CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 13079/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rente –contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttorepro tempore rappresentata e difesa come per L.dall’[OSCURATO:PERSONA]- controricorrente –Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 19709/2021Numero sezionale 2176/2026Numero di raccolta generale 13079/2026Data pubblicazione 07/05/2026per la cassazione della sentenza n. 878/18/2021 della CommissioneTributaria [OSCURATO:PERSONA] - Sezione Staccata di Latina, depositata indata 12/02/2021, non notificataUdita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del10/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, con la sentenza quigravata ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Latina che avevarespinto il ricorso introduttivo contro l’avviso di accertamento emessodall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli per l’anno d’imposta 2012,relativo all’imposta unica sulle scommesse, oltre interessi e sanzioni.La CTR ha preliminarmente ricostruito i fatti di causa, dando attoche l’Amministrazione finanziaria aveva ritenuto la contribuente, qualetitolare di un centro di trasmissione dati operante per conto dibookmaker estero, soggetto passivo dell’imposta unica, in applicazionedell’art. 3 del d. Lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1,comma 66, della L.n. 220 del 2010. Nel merito, il giudice regionale hainnanzitutto disatteso le doglianze relative al presupposto soggettivodell’imposta, affermando che la norma di interpretazione autenticaintrodotta dalla L.di stabilità 2011 ha inteso ricomprendere nellacategoria dei soggetti passivi chiunque gestisca, anche per conto di terzie con qualsiasi mezzo, attività di raccolta e gestione delle scommesse,indipendentemente dal possesso di un valido titolo concessorio. Haritenuto che il centro di trasmissione dati non svolga mere attivitàausiliarie, ma partecipi in modo autonomo al processo di raccolta dellescommesse, operando attraverso una propria organizzazioneimprenditoriale, ricevendo le poste di gioco, rilasciando le ricevute eCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 19709/2021Numero sezionale 2176/2026Numero di raccolta generale 13079/2026Data pubblicazione 07/05/2026provvedendo, se del caso, al pagamento delle vincite. Ha inoltrevalorizzato la previsione della responsabilità solidale del bookmakerestero quale strumento di garanzia del credito erariale.Quanto al presupposto territoriale, la CTR ha affermato che ilcontratto di scommessa deve ritenersi concluso nel territorio dello Stato,poiché la giocata viene effettuata dal cliente presso i locali del centro ditrasmissione dati, con consegna della posta e accettazione dellascommessa da parte del ricevitore. Le successive operazioni ditrasmissione dei dati al bookmaker estero sono state qualificate comerapporti interni, irrilevanti ai fini della localizzazione del presuppostoimpositivo.[OSCURATO:PERSONA] regionale ha poi respinto le censure di illegittimitàcostituzionale, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 27del 2018 e ritenendo che la disciplina dell’imposta unica sia legittima perle annualità successive al 2011. Ha escluso, altresì, la sussistenza diprofili di incompatibilità con il diritto dell’Unione europea, negando chel’assoggettamento dei centri di trasmissione dati e dei bookmaker esteriintegri una discriminazione o una restrizione alla libertà di prestazionedei servizi, trattandosi di imposizione applicata in modo generale a tuttigli operatori che svolgono attività di scommesse sul territorio nazionale.È stata inoltre disattesa la censura fondata sull’art. 401 della direttiva2006/112/CE, sul rilievo che l’imposta unica sulle scommesse ha naturadi imposta indiretta sul consumo e non integra un’imposta sul volumed’affari incompatibile con l’IVA armonizzata.Quanto alle sanzioni, la CTR ha ritenuto insussistenti obiettivecondizioni di incertezza normativa, osservando che, dopo l’entrata invigore dell’art. 1, comma 66, della L.n. 220 del 2010, risultava chiaral’individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta unica,sicché la consapevolezza della portata della normativa escludeval’applicabilità delle esimenti invocate.