CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 novembre 2025
Cassazione n. 31910/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posizione a ordinanza di assegnazione con esclusione di interessi cc.dd. superlegali Ud. PU 25/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22147/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella persona del rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificato è domiciliata per legge; -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 1008/2023depositata il 16/05/2023 ; udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale,nella persona della [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], che, richiamata la propria requisitoria scritta, ha chiesto l’accoglimento del terzo motivo di ricorso; uditi i Difensori delle parti, che hanno insistito nell’accoglimento delle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. intratteneva rapporti di conto corrente con il Banco di Napoli, nell’ambito dei quali la banca applicava condizioni ritenute illegittime, quali l’anatocismo con capitalizzazione trimestrale, la commissione di massimo scoperto e tassi usurari. A seguito della risoluzione del rapporto, la società agì in giudizio per ottenere la restituzione delle somme lamentate come indebitamente trattenute, instaurando un procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], istruita la causa a mezzo di consulenza tecnica di ufficio, con ordinanza n. 2781/2018, respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla banca, accoglieva il ricorso della società nei termini che seguono: a) riteneva decorso il termine decennale di prescrizione soltanto in relazione ad un conto corrente azionato (ma non rispetto agli altri, sussistendo tra questi un rapporto di continuità); b) riteneva che in relazione a tutti i conti correnti, oggetto di giudizio, vi fosse un affidamento di fatto, ragion per cui le relative rimesse, in difetto di prova contraria, dovevano essere ritenute ripristinatorie (e doveva essere considerato come dies a quoper il decorso della prescrizione il 9 maggio 2006, data di chiusura del conto corrente principale); c) rideterminava il saldo finale dei vari rapporti di conto corrente, stabilendo che la Banca è (era) tenuta a corrispondere all’attore, a titolo di ripetizione dell’indebito, la somma di euro 785.842,50, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, trattandosi di debito di valuta ; d) poneva a carico della banca le spese processuali, nonché quelle per a.t.p. e di c . t . u . In forza di tale ordinanza, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. notificava atto di precetto, con cui intimava il pagamento della complessiva somma di euro 976.501,85, oltre alle spese di imposta di registro (di cui, per quanto qui rileva, euro 785.842,50 per capitale ed euro 165.137,25 per interessi legali ex art. 1284 comma 4 dal 18 settembre 2015 al 2 maggio 2018). Su istanza della società, l’[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] procedeva a pignoramento mobiliare in danno alla banca. 2. Instaurata la procedura esecutiva (R.G.E. n.959/18) dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la creditrice procedente domandava l’assegnazione delle somme pignorate, comprensive degli interessi calcolati secondo il saggio previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c. Si costitutiva la banca per contestare il computo degli interessi effettuato, sostenendo che il titolo esecutivo prevedeva solo interessi legali generici. In data 20 dicembre 2018 il G.E. pronunciava due distinte ordinanze, che, nella sostanza costituivano un unico provvedimento decisorio: -con la prima, determinava i criteri per la quantificazione del le somme da assegnare ad esito di un percorso argomentativo nel quale: a) dava atto che l’esecutata aveva contestato la misura degli interessi indicati nell’atto di precetto, mentre la società creditrice aveva eccepito di aver calcolato gli interessi in base al trasso previsto nell’art. 1284 c.c. (che rinvia all’art. 5 del d. lgs. n. 231 del 2002 per i casi in cui non sia determinata la misura degli interessi a titolo giudiziale); b) richiamando Cass. n. 10295/2009 e Cass. n. 22457/2017, riteneva che la contestazione dovesse integrare una opposizione all’esecuzione e che, a prescindere dalla carenza di una sua formale proposizione, incombesse al giudice dell’esecuzione la verifica anche ufficiosa della correttezza del calcolo anche degli interessi richiesti; c) pertanto, argomentava nel senso che, facendo il titolo esecutivo generico riferimento agli interessi, gli stessi dovevano essere calcolati (non alla stregua di quanto previsto nell’art. 5 del d. lgs. n. 231/2002 sui ritardi nei pagamenti commerciali, ma) al saggio legale; d) in recepimento delle allegazioni dell’esecutata, concludeva che il titolo esecutivo conteneva la condanna agli interessi legali generici, da intendersi quelli di cui all’art. 1284 comma primo, poiché nel titolo esecutivo non vi era alcun riferimento alla normativa speciale di derivazione comunitaria, che avrebbe dovuto trovare applicazione nel caso di liquidazione degli interessi ai sensi dell’art. 1284 comma 4 c.c.; e) concludeva pureche nulla doveva essere assegnato a titolo di onorari di c.t.u., non avendo il creditore procedente dimostrato di aver sostenuto gli esborsi indicati; -con la seconda, attribuiva al creditore procedente la somma di euro 813.072,69 per sorte precettata, oltre agli interessi legali sulla sola somma capitale, a scalare, successivi al precetto e fino alla data del pagamento; nonché euro 7.650,00 per le spese di esecuzione; il tutto purché entro il limite massimo della somma dichiarata dovuta, e ciò a totale soddisfo delle spese di esecuzione ed a totale soddisfo del credito vantato . 