CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 marzo 2026
Cassazione n. 07472/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 8897/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA].ti [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e PIETROGORGOGLIONE (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), dichiaratisi costituiti «inproprio e quali titolari legali rappresentanti» dello STUDIO LEGALEdifesi da loro stessi;controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),costituitasi in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-controricorrente-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 37/2022 depositata il 11/01/2022.Numero registro generale 8897/2022Numero sezionale 8725/2025Numero di raccolta generale 7472/2026Data pubblicazione 28/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano, lo StudioLegale [OSCURATO:PERSONA] e Associati impugnava l’intimazione dipagamento n. 06820189015797660000, deducendo la nullità dellanotificazione di nove cartelle di pagamento su cui la stessa si fondava.La CTP dichiarava la nullità della costituzione dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione per difetto di ius postulandi del difensore, ritenendo chemancassero i presupposti per la costituzione della stessa con il ministerodi un difensore del libero foro; con riguardo al merito, dichiarava la nullitàdella notifica delle cartelle e la conseguente prescrizione dei creditioggetto delle stesse.2. Proponeva appello l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, deducendo laregolarità della propria costituzione nel giudizio di primo grado, il difetto digiurisdizione del giudice tributario con riguardo ai crediti dell’INAILoggetto alla cartella n. 06820130228749058000 e la regolarità dellanotifica delle cartelle.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello,riconoscendo la regolarità della costituzione dell’Ufficio, il proprio difetto digiurisdizione in relazione ai crediti dell’INAIL oggetto della cartella indicatae la regolare notificazione delle cartelle; riteneva infine che i crediti nonfossero prescritti dovendo applicarsi il termine decennale di prescrizione.3. Avverso tale sentenza lo studio legale ha proposto ricorso percassazione affidato a cinque motivi.Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.Il ricorrente ha depositato una memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. con laquale ha eccepito l’inammissibilità del controricorso per genericità delcontenuto ed ha stigmatizzato il comportamento tenuto, in violazione delNumero registro generale 8897/2022Numero sezionale 8725/2025Numero di raccolta generale 7472/2026Data pubblicazione 28/03/2026dovere di lealtà e probità, dalla controparte che ha riprodotto nelcontroricorso solo parzialmente il messaggio di posta elettronica certificatadel 7/3/2019.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va osservato che l’eccezione di inammissibilità delcontroricorso sollevata dal contribuente con la memoria ex art. 380 bis.1c.p.c. appare infondata, non potendo applicarsi a tale atto i principi dispecificità ed autosufficienza che devono caratterizzare il ricorso. Con ilcontroricorso la parte deve solo “contraddire” alle argomentazioni delricorrente, sicché è sufficiente che prenda posizione in ordine ai motivi diimpugnazione, come ha fatto nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate -Riscossione; non è un caso, del resto, che anche la specifica indicazionedegli atti processuali e dei documenti di cui all’art. 366, comma 1°, n. 6)c.p.c., richiamato, con riguardo al controricorso, dall’art. 370, comma 2°,c.p.c., va valutata in relazione a tale atto con minor rigore (Cass. Sez. U.n. 17048/2024).2.1 Passando all’esame del ricorso, con il primo motivo, il contribuente hadenunciato il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazioneo falsa applicazione degli artt. 11 e 12 d.lgs. 546/1992, 43 r.d. 1611/1933in relazione all’art. 4 novies del d.l. 34/2019 conv. in l. 58/2019.Ha rilevato che la CTR ha ritenuto valida la costituzione in giudizio chel’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha compiuto avvalendosi di avvocatidel libero foro, richiamando la sentenza di questa Corte a Sezioni Unite n.30008/2019 che, tuttavia, non ha affrontato la questione con riguardo aigradi di merito, ma solo per il giudizio di legittimità. Ha aggiunto che laconvenzione tra l’ente e l’Avvocatura può solo indicare i giudizi riservati aquest’ultima, ma non ha alcun rilievo in ordine agli altri giudizi. Occorrequindi, a suo avviso, fare riferimento esclusivamente all’art. 1, comma 8,d.l. 193/2016 conv. in l. 225/2016 che contiene una disposizioneNumero registro generale 8897/2022Numero sezionale 8725/2025Numero di raccolta generale 7472/2026Data pubblicazione 28/03/2026riguardante espressamente i giudizi davanti ai giudici tributari, per i qualistabilisce che continua ad applicarsi l’art. 11, comma 2, d.lgs. 546/1992,escludendo in tal modo l’operatività di quanto previsto in precedenza inordine alla possibilità per l’Agenzia delle Entrate – Riscossione di avvalersidi avvocati del libero foro che sarebbe limitata ai soli giudizi ordinari.2.2 Il motivo è infondato e deve essere rigettato.Va innanzi tutto evidenziato che i principi di diritto affermati da questaCorte a Sezioni Unite - alla luce dell’esame della disciplina contenuta nelcomma 8° dell’art. 1 d.l. 193/2016 conv. in l. 225/2016 e della norma diinterpretazione autentica contenuta nell’art. 4 novies d.l. 34/2019 conv. inl. 58/2019 – hanno portata generale, come si evince anche dalla letturadella massima: “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenziadelle Entrate–Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersianche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice dipace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti comeriservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi diconflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, diapposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporreall'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni dimassima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro,senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e deicriteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1,comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti glialtri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmenteall'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere ilpatrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale equello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione dellafattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia el'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere ilNumero registro generale 8897/2022Numero sezionale 8725/2025Numero di raccolta generale 7472/2026Data pubblicazione 28/03/2026patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postulanecessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presuppostodi legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nelgiudizio di legittimità” (Cass. Sez. U. 30008/2019).Peraltro, questa Corte ha anche specificato che gli stessi operano conriguardo ai gradi di merito del processo tributario: «con specificoriferimento al contenzioso tributario per la difesa e la rappresentanza ingiudizio, l'Agenzia delle Entrate e della Riscossione, impregiudicata lagenerale facoltà di farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegatidavanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale dell'Avvocatura delloStato nei casi previsti dalla convenzione intervenuta con la stessa,potendo evitare il relativo patrocinio soltanto nelle ipotesi di conflittooppure alle condizioni di cui art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioècon apposita, motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza)oppure in caso di indisponibilità dell'Avvocatura erariale; quando, invece,la convenzione non riservi all'Avvocatura erariale la difesa e larappresentanza in giudizio, non è richiesta l'adozione di apposita deliberao alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati dellibero foro, da scegliersi nel rispetto dei criteri di cui agli atti di caratteregenerale adottati ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016e dei principi del codice dei contratti pubblici (Cass. 29/11/2019, n.31241) Definitivamente in tal senso, del resto, vale la disposizioneinterpretativa di cui all’art. 1, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193. Nella specie labase convenzionale (cfr. per quanto di rilievo nella presente controversia ilprotocollo sopra citato del 5 luglio 2017), richiamata dalla disposizione daultimo citata, esclude la necessità del ricorso alla difesa erariale proprioper le liti innanzi alle commissioni tributarie, ma non per il giudizio incassazione, per il quale in via generale esso è espressamente previsto(cfr. § 3.4. del protocollo; analogamente dispone il § 3.4. del successivoprotocollo del 24 settembre 2020 e il § 3.3. del protocollo 25 giugnoNumero registro generale 8897/2022Numero sezionale 8725/2025Numero di raccolta generale 7472/2026Data pubblicazione 28/03/20262024) per il quale come premesso tale patrocinio è previsto salvo ilricorrere delle condizioni pure indicate (conflitto, indisponibilità o appositadelibera dell’Agenzia). Nello stesso senso depone la normad’interpretazione autentica recata dall’art. 4 nonies del d.l. n. 34/2019»(Cass. n. 28199/2024).Il motivo va quindi rigettato.3.1 Con il secondo motivo di ricorso si deduce il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell’art. 51d.lgs. 546/1992 «in relazione all’intervenuto passaggio in giudicato dellasentenza resa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano,impugnata dall’AER innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia».Il ricorrente si duole che la CTR non abbia riconosciuto la tardivitàdell’appello proposto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in considerazione dell’applicabilità deltermine di cui all’art. 325 c.p.c. per effetto della notifica della sentenzaeseguita tramite posta elettronica certificata il 7/3/2019. La CTR avevainfatti ritenuto che il messaggio di posta elettronica in questione non fosseidoneo a far decorrere il termine “breve” per l’impugnazione, nonpossedendo i requisiti formali per le notifiche tramite posta elettronicacertificata, né contenendo nell’oggetto alcun riferimento alla sentenza,così che i destinatari «in alcun modo avrebbero potuto riconoscere che ildocumento ricevuto avesse la natura di una sentenza, effettuata ai finidella decorrenza del termine breve di impugnazione». La CTR, tuttavia, adavviso del ricorrente, non avrebbe tenuto conto del fatto che il messaggiodi posta elettronica certificata era stato inviato all’Agenzia delle Entrate –Riscossione, nonché al suo difensore e che ogni eventuale vizio formaleera stato sanato per effetto del raggiungimento dello scopo, essendo lanotifica idonea a far conoscere al destinatario la sentenza; inoltre, l’attoera stato inviato anche al difensore, munito delle necessarie competenzeNumero registro generale 8897/2022Numero sezionale 8725/2025Numero di raccolta generale 7472/2026Data pubblicazione 28/03/2026tecniche, così che non poteva affermarsi che il destinatario non potevarendersi conto della natura del documento ricevuto.Il motivo è infondato.3.2 Va innanzi tutto rilevato che, trattandosi di questione processuale, ilvizio denunciato rientra tra quelli di cui all’art. 360, comma 1°, n. 4)c.p.c..Va quindi evidenziato che, essendo stata dichiarata a nullità dellacostituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, lasentenza andava notificata direttamente alla parte, sicché solo talenotifica deve essere presa in considerazione (Cass. n. 9436/2000).Orbene, deve rilevarsi che dalle ricevute (in formato .pdf) depositate dalricorrente e dalla riproduzione (parziale) del messaggio contenuta nelcontroricorso, risulta mancante, nell’oggetto del messaggio, la dicitura“notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”; non si tratta, comesostenuto dal ricorrente, di una mera irregolarità formale, dal momentoche la stessa – espressamente prevista dall’art. 3 bis, comma 4°, l.53/1994 - serve ad attrarre l’attenzione del destinatario sul fatto che ilmessaggio di posta elettronica certificata contiene un atto che si intendenotificare, trattandosi di uno strumento utilizzato anche per comunicazionidi altra natura. Del resto, la sentenza di questa Corte richiamata dalricorrente a sostegno della propria tesi (Cass. n. 4505/2019) riguardava ilcaso, assai diverso da quello in esame, nel quale nell’oggetto era riportatala dicitura “notificazione ex l. 53/1994”, sostanzialmente equipollente aquella prevista dalla legge. Nel caso di specie, invece, nell’oggetto delmessaggio vi è solo l’indicazione “avviso di intimazione n.06820199013051012000 notificato il 7 marzo 2019”; né nel testo delmessaggio c’è alcun riferimento alla sentenza allegata – se non al fine dievidenziare che alcune cartelle indicate nell’intimazione indicata in oggettoe notificata allo studio legale erano state annullate - ed alla volontà diNumero registro generale 8897/2022Numero sezionale 8725/2025Numero di raccolta generale 7472/2026Data pubblicazione 28/03/2026volerla notificare alla controparte, giacché con il messaggio si intima soloall’Agenzia delle Entrate – Riscossione di sospendere le cartelle annullate.Tale circostanza, oltre a rilevare sotto il profilo formale, rende ancheequivoco il contenuto del messaggio di posta elettronica certificata ed èper tale motivo sufficiente ad escludere di per sé l’idoneità del predettomessaggio a far decorrere il termine breve per l’impugnazione; questaCorte ha infatti osservato, in una fattispecie analoga a quella in esame,che «in caso di notifica telematica della sentenza eseguita dal difensore, aifini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, purnon essendo necessarie forme solenni, occorre che la stessa non abbia uncontenuto equivoco, ma sia tale da porre in condizione il suo destinatariospecifico di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche,in modo chiaro, l'intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazionetecnica ai fini di un'eventuale sua impugnazione. (Affermando taleprincipio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che avevaritenuto tardivo l'appello facendo decorrere i termini per la suaproposizione da una mera comunicazione telematica con cui il difensore,chiedendo in via bonaria il pagamento delle spese processuali, avevaallegato il testo della sentenza di primo grado)» (Cass. n. 23396/2023).A ciò deve aggiungersi che neppure risulta che al messaggio di postaelettronica certificata fosse allegata la relazione di notificazione –indispensabile per la validità della notifica - che deve contenere leindicazioni di cui al 5° comma dell’art. 3 bis l. 53/1994 tra cui quella, diparticolare importanza, contenuta nella lettera f) della norma richiamata,riguardante l’elenco dal quale l’indirizzo di posta elettronica certificata deldestinatario è stato tratto; la notifica è valida, infatti, solo se l’indirizzo deldestinatario era presente, al momento della notifica, in uno degli elenchidi cui all’art. 16 ter d.l. 179/2012 conv. in l. 221/2012.