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 19709/2021Numero sezionale 2176/2026Numero di raccolta generale 13079/2026Data pubblicazione 07/05/2026Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto irrilevante, ai fini delladecisione della controversia tributaria, la giurisprudenza penalerichiamata dall’appellante in tema di liceità dell’attività dei centri ditrasmissione dati operanti per bookmaker comunitari, affermando chetale profilo non incide sulla disciplina fiscale della soggettività passivadell’imposta unica.Ricorre a questa [OSCURATO:PERSONA] con atto che propone duequestioni in via pregiudiziale e cinque motivi di ricorso.Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA].Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizioneaccelerata del ricorso a fronte della quale parte ricorrente ha chiesto ladecisione del Collegio.Ragioni della decisioneCon il ricorso per cassazione la contribuente denuncia, in viapregiudiziale la violazione del diritto di difesa e del principio del giustoprocesso, deducendo l’illegittimità costituzionale dell’art. 27 del d.L. n.137 del 2020, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., con l’art. 35del d. Lgs. n. 546 del 1992, nonché con l’art. 6 CEDU e l’art. 117 Cost.Si assume che la [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale abbia deciso lacontroversia in camera di consiglio, senza discussione orale, nonostantela tempestiva richiesta di trattazione in pubblica udienza, conconseguente compressione del contraddittorio e delle garanziedifensive.Il motivo è inammissibile.Parte ricorrente non produce alcun atto del grado di merito daquale questa Corte possa verificare la sussistenza o meno in attidell’istanza di discussione in pubblica udienza; ne derival’inammissibilità del motivo per genericità.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 19709/2021Numero sezionale 2176/2026Numero di raccolta generale 13079/2026Data pubblicazione 07/05/2026In ogni caso, la doglianza è comunque prova di fondamento.Come è noto, in tema di processo tributario durante l'emergenzada Covid-19, la decisione del giudice di disporre, ai sensi dell'art. 27,comma 2, del d.L. n. 137 del 2020, la trattazione scritta, nonostante larichiesta della parte di discussione in pubblica udienza o concollegamento a distanza, è legittima, ove carenze organizzativeall'interno dell'ufficio impediscano il collegamento da remoto, poiché leparti non hanno un diritto pieno e incondizionato all'udienza pubblica ela trattazione scritta garantisce le essenziali prerogative del diritto didifesa, assicurando l'interesse pubblico all'esercizio della giurisdizioneanche in periodo emergenziale” (Cass. n. 6033/2023; Cass. n.11271/2023). Nella fattispecie, parte ricorrente – sottoponendo a critical’intero sistema normativo della discussione da remoto e con trattazionescritta di cui alla normativa emergenziale da Covid-19 – sostiene ancheche l’avvento dell’udienza collegiale da remoto determinerebbe unainevitabile diminuzione delle garanzie di obiettività e di terzietà per lacollettività, prospettando vizi di costituzionalità della disposizione di cuisopra in relazione alla violazione del diritto di difesa; alla luce dellagiurisprudenza sopra richiamata, deve escludersi la sussistenza dielementi idonei a sollevare tale questione.Sempre in via pregiudiziale, si deduce poi la violazione degli artt.56 e seguenti del TFUE e dei principi unionali di parità di trattamento enon discriminazione, in relazione all’art. 3 del d. Lgs. n. 504 del 1998,come interpretato dall’art. 1, commi 64 e 66, della L.n. 220 del 2010,sostenendo l’incompatibilità della normativa interna con il dirittodell’Unione. In tale prospettiva, si chiede il rinvio pregiudiziale alla Cortedi giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, anche allaGrande Sezione, per l’interpretazione delle disposizioni eurounitarierilevanti.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 19709/2021Numero sezionale 2176/2026Numero di raccolta generale 13079/2026Data pubblicazione 07/05/2026La doglianza – e la conseguente istanza di remissione alla CorteUnionale, che va quindi disattesa – sono manifestamente infondate.Come è stato già precisato da questa Corte, il quadro normativodi riferimento (art. 1, comma 2, della L. n. 288 del 1998; art. 3 del d.Lgs. n. 504 del 1988; art. 1, comma 66, della L. n. 220 del 2010; art.16 del d.M. 1° marzo 2006 n. 111; art. 1, comma 644, lett. g), della L.n. 190 del 2014) è stato sottoposto all’esame della Corte costituzionalee della Corte di giustizia dell’Unione europea, che ne hannocompiutamente esaminato la compatibilità, rispettivamente, con laCostituzione e con il diritto unionale (cfr. Cass. nn. 8907-8911 tutte del2021; Cass. nn. 9079-9081 tutte del 2021; Cass. nn. 9144-9153 tuttedel 2021; Cass. n. 9160/2021; Cass. n. 9176/2021; Cass. n.9184/2021, Cass. nn. 9528 e 9537 entrambe del 2021 e, più di recente,Cass. n. 17082/2022; Cass. n. 1184/2023; Cass. n. 6761/2023).Alla luce di tali precedenti, risulta del tutto infondato anche il terzomotivo, con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione degliartt. 