CassazionedecretoSezione 5Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19158/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Potenza n.588/2019 depositata il 20/12/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio, non partecipata, del27/05/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n.588/2019resa in controversia relativa alla impugnazione della cartella esattorialedell’imposta e irrogazione delle sanzioni concernente il decreto ingiuntivoemesso dal tribunale di Potenza, preceduto da avviso di liquidazioneNumero registro generale 25581/2020Numero sezionale 4590/2026Numero di raccolta generale 19158/2026Data pubblicazione 11/06/2026annullato in autotutela nel corso di altro giudizio e poi sostituito dasuccessivo avviso con il quale si emendavano gli errori del primo,lamentando la sottoscrizione illeggibile in calce all’avviso, la carenza dimotivazione della cartella esattoriale, la decadenza dal potere impositivo ecomunque la prescrizione del diritto di credito, la non debenza dellesanzioni.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Basilicata escludeva laviolazione del principio ne bis in idem, dando atto che il primoaccertamento era stato annullato in sede di autotutela dall’ufficio, nelcorso di altro giudizio conclusosi con la declaratoria di cessazione dellamateria del contendere. Accertava inoltre che la cartella di pagamentoconteneva le informazioni necessarie al compiuto esercizio del diritto didifesa e che la notificazione risultava corretta in quanto disposta ai sensidell’art. 140 c.p.c., con deposito presso la casa comunale dove era statoritirato dal destinatario. Escludeva poi la decorrenza del terminequinquennale di decadenza trattandosi di tributo relativo all’annualità2013, che andava a scadere nell’anno 2018, mentre l’atto era stato ritiratoin data 6 settembre 2017.3. Ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe ilcontribuente, articolando sei motivi.4. Resiste con controricorso l’agente della riscossione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Preliminarmente, osserva il Collegio che la data della udienza cameraleè stata (ritualmente) comunicata al difensore del ricorrente tramitecomunicazione nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero dellagiustizia, con le modalità previste dagli artt. 149 bis, 663 ultimo comma,c.p.c. (nella formulazione ratione temporis vigente).1.1.Quando i soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di unindirizzo di posta elettronica certificata non abbiano provveduto a istituireo comunicare il predetto indirizzo (come nel caso di mancataNumero registro generale 25581/2020Numero sezionale 4590/2026Numero di raccolta generale 19158/2026Data pubblicazione 11/06/2026comunicazione dell'indirizzo PEC al Consiglio dell'ordine di appartenenza),le notificazioni e comunicazioni devono essere eseguite, ai sensi dell'art.16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del2012, esclusivamente mediante deposito in cancelleria, salva la solaipotesi in cui non sia possibile procedere tramite posta elettronicacertificata per causa non imputabile al destinatario medesimo, nel qualcaso, in base al comma 8 del citato art. 16, trova applicazione l'art. 136,comma 3, c.p.c. ( Cass. civ. n. 21688/2024).1.2. Difatti, nel giudizio di cassazione, in tema di comunicazionedell'avviso di fissazione dell'adunanza camerale, l'indicazione, nel ricorso,del codice fiscale del difensore, pur in mancanza di quella del relativoindirizzo di P.E.C., comporta l'automatica domiciliazione nel proprioindirizzo di P.E.C. figurante obbligatoriamente dal "Reginde", sicchécorrettamente la cancelleria, a norma del combinato disposto degli artt.136, comma 2, e 663 cit. c.p.c., procede all'individuazione della P.E.C. dal"Reginde" e all'esecuzione della comunicazione presso la relativa casella;pertanto, nell'ipotesi in cui il Reginde non rechi l’indirizzo p.e.c. del legale,la cancelleria procede alla comunicazione nel sito web (Cass. Cass. n.25581/2020; Cass. n. 15783/2021; v. Cass. 23 febbraio 2021, n. 4920;Cass. n. 31431/2022; Cass. n. 34854/23; Cass. n. 33219/2024).2. Va, quindi, osservato che con il primo motivo di ricorso, proposto aisensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., reca la denuncia diviolazione degli artt. 112 c.p.c., 11, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre1992, n. 546, nonché dell'art. 9 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156; peravere il decidente omesso di scrutinare la legittimatio ad processum dellaRiscossione che, in violazione dell’art. 11 cit. si era costituita conavvocato del libero foro.2.1 Il motivo non ha pregio.2.2 Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propriNumero registro generale 25581/2020Numero sezionale 4590/2026Numero di raccolta generale 19158/2026Data pubblicazione 11/06/2026dipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di pace, si avvale: (a)dell'avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dallaconvenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensidell'art. 43, quarto comma, r.d. del 30 ottobre 1933, n. 1611 di appositamotivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo divigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventinotevoli riflessi economici; (b) di avvocati del libero foro, senza bisogno diformalità, né della delibera prevista dall'art. 43, quarto comma, r.d. cit. -nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteridi cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5,d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in legge n. 225 del 2016 - in tutti glialtri casi e in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'avvocaturaerariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio; quando lascelta tra il patrocinio dell'avvocatura erariale e quello di un avvocato dellibero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previstedalla convenzione tra l'Agenzia e l'avvocatura dello Stato o diindisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzionedell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente edimplicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senzabisogno di allegazione e di prova al riguardo , nemmeno nel giudizio dilegittimità (Cass. Sez. U del 19.11.2019, n. 3008).2.3 Con specifico riguardo a controversie di fronte al giudice tributario,questa Corte, Sez. 5, con ordinanza del 24/11/2021, n. 36498 e sentenzadel 29.11.2019, 31241 ha aggiunto: «Quanto alla difesa in giudizio, ilcomma 8 dell'art. 1 d.l. 22 ottobre 2016,n. 193, conv. dalla legge 1dicembre 2016, n. 225, dispone: L'ente è autorizzato ad avvalersi delpatrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testounico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa ingiudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui alr.d.1161/1933, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su baseNumero registro generale 25581/2020Numero sezionale 4590/2026Numero di raccolta generale 19158/2026Data pubblicazione 11/06/2026convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specificicriteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delleprevisioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale eal giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare ingiudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni dimassima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato,sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per ilpatrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsil'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 .2.4 Deve, inoltre, rilevarsi che la norma di interpretazione autenticadell'articolo 4- novies, comma 1, d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito,con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede che ilcomma 8 citato si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43,quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933,n.1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intendenon avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultimariservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applicanei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumereil patrocinio . Tale ultimo articolo, quindi, chiarisce, con validità ex tunc,che la delibera motivata è necessaria esclusivamente nei casi in cui lecontroversie vertono su tematiche riservate all'Avvocatura di Stato subase convenzionale ed essa sia disponibile ad assumerle. Il legislatore havoluto affermare che la fonte primaria della difesa erariale, in forzadell'art. 1, comma 8, è la convenzione, cui occorre in primo luogo fareriferimento onde verificare la validità del