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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 maggio 2026

Cassazione n. 12199/2026

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A), in persona del legalerappresentante pro tempore rappresentata e difesa, come da procuraspeciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale delloStato- controricorrente –Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 14913/2025Numero sezionale 1859/2026Numero di raccolta generale 12199/2026Data pubblicazione 01/05/2026per la cassazione della sentenza n. 4337/26/2024 della Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Puglia, depositata in data27/12/2024, non notificataudita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA].La società contribuente aveva ricevuto, in data 9 agosto 2012, unacomunicazione di irregolarità relativa al periodo d’imposta 2009, con cuil’Agenzia delle Entrate contestava una discrepanza IVA di oltre 79.000euro.

La contribuente presentava una prima istanza di autotutela (del21.01.2013), sostenendo la piena correttezza delle proprie posizioniIVA, indicando la regolarità del credito IVA relativo al 2008 (parterimborsato, parte compensato), la corretta presentazione dellacomunicazione annuale IVA; la piena documentazione delle operazioni.L’Ufficio rigettava l’istanza ritenendo omessa la dichiarazione IVAannuale.

Successivamente, nel maggio 2013, veniva notificata lacartella di pagamento ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973; lacontribuente presentava una seconda istanza di autotutela (del5.07.2013), corredata da ampia documentazione contabile, chiedendolo sgravio.

Il diniego del 21.08.2013 dava origine al presentecontenzioso.La società ricorreva infatti contro il secondo diniego di autotutela,sostenendone l’illegittimità per due ragioni principali: l’errataapplicazione da parte dell’Ufficio delle indicazioni contenute nellacircolare 21/E del 2013 e la mancata considerazione delladocumentazione che provava la legittimità della detrazione IVA e dellespese sostenute.L’Agenzia si costituiva ribadendo la non impugnabilità del diniego.La CTP accoglieva il ricorso, sia pur ritenendo l’atto di diniegoimpugnabile, poiché produttivo di effetti immediatamente lesivi, ilCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 14913/2025Numero sezionale 1859/2026Numero di raccolta generale 12199/2026Data pubblicazione 01/05/2026diniego era ritenuto viziato da carenza di motivazione, per mancatavalutazione della documentazione fornita oltre che in forza dellasussistenza di un danno attuale e concreto derivante dall’impossibilità difar valere il proprio diritto alla detrazione IVA.L’Ufficio appellante ha impugnato la sentenza di primo gradoritenendola illegittima sotto diversi profili.

In particolare, ha sostenutoche il ricorso del contribuente era inammissibile poiché proposto controun atto non impugnabile ossia il rifiuto dell’autotutela.

Inoltre, larichiesta di autotutela era comunque impossibile, perché la cartellaesattoriale oggetto di richiesta era ormai definitiva e la procedura nonpoteva essere usata per riaprire i termini.Il giudice di secondo grado ha accolto l’appello in quanto a fronte diuna richiesta di autotutela, esso mirava di fatto a ottenere uno sgravioIVA relativo a una cartella non impugnata e definitiva, senza lasussistenza alcun interesse pubblico, ma solo di un vantaggio personaledel contribuente.

Secondo la pronuncia impugnata, l'autotutela non puòessere utilizzata per riaprire termini ormai scaduti né per rimettere indiscussione la cartella, in quanto l’autotutela tutela gli errori dell’Ufficio,non gli interessi del contribuente, e il suo esercizio è pienamentediscrezionale.Ricorre a questa Corte la società contribuente con tre motivi diricorso.L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizioneaccelerata ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale la parte ricorrenteha chiesto la decisione del Collegio.Ragioni della decisioneIl primo motivo deduce la nullità della sentenza per difetto dimotivazione (ex art. 132, art. 36, art. 118, art. 6 CEDU) e censura lapronuncia di appello per avere la Corte fornito una motivazione illogica,Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 14913/2025Numero sezionale 1859/2026Numero di raccolta generale 12199/2026Data pubblicazione 01/05/2026insufficiente e contraddittoria, negando l’impugnabilità del diniego diautotutela sulla base di petizioni di principio, senza esaminare le proveofferte e senza considerare l’esistenza dell’interesse generale concretorichiesto dalla giurisprudenza.

I Giudici di appello hanno errato – sisostiene - nel ritenere che la contribuente intendesse solo supplire allamancata impugnazione della cartella, senza verificare ladocumentazione che dimostrava la spettanza del diritto alla detrazioneIVA.Tale motivo è manifestamente infondato, non ricorrendo alcunaanomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante (Cass. Sez.

