CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20735/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] per l’Abruzzon. 1029/3/2019 depositata il 16/12/2019;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., inliquidazione, impugnava dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] diTeramo l’avviso di intimazione n. 0000306750 da parte della [OSCURATO:SOCIETA].S.p.a., in qualità di concessionaria del servizio di riscossione per conto delComune di Teramo, per la TARSU relativa agli anni dal 1997 al 2000.2. Con sentenza n. 77/2/2019, il giudice di prime cure dichiaravainammissibile il ricorso, rilevando che la ricorrente non aveva provvedutoNumero registro generale 25598/2020Numero sezionale 4500/2026Numero di raccolta generale 20735/2026Data pubblicazione 18/06/2026alla riassunzione di giudizio riguardante le medesime superfici e definito conpronuncia della Corte di Cassazione n. 749/2010 (pronuncia che era stataprodotta dalla parte ricorrente ai fini dell’invocazione di giudicato esterno asé favorevole e a sostegno dei motivi di impugnazione).3. La contribuente proponeva appello dinanzi alla CommissioneTributaria Regionale per l’Abruzzo.4. Con separato ricorso, la medesima contribuente impugnava dinanzialla [OSCURATO:PERSONA] di Teramo l’intimazione dipagamento n. 0000154179/16 da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità diconcessionaria del servizio di riscossione per conto del Comune di Teramo,per la TARSU relativa agli anni dal 1997 al 2000.5. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso.6. La concessionaria proponeva appello dinanzi alla CommissioneTributaria Regionale per l’Abruzzo.7. Riuniti gli appelli avverso tali decisioni, il giudice di secondo gradoconfermava la prima decisione e annullava la seconda decisione, ritenendoche gli atti impositivi fossero divenuti definitivi dopo la mancatariassunzione del giudizio di rinvio e negando che i crediti tributari si fosseroestinti per prescrizione, con l’impugnata sentenza n. 1029/3/2019,depositata il 16/12/2019.8. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione lacontribuente, affidando le proprie doglianze a quattro motivi.9. La concessionaria si è costituita con controricorso e ha depositatomemoria.10. È stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, deve darsi atto che, con il proprio controricorso, laSo.[OSCURATO:SOCIETA]. ha dedotto l’inammissibilità/improcedibilità del ricorso, inragione della pendenza di altro giudizio sui medesimi crediti tributari tra leNumero registro generale 25598/2020Numero sezionale 4500/2026Numero di raccolta generale 20735/2026Data pubblicazione 18/06/2026stesse parti (n. 27858/2019 R.G.) presso la Corte di Cassazione (all’epocadel deposito dell’atto il giudizio non risultava ancora definito). In subordine,essa chiedeva la riunione dei due ricorsi. Con successiva memoria,depositata il 14/5/2026, la controricorrente ha comunicato che ilprocedimento n. 27858/2019 R.G., nel quale era stata formulata propostadi definizione accelerata (allegata alla memoria) ex art. 380 bis c.p.c., erastato definito con decreto di estinzione. Pur abbandonando l’istanza diriunione, essa insisteva, pertanto, nell’accoglimento dell’eccezione.2. L’eccezione deve essere disattesa.2.1. I procedimenti iscritti al n. 255598/2020 R.G. e al n. 27858/2019R.G. hanno, in realtà, oggetti diversi.2.2. Quest’ultimo ha preso avvio da un ricorso presentato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. 126/2019 pubblicata il 7/2/2019ed emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo.Dalla lettura del ricorso iscritto al n. 27858/2019 R.G. si evince (v. pag.1) che la sentenza impugnata aveva ad oggetto una «controversia circaavviso di iscrizione ipotecaria TARSU/TIA per gli anni 1997/2000» riferiti alComune di Teramo. Dall’esposizione del fatto (v. pagg. 2 e ss.), risulta cheoggetto di impugnazione nel procedimento prima indicato era l’avviso diiscrizione ipotecaria n. 362180, che aveva fatto seguito ad un prodromicopreavviso n. 252986, impugnato dalla ricorrente presso la CommissioneTributaria Provinciale di Teramo.Orbene, il presente procedimento, derivante dalla riunione dei ricorsiprima citati, è stato avviato con l’impugnazione di preavviso di intimazionee di intimazione di pagamento; quello in relazione al quale si invocal’improcedibilità dall’impugnazione del susseguente avviso ipotecario (cheaveva fatto seguito ad un ulteriore preavviso): si tratta, pertanto, di giudiziaventi ad oggetto un differente petitum (v., sul punto, Cass. n. 22108/2024,che ha sancito il principio dell’autonomia dei giudizi aventi rispettivamenteNumero registro generale 25598/2020Numero sezionale 4500/2026Numero di raccolta generale 20735/2026Data pubblicazione 18/06/2026ad oggetto atti impositivi e iscrizioni ipotecarie, osservando che«l'iscrizione ipotecaria che fa seguito ad una pluralità di atti prodromicidivenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo edautonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19,comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto per vizi propri e non per viziimpugnazione»).3. Con il primo motivo di ricorso, la contribuente lamenta la violazionedell’art. 327 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.Eccepisce, in particolare, il mancato rilievo d’ufficio della tardivitàdell’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza di primogrado n. 74/2/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Teramo. Lastessa, infatti, era stata depositata il 21/2/2018, così che il termine “lungo”doveva venire a scadenza il 21/9/2018. La decisione era stata notificata il3/7/2018, così che il termine “breve” sarebbe scaduto il 2/10/2018. Ilgravame era stato notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], entro il citato termine “breve”,ma oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.4. Il motivo è fondato.4.1. La notifica della sentenza, infatti, pur comportando la decorrenzadel termine “breve”, non può in ogni caso determinare il posticipo deltermine “lungo” di impugnazione, che resta un limite invalicabile.[OSCURATO:SOCIETA]. davanti alla Commissione TributariaRegionale per l’Abruzzo nel giudizio iscritto al n. 871/2018 R.G., pertanto,non poteva essere iniziato in quanto inammissibile.5. Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente deduce la violazionedegli artt. 393 c.p.c. e 63, comma 2, del d.lgs. n. 516/1992, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.Numero registro generale 25598/2020Numero sezionale 4500/2026Numero di raccolta generale 20735/2026Data pubblicazione 18/06/2026In particolare, la contribuente censura la parte della sentenza chedichiara definitivo l’atto impositivo in conseguenza mancata riassunzionedel giudizio di impugnazione.Secondo la contribuente, il giudice del gravame sarebbe incorso inviolazione di legge, nel momento in cui non ha considerato il giudicatoesterno derivante dalla sentenza n. 749/2010 della Corte di Cassazione,che, prima di operare il rinvio al giudice di secondo grado, aveva «deciso inmaniera definitiva su un punto della controversia», rendendo,rispettivamente, l’avviso di accertamento incapace di esplicare i proprieffetti e le successive intimazioni di pagamento carenti della legittimità dellapretesa tributaria. In sostanza, secondo il ricorrente, nel cassare con rinviola sentenza di secondo grado, la Corte si sarebbe pronunciatasull’illegittimità dell’avviso di accertamento con statuizione che sarebbedivenuta definitiva con la mancata riassunzione.6. Il motivo è infondato.6.1. La vincolatività delle decisioni rese dalla Cassazione in caso dimancata riassunzione del giudizio dinanzi al giudice del rinvio opera laddovei giudizi successivi tra le parti concernono intimazione di pagamento eavviso di intimazione, cioè atti finalizzati alla successiva riscossione deicrediti tributari, se le stesse decisioni hanno lo stesso oggetto,presupponendo identità di parti, causa petendi e petitum.Per il resto, è pacifico che l'estinzione del processo all'esito dellacassazione con rinvio della sentenza di merito e dell'omessa riassunzionedel giudizio può essere rilevata anche d'ufficio ex artt. 45, comma 3, e 63del d.lgs. n. 546/1992, e si estende non soltanto al grado in cui vienepronunziata, ma all'intero giudizio, con il conseguente effetto diconsolidamento dell'atto impositivo (Cass. n. 23922/2016). La pronuncia diestinzione del giudizio comporta, ex artt. 393 c.p.c., e 63, comma 2, deld.lgs. n. 546/1992, il venir meno dell'intero processo e, in forza dei principiNumero registro generale 25598/2020Numero sezionale 4500/2026Numero di raccolta generale 20735/2026Data pubblicazione 18/06/2026in materia di impugnazione dell'atto tributario, la definitività dell'avviso diaccertamento (Cass. n. 23922/2016, n. 21143/2015, n. 16689/2013, n.5044/2012, n. 3040/2008). Inoltre, è stato precisato che, in ipotesi diestinzione del processo, per omessa riassunzione, il termine di prescrizione(come di quello di decadenza) va ancorato, a prescindere dalla previsionedi cui all'art. 2945, terzo comma, c.c., alla data di scadenza del termineutile per la (non attuata) riassunzione della causa davanti al giudice dirinvio, posto che solo da tale data, per effetto dell'acquisita definitivitàdell'atto impositivo, l'amministrazione può, ai sensi degli artt. 68 del d.lgs.n. 546/1992, 14 e 15 del d.P.R. n. 602/1973, far valere in modo definitivoe compiuto il proprio credito, attivando la relativa procedura di riscossione(Cass. n. 556/2016, n. 9521/2017 e n.9215/2018).7. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente si duole della nullità dellasentenza o del procedimento per violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.La ricorrente eccepisce un’«evidente anomalia motivazionale», conparticolare riferimento alla considerazione secondo la quale il termineprescrizionale è decennale nel caso di emissione di sentenza passata ingiudicato (nella specie quella della [OSCURATO:PERSONA] diTeramo n. 260/2016).7.1. Il motivo è infondato nei termini che si preciseranno.7.2. La motivazione della decisione è idonea a consentire la intellegibilitàdel percorso logico seguito dal giudice nell’approdare alle conclusioni cui èpervenuto, inferendo (a prescindere dalla correttezza giuridica di taleapprodo) il termine decennale dall’assunto dell’intervento di una sentenzapassata in giudicato. La comprensione delle argomentazioni da parte delricorrente è resa, peraltro, palese dalle considerazioni trasfuse nel motivodi ricorso, che, in realtà, tuttavia, attengono all’erronea interpretazione eapplicazione della normativa sulla prescrizione – nell’individuazione del diesNumero registro generale 25598/2020Numero sezionale 4500/2026Numero di raccolta generale 20735/2026Data pubblicazione 18/06/2026a quo e del termine per il computo della prescrizione posto che la sentenzarichiamata dalla [OSCURATO:PERSONA] non era passata ingiudicato – e non già ad un difetto motivazionale.La doglianza, dunque, non coglie nel segno, nel momento in cui vienededotto un vizio di motivazione, piuttosto che la erronea applicazione dilegge.8. Con il quarto motivo di ricorso la contribuente deduce, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per la nullità della sentenza o delprocedimento difetto di motivazione, per avere omesso di pronunciarsi inmerito al difetto di legittimatio ad causam di [OSCURATO:SOCIETA]La ricorrente si duole del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia rilevato che la concessionaria, a far data dal 27/6/2014, era unasocietà diversa dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ossia la [OSCURATO:SOCIETA]., e deduce,pertanto, l’«inesistenza assoluta» degli atti impositivi per «carenza di poteredel concessionario».8.1. Nel rilevare che il motivo confonde la legittimatio ad causam(certamente riferibile alla [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva emesso gli avvisiimpugnati e nei confronti della quale la stessa contribuente aveva notificatol’impugnazione) con l’originario potere del concessionario all’emissionedell’atto impositivo, deve rilevarsi che, nel caso di specie, la mancata analisidella questione, come risulta dalla motivazione della sentenza, è derivatadalla ritenuta prevalenza, sul piano logico, come “ragione più liquida”, dellaquestione della mancata riassunzione del giudizio di impugnazione a seguitodella cassazione con rinvio decisa con sentenza n. 749/2010 di questaCorte, con assorbimento degli ulteriori motivi.9. Il motivo, per come risulta formulato, è infondato.9.1. Il criterio motivazionale della “ragione più liquida” trova il propriofondamento nella possibilità di snellire l’assetto motivazionale delprovvedimento nel momento in cui la risoluzione della questione appaiaNumero registro generale 25598/2020Numero sezionale 4500/2026Numero di raccolta generale 20735/2026Data pubblicazione 18/06/2026tranchant rispetto alle ulteriori questioni sollevate, nel momento in cui, aprescindere alla fondatezza di queste ultime, la decisione finale non possache comunque essere la medesima. Così, recentemente, Cass. n. 693/2024- Rv. 669926 – 01: «L'applicabilità del principio della "ragione più liquida"postula che essa, pur essendo logicamente subordinata ad altre questionisollevate, si presenti comunque equiordinata rispetto a queste ultime nellacapacità di condurre alla definizione del giudizio; tale principio non operanell'ipotesi in cui le diverse ragioni si caratterizzino per il fatto di condurrepotenzialmente ad esiti definitori reciprocamente non sovrapponibili, con laconseguenza che l'illegittimo assorbimento in tal modo disposto comportail vizio di omessa pronuncia».9.2. Nel caso di specie, la “ragione più liquida” risultava correttamentein grado di dirimere la questione della carenza di potere impositivo dell’enteconcessionario (dovendosi, in ogni caso, rilevare che lo stesso potereimpositivo deve essere correlato all’annualità di riferimento, oggetto delcontratto stipulato con l’ente impositore, e non alla data diemissione/notifica dell’atto).10. In conclusione, il ricorso deve essere accolto con riferimento al primomotivo, con rigetto degli ulteriori. Per l’effetto, la sentenza impugnata deveessere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte puòdecidere nel merito ex art. 384 c.p.c., con dichiarazione che il giudizioiscritto al n. 871/2018 R.G. dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA]Abruzzo non poteva essere iniziato per inammissibilità dell’appelloproposto dalla concessionaria.11. Le spese giudiziali, stante la reciproca soccombenza, sonocompensate. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo e rigetta i restanti motivi, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo, nel meritoNumero registro generale 25598/2020Numero sezionale 4500/2026Numero di raccolta generale 20735/2026Data pubblicazione 18/06/2026dichiara che il giudizio iscritto al n. 871/2018 R.G. dinanzi alla CommissioneTributaria Regionale per l’Abruzzo non poteva essere iniziato perinammissibilità dell’appello proposto dal concessionario; compensa le spesegiudiziali.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/5/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]