CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01602/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 4 867 /20 2 5 p roposto da FANTONIBLU s .p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (domicil i o digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del D irettore pro tempore rappresentatae difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato(domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - controricorrente – Oggetto:rimborso Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 2 per la cassazione del la s entenza della Corte di giustizia tri butaria di secondo grado del Lazio n. 5139 /0 3 /2024, depositata in data 06/08/2024,non notificata ; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal [OSCURATO:PERSONA] o Fattidi caus a Con istanza presentata dalla società [OSCURATO:PERSONA] s . p . a . in data 18 settembre 2019 veniva dalla stessa richiesto il rimborso IVA di € 103.291,38, in quanto indebitamente incassata due volte dall’Erario, conconseguente violazione del principio di neutralità dell’imposta. Esponeval’odierna ricorrente che in data 9 marzo 2005 le era stato notificato avviso di accertamento n. RCB030300211 per il periodo d’imposta2001, con il quale veniva contestata un’IVA indetraibile pari ad€ 103.291,38 da recuperare a tassazione a seguit o di cessione di un complesso di beni costituente, secondo l’Agenzia, un compendio aziendale.Trattavasi dell’Iva addebitata dal cedente il compendio dei beni.In forza di tale equiparazione era contestata alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. l’indebita detrazione dell’IVA essendo il trasferimento dei beni assoggettabilead imposta di registro. L’atto veniva tempestivamente impugnato con ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma che lo acco glieva. L’Agenziadelle Entrate propo neva appello , accolto dalla [OSCURATO:PERSONA] II^ Grado del Lazio . La controversia, concernente l’indetraibilità dell’Iva, fu in ultimo definita ex art. 11 del d .L. n. 50/2017 con l’integrale versamento dell’IVA. In tale situazione l’Erario aveva – secondo la ricorrente - incassatodue volte l’IVA; la prima da parte della società emittente la Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 3 fattura (che aveva effettuato la cessione dei beni a F [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.),la seconda dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che, per l’appunto, non avevapotuto detrarla. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con sentenza n. 10036/2022respingeva il ricorso ; appellava la contribuente. Conla sentenza qui gravata di ricorso per cassazione la CGT di secondo gradodel Lazio ha rigettato l’appello. Ricorrea questa Corte la società con atto affidato a due motivi illustrati damemoria. Resistecon controricorso l ’Agenzia delle Entrate. IlConsigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata delgiudizio ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale la parte ricorrente hachiesto la decisione collegiale. Ragionidella decisione Il primo motivo di ricorso lamenta la n ullità della sentenza per violazionedell’art. 112 c.p.c. per extra - petizione ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.; si sostiene che il giudice del gravame abbia travalicato il petitum e la causa petendi del giudizio, per delimitare il quale,trattandosi di lite da rimborso, non poteva che far riferimento allospecifico contenuto dell’istanza presentata dalla parte. Ilmotivo è manifestamente infondato . Oggetto del giudizio – come ha accertato in fatto la sentenza impugnata – era “l’istanza di rimborso della somma di € 115.203,42 corrispondente alle somme versate in data 25/9/2017 ai fini della definizione, ex art. 11 d . l . 50/2017, della lite relativa all’avviso di accertamenton. RCB030300211/2005”; in ordine alla legittimità di tale Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 4 atto– e non su altro – il giudice di merito doveva pronunciarsi, così comesi è effettivamente pronunciato. Il secondo motivo di doglianza si incentra sulla violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 11 del d .L. n. 50/2017, 19 e 30 bis del d. P . R . 633 del 1972, 167 Direttiva 2006/112/CE e legge n. 289 del 2002 , ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: sostiene parte ricorrente che la fattispecie concreta in esame - dedotta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sin dall’istanza di rimborso e dall’introduzione del giudizio tributario - non concerne il rimborso di sommeversate, anche in eccesso come prevede il comma 7 della citata disposizione,a seguito di definizione della lite, bensì il rimborso dell’Iva che i l proprio cedente aveva addebitato in fattura indebitamente a [OSCURATO:PERSONA] s .p. a. Tale fattispecie concreta è quindi completamente avulsadalla fattispecie astratta prevista dall’art. 11 del d .L. n. 50 del 2017. Ilmotivo è , sotto un primo pr ofilo, inammissibile. Inprimo luogo, va preso atto di come la sentenza impugnata abbia operato una valutazione d i merito – non più contestabile di fronte a questaCorte - in ordine all’oggetto del giudizio . Come questa Corte ha chiarito (Cass. n. 21087 /2015 ) i l giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portatadelle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsial tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, madeve, per converso, aver e riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedottee rappresentate dalla parte istante. Tale valutazione è aggredita dal ricorrente sotto un profilo del tutto inammissibile,quello della ultra - petizione, che non ha spazio di fronte alla valutazione di merito già operata e ora inattaccabile; al più, Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 5 potevasidedurre (il che non è avvenuto) un profilo di travisamento dei fatti di natura revocatoria o un travisamento della prova (anche quest’ultimonon dedotto). Datoche la rilevazione e l'interpretazione del contenuto della domanda èattività riservata al giudice di merito, non è deducibile la violazione dell'art.112 c.p.c., quale errore procedurale rilevante ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., quando il predetto giudice