CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12592/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del direttore centrale protempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona delNumero registro generale 20776/2023Numero sezionale 3727/2026Numero di raccolta generale 12592/2026Data pubblicazione 04/05/2026legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difesedall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrenti e ricorrenti incidentali –avverso la sentenza n. 1270/2023 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Calabria, depositata il 27/4/2023.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 29 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Cosenza due intimazioni di pagamento, notificategli,rispettivamente, il 20 novembre 2015 e l’11 febbraio 2017, entramberiferite alle stesse sei prodromiche cartelle di pagamento.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure dichiarò inammissibile il ricorsosiccome tardivo.3. – La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria,investita dell’appello del contribuente, premesso che rispettoall’intimazione di pagamento notificata nel 2017 l’originario ricorso eratempestivo, accolse il gravame limitatamente a quella parte di caricotributario riveniente da tre delle sei cartelle presupposte alleintimazioni di pagamento, non essendo stata data prova della lororituale notificazione.4. – Avverso tale ultima pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, cui l’Agenzia delleentrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione hanno resistito concontroricorso e con ricorso incidentale basato su un motivo.5. – Entrambe le parti in lite hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 20776/2023Numero sezionale 3727/2026Numero di raccolta generale 12592/2026Data pubblicazione 04/05/20261. – Va dapprima esaminato, per ragioni di priorità logica nonché perla sua portata assorbente, l’unico motivo del ricorso incidentale, con ilquale si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., laviolazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la sentenzaimpugnata esaminato nel merito le censure riferite alle cartelle dipagamento sottese all’intimazione di pagamento del 2017, pur essendostato proposto il ricorso ben oltre il termine di sessanta giorni dalla datain cui il contribuente era venuto a conoscenza di tali cartelle. Secondo lericorrenti incidentali, avendo il contribuente pacificamente ricevuto lanotificazione della prima intimazione di pagamento il 20 novembre 2015,era a lui precluso, con il ricorso proposto solo nell’aprile 2017, far valere ivizi delle cartelle presupposte, che erano le stesse a cui si riferiva lasuccessiva intimazione di pagamento del 2017.2. – Il motivo, che va riqualificato come doglianza di violazione dilegge e quindi ricondotto all’ipotesi di cui all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., deducendosi con esso un error in iudicando (v. Cass. sez. un., n.17931/2013; Cass. n. 759/2025), è fondato.2.1. – Secondo il più recente indirizzo di questa Corte, l’intimazione dipagamento in generale, quale atto il cui scopo è quello di invitare ilcontribuente al pagamento prima di dare avvio all’esecuzione forzata, èassimilabile all’avviso di cui all’art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973(Cass. n. 22108/2024) e, come tale, annoverabile tra gli atti impugnabilidi cui all’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992: con la conseguenza che, ove nonimpugnato, si determina la cristallizzazione del credito fiscale.L’art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 prevede infatti che, sel’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella dipagamento, la stessa deve essere preceduta dalla notifica di «un avvisoche contiene l’intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entrocinque giorni». Detto «avviso» corrisponde al precedente «avviso dimora» di cui all’art. 46 d.P.R. cit. nella versione precedente,Numero registro generale 20776/2023Numero sezionale 3727/2026Numero di raccolta generale 12592/2026Data pubblicazione 04/05/2026espressamente annoverato nell’elenco di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/92.L’abrogato testo dell’art. 46 – rubricato appunto «avviso di mora» –prevedeva che l’esattore, prima di iniziare l’espropriazione forzata neiconfronti del debitore moroso, dovesse notificargli un avviso contenentel’indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, penepecuniarie, interessi, indennità di mora e spese, e l’invito a pagare entrocinque giorni. Analoga disposizione si trova ora, dopo le modifiche di cuial d.l.gs. n. 46 del 1999, nell’attuale art. 50, il quale prevede che sel’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella dipagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notificadi un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultantedal ruolo entro cinque giorni. Non può allora dubitarsi che si tratti delmedesimo atto e che, di conseguenza, l’avviso di cui all’art. 50 d.P.R. n.602 del 1973 è riconducibile all’avviso di mora cui fa riferimento l’art. 19,comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992: invero, essendo identica lafunzione dell’avviso di intimazione e quella dell’avviso di mora, essi siidentificano (in questi termini Cass. n. 20476/2025; v. anche Cass. n.6436/2025).Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale ilmeccanismo di cui all’art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamenteimpugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consentel’impugnazione unitamente a quest’ultimo), comporta che, sel’intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non vieneimpugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica deglie non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla suanotifica (Cass., n. 22108/2024 cit.; Cass. n. 10736/2024).Numero registro generale 20776/2023Numero sezionale 3727/2026Numero di raccolta generale 12592/2026Data pubblicazione 04/05/2026In definitiva, deve essere confermato l’orientamento di questa Cortein ordine alla ricomprensione dell’avviso di cui all’art. 50 d.P.R. n. 602 del1973 fra quelli di cui all’elenco tassativo stabilito dall’art. 19 d.lgs. n. 546del 1992, la cui mancata impugnazione entro il previsto terminedecadenziale determina appunto la cristallizzazione della pretesaimpositiva in essi portata.Il contribuente, pertanto, ha l’onere d’impugnare l’avviso diintimazione per fare valere l’eventuale prescrizione dei crediti tributarimaturati prima della notificazione dell’avviso stesso; ugualmente deveritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia statanotificata. In altri termini l’eccezione di prescrizione, che si affermamaturata prima dell’intimazione di pagamento, così come l’eccezione dimancata notifica della cartella prodromica all’intimazione, vanno fattevalere impugnando quest’ultima, restando precluse, invece, in sede diimpugnazione del successivo atto dell’Ufficio, sia pure esso una nuovaintimazione di pagamento.2.2. – La sentenza impugnata, nel ritenere possibile l’esame di meritodelle censure concernenti la mancata notificazione delle cartellepresupposte in ragione della tempestività dell’originario ricorso delcontribuente rispetto alla seconda intimazione di pagamento notificata l’11febbraio 2017, riguardante le stesse sei cartelle cui era riferita la prima,non si è uniformata ai principi dianzi esposti.2.3. – Diversamente da quanto eccepito dal ricorrente nella propriamemoria illustrativa, va poi escluso che la doglianza formulata dallericorrenti incidentali sia preclusa in ragione dell’asserita formazione digiudicato sulla statuizione con la quale il Giudice di primo grado haaffermato la perdita di efficacia, ai sensi dell’art. 50, comma 3, d.P.R. n.602 del 1973, dell’intimazione di pagamento notificata il 20 novembre2015.Numero registro generale 20776/2023Numero sezionale 3727/2026Numero di raccolta generale 12592/2026Data pubblicazione 04/05/2026Al di là della considerazione che la sentenza di primo grado non haaffatto dichiarato l’inefficacia dell’intimazione di pagamento del 2015,essendosi piuttosto limitata ad affermare che la prima intimazione, «chepresumibilmente era divenuta inefficace ai sensi del comma 3 dell’art. 50del DPR 602/73», era stata sostituita dalla seconda, occorre osservare chela perdita di efficacia dell’intimazione conseguente al vano decorso deltermine di cui al comma 3 dell’art. 50 cit. comporta soltanto l’impossibilità,in mancanza della notificazione di una nuova intimazione, di dar corsoall’espropriazione forzata, la quale infatti, ove non sia iniziata entro unanno dalla notificazione della cartella, deve essere preceduta, ai sensi delsecondo comma del ridetto art. 50, dalla notificazione di un avviso recantel’intimazione ad adempiere. In altri termini, il vano decorso del termine dicui al terzo comma dell’art. 50 comporta la perdita di efficaciadell’intimazione quale atto che deve necessariamente precederel’esecuzione forzata, ma non fa venir meno l’onere di impugnazionedell’atto entro i termini perentori di cui all’art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546del 1992 nella sua formulazione vigente ratione temporis.2.4. – Considerato, peraltro, che, come si evince dal ricorso principale,il contribuente aveva formulato, sia in primo che in secondo grado (inquest’ultimo caso anche quale motivo d’appello) un’istanza di rimessionein termini per l’impugnazione dell’intimazione di pagamento del 2015, eciò in ragione dell’omessa indicazione, nell’atto impugnato, delleinformazioni prescritte dall’art. 7, comma 2, legge n. 212 del 2000, lacausa deve essere rinviata alla Corte regionale affinché valuti lafondatezza di tale richiesta.Contrariamente a quanto sostenuto dalle Agenzie fiscali nella loromemoria illustrativa, alla possibilità di valutare l’istanza di rimessione intermini non osta il fatto che il contribuente abbia di fatto conseguito, conla notificazione della prima intimazione di pagamento nel novembre 2015,conoscenza effettiva delle cartelle presupposte, i cui vizi «ben potevano eNumero registro generale 20776/2023Numero sezionale 3727/2026Numero di raccolta generale 12592/2026Data pubblicazione 04/05/2026dovevano essere lamentati già impugnando l’intimazione del 2015». Laconoscenza di fatto dell’atto pregiudizievole non può di per sé costituireragione preclusiva di una rimessione in termini per la sua impugnazione,pena la violazione del consolidato orientamento di questa Corte secondocui l’omessa indicazione, nell’atto impugnato, delle informazioni prescrittedall’art. 7, comma 2, legge n. 212 del 2000 (e dall’art. 19, comma 2, d.lgs.n. 546 del 1992), pur non inficiando la validità dell’atto, comporta, sulpiano processuale, il riconoscimento della scusabilità dell’errore in cui siaeventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione intermini per l’impugnativa, ove questa sia stata tardivamente proposta (v.,ex plurimis, Cass. n. 22840/2024; Cass. n. 6517/2018, Cass. n.301/2018; Cass. n. 19675/2011; Cass. n. 20024/2011; Cass. n.10822/2010; Cass. n. 20532/2006).3. – L’accoglimento dell’unico motivo del ricorso incidentale comportal’assorbimento dei tre motivi del ricorso principale, con i quali ilcontribuente ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per omessapronuncia in ordine all’eccezione di prescrizione formulata rispetto aicrediti portati da due cartelle (primo motivo) e per omessa pronuncia inordine alle eccezioni dirette a far valere la mancata notifica di una terzacartella e, comunque, la prescrizione del credito cui questa si riferiva(secondo motivo), nonché l’erroneità della sentenza impugnata quanto alcapo concernente la regolamentazione delle spese di lite (terzo motivo).4. – Va dunque accolto l’unico motivo del ricorso incidentale,assorbiti i motivi del ricorso principale, con conseguente cassazionedella sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Calabria in diversa composizione, che provvederàanche a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso incidentale, assorbito quello principale;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria diNumero registro generale 20776/2023Numero sezionale 3727/2026Numero di raccolta generale 12592/2026Data pubblicazione 04/05/2026secondo grado della Calabria, in diversa composizione, che provvederàanche in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2026La PresidenteGiulia Iofrida