3. Avverso tale ultima ordinanza, la società procedente proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma secondo c.p.c., deducendo l’erronea interpretazione del titolo esecutivo e chiedendo l’annullamento o la modifica dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione, con applicazione del tasso maggiorato di cui all’art. 1284 comma quarto e con assegnazione dell’ulteriore somma di euro 1.000, da essa corrisposta al consulente d’ufficio nominato nel giudizio di cognizione. La banca opposta si costituiva, eccependo: in via preliminare, l’inammissibilità dell’opposizione, in quanto la società procedente avrebbe dovuto contestare l’ordinanza mediante iscrizione al ruolo ex art. 616 c.p.c.; nel merito, deduceva l’inapplicabilità dell’art. 1284, comma 4, c.p.c. Il giudice dell’esecuzione, con ordinanza 8 ottobre 2019, in recepimento delle eccezioni sollevate dalla banca, delibava il ricorso inammissibile e comunque ad un primo esame infondato, assegnando un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito. Sotto il profilo della inammissibilità, il g.e., richiamando Cass. n. 22503/2011 e Cass. n. 16527/2012, riteneva che, poiché il giudice dell’esecuzione aveva qualificato l’eccezione della banca esecutata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 comma 2, non avendo il g.e. fissato il termine per l’introduzione del giudizio di merito, la società avrebbe dovuto chiedere al giudice la relativa fissazione con istanza ai sensi dell’art.289 c.p.c. o avrebbe dovuto introdurre o riassumere di sua iniziativa il giudizio di merito sempre nel termine previsto dall’art. 289 c.p.c. Nel merito, il g.e. richiamava comunque Cass. n. 28409/2018 e n. 8050/2019 e rilevava che l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., sulla quale si fondava la procedura esecutiva, atteneva ad una pronuncia di condanna ex art. 2033 c.c. (e, dunque, a fonte certamente non contrattuale). 4. Introdotta ed istruita la causa nel merito, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. insisteva per il riconoscimento della spettanza del tasso previsto all’art. 1284, comma 4, c.c. e, di conseguenza, chiedeva di annullare, modificare o revocare il provvedimento impugnato. Si costituiva la banca, allegando che: a) le nuove eccezioni, integrazioni e conclusioni formulate nell’atto di citazione erano inammissibili; b) l’opposizione di controparte era inammissibile e infondata nel merito. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1008/2023, accoglieva l’opposizione e dichiarava che la somma dovuta dall’Istituto di credito alla [OSCURATO:PERSONA] srl, in conformità a quella riportata nell’atto di precetto notificato, ammontava ad euro 976.501,85. Nella parte motiva il giudice dell’opposizione affrontava esclusivamente la questione relativa alla portata generale dell’art. 1284 comma 4 c.p.c. (che prevede l’applicazione del tasso maggiorato previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale ed avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche di natura restitutoria): riguardo alla quale, dopo aver rilevato che il titolo esecutivo prevedeva la condanna al pagamento degli interessi dalla domanda al soddisfo e dopo aver verificato che la domanda aveva carattere restitutorio, derivante da più rapporti di conto corrente intrattenuti dalla società con la banca, accoglieva per l’appunto l’opposizione richiamando il principio affermato da Cass. n. 61/2023. 5. Avverso tale ultima sentenza, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto ricorso articolandoloin tre motivi. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] l’odierna pubblica udienza il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso. I Difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria. Alla pubblica udienza tutte le parti hanno discusso la causa, concludendo come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le eccezioni preliminari, sollevate dalla società resistente in sede di controricorso, non sono fondate. 1.1. Non fondata è l’eccezione di inammissibilitàdel ricorso per mancata impugnazione entro il termine di legge. Secondo la società resistente, in sintesi, la sentenza impugnata sarebbe stata notificata in data 7 giugno 2023 in allegato a missiva con cui la banca veniva messa in mora rispetto all’adempimento del disposto della sentenza di secondo grado; la banca avrebbe riscontrato tale comunicazione, con richiesta alla correntista di quantificare le somme da corrispondere; la trasmissione della sentenza, pertanto, avrebbe raggiunto il suo scopo legale; in virtù dell’avvenuta notifica, la banca avrebbe dovuto notificare il ricorso entro il termine breve di 60 giorni (decorrenti dal 7 giugno 2023) e, quindi , entro il termine del 6 settembre 2023, mentre l’incombente è stato espletato in data 3 novembre 2023. Invero, le Sezioni Unite di questa Corte, ormai da anni (cfr. sent. n. 