CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01604/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 7723 /20 2 5 proposto da [OSCURATO:PERSONA].COS.R.L., incorporante della [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, anche disgiuntamente,come da procura speciale in atti dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL] ), [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (domiciliodigitale PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del D irettore pro tempore rappresentata e difes a come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato(PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) Oggetto:diniegodi rimborsoeautotutela Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 2 - controricorrente – per la cassazione del la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del la Sardegna n. 940 / 0 3 / 2024 , depositata in data 27/09/2024,non notificata Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal [OSCURATO:PERSONA] causa Indata 28 aprile 2006, maturati oltre tre anni di credito costantemente espostoe originatosi dagli acquisti effettuati per la realizzazione di opere edili,la ricorrente presentò, debitamente compilando il modello VR/2006 al fine di ottenere il rimborso del credito IVA relativo al periodo d'imposta 2005 per euro 198.281,00. In sintesi, in seguito dapprima l'ufficioordinava la sospensione della erogazione del rimborso, quindi ne disponeva,con atto del 12 marzo 2008, il diniego definitivo del rimborso conla giustificazione che l'attività svolta non potesse configurarsi come attivitàd'impresa. Con istanza del 21 ottobre 2010, la società presentava istanza di riesame del diniego di rimborso, cui l’Ufficio, nel successivo mese di dicembre,non dava corso ribadendo le ragioni già opposte per il diniego. Lasocietà impugnava il diniego di rimborso ; la CTP di Sassari dichiarava ilricorso inammissibile. Appellavala contribuente; con la sentenza ora gravata la CGT di secondo gradoha confermato la pronuncia impugnata. Ricorre a questa Corte la società con atto affidato a quattro motivi di doglianza; la stessa ha anche depositato memoria e autonoma istanza didiscussione della controversia in pubblica udienza. Resistecon controricorso l’[OSCURATO:PERSONA]. Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 3 IlConsigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p .c. a fronte della quale la ricorrente ha chiestola decisione c ollegiale . Ragionidella decisione Va in primo luogo, preliminarmente, rigettata l’istanza della ricorrente di discussione in pubblica udienza, atteso che “in tema di giudizio di cassazione,per effetto delle novità introdotte nell'art. 380 bis c.p.c. dal d.L. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016, sull'istanza di fissazione dell'udienza proposta ai sensi dell'art. 391, comma3, c.p.c. può essere disposta la trattazione del ricorso in camera diconsiglio, per essere riservata alla pubbli ca udienza la decisione delle sole questioni di diritto aventi rilievo nomofilattico” (Cass. n. 2647/2018). Nella fattispecie, le questioni proposte con il ricorso non sono di tale rilievo, trovando i profili di diritto che presuppongono soluzione nella giurisprudenzadella Corte. Venendo ora alla disamina delle censure proposte, il primo motivo di ricorsosi duole della nullità della sentenza per difetto di motivazione, che si assume illogica ed errata, in merito alla questione preliminare riferita alla dichiarata inammissibilità d el ricorso introduttivo del giudizio;lamenta quindi la violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 132 c. 1n. 4 c.p.c., 36 c. 1 n. 4 del d. Lgs. n. 546 del 1992, 118 disp. att. ne c.p.c.,111 c. 6 Cost . e 6 CE D U nonché degli artt. 2, 19, 21 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e 53 Cost in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.; secondo parte ricorrente la sentenza impugnata è in primo luogo illegittima poiché i Giudici di appello, nel confermare la decisione di primai stanza, hanno dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo e, Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 4 conseguentemente,hanno ritenuto assorbite le altre censure dipendenti datale questione e afferenti la spettanza del rimborso. Il secondo motivo di ricorso si incentra sulla violazione e falsa applicazionedell’art. 10 della L. n. 212 del 2000, oltre che delle norme inmateria di notificazione di cui all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 14 c.p.c. in combinato disposto tra loro e in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata, ancorain merito alla tempestività del ricorso, è illegittima poiché si pone inpalmare contrasto anche con le norme indicate in rubrica. In forza di taleprospettazione i Giudici di appello non avrebbero centrato l’oggetto dellaimpugnativa avendo , ritenuto conforme alla legge il procedimento dinotificazione del dinego di rimborso, invece mai perfezionatosi, che neha dunque impedito la contestazione giudiziale da parte della [OSCURATO:PERSONA], la quale, per tutelare il proprio credito ha sollecitato l’Uffi cio e lo ha anche interessato con la domanda di riesame oggetto, poi, di impugnazione. I motiv i, suscettibili di