49 e 56 TFUE, nonché dei principi di parità di trattamento, nondiscriminazione e legittimo affidamento, in relazione all’art. 1, comma66, della L.n. 220 del 2010 e all’art. 112 c.p.c. Si sostiene chel’assoggettamento all’imposta unica dei centri di trasmissione datioperanti per bookmaker comunitari, già discriminati nell’accesso alsistema concessorio nazionale, determini una restrizione ingiustificataalla libertà di prestazione dei servizi e un trattamento deteriore rispettoalle ricevitorie dei concessionari nazionali, in violazione del dirittodell’Unione.Venendo ora all’esame degli altri motivi di ricorso secondo l’ordinedi proposizione, rileva la Corte che con il primo motivo di ricorso sidenuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d. Lgs. n. 504del 1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, lett. b), della L. n.220 del 2010, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., conCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 19709/2021Numero sezionale 2176/2026Numero di raccolta generale 13079/2026Data pubblicazione 07/05/2026riferimento al presupposto soggettivo dell’imposta unica sullescommesse. La ricorrente sostiene che la qualifica di soggetto passivodel tributo spetti esclusivamente al bookmaker, quale soggetto cheorganizza e gestisce l’attività di scommessa, fissando le quote eassumendo il rischio economico, e non già al centro di trasmissione dati,che svolgerebbe mere attività ausiliarie e strumentali, restando estraneoal contratto di scommessa e privo di autonomia decisionale e di capacitàdi rivalsa dell’imposta sullo scommettitore.Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 1, comma 2, lett. b), della L. n. 288 del 1998, nonché dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riguardoal presupposto territoriale dell’imposta. Si assume che il contratto discommessa si perfezioni nel luogo in cui il bookmaker estero riceve eaccetta la proposta di giocata, ossia all’estero, e non in Italia, ove ilcentro di trasmissione dati si limiterebbe a trasmettere le proposte e asvolgere attività meramente materiali, con conseguente insussistenzadel requisito territoriale richiesto dalla L.per l’applicazione dell’impostaunica.I motivi, connessi tra di loro in quanto vertenti sui presuppostisoggettivi e territoriali dell’imposta, sono inammissibili ex art. 360 bisc.p.c. alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte sul punto.Il quadro normativo di riferimento (art. 1, comma 2, della L. n.288 del 1998; art. 3 del d. Lgs. n. 504 del 1988; art. 1, comma 66, dellaL.n. 220 del 2010; art. 16 del D.M. 1° marzo 2006 n. 111; art. 1, comma644, lett. g), della L. n. 190 del 2014) è stato sottoposto all’esame dellaCorte costituzionale e della Corte di giustizia, che ne hannocompiutamente esaminato la compatibilità, rispettivamente, con laCostituzione e con il diritto unionale (cfr. Cass. nn. 8907-8911 del 2021;Cass. nn. 9079 – 9081 del 2021; Cass. nn. 9144-9153 del 2021; Cass.n. 9160/2021; Cass. n. 9176/2021; Cass. n. 9184/2021, Cass. nn. 9528Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 19709/2021Numero sezionale 2176/2026Numero di raccolta generale 13079/2026Data pubblicazione 07/05/2026e 9537 del 2021, Cass. n. 17082/2022; Cass. n. 1184/2023; Cass. n.6761/2023; più recentemente, Cass. 11584/2026 e n. 11720/2026). Inparticolare, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 27 del 2018, hadato atto dell’incertezza correlata all’interpretazione dell’art. 3 del d.Lgs. n. 504 del 1998 per il periodo antecedente alla disposizioneinterpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesaimpositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti cheoperavano al di fuori del sistema concessorio), riconoscendo che l’art.1, comma 66, della L. n. 220 del 2010 ha stabilito che l’imposta è dovutaanche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorioe che le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessionesono obbligate al versamento del tributo e delle relative sanzioni; aquesto riguardo ha escluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del«gestore per conto terzi»(ossia del titolare di ricevitoria) al «gestore perconto proprio » (ossia al bookmaker) sia irragionevole. Entrambi isoggetti, secondo la Corte costituzionale, partecipano, sia pure su pianidiversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimentodell’attività di «organizzazione ed esercizio» delle scommesse soggettea imposizione; il giudice delle leggi ha rimarcato che il titolare dellaricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato alcontratto di scommessa, svolge comunque un’attività di gestione,perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione dellaproposta, si occupa della trasmissione al bookmaker dell’accettazionedella scommessa, dell’incasso e del trasferimento delle somme giocate,nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzionifornite dal bookmaker, sicché l’attività gestoria che costituisce ilpresupposto dell’imposizione va riferita alla raccolta delle scommesse, ilvolume delle quali determina anche la provvigione della ricevitoria e perconseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale; la Corte costituzionaleha poi aggiunto che la scelta di assoggettare all’imposta i titolari delleCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 19709/2021Numero sezionale 2176/2026Numero di raccolta generale 13079/2026Data pubblicazione 07/05/2026ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione non viola ilprincipio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolaredella ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker siadisciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute altitolare della ricevitoria per il servizio prestato: ciò perché attraverso laregolazione delle commissioni il titolare della ricevitoria ha la possibilitàdi trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera.La rivalsa svolge, quindi, funzione applicativa del principio di capacitàcontributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookmaker ericevitoria, che hanno comunque concorso, sia pure in vario modo, allarealizzazione del presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione allapartecipazione di ognuno a tale realizzazione; sulla base delle suddetteconsiderazioni, la Corte costituzionale, nella richiamata pronuncia, hadichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del d. Lgs. n. 504 del1998 e dell’art. 1, comma 66, lettera b), della L.n. 220 del 2010, nellasola parte in cui prevedono che, nelle annualità d’imposta precedenti al2011, siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sullescommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi diconcessione. In relazione a quel periodo, infatti, non si può procederealla traslazione dell’imposta, perché l’entità delle commissioni giàpattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base delquadro precedente alla L. n. 220 del 2010.Il giudice delle leggi ha anche chiarito (punto 4.5) che, inmancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione dellanatura interpretativa dell’art. 1, comma 66, lettera b), della L.n. 220 del2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negozialiperfezionatisi prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza cheper le annualità d’imposta antecedenti al 2011, non rispondono lericevitorie, ma rispondono i bookmaker, con o senza concessione in basealla combinazione dell’art. 3 del d. Lgs. n. 504 del 1998 e dell’art. 1,Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9Numero registro generale 19709/2021Numero sezionale 2176/2026Numero di raccolta generale 13079/2026Data pubblicazione 07/05/2026comma 66, lett. a), della L. n. 220 del 2010, usciti indenni dal vaglio dilegittimità costituzionale; a diversa conclusione, si perviene per leannualità dal 2011 in poi e con riferimento alla posizione del ricevitore,dovendosi osservare che la incostituzionalità della norma in esame èstata riscontrata dalla Corte « in ragione dell’impossibilità per lericevitorie di traslare l’imposta per gli esercizi anteriori al 2011» conconseguente violazione dell’art. 53, Cost., «giacché l’entità dellecommissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzatasulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario,precedente alla L. n. 220 del 2010». A fondamento, dunque, dellapronuncia di incostituzionalità è stata la considerazione della giàavvenuta definizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti, in dataantecedente alla introduzione della soggettività passiva della ricevitoriadel bookmaker privo di concessione, ed è stato dato rilievo al fatto chele stesse non erano state nelle condizioni di regolare diversamente lamisura delle commissioni al fine di procedere all’eventuale trasferimentodel carico