CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15343/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tti dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Direttorepro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’AvvocaturaGenerale dello Stato- controricorrente -per la cassazione della sentenza della Commissione TributariaRegionale della Lombardia, n. 5126/13/2019, depositata il 17/12/2019e non notificataCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 26104/2020Numero sezionale 1295/2026Numero di raccolta generale 15343/2026Data pubblicazione 20/05/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Carmelina [OSCURATO:PERSONA] riassumeva di fronte alla CTP diVarese l'impugnazione proposta di fronte al giudice ordinario - che avevadeclinato la propria giurisdizione - riguardante l'atto di pignoramento adessa notificato, chiedendo dichiararsi estinti per prescrizioni i crediti conesso azionati.Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso ritenendo applicabileai crediti erariali la prescrizione quinquennale e dichiarando che gli attiinterruttivi erano stati notificati dopo il decorso del predetto termine.Appellava il Riscossore.Con la sentenza gravata in questa sede di legittimità la CTR dellaLombardia ha riformato la statuizione di primo grado, escludendo ildecorso della prescrizione decennale – applicabile ai crediti azionati conl’atto impugnato - a fronte della notifica di atti interruttivi dellaprescrizione oltre che a fronte della sospensione riguardante le pretesescritte nei ruoli consegnati al riscossore sino al 31 ottobre 2013, sospesinel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 15 giugno 2014.Ricorre a questa Corte la contribuente con atto affidato a cinquemotivi di impugnazione.Resiste con controricorso il Riscossore.Ragioni della decisionePoiché le censure proposte vertono sulla prescrizione dei creditierariali azionati e sulla sussistenza o meno di atti interruttivi, viene inrilievo, preliminarmente, sul piano logico e giuridico, il quinto motivo diricorso con il quale la [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione e falsaapplicazione dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 per avere il giudicedi merito erroneamente ritenuto perfezionata la notifica del preavviso difermo avvenuta nell'anno 2006 e dell'intimazione di pagamentoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 26104/2020Numero sezionale 1295/2026Numero di raccolta generale 15343/2026Data pubblicazione 20/05/2026avvenuta nell'anno 2015. Detto motivo lamenta anche la violazione, ovesi dovesse fare applicazione delle disposizioni in tema didisconoscimento della copia fotostatica attestante la relata di notifica,delle disposizioni di cui all’art. 22 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in tema dionere di produzione documentale.Con il motivo in argomento la contribuente, in realtà, aggrediscel'accertamento di fatto operato dal giudice di appello all'esito del qualela notifica del preavviso di fermo oggetto della doglianza è stata ritenutacorrettamente perfezionata. Sotto questo profilo quindi la censurarisulta inammissibile poiché costituente doglianza di merito, volta asollecitare questa Corte a un nuovo esame dei fatti di causa.Inoltre, la censura è inammissibile per una ulteriore ragione:avendo proposto un motivo di ricorso che pone in discussione lacorrettezza del procedimento notificatorio, era onere della partericorrente trascrivere in ricorso per Cassazione o produrre a questaCorte gli atti del procedimento stesso dai quali era evincibile lasussistenza del vizio denunciato.Il che non è avvenuto; di qui l’inammissibilità.Ma non solo.Il motivo non censura in alcun modo l’accertamento in fattooperato dalla CTR con riguardo alla regolarità della notificadell’intimazione di pagamento; essa scrive che “entro il terminedecennale decorrente da tale atto interruttivo (n.d.r. il fermoamministrativo notificato nel 2006) era stato notificato il 21.10.2015l’intimazione di pagamento”.Tale circostanza – a fronte del pacifico difetto di impugnazione ditale intimazione di pagamento – non solo rende infondata la censura,ma produce la inammissibilità dell’originario ricorso della contribuenteavverso l’atto di pignoramento oggetto del presente giudizio, notificatoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 26104/2020Numero sezionale 1295/2026Numero di raccolta generale 15343/2026Data pubblicazione 20/05/2026pacificamente il 9 marzo 2016, in data successiva all’intimazione si cuisi è detto che risulta notificata in data 21 ottobre 2015.Va applicato alla fattispecie il principio generale del giudiziotributario che ammette – nel caso di mancata notifica dell’attopresupposto – la c.d. “impugnazione recuperatoria”.Secondo tale principio, il contribuente che lamenti l’inesistenza, lamancanza o la nullità della notifica della cartella di pagamento deveproporre impugnazione ex art. 19, comma 1, lett. d, del d. Lgs. n. 546del 1992 (in funzione di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.)avverso l’atto di pignoramento presso terzi di cui lo stesso abbia ricevutola notifica, avendo quest’ultima valore equipollente ad una validanotifica della cartella di pagamento, della quale il contribuente è messoin condizione di conoscere l’esistenza e di esercitare il diritto diimpugnazione; pertanto, dopo il decorso del termine di decadenza exart. 