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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 settembre 2026

Cassazione n. 25846/2026

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rente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente –AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE- resistente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 426/2021, depositata il 16/4/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/9/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 426/2021, depositata il 16/4/2021, la CommissioneTributaria Regionale della [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l’appello della Tito NeriBagni [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e così confermato il rigetto del ricorso dellaNumero registro generale 29688/2021Numero sezionale 5648/2026Numero di raccolta generale 25846/2026Data pubblicazione 26/09/2026contribuente avverso l’avviso di accertamento n. 111604/2016 relativoall’imposta regionale sulle concessioni del demanio marittimo per l’anno2011, emesso per l’importo di 11.716,99 euro, poi sostituito dalsuccessivo avviso di accertamento n. 1116018/2016, dell’importo di8.840,59 euro, nonché contro l’avviso di accertamento n.121601318/2016 relativo alla medesima imposta, ma per l’anno 2012,emesso per l’importo di 11.980 euro, sostituito dal successivo avviso diaccertamento n. 121601344/2016, dell’importo di 9.003,56 euro, ed infinecontro la cartella di pagamento n. 06120170002692036001, dell’importodi euro 9.203,49, di cui al menzionato avviso di accertamento n.1116018/2016.Avverso la sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. propone ricorsoper cassazione, articolato in tre motivi ed illustrato con memoria, mentrela Regione [OSCURATO:PERSONA] resiste mediante controricorso e l’Agenzia delle Entrate– Riscossione si costituisce “al solo fine dell’eventuale partecipazioneall’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 comma 1c.p.c.”.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Col primo motivo di ricorso si censura il vizio di violazione e falsainterpretazione dell’art. 23 Cost., dell’art. 1, commi 732 e 733, legge n.147/2013, dell’art. 2 legge n. 281/1970, dell’art. 1 legge Regione Toscanan. 2/1971, dell’art. 1 legge Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 85/1995, nonché dell’art.1965 cod. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod.proc. civ., per aver la CTR escluso che alla rideterminazione del canone diconcessione per effetto dell’adesione alla c.d.

“rottamazione” consegua lariduzione dell’imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio edel patrimonio indisponibile dello Stato in misura “ragguagliata” al canoneridotto.

In particolare, secondo la contribuente, la corresponsione inmisura ridotta del canone per effetto della definizione agevolata dellacontroversia ai sensi dell’art. 1, comma 732, legge n. 147/2013 incideNumero registro generale 29688/2021Numero sezionale 5648/2026Numero di raccolta generale 25846/2026Data pubblicazione 26/09/2026sulla base imponibile dell’imposta regionale sulle concessioni dei beni deldemanio marittimo, che si commisura al canone così ridotto.1.1.

La censura è fondata.1.2 Ai sensi della legge regionale della [OSCURATO:PERSONA] n. 85/1995, art. 1(nella versione applicabile al caso di specie, ossia anteriore alla modificadella legge regionale n. 77/2012, art. 12), “l’imposta regionale sulleconcessioni dei beni del demanio marittimo è commisurata al 15 per centodel canone statale di concessione”.1.3.

La questione controversa attiene alla individuazione della baseimponibile dell’imposta e, segnatamente, si discute se rilevi - a tal fine - larideterminazione del canone concessorio per effetto della pacifica adesionedel contribuente alla procedura di definizione agevolata ex art. 1, commi732 e 733, legge n. 147/2013.1.4.

Al quesito questa Corte ritiene di dare risposta affermativa, incontinuità con altri precedenti conformi.1.5.

Si è al riguardo osservato come il fatto che la decurtazione delquantum debeatur sia ascrivibile all’opzione di avvalersi della definizioneagevolata non incida sulla natura del pagamento dell’importo ridotto, che,avendo “funzione solutoria dell’obbligazione derivante dalla concessione”,è pur sempre corrisposto ed incassato “a titolo di canone”.1.6.

Se ne è, quindi, tratta la conclusione che “la base imponibile perla liquidazione dell’imposta deve essere commisurata (in percentuale) alcanone effettivamente versato (arg. ex artt. 2 della legge 16 maggio1970, n. 281 e 1 della legge reg. [OSCURATO:PERSONA] 30 dicembre 1971, n. 2), anchese nella consistenza ridotta ex lege dall’adesione alla definizioneagevolata” (ex art. 1, commi 732 e 733, della legge 27 dicembre 2013, n.147), altrimenti venendo meno “il presupposto dell’allineamento tracanone ed imposta” (Cass. 21594, 21595, 21596, 21597 del 2026, intema di definizione agevolata ex art. 100 d.l. n. 104/2020; 11550/2023;11536/2023).Numero registro generale 29688/2021Numero sezionale 5648/2026Numero di raccolta generale 25846/2026Data pubblicazione 26/09/20261.7.

In definitiva, la liquidazione, seguita dal pagamento nel termine dilegge, dell’importo ridotto ex lege rappresenta a ogni effettorideterminazione del canone dovuto per le annualità oggetto di definizioneagevolata, quindi anche ai fini del calcolo dell’imposta regionale sulleconcessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato,la cui base imponibile è costituita dal canone concessorio e, quindi, adesso si aggancia.1.8.

Di tali princìpi la CTR non ha fatto buon governo, avendo esclusoche la riduzione ex lege del canone dovuto incida sulla determinazionedell’imposta regionale, in relazione alle annualità interessate dalladefinizione agevolata, rispetto alle quali l’imposta va, invece,necessariamente commisurata al canone versato in misura ridotta.2.

Col secondo motivo di ricorso si censura il vizio di violazione e falsaapplicazione degli artt. 49 e 56 TFUE, degli artt. 41, 53, 117 Cost.,dell’art. 1 legge n. 281/1970, nonché dell’art. 1 legge Regione [OSCURATO:PERSONA] n.2/1971 e dell’art. 1 legge Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 85/1995, per aver la CTRerroneamente ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionaledell’art. 1 legge Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 2/1971 e dell’art. 1 legge RegioneToscana n. 85/1995 in relazione all'art. 53 Cost. ed all'interposta normastatale di cui all'art. 1 legge n. 281/1970, senza tener conto – assume ilricorrente – “che il legislatore regionale ha previsto per qualsiasiconcessione demaniale un’imposta in misura fissa pari al 15% per centodel canone”, in violazione del criterio di progressività.2.1.

La censura è inammissibile.2.2.

Non può costituire motivo di ricorso per cassazione laprospettazione di una questione di legittimità costituzionale, giacché èriservata al giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi allaCorte costituzionale (ex art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87), mentreidentico potere di iniziativa non spetta alle parti, le quali possono solopresentare deduzioni nel processo dinanzi alla Corte costituzionale edNumero registro generale 29688/2021Numero sezionale 5648/2026Numero di raccolta generale 25846/2026Data pubblicazione 26/09/2026eventualmente limitarsi a sollecitare motivatamente il giudice a sollevarela questione di costituzionalità.2.3.

Ne deriva l'inammissibilità del motivo di ricorso per cassazionediretto esclusivamente a prospettare una questione di legittimitàcostituzionale (come accade nella specie) oppure a censurare il concretoesercizio del potere che compete al giudice in materia, non potendoconfigurarsi al riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo adeterminarne l'annullamento da parte di questa Corte (Cass.

SSUU7929/2013, cui adde Cass. 3798/2014; 25343/2014; 17862/2016;28892/2017, 9284/2018; 14666/2020; 8033/2023; 26653/2025; CorteCost. n. 1/2014);2.4.

Un simile motivo può essere esaminato come sollecitazione algiudice a sollevare una questione di legittimità costituzionale, che, però,nella specie, non può essere accolta.2.5.

Secondo il ricorrente, il criterio di determinazione dell’imposta “inmisura fissa pari al 15% per cento del canone” per qualsiasi concessionedemaniale viola i canoni di proporzionalità e di progressività di cui all'art.53 Cost., essendo il canone demaniale “avulso da valutazioni sullacapacità contributiva del concessionario”.2.6.

L’affermazione non coglie nel segno.2.7.

Innanzitutto, la normativa regionale diversifica l’aliquotadell’imposta in base al tipo di concessione demaniale e, quindi, alladifferente capacità di produrre reddito delle varie attività oggetto diconcessione (fissandola, ad es., per i beni del demanio marittimo, nellamisura del 15% ex lege Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 85 del 1995, nellaformulazione vigente all’epoca dei fatti)2.8.