È evidente che la mancanza di tutti i suddetti elementi determina la nullitàdella notifica.Numero registro generale 8897/2022Numero sezionale 8725/2025Numero di raccolta generale 7472/2026Data pubblicazione 28/03/20263.3 La stessa, peraltro, non può ritenersi sanata per effetto delraggiungimento dello scopo. Nella pronuncia richiamata dal ricorrente(Cass. n. 8815/2020), infatti, la nullità riguardava la notifica dell’atto diappello a seguito della quale l’appellata si era comunque costituita.Con riguardo alla notifica della sentenza, al fine di far decorrere il terminedi cui all’art. 325 c.p.c., lo scopo potrebbe ritenersi raggiunto solo qualorail destinatario abbia proposto la notifica entro tale termine.Per tale ragione è stato escluso che la notifica nulla, in quanto eseguita daufficiale giudiziario incompetente – ma certamente idonea a portare aconoscenza del destinatario la sentenza - potesse far decorrere il terminedi cui all’art. 325 c.p.c. (Cass. Sez. U. n. 51/1999).Né dalla successiva proposizione dell’impugnazione può desumersi ilraggiungimento dello scopo, in quanto «nell'ipotesi di nullità dellanotificazione della sentenza, l'impugnazione successivamente proposta daparte del destinatario di detta notifica, non comporta, ai sensi dell'art. 156cod. proc. civ., il raggiungimento dello scopo di quella notificazione ai finidel decorso del termine breve di cui all'art. 326 cod. proc. civ., atteso chel'impugnazione successiva ha carattere autonomo rispetto allanotificazione della sentenza, senza presupporla necessariamente comeavvenuta in una data precisa e, quindi, senza realizzare lo scopo dell'utiledecorrenza di detto termine dalla data della notifica stessa» (Cass. n.8226/1996; nello stesso senso, Cass. n. 7277/2000).Il motivo va pertanto rigettato.4.1 Con il terzo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt.143 c.p.c. e 60, comma 1°, lett. e) d.P.R. 600/1973 «in relazioneall’asserita idoneità e validità delle notifiche eseguite ed erroneoriferimento all’ipotesi di “irreperibilità assoluta”».Il ricorrente ha lamentato che la CTR ha erroneamente ritenuto valide lenotifiche delle cartelle con le modalità di cui agli artt. 143 c.p.c. e 60,Numero registro generale 8897/2022Numero sezionale 8725/2025Numero di raccolta generale 7472/2026Data pubblicazione 28/03/2026comma 1°, lett. e) d.P.R. 600/1973, sebbene tale norma sia applicabilesolo nel caso in cui il trasferimento avvenga in un comune diverso daquello in cui il contribuente aveva il domicilio fiscale e in luogosconosciuto, circostanze entrambe non verificatesi nel caso di specie.In particolare, il ricorrente ha dedotto che lo studio professionale si eratrasferito, nel comune di Milano, da [OSCURATO:PERSONA] n. 30 (dovesono state eseguite le notifiche) a [OSCURATO:PERSONA] n. 5; taletrasferimento doveva essere noto all’Amministrazione quanto meno dalmaggio 2013, in considerazione delle indicazioni contenute nelladichiarazione dei redditi, di quanto ricavabile dal contratto registrato dilocazione dei nuovi locali, nonché attraverso l’albo degli avvocati; gliavvocati dello studio avevano peraltro partecipato anche a numerosigiudizi in cui era parte l’Agente della riscossione, indicando il loro nuovoindirizzo. Le notifiche, quindi, erano state eseguite con le modalità di cuiall’art. 60, comma 1°, lett. e) d.P.R. 600/1973 senza che fossero stateeseguite le ricerche con la dovuta diligenza.4.2 Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.Va innanzi tutto evidenziato che esso è carente sotto il profilo dellaspecificità. Si fa riferimento a numerose cartelle, ma non è trascritto, perciascuna di esse il contenuto delle relazioni di notifica, così da consentire aquesta Corte di verificare che cosa sia stato attestato dal soggetto addettoalla notifica e se questo abbia dato atto delle ricerche compiute . Infine,neppure si indica se ed eventualmente quali ricerche sono state eseguite eda quali atti risultano.Da tali considerazioni discende già l’inammissibilità del motivo di ricorsoper difetto di specificità.4.3 Ma lo stesso è inammissibile anche sotto un diverso profilo.Nella sentenza impugnata si afferma che le notifiche delle cartelle sonoregolari in quanto «l’Agenzia delle Entrate ha allegato al proprio atto diappello una copiosa documentazione relativa all’estratto di ruolo, all’avvisoNumero registro generale 8897/2022Numero sezionale 8725/2025Numero di raccolta generale 7472/2026Data pubblicazione 28/03/2026di intimazione, alle relate di notifica delle cartelle di pagamento (159pagine), alla dichiarazione dei redditi per il 2014 ed alla visura anagrafica;risulta che il messo notificatore ha effettuato le dovute ricerche. Perquanto riguarda le dichiarazioni dei redditi l’AER ha prodotto copia di unavisura effettuata il 27.11.2018 da cui risulta che la dichiarazione deiredditi per l’anno d’imposta 2014 riportava ancora la precedente sededello Studio. Controparte ha asserito che l’Ufficio avrebbe potutoconoscere la nuova sede dello studio in vari modi applicando la necessariadiligenza nelle ricerche. Tuttavia si rileva che è onere del contribuentetenere l’Ufficio tributario costantemente informato delle eventualivariazioni del proprio domicilio fiscale e che il mancato adempimento,originale o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficioprocedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale perultimo noto (Corte di Cassazione sentenza n° 1440 del 22.1.2013 giàindicata)».La CTR ha quindi ritenuto sufficienti, alla luce della documentazione in atti,le ricerche compiute dal soggetto addetto alla notifica.Questa Corte, con riguardo alla notifica compiuta con le modalità di cuiall’art. 60, comma 1°, lett. e) d.P.R. 600/1973, ha ripetutamenteaffermato il principio secondo il quale «in tema di notificazione degli atti inmateria tributaria, qualora risulti che il contribuente si sia trasferito inlocalità sconosciuta, il messo notificatore, prima di procedere alla notificaai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, deveeffettuare ricerche nel comune dove è situato il domicilio fiscale delcontribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risoltoin un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune; lanotificazione ai sensi della predetta disposizione può essere, tuttavia,ritenuta valida anche nell'ipotesi in cui risulti, "a posteriori", che iltrasferimento era intervenuto nell'ambito dello stesso comune, sempreche al momento della notificazione, nonostante le ricerche effettuateNumero