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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17589/2026

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mpore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] da procura in calce al controricorso, domiciliata all’indirizzo PEC delproprio difensore- controricorrente -Numero registro generale 8850/2023N. 8850/23 R.G.

Numero sezionale 1818/2026Numero di raccolta generale 17589/2026Data pubblicazione 03/06/2026avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso recante il n. 621/2022 epubblicata in data 17.10.2022;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del giorno20.5.2026 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di titolare delladitta individuale B Store, convenne dinanzi al Giudice di pace di Campobasso laBlue Time’s di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., per ottenerne la condanna alpagamento di € 4.222,36 oltre accessori a titolo di indennizzo per arricchimentosenza causa ex art. 2041 c.c.

Espose l’attrice che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:SOCIETA]., creditrice della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (diseguito, rispettivamente, anche solo “Stigliani” e “[OSCURATO:PERSONA]”), aveva notificatoessa attrice, con dichiarazione ex art. 547 c.p.c. del 14.6.2012, aveva dichiaratodi essere debitrice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (socidella società debitrice esecutata), dell’importo di € 1.400,00 mensili, in virtù dicontratto di locazione commerciale di un immobile sito in Campobasso,sottoscritto con i predetti locatori in proprio; che, nonostante il tenore negativodella dichiarazione (non essendo essa Mignogna debitrice della societàesecutata), il g.e. aveva emesso ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c.nei confronti della Mignogna, ordinandole di pagare alla creditrice procedenteStigliani [OSCURATO:SOCIETA]. i canoni mensili sino al soddisfacimento del creditoazionato, nonché delle spese; che in adempimento dell’ordinanza, essaMignogna aveva provveduto a versare alla Stigliani in data 11.9.2012 la sommaNumero registro generale 8850/2023N. 8850/23 R.G.

Numero sezionale 1818/2026Numero di raccolta generale 17589/2026Data pubblicazione 03/06/2026di € 4.222,36, pari ai canoni di locazione dovuti ai locatori Mastropaolo e Felicitaper i mesi di maggio, giugno e luglio 2012; che in data 16.5.2016, AngeloMastropaolo aveva chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo n. 322/2016, con cuisi era ingiunto ad essa Mignogna il pagamento dei canoni di locazione delsuddetto immobile relativi ai mesi di maggio, giugno e luglio 2012 perl’ammontare di € 4.200,00, oltre la somma di € 4.600,00 per morosità relativaagli anni dal 2013 al 2015; che tale decreto era stato opposto da essa attrice,che aveva dedotto come la somma ingiunta fosse stata già corrisposta allaStigliani [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito della suddetta ordinanza di assegnazione;che la causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 322/2016 si era conclusa conla conferma del decreto ingiuntivo opposto, essendosi ritenuto che il pagamentoeffettuato alla Stigliani non avesse effetto liberatorio, in quanto effettuato ad unsoggetto terzo ed autonomo rispetto al Mastropaolo; che quindi essa Mignognarinunciava a contestare la statuizione di non satisfattorietà del pagamentoeffettuato alla Stigliani rispetto alla propria obbligazione verso i locatoriMastropaolo e Felicita.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., benché regolarmente citata ingiudizio, non si costituì.Con sentenza del 28.5.2021, il Giudice di pace di Campobasso accolse ladomanda ex art. 2041 c.c., condannando la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dellasomma di € 4.222,36, oltre accessori e spese.La società [OSCURATO:PERSONA] propose appello e il Tribunale di Campobasso, nellaresistenza di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] lo accolse e, inriforma della prima decisione, rigettò la domanda attorea, compensando le speseNumero registro generale 8850/2023N. 8850/23 R.G.

Numero sezionale 1818/2026Numero di raccolta generale 17589/2026Data pubblicazione 03/06/2026del doppio grado di giudizio.

