CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 12690/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24625/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Celimontana 38, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 4 - controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. - intimati - F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 24625/2019 Numero sezionale 435/2022 Numero di raccolta generale 12690/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 avverso la sentenza n. 373/2019 del [OSCURATO:PERSONA], depo- sitata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/3/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate dalle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] depositava al Tribunale di Verona ricorso in opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. contestando il diritto di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. di percepire le trattenute sulla sua pensione effettuate da [OSCURATO:PERSONA] in forza dell’ordi- nanza di assegnazione del credito emessa dal giudice dell’esecuzione il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Affermava l’opponente di non aver mai avuto ricevuto valida no- tificazione del decreto ingiuntivo n. 643 del 30/12/12/1992 ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro e poi azionato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito della banca, la quale aveva pignorato presso [OSCURATO:PERSONA] il credito pensionistico di Astorino. In particolare, Astorino sosteneva di aver avuto notizia del provve- dimento monitorio e del processo esecutivo solo con la comunicazione dell’ente previdenziale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che, in esito a questa, effettuate varie ricerche, aveva adito il Tribunale di Crotone, il quale, accogliendo la sua istanza ex art. 188 disp. att. cod. proc. civ., in data 21/9/2016 aveva dichiarato l’inefficacia del decreto d’ingiunzione. 3. Nel successivo dicembre 2016 l’odierno ricorrente si rivolgeva al Tribunale di Verona al fine di veder pronunciata la nullità o l’inefficacia dell’ordinanza di assegnazione del credito in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., la quale – in virtù del citato decreto ingiuntivo (poi dichiarato inefficace) – aveva promosso contro l’Astorino, ignaro dell’avversaria iniziativa, l’espropriazione presso terzi conclusasi con la citata ordinanza del 18/12/2012. 2 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 24625/2019 Numero sezionale 435/2022 Numero di raccolta generale 12690/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 4. Nel giudizio si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., dichiarando di essere l’attuale titolare del credito recato dal decreto monitorio, cedutole da [OSCURATO:SOCIETA]. (a sua volta cessionaria di [OSCURATO:SOCIETA].), nei confronti della quale l’attore avrebbe dovuto rivolgere le sue pretese restitutorie. 5. Nel grado di merito il contraddittorio, instaurato anche nei con- fronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA], veniva esteso a [OSCURATO:SOCIETA]. 6. Con la sentenza n. 373 del 19/2/2019, il Tribunale di Verona ri- qualificava l’iniziativa processuale di Astorino come opposizione agli atti esecutivi – in quanto «avverso l’ordinanza di assegnazione emessa nell’ambito di procedura esecutiva l’unico rimedio esperibile è quello di cui all’art. 617 c.p.c.» – e, dopo aver rilevato che l’opponente era venuto a conoscenza del pignoramento quantomeno dal dicembre 2015 (come dallo stesso affermato nel ricorso introduttivo), dichiarava inammissibile la proposta opposizione, avanzata soltanto il 15/12/2016 e, dunque, ol- tre il termine decadenziale prescritto. 7. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. e Ru- bidio [OSCURATO:SOCIETA]. non svolgevano difese in questo giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, si deve rilevare che la notificazione del ricorso introduttivo a [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. non è andata a buon fine per “per irreperibilità del destinatario” in quanto “trasferito”; lo stesso ricorrente ha domandato, con la memoria depositata, la conces- sione di un termine per rinotificare l’atto. Osserva il Collegio che la predetta società era stata originariamente individuata dall’Astorino come controparte dell’opposizione, perché la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva promosso l’espropriazione presso terzi e, dunque, avendo rivestito la qualità di creditore procedente in quell’esecuzione, 3 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 24625/2019 Numero sezionale 435/2022 Numero di raccolta generale 12690/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 la medesima era evidentemente destinataria dell’opposizione ex art.615 cod. proc. civ. Tuttavia, come sarà illustrato nel prosieguo, la qui riconosciuta im- proponibilità dell’opposizione all’esecuzione in un momento successivo alla conclusione del processo esecutivo rende superflua la rinnovazione della notificazione del ricorso alla [OSCURATO:SOCIETA].; infatti, «Nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso o qualora questo sia prima facie infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddit- torio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità.» (così, ex multis, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11287 del 10/05/2018, Rv. 648501-01, conforme a Cass., Sez. U, Or- dinanza n. 6826 del 22/03/2010, Rv. 612077-01). 