CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 giugno 2026
Cassazione n. 19598/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaLombardia n. 2764/2024 depositata il 23/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con avviso di accertamento n. T9B032502147, relativo all’anno 2016,l'Agenzia delle Entrate contestava alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. l'emissione difatture per operazioni soggettivamente inesistenti nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., per €. 3.066.558,00 ed IVA per €. 674.687,00, e la ricezioneNumero registro generale 9106/2025Numero sezionale 3250/2026Numero di raccolta generale 19598/2026Data pubblicazione 13/06/2026di fatture, sempre relative ad operazioni soggettivamente inesistenti,emesse da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per un imponibiledi €. 2.840.009,00 ed IVA indebitamente detratta per €. 624.802,00.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, adita dalla societàcontribuente, rigettava il ricorso, ritenendo che l'ufficio avesse adempiutol'onere probatorio posto a suo carico (illogico allungamento della catenacommerciale; contratti privi di alcuni elementi essenziali, come prezzo edescrizione della merce; modalità di pagamento anticipato; natura disocietà cartiere delle fornitrici), mentre la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva svoltodifese generiche non idonee a superare le contestazioni inerenti ilmeccanismo di vendita a catena, l'antieconomicità delle operazioni, attesigli inconsistenti ricarichi di prezzo applicati e l'assenza di controlli suipartner commerciali.La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, adita dalla societàcontribuente, rigettava l’appello, condividendo le argomentazioni dei primigiudici.Avverso la suddetta sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorsoper cassazione affidato a due motivi.L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.È stata formulata, da parte del Consigliere delegato, una proposta didefinizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c.In data 3.11.2025, la ricorrente ha chiesto la decisione ed è stata quindidisposta la trattazione, in applicazione degli artt. 375, 380-bis e 380-bis.1c.p.c. Per la decisione è stata fissata l’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. lamenta, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 36, comma 2, n. 2 d.lgs. n. 546 del1992, dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.Numero registro generale 9106/2025Numero sezionale 3250/2026Numero di raccolta generale 19598/2026Data pubblicazione 13/06/20261.1. Ritiene parte ricorrente che i giudici di appello sarebbero incorsi nelleviolazioni censurate pronunciandosi sulla legittimità della motivazione dellasentenza di primo grado, affetta da lacune logico-argomentative che larendono meramente apparente.2. Osserva il controricorrente che il motivo sarebbe inammissibile per difettodi interesse, perché, anche nell’ipotesi in cui il collegio d’appello avesseritenuto carente la motivazione della sentenza di primo grado, ciò nonavrebbe comportato la regressione del giudizio al grado precedente, nonricorrendo nessuna delle ipotesi di rimessione previste dall’art. 59 del d.lgs.n. 546 del 1992.3. Il motivo è inammissibile e infondato.3.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, perché il difetto dimotivazione non rientra tra le ipotesi di rimessione alla Corte di GiustiziaTributaria di primo grado (cfr. art. 59 del d.lgs. n. 546 del 1992, ora art.123 del d.lgs. n. 175 del 2024), di talché, correttamente, i giudici di appellohanno deciso nel merito con un’autonoma ed esaustiva motivazione. QuestaCorte ha più volte chiarito che le nullità delle sentenze soggette ad appellosi convertono in motivi di impugnazione, con la conseguenza che il giudicedi secondo grado investito delle relative censure non può limitarsi adichiarare la nullità, ma deve decidere nel merito, e pertanto non può esseredenunciato in cassazione un vizio della sentenza di primo grado ritenutoinsussistente dal giudice d'appello (Cass., Sez. 5, n. 1323 del 19/01/2018).3.2. Il motivo è anche infondato perché dalla lettura dei passaggimotivazionali della sentenza di primo grado, riportati nel ricorso e nelcontroricorso, si evince che i primi giudici, sia pure sinteticamente, hannoevidenziato gli elementi ritenuti rilevanti ai fini della decisione, in particolarevalorizzando «l’illogico allungamento della catena commerciale delle merci(vd. triangolazione [OSCURATO:PERSONA] S.r.l./ [OSCURATO:PERSONA] S.r.l./[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.),la genericità di contratti privi di alcuni elementi essenziali (descrizione degliarticoli e prezzo), e modalità di pagamento contrarie ad ogni logicaNumero registro generale 9106/2025Numero sezionale 3250/2026Numero di raccolta generale 19598/2026Data pubblicazione 13/06/2026commerciale (pagamenti anticipati)», ritenendoli «indizi […] che, per la lorogravità e importanza, hanno certamente giustificato l’attività accertativadell’Ufficio, e che, rapportati alla natura di “cartiere” delle società sodaliEssa [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., non strutturate e prive di realicentri di riferimento, hanno comprensibilmente indotto l’amministrazionefinanziaria a concludere per la ricorrenza di un sistema di frode fiscaleall’IVA intracomunitaria».Il collegio di primo grado