21 del d. Lgs. in argomento, dalla notifica dell’atto di pignoramentopresso terzi, l’eventuale impugnazione ex art. 19, comma 1, lett. e, deld. Lgs. n. 546 del 1992 (sempre in funzione di opposizione agli attiesecutivi ex art. 617 c.p.c.) della successiva intimazione di pagamentonon può attingere anche vizi inerenti alla notifica della prodromicacartella di pagamento” (così Cass. n. 32671/2024).Nella fattispecie, in cui si sosteneva da parte della contribuentel’inesistenza o la mancanza o la nullità della notifica degli attipresupposti al pignoramento debitamente notificato, la conoscenza delprimo atto esecutivo – che in questo caso, pacificamente, è l’intimazionedi pagamento notificata in data 21 ottobre 2015 - in quanto idonea a farconseguire quella dei detti atti, assume il valore di cui all’art. 19, comma3, secondo inciso, del d. Lgs. n. 546 del 1992, cioè di atto legittimantela loro impugnazione unitamente allo stesso atto esecutivo (in termini:Cass. Sez. Un. n. 7822/2020), fermo restando che, quando la tutelaconcerne un atto esecutivo che si assume viziato per la mancanza oCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 26104/2020Numero sezionale 1295/2026Numero di raccolta generale 15343/2026Data pubblicazione 20/05/2026l’invalidità (sia per nullità sia per inesistenza) della notifica della cartellao dell’intimazione oppure per vizi formali inerenti al loro profilo dicontenuto forma, l’azione davanti al giudice tributario non èun’opposizione agli esecutivi secondo il modello di cui all’art. 617 c.p.c.ma un giudizio ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d. Lgs. n. 546 del1992, del quale si può dire solo che ha una funzione simile a quella delrimedio dell’art. 617 c.p.c. (in termini: Cass. Sez. Un. n. 7822/2020).Poiché tale intimazione – correttamente notificata, è incontroverso– non risulta esser stata impugnata perché oggetto dell’impugnazionerisulta essere il successivo pignoramento, il ricorso originario dellacontribuente andava dichiarato inammissibile in quanto tardivo.Ancora recentemente, questa Corte – in fattispecie analoga – haespressamente puntualizzato che se l’intimazione di pagamento nonviene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notificadegli atti presupposti o anche l’illegittimità della pretesa per vicende adessa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito siconsolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriorialla sua notifica (così Cass. n. 28706/2025 che cita in motivazione Cass.n. 22108/2024 e Cass. n. 10736/2024).Come è noto, l’inammissibilità del ricorso del contribuente èrilevabile in ogni stato e grado del giudizio: si tratta di una forma diinvalidità che, ancorché priva di autonomia concettuale rispetto allanullità (Cass. Sez. Un. n. 16/2000), è tradizionalmente ritenutainsuscettibile di sanatoria ai sensi degli artt. 156 e 164 cod. proc. civ.(Cass. n. 18932/2016 e Cass. n. 12134/2019).Pertanto, va dichiarato inammissibile l’originario ricorso dellacontribuente e alla luce delle considerazioni sopra svolte, con ciòcorreggendosi sul punto la motivazione della sentenza di appello ex art.384 c.p.c., dovendosi appunto dichiarare inammissibile in quanto tardivoil ricorso originariamente proposto dalla contribuente poiché dettoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 26104/2020Numero sezionale 1295/2026Numero di raccolta generale 15343/2026Data pubblicazione 20/05/2026ricorso ex art. 19 c. 3 del d. Lgs. n. 546 del 1992 andava propostoavverso la precedente intimazione di pagamento, che risulta esser statacorrettamente notificata e che pertanto costituisce – essa intimazione,non il pignoramento, che rispetto ad essa è secondo - il primo attosuccessivo a quelli dei quali si contesta la notificazione.Con il primo motivo e il secondo motivo la ricorrente denuncia, aisensi dell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2948,n. 4, c.c. e dell’art. 20 del d. Lgs. n. 472 del 1997, nonché anche omessapronuncia, in relazione alla prescrizione delle sanzioni e degli interessi.Deduce anche che tali voci accessorie sono assoggettate al terminequinquennale e non a quello decennale e lamenta che il giudice diappello non si pronuncia espressamente sulla relativa eccezione diprescrizione. La ricorrente contesta altresì la legittimità delle notificheposte a fondamento dell’interruzione del termine prescrizionale.Con il terzo e il quarto motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e degliartt. 615 e 617 c.p.c., lamentando l’omessa pronuncia in ordineall’ammissibilità dell’opposizione all’esecuzione, nonché sulle questionirelative alla inesigibilità del credito e alla impignorabilità dei beni.Lamenta altresì, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., della violazione e falsaapplicazione degli artt. 2946, 2948, n. 4, e 2953 c.c., sostenendo che laCommissione tributaria regionale non distingue i diversi termini diprescrizione applicabili alle singole cartelle di pagamento, aventi naturae contenuto eterogeneo, né esamina specificamente le eccezionisollevate in relazione a ciascuna di esse.Tutti i ridetti motivi sono assorbiti in quanto privi di rilevanza aifini del decidere.Come è noto, il c.d. “assorbimento in senso improprio” èravvisabile quando la decisione assorbente esclude la necessità o lapossibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta unCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 26104/2020Numero sezionale 1295/2026Numero di raccolta generale 15343/2026Data pubblicazione 20/05/2026implicito rigetto di altre domande (in tal senso, Cass. n. 12193/2020;Cass. n. 23874/2023). P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento dellespese processuali in favore della parte controricorrente che liquida ineuro 5.900,00 oltre a spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2026.Il PresidenteCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7