CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04256/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 8323 /20 2 5 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA]Aquila giustaprocura speciale alle liti allegata al ricorso per revocazione –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del D irettore pro tempore rappresentatae difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato - controricorrente – perla revocazione del la sentenza n. 32506/2024 di questa Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, resa nel giudizio iscritto al n. R.G. 30213/2021,depositata in data 14/12/2024 Uditala relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 1 6 / 01 /202 6 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:revocazione Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 2 Fattidi causa Ilcontribuente impugnava l’atto con il quale l’Agenzia delle Entrate di ViboValentia, per mezzo d el c.d. “ avviso bonario ” – rectius comunicazione d’irregolarità - n. 0056327616071 liquidava la dichiarazione integrativa [OSCURATO:PERSONA] anno 2016, redditi 2015, del 13.11.2017, ingiungendo a FraoneDomenico il pagamento della somma complessiva di € 670.442,89. La CTP adita, con sentenza n. 303/02/2020, accoglieva il ricorso, dichiarando legittima la minor pretesa di €. 10.100,00 oltre sanzioni al 10%.;appellava l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] della Calabria con la sentenza n.1620/2021 pronunciata in data 02.12.2020 accoglieva l’appello. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione; questa Corte, con la sentenza revocanda, sentenza rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudiziodi legittimità. Ricorreora per revocazione FRAONE Domenico con atto affidato a un solomotivo che illustra con memoria. Resistecon controricorso l’Amministrazione finanziaria. Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione acceleratadel giudizio ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale il ricorrente hachiesto la decisione collegiale . Ragionidella decisione L’unicomotivo di ricorso per revocazione proposto deduce l’errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa per omesso scrutinio e decisione del sesto motivo di ricorso sul presupposto inesistente che conterrebbesolo censure ai sensi dell’ar t. 360, comma 1 n. 4 c.p. c . e che, Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 3 conseguentementesarebbe stato rinunciato, ai sensi degli artt. 395 n. 4 e 391 bis c.p.c. Secondo il ricorrente, la sentenza di cui si chiede la revocazione,pur avendo affermato che la rinuncia ai motivi riguarderebbe ancheil sesto motivo di ricorso in r elazione alle denunce di violazione della legge processuale in relazione al parametro di cui all’art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c., omette di valutare il medesimo sesto motivo nella parte contenentela violazione di legge in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3c.p.c. In sostanza, la sentenza di cui si chiede la revocazione, avendo ritenuto che la rinuncia tacita comprendesse tutti i motivi formulati in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., avrebbe dovuto esaminare epronunciarsi sul mot ivo sesto del ricorso limitatamente alle violazioni di leggededotte ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Ilmotivo è manifestamente infondato; Il censurato omesso scrutinio del sesto motivo di ricorso per cassazionenon assume alcuna rilevanza ai fini della configurabilità del vizio revocatorio,perché l’inammissibilità per rinuncia ai motivi di ricorso è stata dichiarata“in relazione alle denunce di violazione di legge processuale” (cfr. p. 6 sentenza) ed ha determinato “la cessazione della materia del contenderesulle questioni addotte di natura processuale che non involgano il merito della questione qui dibattuta” ( ibidem , p.6), la quale è stata oggetto di giudizio, unitamente all’esame congiunto dei motivi quarto e settimo,da parte del giudice di legittimità, il quale ha valutato “l’esattezza del rilievo, posto in evidenza dalla decisione impugnata, secondo cui il credito esposto nella dichiarazione integrativa per l’anno 2014 è stato riportato dal contribuente nelle dichiarazioni dei diversi, successivi anni d’imposta»(ivi compre so, quindi, il 2015, per cui è causa) «aumentando, così,l’ammontare del credito opposto in compensazione» (rectius esposto), onde consentire al contribuente l’omesso versamento dell’imposta nella misuradi volta in volta contestata dall’Ufficio” ( ibidem , p.7). Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 4 Pertanto, lungi dall'evidenziare un errore di fatto percettivo (Cass.20013/2024), la doglianza del ricorrente si risolve nel sollecitare un rinnovato giudizio sulla questione sostanziale, illustrata nel motivo di ricorso,che è stata ritenuta infondata. In altri termini, nel ritenere esatto il rilievo quanto al riporto del credito esposto nella dichiarazione integrativa per l’anno 2014 nelle dichiarazionisuccessive – compresa quella per l’anno 2015, qui oggetto di giudizio – poiché in tal modo il contrib uente ha dapprima aumentato l’ammontare del credito, quindi consentito l’”omesso versamento dell’impostanella misura di volta in volta contestata dall’Ufficio”, la Corte ha in realtà affrontato e disatteso anche quel profilo del sesto motivo di ricorsoche parte ricorrente ritiene esser stato trascurato. Intal modo, la Corte ha quindi rispettata la volontà del ricorrente di ottenereuna decisione “sul merito” (o meglio, riguardo il profilo sostanziale dellavicenda, avendo rinunciato alle sole doglianze di tipo processuale) con ciòdimostrando di aver ten uto conto anche le censure espresse nella parte delsesto motivo di cui si è detto. Pertanto,il ricorso va rigettato. Lespese processuali sono regolate dalla soccombenza. Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione propostaal Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione acceleratadel giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. Un. n. 28540/2023; Cass. Sez. Un. n. 27195/2023; ancora, conforme alle precedentirisulta la recente Cass. n. 31839/2023) secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibilio manifestamente infondati, l'art. 380 - bis, comma 3, c.p.c. (comenovellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipicadella sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 5 delquarto comma dell'art. 96 c.p.c. codifica un'ipotesi normativa di abuso delprocesso, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravatadel ricorrente P.Q.M rigettail ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processualiin favore di parte controricorrente che liquida in euro 6.0 00,00, oltrea spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente al pagamento, semprein favore di parte controricorrente, della ulteriore somma di euro 3.000,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. e della ancora ulteriore somma di euro 1.500,00ex art. 96 c. 4 c.p.c. in favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen