CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03567/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
on studio in Torino, elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma , giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata [OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] (succeduta a titolo universale nei rapporti attivi e passivi, anche processuali, di “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].”,ex art. 1 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1 dicembre 2016, n. 225), con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Piemonte il 5 marzo 2018, n. 467/1/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2 7 gennaio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Piemonte il 5 marzo 2018, n. 467/1/2018, che, in controversia su impugnazione di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11076201600000305000 da parte di “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” (poi, incorporata da “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].”), notificatogli il 24 febbraio 2016, per l’importo di € 223.386,42, in dipendenza di cartelle di pagamento per crediti di varia natura, in uno al prodromico avviso di accertamento n. T7E012201068/2015 per l’IRPEF relativa all’anno 2010 da parte dell’Agenzia delle Entrate, notificatogli il 10 giugno 2015, ha rigettato l’appello proposto dal medesim o nei confronti dell ’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:SOCIETA] (subentrat a ex lege in corso di causa a “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].”) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Torino il 29 giugno 2016, n. 1114/2/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. 2. La C ommissione tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure – che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione con riferimento ai contributi SSN e IVS, alle contravvenzioni al codice della strada, alle sanzioni in materia urbanistica e per la tesoreria regionale e dichiarato l’inammissibilità del ricorso per il resto- sul presupposto che l’avviso di accertamento era stato ritualmente notificato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (per compiuta giacenza dopo la immissione in cassetta postale della comunicazione di deposito) e che il preavviso di iscrizione ipotecaria non era stato impugnato per vizi propri stante il rituale ricevimento della relativa notifica. 3. L ’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] hanno resistito con separati controricorsi. 4. Il consigliere delegato allo spoglio ha formulato proposta di definizione anticipata per manifesta inammissibilità/infondatezza del ricorso per cassazione, rispetto alla quale il ricorrente ha chiesto la decisione della causa. 5. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. In limine , v a rilevata d’ufficio l’inammissibilità del controricorso dell’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:SOCIETA], che si è costituita nel presente procedimento a mezzo di difensore del libero foro (Avv. [OSCURATO:PERSONA] da Verona) , in coerenza simmetrica col principio per cui (Cass., Sez. Trib., 31 ottobre 2024, n. 28199; Cass., Sez. Trib., 17 novembre 2025, n. 30352), in tema di difesa e rappresentanza in giudizio, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:SOCIETA] si avvalgono dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime le predette Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità, rispetto al quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con conseguente inammissibilità del ricorso(o, parimenti, del controricorso) . Ne discende che l'Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] deve considerarsi, ad ogni effetto, intimata nel presente procedimento. 2. Ciò detto, ilricorso è affidato a sette motivi. 3. Con il primo motivo, si denuncia v iolazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado, sul presupposto della rituale notificazione al contribuente del prodromico avviso di accertamento, che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria potesse essere impugnata dallo stesso soltanto per vizi propri. 3.1 Il predetto motivo è infondato. 3.2 Come è stato correttamente rilevato dalla proposta di definizione anticipata: «Il primo motivo di ricorso non ha pregio. Per quanto il preavviso di iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 sia atto autonomamente impugnabile, sebbene non compreso nell’elenco di cui all’art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992,l’impugnazione di tale atto rappresenta, tuttavia, una mera facoltà, e non un onere, per il destinatario, il quale può in ogni caso proporre ricorso avverso la successiva iscrizione di ipoteca; anzi, lo deve fare, nell’osservanza del termine decadenziale all’uopo stabilito dall’art. 21, comma 1, del decreto legislativo citato, se vuole impedire che essa acquisisca il carattere della definitività(Cass. n. 23528/2024,fra le tante), è altresì evidente che l’affermazione di inammissibilità del ricorso non ha impedito alla Corte distrettuale di esaminare funditusl’appello». 3.3 Peraltro, sulla premessa che, in tema di riscossione delle imposte, l'omissione (o invalidità) della notifica di un atto presupposto costituisce vizio comportante la nullità dell'atto consequenziale notificato, la quale può farsi valere mediante la scelta, ex art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificato, deducendo il vizio dell'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare anche quest'ultimo per contestare la pretesa tributaria; pertanto, la verifica circa la scelta compiuta dal contribuente compete al giudice del merito, il quale, nel primo caso, dovrà acclarare solo il difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, mentre, nel secondo, la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza della pretesa fiscale(da ultima: Cass., Sez. Trib., 19 maggio 2025, n. 13329), il giudice del gravame si è anche pronunciato sulla validità dell’avviso di accertamento. 4. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4) e 5), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi o, comunque, di motivare sull’eccepita inesistenza della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, che era stata direttamente effettuata dall’agente della riscossione a mezzo del servizio postale. 4.1 Il predetto motivo è infondato. 4.2 In proposito, la proposta di definizione anticipata ha argomentato che: «Il secondo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte ha ribadito ( Cass. n. 34895 del 13 dicembre 2023; Cass. n. 28872/18 ; Corte Cost. n. 175/2016) ha chiarito che: “... gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che perlegge vanno notificati al contribuente, con la conseguenza che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1992; con l’ulteriore effetto che, in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto...”». 4.3 Invero, è pacifico che, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, –in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l’atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890 –l’agente postale si limita ad attestare l’avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza exart. 1335 cod. civ.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2012, n. 270; Cass., Sez. 6^-5, 3 marzo 2014, n. 4895; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2016, n. 14501); in tal senso, si è detto che si tratta di una procedura «meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari» –la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge 20 novembre 1982, n. 890 – alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2011, n. 11708); Peraltro, le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono, a differenza dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, che si renda necessario l'invio della raccomandata informativa del deposito degli atti notificati all’ufficio postale. Pertanto, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale (d.m. 1 ottobre 2008), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere che gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l’ufficio postale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni con decorrenza dal giorno successivo al rilascio dell’avviso di giacenza (art. 25); nessuna disposizione di detto regolamento conteneva, quindi, una regola analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dall’art. 8, comma 4, della legge 20 novembre 1982, n. 890, sul momento in cui si dovesse ritenere pervenuto al destinatario un atto, che l'agente postale avesse depositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata. Quindi, nel caso di specie, per il perfezionamento della notifica con il meccanismo della c.d. "compiuta giacenza", deve farsi ricorso, in via analogica, alla regola dettata dall'art. 8, comma 4, della legge 20 novembre 1982, n. 890, secondo cui: « La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore». D’altra parte, poiché il citato regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto il "rilascio dell'avviso di giacenza", la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica exart. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 2 febbraio 2016, n. 2047; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2019, n. 6857; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2020, n. 19680; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2021, n. 8187; Cass., Sez. 6^-5, 13 maggio 2021, n. 12920; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2022, n. 12494; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2022, n. 23431; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21848; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2024, n. 29355; Cass., Sez. Trib., 19 dicembre 2025, n. 33228). Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall’art. 149 cod. proc. civ. e della legge 20 novembre 1982, n. 890, ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2012, n. 270; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2012, n. 9111; 12081; Cass., Sez. 5^, 22 dicembre 2017, n. 30824; Cass., Sez. 6^- 5, 17 maggio 2018, n. Cass., Sez. 5^, 28 dicembre 2018, n. 33563; Cass., Sez. 5^, 29 agosto 2019, n. 21815; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 16992; Cass., Sez. 6^-5, 29 ottobre 2020, n. 23828; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2021, n. 5154; Cass. Sez. 5^, 17 marzo 2021, n. 7464). Pur non essendo direttamente applicabile il disposto dell’art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in difetto, nel regolamento del servizio postale ordinario, di una regola (analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dall’art. 8, comma 4, della legge 20 novembre 1982, n. 890) sul momento in cui si debba ritenere pervenuto al destinatario un atto che l'agente postale abbia depositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata, debba farsi applicazione - non diretta ma analogica - della regola dettata nell’art. 8, comma 4, della legge 20 novembre 1982, n. 890, secondo cui: «La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore». La Corte ha, quindi, ritenuto che la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica ex art.14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che «la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro dei piego, se anteriore» (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 2 giugno 2016, n. 2047; Cass., Sez. 6^-5, 10 agosto 2017, n. 19958; Cass., Sez. 6^-5, 10 agosto 2017, n. 19958; Cass., Sez. 6^-5, 20 febbraio 2018, n. 4049; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2019, n. 6857; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2021, n.34250; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2022, n. 12494; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2022, n. 23431; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21848; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2024, n. 29355). Né tale orientamento sulla c.d. “notifica postale diretta” risulta essere stato inciso dalla recente pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012), in tema di notifica degli atti impositivi e degli atti processuali a mezzo del servizio postale ex art. 8 della Legge 20 novembre 1982 n. 890, con riguardo alla necessità di produrre in giudizio l’avviso di ricevimento contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.a.d.), per l’ipotesi di irreperibilità “relativa”del destinatario. 5. Con il terzo motivo, si denuncia v iolazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4) e 5), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi o, comunque,di motivare sull’eccepita decadenza dell’azione per intervenuta prescrizione dei titoli e prescrizione dei tributi, non essendo applicabile il termine decennale exart. 2953 cod. civ. in relazione alle cartelle di pagamento. 5.1 Il predetto motivo è inammissibile. 5.2 Come è stato condivisibilmente rilevato dalla proposta di definizione anticipata: «Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Sebbene la questione concernente l’intervenuta prescrizione dei tributi locali portati da due cartelle sia stata discussa in primo grado, non risulta che la stessa sia stata riproposta in sede di appello. Non solo la sentenza impugnata, nell’individuare le questioni sottoposte al Collegio non ne fa menzione, ma neppure parte ricorrente si carica di trascrivere le censure d’appello sottoposte al vaglio della CTR. Il principio di autosufficienza di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. in caso di deduzione di errores in procedendo, impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione dellagiustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza( Cass. n. 21346 del 30/07/2024; n. 18018/2024; n. 20694/2018). Qualora siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne La parte deve indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede dilegittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio». 5.3 Invero, secondo la stessa prospettazione del ricorrente (pagina 5 del ricorso), motivo di appello ha genericamente costituito la sola « decadenza dall’azione, per intervenuta prescrizione dei titoli, stante l’inapplicabilità della prescrizione decennale di cui all’art. 2953 c.c. alle cartelle di pagamento», senza alcun riferimentodiretto e specifico alla natura (erariale o locale) del tributo iscritto a ruolo. 5.4 Laddove, è ormai pacifico che il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità delcredito, ma non anche la c.d. "conversione" del termine diprescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni mod o denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva dicrediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato,tributarie ed extratributarie, nonché dicrediti delle Regioni, delle Province, dei Comu ni e degli altri enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di normetributarie o amministrative e così via; pertanto, ove per i relativicrediti sia prevista unaprescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass., Sez. Un., 17 novembre 2016, n. 23397); in successive pronunce, questa Corte ha ribadito che, in tema di riscossione mediante ruolo, la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non produce la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. (Cass., Sez. 6^-5, 3 maggio 2019, n. 11760); tuttavia, deve rilevarsi che i diversi tributi soggiacciono al termine ordinario decennale di prescrizione, se la legge non prevede termini prescrizionali differenti; con riferimento ad IRPEF, IRES, IRAP ed IVA, il diritto alla riscossione dei tributi erariali, in mancanza di un'espressa disposizione di legge in senso contrario, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni (art. 2946 cod. civ.) e non nel più breve termine quinquennale (art. 2948, n. 4), cod. civ.), non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta (tra le tante: Cass. Sez. 6^-5, 11 maggio 2018, n. 11555; Cass., Sez. 6^-5, 11 dicembre 2019, n. 32308; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2019, n. 10547; Cass., Sez. 6^-5, 26 giugno 2020, n. 12740; Cass., Sez. Un., 25 marzo 2021, n. 8500; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, n. 14346; Cass., Sez. 6^-5, 6 luglio 2021, n. 19106; Cass., Sez. 5^, 19 luglio 2021, n. 20638; Cass., Sez. 6^5, 20 maggio 2022, n. 16395; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2023, n. 33213; Cass., Sez. Trib., 17 dicembre 2024, n. 32900; Cass., Sez. Trib., 11 maggio 2025, n. 12509). 6. Con il quarto motivo, si denunciano, al contempo,violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4) e 5), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi o, comunque, di motivare sull’eccepita nullità della notifica dell’avviso di accertamento per carenza di poteri del messo speciale, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice di secondo grado che il vizio inficiante la notifica dell’atto presupposto (avviso di accertamento) si rifletteva anche sul l’atto presupponente (preavviso di iscrizione ipotecaria). 7. Con il quinto motivo, si denuncia v iolazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4) e 5), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi o, comunque, di motivare sull’eccepita nullità dell’avviso di accertamento per carenza di poteri del funzionario delegato. 8. I predett i motiv i – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta – sono in ammissibili e, comunque, infondati. 8.1 Secondo la proposta di definizione anticipata: «Il quarto ed il quinto motivo, inammissibili in quanto compendiano profili tra loro incompatibili, come la violazione di legge e la censura motivazionale (nn. 3, 4 e 5), deducono omessa pronuncia in merito alla carenza dei poteri del messo notificatore dell’avviso di accertamento, nonché carenza di poteri in capo al funzionario delegato. In realtà, la CTR si è pronunciata sul punto, accertando che la notifica era stata disposta dal messo speciale [OSCURATO:PERSONA] delegato dal direttore provinciale R. Gentile. Sul punto è sufficiente ribadire che la delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all’art. 42, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni. Da tale principio deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega che, pertanto, può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto (Cass. n. 12916/2024; Cass.n. 8814 del 29/03/2019; n. 19473/2021). Infine, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, cioè da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale (tra le tante, si veda Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 24271 del 30/09/2019). Erra dunque il ricorrente a ritenere che sia necessaria la qualifica dirigenziale in capo al delegato». 8.2 Aggiungasi, quanto alla nomina del messo notificatore, che il richiamo del ricorrente all’art. 1, comma 158, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in ordine alla necessità di un «provvedimento formale» da parte del dirigente preposto all’ufficio compente, ancorché riferibile alla sola «notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639», non comporta che, nello svolgimento dell’incarico affidatogli , il messo notificatore (al pari dell’ufficiale giudiziario) debba attestaree menzionare , in sede di notifica d egl i atti impositivi o riscossivi, oltre alla propria qualifica, anche la fonte attributiva della relativ a funzion e , essendo , al più onere , del contribuente allegare e documentare eventuali vizi o carenze della preposizione all’esercizio della funzione notificatoria. 8.3 Per il resto va ribadito che, s econdo la costante giurisprudenza di questa Corte, ladelega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d .P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato daldelegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di dettadelega di firma può avvenire anche medianteordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegatodelegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario delladelega s tessa (tra le altre: Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2019, n. 11013; Cass., Sez. 6^-5, 8 novembre 2019, n. 28850; Cass., Sez. 6^-5, 25 settembre 2020, n. 20314; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8382; Cass., Sez. Trib., 12 dicembre 2023, n. 34775; Cass., Sez. Trib., 27 dicembre 2024, n. 34515 ; Cass., Sez. Trib., 9 dicembre 2025, n. 34532; Cass., Sez. Trib., 9 gennaio 2026, n. 539). Sotto tale profilo, deve osservarsi che l'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs.30 marzo 2001, n. 165 , si riferisce espressamente ed inequivocabilmente alla "delega di funzioni", laddove prescrive che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze ad essi riservate, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati (Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2019, n. 11013). D’altra parte, come è stato evidenziato da questa Corte, tale rigore non si addice alla delega di firma, nella quale il delegato non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante e che trova titolo nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all'ufficio [art. 11, comma 1, lett. c) e d), dello Statuto dell’Agenzia delle Entrate, approvato con deliberazione adottata dal [OSCURATO:PERSONA] il 13 novembre 2000,n. 6; art. 5, comma 6, del regolamento di amministrazione, approvato con deliberazione adottata dal [OSCURATO:PERSONA] il 30 novembre 2000,n. 4] nell'ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra persone appartenenti al medesimo ufficio (Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2019, n. 11013; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2221; Cass., Sez. 5^, 9 settembre 2022, n. 26694). Ad ogni modo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,n. 44 (in termini: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2015, n. 22810; Cass. Sez. 5^, 26 febbraio 2020, n. 5177; Cass., Sez. Trib., 4 settembre 2024, n. 23782). Invero, la decisione del giudice delle leggi non può incidere sulla validità degli atti tributari perché diverso è il suo oggetto. La sentenza in questione riguarda il solo aspetto attinente all'art. 8, comma 24, del d.l. 2 marzo 2012,n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,n. 44, dichiarato illegittimo per il fatto di consentire alle amministrazioni finanziarie l'attribuzione di incarichi dirigenziali a propri funzionari fino all'espletamento delle procedure concorsuali, da completare entro il 31 dicembre 2013, con salvezza degli incarichi già conferiti; norma che (unitamente alle disposizioni di proroga) è stata ritenuta in violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., per aver contribuito all'indefinito protrarsi nel tempo di assegnazioni asseritamente temporanee di mansioni superiori, senza copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica. Tuttavia, i due aspetti - quello della dirigenza e quello della validità degli atti anteriormente sottoscritti da impiegati della carriera direttiva, preposti agli uffici finanziari o delegati -non sono, per quanto esposto, in modo alcuno confondibili, non essendo previsto che gli avvisi di accertamento promanino, per essere imputabili all'amministrazione finanziaria, da soggetti aventi qualifiche dirigenziali. Cosicché non è utile ai fini specifici insistere oltre, circa la portata retroattiva ordinariamente ascrivibile alla citata declaratoria di incostituzionalità, per il semplice fatto che quella declaratoria resta irrilevante quanto alla soluzione del problema in esame. La richiamata pronuncia riguarda il profilo involto dalla norma consentanea all'attribuzione degli incarichi dirigenziali senza concorso. Dunque, essa non supera, sul piano effettuale, i confini del rapporto interno (di impiego o di servizio) tra l'amministrazione e il personale direttivo, e non attinge la sorte degli atti, rispetto ai quali rileva in modo autosufficiente (solo) l'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973,n. 600, in rapporto alla disciplina del quale devesi stabilire se la volontà dell'ente sia stata validamente manifestata dal soggetto che, indipendentemente dalla qualifica dirigenziale, legittimamente rivestiva la funzione da tale disposizione considerata (Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2015, n. 22810). 8.4 Ne discende, altresì,che nessuna carenza o invalidità della notifica dell’avviso di accertamento poteva riverberarsi sulla comunicazione preventiva dell’iscrizione ipotecaria. 9. Con il sesto motivo, si denuncia v iolazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4) e 5), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi o, comunque, di motivare sull’eccepita prescrizione del credito per l’IRPEF in conseguenza della nullità della notifica e della nullità dell’avviso di accertamento. 9.1 Il predetto motivo è infondato. 9.2 In proposito, è sufficiente richiamare quanto è stato osservato nella proposta di definizione anticipata: «Il sesto motivo che risulta proposto in appello è infondato. Nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, non essendo intervenuta la prescrizione decennale del tributo annualità 2006-2010, avendo il contribuente ricevuto regolare notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria in data 24.02.2016 ( Cass.n. 17416/2023). Il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948 c.c., n. 4, "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivo. Crediti di imposta sono, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art.2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, per i contributi previdenziali) e, in particolare i crediti IRPEF e IVA sono soggetti alla prescrizione decennale (Cass. 9906/2018; Cass. 32308/2019)" (Cass. n. 25716 del 2020; v. anche Cass.24322 del 2014; Cass. n. 16232 del 2020; n. 4385/2025)». 9.3 Si rinvia, comunque, alle motivazioni illustrate al punto 5.4 della presente ordinanza. 10. Con il settimo motivo, si denunciano, al contempo, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4) e 5), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi o, comunque, di motivare sull’eccepita illegittimità della pretesa inerente all’IRPEF, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice di secondo grado che il vizio inficiante l’atto presupposto (avviso di accertamento) si rifletteva anche sull’atto presupponente (preavviso di iscrizione ipotecaria). 