2. Col primo motivo del ricorso (formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) si deduce la violazione e falsa applica- zione degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ., per avere il Tribunale erro- neamente qualificato l’opposizione, tesa a contestare il diritto di proce- dere ad esecuzione forzata in conseguenza della declaratoria di ineffi- cacia del titolo esecutivo. In particolare, il ricorrente sostiene che il giu- dice di merito ha errato nell’affermare che l’ordinanza di assegnazione è impugnabile soltanto con l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., sia per il tenore delle contestazioni svolte, sia perché l’atto non è formal- mente viziato, sia perché non era determinabile il dies a quo del termine decadenziale, che non poteva coincidere con la data dell’ordinanza e non era stato individuato nemmeno nella sentenza impugnata (se non con un generico riferimento al «dicembre 2015»).. 4 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 24625/2019 Numero sezionale 435/2022 Numero di raccolta generale 12690/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 3. Nonostante il nomen iuris di opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. attribuito dall’Astorino alla propria iniziativa processuale, il giudice dell’esecuzione ha riqualificato l’azione come opposizione agli atti ese- cutivi, ritenendo che avverso l’ordinanza di assegnazione del credito non fosse esperibile alcuna altra opposizione esecutiva se non l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. La riqualificazione operata è, tuttavia, erronea, perché contro l’ordi- nanza ex art. 553 cod. proc. civ. l’opposizione agli atti esecutivi è l’unico rimedio esperibile per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l’hanno preceduto o confutare l’interpretazione della di- chiarazione del terzo, anche con riguardo all’entità e esigibilità del cre- dito, data dal giudice dell’esecuzione (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20310 del 20/11/2012), per impugnare la decisione delle questioni relative alla partecipazione dei creditori alla distribuzione della somma di cui il terzo si è dichiarato debitore (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 7706 del 24/03/2017), per far valere la violazione del diritto di difesa del terzo dichiarante a causa del mancato o inadeguato suo coinvolgimento nella fase di accertamento incidentale davanti al giudice dell’esecuzione op- pure la violazione del contraddittorio col debitore con conseguente in- validazione dell’ordinanza (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 11191 del 23/04/2019). Nella fattispecie de qua, invece, l’odierno ricorrente ha prospettato il venir meno, per pronuncia successiva alla conclusione dell’espropria- zione, del titolo esecutivo che aveva giustificato l’esecuzione forzata e, di conseguenza, l’ordinanza di assegnazione del credito pignorato, i cui effetti pregiudizievoli continuavano a riverberarsi sul patrimonio. 4. L’erroneità della riqualificazione non comporta, tuttavia, la cassa- zione della sentenza impugnata, dovendosi soltanto correggere – ai sensi dell’art. 384, comma 4, cod. proc. civ. – la motivazione del prov- vedimento. 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 24625/2019 Numero sezionale 435/2022 Numero di raccolta generale 12690/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 Infatti, l’inammissibilità della proposta opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. discende dalla constatazione che la contesta- zione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere svolta fintanto che tale diritto è minacciato o viene esercitato dal creditore, non già dopo che il processo esecutivo si è definitivamente concluso con l’assegnazione del credito pignorato (o, nell’esecuzione mobiliare e im- mobiliare e nell’espropriazione di cose presso terzi, con la distribuzione del ricavato dalla vendita). Come si evince anche dalla motivazione di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10820 del 05/06/2020, «La procedura esecutiva di espropriazione di crediti presso terzi ha la funzione di soddisfare il creditore non già – come accade nelle altre forme dell’esecuzione forzata – attribuendogli il ricavato di una vendita forzata od assegnandogli una res determinata, ma trasferendo al creditore procedente la titolarità