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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 giugno 2023

Cassazione n. 25845/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13985-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Oggetto R.G.N.13985/2020 Cron.

Rep.

Ud.13/06/2023 CC avverso la sentenza n. 2300/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 08/11/2019 R.G.N. 939/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 13985/20 Rilevato che: la Corte d'appello di Bari, giudicando sugli appelli riuniti avverso due sentenze del Tribunale di Foggia, che avevano, rispettivamente, accolto integralmente la domanda di accertamento negativo dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata presso l' INPS (non essendo la parte iscritta alla Cassa forense) proposta dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA] e anche l'opposizione ad avviso di addebito relativo al contributi dovuti per l'iscrizione stessa, ha accolto l'appello principale dell’Inps, ritenendo che sussistesse l'obbligo di iscrizione alla gestione separata della professionista, in ragione della irrilevanza dell'occasionalità dell'attività forense espletata, a fronte di un reddito dichiarato superiore ai 5000 euro; quanto alle sanzioni, la medesima Corte territoriale ha ritenuto che il mancato versamento della contribuzione dovuta impedisse l'applicabilità della misura ridotta dell'omissione.

Inoltre, ha rigettato l'appello incidentale proposto dalla professionista, che aveva lamentato la mancata valutazione dell'eccezione di nullità dell'avviso di addebito, in pendenza del preventivo giudizio di accertamento negativo in ordine alla sussistenza del credito contributivo di cui è causa.

Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre l'INPS non ha opposto difese. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. in ragione della omessa pronuncia sulla eccezione di prescrizione che la parte ricorrente deduce essere stata riproposta in appello e nonostante la sua rilevabilità d’ufficio.

Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la violazione dell'art. 44 del DL. n. 269/03, sostenendosi una interpretazione del medesimo art. 44 secondo la quale sarebbe base imponibile solo l'eccedenza dei 5000 euro annui.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 218 del 1997 in combinato disposto con l'art. 116, commi 8 e 15 lett. a) della legge n. 388 del 2000, perché erroneamente la Corte d’appello non aveva applicato le sanzioni secondo il regime dell’evasione contributiva, pur in presenza di incertezze applicative.

Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità, in quanto il ricorrente non riporta (art. 366, primo comma n. 6 c.p.c.) dove e quando abbia formulato analoga censura (attinente alla questione di diritto relativa alla scadenza del termine di prescrizione dei contributi previdenziali) nel grado di appello, introducendo i relativi fatti che ne costituiscono il fondamento.

Il secondo motivo è infondato.

Va premesso il principio di diritto secondo cui "Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che (...) non hanno - secondo la disciplina vigente ratione temporis - (...) l'obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestioneseparata presso l' INPS , in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui allaL. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 (...)" (Cass. n. 30344 del 2017 e plurime successive conformi; tra le tante, v.

Cass. n. 32167 del 2018; Cass. n. 3799 del 2019).

Va, poi, ribadito, conformemente a Cass. n. 4419 del 2021, che, nell'intento del legislatore, reso palese dalla lettura del combinato disposto dellaL. n. 335 del 1995, art.2, comma 26, per come autenticamente interpretato dalD.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12 , conv. con modif. inL. 15 luglio 2011, n. 111, e del D.L. n. 269 del 2003,art. 44 , conv. con modif. in L. n. 326 del 2003 , l'obbligatorietà dell'iscrizione presso laGestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorchénon esclusivo, di una professione che dia luogo ad unreddito non assoggettato a contri buzione da parte della cassa di riferimento.

La produzione di unreddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce, invece, il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesimaGestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità.

Achiarimento dell'espresso principio, Cass. n. 29272 del 2022 (in motivazione) ha osservato che "la produzione di unreddito superiore alla soglia citata vale a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che il superamento della soglia di cui alD.L. n. 269 del 2003,art. 44 cit., determina comunque la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore dellaGestione separata ”.

Quanto, invece, all'accertamento, ove necessario, del carattere abituale dell'attività professionale, il Giudice di merito si avvarrà delle presunzioni semplici ricavabili, ad esempio, dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di unreddito annuo di importo inferiore a Euro 5.000,00 potrà semmai rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità; fermo restando, come espressamente affermato nei precedenti di cui si è detto, che il requisito dell'abitualità dovrà essere apprezzato nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina che è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall'ammontare direddito prodotto (cfr. Cass . nn. 4419/21, 3991/23), dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell'iscrizione allaGestione separata alla produzione di unreddito superiore alla soglia di cui al D.L. n. 269 del 2003cit., art. 44, presupposto che invece, come detto, rileva ai fini dell'assoggettamento a contribuzione di attività libero-professionali svolte in forma occasionale.

