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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 10610/2026

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Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –Numero registro generale 4094/2025Numero sezionale 810/2026Numero di raccolta generale 10610/2026Data pubblicazione 21/04/2026nonchéAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE– intimata –avverso la sentenza n. 2143/19/2024 della Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Lombardia, depositata il 24/7/2024.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 gennaio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primogrado di Pavia un’intimazione di pagamento notificatale il 17 aprile2023, relativa a dodici prodromiche cartelle di pagamento, lamentandola mancata notificazione di queste ultime ed eccependo l’intervenutaprescrizione dei relativi crediti, aventi ad oggetto imposte riferite alperiodo compreso tra il 1987 e il 1996.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso.3.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia,investita dell’appello dell’Agenzia delle entrate, respinse il gravameevidenziando che l’unico atto potenzialmente interruttivo emergentedagli atti di causa era una precedente intimazione di pagamentonotificata alla [OSCURATO:PERSONA] il 19 marzo 2019, quando il termine prescrizionaleera già decorso, e che la mancata impugnazione da parte dellacontribuente di detta precedente intimazione non le precludeva lapossibilità di far valere la prescrizione maturata tra la data dinotificazione delle singole cartelle e quella di notifica del primo avvisodi intimazione, non rientrando tale atto tra quelli per i quali, ai sensidell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, vi è la necessità di impugnazione.Numero registro generale 4094/2025Numero sezionale 810/2026Numero di raccolta generale 10610/2026Data pubblicazione 21/04/20264.

Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso per cassazione affidandolo a un motivo, cui [OSCURATO:PERSONA] haresistito con controricorso.5.

Entrambe le parti hanno poi depositato memorie illustrative ex art.380-bis1 c.p.c.6.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Deve innanzitutto disattendersi l’eccezione di inammissibilità delricorso sollevata dalla controricorrente in ragione di un asserito difettodi interesse ad agire dell’Agenzia delle entrate, difetto di interesse cheandrebbe ravvisato nel fatto che le doglianze mosse dalla contribuentel’esistenza e la notifica di un valido atto interruttivo della prescrizione– che coinvolgerebbero la sola posizione dell’agente della riscossione,peraltro rimasto contumace nei due gradi del giudizio di merito.Al riguardo è sufficiente osservare che non può certo negarsi lalegittimazione ad impugnare dell’Agenzia delle entrate, essendo essatitolare dei crediti tributari di cui si controverte, rispetto ai quali l’agentedella riscossione riveste la qualità di mero indicatario di pagamento epreposto alla relativa riscossione.L’intimazione di pagamento che viene qui in rilievo è stata pacificamenteimpugnata dalla contribuente per ragioni non esclusivamente legate allaregolarità o alla validità degli atti esecutivi, essendo stata eccepita laprescrizione dei crediti portati nelle prodromiche cartelle, ed essendo stataquindi contestata la fondatezza stessa della pretesa impositiva:situazione, questa, che consente al contribuente di indirizzare l’azioneindifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario (v.Cass., sez. un., n. 16412 del 2007; Cass, n. 30792 del 2024), inveroentrambi convenuti nella controversia in esame sin dal primo grado digiudizio.Numero registro generale 4094/2025Numero sezionale 810/2026Numero di raccolta generale 10610/2026Data pubblicazione 21/04/2026Senza peraltro obliterare che l’interesse ad impugnare dell’Agenzia delleentrate, chiamata in causa dalla stessa contribuente al momentodell’introduzione del giudizio di primo grado, trova fondamento nella suaposizione di soccombenza all’esito del processo d’appello (in questo sensov.

Cass. n. 13279/2025).2.

È altresì infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevatadalla controricorrente in ragione della mancata impugnazione di una delledue rationes decidendi che sorreggerebbero la sentenza del Giudiced’appello, cioè quella attinente alla mancata prova documentale delfondamento della pretesa tributaria, con conseguente formazione delgiudicato interno sul punto.

