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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00938/2026

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nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 234 /20 2 5 R.G. propost o da CASTELLANOFabio, rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:intimazione di pagamento –avviso di accertamento prodromico - notificazione AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrente e ricorrente incidentale condizionato – AGENZIADELLE ENTRATE - RISCOSSIONE –intimata – avversola sentenza n. 3451 / 20 2 4 della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania , depositata il 2 3 / 5 /20 2 4 .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro .

Rilevatoche: 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli l’intimazione di pagamento n. 07120229002495566000, notificatagli il 4 marzo 2022 dall’agente della riscossione, limitatamente al credito portato dall’avviso di accertamenton.

TF501AI03123/2016 dell’importo di euro 127.989,82 , acui l’intimazione faceva tra l’altro riferimento .

2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse i l ricorso , e l a Co rte di giustizia tributariadi secondo grado della Campania , investita dell’appello del contribuente,rigettò il gravame , evidenziando, in estrema sintesi, che l’avviso di accertamento presupposto era stato regolarmente notificato, ciò che aveva determinato la definitività della pretesa impositiva in esso contenuta, e che a nulla rilevava l’annullamento in autotuteladi una diversa intimazione di pagamento che non interferiva inalcun modo con quella oggetto del giudizio . 3.Avverso tale ultima pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidandolo a cinque motiv i , cui l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso e ricorso incidentale articolato in un motivo. 4.L’Agenzia delle entrate – Riscossione è rimasta intimata.

Consideratoche:

1. Con il primo motivo d el ricorso principale s i deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n n . 3 e 5 , c.p.c., violazione o falsa applicazione de gli artt. 26e 60, comma 1, lett. b - bis ) del d.P.R. n. 602 del 1973 per avere la Corteregionale ritenuto regolare la notificazione del contestato avviso di accertamento, nonostante la mancat a produzione dell’avviso di ricevimentorelativo alla raccomandata informativa dell’avvenuto deposito dell’attopresso l’ufficio postale .

2. Il motivo è fondato nei termini che subito si illustrano , dovendo innanzitutto escludersi l’eccepita sua inammissibilità in quanto, contrariamentea quanto sostenuto dall’Agenzia, la censura non impinge inunavalutazione di fatto, ma contesta piuttosto la violazione delle norme di legge che regolano il perfezionamento della notificazione degli atti impositivi.

2.1. Va premesso che, come è pacifico tra le parti e come risulta dalla documentazionepostale riprodotta nel corpo del ricorso, la notificazione dell’avvisodi accertamento di cui trattasi è stata eseguita direttamente dall’Ufficiofinanziario ai sensi dell ’ art. 14 della legge n. 890 del 1982 – e quindi sulla base di una disposizione normativa speciale e prevalente rispettoa quell a di cui all’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 – e d è avvenuta, stantela rilevata temporanea assenza del destinatario all’indirizzo indicato dal notificante, con deposito dell’atto (poi non ritirato) presso l’ufficio postale. 2.2.Questa Corte, nel suo massimo consesso nomofilattico, ha chiarito che«in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverloovvero per temporanea assenza del de stinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificanteesclusivamentemediante la produzione giudiziale dell ’ avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l ’ avvenuto deposito dell’attonotificando presso l ’ ufficio postale (c.d.

CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima»(Cass., sez. un., n. 10012/2021) .

Si è infatti precisato che solo dall ’ esame concreto dell’avviso di ricevimentoil giudice del merito può desumere la sorte della spedizione dellaraccomandata informativa, e quindi, in ultima analisi, esprimere un ragionevole e fondato giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno “legale” (intesa come facoltà di conoscere l ’ avviso spedito e quindi , tramite lo stesso , l ’ atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario ; ragion per cui l a produzione dell’avviso di ricevimento della cd.