Il consolidato orientamento innanzi richiamato ha resistito anche al vaglio di costituzionalità, secondo la valutazione resa dal Giudice delle Leggi con la sentenza n. 104 depositata il 22 aprile 2022,salvo l'affermazione dell'esonero dalle sanzioni civili, per le iscrizioni d'ufficio relative al periodo anteriore al 6 luglio 2011;nella specie, la Corte d’appello ha verificato che il reddito prodotto dalla professionista nel 2009 era di € 7.690,00, quindi, superiore alla soglia che impone l’accertamento sull’abitualità dell’esercizio della professione e, quindi, assoggettabile, per intero a contribuzione.

Il terzo motivo, relativo alla contestazione dell’obbligo di pagamento delle sanzioni di cui alla L. n. 338 del 2000, art. 116, lo stessoè fondato.

Va premesso che icontributi omessi sono relativi all'anno 2009 e, dunque , ad epoca precedente al l'entrata in vigore del D.L. n. 98 del 2011.

Come chiari to da questa Corte (Cass.17970/22), sull'apparato sanzionatorio relativo ai professionisti iscritti d'ufficio alla Gestione separata, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104/22, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.L. n. 198 del 2011, art. 18, comma 12 conv. in L. n. 111 del 2011,nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui alla L. n. 576 del 1980, art. 22, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'Inps, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa contribuzione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.In particolare, si è affermato che "Nella fattispecie in esame l'affidamento dell'avvocato con reddito (o volume d'affari) sottosoglia, prima dell'entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare la disposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibile dal principio di uguaglianza (art. 3 Cost., comma 1).

Nell'esercizio della legittima funzione di interpretazione autentica, il legislatore era sì libero di scegliere, tra le plausibili varianti di senso della disposizione interpretata, anche quella disattesa dalla giurisprudenza di legittimità dell'epoca; ma avrebbe dovuto farsi carico, al contempo, di tutelare l'affidamento che ormai era maturato in costanza di tale giurisprudenza.

La reductio ad legitimitatemdella norma censurata può, quindi, essere operata mediante l'esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata INPS relativamente al periodo precedente l'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica.

In tal modo è soddisfatta l'esigenza di tutela dell'affidamento scusabile, ossia con l'esclusione della possibilità per l'ente previdenziale di pretendere dai professionisti interessati, oltre all'adempimento dell'obbligo di iscriversi alla Gestione separata e di versare i relativi contributi, anche il pagamento delle sanzioni civili dovute per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della norma interpretata e quella della norma interpretativa.

Posto che la sentenza della CorteCostituzionale è una sentenza di accoglimento, nei limiti sopra indicati, ne discende che - ha osservato ancora Cass.17970/22 - in base all'art.136 Cost., in combinato disposto con la L. n. 87 del 1953, art. 30, il D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui alla L. n. 576 del 1980, art. 22 tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'Inps, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa contribuzione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.La sentenza della Corte Costituzionale cancella la norma incostituzionale dall'ordinamento giuridico con riferimento a tutti i rapporti non ancora esauriti, per cui nella presente fattispecie ciò determina che la questione prospettata in ordine alla debenza ed entità delle sanzioni civili, in quanto riferite all'anno 2009 in cui la legge dichiarata incostituzionale non era ancora entrata in vigore, va decisa con la conseguente declaratoria, nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti, che nulla è dovuto per sanzioni civili in conseguenza del confermato obbligo di iscrizione alla Gestione separata da parte della ricorrente.

Quanto sopra è conforme a quanto già deciso da questa Corte con sentenze nn. 30406/22, 4078/23.

In definitiva, accogliendo nei sensi di cui sopra, il terzo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo e rigettato il secondo, la sentenza va cassata in parte qua e, decidendosi nel merito la questione relativa all'applicabilità delle sanzioni civili connesse all'obbligo contributivo accertato, va dichiarato che nulla è dovuto da parte della ricorrente,a titolo di sanzioni, per l'anno 2009.