ha poi motivato il ritenuto mancato assolvimentodell’onere della prova da parte della ricorrente, affermando come la stessa«non ha spiegato come e perché ordini per partite milionarie di merci (nel2016, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,fatture per € 3.066.757,80, ha registrato una fattura di acquisto, emessada [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per un imponibile di € 398.375,30, e hacontabilizzato 59 fatture di acquisto emesse da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per unimponibile di 2.441.633,33) si siano potuti effettuare senza alcun controllo– dovuto per “quella” massima diligenza dovuta dal contribuente - supartner commerciali di oggettiva inconsistenza».Si tratta di una motivazione esaustiva, che supera il “minimo costituzionale”e che non meritava censure.4. Con il secondo motivo di ricorso, la società contribuente eccepisce, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 109, comma 5,TUIR e degli artt. 2729 e 2697 c.c.4.1. Ritiene la ricorrente che i giudici di appello siano incorsi nelle violazionicensurate limitandosi a ribadire in modo acritico le tesi dell’Agenzia delleEntrate, ritendo in automatico adempiuto l’onere incombente sull’ufficio esvalutando aprioristicamente l’apparato documentale approntato dallaricorrente. In particolare, si sostiene che gli elementi dedottidall’amministrazione finanziaria nell’avviso di accertamento impugnatosarebbero del tutto inidonei a fondare qualsivoglia addebito nei confrontiNumero registro generale 9106/2025Numero sezionale 3250/2026Numero di raccolta generale 19598/2026Data pubblicazione 13/06/2026della contribuente e non sarebbero in grado di soddisfare l’onere probatorioricadente sull’Amministrazione finanziaria.5. La controricorrente ritiene che il motivo sia inammissibile in quanto soloapparentemente propone un vizio di violazione di legge, laddove in realtàcontesta il merito della valutazione compiuta dai giudici di seconde curesugli elementi di fatto della vicenda, proponendo di essi una diversa easseritamente preferibile valutazione.6. Con memoria, la ricorrente, nel richiedere una pronuncia sul ricorso aseguito della ricezione della proposta di definizione agevolata, sostiene chela Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado avrebbe applicatoerroneamente i principi che sorreggono la distribuzione dell’onere dellaprova, non essendosi pronunciata – con priorità logica rispetto al tema dellabuona fede della contribuente – sull’onere incombente in capo all’ufficioaccertatore.7. Il motivo è inammissibile e, in ogni caso, manifestamente infondato.7.1. Il giudice di appello, nel rispetto dei principi elaborati da questa Cortein tema di operazioni soggettivamente inesistenti (Cass., Sez. 5, n. 9851del 20/04/2018; Cass., Sez. 5, n. 27566 del 30/10/2018; Cass, Sez. 5, n.33598 del 18/12/2019; Cass., Sez. 5, n. 15369 del 20/07/2020; Cass, Sez.5, n. 28562 del 2021), con un apprezzamento di merito insindacabile insede di legittimità, ha valutato la sussistenza di elementi presuntivi non solodel contestato sistema di frode carosello nell’ambito del quale lacontribuente rivestiva il carattere di società filtro emettendo e utilizzandofatture afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti, ma anche dellaconsapevolezza della frode da parte della società contribuente (illogicoallungamento della catena commerciale; contratti privi di alcuni elementiessenziali, come prezzo e descrizione della merce; modalità di pagamentoanticipato; natura di società cartiere delle fornitrici; irrisori ricarichi diprezzi); a fronte di tali elementi la Corte regionale ha ritenuto - con ugualeaccertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità - non assoltoNumero registro generale 9106/2025Numero sezionale 3250/2026Numero di raccolta generale 19598/2026Data pubblicazione 13/06/2026l’onere probatorio a carico della contribuente (quanto ai rapporti con laTecnica S.r.l., nei cui confronti la contribuente emetteva fatturesoggettivamente fittizie, quest’ultima non aveva fornito alcuna spiegazionecirca la contestazione emersa dalla verifica che fosse [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. -tramite un proprio dipendente/ collaboratore, [OSCURATO:PERSONA], dettoRenè - ad indicare a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. i fornitori da cui acquistare lamerce alla stessa destinata; la contribuente si era limitata alla produzionedi un bonifico effettuato nel 2018 dalla contribuente e di un contrattostipulato con [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. mancante degli elementi essenziali, quali latipologia della merce venduta, quantità ordinata e prezzo di acquisto; lacontribuente aveva ammesso l’applicazione di ricarichi inferiori a quelli dimercato; quanto ai rapporti con [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. che emetteva fatturesoggettivamente fittizie nei confronti della contribuente, quest’ultima nonaveva dimostrato il diligente compimento di verifiche volte ad appurarel’operatività della fatturante, avendo prodotto il bilancio al 31.12.2016 diOne [OSCURATO:SOCIETA]., con relativa nota integrativa, estratto dal registro impresein data 10.01.2022, quindi dopo l'inizio della verifica fiscale, bilancio dalquale (unitamente a quello del 2015) emergeva chiaramente che One ShotS.r.l. non disponeva di personale dipendente ed aveva avuto un vistosissimoincremento