Contrariamente a quanto dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA],la sentenza impugnata si fonda su un’unica ratio, ovverosia sulla ritenutaprescrizione dei crediti tributari per vano decorso del relativo termine trail momento in cui sarebbero state notificate le cartella di pagamento e ladata di notifica dell’intimazione di pagamento del 2019, primo attointerruttivo di cui è stata data prova.

Il ricorso dell’Agenzia fiscale èappunto diretto a contrastare tale ratio, sulla base della considerazioneche, in mancanza di tempestiva impugnazione dell’intimazione dipagamento predetta, la prescrizione eventualmente maturata prima diessa non poteva essere eccepita.3.

Tanto premesso, con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazionedel combinato disposto degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546 del 1992 nonchédell’art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 per avere la sentenza impugnataesaminato doglianze inammissibili siccome tardivamente proposte.Secondo la ricorrente la sentenza della Corte regionale ha erroneamenteritenuto che la mancata impugnazione dell’intimazione di pagamentonotificata il 19 marzo 2019 non precludesse l’impugnazione dellasuccessiva intimazione notificata il 17 aprile 2023 per vizi non suoi proprima inerenti ad atti prodromici.Numero registro generale 4094/2025Numero sezionale 810/2026Numero di raccolta generale 10610/2026Data pubblicazione 21/04/20264.

Il motivo, che va riqualificato come doglianza di violazione di legge equindi ricondotto all’ipotesi di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,deducendosi con esso un error in iudicando (v.

Cass. sez. un., n.17931/2013; Cass. n. 759/2025), è fondato.4.1.

Secondo il più recente indirizzo di questa Corte, l’intimazione dipagamento in generale, quale atto il cui scopo è quello di invitare ilcontribuente al pagamento prima di dare avvio all’esecuzione forzata, èassimilabile all’avviso di cui all’art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973(Cass. n. 22108/2024) e, come tale, annoverabile tra gli atti impugnabilidi cui all’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992: con la conseguenza che, ove nonimpugnato, si determina la cristallizzazione del credito fiscale.4.2.

L’art. 50 comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 prevede infatti che, sel’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella dipagamento, la stessa deve essere preceduta dalla notifica di «un avvisoche contiene l’intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entrocinque giorni».

Detto «avviso» corrisponde al precedente «avviso dimora» di cui all’art. 46 d.P.R. cit. nella versione precedente,espressamente annoverato nell’elenco di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/92.L’abrogato testo dell’art. 46 – rubricato appunto «avviso di mora» –prevedeva che l’esattore, prima di iniziare l’espropriazione forzata neiconfronti del debitore moroso, dovesse notificargli un avviso contenentel’indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, penepecuniarie, interessi, indennità di mora e spese, e l’invito a pagare entrocinque giorni.

Analoga disposizione si trova ora, dopo le modifiche di cuial d.l.gs. n. 46 del 1999, nell’attuale art. 50, il quale prevede che sel’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella dipagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notificadi un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultantedal ruolo entro cinque giorni.

Non può allora dubitarsi che si tratti delmedesimo atto e che, di conseguenza, l’avviso di cui all’art. 50 d.P.R. n.Numero registro generale 4094/2025Numero sezionale 810/2026Numero di raccolta generale 10610/2026Data pubblicazione 21/04/2026602 del 1973 è riconducibile all’avviso di mora cui fa riferimento l’art. 19,comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992: invero, essendo identica lafunzione dell’avviso di intimazione e quella dell’avviso di mora, essi siidentificano (in questi termini Cass. n. 20476/2025; v. anche Cass. n.6436/2025).4.3.

Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale ilmeccanismo di cui all’art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamenteimpugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consentel’impugnazione unitamente a quest’ultimo), comporta che, sel’intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non vieneimpugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica deglie non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla suanotifica (Cass., n. 22108/2024 cit.; Cass. n. 10736/2024).Va, viceversa, disatteso, il diverso ed isolato orientamento (fatto proprio,tra le più recenti, da Cass. n. 16743/2024, richiamata anche dallasentenza d’appello qui impugnata) che, facendo leva sul solo riferimentoletterale, ritiene che l’avviso di intimazione, sebbene contenentel’esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un attoprevisto tra quelli di cui all’art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, conconseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.In definitiva, deve essere confermato l’orientamento di questa Corte inordine alla ricomprensione dell’avviso di cui all’art. 50 d.P.R. n. 602 del1973 fra quelli di cui all’elenco tassativo stabilito dall’art. 19 d.lgs. n. 546del 1992, la cui mancata impugnazione entro il previsto terminedecadenziale determina appunto la cristallizzazione della pretesaimpositiva in essi portata.Numero registro generale 4094/2025Numero sezionale 810/2026Numero di raccolta generale 10610/2026Data pubblicazione 21/04/20264.4.

Il contribuente, pertanto, ha l’onere d’impugnare l’avviso diintimazione per fare valere l’eventuale prescrizione dei crediti tributarimaturati prima della notificazione dell’avviso stesso; ugualmente deveritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia statanotificata.

In altri termini l’eccezione di prescrizione, che si affermamaturata prima dell’intimazione di pagamento, va fatta valereimpugnando quest’ultima, restando preclusa, invece, in sede diimpugnazione del successivo atto dell’Ufficio, sia pure esso una nuovaintimazione di pagamento.4.5.

La sentenza impugnata, nell’affermare che l’intimazione dipagamento non sia un atto compreso nell’elenco di cui all’art. 19 d.lgs. n.546 del 1992, con conseguente mera facoltà di impugnazione, e chel’eccezione volta a far valere la prescrizione maturata prima dellanotificazione di un’intimazione non tempestivamente impugnata possaessere validamente sollevata anche in occasione dell’impugnazione diun’intimazione successiva, non si è uniformata ai principi sopra esposti.5.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnatacassata, con conseguente rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche aregolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia,anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio dilegittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –Numero registro generale 4094/2025Numero sezionale 810/2026Numero di raccolta generale 10610/2026Data pubblicazione 21/04/2026nonchéAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE– intimata –avverso la sentenza n. 2143/19/2024 della Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Lombardia, depositata il 24/7/2024.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 gennaio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primogrado di Pavia un’intimazione di pagamento notificatale il 17 aprile2023, relativa a dodici prodromiche cartelle di pagamento, lamentandola mancata notificazione di queste ultime ed eccependo l’intervenutaprescrizione dei relativi crediti, aventi ad oggetto imposte riferite alperiodo compreso tra il 1987 e il 1996.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso.3. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia,investita dell’appello dell’Agenzia delle entrate, respinse il gravameevidenziando che l’unico atto potenzialmente interruttivo emergentedagli atti di causa era una precedente intimazione di pagamentonotificata alla [OSCURATO:PERSONA] il 19 marzo 2019, quando il termine prescrizionaleera già decorso, e che la mancata impugnazione da parte dellacontribuente di detta precedente intimazione non le precludeva lapossibilità di far valere la prescrizione maturata tra la data dinotificazione delle singole cartelle e quella di notifica del primo avvisodi intimazione, non rientrando tale atto tra quelli per i quali, ai sensidell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, vi è la necessità di impugnazione.Numero registro generale 4094/2025Numero sezionale 810/2026Numero di raccolta generale 10610/2026Data pubblicazione 21/04/20264. Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso per cassazione affidandolo a un motivo, cui [OSCURATO:PERSONA] haresistito con controricorso.5. Entrambe le parti hanno poi depositato memorie illustrative ex art.380-bis1 c.p.c.6. L’Agenzia delle entrate-Riscossione è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Deve innanzitutto disattendersi l’eccezione di inammissibilità delricorso sollevata dalla controricorrente in ragione di un asserito difettodi interesse ad agire dell’Agenzia delle entrate, difetto di interesse cheandrebbe ravvisato nel fatto che le doglianze mosse dalla contribuentel’esistenza e la notifica di un valido atto interruttivo della prescrizione– che coinvolgerebbero la sola posizione dell’agente della riscossione,peraltro rimasto contumace nei due gradi del giudizio di merito.Al riguardo è sufficiente osservare che non può certo negarsi lalegittimazione ad impugnare dell’Agenzia delle entrate, essendo essatitolare dei crediti tributari di cui si controverte, rispetto ai quali l’agentedella riscossione riveste la qualità di mero indicatario di pagamento epreposto alla relativa riscossione.L’intimazione di pagamento che viene qui in rilievo è stata pacificamenteimpugnata dalla contribuente per ragioni non esclusivamente legate allaregolarità o alla validità degli atti esecutivi, essendo stata eccepita laprescrizione dei crediti portati nelle prodromiche cartelle, ed essendo stataquindi contestata la fondatezza stessa della pretesa impositiva:situazione, questa, che consente al contribuente di indirizzare l’azioneindifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario (v.Cass., sez. un., n. 16412 del 2007; Cass, n. 30792 del 2024), inveroentrambi convenuti nella controversia in esame sin dal primo grado digiudizio.Numero registro generale 4094/2025Numero sezionale 810/2026Numero di raccolta generale 10610/2026Data pubblicazione 21/04/2026Senza peraltro obliterare che l’interesse ad impugnare dell’Agenzia delleentrate, chiamata in causa dalla stessa contribuente al momentodell’introduzione del giudizio di primo grado, trova fondamento nella suaposizione di soccombenza all’esito del processo d’appello (in questo sensov. Cass. n. 13279/2025).2. È altresì infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevatadalla controricorrente in ragione della mancata impugnazione di una delledue rationes decidendi che sorreggerebbero la sentenza del Giudiced’appello, cioè quella attinente alla mancata prova documentale delfondamento della pretesa tributaria, con conseguente formazione delgiudicato interno sul punto. Contrariamente a quanto dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA],la sentenza impugnata si fonda su un’unica ratio, ovverosia sulla ritenutaprescrizione dei crediti tributari per vano decorso del relativo termine trail momento in cui sarebbero state notificate le cartella di pagamento e ladata di notifica dell’intimazione di pagamento del 2019, primo attointerruttivo di cui è stata data prova. Il ricorso dell’Agenzia fiscale èappunto diretto a contrastare tale ratio, sulla base della considerazioneche, in mancanza di tempestiva impugnazione dell’intimazione dipagamento predetta, la prescrizione eventualmente maturata prima diessa non poteva essere eccepita.3. Tanto premesso, con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazionedel combinato disposto degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546 del 1992 nonchédell’art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 per avere la