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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 novembre 2022

Cassazione n. 36086/2022

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17394-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 135, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Ric. 2020 n. 17394 sez.

M1 -ud. 11-11-2022 -2- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 283/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 19/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la corte d’appello di Ancona ha dichiarato inammissibile per tardività il reclamo della società [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza dichiarativa del fallimento; ha affermato che la sentenza era stata notificata dalla curatela a mezzo posta, alla fallita e al suo legale rappresentante, con raccomandata del 28-8-2018, nonché dalla cancelleria a quest’ultimo ai sensi dell’art.137 cod. proc. civ.; ha peraltro affermato semplicemente che il termine per impugnare, attesa l’irreperibilità del destinatario di tale seconda notificazione e la comunicazione di deposito in giacenza, aveva iniziato a decorrere dall’invio della comunicazione di deposito, e cioè dal 9-9-2019, mentre il reclamo era stato proposto telematicamente il 15-10-2019; Ric. 2020 n. 17394 sez.

M1 -ud. 11-11-2022 -3- la società ha proposto ricorso per cassazione dolendosi (i) della violazione o falsa applicazione dell’art. 140 cod. proc. civ., del travisamento dei fatti e dell’omesso esame di un fatto decisivo, nonché (ii) della violazione o falsa applicazione degli artt. 149 cod. proc. civ. e 8 della l. n. 890 del 1982; la curatela ha replicato con controricorso.

Considerato che:

I. - la sentenza ha fatto riferimento a una notificazione eseguita su istanza della cancelleria dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 137 cod. proc. civ.; ha quindi indicato il fondamento della notificazione nella “irreperibilità” del legale rappresentante della società al domicilio noto;

II. - il mancato rinvenimento di soggetto idoneo a ricevere l'atto nei luoghi in cui egli abita o svolge la propria attività legittima la notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., senza necessità di ricerca del destinatario in uno degli altri luoghi indicati alternativamente dall'art. 139; ciò in quanto la certezza che il luogo di notificazione sia quello in cui vive e lavora il destinatario - e che pertanto l'assenza sua e di altri soggetti idonei sia solo momentanea, ricorrendo un'ipotesi di cd. irreperibilità temporanea - lascia supporre che questi, o persona in grado di informarlo, verrà a conoscenza dell'avvenuta notificazione dall'affissione dell'avviso di deposito e della spedizione della raccomandata (v.

Cass. n. 6804- 21, Cass. n. 2919-07); Ric. 2020 n. 17394 sez.

M1 -ud. 11-11-2022 -4-

III. - tuttavia le notifiche ex art. 140 presentano un regime che si discosta da quello di cui all'art. 8 della l. n. 890 del 1982; difatti, mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l'atto da notificare, ove anteriore, viceversa, l'art. 140, all'esito della sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare, non l'effettiva conoscenza, ma la conoscibilità del deposito dell'atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale (v.

Cass. n. 6089-20); ove ciò non sia, la notifica spedizione decorsi dieci giorni;

IV. - trattandosi di notifica della sentenza di fallimento ex art. 140 cod. proc. civ. (come dice la stessa curatela nel controricorso), la corte d’appello avrebbe dovuto tener conto della declaratoria di incostituzionalità della norma, e in applicazione della citata C. cost. n. 3 del 2010, ritenere per fezionata la notifica non al momento di mera spedizione della raccomandata informativa (9-9-2019), ma alla data del ricevimento della stessa o comunque in quella corrispondente al decorso di dieci giorni dalla relativa spedizione (19-9-2019);

V. – in ques to senso il ricorso è manifestamente fondato; Ric. 2020 n. 17394 sez.

M1 -ud. 11-11-2022 -5- l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla medesima corte d’appello, in diversa composizione, per nuovo esame; la corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17394-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 135, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Ric. 2020 n. 17394 sez. M1 -ud. 11-11-2022 -2- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 283/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 19/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la corte d’appello di Ancona ha dichiarato inammissibile per tardività il reclamo della società [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza dichiarativa del fallimento; ha affermato che la sentenza era stata notificata dalla curatela a mezzo posta, alla fallita e al suo legale rappresentante, con raccomandata del 28-8-2018, nonché dalla cancelleria a quest’ultimo ai sensi dell’art.137 cod. proc. civ.; ha peraltro affermato semplicemente che il termine per impugnare, attesa l’irreperibilità del destinatario di tale seconda notificazione e la comunicazione di deposito in giacenza, aveva iniziato a decorrere dall’invio della comunicazione di deposito, e cioè dal 9-9-2019, mentre il reclamo era stato proposto telematicamente il 15-10-2019; Ric. 2020 n. 17394 sez. M1 -ud. 11-11-2022 -3- la società ha proposto ricorso per cassazione dolendosi (i) della violazione o falsa applicazione dell’art. 140 cod. proc. civ., del travisamento dei fatti e dell’omesso esame di un fatto decisivo, nonché (ii) della violazione o falsa applicazione degli artt. 149 cod. proc. civ. e 8 della l. n. 890 del 1982; la curatela ha replicato con controricorso. Considerato che: I. - la sentenza ha fatto riferimento a una notificazione eseguita su istanza della cancelleria dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 137 cod. proc. civ.; ha quindi indicato il fondamento della notificazione nella “irreperibilità” del legale rappresentante della società al domicilio noto; II. - il mancato rinvenimento di soggetto idoneo a ricevere l'atto nei luoghi in cui egli abita o svolge la propria attività legittima la notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., senza necessità di ricerca del destinatario in uno degli altri luoghi indicati alternativamente dall'art. 139; ciò in quanto la certezza che il luogo di notificazione sia quello in cui vive e lavora il destinatario - e che pertanto l'assenza sua e di altri soggetti idonei sia solo momentanea, ricorrendo un'ipotesi di cd. irreperibilità temporanea - lascia supporre che questi, o persona in grado di informarlo, verrà a conoscenza dell'avvenuta notificazione dall'affissione dell'avviso di deposito e della spedizione della raccomandata (v. Cass. n. 6804- 21, Cass. n. 2919-07); Ric. 2020 n. 17394 sez. M1 -ud. 11-11-2022 -4- III. - tuttavia le notifiche ex art. 140 presentano un regime che si discosta da quello di cui all'art. 8 della l. n. 890 del 1982; difatti, mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l'atto da notificare, ove anteriore, viceversa, l'art. 140, all'esito della sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare, non l'effettiva conoscenza, ma la conoscibilità del deposito dell'atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale (v. Cass. n. 6089-20); ove ciò non sia, la notifica spedizione decorsi dieci giorni; IV. - trattandosi di notifica della sentenza di fallimento ex art. 140 cod. proc. civ. (come dice la stessa curatela nel controricorso), la corte d’appello avrebbe dovuto tener conto della declaratoria di incostituzionalità della norma, e in applicazione della citata C. cost. n. 3 del 2010, ritenere per fezionata la notifica non al momento di mera spedizione della raccomandata informativa (9-9-2019), ma alla data del ricevimento della stessa o comunque in quella corrispondente al decorso di dieci giorni dalla relativa spedizione (19-9-2019); V. – in ques to senso il ricorso è manifestamente fondato; Ric. 2020 n. 17394 sez. M1 -ud. 11-11-2022 -5- l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla medesima corte d’appello, in diversa composizione, per nuovo esame; la corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. p.q.m. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza