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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27356/2024

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NZA (A)sul ricorso iscritto al n. 9006/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via Ruffini n. 2/A presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 3244/2020 depositata il 28 ottobre 2020 (B)sul ricorso iscritto al n. 9645/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma alla via Ruffini n. 2/A presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale sono rappresentati e difesi -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -resistente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 4849/2021 depositata il 29 ottobre 2021 udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del 12 settembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi; udito per l’Agenzia delle Entrate l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con quattro autonomi ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e sua moglie [OSCURATO:PERSONA], ognuno per quanto di rispettivo interesse, impugnavano dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma gli inviti al pagamento ad essi singolarmente notificati in data 26 giugno 2013 da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., successivamente incorporata da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., nonché gli avvisi di accertamento ivi richiamati, di cui assumevano di essere venuti a conoscenza soltanto a sèguito di quella notifica.

Mediante gli atti impositivi prodromici la [OSCURATO:PERSONA] I di Roma dell’Agenzia delle Entrate aveva determinato con metodo sintetico, e ripreso a tassazione ai fini dell’IRPEF, maggiori redditi asseritamente conseguiti e non dichiarati dai suddetti coniugi in relazione agli anni 2007 e 2008, irrogando nei loro confronti le sanzioni amministrative previste dalla legge.

A sostegno delle spiegate impugnazioni i contribuenti deducevano: (1)l’inesistenza o la nullità della notificazione degli avvisi di accertamento presupposti; (2)l’infondatezza delle pretese erariali. [OSCURATO:PERSONA], pronunciando nel contraddittorio dell’[OSCURATO:PERSONA] e dell’agente della riscossione, respingeva i ricorsi con quattro distinte sentenze.

Avverso tali pronunce i coniugi Pontone-Rossi spiegavano separati appelli dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], la quale, ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992, sospendeva i giudizi a sèguito della proposizione da parte degli impugnanti di querela di falso avverso la documentazione afferente la notifica degli atti impositivi; indi, dopo la riassunzione per iniziativa degli stessi querelanti, riuniti tre dei quattro procedimenti, rigettava gli esperiti gravami con sentenza n. 4849/2021 del 29 ottobre 2021.

L’appello del Pontone relativo all’avviso di accertamento per l’anno 2007 veniva, invece, deciso dalla medesima [OSCURATO:PERSONA], successivamente alla riassunzione del processo, con sentenza n. 3244/2020 del 28 ottobre 2020.

A fondamento delle decisioni adottate i collegi giudicanti osservavano che: - l’allegata sentenza del Tribunale di Roma n. 5050/2020 dell’11 marzo 2020 si era limitata a dichiarare inammissibile la querela di falso proposta dai contribuenti e risultava, pertanto, priva di effetti vincolanti nelle presenti controversie tributarie; - le notificazioni degli avvisi di accertamento presupposti erano state regolarmente eseguite in data 13 dicembre 2012 secondo la procedura prevista dall’art. 140 c.p.c., mediante il deposito di copia degli atti nella casa comunale e la spedizione ai destinatari di lettere raccomandate con avviso di ricevimento contenenti la notizia dell’avvenuto compimento delle formalità di cui alla citata norma, e si erano perfezionate per compiuta giacenza.

Contro le citate sentenze nn. 3244/2020 e 4849/2021 sono stati introdotti due autonomi ricorsi per cassazione, iscritti, rispettivamente, al n. 9006/2021 e al n. 9645/2022 R.G.: il primo da parte del solo Pontone, il secondo da parte dello stesso Pontone e della Rossi.

Entrambi i ricorsi sono affidati a quattro motivi e seguìti dalla riproposizione delle questioni attinenti al merito della pretesa tributaria, illustrate nel paragrafo n. 5).

Quello congiuntamente proposto dai coniugi è inoltre accompagnato dalla prospettazione di una questione di legittimità costituzionale.

L’uno e l’altro sono stati notificati unicamente all’Agenzia delle Entrate, la quale ha resistito con controricorso al ricorso iscritto al n. 9006/2021 R.G., mentre ha depositato un mero atto di costituzione nel procedimento n. 9645/2022 R.G., ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

Per la trattazione delle cause è stata fissata l’odierna pubblica udienza.

Entro il termine di cui al comma 1 dell’art. 378 c.p.c. il Pubblico Ministero ha depositato memoria in ambedue i procedimenti, concludendo per il rigetto dei ricorsi.

Nel successivo termine di cui al comma 2 del medesimo articolo anche i contribuenti hanno depositato memoria, insistendo nelle loro richieste.

In precedenza, con atto depositato il 5 febbraio 2024, essi avevano chiesto di disporre la riunione del ricorso n. 9006/2021 R.G. con quello recante il n. 9645/2022 R.G., nonchè con quelli iscritti ai nn. 51/2019 e 17294/2023 R.G., pure chiamati all’odierna udienza. [OSCURATO:PERSONA] (A)Riunione dei procedimenti

1. Preliminarmente, in parziale accoglimento dell’istanza in tal senso formulata dai coniugi Pontone-Rossi, va disposta la riunione dei procedimenti iscritti ai nn. 9006/2021 e 9645/2022 R.G., aventi ad oggetto questioni giuridiche comuni che rendono opportuna la trattazione dei ricorsi in un unico giudizio. 1.1 Giova, in proposito, rammentare che l’istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall’art. 274c.p.c., essendo volto a garantire l’economia e il minor costo dei processi, oltre alla certezza del diritto, trova applicazione anche in sede di legittimità sia in presenza di sentenze pronunciate in grado di appello nel medesimo giudizio, sia in relazione a ricorsi proposti contro sentenze emesse in giudizi diversi (cfr. Cass. n. 22631/2011, Cass. n. 14607/2007, Cass. n. 7966/2006, Cass. n. 28227/2005). 1.2 Vanno, invece, decisi separatamente i ricorsi nn. 51/2019 e 17294/2023 R.G., ognuno dei quali pone questioni peculiari e diverse da quelle che vengono in rilievo negli altri. (B)Illustrazione dei mezzi di impugnazione

2. Entrambi i ricorsi riuniti sono articolati in quattro motivi di analogo contenuto. 2.1 Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è denunciata la nullità dell’impugnata sentenza per motivazione apparente, con conseguente violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c., dell’art. 36, comma 2, n. 4) del D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 111, comma 6, Cost..

3. Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., è lamentato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. 3.1 Si imputa alla CTR di aver tralasciato di considerare che l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa spedita al destinatario ai sensi dell’art. 140 c.p.c. era in bianco , e come tale inidoneo a provare il tentativo di consegna al contribuente della raccomandata stessa .

4. Con il terzo mezzo, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è prospettata la violazione degli artt. 139, 140, 148 e 160 c.p.c., nonchè dell’art. 48 disp. att. c.p.c.. 4.1 Si assume che avrebbe errato il collegio di secondo grado nell’escludere la nullità della notificazione dell’impugnato avviso di accertamento, sebbene dall’incarto processuale emergesse che: (a)la relata di notifica era stata apposta sul frontespizio dell’atto, anziché in calce ad esso; (b)il messo notificatore non aveva effettuato la prevista attività di ricerca delle persone abilitate, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., alla ricezione di copia dell’atto; (c)non era stato affisso l’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione del destinatario; (d)l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa di cui all’art. 140 c.p.c. risultava priva di elementi fondamentali, quali la sottoscrizione del ricevente, la data del recapito (o del tentativo di recapito), la firma dell’incaricato alla distribuzione ed il bollo dell’ufficio di distribuzione .

5. Con il quarto motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono dedotte la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2700 e 2909 c.c., degli artt. 139, 140 e 148 c.p.c., nonché dell’art. 48 disp. att. c.p.c.. 5.1 Viene rimproverato alla CTR di non aver attribuito il dovuto rilievo alle statuizioni contenute nell’allegata sentenza del Tribunale di Roma n. 5050/2020 dell’11 marzo 2020, passata in giudicato, con la quale, nonostante la finale declaratoria di inammissibilità della querela di falso proposta dai Pontone-Rossi avverso le relate di notifica degli avvisi di accertamento di cui si discute, era stata affermata l’invalidità degli atti e dei documenti ad esse inerenti ed esclusa la loro efficacia di prova legale ex art. 2700 c.c.. 5.2 Nel procedimento n. 9645/2022 R.G., per il caso di mancato accoglimento delle censure formulate con i motivi che precedono, i ricorrenti sollevano, in via ulteriormente gradata , questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010, con riferimento (a)ll’ipotesi in cui l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto… contenga l’irrogazione di sanzioni amministrative pari al cento per cento dell’imposta evasa, stante l’inapplicabilità delle garanzie di cui all’art. 187, secondo comma, del codice di procedura penale (in dubio pro reo), per contrasto con l’art. 24, primo e secondo comma, Costituzione, l’art. 117, primo comma, Costituzione in relazione all’art. 6, paragrafi 1 e 2, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché dell’art. 1 del Protocollo n. 1 (del 20/03/1952) aggiuntivo alla stessa Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (ratificati con legge italiana 04/08/1955, n. 848, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo) . (C)Esame dei motivi

6. Il primo motivo è infondato. 6.1 A sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai da ritenere ristretto alla sola verifica dell’inosservanza del cd.

«minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, individuabile nelle ipotesi -che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c., norma che nel processo tributario trova il suo corrispondente nell’art. 36, comma 2, n. 4), del D. Lgs. n. 546 del 1992- di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di motivazione «perplessa od incomprensibile» o «apparente», esclusa qualunque rilevanza del suo semplice difetto di «sufficienza». 6.2 In particolare, si definisce ”apparente“ la motivazione che, sebbene riconoscibile sotto il profilo materiale e grafico come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, risultando obiettivamente inidonea a far conoscere l’iter logico seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, sì da non consentire alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento ad opera dell’interprete, al quale non può essere lasciato il còmpito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (cfr.Cass.

Sez.

Un. n. 2767/2023, Cass. n. 6758/2022 , Cass.n. 13977/2019, Cass. Sez.

Un. n. 22232/2016, Cass. Sez.

Un. n. 16599/2016). 6.3 Per produrre il descritto effetto invalidante l’anomalia motivazionale deve emergere dal testo della sentenza, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali (cfr., ex permultis, Cass. n. 20598/2023, Cass. n. 20329/2023, Cass. n. 3799/2023, Cass. Sez.

Un. n. 37406/2022, Cass. Sez.

Un. n. 32000/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass. n. 7090/2022, Cass. n. 24395/2020, Cass. Sez.

Un. n. 23746/2020, Cass. n. 12241/2020, Cass. Sez.

Un. n. 17564/2019, Cass. Sez.

Un. 19881/2014, Cass. Sez.

Un. 8053/2014). 6.4 Tanto premesso, va osservato che la CTR laziale ha così motivato il rigetto dell’appello proposto dal Pontone: «(…) A sèguito della proposizione del giudizio civile per querela di falso, definito con declaratoria di inammissibilità, l’appellante ha concluso che siffatta pronuncia avrebbe confermato che la notifica non era stata rituale.

Di opposto avviso sono gli appellati.

Premesso che la sovracitata sentenza è di mero rito e, dunque, che dalla stessa non appare legittimo desumere alcuna censura in ordine all’iter di notificazione dell’avviso di accertamento, risulta dirimente nella fattispecie la documentazione comprovante che la notifica è stata eseguita ex art. 140 c.p.c. mediante deposito presso la Casa comunale in data 13 dicembre 2012.

La notifica è stata così effettuata in quanto all’indirizzo di residenza a Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 52, peraltro confermato nel ricorso di primo grado dallo stesso contribuente, è stata constatata l’assenza del destinatario e la mancanza di altre persone legittimate a ricevere la notifica.

Di tali circostanze veniva dato atto nel frontespizio dell’avviso di accertamento, con conseguente deposito presso la Casa comunale ex art. 140 c.p.c..

Del deposito si provvedeva a dare, tramite il servizio postale, formale avviso al contribuente mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

La notifica si perfezionava per compiuta giacenza.

Ciò posto, alla luce della documentazione versata in atti e del tenore della sentenza civile di mero rito, la pronuncia di primo grado della C.T.P. di Roma deve essere confermata (…)». 6.5 La motivazione dell’impugnata sentenza risulta perfettamente comprensibile e tutt’altro che apparente, avendo il collegio regionale esplicitato in modo chiaro e lineare il percorso logico- argomentativo che lo ha condotto alla decisione qui impugnata.

Né essa presenta profili di illogicità manifesta o di irriducibile contraddittorietà.

7. Il secondo motivo è inammissibile. 7.1 In presenza di una duplice conforme pronuncia di merito, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del comma 1 dell’art. 360 c.p.c., in base al combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 348-ter del medesimo codice, applicabile «ratione temporis». 7.2 In una simile evenienza, per evitare di incorrere nella declaratoria di inammissibilità del motivo, il ricorrente deve dimostrare che le ragioni difatto poste a base della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello sono fra loro diverse (cfr. Cass. n. 18497/2024, Cass. n. 26934/2023, Cass. n. 13064/2022). 7.3 Nel caso di specie, pur essendosi al cospetto di una cd.

«doppia conforme», il cennato onere probatorio non è stato assolto dai Pontone-Rossi, onde la sollevata censura non può trovare ingresso.

8. Il terzo mezzo è infondato. 8.1 Sulla scorta dell’esame diretto della documentazione allegata -e in particolare della relata apposta sul frontespizio dell’atto-, la Commissione regionale ha acclarato che gli avvisi di accertamento in discorso erano stati notificati ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in data 13 dicembre 2012, mediante deposito di copia presso la [OSCURATO:PERSONA] e contestuale spedizione della prescritta raccomandata informativa con avviso di ricevimento. 8.2 Ha, altresì, soggiunto che le notificazioni si erano perfezionate per compiuta giacenza (secondo i dettami della sentenza della Corte Costituzione n. 3/2010) ed erano state effettuate secondo il cd.

«rito degli irreperibili relativi» a sèguito dell’esito negativo di quelle precedentemente tentate ai sensi dell’art. 139 c.p.c. presso la residenza dei destinatari, sita in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 52, ove il messo notificatore aveva constatato la loro temporanea assenza e quella di altre persone abilitate alla ricezione dell’atto. 8.3 Alla luce della ricostruzione in fatto operata dal collegio d’appello, va esclusa la configurabilità della prospettata violazione di legge, dovendo ritenersi sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per la notificazione dell’avviso di accertamento ex art.140 c.p.c. e nel contempo osservati gli adempimenti prescritti dalla citata norma. 8.4 D’altronde, non va dimenticato che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.consiste nell’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da una norma dilegge, e perciò necessariamente implica un problema interpretativo della stessa.

Per contro, l’allegazione di un’inesatta ricognizionedella fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna alla correttainterpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice del merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Cass. n. 16993/2024, Cass. n. 30660/2023, Cass.n. 21844/2022, Cass. n. 41251/2021).

La denuncia di violazione di legge non può, quindi, essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze processuali, finendosi altrimenti per trasformare surrettiziamente il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass.n. 16442/2024, Cass. n. 34817/2022, Cass. n. 15568/2020, Cass.n. 18446/2019). 8.5 Discende da quanto precede che non può in questa sede essere rivalutato l’apprezzamento in fatto compiuto dalla CTR in merito alla completezza e intelligibilità delle relate di notifica e degli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative di cui all’art. 140 c.p.c..

Né alla Corte è consentito procedere all’esame diretto degli atti per verificare la sussistenza della dedotta invalidità della notificazione degli avvisi di accertamento, non trattandosi di atti del processo tributario (cfr. Cass. n. 3362/2024, Cass. n. 35014/2022, Cass. n. 18472/2016, Cass. n. 5930/2015). 8.6 Avuto riguardo alle argomentazioni svolte a sostegno della censura in disamina, si rende comunque necessario chiarire che: - qualora la relata sia stata apposta sul frontespizio dell’avviso di accertamento, anziché in calce ad esso, può dichiararsi la nullità della notifica nella sola ipotesi in cui abbiano formato oggetto di specifica contestazione la completezza e la conformità della copia notificata, dovendo altrimenti ritenersi che, indipendentemente dall’erronea collocazione della relata medesima (integrante, al più, una mera irregolarità), la notifica abbia pienamente raggiunto lo scopo di portare l’atto a conoscenza del destinatario (cfr. Cass. n. 4510/2024, Cass. n. 36521/2022, Cass. n. 8700/2020, Cass. n. 23175/2016); - il mancato rinvenimento di soggetto idoneo a ricevere l’atto nel Comune di residenza del destinatario, presso la casa di abitazione o dove egli svolge la propria attività, legittima il ricorso alla procedura notificatoria prevista dall’art. 140c.p.c. senza necessità di esperimento di ricerche in uno degli altri luoghi indicati dall’art. 139 dello stesso codice, in quanto la certezza che il luogo di notificazione sia quello in cui vive e lavora il destinatario -e che, dunque, l’assenza sua e di altri soggetti abilitati alla ricezione sia solo momentanea (cd. irreperibilità temporanea)- lascia supporre che questi, o persona in grado di informarlo, verrà a conoscenza dell’avvenuta notifica dall’affissione dell’avviso di deposito sulla porta e dalla spedizione della raccomandata informativa (cfr. Cass.n. 22500/2024, Cass. n. 36086/2022, Cass. n. 6804/2021, Cass. n. 2919/2007); - la nullità della notifica ex art. 140 c.p.c. derivante dall’omissione di alcuno degli adempimenti previsti dalla norma, compreso quello consistente nell’affissione dell’avviso di deposito del piego alla porta dell’abitazione del destinatario, è sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, ultimo comma, c.p.c., ove questi abbia comunque regolarmente ricevuto la raccomandata informativa dell’avvenuto deposito presso la casa comunale (cfr. Cass. n. 265/2019, Cass. n. 19522/2016); -detta sanatoria si verifica anche nel caso in cui il destinatario, pur avendo ricevuto al proprio indirizzo la raccomandata informativa del deposito, abbia scelto di ometterne il ritiro, determinando la compiuta giacenza, giacchè la presunzione di conoscenza stabilita dall’art. 1335 c.c. è superata soltanto ove egli provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prendere cognizione dell’atto (cfr. Cass. n. 31724/2019, Cass. n. 15315/2014); -l’illeggibilità delle relate è stata esclusa dalla CTR, la quale ha mostrato di essere in grado di ricostruire, dall’esame dell’atto, l’iter notificatorio seguìto dal messo incaricato.

9. Il quarto motivo è privo di fondamento. 9.1 Con sentenza n. 5050/2020 dell’11 marzo 2020 il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile la querela di falso proposta dai coniugi Pontone-Rossi avverso le relate di notifica stese sul frontespizio degli atti impositivo di cui trattasi e gli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative ex art. 140 c.p.c.. 9.2 Le argomentazioni sviluppate nella parte motiva della decisione, ritrascritte nel corpo dei ricorsi, risultavano esclusivamente finalizzate a dimostrare che gli atti impugnati fossero privi degli elementi materiali necessari per poter essere sottoposti a un giudizio di falso. 9.3 Esse, pertanto, non possono fare stato, ai sensi dell’art. 2909 c.c., nelle presenti controversie, attenendo a rapporti giuridici diversi da quello che qui vengono in rilievo. 9.4 L’àmbito del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale capitolino era infatti limitato all’accertamento della falsità o genuinità dei documenti impugnati, laddove la verifica della regolare notificazione degli atti impositivi era riservata alla cognizione esclusiva dei giudici delle cause tributarie di cui gli stessi formavano oggetto. 9.5 Poichè in quella sede non era stata dichiarata la falsità di alcuno di tali documenti, la CTR rimaneva libera di accertare la validità delle notifiche, nell’esercizio del proprio prudente apprezzamento delle risultanze documentali, senza essere in alcun modo vincolata dalle valutazioni in fatto espresse dal giudice civile al solo fine di giustificare l’adottata pronuncia di inammissibilità della querela. 9.6 Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, va, dunque, escluso che per effetto delle affermazioni contenute nella menzionata sentenza del Tribunale romano fosse calato il giudicato esterno sulla questione concernente l’inesistenza/invalidità della notificazione degli avvisi di accertamento oggetto delle liti tributarie, non essendo quello il «thema decidendum» del giudizio definito dalla predetta sentenza e non formandosi il giudicato su affermazioni costituenti una mera premessa logica della statuizione in concreto adottata (cfr. Cass. n. 34336/2023, Cass. n. 2816/2016).

10. Le deduzioni svolte nel paragrafo n. 5) dei due ricorsi, come riconosciuto dagli stessi impugnanti nella memoria ex art. 378, comma 2, c.p.c., non integrano un ulteriore motivo di censura, risolvendosi nella pura e semplice riproposizione delle questioni attinenti al merito della pretesa tributaria, non esaminate nei gradi pregressi perché ritenute precluse dall’accertata definitività degli atti impositivi presupposti.

11. Per quanto, infine, attiene all’eccezione di illegittimità costituzionale illustrata nel sottoparagrafo 5.2, la stessa appare manifestamente infondata. 11.1 In base alla tesi propugnata dai ricorrenti, l’art. 29, comma 1, lettera b), del D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. 122 del 2010, risulterebbe costituzionalmente illegittimo laddove non prevede l’applicabilità delle maggiori garanzie contemplate dal codice di procedura penale, nell’ipotesi in cui al contribuente sia stata irrogata una sanzione amministrativa di importo pari al 100% dell’imposta evasa, come si assume essere accaduto nel caso di specie. 11.2 Al riguardo, viene evidenziato che detto codice impone al giudice di ordinare la rinnovazione della notifica se appare probabile che l’imputato non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento . 11.3 Si richiama, inoltre, l’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata con L. n. 848 del 1955, che al paragrafo 1 riconosce ad ogni persona il diritto «a un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole davanti un Tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta», e al paragrafo 2 fissa la presunzione di innocenza, di cui è espressione particolare il principio «in dubio pro reo». 11.4 Il prospettato dubbio di legittimità costituzionale è privo di consistenza, alla luce della giurisprudenza della CorteEuropea dei [OSCURATO:PERSONA] in tema di tutela del diritto di accesso a un Tribunale, sancito dall’art. 6, paragrafo 1, della surrichiamataConvenzione Europea del 4 novembre 1950, norma interposta che trova ingresso nel nostro ordinamento per il tramite dell’art. 117, comma 1, della Carta fondamentale. 11.5 Da essa si ricava che, se, da un lato, tale diritto deve essere «concreto ed effettivo» (Bellet c/ Francia, 4 dicembre 1995; Zubac c/ Croazia, 5 aprile 2018), nonché offrire alla persona «una chiara e concreta possibilità di opporsi ad un atto che costituisce un’ingerenza nei suoi diritti» (Bellet c/ Francia, cit.; [OSCURATO:PERSONA] c/ Portogallo, 10 aprile 2003; Fazliyski c.

Bulgaria, 16 luglio 2013), dall’altro, le norme che disciplinano leformalità e i termini da rispettare al fine della presentazione di un ricorso o di una domanda di riesame giudiziario sono finalizzate ad assicurare la corretta amministrazione della giustizia, e in particolare il rispetto del principio della certezza del diritto (Canete de Goni c/ Spagna, 15 ottobre 2003). 11.6 È, quindi, necessario, alla stregua dell’orientamento della Corte di Strasburgo, che i Tribunali applichino le norme procedurali evitando sia il rigido formalismo sia un’eccessiva flessibilità che vanificherebbe i requisiti formali stabiliti dalla legge ([OSCURATO:PERSONA] ed altri c/ Turchia, 30 aprile 2017). 11.7 Ciò posto, deve escludersi che la CTR sia incorsa in eccessivo formalismo nel dichiarare tardive le impugnazioni proposte dai coniugi Pontone-Rossi. 11.8 Dalla ricostruzione contenuta nelle sentenze gravate emerge, infatti, che le notifiche degli avvisi di accertamento erano state regolarmente eseguite secondo la procedura di cui all’art. 140 c.p.c., nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010, con l’osservanza degli adempimenti prescritti dalla norma allo scopo di garantire al destinatario una ragionevole possibilità di effettiva conoscenza dell’atto, e si erano perfezionate per compiuta giacenza, decorsi dieci giorni dalla spedizione della prevista raccomandata informativa contenente la notizia dell’avvenuto deposito. 11.9 Non si attaglia, pertanto, alle fattispecie in esame il precedente giurisprudenziale invocato dai ricorrenti, costituito dalla sentenza pronunciata il 5 novembre 2009 dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel procedimento n. 44769/07 ([OSCURATO:PERSONA] c/ Grecia), il quale si riferisce a un caso diverso in cui risultavano accertate gravi irregolarità procedurali commesse dall’ufficiale giudiziario notificatore (la vicenda riguardava, nello specifico, la notifica a una società sottoposta a esecuzione forzata dell’avviso di vendita all’asta dei beni immobili staggiti). (D)Statuizioni conclusive

12. Per le ragioni esposte, sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero, entrambi i ricorsi vanno respinti.

13. L’esito dei giudizi esime dal valutare la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ADER, litisconsorte processuale. 13.1 Soccorre, sul punto, l’orientamento invalso a partire dall’arresto delle Sezioni Unite n. 6826/2010, teso a ritenere superflua, anche alla luce del fondamentale principio della ragionevole durata del processo sancito dall’art. 111, comma 2, Cost., la fissazione di un termine per l’espletamento di taluni incombenti previsti dal codice di rito (in particolare per l’integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione di una notifica nulla), in caso di ricorso per cassazione prima facie inammissibile o infondato (sull’argomento si vedano, ex ceteris, Cass. n. 7338/2022 e Cass. n. 15106/2013).

14. Le spese della presente fase di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

15. Stante il rigetto integrale delle impugnazioni, viene resa nei confronti dei ricorrenti l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi e condanna: -[OSCURATO:PERSONA] a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese relative al procedimento n. 9006/2021 R.G., liquidate in complessivi 8.000 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito: -il medesimo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido fra loro, a rifondere alla predetta agenzia fiscale le spese relative al procedimento n. 9645/2022 R.G., liquidate in complessivi 10.000 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA (A)sul ricorso iscritto al n. 9006/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via Ruffini n. 2/A presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 3244/2020 depositata il 28 ottobre 2020 (B)sul ricorso iscritto al n. 9645/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma alla via Ruffini n. 2/A presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale sono rappresentati e difesi -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -resistente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 4849/2021 depositata il 29 ottobre 2021 udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del 12 settembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi; udito per l’Agenzia delle Entrate l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con quattro autonomi ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e sua moglie [OSCURATO:PERSONA], ognuno per quanto di rispettivo interesse, impugnavano dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma gli inviti al pagamento ad essi singolarmente notificati in data 26 giugno 2013 da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., successivamente incorporata da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., nonché gli avvisi di accertamento ivi richiamati, di cui assumevano di essere venuti a conoscenza soltanto a sèguito di quella notifica. Mediante gli atti impositivi prodromici la [OSCURATO:PERSONA] I di Roma dell’Agenzia delle Entrate aveva determinato con metodo sintetico, e ripreso a tassazione ai fini dell’IRPEF, maggiori redditi asseritamente conseguiti e non dichiarati dai suddetti coniugi in relazione agli anni 2007 e 2008, irrogando nei loro confronti le sanzioni amministrative previste dalla legge. A sostegno delle spiegate impugnazioni i contribuenti deducevano: (1)l’inesistenza o la nullità della notificazione degli avvisi di accertamento presupposti; (2)l’infondatezza delle pretese erariali. [OSCURATO:PERSONA], pronunciando nel contraddittorio dell’[OSCURATO:PERSONA] e dell’agente della riscossione, respingeva i ricorsi con quattro distinte sentenze. Avverso tali pronunce i coniugi Pontone-Rossi spiegavano separati appelli dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], la quale, ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992, sospendeva i giudizi a sèguito della proposizione da parte degli impugnanti di querela di falso avverso la documentazione afferente la notifica degli atti impositivi; indi, dopo la riassunzione per iniziativa degli stessi querelanti, riuniti tre dei quattro procedimenti, rigettava gli esperiti gravami con sentenza n. 4849/2021 del 29 ottobre 2021. L’appello del Pontone relativo all’avviso di accertamento per l’anno 2007 veniva, invece, deciso dalla medesima [OSCURATO:PERSONA], successivamente alla riassunzione del processo, con sentenza n. 3244/2020 del 28 ottobre 2020. A fondamento delle decisioni adottate i collegi giudicanti osservavano che: - l’allegata sentenza del Tribunale di Roma n. 5050/2020 dell’11 marzo 2020 si era limitata a dichiarare inammissibile la querela di falso proposta dai contribuenti e risultava, pertanto, priva di effetti vincolanti nelle presenti controversie tributarie; - le notificazioni degli avvisi di accertamento presupposti erano state regolarmente eseguite in data 13 dicembre 2012 secondo la procedura prevista dall’art. 140 c.p.c., mediante il deposito di copia degli atti nella casa comunale e la spedizione ai destinatari di lettere raccomandate con avviso di ricevimento contenenti la notizia dell’avvenuto compimento delle formalità di cui alla citata norma, e si erano perfezionate per compiuta giacenza. Contro le citate sentenze nn. 3244/2020 e 4849/2021 sono stati introdotti due autonomi ricorsi per cassazione, iscritti, rispettivamente, al n. 9006/2021 e al n. 9645/2022 R.G.: il primo da parte del solo Pontone, il secondo da parte dello stesso Pontone e della Rossi. Entrambi i ricorsi sono affidati a quattro motivi e seguìti dalla riproposizione delle questioni attinenti al merito della pretesa tributaria, illustrate nel paragrafo n. 5). Quello congiuntamente proposto dai coniugi è inoltre accompagnato dalla prospettazione di una questione di legittimità costituzionale. L’uno e l’altro sono stati notificati unicamente all’Agenzia delle Entrate, la quale ha resistito con controricorso al ricorso iscritto al n. 9006/2021 R.G., mentre ha depositato un mero atto di costituzione nel procedimento n. 9645/2022 R.G., ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione. Per la trattazione delle cause è stata fissata l’odierna pubblica udienza. Entro il termine di cui al comma 1 dell’art. 378 c.p.c. il Pubblico Ministero ha depositato memoria in ambedue i procedimenti, concludendo per il rigetto dei ricorsi. Nel successivo termine di cui al comma 2 del medesimo articolo anche i contribuenti hanno depositato memoria, insistendo nelle loro richieste. In precedenza, con atto depositato il 5 febbraio 2024, essi avevano chiesto di disporre la riunione del ricorso n. 9006/2021 R.G. con quello recante il n. 9645/2022 R.G., nonchè con quelli iscritti ai nn. 51/2019 e 17294/2023 R.G., pure chiamati all’odierna udienza. [OSCURATO:PERSONA] (A)Riunione dei procedimenti 1. Preliminarmente, in parziale accoglimento dell’istanza in tal senso formulata dai coniugi Pontone-Rossi, va disposta la riunione dei procedimenti iscritti ai nn. 9006/2021 e 9645/2022 R.G., aventi ad oggetto questioni giuridiche comuni che rendono opportuna la trattazione dei ricorsi in un unico giudizio. 1.1 Giova, in proposito, rammentare che l’istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall’art. 274c.p.c., essendo volto a garantire l’economia e il minor costo dei processi, oltre alla certezza del diritto, trova applicazione anche in sede di legittimità sia in presenza di sentenze pronunciate in grado di appello nel medesimo giudizio, sia in relazione a ricorsi proposti contro sentenze emesse in giudizi diversi (cfr. Cass. n. 22631/2011, Cass. n. 14607/2007, Cass. n. 7966/2006, Cass. n. 28227/2005). 1.2 Vanno, invece, decisi separatamente i ricorsi nn. 51/2019 e 17294/2023 R.G., ognuno dei quali pone questioni peculiari e diverse da quelle che vengono in rilievo negli altri. (B)Illustrazione dei mezzi di impugnazione 2. Entrambi i ricorsi riuniti sono articolati in quattro motivi di analogo contenuto. 2.1 Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è denunciata la nullità dell’impugnata sentenza per motivazione apparente, con conseguente violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c., dell’art. 36, comma 2, n. 4) del D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 111, comma 6, Cost.. 3. Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., è lamentato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. 3.1 Si imputa alla CTR di aver tralasciato di considerare che l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa spedita al destinatario ai sensi dell’art. 140 c.p.c. era in bianco , e come tale inidoneo a provare il tentativo di consegna al contribuente della raccomandata stessa . 4. Con il terzo mezzo, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è prospettata la violazione degli artt. 139, 140, 148 e 160 c.p.c., nonchè dell’art. 48 disp. att. c.p.c.. 4.1 Si assume che avrebbe errato il collegio di secondo grado nell’escludere la nullità della notificazione dell’impugnato avviso di accertamento, sebbene dall’incarto processuale emergesse che: (a)la relata di notifica era stata apposta sul frontespizio dell’atto, anziché in calce ad esso; (b)il messo notificatore non aveva effettuato la prevista attività di ricerca delle persone abilitate, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., alla ricezione di copia dell’atto; (c)non era stato affisso l’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione del destinatario; (d)l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa di cui all’art. 140 c.p.c. risultava priva di elementi fondamentali, quali la sottoscrizione del ricevente, la data del recapito (o del tentativo di recapito), la firma dell’incaricato alla distribuzione ed il bollo dell’ufficio di distribuzione . 5. Con il quarto motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono dedotte la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2700 e 2909 c.c., degli artt. 139, 140 e 148 c.p.c., nonché dell’art. 48 disp. att. c.p.c.. 5.1 Viene rimproverato alla CTR di non aver attribuito il dovuto rilievo alle statuizioni contenute nell’allegata sentenza del Tribunale di Roma n. 5050/2020 dell’11 marzo 2020, passata in giudicato, con la quale, nonostante la finale declaratoria di inammissibilità della querela di falso proposta dai Pontone-Rossi avverso le relate di notifica degli avvisi di accertamento di cui si discute, era stata affermata l’invalidità degli atti e dei documenti ad esse inerenti ed esclusa la loro efficacia di prova legale ex art. 2700 c.c.. 5.2 Nel procedimento n. 9645/2022 R.G., per il caso di mancato accoglimento delle censure formulate con i motivi che precedono, i ricorrenti sollevano, in via ulteriormente gradata , questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010, con riferimento (a)ll’ipotesi in cui l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto… contenga l’irrogazione di sanzioni amministrative pari al cento per cento dell’imposta evasa, stante l’inapplicabilità delle garanzie di cui all’art. 187, secondo comma, del codice di procedura penale (in dubio pro reo), per contrasto con l’art. 24, primo e secondo comma, Costituzione, l’art. 117, primo comma, Costituzione in relazione all’art. 6, paragrafi 1 e 2, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché dell’art. 1 del Protocollo n. 1 (del 20/03/1952) aggiuntivo alla stessa Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (ratificati con legge italiana 04/08/1955, n. 848, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo) . (C)Esame dei motivi 6. Il primo motivo è infondato. 6.1 A sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai da ritenere ristretto alla sola verifica dell’inosservanza del cd. «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, individuabile nelle ipotesi -che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c., norma che nel processo tributario trova il suo corrispondente nell’art. 36, comma 2, n. 4), del D. Lgs. n. 546 del 1992- di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di motivazione «perplessa od incomprensibile» o «apparente», esclusa qualunque rilevanza del suo semplice difetto di «sufficienza». 6.2 In particolare, si definisce ”apparente“ la motivazione che, sebbene riconoscibile sotto il profilo materiale e grafico come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, risultando obiettivamente inidonea a far conoscere l’iter logico seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, sì da non consentire alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento ad opera dell’interprete, al quale non può essere lasciato il còmpito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (cfr.Cass. Sez. Un. n. 2767/2023, Cass. n. 6758/2022 , Cass.n. 13977/2019, Cass. Sez. Un. n. 22232/2016, Cass. Sez. Un. n. 16599/2016). 6.3 Per produrre il descritto effetto invalidante l’anomalia motivazionale deve emergere dal testo della sentenza, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali (cfr., ex permultis, Cass. n. 20598/2023, Cass. n. 20329/2023, Cass. n. 3799/2023, Cass. Sez. Un. n. 37406/2022, Cass. Sez. Un. n. 32000/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass. n. 7090/2022, Cass. n. 24395/2020, Cass. Sez. Un. n. 23746/2020, Cass. n. 12241/2020, Cass. Sez. Un. n. 17564/2019, Cass. Sez. Un. 19881/2014, Cass. Sez. Un. 8053/2014). 6.4 Tanto premesso, va osservato che la CTR laziale ha così motivato il rigetto dell’appello proposto dal Pontone: «(…) A sèguito della proposizione del giudizio civile per querela di falso, definito con declaratoria di inammissibilità, l’appellante ha concluso che siffatta pronuncia avrebbe confermato che la notifica non era stata rituale. Di opposto avviso sono gli appellati. Premesso che la sovracitata sentenza è di mero rito e, dunque, che dalla stessa non appare legittimo desumere alcuna censura in ordine all’iter di notificazione dell’avviso di accertamento, risulta dirimente nella fattispecie la documentazione comprovante che la notifica è stata eseguita ex art. 140 c.p.c. mediante deposito presso la Casa comunale in data 13 dicembre 2012. La notifica è stata così effettuata in quanto all’indirizzo di residenza a Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 52, peraltro confermato nel ricorso di primo grado dallo stesso contribuente, è stata constatata l’assenza del destinatario e la mancanza di altre persone legittimate a ricevere la notifica. Di tali circostanze veniva dato atto nel frontespizio dell’avviso di accertamento, con conseguente deposito presso la Casa comunale ex art. 140 c.p.c.. Del deposito si provvedeva a dare, tramite il servizio postale, formale avviso al contribuente mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si perfezionava per compiuta giacenza. Ciò posto, alla luce della documentazione versata in atti e del tenore della sentenza civile di mero rito, la pronuncia di primo grado della C.T.P. di Roma deve essere confermata (…)». 6.5 La motivazione dell’impugnata sentenza risulta perfettamente comprensibile e tutt’altro che apparente, avendo il collegio regionale esplicitato in modo chiaro e lineare il percorso logico- argomentativo che lo ha condotto alla decisione qui impugnata. Né essa presenta profili di illogicità manifesta o di irriducibile contraddittorietà. 7. Il secondo motivo è inammissibile. 7.1 In presenza di una duplice conforme pronuncia di merito, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del comma 1 dell’art. 360 c.p.c., in base al combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 348-ter del medesimo codice, applicabile «ratione temporis». 7.2 In una simile evenienza, per evitare di incorrere nella declaratoria di inammissibilità del motivo, il ricorrente deve dimostrare che le ragioni difatto poste a base della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello sono fra loro diverse (cfr. Cass. n. 18497/2024, Cass. n. 26934/2023, Cass. n. 13064/2022). 7.3 Nel caso di specie, pur essendosi al cospetto di una cd. «doppia conforme», il cennato onere probatorio non è stato assolto dai Pontone-Rossi, onde la sollevata censura non può trovare ingresso. 8. Il terzo mezzo è infondato. 8.1 Sulla scorta dell’esame diretto della documentazione allegata -e in particolare della relata apposta sul frontespizio dell’atto-, la Commissione regionale ha acclarato che gli avvisi di accertamento in discorso erano stati notificati ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in data 13 dicembre 2012, mediante deposito di copia presso la [OSCURATO:PERSONA] e contestuale spedizione della prescritta raccomandata informativa con avviso di ricevimento. 8.2 Ha, altresì, soggiunto che le notificazioni si erano perfezionate per compiuta giacenza (secondo i dettami della sentenza della Corte Costituzione n. 3/2010) ed erano state effettuate secondo il cd. «rito degli irreperibili relativi» a sèguito dell’esito negativo di quelle precedentemente tentate ai sensi dell’art. 139 c.p.c. presso la residenza dei destinatari, sita in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 52, ove il messo notificatore aveva constatato la loro temporanea assenza e quella di altre persone abilitate alla ricezione dell’atto. 8.3 Alla luce della ricostruzione in fatto operata dal collegio d’appello, va esclusa la configurabilità della prospettata violazione di legge, dovendo ritenersi sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per la notificazione dell’avviso di accertamento ex art.140 c.p.c. e nel contempo osservati gli adempimenti prescritti dalla citata norma. 8.4 D’altronde, non va dimenticato che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.consiste nell’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da una norma dilegge, e perciò necessariamente implica un problema interpretativo della stessa. Per contro, l’allegazione di un’inesatta ricognizionedella fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna alla correttainterpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice del merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Cass. n. 16993/2024, Cass. n. 30660/2023, Cass.n. 21844/2022, Cass. n. 41251/2021). La denuncia di violazione di legge non può, quindi, essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze processuali, finendosi altrimenti per trasformare surrettiziamente il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass.n. 16442/2024, Cass. n. 34817/2022, Cass. n. 15568/2020, Cass.n. 18446/2019). 8.5 Discende da quanto precede che non può in questa sede essere rivalutato l’apprezzamento in fatto compiuto dalla CTR in merito alla completezza e intelligibilità delle relate di notifica e degli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative di cui all’art. 140 c.p.c.. Né alla Corte è consentito procedere all’esame diretto degli atti per verificare la sussistenza della dedotta invalidità della notificazione degli avvisi di accertamento, non trattandosi di atti del processo tributario (cfr. Cass. n. 3362/2024, Cass. n. 35014/2022, Cass. n. 18472/2016, Cass. n. 5930/2015). 8.6 Avuto riguardo alle argomentazioni svolte a sostegno della censura in disamina, si rende comunque necessario chiarire che: - qualora la relata sia stata apposta sul frontespizio dell’avviso di accertamento, anziché in calce ad esso, può dichiararsi la nullità della notifica nella sola ipotesi in cui abbiano formato oggetto di specifica contestazione la completezza e la conformità della copia notificata, dovendo altrimenti ritenersi che, indipendentemente dall’erronea collocazione della relata medesima (integrante, al più, una mera irregolarità), la notifica abbia pienamente raggiunto lo scopo di portare l’atto a conoscenza del destinatario (cfr. Cass. n. 4510/2024, Cass. n. 36521/2022, Cass. n. 8700/2020, Cass. n. 23175/2016); - il mancato rinvenimento di soggetto idoneo a ricevere l’atto nel Comune di residenza del destinatario, presso la casa di abitazione o dove egli svolge la propria attività, legittima il ricorso alla procedura notificatoria prevista dall’art. 140c.p.c. senza necessità di esperimento di ricerche in uno degli altri luoghi indicati dall’art. 139 dello stesso codice, in quanto la certezza che il luogo di notificazione sia quello in cui vive e lavora il destinatario -e che, dunque, l’assenza sua e di altri soggetti abilitati alla ricezione sia solo momentanea (cd. irreperibilità temporanea)- lascia supporre che questi, o persona in grado di informarlo, verrà a conoscenza dell’avvenuta notifica dall’affissione dell’avviso di deposito sulla porta e dalla spedizione della raccomandata informativa (cfr. Cass.n. 22500/2024, Cass. n. 36086/2022, Cass. n. 6804/2021, Cass. n. 2919/2007); - la nullità della notifica ex art. 140 c.p.c. derivante dall’omissione di alcuno degli adempimenti previsti dalla norma, compreso quello consistente nell’affissione dell’avviso di deposito del piego alla porta dell’abitazione del destinatario, è sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, ultimo comma, c.p.c., ove questi abbia comunque regolarmente ricevuto la raccomandata informativa dell’avvenuto deposito presso la casa comunale (cfr. Cass. n. 265/2019, Cass. n. 19522/2016); -detta sanatoria si verifica anche nel caso in cui il destinatario, pur avendo ricevuto al proprio indirizzo la raccomandata informativa del deposito, abbia scelto di ometterne il ritiro, determinando la compiuta giacenza, giacchè la presunzione di conoscenza stabilita dall’art. 1335 c.c. è superata soltanto ove egli provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prendere cognizione dell’atto (cfr. Cass. n. 31724/2019, Cass. n. 15315/2014); -l’illeggibilità delle relate è stata esclusa dalla CTR, la quale ha mostrato di essere in grado di ricostruire, dall’esame dell’atto, l’iter notificatorio seguìto dal messo incaricato. 9. Il quarto motivo è privo di fondamento. 9.1 Con sentenza n. 5050/2020 dell’11 marzo 2020 il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile la querela di falso proposta dai coniugi Pontone-Rossi avverso le relate di notifica stese sul frontespizio degli atti impositivo di cui trattasi e gli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative ex art. 140 c.p.c.. 9.2 Le argomentazioni sviluppate nella parte motiva della decisione, ritrascritte nel corpo dei ricorsi, risultavano esclusivamente finalizzate a dimostrare che gli atti impugnati fossero privi degli elementi materiali necessari per poter essere sottoposti a un giudizio di falso. 9.3 Esse, pertanto, non possono fare stato, ai sensi dell’art. 2909 c.c., nelle presenti controversie, attenendo a rapporti giuridici diversi da quello che qui vengono in rilievo. 9.4 L’àmbito del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale capitolino era infatti limitato all’accertamento della falsità o genuinità dei documenti impugnati, laddove la verifica della regolare notificazione degli atti impositivi era riservata alla cognizione esclusiva dei giudici delle cause tributarie di cui gli stessi formavano oggetto. 