CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14233/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
positata il 30/03/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 31952/2018Numero sezionale 3482/2026Numero di raccolta generale 14233/2026Data pubblicazione 14/05/20261. L’Agenzia delle Entrate ricorre, nei confronti di SabatinoSpalletta, che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza inepigrafe.La C.t.p. di Chieti, per quanto qui di rilievo, aveva accolto il ricorsodel contribuente avverso due avvisi di accertamento, relativi agli annidi imposta 2007 e 2008, assumendo, il vizio della notifica, avvenuta aisensi dell’art. 140 c.p.c., atteso che agli atti non vi era la provadocumentale né dell’invio né della ricezione della c.d. raccomandatainformativa.La C.t.r. confermava la sentenza di primo grado. In particolare,dopo aver ribadito che in caso irreperibilità c.d. relativa del destinatariotrova applicazione l’art. 140 c.p.c. e che, pertanto, per il suoperfezionamento occorre sia l’inoltro che l’effettiva ricezione dellaraccomandata informativa dell’avvenuto deposito dell’atto presso laCasa Comunale (c.d. C.a.d.) rilevava la mancanza di prova diquest’ultima.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 132c.p.c. e dell’art. 36 d.l.gs. n. 546 del 1992, in relazione agli artt. 115 e140 c.p.c. per motivazione apparente.Osserva che in primo grado aveva esibito la documentazioneproduzione, il contribuente, in appello, aveva dedotto che dall’esamedell’avviso di ricevimento emergeva l’assenza delle indicazioni astampa con il numero della raccomandata, del timbro dell’ufficio didistribuzione e della firma dell’agente postale; che la C.t.r., conmotivazione del tutto insufficiente, si era limitata ad affermare che nonvi era prova della ricezione della raccomandata informativa.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 31952/2018Numero sezionale 3482/2026Numero di raccolta generale 14233/2026Data pubblicazione 14/05/20262. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 5, c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio, oggetto di discussione tra le parti, e reitera la medesimacensura di cui al primo motivo.In via preliminare osserva che sulla questione controversa dell’inviodella raccomandata informativa non vi era la preclusione della c.d.doppia conforme in quanto «mentre in primo grado il Giudicante nonritrovava in atti la documentazione probante la spedizione dellaraccomandata informativa, nel secondo grado il Giudicante omettendol’esame circa la validità degli atti attraverso cui era stata realizzata lanotificazione ai sensi dell'articolo 140 CPC si limitava a ritenere nondimostrato l'inoltro della raccomandata stessa». Aggiunge che laquestione era stata oggetto di discussione tra le parti e la decisione sulfatto sarebbe stata decisiva per il giudizio, atteso che dove si fosseritenuta la idoneità degli atti esibiti rispetto al procedimentonotificatorio previsto dall'articolo 140 c.p.c il giudicante avrebbe dovutoaccogliere l'appello.3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c. la violazione dell’art. 140 c.p.c.Osserva che il perfezionamento della notifica ex articolo 140 c.p.c.per il destinatario si realizza con il ricevimento della raccomandatainformativa o comunque decorsi 10 giorni dalla relativa spedizione; chei due avvisi di accertamento erano stati notificati a mezzo del messonotificatore, il quale, in data 1° luglio 2015, aveva riscontrato latemporanea assenza del destinatario o di altro possibile consegnatario;che, pertanto, aveva provveduto a depositare gli atti presso la casacomunale notiziando il contribuente attraverso l'invio della cosiddettaraccomandata informativa, con avviso di ricevimento, in data 1° luglio2015 la quale non era stata ritirata dal destinatario ed era statarispedita al mittente per compiuta giacenza il successivo 5 agostoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 31952/2018Numero sezionale 3482/2026Numero di raccolta generale 14233/2026Data pubblicazione 14/05/20262015; che, pertanto, tutte le prescrizioni previste dall'articolo 140c.p.c. erano state rispettate. Osserva che il giudice d'appello avevaritenuto che, ai fini del perfezionamento della notifica, in ipotesi diirreperibilità relativa, fosse necessaria l'effettiva ricezione dellaraccomandata informativa e che la notifica non potesse, invece,ritenersi compiuta nell'ipotesi in cui detta ultima non fosse stata ritiratae quindi restituita al mittente per compiuta giacenza.4. Il primo ed il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente in quantoconnessi, sono fondati, restando assorbito il secondo.4.1. Deve muoversi dal presupposto indiscusso che la notifica degliavvisi di accertamento impugnati è stata eseguita ai sensi dell’art. 140c.p.c.Per giurisprudenza costante di legittimità, a seguito della