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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01882/2026

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31433/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo nonché dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma,P.zza Gentile da Fabriano, 3; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentate e difes e ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono elettivamente domiciliatein Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA] n. 48/2019 , depositata l’ 11 marzo 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – I n data 8 luglio 2013 e in data 5 novembre 2013, l’Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Udine notificava a [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante dell’associazione non riconosciuta ASD [OSCURATO:PERSONA], gli avvisi di accertamento n.

TI9060101396/2013 relativo a IVA per l’ anno d’imposta 2008 , TI9070102995/2013, TI9070102997/2013 e TI9070103037/2013 relativi a ritenute alla fonte, rispettivamente, per gli anni 2008, 2009 e 2010.

In data 20 novembre 2014 l’Agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. notificava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 115/76201400000503000, fondata sugli avvisi di accertamento già notificati.

In particolare, gli avvisi di accertamento si fondavano sul rilievo in base al quale l’ASD [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tenere contabilità ordinaria, non potendo beneficiare del regime di contabilità fiscale agevolato relativo alle società sportive.

Conseguentemente, accertava l’omesso versamento IVA e l’omessa presentazione della dichiarazione annuale.

Accertava, inoltre , che l’associazione aveva erogato compensi a giocatori, allenatori e collaboratori senza operare le relative ritenute IRPEF.

Gli avvisi di accertamento diventavano definitivi con conseguente iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle maggiori imposte accertate per una somma complessiva pari ad euro 220.200,48 per imposte, sanzioni e interessi.

Il contribuente impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria chiedendo che ne fosse dichiarata l’illegittimità per insussistenza degli obblighi tributari indicati nel documento allegato alla comunicazione preventiva.

Con sentenza n. 437/2015, la Commissione tributaria provinciale di Udine accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo non sufficiente, al fine di fondare la responsabilità personale e solidale a norma dell’art. 38, comma 2 , c.c. per colui che agisce in nome e per conto dell’associazione, la formale carica assunta all’interno dell’ente senza che vi sia prova dell’effettiva attività svolta all’interno dell’associazione.

2. – Avverso tale sentenza proponeva appello l’Ufficio .

Resisteva con proprie controdeduzioni il contribuente.

Con sentenza n. 48/2019, depositata i n data l’ 11 marzo 2019, la Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l’appello, ritenendo provato il contributo concretamente reso dal contribuente e l’attività negoziale dallo stesso svolta per conto dell’associazione; nonché la circostanza, rilevante al fine di fondare la responsabilità del legale rappresentante, che lo stesso non avesseadempiuto agli obblighi tributari su di lui incombenti.

3. – Il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resiste l’Ufficio con controricorso.

4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. – In via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per deposito tardivo.

Il ricorso è tempestivo in quanto passato per la notifica l’ultimo giorno utile (lunedì 14 ottobre 2019, cadendo di sabato il giorno 12 ottobre 2019) , ai sensi dell’ art. 155 c.p.c. , prevedendosi la proroga al primo giorno seguente non festivo per i termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.

2. – Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 38 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver la Commissione tributaria regionale dichiarato la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fondata su avvisi di accertamento inesistenti, in quanto il contenuto degli stessi non menziona la responsabilità solidale del contribuente.

2.1. –Il motivo è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale afferma che gli avvisi di accertamento sono stati notificati anche al ricorrente exart. 38 c.c. e manca la trascrizionedella intestazione degli avvisi.

La pronuncia afferma altresì che gli avvisi di accertamento non sono stati impugnati; dunque, ogni questione in ordine alla responsabilità si sarebbe dovuta far valere in quella sede.

Con valutazione in fatto, inoltre, la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che degli adempimenti fiscali si occupasse il presidente pro tempore , attuale ricorrente.

3. – Con il secondo motivo si contesta l’ omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, nonché l’omesso o erroneo esame delle risultanze probatorie in atti su fatti decisivi per il giudizio in relazione all’art.360, comma 1 , n. 5 c.p.c. , per aver la Commissione tributaria regionale omesso di esaminare l’eccezione proposta dal contribuente secondo cui l’Ufficio impositore non aveva proposto alcuna domanda nei suoi confronti volta all’accertamento di una responsabilità personale e solidale exart. 38 c.c.

3.1. –Il motivo è inammissibile.

In tema di contenzioso tributario, l'iscrizione ipotecaria che fa seguito a una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che dovevano essere fatti valere con la loro impugnazione(Cass. n. 22108/2024).

Ogni questione concernente la responsabilità si sarebbe dovuta far valere in sede di avviso di accertamento regolarmente notificato.

4. –Con il terzo motivo si contesta l omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c. , per non aver la Commissione tributaria regionale statuito sull’eccezione di omessa contestazione della responsabilità ex art. 38 c.c. proposta dal contribuente in primo grado e riproposta in appello.

4.1. –Il motivo è inammissibile.

Da un lato sussiste un difetto di specificità, non essendoci la prova della notificazione dell’avviso di accertamento solo alla società e non al presidente, dall'altro, la questione prospettata non può essere fatta valere ai sensi del n. 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c. riguardando la disposizione l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario(Cass. n. 17005/2024).

