CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 giugno 2026
Cassazione n. 22182/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’Avvocatura generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –e nei confronti diRISCOSSIONE [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del rappresentante legale protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]–controricorrente–avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. [OSCURATO:SOCIETA], SEZ. STACCATACATANIA, n. 4308/2019, depositata il 3 luglio 2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18giugno 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30449/2019Numero sezionale 5029/2026Numero di raccolta generale 22182/2026Data pubblicazione 28/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi alla C.t.p. di Catania –convenendo in giudizio sia l’Agenzia delle entrate che [OSCURATO:SOCIETA]. – il fermo amministrativo di beni mobili registrati el’iscrizione ipotecaria disposti nei suoi confronti a seguito del mancatopagamento di tributi portati da varie cartelle.La C.t.p. accoglieva parzialmente il ricorso e, per l’effetto,confermava la legittimità del fermo e dell’ipoteca solo in relazione a tredelle cartelle che ne costituivano il presupposto – precisamente quelleidentificate in sentenza con i nn. 2572, 4248 e 5623 – e riduceva, diconseguenza, gli importi dovuti.2. La contribuente proponeva appello innanzi alla C.t.r. che, con lasentenza in epigrafe, dichiarava la nullità anche di dette ultime cartelle.In particolare: 1) quanto alla cartella identificata con il n. 2572 – perla quale risultava il perfezionamento della notifica per rifiuto dellaconsegna – rilevava che l’istante, in data 15 marzo 2018 (dunque dopola pubblicazione della sentenza di primo grado risalente al 2017), avevapresentato denuncia-querela per falso innanzi ai Carabinieri e che laproduzione del documento era ammissibile; aggiungeva che,diversamente da quanto riportato nella relata, non era possibile cheavesse rifiutato l’atto, in quanto dalla documentazione esibita risultavache, al momento della notifica, si trovava ricoverata in ospedale; 2)quanto alla cartella recante il n. 5623, relativa a tassa auto del 2008,soggetta a prescrizione triennale, affermava che l’atto era statonotificato a mani proprie il 6 ottobre 2014, quando il credito era ormaiprescritto; 3) quanto alla cartella individuata con il n. 4248, notificatanel novembre 2006 ex art. 140 c.p.c., rilevava, ugualmente, laprescrizione in quanto il fermo era stato notificato oltre il terminedecennale.3. Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso percassazione, illustrato con successiva memoria, nei confronti dellaCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 30449/2019Numero sezionale 5029/2026Numero di raccolta generale 22182/2026Data pubblicazione 28/06/2026contribuente, che si è difesa a mezzo controricorso, ed evocando ingiudizio anche la società di riscossione che ha depositato controricorsoaderendo ai motivi della ricorrente.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve disattendersi l’eccezione di inammissibilitàdel ricorso formulata nel controricorso della contribuente. A differenzadi quanto ivi affermato, entrambi i motivi, come risulta chiaramentedalla loro lettura e per le ragioni che si esporranno, formulano censuresu affermazioni decisive contenute nella sentenza impugnata.2. Con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazionedell’art. 2700 c.c., in combinato disposto con gli artt. 654 e 537 c.p.p.;in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazionedegli artt. 2, comma 3, e 39, d.lgs. n. 546 del 1992.Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che lasola presentazione della querela di falso fosse sufficiente ad escluderela fede privilegiata di cui godevano le attestazioni contenute nell’attopubblico e nella parte in cui ha valutato la veridicità di tali attestazioni.3. Il motivo è fondato.3.1. Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attivitàlegittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale, inforza dell'art. 1 legge n. 890 del 1982, gode della stessa fedeprivilegiata dell'attività direttamente svolta dal primo ed ha ilmedesimo contenuto, essendo quest’ultimo, ai fini della validità dellanotifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni di legge e addella propria qualità. Ne consegue che, anche nel caso di notificazioneeseguita dall'agente postale, la relata di notificazione fa fede fino aquerela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivicompresa l'attestazione dell'identità del destinatario che ha rifiutato diCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 30449/2019Numero sezionale 5029/2026Numero di raccolta generale 22182/2026Data pubblicazione 28/06/2026ricevere il piego, trattandosi di circostanza frutto della direttapercezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione delsoggetto cui è rivolta la notificazione dell'atto (Cass. n. 2421/2014;Cass. n. 11452/2003). Gli stessi principi sono stati ribaditi in relazionealla notifica di atti tributari, sia che essa sia avvenuta a mezzoraccomandata con avviso di ricevimento, ex art. 26 d.P.R. n. 602 del1973, sia che sia avvenuta ai sensi della legge n. 890 del 1982. Inentrambi i casi, l'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguitanotificazione e, avendo natura di atto pubblico, fa fede fino a quereladi falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., in relazione all'attivitàcomplessivamente svolta dall'Ufficiale postale, sia quella in essoespressamente consacrata che quella presupposta, comel'accertamento della qualità del consegnatario (Cass. n. 25487/2025).Con particolare riferimento alla notifica c.d. a mani proprie,l'identità personale tra il destinatario indicato e il consegnatariodell'atto medesimo è desumibile dalle dichiarazioni, penalmentesanzionate, se mendaci, ex art. 495 c.p., rese da quest'ultimoall'ufficiale giudiziario (o all’Ufficiale postale) e riportate nella relazionedi notifica che, essendo munita di fede probatoria privilegiata, èconfutabile unicamente mediante querela di falso (Cass. n.22225/2021).La fede privilegiata del documento viene meno solo a seguito dellasentenza che ha concluso per la sua falsità secondo il disposto di cuiall’art. 227 c.p.c. Non rilevano, pertanto, né la semplice introduzionedel giudizio di falso né, tanto meno, la proposizione di una denuncia-querela.3.2. La C.t.r. non si è attenuta a questi principi sia laddove ha datorilievo alla sola proposizione della denuncia di falso presso i Carabinieri,sia laddove ha ritenuto di poter valutare autonomamente la falsità diquanto dichiarato nella relata di notifica.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 30449/2019Numero sezionale 5029/2026Numero di raccolta generale 22182/2026Data pubblicazione 28/06/20264. Con il secondo motivo, l’Agenzia delle entrate denuncia inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. la violazione degliartt. 19, 21 e 22 d.lgs. n. 546 del 1992; in relazione all’art. 360, primocomma, num. 4, c.p.c. la violazione degli artt. 2937 e 2943 c.c.Con una prima critica, contesta la sentenza per non aver rilevato –una volta verificata la regolare notifica della cartella n. 5623 –l’inammissibilità dell’impugnazione, stante la definitività della cartellain quanto non autonomamente impugnata.Con una seconda critica, si duole del fatto che la decisione gravatanon abbia rilevato, con riferimento alla cartella n. 4248, che la sentenzadi primo grado aveva accertato la regolare notifica dell’iscrizioneipotecaria nel 2013; che tale atto non era stato autonomamenteimpugnato; che il medesimo aveva interrotto la prescrizione.5. Il motivo è fondato.5.1. Quanto alla prima censura, in virtù del disposto di cui all’art.19 d.lgs. n. 546 del 1992 a fronte della riconosciuta regolarità dellanotifica della cartella, la contribuente avrebbe dovuto eccepire laprescrizione maturata in precedenza ricorrendo avverso la cartellastessa, non potendo, invece, proporre la questione medianteimpugnazione degli atti successivi. Per costante orientamento dilegittimità, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenutodefinitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturatoprecedentemente alla sua notifica è preclusa, secondo il fermo principiodella non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo adaltro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante cfr.Cass. n. 28862/2025, Cass. n. 22108/2024). In tal senso si è pureprecisato che il preavviso di fermo che faccia seguito a un attoimpositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, nonintegrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile inCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 30449/2019Numero sezionale 5029/2026Numero di raccolta generale 22182/2026Data pubblicazione 28/06/2026giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cuiè sorto il debito (Cass. n. 37259/2021).La C.t.r., pertanto, ha errato nel ritenere ammissibilel’impugnazione del fermo in ragione della prescrizione maturata primadella notifica della cartella.5.2. Quanto alla seconda censura, la sentenza impugnata ha datofermo amministrativo sia l’iscrizione ipotecaria, entrambi impugnati nelgiudizio.La C.t.r., pertanto, avrebbe dovuto valutare la decorrenza deltermine di prescrizione successivamente alla notifica della cartella,avendo riguardo anche alla notifica dell’iscrizione ipotecaria, in quantola formale comunicazione dell'iscrizione ipotecaria, atto recettiziorivolto al debitore, assume anche la natura di intimazione adadempiere, esplicitando la volontà del creditore di far valere il propriodiritto nei confronti del soggetto passivo, e costituisce, quindi, ai sensidell'art. 2943 c.c., un atto che comporta l'interruzione dellaprescrizione del credito tributario (Cass. n. 22267/2024).6. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto; la sentenza impugnatava cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata diCatania, in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spesedel giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezionestaccata di Catania, in diversa composizione, la quale provvederàanche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 18 giugno 2026.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6Numero registro generale 30449/2019Numero sezionale 5029/2026Numero di raccolta generale 22182/2026Data pubblicazione 28/06/2026Il PresidentePaolo Di MarzioCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7