tributario, gravante anche sulla ricevitoria in forza della leggesopravvenuta, sui bookmaker. La suddetta ragione di incostituzionalità,tuttavia, non è stata ravvisata per i «rapporti successivi al 2011», quindinon solo per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l’entratain vigore della norma interpretativa, ma anche per i rapporti che,seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l’entrata invigore della medesima norma. In entrambi i casi, invero, la disposizioneinterpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimentoper definire negozialmente l’assetto di interessi delle parti, sia in caso dirapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinati aprotrarsi, potendo le parti, proprio in considerazione della sceltanormativa di assoggettare al tributo anche i titolari delle ricevitorieoperanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare laregolazione negoziale delle commissioni al fine di trasferire il caricoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 10Numero registro generale 19709/2021Numero sezionale 2176/2026Numero di raccolta generale 13079/2026Data pubblicazione 07/05/2026tributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria. Inquesto ambito, invero, la solidarietà dell’obbligazione e la correlatapossibilità di traslazione dell’imposta sono, infatti, destinate ad influiresulla stessa portata della regolazione negoziale delle commissioni tra leparti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati,ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi inconseguenza della L. n. 220 del 2010, assume, necessariamente, unvalore di conformità e adeguatezza rispetto alla nuova configurazionelegale del rapporto (Cass. n. 1184/2023, in motivazione).La Corte costituzionale ha, dunque concluso affermando che icoobbligati, bookmaker e ricevitoria, comunque concorrono, sia pure invario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo. Con specificoriferimento, poi, al presupposto territoriale del tributo, oggetto delquarto motivo (indicato come secondo motivo nel merito), questa [OSCURATO:PERSONA] ha già precisato, con le pronunce citate, che non rileva laconclusione del contratto di scommessa, poiché il fatto imponibile è laprestazione di servizi, consistente nell'organizzazione del gioco da partedel ricevitore e nella raccolta delle scommesse, che consiste, in relazionea ciascun scommettitore, nella valida registrazione della scommessa,documentata dalla consegna allo scommettitore della relativa ricevuta,motivazione).La CTR si è quindi attenuta ai richiamati principi, affermando cheil presupposto di imposta era riferibile sia al bookmaker che al CTD(venendo in rilievo l’anno d’imposta 2012), con la conseguenza cheentrambi i soggetti sono tenuti all’adempimento dell’obbligazioneimpositiva in via solidale paritetica, avendo la Corte costituzionale,diversamente da quanto affermato dai ricorrenti, chiaramente riferito ilpresupposto oggettivo dell’imposta ad entrambi , con la conseguenzaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 11Numero registro generale 19709/2021Numero sezionale 2176/2026Numero di raccolta generale 13079/2026Data pubblicazione 07/05/2026che entrambi i soggetti sono tenuti a rispondere solidalmentedell’obbligazione tributaria.Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 401 della direttiva 2006/112/CE, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., assumendo che l’imposta unica sulle scommesse,per le sue caratteristiche strutturali e per il meccanismo applicativo, sirisolva in un’imposta sul volume d’affari, incompatibile con il divieto dicumulo con l’IVA previsto dalla normativa unionale.Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c.Come è stato già più volte chiarito da questa Corte (Cass. n.27260/2023; Cass. n. 25450/2021; Cass. n. 2013/2021), il tributo chequi rileva è differente da una imposta sulla cifra di affari per plurimeragioni: riguarda unicamente operazioni relative all'esercizio dellescommesse, irrilevanti a fini IVA; non tiene conto del valore aggiunto diciascuna, difettando nel sistema il meccanismo della detrazione I.V.A. eapplicandosi il tributo all'importo scommesso; è calcolato senza alcunriconoscimento di deduzione degli acquisti di beni e servizi inerentieffettuati nel periodo in cui sono poste in essere le operazioni discommessa. Anche secondo i giudici unionali (CGUE, sent. n. 24 ottobre2013 in causa n. C-440/2012, Metropol SpielstàttenUnternehmergesellschaft (haftungsbeschrànkt), peraltro, "in forzadell'articolo 401 della direttiva