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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 febbraio 2023

Cassazione n. 23396/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6496/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 44 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocatiCANTILE PAOLO e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZAd ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3551/2021depositata il 30/09/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali promissari acquirenti di una farmacia, chiamavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di accertare l’avvenuta risoluzione del contratto preliminare di vendita per inadempimento della promittente venditrice e, conseguentemente, di condannarla alla restituzione del doppio della caparra.

La convenuta, costituendosi, chiedeva di rigettare la domanda degli attori e, in via riconvenzionale, di dichiarare la loro responsabilità per grave inadempimento del contratto preliminare e di condannarli al risarcimento del danno per perdita di chance .

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 5288/2020, rigettava la domanda principale di risoluzione contrattuale e, in accoglimento della riconvenzionale, dichiarava legittimo il recesso della convenuta e la ritenzione della caparra.

2. La sentenza di primo grado era impugnata da Cantelli e Calabria.

Con la sentenza 30 settembre 2021, n. 3551, la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile il gravame perché tardivamente proposto.

Ad avviso della Corte, la notificazione del duplicato informatico della sentenza di primo grado, comprovata mediante le ricevute di avvenuta consegna, è stata effettuata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] il 31 luglio 2020, mentre l’atto di appello è stato notificato in data 1° gennaio 2020, quando era ormai decorso il termine c.d. breve per l’impugnazione.

3. Avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è basato su un motivo che denuncia “nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 170, 285, 325, 326, 156 c.p.c., 3-bis legge 53/1994 anche in combinato disposto con gli artt. 22 e 49 legge professionale, 88 c.p.c., principi di certezza del diritto e art. 25 Cost., erronea motivazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”: come si è già evidenziato in appello, non vi è stata alcuna notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve di cui all’art.325 c.p.c.; la comunicazione del procuratore di controparte, datata 31 luglio 2020, con tutta evidenza non è una notificazione della sentenza né dal punto di vista formale (mancando la relata di notificazione, l’attestazione di conformità della sentenza e non essendo neppure riportata nell’oggetto della pec la dicitura “notificazione ai sensi..”), né dal punto di vista sostanziale, trattandosi piuttosto di una richiesta di pagamento dei compensi di cui alla sentenza con tanto di pro-forma allegato.

Il motivo è fondato.

Il giudice d’appello ha respinto le contestazioni sollevate dai ricorrenti, richiamando il principio di questa Corte, secondo cui «l'art. 11, legge 53 del 1994, là dove commina la nullità della notificazione eseguita personalmente dall'avvocato "se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti", non intende affatto sanzionare con l'inefficacia anche le più innocue irregolarità» - in relazione alle quali «non viene in rilievo la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, bensì, al più, una mera irregolarità sanabile in virtù del principio di raggiungimento dello scopo» - laddove «la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale», per avere la parte ricevuto la notifica e compreso il contenuto dell'atto (cfr., per tutte, Cass., sez. un., n. 23620/2018 e n. 7665/2016).

Sono state così qualificate – ha sottolineato il giudi ce d’appello – come mere irregolarità la mancata indicazione nell’oggetto del messaggio della dizione “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”, la mancanza dell’attestazione di conformità della copia informatica dell’atto, la mancata indicazione del codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti, la mancata menzione dell’indirizzo di posta certificata a cui l’atto era notificato e dell’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto, nonché la stessa mancanza della relata di notificazione.

Nessun dubbio poi – ha concluso i l giudice d’appello – poteva ingenera re “il messaggio di accompagnamento alla notifica della sentenza di invito all’ottemperanza della stessa”, essendo “chiaro l’intento della parte convenuta in primo grado di notificare la sentenza anche ai fini della decorrenza del termine breve, avendo la consegna della stessa comunque prodotto il risultato della sua conoscenza”.

Il ragionamento del giudice d’appello non può essere seguito, in quanto atomisticamente rivolto all’analisi dei singoli requisiti stabiliti per la notificazione effettuata ai sensi della legge n. 53/1994, senza interpretare l’atto in questione alla luce della finalità della notificazione della sentenza ex art. 326 c.p.c.

Tale notificazione – come hanno precisato le sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., n. 20866/2020) – svolge “il ruolo di una vera provocazione, in senso tecnico - giuridico , a esercitare il diritto di impugnazione ed è espressione di un potere unilaterale di modificazione giuridica, riferito appunto al termine concesso a controparte per impugnare”; conseguentemente, al fine di doversi qualificare onerata di proporre impugnazione entro il termine breve, la parte contro cui quel potere di modificazione viene esercitato ha diritto di ricevere un atto dotato di requisiti formali minimi univoci e chiari in tal senso, a tanto corrispondendo simmetricamente l'onere del notificante, per potersi giovare dei cospicui effetti positivi riconosciutigli dall'ordinamento, di formare il suo proprio atto con adeguata chiarezza ed univocità”; pertanto, “pur senza la necessità di formule sacramentali o formalismi eccessivi, la condotta processuale posta in essere dal titolare del potere di modificazione appena descritto non deve essere equivoca, ma deve essere tale da porre in condizione il suo destinatario specifico, cioè il procuratore costituito [..], di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche in modo chiaro l'intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica e ai fini di un'eventuale sua impugnazione” (la pronuncia delle sezioni unite è stata considerata dal giudice d’appello, che ne ha però dato una lettura riduttiva, limitata alla necessità che la trasmissione della sentenza sia rivolta al procuratore della parte).