20866/2020), hanno altresì statuito che A garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell ’ opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall’inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest’ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione -nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l’omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall’epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza . Nel solco tracciato dalle Sezioni Unite, la successiva giurisprudenza di legittimità a sezionesemplice (Cass. n. 23396/2023) ha precisato che: In caso di notifica telematica della sentenza eseguita dal difensore, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, pur non essendo necessarie forme solenni, occorre che la stessa non abbia un contenuto equivoco, ma sia tale da porre in condizione il suo destinatario specifico di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche, in modo chiaro, l’intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ai fini di un’eventuale sua impugnazione . In applicazione di tale principio è stata cassata con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto tardivo l’appello facendo decorrere i termini per la sua proposizione da una mera comunicazione telematica con la quale il difensore, chiedendo in via bonaria il pagamento delle spese processuali, aveva allegato il testo della sentenza di primo grado. Orbene, dall’esame degli atti emerge che l’[OSCURATO:PERSONA], costituita nelle fasi di merito per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con messaggio trasmesso a mezzo PEC, sia ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a che al suo legale, ha chiesto l’adempimento bonario del debito residuo dichiarando di voler mettere in mora la controparte. Detto messaggio, pur recando espresso riferimento alla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], non esplicita, però, che l’incombente espletato avrebbe potuto assumere la valenza di una notificazione eseguita ai sensi e per gli effetti dell’art. 326 c.p.c.: invero, non contiene alcun riferimento alla decorrenza del termine breve, né indicazioni idonee a far percepire univocamente al destinatario la specifica finalità acceleratoriaprocessuale rilevante. Ne consegue che, nel caso di specie (nel quale manca una relazione di notificazione e l’attestazione di conformità della copia della sentenza all’originale),la trasmissione della sentenza a mezzo pec non è stata eseguita con modalità idonee a produrre gli effetti previsti dall’art. 326 c.p.c., rappresentando in tal caso la sentenza soltanto l’allegato di una dichiarazione finalizzata a conseguire un bonario adempimento e, comunque, la costituzione in mora del debitore. Pertanto, la banca ricorrente ha correttamente e tempestivamente proposto il ricorso, nel termine ordinario o “lungo”ex art. 327 c.p.c. In senso contrario non vale invocare, come fa la società ricorrente: né Cass. n. 7665/2016, che riguarda la regolarità della consegna telematica (nella specie, file in formato ".doc", anziché ".pdf"), sempre in relazione al raggiungimento dello scopo; né Cass. n. 23620/2018, che attiene alla validità della notifica via PEC all’indirizzo tratto dall’albo professionale, anche in presenza di irregolarità formali (quale la mancata indicazione nell’oggetto del messaggio di PEC della dizione “notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994”), purché sia raggiunto lo scopo; né Cass. 24568/2018, che ha correlato la decorrenza del termine breve alla notificazione della sentenza in fattispecie nella quale le parti non avevano provveduto ad attestare la conformità dei documenti informatici prodotti; né Cass. n. 16929/2021, che ha ribadito la decorrenza del termine breve solo dalla notificazione della sentenza (e non da altre forme di conoscenza). Infatti, in tutti tali casi vi era stata una comunicazione univocamente connotata come notificazione della sentenza: cosa che, per quanto detto, non si verifica nell’odierna fattispecie. In definitiva, l’eccezione viene decisa sulla base del seguente principio di diritto: la notificazione della sentenza, finalizzata a far decorrere il termine breve per l’impugnazione (ai sensi degli articoli 325 e 326 c.p.c.), costituisce un atto processuale che attiva un onere decadenziale per il destinatario. Affinché tale effetto acceleratorio si produca, la notifica deve essere inequivocabilmente diretta al procuratorecostituito e deve essere univocamente rivolta a tale fine e percepibile come tale dal destinatario. Ne consegue che la trasmissione della sentenza a mezzo PEC, se allegata a una dichiarazione finalizzata a conseguire un bonario adempimento ovvero a costituire in mora il debitore, non è idonea a far decorrere il termine breve, in quanto priva di riferimenti univoci alla detta specifica finalità acceleratoria . 1.2. Infondata è anche l’ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata in via preliminare della società resistente per sopravvenuta carenza di interesse della banca all’impugnativa. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], in sede di bonarie trattative, [OSCURATO:PERSONA]: dapprima, avrebbe richiesto di corrispondere un importo inferiore, rispetto a quello da essa società richiesto, in cambio della rinuncia all’impugnativa della sentenza; poi, avrebbe versato l’importo richiesto; infine, avrebbe comunque proposto il ricorso, introduttivo del presente giudizio di legittimità, con conseguente aggravio di costi per essa società, già deprivata per oltre venti anni di un importo pari a circa un milione di eur o, recuperato unicamente incardinando una procedura esecutiva. Senonché,dagli atti di causa emerge che la banca con nota del 19 giugno 2023 aveva espressamente dichiarato di aver bonariamente riscontrato la richiesta di pagamento di controparte al solo fine di evitare l’esecuzione ed aveva precisato che il pagamento era avvenuto con esplicito diniego di ogni forma di acquiescenza al decisum e con espressa riserva di ripetizione. In definitiva, tali essendo i contatti intercorsi tra le parti, deve escludersi che [OSCURATO:PERSONA], in data anteriore alla notifica del ricorso, abbia rinunciato all’impugnazione e prestato acquiescenza alla sentenza. Ne consegue che non è affatto venuto meno l’interesse della odierna ricorrente alla definizione nel merito della questione sollevata dalla controparte con l’opposizione agli atti esecutivi. 2. Passando al merito cassatorio, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. articola il ricorso in tre motivi , gli ultimi due dei quali in tema di corretta applicazione del tasso di interesse previsto nel titolo esecutivo giudiziale, costituito dall’ordinanza, emessa ex art. 702-bis c.p.c. in data 23 marzo 2018, dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Precisamente, la banca ricorrente: -con il primo motivo denuncia Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 n. 4 c.p.c. e l’art. 118 disp att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per l’omessa pronuncia in merito all’eccezione di inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi , nella parte in cui il giudice dell’opposizione avrebbe omesso di pronunciarsi in merito all ’ eccezione di inammissibilità, da esso formulata in relazione all’opposizione agli atti esecutivi (che era stata proposta ex art. 617 c.p.c. dalla società avverso l’ordinanza del G.E. del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Sottolinea che il G.E., in detta ordinanza, aveva espressamente qualificato detta eccezione come opposizione all’esecuzione ex art. 615 comma 2, richiamando Cass. n. 10295/2009. Osserva che dalla predetta situazione sarebbe conseguito l’obbligo di introdurre il giudizio di merito ai sensi dell’art. 616 c.p.c. e, poiché ciò non era avvenuto, l’opposizione agli atti esecutivi, proposta dalla società, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile. Da qui la sua eccezione di inammissibilità, sulla quale il giudice dell’opposizione avrebbe omesso di decidere; - c on il secondo motivo denuncia Violazione e/o falsa applicazione dell’art.1284 c.c., in relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c. , nella parte in cui il giudice dell’opposizione, dopo aver omesso ogni decisione sulla preliminare eccezione di inammissibilità di cui al motivo che precede, ha ritenuto applicabile il tasso maggiorato previsto per le transazioni commerciali, nonostante il titolo esecutivo contenesse solo ungenerico riferimento agli “interessi dalla domanda al saldo”. Deduce che il titolo esecutivo non conteneva alcuna indicazione espressa e riguardava esclusivamente gli interessi legali ordinari. Sottolinea che l’art. 1284, comma 4, c.c. si applica alle sole obbligazioni pecuniarie di fonte contrattuale, mentre nel caso di specie si trattava di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., con interessi di natura compensativa e non corrispettiva; -con il terzo motivo denuncia Violazione e falsa applicazione dell’art.132 n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp att. c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c. Nullità della sentenza per motivazione apparente e ultrapetizione , nella parte in cui il giudice dell’opposizione ha riconosciuto al creditore procedente il diritto agli interessi di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., in difformità rispetto a quanto stabilito nel titolo esecutivo e, peraltro, perfino in assenza di specifica domanda (di condanna al pagamento di tali interessi) nel giudizio di merito, nel cui ambito si era formato il titolo esecutivo. Deduce che il titolo esecutivo prevedeva solo una condanna al pagamento degli interessi “dalla domanda al saldo”, senza indicare il saggio maggiorato. In sintesi, secondo il ricorrente, il giudice dell’opposizione - omettendo di espletare ogni occorr ente verifica per accertare preliminarmente se il diritto agli interessi (previsto dall’art.1284 comma 4 c.c.) fosse espressamente riconosciuto nel titolo esecutivo a favore della società procedente -avrebbe illegittimamente integrato o corretto il titolo esecutivo di formazione giudiziale. 