del volume d’affari in un solo anno; peraltro, nulla era statochiarito da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in ordine alle modalità di scambio diproposte ed accettazione di ordini di un così ingente quantitativo di merce- stante la accertata mancanza di contratti per utenze elettriche e pertelefonia da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. - e neppure in merito ai ricarichi irrisoriapplicati alle vendite, né sono stati prodotti ulteriori documenti; quanto airapporti con [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la contribuente non aveva fornito laprova di aver verificato, a suo tempo, l'affidabilità e l'operatività del nuovopartner commerciale prima di intraprenderne la collaborazione, essendostata estratta la visura camerale prodotta in giudizio in data 10.01.2022,quindi successivamente all'inizio della verifica fiscale; peraltro dalla stessaNumero registro generale 9106/2025Numero sezionale 3250/2026Numero di raccolta generale 19598/2026Data pubblicazione 13/06/2026visura camerale effettivamente emergevano dati significativi - come adesempio la mancata presentazione di bilanci, l'assenza di dipendenti e disede operativa - che avrebbero dovuto suggerire a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. chepoteva trattarsi, come poi è risultato, di una società c.d. cartiera che nonaveva mai assolto ad alcun obbligo fiscale; il sito internet indicato nellefatture di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era inesistente, circostanza anch'essafacilmente accertabile dall'odierna appellante con la semplice consultazioneinternet). Pertanto, con riguardo alle prove, mai può essere censurata lavalutazione in sé degli elementi probatori secondo il prudenteapprezzamento del giudice (ex multis, Cass. n. 1414/2015; Cass. n.13960/2014; Cass. n. n. 24155 del 2017). Né sussiste la violazione dell’art.2697 c.c., che si configura quando il giudice di merito applica la regola digiudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendol’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondole regole di ripartizione basate sulla differenza tra fatti costitutivi edeccezioni (Cass., 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass. n. 33906 del 2024).7.2. In definitiva, deve ribadirsi che la valutazione delle prove raccolte,anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in viaesclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cuiconclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sonosindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art.360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il"convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante lavalutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, attesoche la deduzione del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. nonconsente di censurare la complessiva valutazione delle risultanzeprocessuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo allastessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parteNumero registro generale 9106/2025Numero sezionale 3250/2026Numero di raccolta generale 19598/2026Data pubblicazione 13/06/2026del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice dimerito (Cass., 17 dicembre 2025, n. 32935).8. Pertanto, il ricorso va rigettato; le spese processuali sono liquidatesecondo la soccombenza come in dispositivo.9. Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione propostaal Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizioneaccelerata del giudizio ex art. 380-bis c.p.c. va applicata la giurisprudenzadi questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass., Sez. Un. n.28540/2023; Cass., Sez. Un. n. 27195/2023; ancora, conforme alleprecedenti risulta Cass. n. 31839/2023) secondo la quale in tema diprocedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili,improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c.(come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione delgiudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipicadella sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e delquarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso delprocesso, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poiconfermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilitàaggravata del ricorrente.10. Debbono, quindi, liquidarsi ex art. 96, comma 3, c.p.c. l’ulterioreimporto di euro 7.000,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96,comma 4, c.p.c. l’ulteriore importo di euro 3.000,00 sempre a carico diparte soccombente da versarsi, quest’ultimo, alla cassa delle ammende. P.Q.Mla Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso e infondato ilsecondo motivo di ricorso e condanna la ricorrente a pagare, in favore dellacontroricorrente, le spese del presente giudizio, liquidate in Euro 14.000,oltre, oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente alpagamento dell’ulteriore somma di euro 7.000,00 ex art. 96, comma 3,c.p.c. sempre in favore di parte controricorrente e infine dell’ancoraNumero registro generale 9106/2025Numero sezionale 3250/2026Numero di raccolta generale 19598/2026Data pubblicazione 13/06/2026ulteriore somma di euro 3.000,00 ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore dellacassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 dei 2002, inseritodall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/04/2026.Il Presidente