registro generale 8897/2022Numero sezionale 8725/2025Numero di raccolta generale 7472/2026Data pubblicazione 28/03/2026nell'ambito dello stesso comune dal messo notificatore (la cui sufficienzava valutata dal giudice di merito con apprezzamento sindacabile in sede dilegittimità solo sotto il profilo motivazionale), permanessero ignoti il nuovoindirizzo ed il relativo comune per circostanze non addebitabili, néopponibili, all'Amministrazione, ad esempio, per il decorso di un terminetroppo breve tra il trasferimento e la notificazione e/o l'inottemperanza delcontribuente agli oneri posti a suo carico dalla disciplina in materia dimutamenti anagrafici». (Cass. n. 16043/2017; nello stesso senso, Cass.n. 1440/2013; Cass. n. 4925/2007).Dunque, quando, come nel caso di specie risulti, a posteriori, che iltrasferimento del destinatario è avvenuto nello stesso comune dove avevail domicilio fiscale, il giudice deve verificare se la notifica con le modalità dicui all’art. 60, comma 1°, lett. e) cit. fosse comunque giustificata alla lucedelle ricerche svolte; e tale valutazione costituisce un apprezzamento dimerito sindacabile nel giudizio di legittimità solo per vizio di motivazione(nei ristretti limiti in cui lo stesso può ancora essere fatto valere). Comerisulta dalla sentenza di appello, la cui motivazione è stata riportata inprecedenza, la CTR ha svolto tale valutazione alla luce dei documenti inin questa sede, formulando così una doglianza che si risolve in un motivodi impugnazione di merito inammissibile in questa sede.5.1 Con il quarto motivo, il ricorrente ha denunciato il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 3) c.p.c. «per violazione o falsa applicazione di normedi diritto in ordine alla mancata applicazione e riconoscimento del terminedi prescrizione dei crediti ex art.2948 c.c. con riferimento ai crediticontenuti nelle cartelle di pagamento».Ad avviso del ricorrente (che ha richiamato diverse pronunce di merito) iltermine di prescrizione quinquennale andrebbe applicato anche a IVA edIRAP nonché alle imposte sui redditi, giacché esse si paganoperiodicamente ad anno e tale periodicità non viene meno solo perchéNumero registro generale 8897/2022Numero sezionale 8725/2025Numero di raccolta generale 7472/2026Data pubblicazione 28/03/2026ogni anno occorre un’operazione di determinazione del dovuto, tenutoconto del fatto che tale operazione si fonda su criteri normativamentepredeterminati; ulteriore elemento nel senso della prescrizionequinquennale dovrebbe trarsi infine dall’art. 26 d.P.R. 602/1973 cheprevede l’obbligo per l’Agente della riscossione di conservare la cartelle egli atti relativi alle notificazioni per cinque anni.5.2 Il motivo è infondato.Costituisce principio consolidato quello per il quale «in tema IRPEF, IVA,IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione siprescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quantoall'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R. n.131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressaprevisione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosiapplicarsi l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948,comma 1, n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente adanno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, purconsistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomoed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente dinuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presuppostiimpositivi» (Cass. n. 12740/2020; Cass. n. 33266/2019; Cass. n.32308/2019; con riguardo particolare all’IVA cfr. Cass. n. 18804/2018,Cass. n. 24322/14; Cass. n. 22977/10; Cass. n. 2941/07 e Cass. n.16713/16). Tali imposte non possono rientrare nell’ipotesi di cui all’art.2948 n. 4) c.c. in quanto l’obbligazione avente ad oggetto il tributo, purconsistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomoed unitario ed ogni pagamento non è mai legato ai precedenti e risente dinuove ed autonome valutazioni in ordine ai presupposti; inoltre è benpossibile che la stessa neppure sorga se per l’anno preso in considerazioneal contribuente non sia ascrivibile alcun fatto generatore di imposizionefiscale.Numero registro generale 8897/2022Numero sezionale 8725/2025Numero di raccolta generale 7472/2026Data pubblicazione 28/03/20266.1 Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 4) c.p.c. in relazione all’art. 36 d.lgs. 546/1992 «peromessa motivazione in relazione all’intervenuta prescrizione quinquennaledelle sanzioni e degli interessi», nonché il vizio di cui all’art. 360, comma1°, n. 3) c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell’art 20, comma 3°,d.lgs. 472/1997 e dell’art 2948 n. 4) c.c..Il ricorrente ha lamentato che la CTR ha omesso ogni considerazione inordine al termine di prescrizione applicabile ai crediti per sanzioni edinteressi; ha poi dedotto che, comunque, andrebbe applicato il termine diprescrizione quinquennale.6.2 Va escluso, innanzi tutto, il vizio di omessa pronuncia o omessamotivazione in ordine alla questione della prescrizione dei crediti persanzioni ed interessi, avendo la CTR, quanto meno implicitamente,riconosciuto l’applicabilità anche a tali crediti del termine di prescrizionedecennale previsto per i tributi.6.3 Quanto al termine di prescrizione applicabile, quello quinquennaleopera certamente con riguardo alle sanzioni (sempreché la cartella non siafondata su una sentenza passata in giudicato) in considerazione di quantostabilito dall’art. 20, comma 3°, d.lgs. 472/1997, secondo il quale «Ildiritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine dicinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompela prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento».Il termine quinquennale opera anche con riguardo al credito per interessi;questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che “in caso di notifica dicartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, iltermine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valerel'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quelloquinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni,dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi,Numero registro generale 8897/2022Numero sezionale 8725/2025Numero di raccolta generale 7472/2026Data pubblicazione 28/03/2026dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.” (Cass. 7486/2022; nello stesso sensoCass. 