In considerazione del fatto che nel presente giudizio di legittimità l'accoglimento in parte qua del terzo motivo deriva dalla sopravvenuta parziale declaratoria di illegittimità costituzionale della norma interpretativa, ricorrono idonee ragioni per compensare le spese di lite dell'intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo mot ivo di ricorso , dichiara inammissibile il primo e rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13985-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Oggetto R.G.N.13985/2020 Cron. Rep. Ud.13/06/2023 CC avverso la sentenza n. 2300/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 08/11/2019 R.G.N. 939/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 13985/20 Rilevato che: la Corte d'appello di Bari, giudicando sugli appelli riuniti avverso due sentenze del Tribunale di Foggia, che avevano, rispettivamente, accolto integralmente la domanda di accertamento negativo dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata presso l' INPS (non essendo la parte iscritta alla Cassa forense) proposta dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA] e anche l'opposizione ad avviso di addebito relativo al contributi dovuti per l'iscrizione stessa, ha accolto l'appello principale dell’Inps, ritenendo che sussistesse l'obbligo di iscrizione alla gestione separata della professionista, in ragione della irrilevanza dell'occasionalità dell'attività forense espletata, a fronte di un reddito dichiarato superiore ai 5000 euro; quanto alle sanzioni, la medesima Corte territoriale ha ritenuto che il mancato versamento della contribuzione dovuta impedisse l'applicabilità della misura ridotta dell'omissione. Inoltre, ha rigettato l'appello incidentale proposto dalla professionista, che aveva lamentato la mancata valutazione dell'eccezione di nullità dell'avviso di addebito, in pendenza del preventivo giudizio di accertamento negativo in ordine alla sussistenza del credito contributivo di cui è causa. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre l'INPS non ha opposto difese. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. in ragione della omessa pronuncia sulla eccezione di prescrizione che la parte ricorrente deduce essere stata riproposta in appello e nonostante la sua rilevabilità d’ufficio. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la violazione dell'art. 44 del DL. n. 269/03, sostenendosi una interpretazione del medesimo art. 44 secondo la quale sarebbe base imponibile solo l'eccedenza dei 5000 euro annui.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 218 del 1997 in combinato disposto con l'art. 116, commi 8 e 15 lett. a) della legge n. 388 del 2000, perché erroneamente la Corte d’appello non aveva applicato le sanzioni secondo il regime dell’evasione contributiva, pur in presenza di incertezze applicative. Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità, in quanto il ricorrente non riporta (art. 366, primo comma n. 6 c.p.c.) dove e quando abbia formulato analoga censura (attinente alla questione di diritto relativa alla scadenza del termine di prescrizione dei contributi previdenziali) nel grado di appello, introducendo i relativi fatti che ne costituiscono il fondamento. Il secondo motivo è infondato. Va premesso il principio di diritto secondo cui "Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che (...) non hanno - secondo la disciplina vigente ratione temporis - (...) l'obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestioneseparata presso l' INPS , in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui allaL. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 (...)" (Cass. n. 30344 del 2017 e plurime successive conformi; tra le tante, v. Cass. n. 32167 del 2018; Cass. n. 3799 del 2019). Va, poi, ribadito, conformemente a Cass. n. 4419 del 2021, che, nell'intento del legislatore, reso palese dalla lettura del combinato disposto dellaL. n. 335 del 1995, art.2, comma 26, per come autenticamente interpretato dalD.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12 , conv. con modif. inL. 15 luglio 2011, n. 111, e del D.L. n. 269 del 2003,art. 44 , conv. con modif. in L. n. 326 del 2003 , l'obbligatorietà dell'iscrizione presso laGestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorchénon esclusivo, di una professione che dia luogo ad unreddito non assoggettato a contri buzione da parte della cassa di riferimento. La produzione di unreddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce, invece, il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesimaGestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità. Achiarimento dell'espresso principio, Cass. n. 29272 del 2022 (in motivazione) ha osservato che "la produzione di unreddito superiore alla soglia citata vale a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che il superamento della soglia di cui alD.L. n. 269 del 2003,art. 44 cit., determina comunque la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore dellaGestione separata ”. Quanto, invece, all'accertamento, ove necessario, del carattere abituale dell'attività professionale, il Giudice di merito si avvarrà delle presunzioni semplici ricavabili, ad esempio, dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di unreddito annuo di importo inferiore a Euro 5.000,00 potrà semmai rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità; fermo restando, come espressamente affermato nei precedenti di cui si è detto, che il requisito dell'abitualità dovrà essere apprezzato nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina che è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall'ammontare direddito prodotto (cfr. Cass . nn. 4419/21, 3991/23), dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell'iscrizione allaGestione separata alla produzione di unreddito superiore alla soglia di cui al D.L. n. 269 del 2003cit., art. 44, presupposto che invece, come detto, rileva ai fini dell'assoggettamento a contribuzione di attività libero-professionali svolte in forma occasionale. Il consolidato orientamento innanzi richiamato ha resistito anche al vaglio di costituzionalità, secondo la valutazione resa dal Giudice delle Leggi con la sentenza n. 104 depositata il 22 aprile 2022,salvo l'affermazione dell'esonero dalle sanzioni civili, per le iscrizioni d'ufficio relative al periodo anteriore al 6 luglio 2011;nella specie, la Corte d’appello ha verificato che il reddito prodotto dalla professionista nel 2009 era di € 7.690,00, quindi, superiore alla soglia che impone l’accertamento sull’abitualità dell’esercizio della professione e, quindi, assoggettabile, per intero a contribuzione. Il terzo motivo, relativo alla contestazione dell’obbligo di pagamento delle sanzioni di cui alla L. n. 338 del 2000, art. 116, lo stessoè fondato. Va premesso che icontributi omessi sono relativi all'anno 2009 e, dunque , ad epoca precedente al l'entrata in vigore del D.L. n. 98 del 2011. Come chiari to da questa Corte (Cass.17970/22), sull'apparato sanzionatorio relativo ai professionisti iscritti d'ufficio alla Gestione separata, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104/22, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.L. n. 198 del 2011, art. 18, comma 12 conv. in L. n. 111 del 2011,nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui alla L. n. 576 del 1980, art. 22, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'Inps, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa contribuzione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.In particolare, si è affermato che "Nella fattispecie in esame l'affidamento dell'avvocato con reddito (o volume d'affari) sottosoglia, prima dell'entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare la disposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibile dal principio di uguaglianza (art. 3 Cost., comma 1). Nell'esercizio della legittima funzione di interpretazione autentica, il legislatore era sì libero di scegliere, tra le plausibili varianti di senso della disposizione interpretata, anche quella disattesa dalla giurisprudenza di legittimità dell'epoca; ma avrebbe dovuto farsi carico, al contempo, di tutelare l'affidamento che ormai era maturato in costanza di tale giurisprudenza. La reductio ad legitimitatemdella norma censurata può, quindi, essere operata mediante l'esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata INPS relativamente al periodo precedente l'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica. In tal modo è soddisfatta l'esigenza di tutela dell'affidamento scusabile, ossia con l'esclusione della possibilità per l'ente previdenziale di pretendere dai professionisti interessati, oltre all'adempimento dell'obbligo di iscriversi alla Gestione separata e di versare i relativi contributi, anche il pagamento delle sanzioni civili dovute per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della norma interpretata e quella della norma interpretativa. Posto che la sentenza della CorteCostituzionale è una sentenza di accoglimento, nei limiti sopra indicati, ne discende che - ha osservato ancora Cass.17970/22 - in base all'art.136 Cost., in combinato disposto con la L. n. 87 del 1953, art. 30, il D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui alla L. n. 576 del 1980, art. 22 tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'Inps, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa contribuzione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.La sentenza della Corte Costituzionale cancella la norma incostituzionale dall'ordinamento giuridico con riferimento a tutti i rapporti non ancora esauriti, per cui nella presente fattispecie ciò determina che la questione prospettata in ordine alla debenza ed entità delle sanzioni civili, in quanto riferite all'anno 2009 in cui la legge dichiarata incostituzionale non era ancora entrata in vigore, va decisa con la conseguente declaratoria, nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti, che nulla è dovuto per sanzioni civili in conseguenza del confermato obbligo di iscrizione alla Gestione separata da parte della ricorrente. Quanto sopra è conforme a quanto già deciso da questa Corte con sentenze nn. 30406/22, 4078/23. In definitiva, accogliendo nei sensi di cui sopra, il terzo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo e rigettato il secondo, la sentenza va cassata in parte qua e, decidendosi nel merito la questione relativa all'applicabilità delle sanzioni civili connesse all'obbligo contributivo accertato, va dichiarato che nulla è dovuto da parte della ricorrente,a titolo di sanzioni, per l'anno 2009. In considerazione del fatto che nel presente giudizio di legittimità l'accoglimento in parte qua del terzo motivo deriva dalla sopravvenuta parziale declaratoria di illegittimità costituzionale della norma interpretativa, ricorrono idonee ragioni per compensare le spese di lite dell'intero processo. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo mot ivo di ricorso , dichiara inammissibile il primo e rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichia