CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01783/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21353/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], titolare della cessata Ditta individuale omonima, rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia n. 1917/07/2024 depositata in data 06/03/2024; Oggetto: imposta giochi e scommesse -dell’art. 7, comma 3 - quater, d.L. n. 158 del 2012 – irrilevanza della dich. di ill. Cost.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi all'allora Commissione Tributaria di primo grado di Enna l'avviso di accertamento n. MUB150007958U per tributi sui giochi e le l otterie riferito a operazioni di gioco realizzate nell’anno 2015, emesso dall'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli di Stato della [OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta, con cui si determinava in euro 127.440,00 oltre interessi e sanzioni l'ammontare dell'imposta unica di cui all'art.1 comma 646, lett. b) legge 23.12.2014, n.190 per l'anno 2015; - esso si fondava sul PVC della Gdf secondo il quale presso il contribuente eranostati rinvenuti n.4 apparecchi della tipologia postazioni telematiche, ovvero "totem" o "personal computer" finalizzati, stando alla contestazione, al gioco a vincita in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco; - il giudice di primo grado rigettava il ricorso; - appellava l’odierno ricorrente; - con la sentenza qui gravata la CGT di secondo grado ha confermato la decisione di prime cure; - ricorre a questa [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a tre motivi di doglianza che illustra con memorie; - resis te l’Agenzia della [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli con controricorso; - il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del ricorso ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale il ricorrente ha chiesto la decisione del Collegio; Considerato che: Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - in via preliminare, vanno ritenuti inammissibili i documenti depositati con la memoria dell’8 ottobre 2025, in quanto tardivamente prodotti a questa Corte, in violazione del termine di cui all’art. 378 c.p.c. - secondariamente, con riguardo alla applicabilità alla fattispecie della sentenza Corte Cost. n. 104/2025, che parte ricorrente ha anche prodotto a questa Corte in uno con la memoria ex art.380 bis c.p.c., tempestivamente depositata, va osservato quanto segue; - indipendentemente dalla dichiarazione di incostituzionalità intervenuta ad opera della ridetta pronuncia del Giudice delle Leggi, nella fattispecie per cui è processo la pretesa dell’[OSCURATO:PERSONA] risulta legittima in diritto oltre che fondata in fatto, alla luce della persistenza del sostrato normativo – diverso da quello dichiarato incostituzionale – che la sorregge; - ritiene il Collegio che essa resti salva alla luce dell’art. 1, comma 646, lettera b), della L. n. 190 del 2014, ai sensi del quale “il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni(TULPS), ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento: a)….. b) per ciascun altro apparecchio [diverso da quelli di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del TULPS], dell'imposta unica di cui al Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in ragione di un'aliquota di prelievo del 6 per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio”; - tale disposizione – diversamente e del tutto autonomamente da quella dichiarata incostituzionale – si dirige, nell’identificare la fattispecie impositiva e il soggetto passivo del tributo, al solo gioco illegale, fenomeno certo non tutelato dalla libertà d’impresa la cui giusta protezione ha inteso garantire la pronuncia della Consulta; - essa è allora del tutto sprovvista di qualsiasi automatismo punitivo con riguardo agli apparecchi generalmente idonei alla navigazione in internet, che la disposizione non contempla e che non sono oggetto del giudizio; nel presente caso, infatti, è incontroverso che gli apparecchi oggetto del controllo della Gdf fossero i c.d. “totem”, vale a dire apparecchi funzionali in via del tutto esclusiva alla fruizione del gioco online; diversamente, nella fattispecie posta al vaglio della Consulta, il contribuente disponeva – e metteva a disposizione del pubblico – dei personal computer idonei al collegamento via internet quindi utilizzabili per plurime attività, incluse quelle di gioco legale e di gioco illegale online; - la previsione normativa che sorregge il tributo, quindi, diversamente da quella oggetto della dichiarazione di incostituzionalità sopra richiamata, non è né generica né indeterminata, in quanto atta a contrastare la messa a disposizione di specifici apparecchi (c.d. “totem”) analiticamente individuati quali in sostanza idonei al gioco Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] illegale (poiché disconnessi dal c.d. “totalizzatore”) esercitato