Osservò il giudice d’appello che il presuppostodell’azione ex art. 2041 c.c. consiste nella ingiustizia del depauperamentodell’impoverito attore e del correlato arricchimento del convenuto, sicchél’indennizzo non può essere riconosciuto se il fenomeno è giustificato da unaragione giuridica; che nella specie l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c.emessa dal g.e. a carico della Mignogna, benché evidentemente erronea(giacché il debito della terza pignorata non concerneva affatto un inesistenterapporto di locazione con la società debitrice esecutata, ma quello effettivo coni suoi soci in proprio), non era stata opposta ex art. 617 c.p.c. dalla stessaMignogna, che vi aveva prestato acquiescenza, pure effettuando il relativopagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; che ciò era quantosostanzialmente rilevato dal giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo n.322/2016 (chiesto e ottenuto da [OSCURATO:PERSONA]), statuizione contro laquale, “significativamente”, la Mignogna non aveva proposto impugnazione(avanzata solo in relazione ai crediti relativi agli anni 2013-2015); che dunquesussisteva una “giusta causa legale” del pagamento, restando irrilevantel’eventuale arricchimento indiretto della appellante società, non trattandosi diuna P.A., al lume della consolidata giurisprudenza di legittimità (si richiama ilprincipio affermato da Cass. n. 29672/2021).Avverso detta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di ununico motivo, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.[OSCURATO:SOCIETA] parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito dellaordinanza entro sessanta giorni.Numero registro generale 8850/2023N. 8850/23 R.G.

Numero sezionale 1818/2026Numero di raccolta generale 17589/2026Data pubblicazione 03/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 – Con l’unico motivo si lamenta “violazione e falsa applicazione degli articoli2041, 2042 cod. civ. ai sensi e per gli effetti dell’articolo 360 n. 3 cod. proc.civ.”.

Sostiene la ricorrente che, nella specie, sia indiscutibile che la societàodierna controricorrente – mediante l’adempimento di essa Mignognaall’ordinanza di assegnazione emessa dal g.e. - sia stata liberata da unaobbligazione inadempiuta, per effetto di un unico fatto, costituito da unpagamento eseguito da un soggetto che la stessa sentenza riconosce non essereobbligato.

Non avrebbe senso, quindi, discutere di “arricchimento indiretto”,come ritenuto nella sentenza impugnata, posto che esso è stato generatoall’interno della vicenda espropriativa che ha coinvolto la società stessa.

Inoltre,prosegue la ricorrente, è la stessa sentenza a escludere la sussistenza dellaragione giuridica giustificatrice, stante la palese erroneità dell’ordinanza diassegnazione; né la sua mancata opposizione ex art. 617 c.p.c. potevaprecludere alcunché, non trattandosi di provvedimento avente ad oggetto unaccertamento idoneo al giudicato, posto che esso “produce effetti ai [soli] finidel procedimento in corso e dell’esecuzione forzata sul provvedimento diassegnazione” (art. 548 c.p.c.).

Pertanto, conclude la ricorrente, l’ordinanza nongiustifica affatto l’arricchimento della società, posto che si tratta di un creditopacificamente inesistente e frutto di statuizione comunque non coperta dalgiudicato, sicché il pagamento è certamente non dovuto.1.2 – L’unico motivo del ricorso consta in realtà di almeno due censure, che sirivelano entrambe infondate.Numero registro generale 8850/2023N. 8850/23 R.G.

Numero sezionale 1818/2026Numero di raccolta generale 17589/2026Data pubblicazione 03/06/20261.3 – Lo è anzitutto quella concernente la statuizione contenuta in sentenza percui, nella specie, si tratterebbe di “arricchimento indiretto”, il che (standoall’insegnamento di Cass. n. 29672/2021, richiamata dal Tribunale)escluderebbe la proponibilità della domanda, posto che la società odiernacontroricorrente non è una P.A.Sul punto, a ben vedere, non è esatto sostenere che il fatto generatore dellospostamento patrimoniale sia unico (ossia, il pagamento in esecuzionedell’ordinanza di assegnazione), perché non è di per sé tale fatto ad averdeterminato lo squilibrio, ma lo è se correlato all’ulteriore pagamento cui laMignogna è stata costretta, in favore del locatore Mastropaolo, effettivo formalecreditore dei canoni di locazione.