CAD (comunicazione di avvenuto deposito) costituisce l ’ i ndefettibile prova di un presupposto implicito dell’effetto di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le previsionidell’art. 8, quarto e secondo comma, legge n. 890 de l 1 982, che,qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da provvisorioa definitivo .

2.3. Nel caso di specie la sentenza impugnata non si è conformata al principio ora esposto giacché ha ritenuto validamente perfezionata la notificazionedell’avviso di accertamento per compiuta giacenza dando a talfine rilievo alla mera spedizione della raccomandata informativa quale attestatadall’agente postale, senza però curarsi di verificare, mediante l’esamedel relativo avviso di ricevimento, l’esito della spedizione.

Tale verifica dovrà essere curata in sede di rinvio , condizionatamente, però, all’esito di un’altra necessaria verifica che pure dovrà essere compiutadal giudice del merito e che si rende necessaria in conseguenza dell’accoglimento del ricorso incidentale, che è quindi opportuno esaminareda subito . 3.Con l’unico motivo del ricorso incidentale si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546del 1992 (erroneamente indicato nella rubrica del motivo quale art. 19, comma 1, n. 3, c.p.c.) poiché la sentenza ha deciso nel merito la questione della validità della notifica dell’avviso di accertamento n.

TF501AI03123/2016 quando invece tale questione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile in quanto il contribuente la doveva dedurreimpugnando due precedenti intimazioni di pagamento, di cui avevaregolarmente ricevuto la notifica e che pure si rifer ivano al detto avvisodi accertamento, attraverso le quali aveva acquisito conoscenza dell’avvisoin esame. 4.Il motivo è fondato.

4.1. Secondo il più recente indirizzo di questa Corte, l’intimazione di pagamento in generale, quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuenteal pagamento prima di dare avvio all’esecuzione forzata , è assimilabileall’avviso di cui all’art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 (Cass.n. 22108 / 2024) e , come tale, annoverabile tra gli atti impugnabili dicui all’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 : con la conseguenza che, ove non impugnato,si determina la cristallizzazione del credito fiscale .

4.2. L’art. 50 comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 prevede infatti che, se l'espropriazionenon è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,la stessa deve essere preceduta dalla notifica di « un avviso checontiene l’intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni ».

Detto «avviso» corrisponde al precedente «avviso di mora» di cui all’art. 46 d.P.R. cit. nella versione precedente, espressamenteannoverato nell’elenco di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/92.

L’abrogato testo dell’art. 46 – rubricato appunto «avviso di mora» – prevedeva che l ’ esattore prima di iniziare l ’ espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso dovesse notificargli un avviso contenente l’indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie,interessi, indennità di mora e spese, e l ’ invito a pagare entro cinquegiorni.

Analoga disposizione si trova ora, dopo le modifiche di cui ald.l.gs. 26 febbraio 1999 n. 46, nell’attuale art. 50, il quale prevede che sel’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella dipagamento, l ’ espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica diun avviso che contiene l ’ intimazione ad adempiere l ’ obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

Non può allora dubitarsi che si tratti del medesimoatto e che, di conseguenza, l’avviso di cui all’art. 50 d.P.R. n. 602del 1973 è riconducibile all’avviso di mora cui fa riferimento l’art. 19, comma 1, l ett. e ), d.lgs. n. 546 del 1992 : invero, e ssendo identica la funzione dell’avviso di intimazione e quella dell’avviso di mora, essi si identificano(in questi termini Cass. n. 29476/2025; v. anche Cass. n. 5436/2025).

4.3. Alla luce di quanto detto, e a fronte della specifica deduzione dell’Agenziadelle entrate, secondo cui il contribuente aveva omesso di impugnare due precedenti intimazioni di pagamento – riferentisi, tra l’altro, al medesimo avviso di accertamento per cui è causa – che gli sarebberostate notificate rispettivamente il 16 marzo 2018 e il 26 aprile 2019,i giudici d’appello avrebbero dovuto verificare la veridicità di tale deduzione e, in particolare, se le dedotte intimazioni fossero state regolarmente notificate o meno al Castellano , e, in caso positivo, ritenerecristallizzata la pretesa fiscale contenuta nel precedente avviso diaccertamento stante la mancata impugnazione di quelle susseguenti intimazioni: ciò in forza del principio, ricavabile dall ’art. 19, comma 3, n.546 del 1992 , in base al quale l’atto impositivo o della fase riscossiva è sindacabile soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico,che si sarebbe ro potut i far valere con l’impugnazione dell’atto prodromico immediatamente successivo nella sequenza procedimentale (Cass.n. 22108/2024). 4.4.Al contrario, nessun accertamento è stato compiuto sul punto dalla sentenzaimpugnata. 5.In definitiva, nella fase di rinvio il giudice di merito dovrà dapprima accertareche le intimazioni di pagamento che l’Agenzia fiscale assume esserestate notificate il 16 marzo 2018 e il 26 aprile 2019 siano state effettivamente e regolarmente notificate al contribuente.

In caso di esitopositivo dell’accertamento , dovrà ritenere cristallizzata la pretesa impositiva contenuta nell’avviso di accertamento, rendendosi così superfluala verifica della regolarità della notificazione di quest’ultimo; ove, invece, l’accertamento di cui sopra abbia esito negativo, dovrà procedere al controllo della regolarità della notificazione dell’avviso, tenendoconto dei prin cipi sopra esposti.

6. L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale e dell’unico motivodel ricorso incidentale comporta l’assorbimento del secondo (con il qual e il ricorrente censura la mancata pronuncia, stante la ritenuta definitività dell’avviso di accertamento, sull a propri a eccezion e di prescrizione del credito dell’Ufficio), del quarto (tramite il quale il contribuente lamenta la mancata pronuncia sulla propria eccezione di decadenza dal potere di riscossione tramite ruolo) e del quinto (con il qualeil ricorrente censura la mancata pronuncia sull’eccezione relativa allamancata prova dell’esecutività dei ruoli). 7.Con il terzo motivo del ricorso principale si deduce – riconducendo la doglianzaai paradigmi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – la mancataconsiderazione da parte dei giudici di appello dell’irrevocabilità della sentenza n. 4712/2022 con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania aveva dichiarato cessata la materia del contendere rispetto ad un’impugnazione di una distinta intimazione di pagamento facente anch’essa riferimento all’avviso di accertamento n.

TF501AI03123/2016, stante l’avvenuto annullamento in autotutela dell’intimazione operato dall’amministrazione finanziaria in corso di causa.

Secondo il ricorrente, la formazione del giudicato, travolgendo lapretesa sostanziale dell’Ufficio, impediva a quest’ultimo di notificare unnuovo atto esattoriale.

8. Il motivo è infondato poiché, come correttamente rilevato nella sentenzaimpugnata, l’annullamento in autotutela ha avuto ad oggetto la sola intimazione di pagamento n. 07120209027233406 000 notificatail 24 aprile 2020 ed è peraltro avvenut o per una ragione di carattere formale, avendo l’Ufficio effettuato la notifica durante il periodo di sospensione dei termini previsto dalla normativa emergenziale di contrasto della pandemia da Covid - 19: ciò che evidentementenon precludeva la notificazione di una nuova e diversa intimazione quale quella oggetto del presente giudizio, e certamente non scalfiva di per sé la fondatezza della pretesa sostanziale dell’Agenzia quale consacrata nel prodromico atto impositivo, non autonomamenteinciso dal provvedimento di annulla mento. 9.In conclusione, dev ono accogliersi il primo motivo d el ricorso principale el’unico motivo del ricorso incidentale , rigettat o il terzo motivo del ricorso principalee assorbiti gli altri tre ; la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del la Campania,in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spesedel presente giudizio di legittimità.