9.5 Poichè in quella sede non era stata dichiarata la falsità di alcuno di tali documenti, la CTR rimaneva libera di accertare la validità delle notifiche, nell’esercizio del proprio prudente apprezzamento delle risultanze documentali, senza essere in alcun modo vincolata dalle valutazioni in fatto espresse dal giudice civile al solo fine di giustificare l’adottata pronuncia di inammissibilità della querela. 9.6 Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, va, dunque, escluso che per effetto delle affermazioni contenute nella menzionata sentenza del Tribunale romano fosse calato il giudicato esterno sulla questione concernente l’inesistenza/invalidità della notificazione degli avvisi di accertamento oggetto delle liti tributarie, non essendo quello il «thema decidendum» del giudizio definito dalla predetta sentenza e non formandosi il giudicato su affermazioni costituenti una mera premessa logica della statuizione in concreto adottata (cfr. Cass. n. 34336/2023, Cass. n. 2816/2016). 10. Le deduzioni svolte nel paragrafo n. 5) dei due ricorsi, come riconosciuto dagli stessi impugnanti nella memoria ex art. 378, comma 2, c.p.c., non integrano un ulteriore motivo di censura, risolvendosi nella pura e semplice riproposizione delle questioni attinenti al merito della pretesa tributaria, non esaminate nei gradi pregressi perché ritenute precluse dall’accertata definitività degli atti impositivi presupposti. 11. Per quanto, infine, attiene all’eccezione di illegittimità costituzionale illustrata nel sottoparagrafo 5.2, la stessa appare manifestamente infondata. 11.1 In base alla tesi propugnata dai ricorrenti, l’art. 29, comma 1, lettera b), del D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. 122 del 2010, risulterebbe costituzionalmente illegittimo laddove non prevede l’applicabilità delle maggiori garanzie contemplate dal codice di procedura penale, nell’ipotesi in cui al contribuente sia stata irrogata una sanzione amministrativa di importo pari al 100% dell’imposta evasa, come si assume essere accaduto nel caso di specie. 11.2 Al riguardo, viene evidenziato che detto codice impone al giudice di ordinare la rinnovazione della notifica se appare probabile che l’imputato non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento . 11.3 Si richiama, inoltre, l’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata con L. n. 848 del 1955, che al paragrafo 1 riconosce ad ogni persona il diritto «a un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole davanti un Tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta», e al paragrafo 2 fissa la presunzione di innocenza, di cui è espressione particolare il principio «in dubio pro reo». 11.4 Il prospettato dubbio di legittimità costituzionale è privo di consistenza, alla luce della giurisprudenza della CorteEuropea dei [OSCURATO:PERSONA] in tema di tutela del diritto di accesso a un Tribunale, sancito dall’art. 6, paragrafo 1, della surrichiamataConvenzione Europea del 4 novembre 1950, norma interposta che trova ingresso nel nostro ordinamento per il tramite dell’art. 117, comma 1, della Carta fondamentale. 11.5 Da essa si ricava che, se, da un lato, tale diritto deve essere «concreto ed effettivo» (Bellet c/ Francia, 4 dicembre 1995; Zubac c/ Croazia, 5 aprile 2018), nonché offrire alla persona «una chiara e concreta possibilità di opporsi ad un atto che costituisce un’ingerenza nei suoi diritti» (Bellet c/ Francia, cit.; [OSCURATO:PERSONA] c/ Portogallo, 10 aprile 2003; Fazliyski c. Bulgaria, 16 luglio 2013), dall’altro, le norme che disciplinano leformalità e i termini da rispettare al fine della presentazione di un ricorso o di una domanda di riesame giudiziario sono finalizzate ad assicurare la corretta amministrazione della giustizia, e in particolare il rispetto del principio della certezza del diritto (Canete de Goni c/ Spagna, 15 ottobre 2003). 11.6 È, quindi, necessario, alla stregua dell’orientamento della Corte di Strasburgo, che i Tribunali applichino le norme procedurali evitando sia il rigido formalismo sia un’eccessiva flessibilità che vanificherebbe i requisiti formali stabiliti dalla legge ([OSCURATO:PERSONA] ed altri c/ Turchia, 30 aprile 2017). 11.7 Ciò posto, deve escludersi che la CTR sia incorsa in eccessivo formalismo nel dichiarare tardive le impugnazioni proposte dai coniugi Pontone-Rossi. 11.8 Dalla ricostruzione contenuta nelle sentenze gravate emerge, infatti, che le notifiche degli avvisi di accertamento erano state regolarmente eseguite secondo la procedura di cui all’art. 140 c.p.c., nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010, con l’osservanza degli adempimenti prescritti dalla norma allo scopo di garantire al destinatario una ragionevole possibilità di effettiva conoscenza dell’atto, e si erano perfezionate per compiuta giacenza, decorsi dieci giorni dalla spedizione della prevista raccomandata informativa contenente la notizia dell’avvenuto deposito. 11.9 Non si attaglia, pertanto, alle fattispecie in esame il precedente giurisprudenziale invocato dai ricorrenti, costituito dalla sentenza pronunciata il 5 novembre 2009 dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel procedimento n. 44769/07 ([OSCURATO:PERSONA] c/ Grecia), il quale si riferisce a un caso diverso in cui risultavano accertate gravi irregolarità procedurali commesse dall’ufficiale giudiziario notificatore (la vicenda riguardava, nello specifico, la notifica a una società sottoposta a esecuzione forzata dell’avviso di vendita all’asta dei beni immobili staggiti). (D)Statuizioni conclusive 12. Per le ragioni esposte, sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero, entrambi i ricorsi vanno respinti. 13. L’esito dei giudizi esime dal valutare la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ADER, litisconsorte processuale. 13.1 Soccorre, sul punto, l’orientamento invalso a partire dall’arresto delle Sezioni Unite n. 6826/2010, teso a ritenere superflua, anche alla luce del fondamentale principio della ragionevole durata del processo sancito dall’art. 111, comma 2, Cost., la fissazione di un termine per l’espletamento di taluni incombenti previsti dal codice di rito (in particolare per l’integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione di una notifica nulla), in caso di ricorso per cassazione prima facie inammissibile o infondato (sull’argomento si vedano, ex ceteris, Cass. n. 7338/2022 e Cass. n. 15106/2013). 14. Le spese della presente fase di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 15. Stante il rigetto integrale delle impugnazioni, viene resa nei confronti dei ricorrenti l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi e condanna: -[OSCURATO:PERSONA] a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese relative al procedimento n. 9006/2021 R.G., liquidate in complessivi 8.000 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito: -il medesimo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido fra loro, a rifondere alla predetta agenzia fiscale le spese relative al procedimento n. 9645/2022 R.G., liquidate in complessivi 10.000 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di