mandato difensivo. L'art. 43,comma 4, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 - con la necessità di adottareapposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza - operaNumero registro generale 25581/2020Numero sezionale 4590/2026Numero di raccolta generale 19158/2026Data pubblicazione 11/06/2026dunque solo nel caso in cui A.d.E.R., nonostante la specifica controversiarientri, in forza della convenzione, tra quelle di competenzadell'Avvocatura dello Stato, non intenda di essa avvalersi. In sostanza,non è più sostenibile che la regola generale sia l'avvalimentodell'avvocatura erariale e che l'avvalimento di avvocati del libero foro siaun'eccezione, perché il tenore testuale della norma - a differenza diquanto solo in apparenza risulta dalle previsioni regolamentari e cheoltretutto, per principio generale, non sono in grado di interferire sullenorme di rango primario - esclude con chiarezza sia l'organicità che lastessa esclusività del patrocinio erariale, per quanto «autorizzato», per lachiara alternatività (con l'utilizzo dell'avverbio "altresì") tra le due facoltàradicate in capo all'A.d.E.R. Pertanto, il richiamo, operato dall'art. 1,comma 8, all'art. 11, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546secondo cui L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delledogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso,sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territorialesovraordinata, non esclude che si applichino le nuove disposizioni sulladifesa tecnica (nella dicotomia "pubblica-del libero foro") dettate dallaprima parte dello stesso comma 8 . Detta soluzione interpretativa pareconforme al Protocollo d'intesa del 22.6.2017, stipulato tra l'Avvocaturadello Stato e la società di riscossione proprio in forza del disposto dell'art.1, comma 8, cit., secondo cui, in subiecta materia, «L'Ente sta in giudizioavvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro,iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: - litiinnanzi al Giudice di Pace (compresa la fase di appello); - liti innanzi alleSezioni Lavoro di Tribunale e Corte d'Appello; - liti innanzi alleCommissioni Tributarie».2.5 Sul punto, le Sezioni Unite, con la sentenza sopra citata, hannochiarito che "a) se la convenzione riserva all'Avvocatura di Stato la difesaNumero registro generale 25581/2020Numero sezionale 4590/2026Numero di raccolta generale 19158/2026Data pubblicazione 11/06/2026e rappresentanza in giudizio, l'Agenzia può evitarla solo in caso diconflitto, oppure alle condizioni dell'art. 43, co. 4, r.d. n. 1611 del 1933(cioè adottando la delibera motivata e specifica e sottoposta agli organi divigilanza), oppure ancora ove l'Avvocatura erariale si renda indisponibile;b) se, invece, la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa erappresentanza in giudizio, non è richiesta l'adozione di apposita deliberaod alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati dellibero foro (da scegliere in applicazione dei criteri generali di cui agli atti dicarattere generale di cui al quinto comma e nel rispetto dei principi delcodice dei contratti pubblici); c) in tutti i casi e in facoltà dell'Agenzia diavvalersi e farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati puredavanti ai giudici di pace e ai tribunali, per di più nulla essendo innovatoquanto alle già raggiunte conclusioni per ogni altro tipo di contenzioso"(Cass. S.U. sent. n. 30008/2019, in motivazione, par.26).2.6 E, come rimarcato dalla Corte con riferimento al mandato difensivorilasciato per giudizi introdotti davanti alle Commissioni tributarie (oraCorti di giustizia), la base convenzionale cui allude la stessa disposizionedi interpretazione autentica (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 4-novies,conv. in L. 28 giugno 2019, n. 58) espressamente esclude, in detti casi, ilpatrocinio dell'Avvocatura dello Stato (v. Cass., 19 luglio 2023, n. 21370,cit.; Cass., 28 febbraio 2023, n. 6058, cit.), così che il ricorso alla difesaprestata da avvocato del libero foro nemmeno necessita di appositadelibera dell'Ente (r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43, comma 4). Unavolta escluso il difetto di jus postulandi in capo a difensore del libero foro,ne riesce l'infondatezza del motivo in esame.3. La seconda censura deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., la violazione dell’art. 97 Cost. nonché degli artt. 2 e 54 legge n.165 del 2002- nullità per difetto di sottoscrizione- violazione dell’art. 42d.P.R. n. 600/73 nonché degli artt. 56 d.P.R. n. 633/1972, 71 septieslegge n. 291/1990, 3, 5 e 6 del regolamento di amministrazioneNumero registro generale 25581/2020Numero sezionale 4590/2026Numero di raccolta generale 19158/2026Data pubblicazione 11/06/2026dell’Agenzia delle entrate, 53, commi 1 e 18, d.lgs. n. 546/1992 ; siafferma che il giudice di gravame abbia ritenuto infondata le doglianzerelative alla inidonea sottoscrizione degli atti prodromici all'impugnataintimazione di pagamento, in quanto sottoscritti da funzionario nonabilitato.4. Il terzo mezzo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 28 e 36d.lgs. n. 546/1992, nonché degli art. 132 c.p.c., 118 disp att. c.p.c e 111cost, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. ; per avere ildecidente escluso la violazione del principio del ne bis in idem, nonavvedendosi che la sentenza n. 62/2017 passata in giudicato annullavaparzialmente l’avviso di liquidazione e non la successiva cartella dipagamento, di cui quella oggi impugnata costituisce una duplicazione.4.1. Le censure, che involgono questioni intimamente connesse, vannocongiuntamente esaminate: esse sono all’ evidenza prive di pregio.4.2 L’avviso prodromico sostitutivo di quello annullato non risulta oppostodal contribuente, tant’è che la sentenza della C.T.P. n. 62/2017 dando attodell’annullamento in autotutela sostitutiva dichiarava la parzialecessazione della materia del contendere, rigettando per il resto il ricorsoproposto dal contribuente, senza pronunciarsi sull’atto impositivosostitutivo, non opposto. A tal proposito, si osserva che, in tema diesercizio del potere impositivo, l'Amministrazione finanziaria puòlegittimamente annullare, per vizi di forma o di merito, un atto impositivoed emettere, in sostituzione, un nuovo avviso di accertamento, purché lariedizione del potere impositivo, a seguito dell'esercizio dell'autotutela,avvenga entro il termine decadenziale previsto dalla normativa fiscale, inconformità alla giurisprudenza unionale che ammette l'autotutelasostitutiva entro un ambito temporale definito (Cass. 34268 del27/12/2025; S.U. 30051 del 21/11/2024; Cass. 25055 del 08/10/2019).4.3 L’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, definisce i c.d. limiti internidella stessa giurisdizione tributaria, recando l’elencazione degli attiNumero registro generale 25581/2020Numero sezionale 4590/2026Numero di raccolta generale 19158/2026Data pubblicazione 11/06/2026impositivi autonomamente impugnabili, di cui è peraltro pacificamenteaffermata la natura tassativa, benché suscettibile di interpretazioneestensiva (Cass., Sez. V, 14 settembre 2022, n. 27093; Cass., Sez. Un.,18 febbraio 2014, n. 3773). Questa Corte ha chiarito che l’art. 19 deld.lgs. n. 546 del 1992 attiene alla proponibilità della domanda dinanzi algiudice tributario e, quale espressione della struttura impugnatoria delprocesso tributario, contiene il “catalogo” (anch’esso arricchitosi neltempo) degli “atti impugnabili”, cioè degli atti che, se ritualmentenotificati, comportano, in ragione della loro ritenuta naturaimmediatamente impositiva, l’onere della impugnazione, a pena dellacristallizzazione della pretesa in essi contenuta; (Cass., Sez. Un., n. 3773del 2014).4.4 Pertanto, secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte, lacartella esattoriale – ma lo stesso principio è rilevante anche per l’avvisodi intimazione – che fa seguito alla notificazione di atti prodromici divenutidefinitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo edautonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell’art. 19,comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto per vizi propri e non per vizifatti valere con la loro impugnazione (Cass. n. 22108/2024).4.5 Difatti, il meccanismo di cui all’art. 19, comma 3, ultimo periodo,d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di attiautonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato,ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo), comporta che, sel’atto prodromico non viene impugnato (facendo valere la sua sola nullitàper mancata notifica degli atti presupposti o anche l’illegittimità dellapretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), ilrelativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vizi diquell’atto né vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass. n.22108/2024; Cass. n. 10736/2024; Cass. n. 25756/2025).Numero registro generale 25581/2020Numero sezionale 4590/2026Numero di raccolta generale 19158/2026Data pubblicazione 11/06/20264.6 In ogni caso, quanto alla contestata delega di firma, la censurarappresentata confusamente con il motivo in esame deduce di averrichiamato i principi dettati dalla Corte Costituzionale in relazioneall’attribuzione della qualifica di dirigente senza concorso, per poirichiamare una sentenza di questa Corte che distingue la delega di firmadalla delega di funzioni, ritenendo necessaria la delega del funzionario.4.7 Sul punto è sufficiente ribadire che la delega per la sottoscrizionedell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all’art. 42, comma 1,del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni. Da taleprincipio deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione nédel nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega che,pertanto, può avvenire mediante ordini di servizio che individuinol’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualificarivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo alsoggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto (Cass. n. 12916/2024;Cass. n. 8814 del 29/03/2019; n. 19473/2021).4.8 La censura è infondata anche nella parte in cui il ricorrente si duoledella legittimazione del funzionario; il d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 prevededifatti lo scioglimento del gruppo Equitalia e l’attribuzione delle suefunzioni all’Agenzia delle entrate riscossione, il quale subentra nei rapportigiuridici attivi e passivi anche processuali delle società del gruppoEquitalia. L’art. 1 del cit. d.l. prevede poi il trasferimento del personale delGruppo Equitalia al nuovo ente giuridico, senza soluzione di continuità, ilche smentisce l’assunto del ricorrente al riguardo.5. Con il quarto strumento di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., si lamenta la violazione degli artt. 60, lett. b-bis,d.P.R. n. 600/1973, 25 e 26 d.P.R. n. 602/1972- nullità della notifica; peravere la sentenza apoditticamente affermato la adeguatezza motivazionaledella cartella esattoriale impugnata richiamando decisioni di questa CorteNumero registro generale 25581/2020Numero sezionale 4590/2026Numero di raccolta generale 19158/2026Data pubblicazione 11/06/2026che fanno riferimento alla necessità di una compiuta motivazione dellacartella non preceduta dal prodromico atto impositivo.5.1. La censura è da ritenere inammissibile o comunque infondata.5.2 Con riferimento alla nullità della notifica della cartella di pagamento, igiudici di appello hanno argomentato in modo intellegibile e chiaro chel’atto depositato presso la casa comunale era stato ritirato dal medesimodestinatario, il che dimostrava che esso era pervenuto nella sfera diconoscenza del contribuente, conformandosi, peraltro, ai principi di dirittoenunciati da questa Corte (Cass., Sez. U, n. 22232 del 2016; conf. Cass.n. 14927 del 2017).5.3 Sotto altro profilo, le doglianze si rivelano inammissibili, in quanto nonsoddisfano il requisito della specificità previsto (a pena di inammissibilità)dall’art. 366 c.p.c., non avendo il ricorrente trascritto la relate dellanotifica della cartella peraltro tempestivamente impugnata ovvero indicatoil luogo della loro produzione. Per cui non si è in grado nemmeno diappurare quale sia l’attestazione inserita dall’agente notificatore nellediverse relate di notifica e quale sia la qualità dichiarata dal consegnatario.Né tanto meno è stato trascritto o allegato al ricorso l’avviso diricevimento da cui risulta il ritiro dell’atto da parte del ricorrente.5.4 Né questa Corte può procedere ad un esame diretto degli atti perverificare la sussistenza di tale invalidità, trattandosi di accertamento difatto, rimesso al giudice di merito, e non di nullità del procedimento, inquanto la notificazione dell'avviso o della cartella non costituisce atto delprocesso tributario, ma riguarda solo un presupposto per l'impugnabilitàdavanti al giudice tributario» (Corte di Cassazione, sez. trib., ord. 17dicembre 2024, n. 32906). E’ principio consolidato della giurisprudenza diquesta Corte quello secondo il quale in tema di ricorso per cassazione, ovesia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienzadel ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa,determina l’inammissibilità del motivo (Cass. n.1150/2019; Cass. n.Numero registro generale 25581/2020Numero sezionale 4590/2026Numero di raccolta generale 19158/2026Data pubblicazione 11/06/202631038 del 2018; n. 5185/2017; Cass. n. 35014/2022; Cass. n.32906/2024).5.5 Il ricorrente prospetta un vizio della motivazione in cui sarebbe incorsala Corte d’appello per aver ritenuto adeguatamente motivata la cartella dipagamento opposta, ma lo fa nella prospettiva della previgenteformulazione dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.5.6 La censura si colloca fuori dal perimetro segnato dalle Sezioni Unite diquesta Corte in termini di riduzione al «minimo costituzionale» delsindacato di legittimità sulla motivazione, per essere denunciabile inCassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; taleanomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessaed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza delsemplice difetto di «sufficienza» della motivazione» (cfr. Cass., Sez. Un., 7aprile 2014, nn. 8053 e 8054Cass., sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940;Cass., sez. 6-III, 25 settembre 2018, n. 22598; Cass., sez. I, 3 marzo2022, n. 7090).5.7 Come è dato desumere dal tenore della sentenza impugnata ildecisum raggiunge la soglia del minimo costituzionale, avendo i giudici diappello argomentato in relazione alle specifiche deduzioni e censure,dando rilievo decisivo alle informazioni necessarie ad un eserciziocompiuto del diritto di difesa contenute nell’atto impugnato. 5.8 Giova, delresto, ricordare che il giudice del merito non deve dar conto di ogniargomento difensivo sviluppato dalla parte, essendo, invece, necessario esufficiente, in base all'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., cheesponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e di diritto posti aNumero registro generale 25581/2020Numero sezionale 4590/2026Numero di raccolta generale 19158/2026Data pubblicazione 11/06/2026fondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi,per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, ma subvalenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr., ex multis, Cass., Sez. T, 2febbraio 2022, n. 3108, che richiama Cass., Sez. 2, 25 giugno 2020, n.12652; Cass., Sez. 1, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. 6, 17maggio 2013, n. 12123).5.8 Alla luce di tale apparato argomentativo deve, allora, ritenersi lasussistenza di una motivazione certamente intellegibile, laddove il motivodi impugnazione intende far impropriamente transitare, sotto il suddettoprofilo, le ragioni di una non condivisione della sentenza impugnata.6.Il quinto mezzo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2948 c.c., reputandosiapplicabile alla fattispecie il termine di prescrizione quinquennale dellepretese tributarie.6.1 La censura è inammissibile in quanto non si confronta in alcun modocon la sentenza impugnata che ha applicato il termine quinquennaleritenendolo non perento in quanto la cartella esattoriale opposta risultanotificata nell’anno 2017 rispetto all’annualità di imposta 2013.7. L’ultimo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., denuncia la violazione dei d.lgs. nn. 472 e 473 del1997, nonché dell’art. 10 legge 27 luglio 2000, n. 212; per avere ilgiudicante ritenuto adeguatamente e correttamente applicate le sanzioniirrogate.7.1 Si afferma che, poiché la statuizione relativa alle sanzioni, favorevoleal contribuente, non era stata impugnata dalla riscossione, sulladisapplicazione era sceso il giudicato. Aggiunge che la decisione adottatadal collegio d’appello è carente di motivazione, supportando la censuracon la trascrizione della sentenza di primo grado che, nel ritenere l’attosoggetto a registrazione ad Iva doveva essere assoggettata a imposta diregistro in misura fissa, reputando per tale motivo non dovute le sanzioniNumero registro generale 25581/2020Numero sezionale 4590/2026Numero di raccolta generale 19158/2026Data pubblicazione 11/06/2026 in quanto le somme dovute non saranno mai riscosse per il fallimentodella società debitrice .7.2 La censura è inammissibile sia perché il ricorrente non ha adempitoall’onere di trascrivere (Cass. n.1235/2019; Cass.n.27475/2017 Cass. n.23452/2017) nel ricorso per cassazione i motivi di appello proposti e i capidella decisione di prime cure non impugnati, sui quali sarebbe sceso ilgiudicato, sia perché non si confronta comunque con quella parte dellasentenza, in cui i Giudici d’appello hanno riportato, sia pure in sintesi, imotivi di appello con i quali la riscossione, dopo aver censurato lasentenza di primo grado, aveva chiesto la conferma della cartellaesattoriale - e dunque anche delle sanzioni - imponendo alla Corteregionale l’esame delle questioni sottoposte al suo vaglio.8.Segue il rigetto del ricorso.9. Le spese seguono l’ordinario criterio della soccombenza.10 Osserva, infine, questa Corte che sussistono, altresì, i presupposti perla condanna prevista dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. il ricorso in esame siè caratterizzato per l’articolazione di motivi palesemente inammissibili edall’evidenza infondati, anche per più concorrenti ragioni, come tali ritenutianche dai giudici di merito. Non solo, l’impugnazione si è distinta per iltentativo di coinvolgere la Corte in un inammissibile terzo grado di giudiziodi merito, senza porre nessun tema o questione di rilevanza onomofilattica tale da giustificare il ricorso al giudice di legittimità. LaCorte costituzionale ha sottolineato – sia pure in altro contesto, ma conaffermazione di principio di natura generale – come il legislatore abbiaavvertito che «[…] la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e chemisure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe inopera» (cfr. Corte cost. 19 aprile 2018, n. 77), avendo, peraltro, giàchiarito, con riferimento alla disposizione in esame, che la condanna di cuiall’art. 96, terzo comma, c.p.c., ha natura sanzionatoria dell'abuso delprocesso, commesso dalla parte soccombente, non disgiunta da unaNumero registro generale 25581/2020Numero sezionale 4590/2026Numero di raccolta generale 19158/2026Data pubblicazione 11/06/2026funzione indennitaria a favore della parte vittoriosa (v. Corte cost. 6giugno 2019, n. 139, che richiama Corte cost. 23 giugno 2016, n. 152). Inparticolare, è stato chiarito da tali pronunce che detta condanna partecipadi una concorrente finalità sanzionatoria, ponendosi come rimedio aventescopo di deterrenza contro l’abuso del processo, cui si aggiunge la finalitàindennitaria, essendo la somma di cui alla condanna destinata allacontroparte (cfr. Corte cost. 6 giugno 2019, n. 139, che richiama Cortecost. 23 giugno 2016, n. 152).11. Nella fattispecie in esame ricorrono le condizioni di un utilizzo abusivodel processo, essendo ravvisabili quelle condotte tipizzate dallagiurisprudenza di questa Corte (la condotta di abuso del processo, Cass.,Sez. VI-3, 18 novembre 2019, n. 29812, richiamata da Cass. Sez. I, 25dicembre 2024, n. 34429; Cass. n. 10356/2025), che qui si individuanonell’insistito esercizio dell’azione, lungo i due gradi del giudizio di merito enel corso del giudizio di legittimità, senza porre temi di natura giuridica onomofilattica, senza intercettare fenomeni economici destinati a riproporsiin cause seriali, ma sollevando solo questioni di prova, come tali valevolisolo per il presente contenzioso (ed annualità di imposta) (cfr. Cass., Sez.III, 20 novembre 2020, n. 26435), come in dispositivo.12. Va, infine, dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte dellaricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo dicontributo unificato per il ricorso. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del presente giudizio, che liquida in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione nella somma di € 3.500,00 per competenze, oltre a speseprenotate a debito nonché al pagamento in favore della controricorrentedell’importo di € 3.500,00 equitativamente determinato ai sensi dell’art.96, terzo comma, c.p.c.Numero registro generale 25581/2020Numero sezionale 4590/2026Numero di raccolta generale 19158/2026Data pubblicazione 11/06/2026Dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrentedi una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributounificato per il ricorso.Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte dicassazione del 27 maggio 2026.Il Presidente