuto nelpresente caso avendo accertato la sentenza di merito la “riproduzione delCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 14525/2025Numero sezionale 3603/2026Numero di raccolta generale 12707/2026Data pubblicazione 05/05/2026contenuto essenziale dell'atto richiamato, riproduzione nella specie occorsa,come è reso palese dalla lettura delle pagg. da 3 a 5 dell'avviso oggetto delcontendere”.Il secondo motivo lamenta la nullità della sentenza impugnata perviolazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 e 61 del d. Lgs. n. 546/1992 edell’art. 132, n. 4 c.p.c., deducendo una motivazione meramenteapparente/inidonea a rendere percepibile l’iter logico: la CGT avrebberitenuto legittimo l’accertamento induttivo e la quantificazione del redditosenza esaminare in modo effettivo le specifiche censure sulla metodologiadi calcolo e sulla sproporzione del reddito accertato rispetto ai ricavidichiarati, in contrasto con il principio di capacità contributiva.Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, non ricorrendoalcuna anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014); la pronunciaimpugnata ha infatti reso manifeste e comprensibili le ragioni poste a basedel decidere.Il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 39,comma 2, d.P.R. 600/1973, sostenendo che la ricostruzione induttivaavrebbe tassato un risultato non correlato all’utile netto, poiché determinataapplicando ai costi ritenuti inesistenti una percentuale ancorata al presuntorisparmio d’imposta (comprensivo anche dell’Iva), senza riconoscere,neppure forfettariamente, i costi necessari al conseguimento dei ricavi, conconseguente tassazione del profitto lordo in violazione dell’art. 53 Cost.Il motivo è anch’esso manifestamente infondato.Trattandosi di accertamento fondato sul disconoscimento di costi peroperazioni oggettivamente inesistenti, correttamente la sentenza di meritoha già riconosciuto quale costo il solo costo effettivamente esistente ed“inerente”, vale a dire l’importo del 10% restituito alle società “cartiere”emittenti le fatture contestate.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 14525/2025Numero sezionale 3603/2026Numero di raccolta generale 12707/2026Data pubblicazione 05/05/2026Il quarto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.54 e 19 d.P.R. 633/1972, in relazione agli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.,contestando che l’accertamento ai fini Iva sia fondato su una ricostruzioneprobabilistica e su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione econcordanza; in subordine, ove le operazioni fossero ritenutesoggettivamente inesistenti, si deduce che mancherebbe la prova dellaconoscenza o conoscibilità della frode da parte della contribuente, conconseguente permanenza della buona fede e del diritto alla detrazione.Il motivo è inammissibile.Esso viola l’art. 360 bis c.p.c. avendo il giudice d’appello deciso laquestione di diritto in modo conforme alla consolidata giurisprudenza diquesta Corte (Cass. 21556/2025, Cass. 13324/2025, Cass. 12895/2024,Cass. 24471/2022, Cass. 15369/2020, Cass. 5873/2019, Cass. 9851/2018)e l’esame del motivo non offre elementi per mutarne l’orientamento; ladoglianza è, comunque, manifestamente infondata. I numerosi elementidedotti in atti dall’Ufficio e apprezzati dal giudice di seconde cure (“lacircostanza che [OSCURATO:SOCIETA], per almeno dieci anni consecutivi, abbiadichiarato sistematicamente redditi irrisori o perdite, incompatibili con lasua stessa sopravvivenza sul mercato; l'utilizzo della modalità di falsafatturazione denominata "contanti" per tutti gli anni di imposta dal 2012 al2015 compreso, secondo le risultanze istruttorie acquisite dalla GdF; glielementi afferenti la consistenza e l'operatività sul mercato dell'appellante,società senza dipendenti, con una sola utenza telefonica, priva dicorrispondenza commerciale, di contratti e, in generale, di qualsiasidocumento non meramente contabile idoneo a suffragare in modopersuasivo l'esistenza di un rapporto di affari; la singolarità delle rilevatemancanze se posta in rapporto con il notevole ammontare delle fatture incontestazione (€ 641.423,99 oltre IVA per € 141.113); la condanna (nellemore sopravvenuta) per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000”)costituiscono elementi indiziari idonei a trasferire in capo al contribuenteCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 14525/2025Numero sezionale 3603/2026Numero di raccolta generale 12707/2026Data pubblicazione 05/05/2026l’onere della prova della esistenza oggettiva (Cass. n. 9723/2024) osoggettiva (Cass. n. 13324/2025) delle operazioni contestate.Pertanto, il ricorso va rigettato.Le spese di lite sono regolate dalla soccombenza.Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisioneproposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizioneaccelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenzadi questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. Un. n.28540/2023; Cass. Sez. Un. n. 27195/2023; ancora, conforme alleprecedenti risulta la recente Cass. n. 31839/2023) secondo la quale in temadi procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili,improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380 - bis, comma 3, c.p.c.(come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizionedel giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legaletipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo edel quarto comma dell'art. 96 c.p.c. codifica un'ipotesi normativa di abusodel processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poiconfermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilitàaggravata del ricorrente.Va quindi liquidata a carico di parte ricorrente in favore di partecontroricorrente la somma di euro 6.000,00 per compensi e l’ulterioresomma di euro 6.000,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., cui aggiungersi la somma dieuro 3.000,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi – sempre ad opera di partericorrente – alla cassa delle ammende P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle speseprocessuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 6.000,00oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente cui aggiungersiCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 14525/2025Numero sezionale 3603/2026Numero di raccolta generale 12707/2026Data pubblicazione 05/05/2026– sempre a favore di parti controricorrente - la somma di euro 6.000,00 exart. 96 c. 3 c.p.c., oltre alla ancora ulteriore somma di euro 3.000,00 exart. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi – sempre ad opera di parte ricorrente – allacassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, il 28 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Fuochi TinarelliCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7
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