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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 35014/2022

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o la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 22627/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], preso il cui studio in Livorno, via A. Pannocchia n. 28, è elettivamente domiciliata, come da procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate - Riscossione , rappresentatee difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d el l a Toscana – sezione staccata di Livorno n. 1656 / 10 / 20 1 9 , depositata il 25.11.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi, Cartelladi pagamento - [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Livorno rigettava il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti per il recupero di IVA per l’anno 2005; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Toscana – sezione staccata di Livorno rigettava l’appello proposto dallacontribuente, rilevando che : - la cartella di pagamento era stata correttamente notificata in data 24.04.2011 e tempestivamente impugnata, per cui eventuali vizi erano stati sanati per il principio del raggiungimento dello scopo; - anche la notificazione del prodromico avviso di accertamento era regolare, in quanto, essendo stata effettuata a mezzo del servizio postale ordinario, non era necessaria la redazione di alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui era stato consegnato il plico e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario doveva ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato nell’impossibilità, senza sua colpa, di prenderne cognizione; - la [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi ; - l ’ A genzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate - Riscossione resistonocon controricorso; [OSCURATO:PERSONA] - C on i l prim o motiv o , la ricorrente deduce la violazione de gli ar t t . 145 cod. proc. civ. e 7 della l. n. 890 del 1982 , in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3 , cod. proc. civ. , per avere la CTR ritenuto regolare la notificazione della cartella e del prodromico avviso di accertamento, sebbene detti at ti fossero stat i consegnat i a tale [OSCURATO:PERSONA], qualificatasi quale moglie di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società contribuente; rileva, in particolare, che il Venturi non era coniugato, Calcagno (e non Calcagni) Antonietta era la madre del Venturi , non convivente con il predetto e r esidente in Castiglioncello, [OSCURATO:PERSONA], via dei [OSCURATO:SOCIETA] n. 34 e non in via dei [OSCURATO:SOCIETA] n. 28, dove ha sede la società contribuente, per cui la CTR ha erroneamente afferma to che la notificazione era regolare, in quanto l’atto era stato consegnato “alla sede legale dell’Immobiliare a Rosignano, in Via dei [OSCURATO:SOCIETA] 28/34 e consegnato a mani alla moglie del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], qualificatasi addetta al ritiro”, senza considerare, peraltro, che dopo la notificazione dell’avviso di accertamento non era stata neppure inviata la raccomandata informativa; - il motivo è inammissibile, in quanto privo di autosufficienza, non avendo la ricorrente provveduto a trascrivere nel ricorso il contenuto delle relate di notifica degli atti impugnati; - per quanto riguarda la notificazione dell’avviso di accertamento, occorre, peraltro, richiamare il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui “nel processo tributario, in caso di impugnazione, da parte del contribuente, della cartella esattoriale per l'invalidità della notificazione dell'avviso di accertamento, la Corte di cassazione non può procedere ad un esame diretto degli atti per verificare la sussistenza di tale invalidità, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, e non di nullità del procedimento, in quanto la notificazione dell'avviso di accertamento non costituisce atto del processo tributario, ma riguarda solo un presupposto per l'impugnabilità, davanti al giudice tributario, della cartella esattoriale, potendo l'iscrizione a ruolo del tributo essere impugnata solo in caso di mancata o invalida notifica al contribuente dell'avviso di accertamento, a norma dell'abrogato art. 16, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e dell'art. 19, comma terzo, del vigente d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546” (Cass. n. 3554 del 2002; n. 9032 del 1997, n. 10772 del 2006 e n. 11674 del 2013); - la censura, così come proposta, contrasta, pertanto, con l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello circa l’attività compiuta dall’ufficiale giudiziario nell’eseguire la notificazione, che non è suscettibile di essere apprezzato in questa sede ostandovi la preclusione connessa all'applicazione del prima richiamato principio; - nella specie, peraltro, non è stato contestato che la notificazione dell’avviso di accertamento fosse avvenuta mediante consegna diretta a mezzo posta; - a tale proposito occorre comunque ribadire che, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda allanotificazione diretta dell’atto impositivo a mezzoposta, ai sensi dell’art. 14 della l. n. 890 del 1982, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei pli chi raccomandati e non quelle previste dalla predetta legge (in quanto le disposizioni di cui alla legge n. 890 del 1982 riguardano esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 cod. proc. civ.), sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avvisodi ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass.14.11.2019, n. 29642);-nella sentenza qui impugnata si afferma (pag. 3) che la notifica alla [OSCURATO:SOCIETA]. era stata eseguita a mezzo del servizio postale alla sede legale della società, consegnando l’atto alla “moglie” del legale rappresentante, qualificatasianche come “addetta al ritiro”, per cui non era necessario alcun ulteriore adempimento, essendo l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario; - la CTR ha fatto corretta applicazione dei principi sopra affermati evidenziando, peraltro, che la cartella di pagamento era stata impugnata nei termini di legge, essendosi così sana ta qualsiasi irregolarità, per il raggiungimento dello scopo; -la natura sostanziale e non process uale della cartella di pagamento, infatti, non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, avuto riguardo al rinvio disposto dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 alle norme sulle notificazioni nel processo civile (Cass.31.10.2018, n. 27651; Cass.

13.01. 2016, n. 384); -con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza , in relazione agli artt. 112 e 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronunzia sulla domanda– ritualmente proposta nel ricorso originario e riproposta con l’atto di appello - relativa alla mancata compensazione, nel conteggio effettuato, di un credito di imposta, pari ad € 36.734,00, esposto nella dichiarazione IVA 2004 ed originato dall’acquisto dello stesso bene immobile oggetto della pretesa erariale oggetto della causa; - il motivo è infondato, posto che non ricorre il vizio diomessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (Cass.6.12.2017, n. 29191); - il giudice regionale ha ritenuto assorbita la doglianza sulla dedotta compensazione, in quanto, a seguito del la mancata impugnazione dell’atto impositivo, regolar mente notifica to, la pretesa in esso contenuta è divenuta definitiva, per cui la ricorrente non poteva dedurre nel giudizio riguardante l’impugnazione della relativa cartella esattoriale questioni relative al merito della ripresa; - il ricorso va, dunque, rigettato e la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore dellecontroricorrenti, delle spese relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidano, considerato anche l’aumento ai sensi dell’art. 4, comma 2, D.M. n. 55 del 2014,come in dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso; condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione delle spese del giudizio, che liquida, in euro 10 . 000 ,00, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 22627/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], preso il cui studio in Livorno, via A. Pannocchia n. 28, è elettivamente domiciliata, come da procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate - Riscossione , rappresentatee difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d el l a Toscana – sezione staccata di Livorno n. 1656 / 10 / 20 1 9 , depositata il 25.11.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi, Cartelladi pagamento - [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Livorno rigettava il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti per il recupero di IVA per l’anno 2005; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Toscana – sezione staccata di Livorno rigettava l’appello proposto dallacontribuente, rilevando che : - la cartella di pagamento era stata correttamente notificata in data 24.04.2011 e tempestivamente impugnata, per cui eventuali vizi erano stati sanati per il principio del raggiungimento dello scopo; - anche la notificazione del prodromico avviso di accertamento era regolare, in quanto, essendo stata effettuata a mezzo del servizio postale ordinario, non era necessaria la redazione di alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui era stato consegnato il plico e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario doveva ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato nell’impossibilità, senza sua colpa, di prenderne cognizione; - la [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi ; - l ’ A genzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate - Riscossione resistonocon controricorso; [OSCURATO:PERSONA] - C on i l prim o motiv o , la ricorrente deduce la violazione de gli ar t t . 145 cod. proc. civ. e 7 della l. n. 890 del 1982 , in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3 , cod. proc. civ. , per avere la CTR ritenuto regolare la notificazione della cartella e del prodromico avviso di accertamento, sebbene detti at ti fossero stat i consegnat i a tale [OSCURATO:PERSONA], qualificatasi quale moglie di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società contribuente; rileva, in particolare, che il Venturi non era coniugato, Calcagno (e non Calcagni) Antonietta era la madre del Venturi , non convivente con il predetto e r esidente in Castiglioncello, [OSCURATO:PERSONA], via dei [OSCURATO:SOCIETA] n. 34 e non in via dei [OSCURATO:SOCIETA] n. 28, dove ha sede la società contribuente, per cui la CTR ha erroneamente afferma to che la notificazione era regolare, in quanto l’atto era stato consegnato “alla sede legale dell’Immobiliare a Rosignano, in Via dei [OSCURATO:SOCIETA] 28/34 e consegnato a mani alla moglie del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], qualificatasi addetta al ritiro”, senza considerare, peraltro, che dopo la notificazione dell’avviso di accertamento non era stata neppure inviata la raccomandata informativa; - il motivo è inammissibile, in quanto privo di autosufficienza, non avendo la ricorrente provveduto a trascrivere nel ricorso il contenuto delle relate di notifica degli atti impugnati; - per quanto riguarda la notificazione dell’avviso di accertamento, occorre, peraltro, richiamare il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui “nel processo tributario, in caso di impugnazione, da parte del contribuente, della cartella esattoriale per l'invalidità della notificazione dell'avviso di accertamento, la Corte di cassazione non può procedere ad un esame diretto degli atti per verificare la sussistenza di tale invalidità, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, e non di nullità del procedimento, in quanto la notificazione dell'avviso di accertamento non costituisce atto del processo tributario, ma riguarda solo un presupposto per l'impugnabilità, davanti al giudice tributario, della cartella esattoriale, potendo l'iscrizione a ruolo del tributo essere impugnata solo in caso di mancata o invalida notifica al contribuente dell'avviso di accertamento, a norma dell'abrogato art. 16, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e dell'art. 19, comma terzo, del vigente d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546” (Cass. n. 3554 del 2002; n. 9032 del 1997, n. 10772 del 2006 e n. 11674 del 2013); - la censura, così come proposta, contrasta, pertanto, con l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello circa l’attività compiuta dall’ufficiale giudiziario nell’eseguire la notificazione, che non è suscettibile di essere apprezzato in questa sede ostandovi la preclusione connessa all'applicazione del prima richiamato principio; - nella specie, peraltro, non è stato contestato che la notificazione dell’avviso di accertamento fosse avvenuta mediante consegna diretta a mezzo posta; - a tale proposito occorre comunque ribadire che, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda allanotificazione diretta dell’atto impositivo a mezzoposta, ai sensi dell’art. 14 della l. n. 890 del 1982, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei pli chi raccomandati e non quelle previste dalla predetta legge (in quanto le disposizioni di cui alla legge n. 890 del 1982 riguardano esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 cod. proc. civ.), sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avvisodi ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass.14.11.2019, n. 29642);-nella sentenza qui impugnata si afferma (pag. 3) che la notifica alla [OSCURATO:SOCIETA]. era stata eseguita a mezzo del servizio postale alla sede legale della società, consegnando l’atto alla “moglie” del legale rappresentante, qualificatasianche come “addetta al ritiro”, per cui non era necessario alcun ulteriore adempimento, essendo l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario; - la CTR ha fatto corretta applicazione dei principi sopra affermati evidenziando, peraltro, che la cartella di pagamento era stata impugnata nei termini di legge, essendosi così sana ta qualsiasi irregolarità, per il raggiungimento dello scopo; -la natura sostanziale e non process uale della cartella di pagamento, infatti, non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, avuto riguardo al rinvio disposto dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 alle norme sulle notificazioni nel processo civile (Cass.31.10.2018, n. 27651; Cass. 13.01. 2016, n. 384); -con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza , in relazione agli artt. 112 e 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronunzia sulla domanda– ritualmente proposta nel ricorso originario e riproposta con l’atto di appello - relativa alla mancata compensazione, nel conteggio effettuato, di un credito di imposta, pari ad € 36.734,00, esposto nella dichiarazione IVA 2004 ed originato dall’acquisto dello stesso bene immobile oggetto della pretesa erariale oggetto della causa; - il motivo è infondato, posto che non ricorre il vizio diomessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (Cass.6.12.2017, n. 29191); - il giudice regionale ha ritenuto assorbita la doglianza sulla dedotta compensazione, in quanto, a seguito del la mancata impugnazione dell’atto impositivo, regolar mente notifica to, la pretesa in esso contenuta è divenuta definitiva, per cui la ricorrente non poteva dedurre nel giudizio riguardante l’impugnazione della relativa cartella esattoriale questioni relative al merito della ripresa; - il ricorso va, dunque, rigettato e la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore dellecontroricorrenti, delle spese relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidano, considerato anche l’aumento ai sensi dell’art. 4, comma 2, D.M. n. 55 del 2014,come in dispositivo; P.Q.M. La Corte rigettail ricorso; condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione delle spese del giudizio, che liquida, in euro 10 . 000 ,00, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i