Il primo pagamento (come si vedrà infra),risulta giustificato dall’inerzia della terza pignorata; il secondo pagamento ègiustificato dalla non proficua reazione giudiziaria avverso il monitorio propostodal locatore Mastropaolo, come anche si dirà tra breve.L’intera vicenda, inoltre, si innesta senz’altro su tre distinti rapporti giuridici: a)quello tra la Mignogna e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (non parte di questacausa), che ha ricevuto il pagamento in tesi privo di giustificazione; b) quello trala Stigliani e la [OSCURATO:PERSONA], per cui la prima effettuò il pignoramento pressoterzi; e c) quello tra la Mignogna e [OSCURATO:PERSONA] (e la di lui moglie,anch’essi estranei a questa causa; la moglie non chiese l’ingiunzione,verosimilmente, per non esporsi all’eccezione della sua responsabilità illimitataverso la Stigliani, essendo l’accomandataria della s.a.s.), inerente al contratto dilocazione.Numero registro generale 8850/2023N. 8850/23 R.G.

Numero sezionale 1818/2026Numero di raccolta generale 17589/2026Data pubblicazione 03/06/2026Per effetto delle articolate vicende prima descritte, il locatore è stato soddisfattodei suoi crediti, così come la [OSCURATO:PERSONA]; la [OSCURATO:PERSONA] s’è liberatadella propria obbligazione verso quest’ultima, senza alcun esborso; e laMignogna ha pagato due volte l’unico suo debito, ossia quello riveniente dallalocazione con Mastropaolo (e con la di lui moglie).Quanto precede, dunque, dimostra ictu oculi come effettivamente si verta intema di “arricchimento indiretto”, perché esso discende da un duplicespostamento patrimoniale che (proprio perché duplice, determina l’ingiustodepauperamento della Mignogna e) vede quali beneficiari la Stigliani da un latoe il Mastropaolo dall’altro, ma quale unico effettivo arricchito la [OSCURATO:PERSONA].La statuizione del Tribunale, dunque, si rivela corretta, così come il giudizio di“irrilevanza” della questione (rectius, di infondatezza della domanda anche peril profilo in esame, al lume del principio richiamato), posto che la giurisprudenzadi legittimità è ferma nel limitare in tal caso la proponibilità della domanda exart. 2041 c.c., tra l’altro, alla condizione che l’arricchito sia una P.A. (per tutte,si veda Cass., Sez.

Un., n. 24772/2008, il cui principio è stato confermato dallapiù recente Cass., Sez.

Un., n. 33954/2023, in motivazione, par. 5.1).1.4.1 – Anche l’ulteriore profilo di censura - con cui si contesta la ritenutapresenza di “una giusta causa legale” dello spostamento patrimoniale, costituitadalla mancata opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso la pur erronea ordinanzadi assegnazione – è infondato, per quanto la motivazione dell’impugnatasentenza debba essere integrata ex art. 384, ult. comma, c.p.c.Anzitutto, deve qui ribadirsi, in via generale, che: “a) l’azione generale diarricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a dannoNumero registro generale 8850/2023N. 8850/23 R.G.

Numero sezionale 1818/2026Numero di raccolta generale 17589/2026Data pubblicazione 03/06/2026dell’altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare lamancanza o l’ingiustizia della causa qualora l’arricchimento sia conseguenza diun contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità odell’adempimento di un’obbligazione naturale; b) la nozione di arricchimento dicui all’art. 2041 c.c., va intesa, indifferentemente, sia in senso qualitativo che insenso quantitativo e può consistere tanto in un incremento patrimoniale, quantoin un risparmio di spesa e, più in generale, in una mancata perdita economica;correlativamente il depauperamento può consistere tanto in erogazioni diun’entità pecuniaria, quanto in attività o prestazioni di cui si avvantaggial’arricchito; c) l’indennizzo, previsto dall’art. 2041 c.c., è finalizzato a reintegrareil patrimonio del depauperato, ragion per cui esso va commisuratoall’arricchimento, riconoscendo, in via sostitutiva, al depauperato un quidmonetario nei limiti dello stesso arricchimento (perché, altrimenti, siverificherebbe un arricchimento nel senso inverso)” (così, da ultimo, Cass. n.11337/2025).Nella giurisprudenza di questa Corte, peraltro, il requisito di cui alla lett. a), ossiaquello della ingiustizia o mancanza di causa, non sussiste se - in terminidescrittivi e più generali - la locupletazione è conseguenza di altro rapportogiuridico compiutamente regolato (Cass., n. 15243/2018), e tanto è statoaffermato da epoca ormai risalente: “L'azione generale di arricchimento ha comeespresso presupposto che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro siaavvenuta senza giusta causa; di talché, quando questo sia, invece, laconseguenza di un contratto, o comunque di un altro rapporto, non può dirsi chela causa manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto o il diversoNumero registro generale 8850/2023N. 8850/23 R.G.

