CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12916/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 24005 /20 21 proposto da [OSCURATO:PERSONA], già titolare della ditta “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]” , rappresentatae difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: avv.gianfilip- [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata in Roma, via del Gesù62, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma,via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sici- lia,sez. staccata di Messina, n.1 440 / 2 /20 21 depositata il 1 5 febbraio 2021,non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 febbraio 202 4 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez.staccata di Messina , veniva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delleEntrate e rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta “IlPapiro di [OSCURATO:PERSONA]” proposti avverso la sentenza della Commis- sione Tributaria Provinciale di Messina n. 421 / 04 /201 6 in relazione all’avvisodi accertamento n.TYX01CB01514 relativo al l’anno d’imposta 2010. 2. Nel quadro di un accertamento analitico induttivo ex articolo 39 comma 1 lettera d) d.P.R.600/73 venivano applicati gli studi di settore , anche con riferimento alle percentuali di ricarico riferibili al settore merceologico di riferimento . A ll’esito , l’Amministrazione finanziaria contestavaalla contribuente una plusvalenza derivante da cessione di aziendanon dichiarata e ripre ndeva ad imposizione un maggiore red- dito di impresa e chiedevain pagamento l’importo complessivo di euro 95.004,50 di cui euro 28.947,00 per I RPEF , euro 1.681,00 per mag- giore addizionale Comunale e Regionale, euro11.587,00 per maggiore contributo INPS, euro 399,00 quale maggiore IRAP, euro 8.970,00 a titolo di IVAe infine euro 43.420,50 a titolo di sanzioni pecuniarie. 3. Il giudice di prime cure disatte ndeva, tra l’altro , la questione preli- minare relativa alla violazione dell’articolo 42 comma 1 e 3 del d.P.R. 600/73per pretesa mancata allegazione della delega alla sottoscrizione dell’attoimpositivo e, nel merito, accogli eva i l ricors o introduttivo limi- tatamente alla plusvalenza da cessione di azienda, confermando l’av- viso nel resto. La decisione veniva parzialmente riformata dal giudice di appello, il quale onerava l’Agenzia, con riferimento alla plusvalenza non dichiarata, alla rideterminazione della pretesa tenendo conto della differenza tra il prezzo di cessione dell’azienda e il prezzo di acquisto. 4.Contro questa sentenza la contribuente propone ricorso per cassa- zione,che affida a due motivi, cui l’Agenzia delle Entrate replica con controricorso. Ritenutoche: 5. Con il primo motivo di ricorso la contribuente lamenta , con riferi- mentoall’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., il fatto che la CTR nonavrebbe tenuto conto del la violazione o falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. 600/73 con conseguente nullità de ll’avviso di accertamento per mancata allegazione della delega del [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate alla sottoscrizione dell’atto e alla funzione di rappresentanza dell’Ente. 6. Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e infonda- tezza. 6.1. In primo luogo, come eccepito in controricorso, la delega di firma, sebbene la sentenza impugnatadia conto del fatto che è stata prodotta in giudizio e sia idonea , non è neppure riprodotta in ricorso ai fini di evidenziarne le carenze e così dare prova della necessaria decisività della censura. 6.2. In secondo luogo, il mezzo di impugnazione è anche infondato. E’ statopiù volte affermato (cfr. ad es. Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 8814 del29/03/2019) che la delega per la sottoscrizione dell'avviso di ac- certamentoconferita dal dirigente ex all'art. 42, comma 1, del d.P.R. n.600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni. Da tale prin- cipioderiva che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né delnominativo del soggetto delegato, né della durata della delega che , pertanto,può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'im- piegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica ri- vestita,idonea a consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggettoche ha materialmente sottoscritto l'atto. 6.3.Se il contribuente contesta la legittimazione del soggetto, diverso daldirigente, alla sottoscrizione dell'atto, l'Amministrazione finanziaria hal'onere di dimostrare, in omaggio al principio di c . d. vicinanza della prova,il corretto esercizio del potere producendo, anche nel corso del secondo grado di giudizio (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 19190del 17/07/2019). Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, comeaccertato dal giudice. 6.4. Infine, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficiodevono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio oda altro funzionario delegato di carriera direttiva, cioè da un funzio- nariodi area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale (tra le tante, si veda Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 24271del 30/09/2019). Erra dunque il ricorrente a ritenere da un lato chela delega di firma debba essere allegata all’avviso a pena di illegit- timitàdello stesso e, dall’altro, che sia necessaria la qualifica dirigen- zialein capo al delegato. 