Un. n. 8053/2014); la sentenzadi merito ha palesato l’iter logico-giuridico seguito per addivenire adecisione, con ciò rendendo motivazione il cui contenuto si pone al disopra del c.d.

“minimo costituzionale”.Il secondo motivo denuncia il palese travisamento delle prove, nonavendo – si sostiene - la Corte di secondo grado esaminato ladocumentazione prodotta dalla contribuente (registri acquisti, librogiornale, liquidazioni periodiche, fatture), decisiva ai fini delladimostrazione del diritto alla detrazione IVA e quindi della sussistenzadell’interesse generale concreto richiesto per l’ammissibilitàdell’impugnativa del diniego.

Il giudice di secondo grado avrebbe quindi,secondo parte ricorrente, affermato l’assenza di interesse generalesenza confrontarsi con tali prove, precludendo così la valutazione deldiritto sostanziale.Il motivo è anch’esso manifestamente infondato.Nella fattispecie, non vi è stato alcun travisamento della prova,avendo il giudice di merito statuito alla luce delle prove inerentiall’oggetto del giudizio – e in forza dei contenuti informativi veicolatidalle prove in atti riferite ai fatti di causa – presentate dalle parti nelcorso del giudizio.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 14913/2025Numero sezionale 1859/2026Numero di raccolta generale 12199/2026Data pubblicazione 01/05/2026L’esame della documentazione alla quale fa riferimento partericorrente – per quanto idonea a provare il credito IVA – avrebbe infattipotuto trasmettere informazioni il cui contenuto andava valutato nelgiudizio di impugnazione – in concreto non proposto – avverso la cartelladi pagamento, non certo in sede di impugnazione del diniego diautotutela.

Solo la cartella di pagamento, infatti, come si illustra peraltrochiaramente anche in ricorso per cassazione, contestava la“dichiarazione presentata dalla contribuente e rilevava una discrepanzadi euro 79.209,82 così “composta”:• euro 66.864,00 corrispondente a IVA a debito annuale e recuperocredito anno precedente;• euro 1.694,6 incluse a titolo di sanzione;• euro 4.783,54 indicate quali interessi;• euro 4.991,80 incluse quali sanzioni omesso versamento IVAtrimestrale;• euro 875,88 indicate come interessi su omesso versamento IVAtrimestrale”.Quindi, solo in sede di impugnazione di tale atto andava semmaiproposta la questione in argomento; questione che è del tutto preclusanel giudizio di impugnazione del diniego di autotutela, che puòammettersi – come meglio si vedrà in sede di scrutinio del terzo motivo– solo ove siano dedotti profili di tutela dell’interesse generale allarimozione dell’atto illegittimo, non la tutela dell’interesse particolare delsingolo contribuente. (Cass. n. 21146/2018; Cass. n. 25705/2016;recentemente Cass. n. 21590/2024 e anche Cass. Sez.

Un. n.30051/2024).Costituisce consolidata giurisprudenza di questa Suprema Cortel’insegnamento secondo il quale, “nel processo tributario, il sindacatosull'atto di diniego dell'amministrazione di procedere ad annullamentodel provvedimento impositivo in sede di autotutela può riguardareCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 14913/2025Numero sezionale 1859/2026Numero di raccolta generale 12199/2026Data pubblicazione 01/05/2026soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto, in relazione a ragionidi rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere,che, come affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n.181 del 2017, si fonda su valutazioni ampiamente discrezionali e noncostituisce uno strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente”(Cass. n. 21146/2018).

Un tanto equivale ad affermare che “il sindacatogiurisdizionale sull'impugnato diniego, espresso o tacito, di procederead un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventualiprofili di illegittimità del rifiuto dell'amministrazione, in relazione alleragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di talepotere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che,altrimenti, si avrebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attivitàamministrativa o un'inammissibile controversia sulla legittimità di unnon ricorrono ragioni di rilevante interesse generale che consentono ilsindacato giurisdizionale sul diniego dell’amministrazione di procederead un annullamento in autotutela ove dette ragioni consistano nellamera deduzione, da parte del contribuente, dell'erronea imposizione,trattandosi di un profilo inerente in via esclusiva l'interesse privato adevitare una tassazione superiore a quella che si assume dovuta (Cass.n. 1965/2018); ancora, “il sindacato giurisdizionale sul provvedimentodi diniego dell'Amministrazione rispetto ad un'istanza di annullamentoin autotutela è ammesso esclusivamente per ragioni di rilevanteinteresse generale, che non ricorrono ove il contribuente deduca, inastratto, la violazione del diritto di ciascun cittadino ad una tassazioneconforme al principio di capacità contributiva, trattandosi di un interesseastratto, coincidente con il ripristino della legalità” (Cass. n.4937/2019).Il terzo motivo, incentrato sulla violazione e falsa applicazione degliartt. 19 d.

Lgs. 546 del 1992, 69 d.P.R. 287 del 1992, 2-quater d.L. n.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 14913/2025Numero sezionale 1859/2026Numero di raccolta generale 12199/2026Data pubblicazione 01/05/2026564 del 1994, art. 3, 53, 97 Cost., art. 19 del d.P.R. 633 del 1972,lamenta l’erronea applicazione della normativa in materia di autotutela,poiché i Giudici di appello hanno negato l’impugnabilità del diniegoritenendo erroneamente insussistente l’interesse generale concreto.

LaCorte avrebbe – si deduce - ridotto l’istanza di autotutela a un usostrumentale volto a superare la mancata impugnazione della cartella,senza considerare che l’interesse generale derivava dalla presenza di uncontributiva.

La giurisprudenza di Legittimità impone invece – secondola ricorrente società - di valutare l’interesse pubblico alla rimozionedell’atto ingiusto, soprattutto quando sia documentata la spettanza deldiritto sostanziale (detrazione IVA).Anche il motivo in argomento è manifestamente infondato.Invero, è ormai ius receptum che contro il diniego oppostodall'Amministrazione all'esercizio del potere di autotutela, può essereproposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili diillegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesatributaria (Cass. n. 161/2024) e solo ove sussistano interessi generali lacui presenza la sentenza di merito ha qui escluso (in argomento Cass.n. 21590/2024).

Né viene qui in rilievo ratione temporis il d.

Lgs. n.220/2023, che modifica il d.

Lgs. n. 546 del 1992 in materia didisposizioni sul processo tributario, con la previsione della possibilità peril contribuente di impugnare il diniego di autotutela tacita o espressa,nei casi in cui la stessa autotutela è divenuta obbligatoria ai sensi dellanovella normativa introdotta dal d.

Lgs. n. 219 del 2023: si tratta di unvero e proprio mutamento del quadro normativo, non applicabileretroattivamente quindi privo di rilevanza nel presente giudizio, inquanto fino ad ora il potere di annullamento in autotutela avevacarattere discrezionale ed era incentrato sulla non impugnabilità deldiniego, tranne nei casi di interesse generale.

Come questa Corte haCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 14913/2025Numero sezionale 1859/2026Numero di raccolta generale 12199/2026Data pubblicazione 01/05/2026chiarito (Cass. Sez.

Un. n. 16778/2005), secondo cui si potrà adire ilgiudice tributario esclusivamente per vizi propri di illegittimità deldiniego e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria, oltrealla necessaria sussistenza di un interesse pubblico (in termini ancheCass. n. 4937/2019 e Cass. n. 5205/2022).Il giudice del merito, nel presente caso, ha quindi correttamenteesclusa la sussistenza in fatto di tale interesse e ha tratto da taleaccertamento le conseguenze che ne derivano.In conclusione, il ricorso va rigettato.Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisioneproposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta didefinizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata lagiurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass.Sez.

Un. n. 28540/2023; Cass. Sez.

Un. n. 27195/2023; ancora,conforme alle precedenti risulta la recente Cass. n. 31839/2023)secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata deiricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380- bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.