P.Q.M LaCorte accoglie il primo motivo del ricorso principale e l’u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 234 /20 2 5 R.G. propost o da CASTELLANOFabio, rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:intimazione di pagamento –avviso di accertamento prodromico - notificazione AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrente e ricorrente incidentale condizionato – AGENZIADELLE ENTRATE - RISCOSSIONE –intimata – avversola sentenza n. 3451 / 20 2 4 della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania , depositata il 2 3 / 5 /20 2 4 . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro . Rilevatoche: 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli l’intimazione di pagamento n. 07120229002495566000, notificatagli il 4 marzo 2022 dall’agente della riscossione, limitatamente al credito portato dall’avviso di accertamenton. TF501AI03123/2016 dell’importo di euro 127.989,82 , acui l’intimazione faceva tra l’altro riferimento . 2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse i l ricorso , e l a Co rte di giustizia tributariadi secondo grado della Campania , investita dell’appello del contribuente,rigettò il gravame , evidenziando, in estrema sintesi, che l’avviso di accertamento presupposto era stato regolarmente notificato, ciò che aveva determinato la definitività della pretesa impositiva in esso contenuta, e che a nulla rilevava l’annullamento in autotuteladi una diversa intimazione di pagamento che non interferiva inalcun modo con quella oggetto del giudizio . 3.Avverso tale ultima pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidandolo a cinque motiv i , cui l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso e ricorso incidentale articolato in un motivo. 4.L’Agenzia delle entrate – Riscossione è rimasta intimata. Consideratoche: 1. Con il primo motivo d el ricorso principale s i deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n n . 3 e 5 , c.p.c., violazione o falsa applicazione de gli artt. 26e 60, comma 1, lett. b - bis ) del d.P.R. n. 602 del 1973 per avere la Corteregionale ritenuto regolare la notificazione del contestato avviso di accertamento, nonostante la mancat a produzione dell’avviso di ricevimentorelativo alla raccomandata informativa dell’avvenuto deposito dell’attopresso l’ufficio postale . 2. Il motivo è fondato nei termini che subito si illustrano , dovendo innanzitutto escludersi l’eccepita sua inammissibilità in quanto, contrariamentea quanto sostenuto dall’Agenzia, la censura non impinge inunavalutazione di fatto, ma contesta piuttosto la violazione delle norme di legge che regolano il perfezionamento della notificazione degli atti impositivi. 2.1. Va premesso che, come è pacifico tra le parti e come risulta dalla documentazionepostale riprodotta nel corpo del ricorso, la notificazione dell’avvisodi accertamento di cui trattasi è stata eseguita direttamente dall’Ufficiofinanziario ai sensi dell ’ art. 14 della legge n. 890 del 1982 – e quindi sulla base di una disposizione normativa speciale e prevalente rispettoa quell a di cui all’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 – e d è avvenuta, stantela rilevata temporanea assenza del destinatario all’indirizzo indicato dal notificante, con deposito dell’atto (poi non ritirato) presso l’ufficio postale. 2.2.Questa Corte, nel suo massimo consesso nomofilattico, ha chiarito che«in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverloovvero per temporanea assenza del de stinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificanteesclusivamentemediante la produzione giudiziale dell ’ avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l ’ avvenuto deposito dell’attonotificando presso l ’ ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima»(Cass., sez. un., n. 10012/2021) . Si è infatti precisato che solo dall ’ esame concreto dell’avviso di ricevimentoil giudice del merito può desumere la sorte della spedizione dellaraccomandata informativa, e quindi, in ultima analisi, esprimere un ragionevole e fondato giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno “legale” (intesa come facoltà di conoscere l ’ avviso spedito e quindi , tramite lo stesso , l ’ atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario ; ragion per cui l a produzione dell’avviso di ricevimento della cd. CAD (comunicazione di avvenuto deposito) costituisce l ’ i ndefettibile prova di un presupposto implicito dell’effetto di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le previsionidell’art. 8, quarto e secondo comma, legge n. 890 de l 1 982, che,qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da provvisorioa definitivo . 