CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28199/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] E C. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna, n. 1921 depositata il 17 luglio 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 settembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava l’intimazione di pagamento notificatale il 20 ottobre 2016 con riferimento a cartelle di pagamento riferite a IRAP, IVA e addizionale regionale, nonché per tassa automobilistica (anno 2005), sostenendo la prescrizione quinquennale dei crediti fiscali, laddove l’atto interruttivo ultimo sarebbe costituito dalla notifica dell’avviso di vendita dei beni risalente al 2 febbraio 2009. [OSCURATO:PERSONA] La CTP rigettava il ricorso. La CTR accoglieva invece il gravame proposto dalla contribuente osservando che il termine prescrizionale quinquennale, al momento dell’intimazione, risultava decorso. Da ciò il ricorso in cassazione dell’Agenzia, basato su tre motivi, ed avverso il quale resiste la contribuente con controricorso, mentre la collettiva è rimasta intimata. Successivamente la controricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Pregiudizialmente occorre prendere in esame l’eccezione di difetto dello ius postulandi avanzata dalla controricorrente nei confronti della difesa della ricorrente. Ricorre nella specie, infatti, un caso di difesa dell’Agenzia della Riscossione attraverso un avvocato del libero foro. In proposito va ricordato che il Protocollo 22 giugno 2017 tra l'Agenzia delle Entrate eRiscossione (AdER) e l'Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l'apposita motivata delibera dell'Agenzia prevista dal comma 4 dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933; ne consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura è invalidamente conferita dall'AdER ad un avvocato dellibero foro e il ricorso o il controricorso sono dichiarati inammissibili (in tal senso Cass. 26531/20; Cass. 1806/24). Anche con specifico riferimento al contenzioso tributario per la difesa e la rappresentanza in giudizio, l'Agenzia delle Entrate e della Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalla convenzione intervenuta con la stessa, potendo evitare il relativo patrocinio soltanto nelle ipotesi di conflitto oppure alle condizioni di cui art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè con apposita, motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza) oppure in caso di indisponibilità dell'Avvocatura erariale; quando, invece, la convenzione non riservi all'Avvocatura erariale la difesa e la rappresentanza in giudizio, non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro, da scegliersi nel rispetto dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016 e dei principi del codice dei contratti pubblici (Cass. 29/11/2019, n. 31241) Definitivamente in tal senso, del resto, vale la disposizione interpretativa di cui all’art. 1, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193. Nella specie la base convenzionale (cfr. per quanto di rilievo nella presente controversia il protocollo sopra citato del 5 luglio 2017), richiamata dalla disposizione da ultimo citata, esclude la necessità del ricorso alla difesa erariale proprio per le liti innanzi alle commissioni tributarie, ma non per il giudizio in cassazione, per il quale in via generale esso è espressamente previsto (cfr. § 3.4. del protocollo; analogamente dispone il § 3.4. del successivo protocollo del 24 settembre 2020 e il § 3.3. del protocollo 25 giugno 2024) per il quale come premesso tale patrocinio è previsto salvo il ricorrere delle condizioni pure indicate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera dell’Agenzia). Nello stesso senso depone la norma d’interpretazione autentica recata dall’art. 4 nonies del d.l. n. 34/2019. Può dunque affermarsi il seguente principio di diritto “Per la difesa e la rappresentanza in giudizio l'Agenzia delle Entrate e della Riscossione si avvale dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalla convenzione intervenuta con la stessa, salve le ipotesi di conflitto, le condizioni di cui art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè con apposita, motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza) oppure l’indisponibilità dell'Avvocatura; solo quando la convenzione non riservi all'Avvocatura erariale la difesa, non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro. Nel caso del contenzioso tributario, la convenzione esime l’Agenzia dal ricorso alla difesa erariale esclusivamente con riferimento ai giudizi innanzi alle commissioni tributarie, dunque al giudizio di merito, mentre lo prevede espressamente per quello di legittimità, rispetto al quale dunque in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità con conseguente inammissibilità del ricorso”. Poiché nella specie non v’è traccia, né in atti né nella procura alle liti, dei presupposti per le deroghe sopra indicate ed in particolare della sussistenza delle relative delibere, deve concludersi per l’invalidità della procura, con conseguente inammissibilità del ricorso. 2. In relazione alle spese le stesse seguono la soccombenza della ricorrente. Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e della Riscossione, in virtù dell’art. 22, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, in vigore dal 31 marzo 2023 e di modifica dell’art. 12, comma 5, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P. Q. M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 7600,00, oltre al rimborso forfettario nella misu