Lgs. n. 149 del 2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta,contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presuppostiper la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c.codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il nondecisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata delricorrente.Pertanto, va liquidata a carico di parte ricorrente in favore dellacontroricorrente la somma di euro 6.000,00 per compensi e l’ulterioresomma di euro 3.000,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., cui aggiungersi la sommadi euro 1.500,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi – sempre ad opera diparte ricorrente – alla cassa delle ammendeCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 14913/2025Numero sezionale 1859/2026Numero di raccolta generale 12199/2026Data pubblicazione 01/05/2026 P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento dellespese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro6.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito cui aggiungersi– sempre a favore della parte controricorrente - la somma di euro3.000,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., oltre alla somma ulteriore di euro1.500,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi – sempre ad opera di partericorrente – alla cassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2026.Il PresidenteLucio LuciottiCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A), in persona del legalerappresentante pro tempore rappresentata e difesa, come da procuraspeciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale delloStato- controricorrente –Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 14913/2025Numero sezionale 1859/2026Numero di raccolta generale 12199/2026Data pubblicazione 01/05/2026per la cassazione della sentenza n. 4337/26/2024 della Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Puglia, depositata in data27/12/2024, non notificataudita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA].La società contribuente aveva ricevuto, in data 9 agosto 2012, unacomunicazione di irregolarità relativa al periodo d’imposta 2009, con cuil’Agenzia delle Entrate contestava una discrepanza IVA di oltre 79.000euro. La contribuente presentava una prima istanza di autotutela (del21.01.2013), sostenendo la piena correttezza delle proprie posizioniIVA, indicando la regolarità del credito IVA relativo al 2008 (parterimborsato, parte compensato), la corretta presentazione dellacomunicazione annuale IVA; la piena documentazione delle operazioni.L’Ufficio rigettava l’istanza ritenendo omessa la dichiarazione IVAannuale. Successivamente, nel maggio 2013, veniva notificata lacartella di pagamento ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973; lacontribuente presentava una seconda istanza di autotutela (del5.07.2013), corredata da ampia documentazione contabile, chiedendolo sgravio. Il diniego del 21.08.2013 dava origine al presentecontenzioso.La società ricorreva infatti contro il secondo diniego di autotutela,sostenendone l’illegittimità per due ragioni principali: l’errataapplicazione da parte dell’Ufficio delle indicazioni contenute nellacircolare 21/E del 2013 e la mancata considerazione delladocumentazione che provava la legittimità della detrazione IVA e dellespese sostenute.L’Agenzia si costituiva ribadendo la non impugnabilità del diniego.La CTP accoglieva il ricorso, sia pur ritenendo l’atto di diniegoimpugnabile, poiché produttivo di effetti immediatamente lesivi, ilCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 14913/2025Numero sezionale 1859/2026Numero di raccolta generale 12199/2026Data pubblicazione 01/05/2026diniego era ritenuto viziato da carenza di motivazione, per mancatavalutazione della documentazione fornita oltre che in forza dellasussistenza di un danno attuale e concreto derivante dall’impossibilità difar valere il proprio diritto alla detrazione IVA.L’Ufficio appellante ha impugnato la sentenza di primo gradoritenendola illegittima sotto diversi profili. In particolare, ha sostenutoche il ricorso del contribuente era inammissibile poiché proposto controun atto non impugnabile ossia il rifiuto dell’autotutela. Inoltre, larichiesta di autotutela era comunque impossibile, perché la cartellaesattoriale oggetto di richiesta era ormai definitiva e la procedura nonpoteva essere usata per riaprire i termini.Il giudice di secondo grado ha accolto l’appello in quanto a fronte diuna richiesta di autotutela, esso mirava di fatto a ottenere uno sgravioIVA relativo a una cartella non impugnata e definitiva, senza lasussistenza alcun interesse pubblico, ma solo di un vantaggio personaledel contribuente. Secondo la pronuncia impugnata, l'autotutela non puòessere utilizzata per riaprire termini ormai scaduti né per rimettere indiscussione la cartella, in quanto l’autotutela tutela gli errori dell’Ufficio,non gli interessi del contribuente, e il suo esercizio è pienamentediscrezionale.Ricorre a questa Corte la società contribuente con tre motivi diricorso.L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizioneaccelerata ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale la parte ricorrenteha chiesto la decisione del Collegio.Ragioni della decisioneIl primo motivo deduce la nullità della sentenza per difetto dimotivazione (ex art. 132, art. 36, art. 118, art. 6 CEDU) e