sentenzadella Corte costituzionale n. 3 del 2010 la notifica si perfeziona con ilricevimento della raccomandata informativa con la quale si concreta laconoscibilità dell'atto; quest’ultima, in ogni caso, si presume trascorsidieci giorni dalla relativa spedizione. Il perfezionamento della notificatrascorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, rileva,pertanto, nell'ipotesi in cui la raccomandata non sia stata ricevuta(Cass. n. 31724/2019, Cass. n. 19772/2015).Questa Corte ha pure precisato che la nullità della notifica ex art.140 c.p.c. derivante dall’omissione di alcuno degli adempimenti previstidalla norma, è sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensidell’art. 156, ultimo comma, c.p.c., ove questi abbia comunqueregolarmente ricevuto la raccomandata informativa dell’avvenutodeposito presso la casa comunale e che detta sanatoria si verificaanche nel caso in cui il destinatario, pur avendo ricevuto al proprioindirizzo la raccomandata informativa del deposito, abbia scelto diometterne il ritiro, determinando la compiuta giacenza, giacché lapresunzione di conoscenza stabilita dall’art. 1335 c.c. è superataCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 31952/2018Numero sezionale 3482/2026Numero di raccolta generale 14233/2026Data pubblicazione 14/05/2026soltanto ove egli provi di essersi trovato, senza sua colpa,nell’impossibilità di prendere cognizione dell’atto (Cass. n.27356/2024),4.2. Risulta dallo stralcio dell’atto di appello riprodotto nel ricorsoper cassazione che l’Agenzia delle entrate evidenziava che la notificadegli avvisi di accertamento era avvenuta ai sensi dell’art. 140 c.p.c. eche, in particolare, era stata spedita la raccomandata informativa, laquale non era stata ritirata per compiuta giacenza.Risulta, altresì, dallo stralcio delle controdeduzioni in appello, cheil contribuente non contestava dette circostanze rilevando, piuttosto, afronte di tale produzione, che dall’esame dell’avviso di ricevimentoemergeva l’assenza delle indicazioni a stampa con il numero dellaraccomandata, del timbro dell’ufficio di distribuzione e della firmadell’agente postale.Il contenuto delle difese, per altro, è fedelmente riportato nellaparte espositiva della sentenza impugnata.4.3. La C.t.r. ha correttamente riportato la giurisprudenza dilegittimità in ordine al perfezionamento della notifica ai sensi dell’art.140 c.p.c., precisando che è necessario, ai fini del suoperfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti iviprescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione dellaraccomandata informativa del deposito presso, la Casa comunale, nonessendo sufficiente la sola spedizione, o comunque che siano decorsi10 giorni dalla spedizione della lettera informativa. Di seguito, tuttavia,ha ribadito l'insufficienza della sola spedizione della raccomandatainformativa, ma – dopo aver richiamato precedente non conferente diquesta Corte nel quale l'invalidità della notifica era stata dichiarata inun'ipotesi in cui la raccomandata informativa non era pervenuta nellasfera di conoscenza del contribuente ed era stata restituita al mittentea causa di un errore dell'ufficiale postale il quale aveva apposto laCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 31952/2018Numero sezionale 3482/2026Numero di raccolta generale 14233/2026Data pubblicazione 14/05/2026dicitura “trasferito” sebbene invece la residenza fosse rimasta invariata– ha considerato nullo il procedimento notificatorio assumendo che nonera stato dimostrato l'inoltro della raccomandata informativa e la suaeffettiva ricezione, così non prendendo in considerazione quantoallegato in ordine al perfezionarsi della compiuta giacenza conriferimento alla c.a.d.Tale motivazione, quindi, non si rapporta a quanto ricostruito nellapate espositiva, nella quale la C.t.r. aveva espressamente riferito chel’Amministrazione aveva spiegato appello evidenziando che laraccomandata informativa era stata spedita e restituita al mittente percompiuta giacenza; in ogni caso, non tiene conto di quanto affermatoda questa Corte di legittimità con riferimento al perfezionamento dellanotifica anche in caso di spedizione della raccomandata informativa edi restituzione della medesima al mittente per compiuta giacenza,decorsi dieci giorni dalla spedizione stessa.5. Ne consegue, in accoglimento del primo e del terzo motivo diricorso, assorbito il secondo, la cassazione della sentenza impugnatacon rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversacomposizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congruamotivazione, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito ilsecondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, laquale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, il 23 aprile 2026.Il PresidenteMarcello Maria FracanzaniCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6