CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 maggio 2026
Cassazione n. 12196/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Rama– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale delloStato- controricorrente –Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 13987/2025Numero sezionale 1857/2026Numero di raccolta generale 12196/2026Data pubblicazione 01/05/2026per la cassazione della sentenza n. 3329/05/2024, pronunciata dallaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia,depositata in data 20/12/2024 e non notificataudita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA].Con distinti avvisi di accertamento, relativi ai periodi d’imposta dal2016 del 2019, l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] II diMilano recuperava a tassazione, ai fini IRES, IRAP e IVA, maggioriimposte per complessivi euro 313.500, oltre sanzioni, nei confronti dellaGIPED s.r.l. in liquidazione, contestando l’utilizzo di fatture peroperazioni oggettivamente inesistenti.Le riprese traevano origine da una verifica della Guardia di Finanza,fondata anche su risultanze di indagini penali, che avevano qualificatole società fornitrici ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA].) come c.d. “cartiere”, prive di autonoma strutturaorganizzativa e mezzi idonei, inserite in un meccanismo di interposizioneillecita di manodopera.La contribuente impugnava gli atti deducendo, tra l’altro la decadenzadal potere di accertamento per l’anno 2016; la effettività delleprestazioni, documentata da contratti di subappalto, report mensili,DURC, UNILAV, documentazione INPS e correlazione tra fatture passivee attive; il mancato assolvimento dell’onere probatorio da partedell’Ufficio; l’illegittimità delle sanzioni.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigettava l’eccezione didecadenza e accoglieva il ricorso solo parzialmente, annullando leriprese per tutti gli anni e fornitori ad eccezione delle fatture [OSCURATO:SOCIETA]. per il 2019, con compensazione delle spese.Avverso tale decisione proponeva appello principale la contribuente,limitatamente al capo sfavorevole; l’Agenzia delle Entrate proponevaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 13987/2025Numero sezionale 1857/2026Numero di raccolta generale 12196/2026Data pubblicazione 01/05/2026appello incidentale e autonomo, chiedendo la riforma della sentenzanella parte in cui aveva annullato gli accertamenti.La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia harigettato l’appello della contribuente e accolto l’appello dell’Agenzia delleEntrate e, in riforma parziale della sentenza di primo grado, haconfermato integralmente la legittimità degli avvisi di accertamento.Ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato aun'unica censura e illustrato da memoria.Resiste con controricorso l’Amministrazione finanziaria.La Consigliera delegata ha depositato proposta di definizioneaccelerata del ricorso ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale partericorrente ha chiesto la decisione del ricorso.Ragioni della decisioneL’unico motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 7, comma 5-bis,del d. Lgs. n. 546 del 1992, in relazione agli artt. 1655, 1656, 1657 e1658 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per erratavalutazione delle prove e per erronea sussunzione della fattispecieconcreta.La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere il giudice diappello fondato il proprio convincimento su una riproduzione meramenteacritica del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza,omettendo l’esame della copiosa documentazione prodotta dallacontribuente e rilevante ai fini della decisione.In particolare, si deduce che la Corte territoriale abbia negatol’esistenza di documenti (DUVRI, modelli UNILAV, rapporti di lavoro efogli presenza) che risultavano invece regolarmente versati in atti;omesso ogni valutazione dei contratti di appalto e subappaltoautorizzati, sottoscritti dalle parti e corredati dalla documentazione disicurezza e amministrativa; valorizzato presunzioni prive dei requisiti diCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 13987/2025Numero sezionale 1857/2026Numero di raccolta generale 12196/2026Data pubblicazione 01/05/2026gravità, precisione e concordanza, senza confrontarsi con le provecontrarie offerte dalla contribuente.La sentenza impugnata è altresì censurata per avere qualificato leoperazioni come oggettivamente inesistenti, pur richiamando elementitipici dell’interposizione illecita di manodopera, senza chiarire il correttoinquadramento giuridico della fattispecie e senza procedere allanecessaria sussunzione nello schema del contratto di appalto esubappalto disciplinato dagli artt. 1655 e ss. c.c.Si lamenta, inoltre, la violazione dei principi in materia di ripartodell’onere della prova, avendo il giudice di merito imposto allacontribuente un onere probatorio eccedente la sua sfera di controllo,pretendendo verifiche su contabilità, assunzioni e