censura lapronuncia di appello per avere la Corte fornito una motivazione illogica,Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 14913/2025Numero sezionale 1859/2026Numero di raccolta generale 12199/2026Data pubblicazione 01/05/2026insufficiente e contraddittoria, negando l’impugnabilità del diniego diautotutela sulla base di petizioni di principio, senza esaminare le proveofferte e senza considerare l’esistenza dell’interesse generale concretorichiesto dalla giurisprudenza. I Giudici di appello hanno errato – sisostiene - nel ritenere che la contribuente intendesse solo supplire allamancata impugnazione della cartella, senza verificare ladocumentazione che dimostrava la spettanza del diritto alla detrazioneIVA.Tale motivo è manifestamente infondato, non ricorrendo alcunaanomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014); la sentenzadi merito ha palesato l’iter logico-giuridico seguito per addivenire adecisione, con ciò rendendo motivazione il cui contenuto si pone al disopra del c.d. “minimo costituzionale”.Il secondo motivo denuncia il palese travisamento delle prove, nonavendo – si sostiene - la Corte di secondo grado esaminato ladocumentazione prodotta dalla contribuente (registri acquisti, librogiornale, liquidazioni periodiche, fatture), decisiva ai fini delladimostrazione del diritto alla detrazione IVA e quindi della sussistenzadell’interesse generale concreto richiesto per l’ammissibilitàdell’impugnativa del diniego. Il giudice di secondo grado avrebbe quindi,secondo parte ricorrente, affermato l’assenza di interesse generalesenza confrontarsi con tali prove, precludendo così la valutazione deldiritto sostanziale.Il motivo è anch’esso manifestamente infondato.Nella fattispecie, non vi è stato alcun travisamento della prova,avendo il giudice di merito statuito alla luce delle prove inerentiall’oggetto del giudizio – e in forza dei contenuti informativi veicolatidalle prove in atti riferite ai fatti di causa – presentate dalle parti nelcorso del giudizio.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 14913/2025Numero sezionale 1859/2026Numero di raccolta generale 12199/2026Data pubblicazione 01/05/2026L’esame della documentazione alla quale fa riferimento partericorrente – per quanto idonea a provare il credito IVA – avrebbe infattipotuto trasmettere informazioni il cui contenuto andava valutato nelgiudizio di impugnazione – in concreto non proposto – avverso la cartelladi pagamento, non certo in sede di impugnazione del diniego diautotutela. Solo la cartella di pagamento, infatti, come si illustra peraltrochiaramente anche in ricorso per cassazione, contestava la“dichiarazione presentata dalla contribuente e rilevava una discrepanzadi euro 79.209,82 così “composta”:• euro 66.864,00 corrispondente a IVA a debito annuale e recuperocredito anno precedente;• euro 1.694,6 incluse a titolo di sanzione;• euro 4.783,54 indicate quali interessi;• euro 4.991,80 incluse quali sanzioni omesso versamento IVAtrimestrale;• euro 875,88 indicate come interessi su omesso versamento IVAtrimestrale”.Quindi, solo in sede di impugnazione di tale atto andava semmaiproposta la questione in argomento; questione che è del tutto preclusanel giudizio di impugnazione del diniego di autotutela, che puòammettersi – come meglio si vedrà in sede di scrutinio del terzo motivo– solo ove siano dedotti profili di tutela dell’interesse generale allarimozione dell’atto illegittimo, non la tutela dell’interesse particolare delsingolo contribuente. (Cass. n. 21146/2018; Cass. n. 25705/2016;recentemente Cass. n. 21590/2024 e anche Cass. Sez. Un. n.30051/2024).Costituisce consolidata giurisprudenza di questa Suprema Cortel’insegnamento secondo il quale, “nel processo tributario, il sindacatosull'atto di diniego dell'amministrazione di procedere ad annullamentodel provvedimento impositivo in sede di autotutela può riguardareCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 14913/2025Numero sezionale 1859/2026Numero di raccolta generale 12199/2026Data pubblicazione 01/05/2026soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto, in relazione a ragionidi rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere,che, come affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n.181 del 2017, si fonda su valutazioni ampiamente discrezionali e noncostituisce uno strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente”(Cass. n. 21146/2018). Un tanto equivale ad affermare che “il sindacatogiurisdizionale sull'impugnato diniego, espresso o tacito, di procederead un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventualiprofili di illegittimità del rifiuto dell'amministrazione, in relazione alleragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di talepotere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che,altrimenti, si avrebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attivitàamministrativa o un'inammissibile controversia sulla legittimità di unnon ricorrono ragioni di rilevante interesse generale che consentono ilsindacato giurisdizionale sul diniego dell’amministrazione di procederead un annullamento in autotutela ove dette ragioni consistano nellamera deduzione, da parte del contribuente, dell'erronea imposizione,trattandosi di un profilo inerente in via esclusiva l'interesse privato adevitare una tassazione superiore a quella che si assume dovuta (Cass.n. 1965/2018); ancora, “il sindacato giurisdizionale sul provvedimentodi diniego dell'Amministrazione rispetto ad un'istanza di annullamentoin autotutela è ammesso esclusivamente per ragioni di rilevanteinteresse generale, che non ricorrono ove il contribuente deduca, inastratto, la violazione del diritto di ciascun cittadino ad una tassazioneconforme al principio di capacità contributiva, trattandosi di un interesseastratto, coincidente con il ripristino della legalità” (Cass. n.4937/2019).Il terzo motivo, incentrato sulla violazione e falsa applicazione degliartt. 