sentenza impugnataesaminato doglianze inammissibili siccome tardivamente proposte.Secondo la ricorrente la sentenza della Corte regionale ha erroneamenteritenuto che la mancata impugnazione dell’intimazione di pagamentonotificata il 19 marzo 2019 non precludesse l’impugnazione dellasuccessiva intimazione notificata il 17 aprile 2023 per vizi non suoi proprima inerenti ad atti prodromici.Numero registro generale 4094/2025Numero sezionale 810/2026Numero di raccolta generale 10610/2026Data pubblicazione 21/04/20264. Il motivo, che va riqualificato come doglianza di violazione di legge equindi ricondotto all’ipotesi di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,deducendosi con esso un error in iudicando (v. Cass. sez. un., n.17931/2013; Cass. n. 759/2025), è fondato.4.1. Secondo il più recente indirizzo di questa Corte, l’intimazione dipagamento in generale, quale atto il cui scopo è quello di invitare ilcontribuente al pagamento prima di dare avvio all’esecuzione forzata, èassimilabile all’avviso di cui all’art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973(Cass. n. 22108/2024) e, come tale, annoverabile tra gli atti impugnabilidi cui all’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992: con la conseguenza che, ove nonimpugnato, si determina la cristallizzazione del credito fiscale.4.2. L’art. 50 comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 prevede infatti che, sel’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella dipagamento, la stessa deve essere preceduta dalla notifica di «un avvisoche contiene l’intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entrocinque giorni». Detto «avviso» corrisponde al precedente «avviso dimora» di cui all’art. 46 d.P.R. cit. nella versione precedente,espressamente annoverato nell’elenco di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/92.L’abrogato testo dell’art. 46 – rubricato appunto «avviso di mora» –prevedeva che l’esattore, prima di iniziare l’espropriazione forzata neiconfronti del debitore moroso, dovesse notificargli un avviso contenentel’indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, penepecuniarie, interessi, indennità di mora e spese, e l’invito a pagare entrocinque giorni. Analoga disposizione si trova ora, dopo le modifiche di cuial d.l.gs. n. 46 del 1999, nell’attuale art. 50, il quale prevede che sel’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella dipagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notificadi un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultantedal ruolo entro cinque giorni. Non può allora dubitarsi che si tratti delmedesimo atto e che, di conseguenza, l’avviso di cui all’art. 50 d.P.R. n.Numero registro generale 4094/2025Numero sezionale 810/2026Numero di raccolta generale 10610/2026Data pubblicazione 21/04/2026602 del 1973 è riconducibile all’avviso di mora cui fa riferimento l’art. 19,comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992: invero, essendo identica lafunzione dell’avviso di intimazione e quella dell’avviso di mora, essi siidentificano (in questi termini Cass. n. 20476/2025; v. anche Cass. n.6436/2025).4.3. Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale ilmeccanismo di cui all’art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamenteimpugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consentel’impugnazione unitamente a quest’ultimo), comporta che, sel’intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non vieneimpugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica deglie non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla suanotifica (Cass., n. 22108/2024 cit.; Cass. n. 10736/2024).Va, viceversa, disatteso, il diverso ed isolato orientamento (fatto proprio,tra le più recenti, da Cass. n. 16743/2024, richiamata anche dallasentenza d’appello qui impugnata) che, facendo leva sul solo riferimentoletterale, ritiene che l’avviso di intimazione, sebbene contenentel’esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un attoprevisto tra quelli di cui all’art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, conconseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.In definitiva, deve essere confermato l’orientamento di questa Corte inordine alla ricomprensione dell’avviso di cui all’art. 50 d.P.R. n. 602 del1973 fra quelli di cui all’elenco tassativo stabilito dall’art. 19 d.lgs. n. 546del 1992, la cui mancata impugnazione entro il previsto terminedecadenziale determina appunto la cristallizzazione della pretesaimpositiva in essi portata.Numero registro generale 4094/2025Numero sezionale 810/2026Numero di raccolta generale 10610/2026Data pubblicazione 21/04/20264.4. Il contribuente, pertanto, ha l’onere d’impugnare l’avviso diintimazione per fare valere l’eventuale prescrizione dei crediti tributarimaturati prima della notificazione dell’avviso stesso; ugualmente deveritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia statanotificata. In altri termini l’eccezione di prescrizione, che si affermamaturata prima dell’intimazione di pagamento, va fatta valereimpugnando quest’ultima, restando preclusa, invece, in sede diimpugnazione del successivo atto dell’Ufficio, sia pure esso una nuovaintimazione di pagamento.4.5. La sentenza impugnata, nell’affermare che l’intimazione dipagamento non sia un atto compreso nell’elenco di cui all’art. 19 d.lgs. n.546 del 1992, con conseguente mera facoltà di impugnazione, e chel’eccezione volta a far valere la prescrizione maturata prima dellanotificazione di un’intimazione non tempestivamente impugnata possaessere validamente sollevata anche in occasione dell’impugnazione diun’intimazione successiva, non si è uniformata ai principi sopra esposti.5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnatacassata, con conseguente rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche aregolare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia,anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio dilegittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026Il Presidente