online; - la fattispecie, quindi, disciplinata dalla disposizione di cui sopra, si colloca al di fuori del perimetro individuato dal Giudice delle Leggi secondo il quale (punto 6.5) “come si è visto, tuttavia, la disposizione censurata vieta la mera messa a disposizione di qualsiasi apparecchiatura che consenta di collegarsi a siti di gioco online. Essa accomuna, nella medesima valutazione di illiceità, condotte ampiamente diversificate sul piano dell’offesa all’interesse giuridico protetto. Il divieto in esame attiene, infatti, alla messa a disposizione di apparecchiature che consentono l’accesso al gioco sia legale che illegale, cioè, praticato al di fuori della rete dei concessionari o dei soggetti autorizzati. La disposizione censurata, inoltre, colpisce allo stesso modo sia la destinazione occasionale delle apparecchiature al gioco, sia quella esclusiva e permanente. Il precetto risulta, dunque, eccessivamente inclusivo, in quanto riferito a una gamma assai estesa di comportamenti, connotati da un diverso grado di offensività degli interessi protetti e da rilevanti differenze di disvalore. L’estensione dell’area dell’illecito risulta effettivamente sproporzionata rispetto al fine legittimamente perseguito, in violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.”; - quindi, nel dirigersi unicamente alle apparecchiature idonee al gioco illegale, la disposizione sopra richiamata consente ex se all’Ufficio di accertare i tributi in tal modo sottratti a imposizione, in modo del tutto indipendente ed autonomo rispetto dell’art. 7, comma 3-quater, d.L. n. 158 del 2012, c.d. Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] “decreto Balduzzi”, convertito con modificazioni dalla L. n. 168 del 2012; - infine, ritiene il Collegio che la legge n. 190 del 2014 non ponga questioni di costituzionalità analoghe a quelle risolte dalla pronuncia richiamata in memoria, poiché diretta a disciplinare la sola messa a disposizione di apparecchiature permanentemente funzionali al solo collegamento al gioco, anche via internet , in via del tutto esclusiva e quindi in coerenza anche con le previsioni contenute nell’art. 24 della L. n. 88 del 2009 che non consente l’attività di offerta e raccolta di giochi in modalità a distanza presso sedi fisiche (anche da parte dei soggetti che abbiano ottenuto le concessioni) oltre che nell’art. 2, comma 2-bis, del d. L. n. 40 del 2010, atteso il divieto, anche per i concessionari che offrono e raccolgono giochi presso sedi fisiche, di effettuare in tali sedi il gioco a distanza, anche attraverso apparecchiature che consentono la partecipazione telematica; - con riguardo, infine, alla ventilata violazione dell’art. 53 Cost. riguardante l’effettività della capacità contributiva che nella struttura del tributo in esame non sarebbe garantita, la disposizione si sottrae a ogni dubbio di costituzionalità dal momento che l’art. 1 c. 647 della L. n. 190 del 2014 consente al contribuente di dar prova del periodo di effettiva disponibilità delle apparecchiature, consentendogli adeguata difesa a fronte delle contestazioni dell’Ufficio sul punto nel prevedere – nella versione in vigore ratione temporis, dal 1 gennaio 2015 - che “in caso di prova documentale contraria, l'imponibile medio forfetario di cui al comma 646, lettere a) ovvero b), è Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operatività comprovata dell'apparecchio”; - sul punto, la Corte ritiene opportuna l’enunciazione del seguente principio di diritto: “la intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 7, comma 3-quater, d.L. n. 158/2012, c.d. “decreto Balduzzi”, convertito con modificazioni dalla legge n. 168/2012, operata dalla sentenza Corte cost. n. 105 del 2025,non fa venire meno la debenza dei tributi dovuti a seguito dell’esercizio dell’attività di gioco illegale in quanto essa trova il suo fondamento normativo sull’art. 1, comma 646, lettera b), della L. n. 190 del 2014”; - venendo ora all’esame delle censure proposte con il ricorso, il primo motivo censura la pronuncia gravata per omessa motivazione e violazione di legge in tema di "onere della prova", segnatamente dell'art. 7, comma 5 bis del d. Lgs. n. 546 del 19 92, introdotto con legge n. 130 del 2022, nonché dell'art. 2697 c.c., con riferimento art. 1, comma 646, lettera b) legge n. 190 del 2014 ex art. 360, n. 3 c.p.c.; secondo il ricorrente la Corte di Giustizia di secondo grado, allineandosi acriticamente a quanto affermato dal primo Giudice, ha omesso di confrontarsi con le censure avanzate dall'esponente avverso la Sentenza di prime cure in tema di onere della prova; - il secondo motivo lamenta la violazione dell'art.1, comma 646, lettera b) della L. n. 190 del 2014 anche con riferimento alla disciplina di cui all'art.110, commi 6 e 7 TULPS ex art. 360, n.3 c.p.c.; secondo parte ricorrente il giudice del gravame ha totalmente omesso di confrontarsi con le censure avanzate