CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31431/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 6036-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro F.[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 2; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2414/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, sez. st . di LATINA, depositata il 04/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2002 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla F.[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. un avviso di accertamento per riprese I.V.A. relative all'anno di imposta 2011, fondate sulla contestata partecipazione, da parte della contribuente, ad operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti; che la detta società impugnò il provvedimento innanzi alla C.T.P. di Latina che, con sentenza n. 196/2018, accolse parzialmente il ricorso; che l'AGENZIA DELLE EVRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Laziorla quale, con sentenza n. 2414/2020, depositata il 4.8.2020, rigettò il gravame ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva - l'avviso di accertamento impugnato illegittimo (a) per mancata allegazione ed inoltro al contribuente degli atti allo stesso sottesi (cfr. motivazione, p. 2, ult. cpv.), nonché (b) per risultare "l'assunto dell'appellante... fondato su presunzioni semplici, comunque non sostenute da elementi e prove certe" (cfr. ivi, p. 3, cpv.); che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso, la F.[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Ric. 2021 n. 6036 sez. Sesta civile - T - ud. 15-09-2022 -2- che, infatti, benché sia presente agli atti una certificazione della cancelleria donde emerge che la proposta del relatore non è stata consegnata via p.e.c. al difensore della parte controricorrente, per non risultare il destinatario presente nel sistema Reginde ("[OSCURATO:PERSONA]'INVIO: Il destinatario non è presente sul sistema Reginde"), cionondimeno questa Corte ha chiarito, in proposito, che le comunicazioni al difensore, per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, devono essere eseguite, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 221 del 2012, esclusivamente - come pure avvenuto nella specie - mediante deposito in cancelleria, quando il difensore non abbia provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo PEC (Cass., Sez. 1, 7.6.2021. n. 15783, Rv. 661583-01); che stanti, tuttavia, le evidenziate ragioni di connessione (cfr. memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.) tra il presente giudizio e quelli precedentemente iscritti ai nn. 11275/2018, 22783/2019, 8140/2020 e 8281/2020 del R.G., occorre disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, per la trattazione congiunta di tutti i ricorsi predetti; P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo, presso la sezione Tributaria ordinaria, per la trattazione congiunta del presente giudizio (iscritto al n. 6036/2021 R.G.) con quelli precedentemente iscritti ai nn. 11275/2018, 22783/2019, 8140/2020 e 8281/2020 del R.G. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell