CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22108/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , entrambe rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliate; RICORRENTI [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Brescia, ove elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c. ai fini di comunicazioni e notifiche del presente procedimento: [OSCURATO:EMAIL] ), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione del presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia il 19 luglio 2021, n. 2783/25/2021; [OSCURATO:PERSONA] PAGAMENTOudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27 giugno 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate - Riscossione hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia il 19 luglio 2021, n. 2783/25/2021, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di iscrizione ipotecaria sull’usufrutto in titolarità di [OSCURATO:PERSONA] su due immobili ubicati in Desenzano del Garda (BS) a garanzia dei crediti tributari dipendenti da quattro cartelle di pagamento (per imposta di registro e per IVA), ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle medesime avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Brescia il 7 gennaio 2020, n. 25/01/2020, con compensazione delle spese giudiziali; 2. la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di prime cure – che aveva rigettato il ricorso originario - sul presupposto che i crediti tributari fondati sulle cartelle di pagamento si erano estinti per prescrizione decennale, non essendo stati comunicati atti interruttivi dopo la notifica dell’ultima cartella di pagamento (nell’anno 2002) fino alla notifica delle tre intimazioni di pagamento (nell’anno 2014) e del preavviso di iscrizione ipotecaria (nell’anno 2018); 3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; 4. con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]: 1. il ricorso è affidato a due motivi;1.1 con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento, delle intimazioni di pagamento e del preavviso di iscrizione ipotecaria non precludesse al contribuente di impugnare l’iscrizione ipotecaria con la deduzione di vizi inerenti agli atti prodromici, che erano ormai divenuti definitivi; 1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2937 e 2943 cod. civ., 1, commi 618- 623, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 19 e 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il contribuente potesse impugnare l’iscrizione ipotecaria con la deduzione della prescrizione decennale dei crediti fondati sulle cartelle di pagamento, che avrebbe potuto far valere soltanto con l’impugnazione delle intimazioni di pagamento, senza tener conto dell’inibizione derivante dalla sospensione ex lege dei termini prescrizionali nel periodo compreso tra il 27 dicembre 2013 ed il 16 giugno 2014; 2. il primo motivo è fondato, derivandone l’assorbimento del secondo motivo; 2.1 invero, per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella diprescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l’affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all’art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l’intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l’illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736); 2.2 come si evince dall’accertamento fattone dal giudice di appello: «L'allegazione delle relate attesta l'avvenuta notificazione quanto meno con riferimento alla cartella di pagamento n.02220010091533848 ed alla cartella di pagamento n. 02220020020417539 (quest’ultima ritirata personalmente dal contribuente il 03.09.2002)», restandone fuori la sola cartella di pagamento n. 02220000055856843; 2.3 ne consegue che l’iscrizione ipotecaria, che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici (nella specie, in ordine cronologico inverso, ad un preavviso di iscrizione ipotecaria, a tre intimazioni di pagamento e a due cartelle di pagamento) divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico (nella specie, la prescrizione decennale delle pretese fondate sulle cartelle di pagamento), che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l’impugnazione dell’atto prodromico immediatamente successivo (nella specie, delle intimazioni di pagamento, prima della cui notifica la prescrizione decennale era maturata) nella progressione della sequenza procedimentale; 2.4 queste considerazioni valgono, quindi, anche in relazione alla cartella di pagamento per la quale in controricorso si fa valere il giudicato concernente la mancanza di notificazione (ossia la cartella di pagamento n. 02220000055856843), in quanto l’omessa impugnazione dell’intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773); 2.5 non è, difatti, pertinente la giurisprudenza richiamata in controricorso a sostegno della tesi della mera facoltatività dell’impugnazione dell’avviso d’intimazione, che si riferisce agli atti non tipici (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio 2009, n. 10672; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2023, nn. 16118 e 16122; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2024, n. 19891), o a statuizioni irrilevanti ai fini auspicati in controricorso (Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2020, n. 6245 e Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3259 concernono impugnazioni di intimazioni di pagamento, nel primo caso proprio per far valere la prescrizione del tributo maturatasi successivamente alla notifica di due avvisi di irrogazione sanzioni non opposti; Cass., Sez. 5 ^, 11 febbraio 2015, n. 2616 riguarda impugnazione di atti denominati intimazioni di pagamento, ma aventi natura di avvisi di liquidazione del tributo, in quanto inerenti all'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse che, operando con gli automatismi del totalizzatore, comportano soltanto il riversamento di un'imposta già predefinita nell'ammontare complessivo del costo di ogni scommessa); 2.6 l’intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all’avviso di cui all’art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l’art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all’esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n. 27093); 3. valutandosi, dunque, la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento del secondo motivo, alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso originario; 4. le spese dei giudizi di merito possono essere compensate tra le parti in ragione dell’andamento processuale, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento del secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario; compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito; condanna il controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore delle ricorrenti, liquidandole nella misura di € 10.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 27 giugno 2024. LA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]M