versamenticontributivi delle imprese fornitrici, nonostante la produzione di DURCregolari, modelli UNILAV, buste paga e documentazione idonea afondare l’affidamento in buona fede.La ricorrente deduce, infine, che la decisione impugnata risultacontraddittoria e apparente, in quanto non consente di ricostruire ilpercorso logico-giuridico seguito dal giudice, né di comprendere perquali ragioni la documentazione prodotta sia stata ritenuta irrilevante,con conseguente violazione dei principi di diritto affermati dallagiurisprudenza unionale e di legittimità in tema di buona fede delcontribuente e di operazioni inesistenti.L’unico articolato motivo di ricorso – incentrato nel concreto sullaerrata valutazione delle prove, come ripetutamente si enuncia nelmedesimo - è all’evidenza inammissibile.Esso, sotto l’apparente denuncia della violazione di più disposizioni dilegge, contesta in realtà accertamenti e valutazioni di fatto compiuti dalgiudice d’appello, come si evince anche dalle espressioni indicate inmemoria, che si risolvono nella contestazione della valorizzazione deglielementi istruttori ossia in una richiesta di revisione dei mezzi probatoriCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 13987/2025Numero sezionale 1857/2026Numero di raccolta generale 12196/2026Data pubblicazione 01/05/2026che il giudice di seconde cure ha ritenuto idonei per il raggiungimentodella prova, riesame estraneo alla natura ed alla finalità del giudizio dilegittimità (Cass. SS. UU. n. 34476/2019; Cass. n. 27992/2024).Invero, come si desume in particolare da pag. 4 in poi della sentenzaimpugnata, la pronuncia di merito ha correttamente valutato qualielementi indiziari le circostanze di fatto dedotte e provate dall’Ufficio (tramolte, Cass. n. 9723/2024), ritenendo poi, con motivazione rispettosadel c.d. “minimo costituzionale” (Cass. SS. UU. n. 8053/2014) nonfornita, a fronte di esse, la prova del contrario da parte della società.Sotto tale profilo, la pronuncia di merito ha quindi fatto correttaapplicazione dei principi più volte enunciati da questa Corte secondo iquali (tra molte, Cass. n. 9723/2024 e Cass. n. 17619/2018) in tema diIVA, l'onere della prova relativa alla presenza dioperazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell'Amministrazionefinanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, comel'assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale,utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVAe della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delleoperazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto conl'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale dellescritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essivengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire realeun'operazione fittizia.Neppure può poi sostenersi, come si insiste in memoria, che lapronuncia impugnata abbia valutato in modo atomistico gli elementiprobatori acquisiti al processo, poiché la stessa dedica specialmente lepagg. 5, 6 e 7, sino a 11, a una disamina sia analitica, sia complessiva,di tutti gli elementi indiziari dedotti dall’Ufficio (suddividendoli neirapporti tra la contribuente e le singole società emittenti le fattureCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 13987/2025Numero sezionale 1857/2026Numero di raccolta generale 12196/2026Data pubblicazione 01/05/2026contestate), che pone poi a confronto – sempre singolarmente – con ladocumentazione prodotta e le ragioni dedotte da [OSCURATO:SOCIETA]La valutazione così operata è quindi analitica quanto ai rapporticommerciali intercorsi e contestualmente completa, prendendo in esamenel loro complesso tutti gli elementi che erano meritevoli di attenzione.Più in dettaglio, con riferimento alle fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA]., la sentenza sottolinea come l’Ufficio abbiaritenuto la natura meramente cartolare della società emersa dalleindagini di polizia giudiziaria svolte nell’ambito del procedimento penale.È stato accertato infatti che la società era amministrata di fatto dasoggetti diversi dai formali rappresentanti e riconducibili a un medesimoconsulente, che i principali costi erano annotati verso fornitori nonidentificati o comunque non giustificati da documentazione, e che non viera riscontro della disponibilità di mezzi, attrezzature, macchinari estrutture organizzative idonee allo svolgimento delle prestazionifatturate. È stata inoltre rilevata una significativa incongruenza tra leretribuzioni contabilizzate e i pagamenti effettivamente eseguiti aidipendenti, con sistematici trasferimenti a conti di partite sospese,nonché la presenza di rilevanti debiti tributari e contributivi compensaticon crediti d’imposta ritenuti inesistenti. Le fatture presentavanodescrizioni generiche delle prestazioni e mancava la contabilità dicantiere idonea a ricostruire l’effettivo svolgimento dei lavori. Quantoalle fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA]., si è ritenuta provata la funzionestrumentale della società nell’emissione di fatture per operazioniinesistenti, in continuità con l’operatività di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.sopra detta. È emerso qui che la società era priva di una propriastruttura organizzativa, di uffici e di mezzi, che la gestione contabile eoperativa era demandata a soggetti terzi già coinvolti in precedentioperazioni fraudolente e che i rapporti contrattuali con clienti e fornitorierano inesistenti o comunque non documentati. Le fatture emesseCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 13987/2025Numero sezionale 1857/2026Numero di raccolta generale 12196/2026Data pubblicazione 01/05/2026indicavano prestazioni complesse e specialistiche che avrebberorichiesto l’impiego di personale qualificato, attrezzature e materiali,senza che vi fosse alcun riscontro contabile o documentaledell’approvvigionamento di tali mezzi. Anche per [OSCURATO:SOCIETA]. è statarilevata – ha osservato la sentenza di appello - la maturazione di ingentidebiti tributari e contributivi compensati con crediti d’imposta nongiustificati e la presenza di costi contabilizzati verso soggetti riconducibilial medesimo circuito fraudolento. Con riferimento poi alle fattureemesse da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., l’Ufficio ha posto in evidenza –come ha accertato la pronuncia di appello - l’assenza, nell’anno 2019, dipersonale dipendente idoneo a rendere le prestazioni fatturate, comerisultante dalle banche dati INPS e CCIAA. Le fatture erano fondate surapportini giornalieri e prospetti mensili privi di riscontri esterniriguardava solo un numero limitato di lavoratori e periodi non coincidenticon quelli oggetto di fatturazione. È stato inoltre rilevato che la societàsi approvvigionava quasi esclusivamente da fornitori segnalati peroperazioni sospette ai fini antiriciclaggio, privi a loro volta di struttura edipendenti, e che il soggetto gestore di fatto della SERVIZI LOMBARDIAs.r.l.s. era collegato alle società fornitrici e ai relativi conti correnti. Talielementi sono stati ritenuti indicativi dell’incapacità oggettiva dellasocietà di eseguire le prestazioni fatturate e della natura fittizia dei costiannotati.Nel complesso, per tutte le fatture contestate, la sentenza di appelloha ritenuto provati, all’esito di una valutazione senza dubbiocomplessiva e non atomistica del materiale probatorio in atti, in viaindiziaria e presuntiva, la carenza di una reale organizzazioneimprenditoriale dei fornitori, l’assenza di mezzi e strutture adeguate,l’incoerenza tra personale formalmente assunto e prestazioni fatturate,la genericità delle descrizioni in fattura, la mancanza di documentazioneCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 13987/2025Numero sezionale 1857/2026Numero di raccolta generale 12196/2026Data pubblicazione 01/05/2026tecnica di supporto e l’inserimento delle società in un più ampio contestodi interposizione illecita di manodopera e di movimentazioni finanziarieanomale.Pertanto, la censura proposta va rigettata.Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisioneproposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta didefinizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata lagiurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass.Sez. Un. n. 28540/2023; Cass. Sez. Un. n. 27195/2023; ancora,conforme alle precedenti risulta la recente Cass. n. 31839/2023)secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata deiricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380- bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta,contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presuppostiper la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c.codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il nondecisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata delricorrente.In conclusione, va liquidata a carico di parte ricorrente in favoredella controricorrente la somma di euro 8.200,00 per compensi el’ulteriore somma di euro 4.100,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., cui aggiungersila somma di euro 2.050,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi – sempread opera di parte ricorrente – alla cassa delle ammende. P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento dellespese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro8.200,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito cui aggiungersi– sempre a favore della parte controricorrente - la somma di euroCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 13987/2025Numero sezionale 1857/2026Numero di raccolta generale 12196/2026Data pubblicazione 01/05/20264.100,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., oltre alla somma ulteriore di euro2.050,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi – sempre ad opera di partericorrente – alla cassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2026.Il PresidenteLucio LuciottiCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9