3. Il primo motivo coglie nel segno quando rileva l’omissione di pronuncia su specifica eccezione, ma tanto non conduce alla cassazione della gravata sentenza, poiché quell’eccezione era infondata: e, in tali casi, può procedersi alla correzione della relativa motivazione, opportunamente adeguata e integrata con quella sull’infondatezza della questione pretermessa (Cass. Sez. U., n. 11933/2019). Vero è, infatti, che il giudice dell’opposizione nella sentenza qui impugnata non ha esaminato l’eccezione preliminare di inammissibilità dell’opposizione ex art. 617 c.p.c., basata sul fatto che il merito della questione (sul tasso degli interessi) avrebbe dovuto essere devoluto al giudice della cognizione ex art. 616 c.p.c. con l’instaurazione del giudizio di merito di quella che, a detta dell’odierna ricorrente, sarebbe stata una rituale opposizione ad esecuzione da essa stessa dispiegata. Al riguardo, per principio generale, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 12690/2022 e n. 15822/2023), l’ordinanza di assegnazione può essere opposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c. solo per far valere la sussistenza di vizi formali o sostanziali, ma non per contestare il diritto a procedere esecutivamente del creditore. Ed è inoltre vero che, in linea di principio, sempre secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 22033/2011; n. 15015/2016; n. 7402/2017; n. 22210 e n. 13530/2023) l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione definisce la fase sommaria della opposizione all’esecuzione risolvendo una contesa intercorsa tra le parti sulla portata del titolo esecutivo non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, né, almeno di regola, con la opposizione agli atti esecutivi, poiché la parte interessata può tutelarsi invocando la correzione dell’ordinanza nella parte in cui non fissa il termine per instaurare il giudizio di merito, o, in alternativa, direttamente introducendo un giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. Tuttavia, è stato precisato (Cfr. Cass. n. 13108/2017; n. 29025/2021; n. 13530 e n. 22010 del 2023) che, quando il giudice dell’esecuzione, nel definire detta fase sommaria, accolga la contestazione del debitore e disponga, in tutto o in parte, la liberazione dei beni pignorati dal relativo vincolo, il provvedimento, pur definendo la fase sommaria della opposizione, può essere eccezionalmente impugnato con l’opposizione agli atti esecutivi, poiché si traduce in una chiusura anticipata del processo foriero di effetti non più reversibili. In questa prospettiva è stato affermato (cfr. Cass. 11241/2022 e n. 15605/2017, con enfasiaggiunta) che: Nei casi in cui il giudice dell’esecuzione, esercitando il potere officioso, dichiari l’improcedibilità (o l’estinzione cd. atipica, o comunque adotti altro provvedimento di definizione) della procedura esecutiva in base al rilievo della mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo o della sua inefficacia, il provvedimento adottato in via né sommaria né provvisoria, a definitiva chiusura della procedura esecutiva, è impugnabile esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.; diversamente, se adottato in seguito a contestazioni del debitore prospettate mediante una formale opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., in relazione alla quale il giudice abbia dichiarato di volersi pronunziare, il provvedimento sommario di provvisorio arresto del corso del processo esecutivo, che resta perciò pendente, è impugnabile con reclamo ai sensi dell’art. 624 c.p.c. Al fine di distinguere tra le due ipotesi, deve ritenersi decisivo indice della natura definitiva del provvedimento la circostanza che, con esso, sia disposta (espressamente o, quanto meno, implicitamente, ma inequivocabilmente) la liberazione dei beni pignorati». Orbene, nel caso di specie, come sopra rilevato, avviata l’esecuzione mobiliare dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la Banca debitrice aveva contestato il calcolo degli interessi ed il giudice dell’esecuzione, accogliendo tale contestazionema espressamente premettendo di farlo in virtù dei suoi poteri ufficiosi di determinazione del dovuto in assenza di una formale opposizione dell’esecutata, aveva assegnato le somme pignorate escludendo i “super interessi” e svincolando il residuo. Tanto disponendo, il giudice dell’esecuzione non ha affatto inteso pronunciarsi su una opposizione all’esecuzione. Semplicemente il giudice dell’esecuzione, di fronte ad una mera comparsa di costituzione e di note di udienza della debitrice, in cui questa in sostanza lo aveva sollecitato a considerare la questione del tasso degli interessi, ha presupposto non essere stata proposta alcuna formale opposizione, ma evidentemente reputato che egli, ciò nonostante, dovesse porsi comunque d’ufficio la questione sulla corretta applicazione del tasso di interesse precettato, essendo sempre tenuto a quantificare il credito dovuto ai fini dell’assegnazione, anche al di fuori di qualunque opposizione. Ha, infatti, affermato: anche in assenza di formale opposizione proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c., questo Giudice deve pronunciarsi sulla questione . Quindi, resta confermato che il giudice dell’esecuzione aveva solo inteso chiarire la ragione per cui, valutando di ufficio la questione, assegnava gli interessi (non al tasso superlegale, richiesto dalla società creditrice, ma al tasso legale ordinario). Proprio perché ha ritenuto che non fosse stata proposta una formale opposizione alla esecuzione, il giudice dell’esecuzione non ha provveduto su nessuna eventuale istanza di sospensione dell’esecuzione e non ha assegnato alcun termine per l’instaurazione del giudizio di merito. In definitiva, non vi era alcun onere, per la società creditrice, di instaurare un giudizio di merito in relazione ad una opposizione che lo stesso giudice dell’esecuzione aveva ritenuto non proposta. Ne consegue che la società creditrice aveva indubbiamente la facoltà di proporre opposizione agli atti avverso l’ordinanza di assegnazione,contestando la mancata assegnazione degli interessi al tasso superlegale, come per l’appunto ha fatto. In via generale, infatti, è indubbio che, ogniqualvolta non sia stata proposta opposizione all’esecuzione (e, quindi, il relativo giudizio non penda) ovvero sia stata proposta, ma per una qualche ragione il relativo giudizio si sia estinto, il creditore, per contestare il quantum assegnato dal giudice dell’esecuzione, altro non possa fare che proporre l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione, come legittimamente ha fatto nel caso di specie la società creditrice. 4. Esclusa, quindi, la fondatezza dell’eccezione di originaria inammissibilità della domanda, possono esaminarsi gli altri due motivi: dei quali l’ultimo, che, per motivi di pregiudizialità logica , va considerato con priorità, è fondato. 4.1. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 7 maggio 2024, n. 12449, pronunciando ai sensi dell ’ art. 363 bis c.p.c., hanno affermato il seguente principio di diritto: Se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell’esecuzione di integrare il titolo . Per giungere alla enunciazione del suddetto principio la sentenza delle Sezioni Unite n. 12449/24 ha articolato un sillogismo che si sviluppa nei seguenti tre passaggi: a) per stabilire se gli interessi “maggiorati” ex art. 1284, comma quarto, c.c., siano dovuti anche nel silenzio del dispositivo, bisogna accertare se essi siano un effetto “automatico” della mora, oppure richiedano un accertamento del giudice; b) gli interessi maggiorati non sono dovuti ope legis per il solo fatto della mora, ma richiedonoun accertamento del giudice; c) ergo , in mancanza di una pronuncia ad hoc nel titolo esecutivo giudiziale quegli interessi non possono essere pretesi. L’affermazione secondo cui gli interessi maggiorati ex art. 1284, quarto comma, c.c., non sono un effetto automatico della mora, ma richiedono pur sempre un accertamento del giudice, è desunta dalle SS.UU. da tre rilievi: a) gli interessi maggiorati dipendono dalla natura dell’obbligazione, dal momento che per alcuni tipi di obbligazione la loro spettanza “è controvertibile”; spetta dunque al giudice accertare se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione degli interessi moratori maggiorati; b) gli interessi maggiorati sono dovuti “se le parti non ne hanno stabilito la misura”: spetta dunque al giudice, prima di condannare al relativo pagamento, accertare se vi sia o meno inter partes un valido patto di interessi; c) gli interessi maggiorati sono dovuti “dalla domanda”, ma l’identificazione del momento della domanda può essere anch’essa oggetto d’un accertamento giudiziale, ad esempio nel caso in cui il giudizio di cognizione sia preceduto da una istanza di sequestro o da un A.T.P.. Sulla base dei suddetti rilievi le Sezioni Unite sono pervenute, in progressione logica, alle seguenti conclusioni: a) gli interessi al saggio maggiorato ex art. 1284, quarto comma, c.c., richiedono un accertamento; b) se richiedono un accertamento, non sono un effetto legale della fattispecie; c) se non sono un effetto legale in tanto possono essere pretesi, in quanto il titolo esecutivo contenga una pronuncia ad hoc. È manifestamente errato sostenere che l’interpretazione di cui sopra viola il principio di separazione dei poteri, in quanto la norma riserva al legislatore la fissazione del saggio degli interessi di mora, mentre le Sezioni Unite con la sentenza 12449/24 hanno affidato al giudice il compito di “indicare il saggio degli interessi legali liquidati in sentenza”. Invero, aprescindere dal rilievo che nel caso di specie oggetto del contendere non è a chi spetti stabilire il saggio degli interessi di mora, ma è stabilire se il credito messo in esecuzione fosse o no contemplato nel titolo esecutivo, le Sezioni Unite, nella sentenza in esame, non hanno affatto affermato che spetta al giudice scegliere la misura del saggio di mora applicabile in concreto. Hanno affermato, invece, un principio ben diverso e, cioè, che spetta al giudice accertare i presupposti di fatto per l’applicabilità dell’art. 1284, quarto comma, c.p.c.. Sicché, se manca quell’accertamento, non possono invocarsi quegli interessi. In definitiva, le Sezioni Unite si sono limitate a stabilire se la condanna ex art. 1284, quarto comma, c.p.c., sia un effetto automatico o richieda una pronuncia espressa, in esito all’estrinsecazione della funzione giurisdizionale al giudice riservata. Hanno in tal modo interpretato la legge e delimitato l’ambito dell’accertamento del giudice del merito, sicché nessuna violazione del principio di separazione dei poteri è ravvisabile in tale attività. 