trattazione unitaria, non possono trovare accoglimento. LaCGT di secondo grado, infatti, alla luce della domanda proposta, ha ritenutoche il ricorso fosse diretto ad impugnare il diniego di rimborso enon, in sé, il diniego di riesame del diniego già opposto . Invero, come si evince da pag. 7 del ricorso le doglianze proposte avevano contenuto tale da identificare come destinatario dello stesso propriodetto diniego, e non il rigetto opposto dall’Ufficio alla domanda diriesame in autotutela presentata dalla [OSCURATO:PERSONA], di contenuto differente rispettoalla domanda di rimborso . Da ciò la declaratoria di inammissibilità del ricorso, tardivamente proposto, posto che, come accertato dal giudice d’appello, “la notificazionedell'atto di diniego è stata regolarmente effettuata presso l'allorasede legale della società in strada statale 127/bis Sassari, in data Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 5 20marzo 2008, con la dicitura "sconosciuto" ” e, anzi, il provvedimento di diniego era “ stato notificato anche all'allora legale rappresentante della società signor [OSCURATO:PERSONA] presso il proprio domicilio in via Istria n° 25/C Sassari, mediante consegna dell'atto alla moglie convivente e invio del plico informativo raccomandata numero 76179013743-4,peraltro regolarmente ricevuto. ” Orbene, escluso che la motivazione sia omessa od apparente, tale accertamentoin fatto – sia sulla domanda proposta sia sulla regolarità della notificazione del diniego – , da cui è derivata la dichiarazione di inammissibilitàdel ricorso in primo grado , non è, come tale, suscettibile di sindacato in questa sede (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2380 del 24/01/2024; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 25137 del 10/11/2020; Cass. Sez.5, Ordinanza n. 23277 del 23/10/2020) . Inogni caso, anche a voler qualificare come oggetto del ricorso “il rifiuto opposto dall’Ufficio di esercitare il potere di riesame – di fatto, annullamentoin autotutela – del diniego lesivo del diritto della [OSCURATO:PERSONA] diottenere la restituzione del credito Iva” come si sostiene a p agg. 13 e seguenti del ricorso per cassazione, la censura è comunque inaccoglibile in quanto priva di fondamento posto che il sindacato del giudice sul provvedimento di diniego dell'annullamento in sede di autotutela dell'atto tributario divenuto definitivo è limitato all'accertamento della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto, originarieo sopravvenute, dovendo invece escludersi che possa essere accolta l'impugnazione del provvedimento di diniego proposta dal contribuente che contesti vizi dell'atto impositivo per tutelare un interesseproprio ed esclus ivo (v. Cass. n. 161/2024). Nellaspecie, infatti, nessuna censura è stata proposta in relazione a tali presupposti,restando incentrate tutte le doglianze sull’asserita pretesa Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 6 dirimborso, come tali improponibili avverso il successivo atto di diniego diautotutela. Il terzo e il quarto motivo sono entrambi incentrati sulla violazione dell’art.30 della L. n. 724 del 1994 e dell’art. 1 del d.P.R. n. 443 del 1997, riguardante la disciplina delle società c.d. “di comodo” e sulla violazionedegli artt. 54 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, basato sulla asserita e rroneità della determinazione del perimetro temporalmente rilevanteai fini del credito richiesto, divengono inammissibili per difetto diinteresse. Alla luce della decisione in ordine ai primi due motivi di ricorso, le restanticensure divengono inammissibili per difetto di interesse. Inconclusione, il ricorso va rigettato; le spese processuali sono liquidate secondola soccombenza come in dispositivo. Poichéla presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenzadi questa Corte (si vedano in termin i le pronunce Cass. Sez. Un. n. 28540 / 2023; Cass. Sez. Un. n. 27195 / 2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. n. 31839 / 2023) secondola quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsiinammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380 - bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contieneuna valutazione legale tipica della sussis tenza dei presupposti perla condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisionedefinitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente. Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 7 Debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. ulteriore l’importodi euro 3.0 00 ,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto comma c.p.c. e ancora l’ulteriore importo di euro 1. 5 0 0 ,00 semprea carico di parte soccombente da versarsi quest’ultimo alla cassa delleammende P.Q.M rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 5.8 00,00, in favore di parte controricorrente, oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrenteal pagamento dell’ulteriore somma di euro 3.0 0 0 ,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. sempre in favore di parte controricorrente e infine dell’ancora ulteriore somma di euro 1 .5 0 0 ,0 0 ex art. 96 c. 4 c.p.c. in favoredella cassa delle ammende. Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inseri