del credito vantato dal debitore nei confronti del terzo. Questo trasferimento avviene per effetto dell’ordinanza prevista dall’art. 553 c.p.c., e consiste in un mu- tamento del soggetto attivo dell’obbligazione dovuta dal terzo pigno- rato. Se dunque scopo dell’espropriazione di somme di denaro è quello di trasferire un credito dal debitor debitoris al creditore procedente e se l’ordinanza di assegnazione realizza questo trasferimento, deve conclu- dersi che, con la pronuncia di quella ordinanza, la procedura esecutiva ha raggiunto il suo scopo ed è da quel momento conclusa e definita». Ne consegue che, come già espressamente statuito da questa Corte, l’ordinanza di assegnazione del credito emessa ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ. chiude il processo di espropriazione presso terzi, sicché il de- bitore non può più avvalersi dello strumento dell’opposizione all’esecu- zione, perché questa è ormai esaurita (in tema, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4505 del 24/02/2011, in motivazione). 5. Giova precisare che l’inammissibilità del suindicato rimedio non impedisce al debitore di insorgere avverso i perduranti effetti pregiudi- zievoli di un’ordinanza di assegnazione del credito che non trovi più il 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 24625/2019 Numero sezionale 435/2022 Numero di raccolta generale 12690/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 suo fondamento in un valido ed efficace titolo esecutivo (come nel caso prospettato dall’odierno ricorrente) o che non sia più giustificata per essere stato integralmente soddisfatto il creditore assegnatario. Lo strumento da impiegare nelle ipotesi descritte è costituito dall’or- dinaria azione di cognizione, non già per ottenere inammissibilmente (perché al di fuori del sistema delle opposizioni esecutive) la revoca o l’annullamento dell’ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., bensì per far accertare che, in ragione delle circostanze (modificative o estintive) so- pravvenute alla conclusione del processo esecutivo, il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito e, se del caso, per ottenere la restituzione delle somme già in- cassate. In conclusione, seppur con un’altra motivazione, deve confermarsi la pronuncia di inammissibilità dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 6. Col secondo motivo (formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) si lamenta l’«omesso esame della legittimità della pretesa restitutoria formulata», in quanto il Tribunale, nonostante la do- manda di Astorino di ottenere in restituzione le somme trattenute in assenza di un efficace titolo esecutivo, aveva mancato di pronunciarsi sulla richiesta condanna delle convenute Banca IFIS e [OSCURATO:SOCIETA]. 7. La censura – che può essere riqualificata come denuncia di mi- nuspetizione e ricondotta al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. – è fondata. 8. Va premesso che la [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. risulta estranea alla domanda di restituzione avanzata da Astorino, con la con- seguenza che la mancata notifica del ricorso introduttivo a detta società non rende necessaria la sua partecipazione al giudizio di legittimità nel quale sia accolta una doglianza del ricorrente non riguardante la sua posizione processuale o sostanziale. 7 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 24625/2019 Numero sezionale 435/2022 Numero di raccolta generale 12690/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 9. Come esposto nel ricorso, unitamente all’opposizione all’esecu- zione (inammissibile) [OSCURATO:PERSONA] aveva spiegato domanda per la restituzione delle somme già incassate dai creditori nonostante la de- claratoria di inefficacia del decreto monitorio. In sostanza, l’odierno ricorrente aveva esercitato proprio l’azione ordinaria a cui si è fatto riferimento al punto 5. di questa ordinanza e, cioè, una tesa a far valere la circostanza sopravvenuta alla conclusione del processo esecutivo e a recuperare dai creditori assegnatari del cre- dito gli importi medio tempore versati dal terzo pignorato. Su tale domanda il giudice di merito (che ha considerato la sola op- posizione esecutiva) ha completamente omesso di pronunciarsi. 10. Per quanto esposto e in relazione all’accoglimento del se- condo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Verona, in persona di diverso giudicante. Si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, anche del presente giudizio di legittimità. Resta assorbito il terzo motivo del ricorso. P. Q. M. La Corte rigetta il primo motivo del ricorso; accoglie il secondo motivo; dichiara assorbito il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Verona, in per- sona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 15 marzo 2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) 8 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P