Inoltre, come già osservato dalla Corte Costituzionale, alla vecchiaconcezione della disciplina dell’utilizzazione dei beni demaniali, statica elegata ad una valutazione tabellare e astratta del valore del bene, si èprogressivamente sostituita un’altra, “tendente ad avvicinare i valori di taliNumero registro generale 29688/2021Numero sezionale 5648/2026Numero di raccolta generale 25846/2026Data pubblicazione 26/09/2026beni a quelli di mercato, sulla base cioè delle potenzialità degli stessi diprodurre reddito in un contesto specifico”.In particolare, la determinazione del canone trova “giustificazione nelladiversa attitudine dei beni pubblici a produrre reddito per i concessionari”,che certamente è maggiore se gli stessi vengono destinati ad attivitàcommerciali piuttosto che a destinazioni che ne implichino il merogodimento, senza un attivo sfruttamento economico (Corte Cost. n.302/2010).2.9.

Risulta, quindi, privo di pregio l'argomento del ricorrente secondocui il criterio di determinazione del tributo contrasterebbe con gli artt. 53 e41 Cost., giacché la disciplina impositiva “assume quale indice di capacitàcontributiva quella utilità […] che deriva dal conferimento alconcessionario della facoltà di utilizzare il bene demaniale ai fini dellosvolgimento della propria attività di impresa” (Corte Cost. 131/2024).2.10.

Come questa Corte ha in altre occasioni affermato con riguardoa fattispecie analoghe, la normativa regionale ha regolamentato il tributonel pieno rispetto “dei principi desumibili dall'ordinamento comunitario(mancanza di misure agevolative che rilevino fattori di concorrenzadannosa, proporzionalità, non discriminazione) e dei criteri di riparto e deiprincipi previsti dagli artt. 23 e 53 della costituzione”.

La pretesaimpositiva si giustifica, infatti, in ragione della capacità contributiva delprivato (art 53 Cost.) e dei doveri inderogabili di solidarietà sociale edeconomica di cui la Repubblica chiede l'adempimento a ciascun cittadino(art 2 Cost.).

In particolare, la scelta del tributo “trova fondamento nellautilizzazione esclusiva di un bene dello Stato che crea un incrementoeconomico nel concessionario, con correlativo sacrificio da parte deltitolare del bene (lo Stato) che lo sottrae all'uso pubblico”, ferma restandola ricorribilità in sede giurisdizionale di quei canoni concessori che sianostati fissati in violazione dei parametri di proporzionalità e ragionevolezza(Cass. 4453/2024; 28961/2021; 16273/2021).Numero registro generale 29688/2021Numero sezionale 5648/2026Numero di raccolta generale 25846/2026Data pubblicazione 26/09/20263.

Col terzo motivo di ricorso si denuncia il vizio di violazione e falsaapplicazione degli artt. 20 e 71 d.lgs. n. 82/2005, per aver la CTRaffermato la validità della notifica a mezzo pec della cartella di pagamentopriva di firma digitale.3.1.

La censura è infondata.3.2.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, “l'omessasottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionariocompetente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessasia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento,originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, siaove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché lasua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di unasottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organoamministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, anorma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documentoper la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predispostasecondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede lasottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione dellacausale, tramite apposito numero di codice” (Cass. 30922/2024;19327/2024).3.3.

Più in particolare, “in tema di notificazione a mezzo PEC, la copiasu supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea,non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, inassenza di prescrizioni normative di segno diverso” (Cass. 35541/2023;30948/2019), considerato che “l’art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973 nonprevede alcuna sanzione per l’ipotesi della [...] omessa sottoscrizione [delruolo], sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilitàdell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della provacontraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una genericacontestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, maNumero registro generale 29688/2021Numero sezionale 5648/2026Numero di raccolta generale 25846/2026Data pubblicazione 26/09/2026deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni”(Cass. 27561/2018).3.4.

Deve, pertanto, ribadirsi il principio di diritto secondo cui è validala notifica della cartella di pagamento a mezzo di PEC, senza necessità chel’atto notificato sia sottoscritto con firma digitale, atteso che il protocollo ditrasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilitàdella cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concretecontestazioni che è onere del ricevente eventualmente allegare incontrario (Cass. 26259/2025; 30922/2024, cit.; S.U. 10266/2018;30927/2018).3.5.

Ebbene, poiché per le cartelle di pagamento notificatetelematicamente non è richiesto il requisito della sottoscrizione, mentreconta la riferibilità della cartella al soggetto emittente, di per séassicurata, salvo specifiche contestazioni (nella specie non rappresentate),dall’adozione del sistema di posta elettronica certificata (PEC), si impone ilrigetto della censura.4.