10.1 Il predetto motivo è infondato. 10.2 La proposta di definizione anticipata si è espressa su tale censura nel senso che: «L’ultimo mezzo è palesemente infondato. In considerazione della rituale notifica dell’avviso di accertamento accertata dal giudice d’appello e nemmeno contestata in sede di legittimità, ogni contestazione in ordine alla fondatezza della pretesa tributaria è preclusa, essendosi questa cristallizzata in seguito alla mancata opposizione dell’atto impositivo menzionato». 10.3 A ben vedere, il mezzo si sostanzia nella tardiva contestazione della pretesa consacrata nell ’avviso di accertamento (pagine 23 e 24 dl ricorso) , la cui regolar e notifica non consente ormai di far valere in sede di impugnazione del successivo preavviso di iscrizione ipotecaria. Difatti, nell’ottica procedimentale dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, soltanto l a mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, che siano stati adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo. 11. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’inammissibilità/infondatezza dei motivi dedotti, il ricorsodeve essere rigettato. 12. Quanto alla regolamentazione delle spese giudiziali: -nei rapporti tra ricorrente e controricorrente, esse seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo; - nei rapporti tra ricorrente e intimata, nul la deve essere disposto in ordine alla relativa regolamentazione, non essendosi ritualmente costituita in giudizio la parte vittoriosa. 13. Ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (quale introdotto dall’art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69), in virtù del richiamo fattone dall’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall’art. 3, comma 28, n. 3), lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la manifesta inammissibilità/infondatezza del ricorso giustifica l’ulteriore condanna d’ufficio della parte soccombente al pagamento in favore della parte vittoriosa di una somma equitativamente determinata nella metà dell’importo corrispondente alla liquidazione delle spese giudiziali. Difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una «somma equitativamente determinata», non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (di una loro frazione o diun loro multiplo) o anche del valore della controversia (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 4 luglio 2019, n. 17902; Cass., Sez. 3^, 20 novembre 2020, n. 26435; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31870; Cass., Sez. 3^, 26 gennaio 2022, n. 2347; Cass., Sez. 6^-3, 15 febbraio 2023, n. 4725; Cass., Sez. Trib., 12 aprile 2023, n. 9802; Cass., Sez. Trib., 15 giugno 2023, n. 17100; Cass., Sez. Trib., 19 giugno 2024, n. 16934). Ovviamente, tanto non può valere nei confronti della parte vittoriosa che sia rimasta intimata, non potendo esservi pronuncia sulle spese giudiziali in suo favore ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. 14. In applicazione del combinato disposto degli artt. 380-bis, terzo comma, e 96, quarto comma, cod. proc. civ., si deve, altresì, condannare il ricorrente a pagare una sanzione di € 1.700,00 a favore della Cassa delle Ammende; peraltro, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ. (come novellato dall’art. 3 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condannaai sensi del terzo e del quarto comma dell'art.96 cod. proc. civ. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass., Sez. Un., 27 settembre 2023, n. 27433; Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2023, n. 28540), per quanto sia stato precisato che la predetta norma non prevede l'applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, la quale resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base ad un'interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto (Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2023, n. 36069), avendosi particolare riguardo, nella specie, alla omogeneità delle ragioni decisorie rispetto alla formulazione della proposta. 15. Inoltre, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-biscod. proc. civ. (come novellato dall’art. 3 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la condanna del ricorrente al pagamento della somma di cui all'art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. in favore della Cassa delle Ammende - nel caso in cui egli abbia formulato istanza di decisione (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ.) e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta - deve essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori (Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023, n. 27195 –nello stesso senso: Cass., Sez. 3^, 4 ottobre 2023, n. 27947; Cass., Sez. 1^, 16 luglio 2025, n. 19641). 16.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna ilricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrent e , liquidandolenella misura di € 6 . 8 00 ,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; condanna il ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di € 3.400,00 in favore della cont