Nel caso in esame, la missiva inviata il 31 luglio 2020 tramite posta elettronica certificata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] al difensore dei ricorrenti presenta il seguente contenuto: quale oggetto è indicato “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sentenza n. 5288/2020 del 23/07/2020, Tribunale di Napoli, richiesta di bonario pagamento”; quali allegati vi sono la sentenza (peraltro indicata in modo errato) e il “proforma di fattura”; il testo del messaggio, rivolto al difensore, riporta “faccio seguito alla sentenza n. 5288/2020, emessa in data 23/07/2020 dal Tribunale di Napoli e le chiedo, cortesemente, di farmi conoscere la disponibilità dei suoi assistiti Cantelli e Calabria a procedere al bonario pagamento delle competenze liquidate in sentenza; sul punto preciso che i suoi assistiti sono stati condannati alla refusione delle spese legali liquidate in..; trasmetto quindi il proforma di fattura dal quale potrete rilevare che l’importo dovuto è pari a euro 15.218,62, come da dispositivo della predetta sentenza che trasmetto; sarà mia cura farle avere le coordinate bancarie..; evidenzio che, in caso di mancato riscontro, provvederò al recupero delle competenze dovute”.

È evidente che si tratta di una missiva con la quale il difensore della convenuta, in cui favore il giudice di primo grado aveva distratto la rifusione delle spese processuali (v. il dispositivo della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5288/2020), ha chiesto il “bonario pagamento” delle stesse, al cui fine ha trasmesso il testo della sentenza.

Lungi dall’essere chiaro, come afferma la sentenza impugnata, l’intento della parte convenuta in primo grado di notificare la sentenza anche ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, non vi è nessun indice dell'intenzione del difensore di [OSCURATO:PERSONA] di sollecitare la valutazione tecnica del difensore avversario ai fini di un'eventuale impugnazione della sentenza, che è appunto soltanto trasmessa, senza che siano presenti i necessari requisiti della notificazione, primo tra tutti la relata.

La missiva del 31 luglio 2020, che pure ha tra i suoi allegati il testo della sentenza di primo grado, non è quindi atto dotato dei requisiti formali, univoci e chiari, minimi per fare decorrere il termine breve per proporre l’impugnazione.

2. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Napoli, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legitt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6496/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 44 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocatiCANTILE PAOLO e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZAd ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3551/2021depositata il 30/09/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali promissari acquirenti di una farmacia, chiamavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di accertare l’avvenuta risoluzione del contratto preliminare di vendita per inadempimento della promittente venditrice e, conseguentemente, di condannarla alla restituzione del doppio della caparra. La convenuta, costituendosi, chiedeva di rigettare la domanda degli attori e, in via riconvenzionale, di dichiarare la loro responsabilità per grave inadempimento del contratto preliminare e di condannarli al risarcimento del danno per perdita di chance . Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 5288/2020, rigettava la domanda principale di risoluzione contrattuale e, in accoglimento della riconvenzionale, dichiarava legittimo il recesso della convenuta e la ritenzione della caparra. 2. La sentenza di primo grado era impugnata da Cantelli e Calabria. Con la sentenza 30 settembre 2021, n. 3551, la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile il gravame perché tardivamente proposto. Ad avviso della Corte, la notificazione del duplicato informatico della sentenza di primo grado, comprovata mediante le ricevute di avvenuta consegna, è stata effettuata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] il 31 luglio 2020, mentre l’atto di appello è stato notificato in data 1° gennaio 2020, quando era ormai decorso il termine c.d. breve per l’impugnazione. 3. Avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è basato su un motivo che denuncia “nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 170, 285, 325, 326, 156 c.p.c., 3-bis legge 53/1994 anche in combinato disposto con gli artt. 22 e 49 legge professionale, 88 c.p.c., principi di certezza del diritto e art. 25 Cost., erronea motivazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”: come si è già evidenziato in appello, non vi è stata alcuna notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve di cui all’art.325 c.p.c.; la comunicazione del procuratore di controparte, datata 31 luglio 2020, con tutta evidenza non è una notificazione della sentenza né dal punto di vista formale (mancando la relata di notificazione, l’attestazione di conformità della sentenza e non essendo neppure riportata nell’oggetto della pec la dicitura “notificazione ai sensi..”), né dal punto di vista sostanziale, trattandosi piuttosto di una richiesta di pagamento dei compensi di cui alla sentenza con tanto di pro-forma allegato. Il motivo è fondato. Il giudice d’appello ha respinto le contestazioni sollevate dai ricorrenti, richiamando il principio di questa Corte, secondo cui «l'art. 11, legge 53 del 1994, là dove commina la nullità della notificazione eseguita personalmente dall'avvocato "se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti", non intende affatto sanzionare con l'inefficacia anche le più innocue irregolarità» - in relazione alle quali «non viene in rilievo la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, bensì, al più, una mera irregolarità sanabile in virtù del principio di raggiungimento dello scopo» - laddove «la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale», per avere la parte ricevuto la notifica e compreso il contenuto dell'atto (cfr., per tutte, Cass., sez. un., n. 23620/2018 e n. 7665/2016). Sono state così qualificate – ha sottolineato il giudi ce d’appello – come mere irregolarità la mancata indicazione nell’oggetto del messaggio della dizione “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”, la mancanza dell’attestazione di conformità della copia informatica dell’atto, la mancata indicazione del codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti, la mancata menzione dell’indirizzo di posta certificata a cui l’atto era notificato e dell’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto, nonché la stessa mancanza della relata di notificazione. Nessun dubbio poi – ha concluso i l giudice d’appello – poteva ingenera re “il messaggio di accompagnamento alla notifica della sentenza di invito all’ottemperanza della stessa”, essendo “chiaro l’intento della parte convenuta in primo grado di notificare la sentenza anche ai fini della decorrenza del termine breve, avendo la consegna della stessa comunque prodotto il risultato della sua conoscenza”. Il ragionamento del giudice d’appello non può essere seguito, in quanto atomisticamente rivolto all’analisi dei singoli requisiti stabiliti per la notificazione effettuata ai sensi della legge n. 53/1994, senza interpretare l’atto in questione alla luce della finalità della notificazione della sentenza ex art. 326 c.p.c. Tale notificazione – come hanno precisato le sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., n. 20866/2020) – svolge “il ruolo di una vera provocazione, in senso tecnico - giuridico , a esercitare il diritto di impugnazione ed è espressione di un potere unilaterale di modificazione giuridica, riferito appunto al termine concesso a controparte per impugnare”; conseguentemente, al fine di doversi qualificare onerata di proporre impugnazione entro il termine breve, la parte contro cui quel potere di modificazione viene esercitato ha diritto di ricevere un atto dotato di requisiti formali minimi univoci e chiari in tal senso, a tanto corrispondendo simmetricamente l'onere del notificante, per potersi giovare dei cospicui effetti positivi riconosciutigli dall'ordinamento, di formare il suo proprio atto con adeguata chiarezza ed univocità”; pertanto, “pur senza la necessità di formule sacramentali o formalismi eccessivi, la condotta processuale posta in essere dal titolare del potere di modificazione appena descritto non deve essere equivoca, ma deve essere tale da porre in condizione il suo destinatario specifico, cioè il procuratore costituito [..], di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche in modo chiaro l'intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica e ai fini di un'eventuale sua impugnazione” (la pronuncia delle sezioni unite è stata considerata dal giudice d’appello, che ne ha però dato una lettura riduttiva, limitata alla necessità che la trasmissione della sentenza sia rivolta al procuratore della parte). Nel caso in esame, la missiva inviata il 31 luglio 2020 tramite posta elettronica certificata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] al difensore dei ricorrenti presenta il seguente contenuto: quale oggetto è indicato “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sentenza n. 5288/2020 del 23/07/2020, Tribunale di Napoli, richiesta di bonario pagamento”; quali allegati vi sono la sentenza (peraltro indicata in modo errato) e il “proforma di fattura”; il testo del messaggio, rivolto al difensore, riporta “faccio seguito alla sentenza n. 5288/2020, emessa in data 23/07/2020 dal Tribunale di Napoli e le chiedo, cortesemente, di farmi conoscere la disponibilità dei suoi assistiti Cantelli e Calabria a procedere al bonario pagamento delle competenze liquidate in sentenza; sul punto preciso che i suoi assistiti sono stati condannati alla refusione delle spese legali liquidate in..; trasmetto quindi il proforma di fattura dal quale potrete rilevare che l’importo dovuto è pari a euro 15.218,62, come da dispositivo della predetta sentenza che trasmetto; sarà mia cura farle avere le coordinate bancarie..; evidenzio che, in caso di mancato riscontro, provvederò al recupero delle competenze dovute”. È evidente che si tratta di una missiva con la quale il difensore della convenuta, in cui favore il giudice di primo grado aveva distratto la rifusione delle spese processuali (v. il dispositivo della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5288/2020), ha chiesto il “bonario pagamento” delle stesse, al cui fine ha trasmesso il testo della sentenza. Lungi dall’essere chiaro, come afferma la sentenza impugnata, l’intento della parte convenuta in primo grado di notificare la sentenza anche ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, non vi è nessun indice dell'intenzione del difensore di [OSCURATO:PERSONA] di sollecitare la valutazione tecnica del difensore avversario ai fini di un'eventuale impugnazione della sentenza, che è appunto soltanto trasmessa, senza che siano presenti i necessari requisiti della notificazione, primo tra tutti la relata. La missiva del 31 luglio 2020, che pure ha tra i suoi allegati il testo della sentenza di primo grado, non è quindi atto dotato dei requisiti formali, univoci e chiari, minimi per fare decorrere il termine breve per proporre l’impugnazione. 2. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Napoli, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legitt