La sentenza va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto, conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], indiversa composizione, anche per la disciplina delle spese del presentegiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversacomposizione, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 10 settembre 2026 .Il PresidenteGIACOMO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente –AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE- resistente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 426/2021, depositata il 16/4/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/9/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 426/2021, depositata il 16/4/2021, la CommissioneTributaria Regionale della [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l’appello della Tito NeriBagni [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e così confermato il rigetto del ricorso dellaNumero registro generale 29688/2021Numero sezionale 5648/2026Numero di raccolta generale 25846/2026Data pubblicazione 26/09/2026contribuente avverso l’avviso di accertamento n. 111604/2016 relativoall’imposta regionale sulle concessioni del demanio marittimo per l’anno2011, emesso per l’importo di 11.716,99 euro, poi sostituito dalsuccessivo avviso di accertamento n. 1116018/2016, dell’importo di8.840,59 euro, nonché contro l’avviso di accertamento n.121601318/2016 relativo alla medesima imposta, ma per l’anno 2012,emesso per l’importo di 11.980 euro, sostituito dal successivo avviso diaccertamento n. 121601344/2016, dell’importo di 9.003,56 euro, ed infinecontro la cartella di pagamento n. 06120170002692036001, dell’importodi euro 9.203,49, di cui al menzionato avviso di accertamento n.1116018/2016.Avverso la sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. propone ricorsoper cassazione, articolato in tre motivi ed illustrato con memoria, mentrela Regione [OSCURATO:PERSONA] resiste mediante controricorso e l’Agenzia delle Entrate– Riscossione si costituisce “al solo fine dell’eventuale partecipazioneall’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 comma 1c.p.c.”.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo di ricorso si censura il vizio di violazione e falsainterpretazione dell’art. 23 Cost., dell’art. 1, commi 732 e 733, legge n.147/2013, dell’art. 2 legge n. 281/1970, dell’art. 1 legge Regione Toscanan. 2/1971, dell’art. 1 legge Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 85/1995, nonché dell’art.1965 cod. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod.proc. civ., per aver la CTR escluso che alla rideterminazione del canone diconcessione per effetto dell’adesione alla c.d. “rottamazione” consegua lariduzione dell’imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio edel patrimonio indisponibile dello Stato in misura “ragguagliata” al canoneridotto. In particolare, secondo la contribuente, la corresponsione inmisura ridotta del canone per effetto della definizione agevolata dellacontroversia ai sensi dell’art. 1, comma 732, legge n. 147/2013 incideNumero registro generale 29688/2021Numero sezionale 5648/2026Numero di raccolta generale 25846/2026Data pubblicazione 26/09/2026sulla base imponibile dell’imposta regionale sulle concessioni dei beni deldemanio marittimo, che si commisura al canone così ridotto.1.1. La censura è fondata.1.2 Ai sensi della legge regionale della [OSCURATO:PERSONA] n. 85/1995, art. 1(nella versione applicabile al caso di specie, ossia anteriore alla modificadella legge regionale n. 77/2012, art. 12), “l’imposta regionale sulleconcessioni dei beni del demanio marittimo è commisurata al 15 per centodel canone statale di concessione”.1.3. La questione controversa attiene alla individuazione della baseimponibile dell’imposta e, segnatamente, si discute se rilevi - a tal fine - larideterminazione del canone concessorio per effetto della pacifica adesionedel contribuente alla procedura di definizione agevolata ex art. 1, commi732 e 733, legge n. 147/2013.1.4. Al quesito questa Corte ritiene di dare risposta affermativa, incontinuità con altri precedenti conformi.1.5. Si è al riguardo osservato come il fatto che la decurtazione delquantum debeatur sia ascrivibile all’opzione di avvalersi della definizioneagevolata non incida sulla natura del pagamento dell’importo ridotto, che,avendo “funzione solutoria dell’obbligazione derivante dalla concessione”,è pur sempre corrisposto ed incassato “a titolo di canone”.1.6. Se ne è, quindi, tratta la conclusione che “la base imponibile perla liquidazione dell’imposta deve essere commisurata (in percentuale) alcanone effettivamente versato (arg. ex artt. 2 della legge 16 maggio1970, n. 281 e 1 della legge reg. [OSCURATO:PERSONA] 30 dicembre 1971, n. 2), anchese nella consistenza ridotta ex lege dall’adesione alla definizioneagevolata” (ex art. 1, commi 732 e 733, della legge 27 dicembre 2013, n.147), altrimenti venendo meno “il presupposto dell’allineamento tracanone ed imposta” (Cass. 21594, 21595, 