4.2. Nel caso di specie il dispositivo della ordinanza, messa in esecuzionedalla società, non conteneva alcuna statuizione espressa di condanna al pagamento degli interessi maggiorati di cui all’art. 1284, comma quarto, c.c. Invero, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza emessa in data 23 marzo 2018, passata in giudicato, in accoglimento del ricorso ex art. 702-bis c.p.c., che era stato proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a seguito di precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo - ha condannato la Banca alla restituzione alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. dell’importo di euro 785.842,50 «oltre interessi dalla domanda al saldo», in quanto ritenuto illegittimamente trattenuto/addebitato dalla stessa Banca a titolo di anatocismo, commissioni e spese non dovuti nell’ambito dei rapporti di conto corrente intrattenuti con la suddetta società ed infine chiusi tra il 1992 ed il 2003. Né può sostenersi che l’accertamento della spettanza del tasso “superlegale” sia in qualche modo avvenuta nel corso del relativo procedimento e che, soprattutto, quello traspaia dai riferimenti del titolo esecutivo giudiziale: la cui eterointegrazione è sìconsentita, ma pur sempre entro i limiti disegnati dalla giurisprudenza a sezioni semplici di questa Corte(a partire da Cass. 1027/2013, via via fino a Cass. 14160/2025, anche in esito a Cass. Sez. U. 5633/2022); i quali, nella specie, non ricorrono con l’univocità necessaria ad escludere un’opera di integrazione motivazionale invece non consentita. 4.3. In estrema sintesi, il motivo viene deciso sulla base del seguente principio di diritto: In tema di applicazione del disposto di cui all’art. 1284 comma 4 c.c., la condanna al pagamento degli interessi “maggiorati” va chiesta espressamente, ed espressamente va dichiarata in sentenza. Con la conseguenza che, in mancanza di espressa domanda, il giudice non ha l’obbligo di provvedere; in mancanza di espressa statuizione, il creditore ha l’onere di impugnare la sentenza che quegli interessi non abbia espressamente accordati. Ne consegue ulteriormente che, in difetto di espressa statuizione, in sede esecutiva, per interessi legali deve comunque intendersi interessi di mora al saggio ordinario . Pertanto, nel caso di specie, il giudice dell ’ opposizione, in accoglimento dell’opposizione all’ordinanza di assegnazione, ha erroneamente dichiarato che la somma dovuta da [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] era conforme a quella riportata nell’atto di precetto notificato. 5. La ritenuta erroneità della sentenza ne impone la cassazione, con assorbimento del secondo motivo: essendo irrilevante stabilire l’ambito di applicazione di una norma (e, in particolare, se gli interessi superlegali spettino anche sui crediti da ripetizione), quando la stessa sussistenza dei presupposti per la sua applicazione è stata esclusa. Per la natura meramente rescindente dell’opposizione agli atti esecutivi, poi, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, sicché non è necessario il rinvio al giudice di merito, ma è possibile decidere la causa nel merito, rigettando l’opposizione proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l’ordinanza che aveva dichiarato spettanti gli interessi al tasso di cui all’art. 1284, co. 4, c.c. La decisione nella causa nel merito impone a questa Corte di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità e della fase di merito: le quali possono essere compensate, in considerazione dell’incertezza della materia oggetto del contenderenel merito, che ha determinato l’intervento delle Sezioni Unite, sopravvenuto in corso di causa. P.Q.M La Corte: -rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie il terzo, assorbito i l secondo; -cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge l’opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione resa il 20 dicembre 2018 dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in procedimento R.G.E. n. 959/18; -compensa integralmente tra le parti le spese del grad o di merito e quelle del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 25 novembre 2025, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Correzione di errore materiale nella intestazione di sentenza. Ad cc 13 febbraio 2026 ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella procedura n. 24614/2025 R.G. promossa d’Ufficio con decreto presidenziale del 09/12/2025, già pendente tra le seguenti parti: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in atti indicato, già rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -già ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -già controricorrente- relativamente alla sentenza n. 31910/2025 emessa da questa Corte e depositata il 07/12/2025; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: -questa Corte, con sentenza n. 31910/2025 , ha - ad esito d ella udienza pubblica del 25/11/2025 ed in accoglimento del terzo motivo di ricorso n. 22147/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl, rigettato il primo motivo ed assorbito il secondo -cassato la sentenza n. 1008/2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e, decidendo nel merito, ha respinto l’opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione resa il 20/12/2018 dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in procedimento r.g.e. n. 959/18, compensando integralmente tra le parti le spese del grado di merito e quelle del giudizio di legittimità; -nell’intestazione della sentenza sono stati erroneamente indicati come componenti il Collegio i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre, come risulta dal verbale di udienza, i componenti del Collegio erano i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: in sostanza, risultandovi menzionato