abbia svolto una motivazione sul punto, dimostrando come la questione sia stata ricompresa tra quelle oggetto di decisione, attenendo, in tal caso, il dedottoerrore al momento logico relativo all'accertamento in concreto dellavolontà della parte (Cass. n. 27181/2023). Ed è proprio ciò che èè accaduto nella vicenda in esame. Secondariamente, anche a voler consentire ingresso nel presente giudizio della questione relativa al recupero dell’iva asseritamente versata indebitamente dal cessionario, la questione risulta priva di fondamento. Questi, infatti , è sprovvisto di legittimazione ad agire per il recupero del suddetto tributo nei confronti – direttamente – dell’[OSCURATO:PERSONA], dovendo invece agire nei confronti delcedente. Secondo la tradizionale ricostruzione dei rapporti in tema di IVA dal compimentodi un'operazione imponibile discendono tre rapporti fra di loro autonomi: l'uno tra l'amministrazione finanziaria e il cedente, relativamente al pagamento dell'imposta, l'altro tra il cedente ed il cessionario,in ordine alla rivalsa, e il terzo tra l'amministrazione ed il cessionario, soggetto IVA, per ciò che attiene alla detrazione dell'imposta assolta in via di rivalsa. Questi rapporti, pur essendo collegati, non interferisc ono tra loro: pertanto, il cedente non può opporreal cessionario, il quale agisca nei suoi confronti per restituzione Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 6 dell'indebito, l'avvenuto versamento dell'imposta; il cessionario non puòopporre all'amministrazione, che escluda la detrazione dell'imposta erroneamenteliquidata in fattura, che l'imposta è stata assolta in via di rivalsa e versata all'amministrazione m edesima; il prestatore che abbiaproceduto, in favore dell'erario, a un versamento iva superiore al dovuto è legittimato a pretendere il rimborso dall'amministrazione finanziaria, non ostandovi la circostanza che abbia recuperato medianterivalsa la pretes a eccedenza d'imposta dal committente (v. Cass. n. 4020 / 2012; Cass. n. 780 / 2017; Cass. n. 23288 / 2018). Quindi,soltanto il cedente del bene o il prestatore del servizio che abbia effettuatoin favore dell'erario un versamento IVA superiore al dovuto èlegittimato a pretendere il rimborso dall'Amministrazione finanziaria (Cass. n. 5094 / 2005; Cass. n. 2274 / 2004, Cass. n. 5427 / 2000), la quale, essendo estranea al rapporto tra cedente/prestatore e cessionario/committente, non può essere tenuta a rimborsare direttamentea quest'ultimo quanto dallo stesso versato in via di rivalsa (Cass.n. 14933 / 2011; Cass. n. 17169 / 2015). Infine,sotto un terzo profilo , l’azione di rimborso nel presente caso è ulteriormente preclusa dall’avvenuta – incontroversa in causa - definizione agevolata delle controversie tributarie ; va ricordato che vige il principio in base al quale il contribuente non può chiedere il rimborso delle somme pagate in virtù della definizione agevolata, perché in tal modo si verificherebbe un'inammissibile revoca della richiesta di definizione agevolata per una causa sop ravvenuta non espressamente prevista dalla legge (Cass. n. 27067 / 2017 ; Cass. n. 11735/2011;Cass. n. 25845/2023). Infatti, va applicato il principio di valenza generale secondo cui il condonopone il contribuente di fronte ad una libera scelta: perseverare nella opposizione alla pretesa fiscale per conseguire una pronuncia Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 7 giudiziale favorevole ovvero porre termine alla controversia con l'Amministrazione finanziaria avvalendosi dello speciale strumento accordatoglidalla legge, con la conseguenza che la presentazione della relativaistanza preclude al contribuente ogni possi bilità di rimborso per le annualità d'imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborsodi imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto. Il condono, infatti, in quanto volto a definire “transattivamente”(quindi senza ricorso al giudice) la controversia in ordineall'esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta fra trattamenti distinti, quali coltivare la controversianei modi ordinari, conseguendo eventualmente il rimborso dellesomme indebitamente pa gate, o corrispondere quanto dovuto per ladefinizione agevolata, senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria (cfr., in particolare,Cass. SS.UU. n. 14828/08). La disciplina qui applicabile – che conferma il superiore principio – risulta essere il comma 7 del l’art. 11 del d.L. n. 50 del 2017 che escludevaespressamente il rimborso delle somme oggetto di condono , prevedendo che : “ l a definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quantodovuto per la definizione ”. Conclusivamente,il ricorso va rigettato. Lespese processuali sono liquidate secondo la soccombenza come in dispositivo. Poichéla presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 - bis c.p.c. va applicata la giurisprudenzadi questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. Un. n. 28540 / 2023; Cass. Sez. Un. n. 27195 / 2023; ancora, Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 8 conforme alle precedenti risulta la recente Cass. n. 31839 / 2023) secondola quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art.380 - bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. l gs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art.96 c.p.c. - codifica un'i potesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilitàaggravata del ricorrente. Debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. ulteriore l’importodi euro 3.0 00 ,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto comma c.p.c. e ancora l’ulteriore importo di euro 1 . 50 0 ,00 sempre a carico di parte soccombente da versarsi quest’ultimo alla cassadelle ammende; P.Q.M rigettail ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 5.8 00,00, in favore di parte controricorrente, oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrenteal pagamento dell’ulteriore somma di euro 3.0 0 0 ,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. sempre in favore di parte controricorrente e infine dell’ancoraulteriore somma di euro 1.5 0 0 ,0 0 ex art. 96 c. 4 c.p.c. in favoredella cassa delle ammende. Aisensi dell'art. 13 comm