2.3. Nel caso di specie la sentenza impugnata non si è conformata al principio ora esposto giacché ha ritenuto validamente perfezionata la notificazionedell’avviso di accertamento per compiuta giacenza dando a talfine rilievo alla mera spedizione della raccomandata informativa quale attestatadall’agente postale, senza però curarsi di verificare, mediante l’esamedel relativo avviso di ricevimento, l’esito della spedizione. Tale verifica dovrà essere curata in sede di rinvio , condizionatamente, però, all’esito di un’altra necessaria verifica che pure dovrà essere compiutadal giudice del merito e che si rende necessaria in conseguenza dell’accoglimento del ricorso incidentale, che è quindi opportuno esaminareda subito . 3.Con l’unico motivo del ricorso incidentale si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546del 1992 (erroneamente indicato nella rubrica del motivo quale art. 19, comma 1, n. 3, c.p.c.) poiché la sentenza ha deciso nel merito la questione della validità della notifica dell’avviso di accertamento n. TF501AI03123/2016 quando invece tale questione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile in quanto il contribuente la doveva dedurreimpugnando due precedenti intimazioni di pagamento, di cui avevaregolarmente ricevuto la notifica e che pure si rifer ivano al detto avvisodi accertamento, attraverso le quali aveva acquisito conoscenza dell’avvisoin esame. 4.Il motivo è fondato. 4.1. Secondo il più recente indirizzo di questa Corte, l’intimazione di pagamento in generale, quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuenteal pagamento prima di dare avvio all’esecuzione forzata , è assimilabileall’avviso di cui all’art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 (Cass.n. 22108 / 2024) e , come tale, annoverabile tra gli atti impugnabili dicui all’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 : con la conseguenza che, ove non impugnato,si determina la cristallizzazione del credito fiscale . 4.2. L’art. 50 comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 prevede infatti che, se l'espropriazionenon è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,la stessa deve essere preceduta dalla notifica di « un avviso checontiene l’intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni ». Detto «avviso» corrisponde al precedente «avviso di mora» di cui all’art. 46 d.P.R. cit. nella versione precedente, espressamenteannoverato nell’elenco di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/92. L’abrogato testo dell’art. 46 – rubricato appunto «avviso di mora» – prevedeva che l ’ esattore prima di iniziare l ’ espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso dovesse notificargli un avviso contenente l’indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie,interessi, indennità di mora e spese, e l ’ invito a pagare entro cinquegiorni. Analoga disposizione si trova ora, dopo le modifiche di cui ald.l.gs. 26 febbraio 1999 n. 46, nell’attuale art. 50, il quale prevede che sel’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella dipagamento, l ’ espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica diun avviso che contiene l ’ intimazione ad adempiere l ’ obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Non può allora dubitarsi che si tratti del medesimoatto e che, di conseguenza, l’avviso di cui all’art. 50 d.P.R. n. 602del 1973 è riconducibile all’avviso di mora cui fa riferimento l’art. 19, comma 1, l ett. e ), d.lgs. n. 546 del 1992 : invero, e ssendo identica la funzione dell’avviso di intimazione e quella dell’avviso di mora, essi si identificano(in questi termini Cass. n. 29476/2025; v. anche Cass. n. 5436/2025). 