come componente del Collegio il [OSCURATO:PERSONA] (oltretutto, collocato fuori del ruolo organico della magistratura ordinaria in tempo anteriore alla pubblica udienza del 25/11/2025), anziché il [OSCURATO:PERSONA]; -avviata la procedura ufficiosa di correzione dell’errore materiale con decreto del 7 dicembre 2025 e fissata per la sua trattazione l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l, già controricorrente, ha depositato memoria, sostenendo che : a) la discrasia tra la composizione del Collegio,dinanzi al quale la causa è stata discussa, e quella del Collegio, che ha pronunciato la sentenza, costituisce vizio di costituzione del giudice e di violazione delle norme che impongono che la decisione in camera di consiglio sia assunta dai giudici che hanno assistito alla discussione, con conseguente nullità insanabile del provvedimento; b) l’assenza, nella motivazione della sentenza, di concreti e specifici riferimenti ai contenuti delle difese, da essa svolte in udienza e nella memoria ex art. 378 c.p.c., potrebbe perfino indurre ad interrogarsi se si sia in presenza di un provvedimento inammissibilmente predisposto prima della discussione e/o della produzione delle suddette memorie; -in esito alla detta adunanza camerale, la Corte si è riservata il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni; - va riscontrato che la sentenza di questa Corte, pubblicata il 07/12/2025 col n. 31910, è effettivamente affetta da un mero errore materiale nell’indicazione, in intestazione, dei componenti del Collegio; -la decisione in camera di consiglio è stata assunta dai medesimi giudici che hanno assistito alla discussione, come risulta dal verbale di udienza, che fa fede fino a querela di falso (manifestamente qui non dispiegata) ed è acquisibile dal sistema informatico, tanto da essere stato acquisito dalla stessa già controricorrente (e prodotto a corredo della sua stessa memoria); -è, invece, radicalmente inammissibile qualunque doglianza sul contenuto della sentenza, tanto più in seno ad un procedimento di correzione di errore materiale: infatti, nessuna disposizione di legge impone di fare concreto e specifico riferimento nella motivazione delle sentenze di questa Corte ai contenuti delle difese svolte dalle parti in udienza e nella memoria ex art. 378 c.p.c. (né alla prima, né con quest’ultima potendo giammai modificarsi - tranne il solo, qui non ricorrente, caso di fatti sopravvenuti suscettibili di rilevare nel giudizio di legittimità - l’ambito del giudizio di legittimità come delimitato dai soli rilevantiricorso e controricorso), essendo l ’ oggetto del sindacato, svolto da questa Corte, i motivi indicati nel ricorso introduttivo del giudizio di legittimità; -secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., Sez. U, Sent. n. 11853/1991 e n. 118/1999; nonché Cass. n. 14361/2021; n. 4875/2015; n. 2691/2010; n. 6961/2001), non è causa di nullità della sentenza, ma ha natura di mero errore materiale, come tale emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c.,la mancata indicazione, nell’intestazione della sentenza, del nome di un magistrato non relatore facente parte del collegio che, secondo le risultanze del verbale d’udienza, ha riservato la decisione, poiché, in difetto di elementi contrari dedotti dal ricorrente, si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati nel predetto verbale con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione, atteso che l’intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale d’udienza; - al suddetto errore materiale , trasponendosi i principi appena ricordati al rito di legittimità e tenuto adeguatamente conto delle relative peculiarità, può per l ’ appunto ovviarsi con la procedura di correzione di errore materiale(prevista, per i provvedimenti della Corte di cassazione, dall’art. 391-bis c.p.c., che, al primo comma, richiama appunto la procedura di cui all’art. 287 c.p.c.), in reiezione delle doglianze ed istanze della parte già controricorrente e in applicazione del seguente principio didiritto: «non è causa di nullità della sentenza, ma ha natura di mero errore materiale, come tale emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c. e, nel rito di legittimità, dell’art. 391-bis c.p.c., l’erronea indicazione, nell’intestazione della sentenza della Corte di cassazione, del nome di uno dei magistrati non relatori facenti parte del collegio che, secondo le risultanze del verbale d’udienza, ha riservato la decisione, poiché, in difetto di elementi contrari dedotti dal ricorrente, si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati nel predetto verbale con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione, atteso che l’intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, dovendo essa esaurirsi nella riproduzione dei dati del verbale d’udienza»; -trattandosi di correzione di errore materiale, inoltre, neppure occorre provvedere sulle spese; - essendo il presente provvedimento di correzione redatto in formato elettronico, deve darsi mandato al Cancelliere di formare un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del presente provvedimento di correzione, sottoscriverlo digitalmente ed inserirlo nel fascicolo informatico, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. cod. proc. civ.; p. q. m. -dispone correggersi l’intestazio