7. Colsecondo motivo , ai fini dell’art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ., si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc.civ. con riferimento alle contestazioni mosse all’avviso sin dal ri- corso introduttivo e poi in sede di appello, nonché l’omesso esame di tale fatto decisivo oggetto di discussione , con riferimento al merito, della ricostruzione del reddito effettuata dall’Ufficio e condivisa dalla sentenza impugnata, a fronte dalla contestazione di inattendibilità della ricostruzione reddituale operata dall’ufficioe di infondatezza dell’ope- rato dell’[OSCURATO:PERSONA]. 8. Il motivo è inammissibile. 8.1. Innanzitutto, il mezzo di impugnazione compendia profili tra loro incompatibili, come laviolazione di legge e la censura motivazionale . 8.2. Sotto ulteriore profilo, il motivo è inammissibile per doppia con- formecon riferimento al paradigma del prospettato vizio motivazionale allaluce del doppio rigetto della prospettazione di parte contribuente sulmerito delle riprese oggetto di accertamento analitico induttivo sia in primo sia in secondo grado. Infatti, l’abrogazione dell’art. 348 - ter cod.proc. civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021 attuata per quantoqui interessa dal d.lgs. n.149/2022, ha comportato il colloca- mentoall’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connessoadeguamento dei richiami, il quale ripropone la disposizione deicommi quarto e quinto dell’articolo abrogato e prevede l’inammis- sibilitàdel ricorso per cassazione per il motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360citato, ossia per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudi- zioche è stato oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente non ha dimostratoche le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo gradoe quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello sono statetra loro diverse . 8.3. In terzo luogo , la censura è chiaramente diretta ad ottenere un nuovoapprezzamento del fatto valutato dal giudice del merito. Va al propositorammentato il corretto procedimento logico che il giudice di meritodeve seguire nella valutazione degli indizi ai fini della disamina dellafondatezza delle riprese: la gravità, precisione e concordanza ri- chiesti dalla legge vanno desunti dal loro esame complessivo, in un giudizio non atomistico di essi (ben potendo ciascuno di essi essere insufficiente da solo), sebbene preceduto dalla considerazione di ognunoper individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazionei n un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza ed adun tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completamento (Cass.n.12002 del 2017; Cass. n. 5374 del 2017). Ciò che rileva è che dalla valutazionecomplessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportare lapresunzione semplice di fondatezza della pretesa, fermo restando il dirittodel contribuente a fornire la prova contraria. Infine,quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio osserva come,per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. U, Sentenzan. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di elementi istrut- torinon integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, seil fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in consi- derazione,benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risul- tanzeprobatorie offerte dalle parti e, come sopra visto, nella fattispecie ilfatto storico è indubbiamente stato considerato. 9. Orbene, non vi è dubbio che il giudice ha esaminato il fatto, laddove afferma che «Lacontribuente ha dichiarato un costo del venduto pari aeuro 40.638,00 (dato dalla somma di esistenze Iniziali e costi d'ac- quisto meno rimanenze finali, cosi come autodenunciati dalla parte) mentreha indicato ricavi per euro 3.510,00, con tali valori le cessioni sarebbero state realizzate con un'apparente, grossa perdita di 27.446,00 e un ricarico negativo del 91,36%, mentre la cessione di benidovrebbe avvenire ad un prezzo che garantisca un margine d i utile eun prezzo ampiamente remunerativo e non certo alquanto rovinoso. Ciòè ancor più vero se si raffronta con le percentuali di ricarico riferibili al settore merceologico di appartenenza dell'odierna ricorrente, come dastudio di settore M13U, da cui ha tratto la congrua (pur prudenziale ebassa) percentuale pari al 19%. La ricorrente avrebbe dovuto fornire tuttele spiegazioni del caso offrendo delle soluzioni parimenti verosi- milia supporto dell'innegabile dato di ricavi incoerenti rispetto ai costi diacquisto: ma ciò non è stato fatto rendendo legittimi i maggiori ricavi comeaccertati dall'Ufficio. » . La valuta zione del fatto dell’antieconomi- cità,anche con riferimento all’applicazione dello studio di settore nel quadro dell’accertamento analitico , con precisi riferimenti al quadro istruttorio del caso di specie, rende inammissibile la censura in disa- mina,nella quale viene semplicemente riproposta la prospettazione di parte,già avanzata in primo e secondo grado e sempre disattesa. 10. In conclusione il ricorso dev’essere perciò rigettato e le spese di liteseguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente in solido alla rifusione delle spesedi lite, liquidate in e uro 4.300 per compensi, oltre Spese preno- tatea debito.