Non vi è inoltre alcun difetto di motivazione così come prospettato, essendo la pronuncia rispettosa del “minimo costituzionale” di cui all'art.111 Cost. ( Cass. n. 7090/2022)

5. –Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1- bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.900,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1- bis, del d.P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31433/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo nonché dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma,P.zza Gentile da Fabriano, 3; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentate e difes e ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono elettivamente domiciliatein Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA] n. 48/2019 , depositata l’ 11 marzo 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – I n data 8 luglio 2013 e in data 5 novembre 2013, l’Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Udine notificava a [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante dell’associazione non riconosciuta ASD [OSCURATO:PERSONA], gli avvisi di accertamento n. TI9060101396/2013 relativo a IVA per l’ anno d’imposta 2008 , TI9070102995/2013, TI9070102997/2013 e TI9070103037/2013 relativi a ritenute alla fonte, rispettivamente, per gli anni 2008, 2009 e 2010. In data 20 novembre 2014 l’Agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. notificava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 115/76201400000503000, fondata sugli avvisi di accertamento già notificati. In particolare, gli avvisi di accertamento si fondavano sul rilievo in base al quale l’ASD [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tenere contabilità ordinaria, non potendo beneficiare del regime di contabilità fiscale agevolato relativo alle società sportive. Conseguentemente, accertava l’omesso versamento IVA e l’omessa presentazione della dichiarazione annuale. Accertava, inoltre , che l’associazione aveva erogato compensi a giocatori, allenatori e collaboratori senza operare le relative ritenute IRPEF. Gli avvisi di accertamento diventavano definitivi con conseguente iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle maggiori imposte accertate per una somma complessiva pari ad euro 220.200,48 per imposte, sanzioni e interessi. Il contribuente impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria chiedendo che ne fosse dichiarata l’illegittimità per insussistenza degli obblighi tributari indicati nel documento allegato alla comunicazione preventiva. Con sentenza n. 437/2015, la Commissione tributaria provinciale di Udine accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo non sufficiente, al fine di fondare la responsabilità personale e solidale a norma dell’art. 38, comma 2 , c.c. per colui che agisce in nome e per conto dell’associazione, la formale carica assunta all’interno dell’ente senza che vi sia prova dell’effettiva attività svolta all’interno dell’associazione. 2. – Avverso tale sentenza proponeva appello l’Ufficio . Resisteva con proprie controdeduzioni il contribuente. Con sentenza n. 48/2019, depositata i n data l’ 11 marzo 2019, la Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l’appello, ritenendo provato il contributo concretamente reso dal contribuente e l’attività negoziale dallo stesso svolta per conto dell’associazione; nonché la circostanza, rilevante al fine di fondare la responsabilità del legale rappresentante, che lo stesso non avesseadempiuto agli obblighi tributari su di lui incombenti. 3. – Il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste l’Ufficio con controricorso. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. – In via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per deposito tardivo. Il ricorso è tempestivo in quanto passato per la notifica l’ultimo giorno utile (lunedì 14 ottobre 2019, cadendo di sabato il giorno 12 ottobre 2019) , ai sensi dell’ art. 155 c.p.c. , prevedendosi la proroga al primo giorno seguente non festivo per i termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato. 2. – Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 38 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver la Commissione tributaria regionale dichiarato la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fondata su avvisi di accertamento inesistenti, in quanto il contenuto degli stessi non menziona la responsabilità solidale del contribuente. 2.1. –Il motivo è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale afferma che gli avvisi di accertamento sono stati notificati anche al ricorrente exart. 38 c.c. e manca la trascrizionedella intestazione degli avvisi. La pronuncia afferma altresì che gli avvisi di accertamento non sono stati impugnati; dunque, ogni questione in ordine alla responsabilità si sarebbe dovuta far valere in quella sede. Con valutazione in fatto, inoltre, la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che degli adempimenti fiscali si occupasse il presidente pro tempore , attuale ricorrente. 3. – Con il secondo motivo si contesta l’ omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, nonché l’omesso o erroneo esame delle risultanze probatorie in atti su fatti decisivi per il giudizio in relazione all’art.360, comma 1 , n. 5 c.p.c. , per aver la Commissione tributaria regionale omesso di esaminare l’eccezione proposta dal contribuente secondo cui l’Ufficio impositore non aveva proposto alcuna domanda nei suoi confronti volta all’accertamento di una responsabilità personale e solidale exart. 38 c.c. 3.1. –Il motivo è inammissibile. In tema di contenzioso tributario, l'iscrizione ipotecaria che fa seguito a una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che dovevano essere fatti valere con la loro impugnazione(Cass. n. 22108/2024). Ogni questione concernente la responsabilità si sarebbe dovuta far valere in sede di avviso di accertamento regolarmente notificato. 4. –Con il terzo motivo si contesta l omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c. , per non aver la Commissione tributaria regionale statuito sull’eccezione di omessa contestazione della responsabilità ex art. 38 c.c. proposta dal contribuente in primo grado e riproposta in appello. 4.1. –Il motivo è inammissibile. Da un lato sussiste un difetto di specificità, non essendoci la prova della notificazione dell’avviso di accertamento solo alla società e non al presidente, dall'altro, la questione prospettata non può essere fatta valere ai sensi del n. 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c. riguardando la disposizione l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario(Cass. n. 17005/2024). Non vi è inoltre alcun difetto di motivazione così come prospettato, essendo la pronuncia rispettosa del “minimo costituzionale” di cui all'art.111 Cost. ( Cass. n. 7090/2022) 5. –Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1- bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.900,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1- bis, del d.P
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