CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15387/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaCampania n. 6128/2024 depositata il 30/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6883/2025Numero sezionale 4000/2026Numero di raccolta generale 15387/2026Data pubblicazione 20/05/2026In data 26.09.2022, la direzione di Napoli dell’Agenzia delle Entratenotificava alla [OSCURATO:SOCIETA]. l’avviso di accertamento n.TF503MD02536/2022, con il quale contestava, in relazione all’anno diimposta 2014, l’indebita deduzione di costi per operazioni ritenuteoggettivamente inesistenti ai fini IRES per €. 630.087,00, e l’indebitadetrazione dell’IVA per €. 980.114,00, accertando, per l’effetto, unamaggiore IVA e una maggiore IRES, oltre accessori e sanzioni, per un totalecomplessivo di euro 1.610.201,00.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, adita dalla societàcontribuente, accoglieva il ricorso ritenendo che l’amministrazionefinanziaria fosse decaduta dal potere accertativo avendo notificato l’avvisodi accertamento oltre il quarto anno dalla scadenza del termine per ladichiarazione dei redditi (31.12.2019). In particolare, i giudici di primogrado escludevano che nel caso di specie operasse il raddoppio del terminedi accertamento – previsto, per i periodi di imposta fino al 2015, dagli artt.43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, comemodificati, dapprima, dall’art. 37, comma 24, del d.l. n. 223 del 2006,convertito nella l. n. 248 del 2006, e poi dall’art. 1, comma 132, della l. n.208 del 2015 –, mancando agli atti una denuncia penale per reati tributari,essendosi la Guardia di Finanza limitata ad inoltrare, in data 2.12.2019, allaProcura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli una segnalazione diPolizia giudiziaria, con la quale rappresentava la sussistenza di profili dicriticità penal-tributari connessi, tra l’altro, alle operazioni commercialiposte in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA]. dal 2014 al 2019 con la [OSCURATO:SOCIETA]. e con la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], infatti, la Corte che“l’Amministrazione non poteva giovarsi della sola enunciata segnalazionealla Autorità penale contenuta nel pvc del 22.05.22 della Guardia di Finanza,non risultando dimostrata la presentazione o trasmissione della informativadi reato ex art. 331 C.P., entro i termini ordinari di decadenza”.Numero registro generale 6883/2025Numero sezionale 4000/2026Numero di raccolta generale 15387/2026Data pubblicazione 20/05/2026La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, adita dall’Agenzia delleEntrate, rigettava l’appello confermando che la suddetta segnalazione, dicui, peraltro, non è stata provata l’esistenza, non poteva essere assimilataad una formale denuncia “atteso che solo una denuncia, come previstadall’art. 331 c.p.p., può consentire il raddoppio dei termini di accertamento,non una presunta annotazione di polizia giudiziaria contenuta in unasegnalazione”.Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a due motivi.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha resistito con controricorso.È stata formulata, da parte del Consigliere delegato, una proposta didefinizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c.La ricorrente ha chiesto la decisione ed è stata quindi disposta la trattazione,in applicazione degli artt. 375, 380-bis e 380-bis.1 c.p.c.Per la decisione è stata fissata l’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Nelle more della decisione la controricorrente ha depositato memoria ex art.380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate lamenta, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 43, comma 3. del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 57,comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 1, commi 130, 131 e 132,della l. n. 208 del 2015, nonché dell’art. 331 c.p.p.1.1. Ritiene la ricorrente che la sentenza impugnata sia affetta dalleviolazioni denunciate nella parte in cui afferma che l’annotazione di Poliziagiudiziaria inviata dalla Guardia di Finanza alla Procura della Repubblica diNapoli non avrebbe valore di denuncia di reato ai sensi art. 331 c.p.p. Ciòin quanto l’art. 331 c.p.p. non distingue tra denuncia e annotazione, néNumero registro generale 6883/2025Numero sezionale 4000/2026Numero di raccolta generale 15387/2026Data pubblicazione 20/05/2026dispone per la prima requisiti formali imprescindibili di cui la secondasarebbe priva.2. Ad avviso della controricorrente, il motivo sarebbe inammissibile perdifetto di specificità, in quanto l’annotazione di Polizia giudiziaria è stataprodotta solo nel corso del giudizio di appello, dunque tardivamente ai sensidell’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992.2.1. Secondo la controricorrente, il motivo sarebbe anche infondato perchéla denuncia e l’annotazione di Polizia giudiziaria sono atti diversi, nonassimilabili, come si desume dalla loro disciplina contenuta rispettivamentenegli artt. 331 e 357 c.p.p. e come si ricava anche dal fatto che nessunaiscrizione del nominativo del legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. èstata disposta nel registro delle notizie di reato a seguito dell’inviodell’annotazione.3. Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate eccepisce, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 331 e 335 c.p.p. e dell’art. 2700 c.c.3.1. Ad avviso della ricorrente, i giudici di secondo grado sarebbero incorsinelle violazioni censurate affermando che l’Agenzia delle Entrate nonavrebbe provato l’esistenza dell’annotazione di Polizia giudiziaria, comedimostrerebbe il certificato dei carichi pendenti prodotto in giudizio dallasocietà appellata. Precisa la ricorrente che l’esistenza di tale annotazionetrovava piena prova all’interno del PVC, e, in ogni caso, l’annotazione erastata prodotta nel corso del giudizio di secondo grado con memoria del16.09.2024; inoltre il certificato dei carichi pendenti non può costituireprova della mancata segnalazione penale, ben potendo esso derivare dallamancata prosecuzione delle indagini svolte oppure dalla, medio tempore,intervenuta archiviazione o adottata sentenza di non luogo a procedere.4. Sostiene la controricorrente che il motivo è manifestamente infondato,in quanto il PVC, per le caratteristiche sue proprie e i termini concreti in cuiè stato redatto con riferimento alla presunta annotazione di PoliziaNumero registro generale 6883/2025Numero sezionale 4000/2026Numero di raccolta generale 15387/2026Data pubblicazione 20/05/2026giudiziaria, non può costituire “piena prova” dell’esistenza di taleannotazione; inoltre, tale motivo presuppone, come il primo, chel’annotazione di polizia giudiziaria sia di per sé sufficiente a consentire ilraddoppio dei termini di accertamento.5. I motivi, strettamente connessi, devono essere esaminaticongiuntamente e sono infondati.5.1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità formulatadalla controricorrente per difetto di specificità del primo motivo. QuestaCorte ha più volte statuito che il processo verbale di constatazione èassistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente aifatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in suapresenza (ex multis Cass., Sez. V, n. 18420 del 05/07/2024, Rv. 671441-01), di talché l’amministrazione finanziaria ha correttamente richiamato talegiudiziaria.5.2. Venendo al merito dei motivi, la disciplina sul raddoppio del termine diaccertamento in presenza di violazioni penalmente rilevanti è chiara nel fareriferimento all’“obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice diprocedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10marzo 2000, n. 74”. A tale specifico adempimento, condensato in un attotipico, non può essere assimilata per analogia una mera annotazione diPolizia giudiziaria, il cui scopo non è quello di portare a conoscenzadell’autorità giudiziaria notizie costituenti reato, dando il via alprocedimento penale, ma di documentare l’attività investigativa svolta dallaPolizia giudiziaria (cfr. art. 357 c.p.p.). Inoltre, dalla lettura dell’annotazionein esame risulta che quelle evidenziate dagli organi ispettivi erano mere“criticità” in ordine alla sussistenza di reati tributari, rispetto alle quali ci siriservava un “maggior dettaglio anche attraverso mirati accessi e redazionedi schede di sintesi per ciascun soggetto economico rilevato”. Si tratta diun contenuto non coerente con la segnalazione circostanziata di ipotesiNumero registro generale 6883/2025Numero sezionale 4000/2026Numero di raccolta generale 15387/2026Data pubblicazione 20/05/2026reato. Del resto, l’assenza di iscrizioni nel registro ex art. 335 c.p.p., afronte dell’obbligatorietà dell’azione penale, dimostra chiaramente chel’annotazione de quibus non è stata intesa come una denuncia di reato.Dunque, nel caso di specie non operava il raddoppio dei termini, poiché, aisensi dell’art. 1, comma 132, della l. n. 208 del 2015, era necessaria unadenuncia ex art. 331 c.p.p. presentata entro il termine ordinario, che,essendo l’accertamento relativo al periodo d’imposta 2014, scadeva il31.12.2019 (art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 57 del d.P.R. n. 633del 1972, testo anteriore alla riforma 2016).Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 23662/2023; n.8181/2025), la riforma del 2015 ha chiaramente introdotto la regola dellanecessaria presentazione della denuncia entro il termine ordinario; l’art. 1,comma, 132, della l. n. 208 del 2015 (applicabile al 2014) prevede che ilraddoppio non opera se la denuncia è presentata oltre la scadenza ordinaria.Ne deriva che l’avviso è tardivo.6. Pertanto, il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente alpagamento delle spese come in dispositivo.7. Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione propostaal Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizioneaccelerata del giudizio ex art. 380-bis c.p.c. va applicata la giurisprudenzadi questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass., Sez. Un. n.28540/2023; Cass., Sez. Un. n. 27195/2023; ancora, conforme alleprecedenti risulta Cass. n. 31839/2023) secondo la quale in tema diprocedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili,improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c.(come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione delgiudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipicadella sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e delquarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso delprocesso, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poiNumero registro generale 6883/2025Numero sezionale 4000/2026Numero di raccolta generale 15387/2026Data pubblicazione 20/05/2026confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilitàaggravata del ricorrente.7.1. Debbono, quindi, liquidarsi ex art. 96, comma 3, c.p.c. l’ulterioreimporto di euro 23.000,00 della parte soccombente ed ex art. 96, comma4, c.p.c. l’ulteriore importo di euro 5.000,00 sempre a carico di partesoccombente da versarsi, quest’ultimo, alla cassa delle ammende (sullapossibilità di condannare un ente pubblico ex art. 96, comma 4, c.p.c., siveda Cass. 15354/2024, con riferimento al Ministero della Giustizia). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare, in favore dellacontroricorrente, le spese del presente giudizio, che liquida in euro23.000,00, a titolo di compensi professionali, ed in euro 200,00 per esborsi,oltre al 15% per spese generali ed oneri previsti per legge; condanna,altresì, la parte ricorrente al pagamento, sempre in favore di partecontroricorrente, dell’ulteriore somma di euro 23.000,00 ex art. 96, comma3, c.p.c. e, infine, dell’ancora ulteriore somma di euro 5.000,00 ex art. 96,comma 4, c.p.c. in favore della cassa delle ammende.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/05/2026.La PresidenteGiulia Iofrida