4.3. Alla luce di quanto detto, e a fronte della specifica deduzione dell’Agenziadelle entrate, secondo cui il contribuente aveva omesso di impugnare due precedenti intimazioni di pagamento – riferentisi, tra l’altro, al medesimo avviso di accertamento per cui è causa – che gli sarebberostate notificate rispettivamente il 16 marzo 2018 e il 26 aprile 2019,i giudici d’appello avrebbero dovuto verificare la veridicità di tale deduzione e, in particolare, se le dedotte intimazioni fossero state regolarmente notificate o meno al Castellano , e, in caso positivo, ritenerecristallizzata la pretesa fiscale contenuta nel precedente avviso diaccertamento stante la mancata impugnazione di quelle susseguenti intimazioni: ciò in forza del principio, ricavabile dall ’art. 19, comma 3, n.546 del 1992 , in base al quale l’atto impositivo o della fase riscossiva è sindacabile soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico,che si sarebbe ro potut i far valere con l’impugnazione dell’atto prodromico immediatamente successivo nella sequenza procedimentale (Cass.n. 22108/2024). 4.4.Al contrario, nessun accertamento è stato compiuto sul punto dalla sentenzaimpugnata. 5.In definitiva, nella fase di rinvio il giudice di merito dovrà dapprima accertareche le intimazioni di pagamento che l’Agenzia fiscale assume esserestate notificate il 16 marzo 2018 e il 26 aprile 2019 siano state effettivamente e regolarmente notificate al contribuente. In caso di esitopositivo dell’accertamento , dovrà ritenere cristallizzata la pretesa impositiva contenuta nell’avviso di accertamento, rendendosi così superfluala verifica della regolarità della notificazione di quest’ultimo; ove, invece, l’accertamento di cui sopra abbia esito negativo, dovrà procedere al controllo della regolarità della notificazione dell’avviso, tenendoconto dei prin cipi sopra esposti. 6. L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale e dell’unico motivodel ricorso incidentale comporta l’assorbimento del secondo (con il qual e il ricorrente censura la mancata pronuncia, stante la ritenuta definitività dell’avviso di accertamento, sull a propri a eccezion e di prescrizione del credito dell’Ufficio), del quarto (tramite il quale il contribuente lamenta la mancata pronuncia sulla propria eccezione di decadenza dal potere di riscossione tramite ruolo) e del quinto (con il qualeil ricorrente censura la mancata pronuncia sull’eccezione relativa allamancata prova dell’esecutività dei ruoli). 7.Con il terzo motivo del ricorso principale si deduce – riconducendo la doglianzaai paradigmi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – la mancataconsiderazione da parte dei giudici di appello dell’irrevocabilità della sentenza n. 4712/2022 con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania aveva dichiarato cessata la materia del contendere rispetto ad un’impugnazione di una distinta intimazione di pagamento facente anch’essa riferimento all’avviso di accertamento n. TF501AI03123/2016, stante l’avvenuto annullamento in autotutela dell’intimazione operato dall’amministrazione finanziaria in corso di causa. Secondo il ricorrente, la formazione del giudicato, travolgendo lapretesa sostanziale dell’Ufficio, impediva a quest’ultimo di notificare unnuovo atto esattoriale. 8. Il motivo è infondato poiché, come correttamente rilevato nella sentenzaimpugnata, l’annullamento in autotutela ha avuto ad oggetto la sola intimazione di pagamento n. 07120209027233406 000 notificatail 24 aprile 2020 ed è peraltro avvenut o per una ragione di carattere formale, avendo l’Ufficio effettuato la notifica durante il periodo di sospensione dei termini previsto dalla normativa emergenziale di contrasto della pandemia da Covid - 19: ciò che evidentementenon precludeva la notificazione di una nuova e diversa intimazione quale quella oggetto del presente giudizio, e certamente non scalfiva di per sé la fondatezza della pretesa sostanziale dell’Agenzia quale consacrata nel prodromico atto impositivo, non autonomamenteinciso dal provvedimento di annulla mento. 9.In conclusione, dev ono accogliersi il primo motivo d el ricorso principale el’unico motivo del ricorso incidentale , rigettat o il terzo motivo del ricorso principalee assorbiti gli altri tre ; la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del la Campania,in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spesedel presente giudizio di legittimità. P.Q.M LaCorte accoglie il primo motivo del ricorso principale e l’u
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