alla sentenza di prime cure e, allineandosi ad essa, pur in assenza Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] di riscontri oggettivi circa la finalizzazione degli apparecchi a vincita in denaro e senza alcun riscontro circa attività di intermediazione da parte di Suraniti, ha ritenuto di ritenere applicabile la norma fiscale anche a fronte della sola e semplice possibilità di connessione, degli apparecchi stessi, a siti di gioco reperibili sul web, con ciò violando la stessa norma di cui all'art.1, comma 646, lettera b) della L. n. 190 del 2014; - il primo e il secondo motivo sono inammissibili; - invero, la sentenza di merito ha accertato in fatto che “si tratta di apparecchi pienamente rientranti nella tipologia prevista dalla citata disposizione”, vale a dire l’art. 1, comma 646, lettera b), della L. n. 190 del 2014,che fa riferimento ad apparecchi idonei a consentire l’esercizio del gioco con vincite in denaro; a fronte di tale accertamento, le censure propongono in parte pure questioni di merito, relative alla valutazione delle prove, come tali non scrutinabili in sede di Legittimità; - i motivi sono poi parimenti inammissibili nella parte in cui si dolgono della motivazione della sentenza impugnata, che è in realtà rispettosa del c.d. “minimo costituzionale” (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014), avendo il giudice di appello indicato in modo conciso, ma esaustivo, i presupposti della pretesa (pp. 3 e 4 della sentenza); i motivi sono comunque manifestamente infondati nella parte in cui adombrano violazioni del principio dell’onere della prova; - infatti, da un lato deve escludersi la rilevanza, nella fattispecie, dell’art. 7 c 5 bis del d. Lgs. n. 546 del 1992, in quanto in primo luogo (in termini si veda per tutte Cass. Sez.5, n. 20816 /2024) in materia di giudizio tributario, il nuovocomma 5 - bisdell'art. 7 del d. Lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] della L. n. 130 del 2022, essendo una norma di natura sostanziale e non processuale, si applica ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della legge predetta; - inoltre, secondariamente, dalla lettura della sentenza gravata si evince come il giudice del merito abbia - correttamente – ritenuto gravato l’Ufficio di dar prova del fondamento della pretesa tributaria azionata; - il terzo motivo, incentrato sulla violazione di Legge e segnatamente dell'art. 91 c.p.c. con riferimento alla condanna alle spese di causa, nonostante l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] si fosse difesa tramite propri funzionari è parimenti infondato; - in disparte l’evidente rilevanza del disposto dell’art. 15 del d. Lgs. n. 546 del 1992, che da un lato al comma 1 enuncia, dichiarandolo applicabile al processo tributario quale principio generale, il principio di soccombenza e che dall’altro al comma 1 – sexies ulteriormente chiarisce, determinandone la quantificazione, il regime processual-tributario delle spese di lite, questa Corte è comunque ferma nel ritenere (per tutte Cass. Sez. 5, n. 2763/2021; conforme Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1019/2024) che nel processo tributario, all'Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in giudizio da proprifunzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione dellespese processuali; - essa deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, ora contenuto nell'art.15, comma 2-bis, del d. Lgs. n. 546 del Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] 1992, ma comunque da sempre previsto da detto articolo, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimati a svolgere attività difensiva nel processo; - in conclusione, il ricorso va quindi integralmente rigettato; - le spese processuali sono liquidate secondo la soccombenza; - poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. Un.,n. 28540 / 2023; Cass. Sez. Un., n. 27195/2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. Sez. 3, n. 31839 / 2023) secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380 - bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente; - debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. ulteriore l’importo di euro 2.900 ancora a carico di parte soccombente a favore della parte controricorrent e ed ex art. 96 quarto comma c.p.c. e ancora l’ulteriore importo di euro Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] 1.450,00 sempre a carico di parte soccombente da versarsi quest’ultimo alla cassa delle ammende; P.Q.M rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 5.800,00, a favore d ella part e controricorrente, oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro 2.900,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. sempre in favore di part e controricorrent e e infine dell’ancora ulteriore somma di euro 1.450,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. in favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.