19 d. Lgs. 546 del 1992, 69 d.P.R. 287 del 1992, 2-quater d.L. n.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 14913/2025Numero sezionale 1859/2026Numero di raccolta generale 12199/2026Data pubblicazione 01/05/2026564 del 1994, art. 3, 53, 97 Cost., art. 19 del d.P.R. 633 del 1972,lamenta l’erronea applicazione della normativa in materia di autotutela,poiché i Giudici di appello hanno negato l’impugnabilità del diniegoritenendo erroneamente insussistente l’interesse generale concreto. LaCorte avrebbe – si deduce - ridotto l’istanza di autotutela a un usostrumentale volto a superare la mancata impugnazione della cartella,senza considerare che l’interesse generale derivava dalla presenza di uncontributiva. La giurisprudenza di Legittimità impone invece – secondola ricorrente società - di valutare l’interesse pubblico alla rimozionedell’atto ingiusto, soprattutto quando sia documentata la spettanza deldiritto sostanziale (detrazione IVA).Anche il motivo in argomento è manifestamente infondato.Invero, è ormai ius receptum che contro il diniego oppostodall'Amministrazione all'esercizio del potere di autotutela, può essereproposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili diillegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesatributaria (Cass. n. 161/2024) e solo ove sussistano interessi generali lacui presenza la sentenza di merito ha qui escluso (in argomento Cass.n. 21590/2024). Né viene qui in rilievo ratione temporis il d. Lgs. n.220/2023, che modifica il d. Lgs. n. 546 del 1992 in materia didisposizioni sul processo tributario, con la previsione della possibilità peril contribuente di impugnare il diniego di autotutela tacita o espressa,nei casi in cui la stessa autotutela è divenuta obbligatoria ai sensi dellanovella normativa introdotta dal d. Lgs. n. 219 del 2023: si tratta di unvero e proprio mutamento del quadro normativo, non applicabileretroattivamente quindi privo di rilevanza nel presente giudizio, inquanto fino ad ora il potere di annullamento in autotutela avevacarattere discrezionale ed era incentrato sulla non impugnabilità deldiniego, tranne nei casi di interesse generale. Come questa Corte haCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 14913/2025Numero sezionale 1859/2026Numero di raccolta generale 12199/2026Data pubblicazione 01/05/2026chiarito (Cass. Sez. Un. n. 16778/2005), secondo cui si potrà adire ilgiudice tributario esclusivamente per vizi propri di illegittimità deldiniego e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria, oltrealla necessaria sussistenza di un interesse pubblico (in termini ancheCass. n. 4937/2019 e Cass. n. 5205/2022).Il giudice del merito, nel presente caso, ha quindi correttamenteesclusa la sussistenza in fatto di tale interesse e ha tratto da taleaccertamento le conseguenze che ne derivano.In conclusione, il ricorso va rigettato.Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisioneproposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta didefinizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata lagiurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass.Sez. Un. n. 28540/2023; Cass. Sez. Un. n. 27195/2023; ancora,conforme alle precedenti risulta la recente Cass. n. 31839/2023)secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata deiricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380- bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta,contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presuppostiper la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c.codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il nondecisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata delricorrente.Pertanto, va liquidata a carico di parte ricorrente in favore dellacontroricorrente la somma di euro 6.000,00 per compensi e l’ulterioresomma di euro 3.000,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., cui aggiungersi la sommadi euro 1.500,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi – sempre ad opera diparte ricorrente – alla cassa delle ammendeCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 14913/2025Numero sezionale 1859/2026Numero di raccolta generale 12199/2026Data pubblicazione 01/05/2026 P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento dellespese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro6.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito cui aggiungersi– sempre a favore della parte controricorrente - la somma di euro3.000,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., oltre alla somma ulteriore di euro1.500,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi – sempre ad opera di partericorrente – alla cassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2026.Il PresidenteLucio LuciottiCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9