IVA «le disposizioni di [tale] direttiva nonvietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte (...)sui giochi e sulle scommesse, (...) e qualsiasi imposta, diritto o tassache non abbia il carattere di imposta sul volume d'affari (...)». Laformulazione di tale articolo non osta, pertanto, a che gli Stati membriassoggettino un'operazione all'IVA, nonché, in modo cumulativo, a untributo speciale non avente il carattere d'imposta sul volume d'affari (v.,in tal senso, la sentenza dell'8 luglio 1986, Kerrutt, 73/85, Racc. pag.2219, punto 22)”; secondo la richiamata pronuncia, quindi, l'art. 401Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 12Numero registro generale 19709/2021Numero sezionale 2176/2026Numero di raccolta generale 13079/2026Data pubblicazione 07/05/2026della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinatodisposto con l'art. 135, paragrafo 1, lettera i) della stessa, deve essereinterpretato nel senso che l'imposta sul valore aggiunto e un tributospeciale nazionale sui giochi d'azzardo possono essere riscossi in modocumulativo, a condizione che siffatto ultimo tributo non abbia il caratteredi un'imposta sul volume d'affari; inoltre, sempre secondo tale sentenza,l'art. 1, paragrafo 2, prima frase, e l'art. 73 della direttiva 2006/112devono essere interpretati nel senso che non ostano a una disposizioneo a una prassi nazionale secondo cui, per la gestione di apparecchi pergiochi d'azzardo con possibilità di vincita, l'importo dei proventi di cassadi tali apparecchi, dopo che è trascorso un determinato periodo ditempo, viene considerato come base imponibile.Le richiamate considerazioni consentono di disattendere anche allarichiesta di rinvio pregiudiziale, avanzata in ricorso sul punto in viasubordinata.Con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 8 del d. Lgs. n. 546 del 1992, 5, comma 1, e 6, comma 2,della L. n. 472 del 1997, nonché dell’art. 10, comma 4, della L. n. 212del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avereil giudice di merito escluso l’applicazione delle sanzioni in presenza diobiettive condizioni di incertezza normativa, derivanti dal quadronormativo e giurisprudenziale complesso e non univoco in materia diimposta unica sulle scommesse.Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c.Secondo questa Corte, l'incertezza normativa oggettiva tributaria«è caratterizzata dall'impossibilità d'individuare con sicurezza edunivocamente, al termine di un procedimento interpretativometodicamente corretto, la norma giuridica nel cui ambito il caso dispecie è sussumibile, e va distinta dalla soggettiva ignoranza incolpevoleCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 13Numero registro generale 19709/2021Numero sezionale 2176/2026Numero di raccolta generale 13079/2026Data pubblicazione 07/05/2026del diritto (il cui accertamento è demandato esclusivamente al giudice enon può essere operato dall'amministrazione), come emerge dal d. Lgs.n. 472 del 1997, art. 6, che distingue le due figure, pur ricollegandovi imedesimi effetti. Peraltro, il fenomeno dell'incertezza normativaoggettiva può essere desunto dal giudice attraverso la rilevazione di unaserie di "fatti indice", quali ad esempio: 1) la difficoltà d'individuazionedelle disposizioni normative; 2) la difficoltà di confezione della formuladichiarativa della norma giuridica; 3) la difficoltà di determinazione delsignificato della formula dichiarativa individuata; 4) la mancanza diinformazioni amministrative o la loro contraddittorietà; 5) la mancanzadi una prassi amministrativa o l'adozione di prassi amministrativecontrastanti; 6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) laformazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se siastata sollevata questione di legittimità costituzionale; 8) il contrasto traprassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) il contrastotra opinioni dottrinali; 10) l'adozione di norme di interpretazioneautentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente»(Cass. n. 12301/2017; Cass. n. 15452/2018; Cass. n. 10313/2019,Cass. n. 32082/2019).Con riferimento al caso di specie, la sopra citata sentenza dellaCorte cost. n. 27 del 2018, nel ricostruire l'ambito applicativo dell'art. 3del d. Lgs. n. 504 del 1988, come interpretato autenticamente dall'art.1, comma 66, L. n. 220 del 2010, ha effettivamente affermato che,anche alla luce della disciplina previgente, soggetto passivo dell'impostaè chi svolge l'attività di gestione delle scommesse anche se privo diconcessione, con conseguente responsabilità