21596, 21597 del 2026, intema di definizione agevolata ex art. 100 d.l. n. 104/2020; 11550/2023;11536/2023).Numero registro generale 29688/2021Numero sezionale 5648/2026Numero di raccolta generale 25846/2026Data pubblicazione 26/09/20261.7. In definitiva, la liquidazione, seguita dal pagamento nel termine dilegge, dell’importo ridotto ex lege rappresenta a ogni effettorideterminazione del canone dovuto per le annualità oggetto di definizioneagevolata, quindi anche ai fini del calcolo dell’imposta regionale sulleconcessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato,la cui base imponibile è costituita dal canone concessorio e, quindi, adesso si aggancia.1.8. Di tali princìpi la CTR non ha fatto buon governo, avendo esclusoche la riduzione ex lege del canone dovuto incida sulla determinazionedell’imposta regionale, in relazione alle annualità interessate dalladefinizione agevolata, rispetto alle quali l’imposta va, invece,necessariamente commisurata al canone versato in misura ridotta.2. Col secondo motivo di ricorso si censura il vizio di violazione e falsaapplicazione degli artt. 49 e 56 TFUE, degli artt. 41, 53, 117 Cost.,dell’art. 1 legge n. 281/1970, nonché dell’art. 1 legge Regione [OSCURATO:PERSONA] n.2/1971 e dell’art. 1 legge Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 85/1995, per aver la CTRerroneamente ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionaledell’art. 1 legge Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 2/1971 e dell’art. 1 legge RegioneToscana n. 85/1995 in relazione all'art. 53 Cost. ed all'interposta normastatale di cui all'art. 1 legge n. 281/1970, senza tener conto – assume ilricorrente – “che il legislatore regionale ha previsto per qualsiasiconcessione demaniale un’imposta in misura fissa pari al 15% per centodel canone”, in violazione del criterio di progressività.2.1. La censura è inammissibile.2.2. Non può costituire motivo di ricorso per cassazione laprospettazione di una questione di legittimità costituzionale, giacché èriservata al giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi allaCorte costituzionale (ex art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87), mentreidentico potere di iniziativa non spetta alle parti, le quali possono solopresentare deduzioni nel processo dinanzi alla Corte costituzionale edNumero registro generale 29688/2021Numero sezionale 5648/2026Numero di raccolta generale 25846/2026Data pubblicazione 26/09/2026eventualmente limitarsi a sollecitare motivatamente il giudice a sollevarela questione di costituzionalità.2.3. Ne deriva l'inammissibilità del motivo di ricorso per cassazionediretto esclusivamente a prospettare una questione di legittimitàcostituzionale (come accade nella specie) oppure a censurare il concretoesercizio del potere che compete al giudice in materia, non potendoconfigurarsi al riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo adeterminarne l'annullamento da parte di questa Corte (Cass. SSUU7929/2013, cui adde Cass. 3798/2014; 25343/2014; 17862/2016;28892/2017, 9284/2018; 14666/2020; 8033/2023; 26653/2025; CorteCost. n. 1/2014);2.4. Un simile motivo può essere esaminato come sollecitazione algiudice a sollevare una questione di legittimità costituzionale, che, però,nella specie, non può essere accolta.2.5. Secondo il ricorrente, il criterio di determinazione dell’imposta “inmisura fissa pari al 15% per cento del canone” per qualsiasi concessionedemaniale viola i canoni di proporzionalità e di progressività di cui all'art.53 Cost., essendo il canone demaniale “avulso da valutazioni sullacapacità contributiva del concessionario”.2.6. L’affermazione non coglie nel segno.2.7. Innanzitutto, la normativa regionale diversifica l’aliquotadell’imposta in base al tipo di concessione demaniale e, quindi, alladifferente capacità di produrre reddito delle varie attività oggetto diconcessione (fissandola, ad es., per i beni del demanio marittimo, nellamisura del 15% ex lege Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 85 del 1995, nellaformulazione vigente all’epoca dei fatti)2.8. Inoltre, come già osservato dalla Corte Costituzionale, alla vecchiaconcezione della disciplina dell’utilizzazione dei beni demaniali, statica elegata ad una valutazione tabellare e astratta del valore del bene, si èprogressivamente sostituita un’altra, “tendente ad avvicinare i valori di taliNumero registro generale 29688/2021Numero sezionale 5648/2026Numero di raccolta generale 25846/2026Data pubblicazione 26/09/2026beni a quelli di mercato, sulla base cioè delle potenzialità degli stessi diprodurre reddito in un contesto specifico”.In particolare, la determinazione del canone trova “giustificazione nelladiversa attitudine dei beni pubblici a produrre reddito per i concessionari”,che certamente è maggiore se gli stessi vengono destinati ad attivitàcommerciali piuttosto che a destinazioni che ne implichino il merogodimento, senza un attivo sfruttamento economico (Corte Cost. n.302/2010).2.9. Risulta, quindi, privo di pregio