2095/2023).Il quinto motivo va dunque accolto nei termini indicati; la sentenza vacassata in relazione allo stesso, con rinvio alla Corte di giustizia di secondogrado della Lombardia, in diversa composizione, che dovrà verificare, allaluce dei principi indicati, se i crediti per sanzioni ed interessi sono estintiper prescrizione (ed eventualmente in che misura) e provvedere allaregolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.Numero registro generale 8897/2022Numero sezionale 8725/2025Numero di raccolta generale 7472/2026Data pubblicazione 28/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:intimazione diTANIA [OSCURATO:PERSONA] Presidentepagamento –pagamento –[OSCURATO:PERSONA] Consiglierenotificazioni -[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. prescrizioneAd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 8897/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA].ti [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e PIETROGORGOGLIONE (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), dichiaratisi costituiti «inproprio e quali titolari legali rappresentanti» dello STUDIO LEGALEdifesi da loro stessi;controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),costituitasi in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-controricorrente-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 37/2022 depositata il 11/01/2022.Numero registro generale 8897/2022Numero sezionale 8725/2025Numero di raccolta generale 7472/2026Data pubblicazione 28/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano, lo StudioLegale [OSCURATO:PERSONA] e Associati impugnava l’intimazione dipagamento n. 06820189015797660000, deducendo la nullità dellanotificazione di nove cartelle di pagamento su cui la stessa si fondava.La CTP dichiarava la nullità della costituzione dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione per difetto di ius postulandi del difensore, ritenendo chemancassero i presupposti per la costituzione della stessa con il ministerodi un difensore del libero foro; con riguardo al merito, dichiarava la nullitàdella notifica delle cartelle e la conseguente prescrizione dei creditioggetto delle stesse.2. Proponeva appello l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, deducendo laregolarità della propria costituzione nel giudizio di primo grado, il difetto digiurisdizione del giudice tributario con riguardo ai crediti dell’INAILoggetto alla cartella n. 06820130228749058000 e la regolarità dellanotifica delle cartelle.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello,riconoscendo la regolarità della costituzione dell’Ufficio, il proprio difetto digiurisdizione in relazione ai crediti dell’INAIL oggetto della cartella indicatae la regolare notificazione delle cartelle; riteneva infine che i crediti nonfossero prescritti dovendo applicarsi il termine decennale di prescrizione.3. Avverso tale sentenza lo studio legale ha proposto ricorso percassazione affidato a cinque motivi.Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.Il ricorrente ha depositato una memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. con laquale ha eccepito l’inammissibilità del controricorso per genericità delcontenuto ed ha stigmatizzato il comportamento tenuto, in violazione delNumero registro generale 8897/2022Numero sezionale 8725/2025Numero di raccolta generale 7472/2026Data pubblicazione 28/03/2026dovere di lealtà e probità, dalla controparte che ha riprodotto nelcontroricorso solo parzialmente il messaggio di posta elettronica certificatadel 7/3/2019.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va osservato che l’eccezione di inammissibilità delcontroricorso sollevata dal contribuente con la memoria ex art. 380 bis.1c.p.c. appare infondata, non potendo applicarsi a tale atto i principi dispecificità ed autosufficienza che devono caratterizzare il ricorso. Con ilcontroricorso la parte deve solo “contraddire” alle argomentazioni delricorrente, sicché è sufficiente che prenda posizione in ordine ai motivi diimpugnazione, come ha fatto nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate -Riscossione; non è un caso, del resto, che anche la specifica indicazionedegli atti processuali e dei documenti di cui all’art. 366, comma 1°, n. 6)c.p.c., richiamato, con riguardo al controricorso, dall’art. 370, comma 2°,c.p.c., va valutata in relazione a tale atto con minor rigore (Cass. Sez. U.n. 17048/2024).2.1 Passando all’esame del ricorso, con il primo motivo, il contribuente hadenunciato il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazioneo falsa applicazione degli artt. 11 e 12 d.lgs. 546/1992, 43 r.d. 1611/1933in relazione all’art. 4 novies del d.l. 34/2019 conv. in l. 58/2019.Ha rilevato che la CTR ha ritenuto valida la costituzione in giudizio chel’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha compiuto avvalendosi di avvocatidel libero foro, richiamando la sentenza di questa Corte a Sezioni Unite n.30008/2019 che, tuttavia, non ha affrontato la questione con riguardo aigradi di merito, ma solo per il giudizio di legittimità. Ha aggiunto che laconvenzione tra l’ente e l’Avvocatura può solo indicare i giudizi riservati aquest’ultima, ma non ha alcun rilievo in ordine agli altri giudizi. Occorrequindi, a suo avviso, fare riferimento esclusivamente all’art. 1, comma 8,d.l. 193/2016 conv. in l. 225/2016 che contiene una disposizioneNumero registro generale 8897/2022Numero sezionale 8725/2025Numero di raccolta generale 7472/2026Data pubblicazione 28/03/2026riguardante espressamente i giudizi davanti ai giudici tributari, per i qualistabilisce che continua ad applicarsi l’art. 11, comma 2, d.lgs. 546/1992,escludendo in tal modo l’operatività di quanto previsto in precedenza inordine alla possibilità per l’Agenzia delle Entrate – Riscossione di avvalersidi avvocati del libero foro che sarebbe limitata ai soli giudizi ordinari.2.2 Il motivo è infondato e deve essere rigettato.Va innanzi tutto evidenziato che i principi di diritto affermati da questaCorte a Sezioni Unite - alla luce dell’esame della disciplina contenuta nelcomma 8° dell’art. 1 d.l. 193/2016 conv. in l. 225/2016 e della norma diinterpretazione autentica contenuta nell’art. 4 novies d.l. 34/2019 conv. inl. 58/2019 – hanno portata generale, come si evince anche dalla letturadella massima: “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenziadelle Entrate–Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersianche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice dipace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti comeriservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi diconflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, diapposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporreall'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni dimassima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro,senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e deicriteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1,comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti glialtri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmenteall'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere ilpatrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale equello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione dellafattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia el'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere ilNumero registro generale 8897/2022Numero sezionale 8725/2025Numero di raccolta generale 7472/2026Data pubblicazione 28/03/2026patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postulanecessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presuppostodi legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nelgiudizio di legittimità” (Cass. Sez. U. 30008/2019).Peraltro, questa Corte ha anche specificato che gli stessi operano conriguardo ai gradi di merito del processo tributario: «con specificoriferimento al contenzioso tributario per la difesa e la rappresentanza ingiudizio, l'Agenzia delle Entrate e della Riscossione, impregiudicata lagenerale facoltà di farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegatidavanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale dell'Avvocatura delloStato nei casi previsti dalla convenzione intervenuta con la stessa,potendo evitare il relativo patrocinio soltanto nelle ipotesi di conflittooppure alle condizioni di cui art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioècon apposita, motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza)oppure in caso di indisponibilità dell'Avvocatura erariale; quando, invece,la convenzione non riservi all'Avvocatura erariale la difesa e larappresentanza in giudizio, non è richiesta l'adozione di apposita deliberao alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati dellibero foro, da scegliersi nel rispetto dei criteri di cui agli atti di caratteregenerale adottati ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016e dei principi del codice dei contratti pubblici (Cass. 29/11/2019, n.31241) Definitivamente in tal senso, del resto, vale la disposizioneinterpretativa di cui all’art. 1, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193. Nella specie labase convenzionale (cfr. per quanto di rilievo nella presente controversia ilprotocollo sopra citato del 5 luglio 2017), richiamata dalla disposizione daultimo citata, esclude la necessità del ricorso alla difesa erariale proprioper le liti innanzi alle commissioni tributarie, ma non per il giudizio incassazione, per il quale in via generale esso è espressamente previsto(cfr. § 3.4. del protocollo; analogamente dispone il § 3.4. del successivoprotocollo del 24 settembre 2020 e il § 3.3. del protocollo 25 giugnoNumero registro generale 8897/2022Numero sezionale 8725/2025Numero di raccolta generale 7472/2026Data pubblicazione 28/03/20262024) per il quale come premesso tale patrocinio è previsto salvo ilricorrere delle condizioni pure indicate (conflitto, indisponibilità o appositadelibera dell’Agenzia). Nello stesso senso depone la normad’interpretazione autentica recata dall’art. 4 nonies del d.l. n. 34/2019»(Cass. n. 28199/2024).Il motivo va quindi rigettato.3.1 Con il secondo motivo di ricorso si deduce il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell’art. 51d.lgs. 546/1992 «in relazione all’intervenuto passaggio in giudicato dellasentenza resa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano,impugnata dall’AER innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia».Il ricorrente si duole che la CTR non abbia riconosciuto la tardivitàdell’appello proposto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in considerazione dell’applicabilità deltermine di cui all’art. 325 c.p.c. per effetto della notifica della sentenzaeseguita tramite posta elettronica certificata il 7/3/2019. La CTR avevainfatti ritenuto che il messaggio di posta elettronica in questione non fosseidoneo a far decorrere il termine “breve” per l’impugnazione, nonpossedendo i requisiti formali per le notifiche tramite posta elettronicacertificata, né contenendo nell’oggetto alcun riferimento alla sentenza,così che i destinatari «in alcun modo avrebbero potuto riconoscere che ildocumento ricevuto avesse la natura di una sentenza, effettuata ai finidella decorrenza del termine breve di impugnazione». La CTR, tuttavia, adavviso del ricorrente, non avrebbe tenuto conto del fatto che il messaggiodi posta elettronica certificata era stato inviato all’Agenzia delle Entrate –Riscossione, nonché al suo difensore e che ogni eventuale vizio formaleera stato sanato per effetto del raggiungimento dello scopo, essendo lanotifica idonea a far conoscere al destinatario la sentenza; inoltre, l’attoera stato inviato anche al difensore, munito delle necessarie competenzeNumero registro generale 8897/2022Numero sezionale 8725/2025Numero di raccolta generale 7472/2026Data pubblicazione 28/03/2026tecniche, così che non poteva affermarsi che il destinatario non potevarendersi conto della natura del documento ricevuto.Il motivo è infondato.3.2 Va innanzi tutto rilevato che, trattandosi di questione processuale, ilvizio denunciato rientra tra quelli di cui all’art. 360, comma 1°, n. 4)c.p.c..Va quindi evidenziato che, essendo stata dichiarata a nullità dellacostituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, lasentenza andava notificata direttamente alla parte, sicché solo talenotifica deve essere presa in considerazione (Cass. n. 9436/2000).Orbene, deve rilevarsi che dalle ricevute (in formato .pdf) depositate dalricorrente e dalla riproduzione (parziale) del messaggio contenuta nelcontroricorso, risulta mancante, nell’oggetto del messaggio, la dicitura“notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”; non si tratta, comesostenuto dal ricorrente, di una mera irregolarità formale, dal momentoche la stessa – espressamente prevista dall’art. 3 bis, comma 4°, l.53/1994 - serve ad attrarre l’attenzione del destinatario sul fatto che ilmessaggio di posta elettronica certificata contiene un atto che si intendenotificare, trattandosi di uno strumento utilizzato anche per comunicazionidi altra natura. Del resto, la sentenza di questa Corte richiamata dalricorrente a sostegno della propria tesi (Cass. n. 4505/2019) riguardava ilcaso, assai diverso da quello in esame, nel quale nell’oggetto era riportatala dicitura “notificazione ex l. 53/1994”, sostanzialmente equipollente aquella prevista dalla legge. Nel caso di specie, invece, nell’oggetto delmessaggio vi è solo l’indicazione “avviso di intimazione n.06820199013051012000 notificato il 7 marzo 2019”; né nel testo delmessaggio c’è alcun riferimento alla sentenza allegata – se non al fine dievidenziare che alcune cartelle indicate nell’intimazione indicata in oggettoe notificata allo studio legale erano state annullate - ed alla volontà diNumero registro generale 8897/2022Numero sezionale 8725/2025Numero di raccolta generale 7472/2026Data pubblicazione 28/03/2026volerla notificare alla controparte, giacché con il messaggio si intima soloall’Agenzia delle Entrate – Riscossione di sospendere le cartelle annullate.Tale circostanza, oltre a rilevare sotto il profilo formale, rende ancheequivoco il contenuto del messaggio di posta elettronica certificata ed èper tale motivo sufficiente ad escludere di per sé l’idoneità del predettomessaggio a far decorrere il termine breve per l’impugnazione; questaCorte ha infatti osservato, in una fattispecie analoga a quella in esame,che «in caso di notifica telematica della sentenza eseguita dal difensore, aifini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, purnon essendo necessarie forme solenni, occorre che la stessa non abbia uncontenuto equivoco, ma sia tale da porre in condizione il suo destinatariospecifico di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche,in modo chiaro, l'intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazionetecnica ai fini di un'eventuale sua impugnazione. (Affermando taleprincipio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che avevaritenuto tardivo l'appello facendo decorrere i termini per la suaproposizione da una mera comunicazione telematica con cui il difensore,chiedendo in via bonaria il pagamento delle spese processuali, avevaallegato il testo della sentenza di primo grado)» (Cass. n. 23396/2023).A ciò deve aggiungersi che neppure risulta che al messaggio di postaelettronica certificata fosse allegata la relazione di notificazione –indispensabile per la validità della notifica - che deve contenere leindicazioni di cui al 5° comma dell’art. 3 bis l. 53/1994 tra cui quella, diparticolare importanza, contenuta nella lettera f) della norma richiamata,riguardante l’elenco dal quale l’indirizzo di posta elettronica certificata deldestinatario è stato tratto; la notifica è valida, infatti, solo se l’indirizzo deldestinatario era presente, al momento della notifica, in uno degli elenchidi cui all’art. 16 ter d.l. 179/2012 conv. in l. 221/2012.È evidente che la mancanza di tutti i suddetti elementi determina la nullitàdella notifica.Numero registro generale 8897/2022Numero sezionale 8725/2025Numero di raccolta generale 7472/2026Data pubblicazione 28/03/20263.3 La stessa, peraltro, non può ritenersi sanata per effetto delraggiungimento dello scopo. Nella pronuncia richiamata dal ricorrente(Cass. n. 8815/2020), infatti, la nullità riguardava la notifica dell’atto diappello a seguito della quale l’appellata si era comunque costituita.Con riguardo alla notifica della sentenza, al fine di far decorrere il terminedi cui all’art. 325 c.p.c., lo scopo potrebbe ritenersi raggiunto solo qualorail destinatario abbia proposto la notifica entro tale termine.Per tale ragione è stato escluso che la notifica nulla, in quanto eseguita daufficiale giudiziario incompetente – ma certamente idonea a portare aconoscenza del destinatario la sentenza - potesse far decorrere il terminedi cui all’art. 325 c.p.c. (Cass. Sez. U. n. 51/1999).Né dalla successiva proposizione dell’impugnazione può desumersi ilraggiungimento dello scopo, in quanto «nell'ipotesi di nullità dellanotificazione della sentenza, l'impugnazione successivamente proposta daparte del destinatario di detta notifica, non comporta, ai sensi dell'art. 156cod. proc. civ., il raggiungimento dello scopo di quella notificazione ai finidel decorso del termine breve di cui all'art. 326 cod. proc. civ., atteso chel'impugnazione successiva ha carattere autonomo rispetto allanotificazione della sentenza, senza presupporla necessariamente comeavvenuta in una data precisa e, quindi, senza realizzare lo scopo dell'utiledecorrenza di detto termine dalla data della notifica stessa» (Cass. n.8226/1996; nello stesso senso, Cass. n. 7277/2000).Il motivo va pertanto rigettato.4.1 Con il terzo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt.143 c.p.c. e 60, comma 1°, lett. e) d.P.R. 600/1973 «in relazioneall’asserita idoneità e validità delle notifiche eseguite ed erroneoriferimento all’ipotesi di “irreperibilità assoluta”».Il ricorrente ha lamentato che la CTR ha erroneamente ritenuto valide lenotifiche delle cartelle con le modalità di cui agli artt. 143 c.p.c. e 60,Numero registro generale 8897/2022Numero sezionale 8725/2025Numero di raccolta generale 7472/2026Data pubblicazione 28/03/2026comma 1°, lett. e) d.P.R. 600/1973, sebbene tale norma sia applicabilesolo nel caso in cui il trasferimento avvenga in un comune diverso daquello in cui il contribuente aveva il domicilio fiscale e in luogosconosciuto, circostanze entrambe non verificatesi nel caso di specie.In particolare, il ricorrente ha dedotto che lo studio professionale si eratrasferito, nel comune di Milano, da [OSCURATO:PERSONA] n. 30 (dovesono state eseguite le notifiche) a [OSCURATO:PERSONA] n. 5; taletrasferimento doveva essere noto all’Amministrazione quanto meno dalmaggio 2013, in considerazione delle indicazioni contenute nelladichiarazione dei redditi, di quanto ricavabile dal contratto registrato dilocazione dei nuovi locali, nonché attraverso l’albo degli avvocati; gliavvocati dello studio avevano peraltro partecipato anche a numerosigiudizi in cui era parte l’Agente della riscossione, indicando il loro nuovoindirizzo. Le notifiche, quindi, erano state eseguite con le modalità di cuiall’art. 60, comma 1°, lett. e) d.P.R. 600/1973 senza che fossero stateeseguite le ricerche con la dovuta diligenza.4.2 Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.Va innanzi tutto evidenziato che esso è carente sotto il profilo dellaspecificità. Si fa riferimento a numerose cartelle, ma non è trascritto, perciascuna di esse il contenuto delle relazioni di notifica, così da consentire aquesta Corte di verificare che cosa sia stato attestato dal soggetto addettoalla notifica e se questo abbia dato atto delle ricerche compiute . Infine,neppure si indica se ed eventualmente quali ricerche sono state eseguite eda quali atti risultano.Da tali considerazioni discende già l’inammissibilità del motivo di ricorsoper difetto di specificità.4.3 Ma lo stesso è inammissibile anche sotto un diverso profilo.Nella sentenza impugnata si afferma che le notifiche delle cartelle sonoregolari in quanto «l’Agenzia delle Entrate ha allegato al proprio atto diappello una copiosa documentazione relativa all’estratto di ruolo, all’avvisoNumero registro generale 8897/2022Numero sezionale 8725/2025Numero di raccolta generale 7472/2026Data pubblicazione 28/03/2026di intimazione, alle relate di notifica delle cartelle di pagamento (159pagine), alla dichiarazione dei redditi per il 2014 ed alla visura anagrafica;risulta che il messo notificatore ha effettuato le dovute ricerche. Perquanto riguarda le dichiarazioni dei redditi l’AER ha prodotto copia di unavisura effettuata il 27.11.2018 da cui risulta che la dichiarazione deiredditi per l’anno d’imposta 2014 riportava ancora la precedente sededello Studio. Controparte ha asserito che l’Ufficio avrebbe potutoconoscere la nuova sede dello studio in vari modi applicando la necessariadiligenza nelle ricerche. Tuttavia si rileva che è onere del contribuentetenere l’Ufficio tributario costantemente informato delle eventualivariazioni del proprio domicilio fiscale e che il mancato adempimento,originale o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficioprocedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale perultimo noto (Corte di Cassazione sentenza n° 1440 del 22.1.2013 giàindicata)».La CTR ha quindi ritenuto sufficienti, alla luce della documentazione in atti,le ricerche compiute dal soggetto addetto alla notifica.Questa Corte, con riguardo alla notifica compiuta con le modalità di cuiall’art. 60, comma 1°, lett. e) d.P.R. 600/1973, ha ripetutamenteaffermato il principio secondo il quale «in tema di notificazione degli atti inmateria tributaria, qualora risulti che il contribuente si sia trasferito inlocalità sconosciuta, il messo notificatore, prima di procedere alla notificaai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, deveeffettuare ricerche nel comune dove è situato il domicilio fiscale delcontribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risoltoin un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune; lanotificazione ai sensi della predetta disposizione può essere, tuttavia,ritenuta valida anche nell'ipotesi in cui risulti, "a posteriori", che iltrasferimento era intervenuto nell'ambito dello stesso comune, sempreche al momento della notificazione, nonostante le ricerche effettuateNumero registro generale 8897/2022Numero sezionale 8725/2025Numero di raccolta generale 7472/2026Data pubblicazione 28/03/2026nell'ambito dello stesso comune dal messo notificatore (la cui sufficienzava valutata dal giudice di merito con apprezzamento sindacabile in sede dilegittimità solo sotto il profilo motivazionale), permanessero ignoti il nuovoindirizzo ed il relativo comune per circostanze non addebitabili, néopponibili, all'Amministrazione, ad esempio, per il decorso di un terminetroppo breve tra il trasferimento e la notificazione e/o l'inottemperanza delcontribuente agli oneri posti a suo carico dalla disciplina in materia dimutamenti anagrafici». (Cass. n. 16043/2017; nello stesso senso, Cass.n. 1440/2013; Cass. n. 4925/2007).Dunque, quando, come nel caso di specie risulti, a posteriori, che iltrasferimento del destinatario è avvenuto nello stesso comune dove avevail domicilio fiscale, il giudice deve verificare se la notifica con le modalità dicui all’art. 60, comma 1°, lett. e) cit. fosse comunque giustificata alla lucedelle ricerche svolte; e tale valutazione costituisce un apprezzamento dimerito sindacabile nel giudizio di legittimità solo per vizio di motivazione(nei ristretti limiti in cui lo stesso può ancora essere fatto valere). Comerisulta dalla sentenza di appello, la cui motivazione è stata riportata inprecedenza, la CTR ha svolto tale valutazione alla luce dei documenti inin questa sede, formulando così una doglianza che si risolve in un motivodi impugnazione di merito inammissibile in questa sede.5.1 Con il quarto motivo, il ricorrente ha denunciato il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 3) c.p.c. «per violazione o falsa applicazione di normedi diritto in ordine alla mancata applicazione e riconoscimento del terminedi prescrizione dei crediti ex art.2948 c.c. con riferimento ai crediticontenuti nelle cartelle di pagamento».Ad avviso del ricorrente (che ha richiamato diverse pronunce di merito) iltermine di prescrizione quinquennale andrebbe applicato anche a IVA edIRAP nonché alle imposte sui redditi, giacché esse si paganoperiodicamente ad anno e tale periodicità non viene meno solo perchéNumero registro generale 8897/2022Numero sezionale 8725/2025Numero di raccolta generale 7472/2026Data pubblicazione 28/03/2026ogni anno occorre un’operazione di determinazione del dovuto, tenutoconto del fatto che tale operazione si fonda su criteri normativamentepredeterminati; ulteriore elemento nel senso della prescrizionequinquennale dovrebbe trarsi infine dall’art. 26 d.P.R. 602/1973 cheprevede l’obbligo per l’Agente della riscossione di conservare la cartelle egli atti relativi alle notificazioni per cinque anni.5.2 Il motivo è infondato.Costituisce principio consolidato quello per il quale «in tema IRPEF, IVA,IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione siprescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quantoall'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R. n.131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressaprevisione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosiapplicarsi l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948,comma 1, n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente adanno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, purconsistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomoed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente dinuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presuppostiimpositivi» (Cass. n. 12740/2020; Cass. n. 33266/2019; Cass. n.32308/2019; con riguardo particolare all’IVA cfr. Cass. n. 18804/2018,Cass. n. 24322/14; Cass. n. 22977/10; Cass. n. 2941/07 e Cass. n.16713/16). Tali imposte non possono rientrare nell’ipotesi di cui all’art.2948 n. 4) c.c. in quanto l’obbligazione avente ad oggetto il tributo, purconsistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomoed unitario ed ogni pagamento non è mai legato ai precedenti e risente dinuove ed autonome valutazioni in ordine ai presupposti; inoltre è benpossibile che la stessa neppure sorga se per l’anno preso in considerazioneal contribuente non sia ascrivibile alcun fatto generatore di imposizionefiscale.Numero registro generale 8897/2022Numero sezionale 8725/2025Numero di raccolta generale 7472/2026Data pubblicazione 28/03/20266.1 Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 4) c.p.c. in relazione all’art. 36 d.lgs. 546/1992 «peromessa motivazione in relazione all’intervenuta prescrizione quinquennaledelle sanzioni e degli interessi», nonché il vizio di cui all’art. 360, comma1°, n. 3) c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell’art 20, comma 3°,d.lgs. 472/1997 e dell’art 2948 n. 4) c.c..Il ricorrente ha lamentato che la CTR ha omesso ogni considerazione inordine al termine di prescrizione applicabile ai crediti per sanzioni edinteressi; ha poi dedotto che, comunque, andrebbe applicato il termine diprescrizione quinquennale.6.2 Va escluso, innanzi tutto, il vizio di omessa pronuncia o omessamotivazione in ordine alla questione della prescrizione dei crediti persanzioni ed interessi, avendo la CTR, quanto meno implicitamente,riconosciuto l’applicabilità anche a tali crediti del termine di prescrizionedecennale previsto per i tributi.6.3 Quanto al termine di prescrizione applicabile, quello quinquennaleopera certamente con riguardo alle sanzioni (sempreché la cartella non siafondata su una sentenza passata in giudicato) in considerazione di quantostabilito dall’art. 20, comma 3°, d.lgs. 472/1997, secondo il quale «Ildiritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine dicinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompela prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento».Il termine quinquennale opera anche con riguardo al credito per interessi;questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che “in caso di notifica dicartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, iltermine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valerel'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quelloquinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni,dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi,Numero registro generale 8897/2022Numero sezionale 8725/2025Numero di raccolta generale 7472/2026Data pubblicazione 28/03/2026dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.” (Cass. 7486/2022; nello stesso sensoCass. 2095/2023).Il quinto motivo va dunque accolto nei termini indicati; la sentenza vacassata in relazione allo stesso, con rinvio alla Corte di giustizia di secondogrado della Lombardia, in diversa composizione, che dovrà verificare, allaluce dei principi indicati, se i crediti per sanzioni ed interessi sono estintiper prescrizione (ed eventualmente in che misura) e provvedere allaregolazione delle spese anche del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, rigetta il primo, ilsecondo ed il quarto e dichiara inammissibile il terzo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia cui demandadi provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/12/2025.La PresidenteTANIA HMELJAKP.Q.MLa Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, rigetta il primo, ilsecondo ed il quarto e dichiara inammissibile il terzo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia cui demandadi provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/12/2025.La PresidenteTANIA HMELJAK