del bookmaker estero che,mediante un proprio intermediario, svolga l'attività di gestione dellescommesse pur se privo di concessione. La stessa sentenza ha tuttaviaevidenziato che «il tenore letterale della disposizione consentiva ancheuna diversa interpretazione, nel senso che, attraverso il richiamoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 14Numero registro generale 19709/2021Numero sezionale 2176/2026Numero di raccolta generale 13079/2026Data pubblicazione 07/05/2026contenuto nell'art. 1 del d. Lgs. n. 504 del 1998 al rispetto dellaconcessione e della licenza di pubblica sicurezza, essa contemplasse isoli soggetti operanti nel sistema concessorio (ad esclusione perciò dei"bookmaker" con sede all'estero, sforniti di titolo concessorio in Italia, edella rete delle ricevitorie di cui essi si avvalgono nel territorio italiano)»dando poi atto del fatto che «con la disposizione interpretativa dell'art.1, comma 66, lett. b), della L. n. 220 del 2010, il legislatore ha dunqueesplicitato una possibile variante di senso della disposizioneinterpretata» e che la stessa Agenzia autonoma dei monopoli di Statoaveva espressamente riconosciuto che la normativa in esame siprestava alla considerazione di incertezza applicativa.In sostanza, la Corte costituzionale ha riconosciuto che laprevisione contenuta nell'art. 3 del d. Lgs. n. 504 del 1998, si prestavaad un duplice opzione interpretativa in ordine alla sussistenza o menodella individuazione della soggettività passiva del bookmaker estero che,mediante una ricevitoria operante nel territorio nazionale, avesse svoltal'attività di gestione delle scommesse senza concessione e che ladisposizione interpretativa del 2010 è intervenuta al fine di esplicitare ilcontenuto della incerta previsione, orientando la scelta interpretativa nelsenso della sussistenza della soggettività passiva. Ne consegue chel’obiettiva incertezza normativa in ordine alla soggettività passiva delbookmaker estero e la conseguente applicazione dell’esimente previstadall'art. 6, comma 2, del d. Lgs. n. 472 del 1997 sussiste fino almomento della entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010e, quindi, non può legittimamente essere evocata nel caso di specie,trattandosi di un anno d'imposta (il 2012) successivo al 2011.Pertanto, il ricorso va rigettato.Le spese di lite sono regolate dalla soccombenza.Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisioneproposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta diCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 15Numero registro generale 19709/2021Numero sezionale 2176/2026Numero di raccolta generale 13079/2026Data pubblicazione 07/05/2026definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata lagiurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass.Sez. Un. n. 28540/2023; Cass. Sez. Un. n. 27195/2023; ancora,conforme alle precedenti risulta la recente Cass. n. 31839/2023)secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata deiricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380- bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta,contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presuppostiper la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c.codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il nondecisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata delricorrente.Pertanto, va liquidata a carico di parte ricorrente in favore di partecontroricorrente la somma di euro 2.400,00 per compensi e l’ulterioresomma di euro 1.200,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., cui aggiungersi la sommadi euro 600,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi – sempre ad opera diparte ricorrente – alla cassa delle ammende P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento dellespese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro2.400,00 oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrentecui aggiungersi – sempre a favore di parti controricorrente - la sommadi euro 1.200,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., oltre alla ancora ulteriore sommadi euro 600,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi – sempre ad opera diparte ricorrente – alla cassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 16Numero registro generale 19709/2021Numero sezionale 2176/2026Numero di raccolta generale 13079/2026Data pubblicazione 07/05/2026ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 10 marzo 2026.Il PresidenteLucio LuciottiCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 17