l'argomento del ricorrente secondocui il criterio di determinazione del tributo contrasterebbe con gli artt. 53 e41 Cost., giacché la disciplina impositiva “assume quale indice di capacitàcontributiva quella utilità […] che deriva dal conferimento alconcessionario della facoltà di utilizzare il bene demaniale ai fini dellosvolgimento della propria attività di impresa” (Corte Cost. 131/2024).2.10. Come questa Corte ha in altre occasioni affermato con riguardoa fattispecie analoghe, la normativa regionale ha regolamentato il tributonel pieno rispetto “dei principi desumibili dall'ordinamento comunitario(mancanza di misure agevolative che rilevino fattori di concorrenzadannosa, proporzionalità, non discriminazione) e dei criteri di riparto e deiprincipi previsti dagli artt. 23 e 53 della costituzione”. La pretesaimpositiva si giustifica, infatti, in ragione della capacità contributiva delprivato (art 53 Cost.) e dei doveri inderogabili di solidarietà sociale edeconomica di cui la Repubblica chiede l'adempimento a ciascun cittadino(art 2 Cost.). In particolare, la scelta del tributo “trova fondamento nellautilizzazione esclusiva di un bene dello Stato che crea un incrementoeconomico nel concessionario, con correlativo sacrificio da parte deltitolare del bene (lo Stato) che lo sottrae all'uso pubblico”, ferma restandola ricorribilità in sede giurisdizionale di quei canoni concessori che sianostati fissati in violazione dei parametri di proporzionalità e ragionevolezza(Cass. 4453/2024; 28961/2021; 16273/2021).Numero registro generale 29688/2021Numero sezionale 5648/2026Numero di raccolta generale 25846/2026Data pubblicazione 26/09/20263. Col terzo motivo di ricorso si denuncia il vizio di violazione e falsaapplicazione degli artt. 20 e 71 d.lgs. n. 82/2005, per aver la CTRaffermato la validità della notifica a mezzo pec della cartella di pagamentopriva di firma digitale.3.1. La censura è infondata.3.2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, “l'omessasottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionariocompetente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessasia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento,originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, siaove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché lasua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di unasottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organoamministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, anorma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documentoper la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predispostasecondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede lasottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione dellacausale, tramite apposito numero di codice” (Cass. 30922/2024;19327/2024).3.3. Più in particolare, “in tema di notificazione a mezzo PEC, la copiasu supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea,non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, inassenza di prescrizioni normative di segno diverso” (Cass. 35541/2023;30948/2019), considerato che “l’art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973 nonprevede alcuna sanzione per l’ipotesi della [...] omessa sottoscrizione [delruolo], sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilitàdell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della provacontraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una genericacontestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, maNumero registro generale 29688/2021Numero sezionale 5648/2026Numero di raccolta generale 25846/2026Data pubblicazione 26/09/2026deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni”(Cass. 27561/2018).3.4. Deve, pertanto, ribadirsi il principio di diritto secondo cui è validala notifica della cartella di pagamento a mezzo di PEC, senza necessità chel’atto notificato sia sottoscritto con firma digitale, atteso che il protocollo ditrasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilitàdella cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concretecontestazioni che è onere del ricevente eventualmente allegare incontrario (Cass. 26259/2025; 30922/2024, cit.; S.U. 10266/2018;30927/2018).3.5. Ebbene, poiché per le cartelle di pagamento notificatetelematicamente non è richiesto il requisito della sottoscrizione, mentreconta la riferibilità della cartella al soggetto emittente, di per séassicurata, salvo specifiche contestazioni (nella specie non rappresentate),dall’adozione del sistema di posta elettronica certificata (PEC), si impone ilrigetto della censura.4. La sentenza va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto, conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], indiversa composizione, anche per la disciplina delle spese del presentegiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversacomposizione, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 10 settembre 2026 .Il PresidenteGIACOMO [OSCURATO:PERSONA]