Numero sezionale 1818/2026Numero di raccolta generale 17589/2026Data pubblicazione 03/06/2026rapporto conservino rispetto alle parti e ai loro aventi causa la propria efficaciaobbligatoria” (così Cass. n. 1819/1974).1.4.2 - Tale approdo è stato ribadito, assai di recente, da Cass., Sez.

Un., n.11513/2026, in motivazione, par. 4.Chiamato a pronunciarsi sulla opportunità di compiutamente definire la nozionedi giusta causa, il [OSCURATO:PERSONA] ha precisato (ibidem) che “L’eterogeneitàdelle ipotesi in cui può determinarsi un arricchimento ingiustificato impediscel’enucleazione di una nozione generale di giusta causa, che appare suscettibileesclusivamente di una tipizzazione casistica affidata all’interprete, come èriconosciuto dall’insegnamento dottrinale dominante che riconosce nell’art. 2041c.c. una norma di chiusura del sistema destinata ad operare in assenza di unadiversa reazione ordinamentale agli spostamenti patrimoniali ingiustificati.L’esigenza di una sua più esatta individuazione si pone, principalmente, se glispostamenti patrimoniali sfuggono ad una specifica regolazione e perciò se,come ha osservato la dottrina, manca una valutazione esplicita delleconseguenze economiche del fatto cui si ricollega una determinata distribuzionedi ricchezza, occorrendo verificare la praticabilità di interventi correttivi”.1.5 - Già quanto precede, dunque, costituisce chiaro indice dell’infondatezzadell’assunto di parte ricorrente, con riferimento alle caratteristiche dell’ordinanzaex art. 553 c.p.c., che in thesi sarebbero insuscettibili di conferire definitività allaspettanza del credito in favore dell’assegnatario, e dunque ad escluderequalsivoglia effetto assimilabile al giudicato: allorché la Mignogna effettuò ilpagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA], la causa legale giustificativadello spostamento patrimoniale sussisteva ed era costituita proprio dell’efficaciaNumero registro generale 8850/2023N. 8850/23 R.G.

Numero sezionale 1818/2026Numero di raccolta generale 17589/2026Data pubblicazione 03/06/2026esecutiva dell’ordinanza di assegnazione (che non a caso costituisce titoloesecutivo contro il terzo pignorato, che nella eventuale successiva esecuzioneforzata contro di lui proposta non può eccepire alcunché, salvi eventuali fattimodificativi o estintivi del credito così assegnato, ma solo se sopravvenutiall’emissione della stessa ordinanza – v. ex plurimis Cass. n. 12690/2022; Cass.n. 108/2023).

Efficacia che, ovviamente, non è mai venuta meno, neppure expost, stante la mancata opposizione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 617 c.p.c. daparte della Mignogna.1.6 – Sotto altro ma connesso profilo, con riguardo alla pretesa valenzameramente endoesecutiva dell’ordinanza di assegnazione, va poi rilevato che lacitazione testuale dell’art. 548 c.p.c. operata dalla ricorrente nell’illustrazionedella censura in esame (e pure supra riportata), a parte la non totale rispondenzaal testo normativo, non è pertinente: la norma invocata, infatti, investeesclusivamente il caso della c.d. ficta confessio (su cui si vedano, in generaleCass. n. 16234/2022, Cass. n. 11864/2024 e, più di recente, Cass. n.32376/2025), che viene in rilievo allorché il terzo pignorato, regolarmente citato,non renda la prescritta dichiarazione di quantità ex art. 547 c.p.c.

E non è questoil caso.1.7 – In realtà, una volta che l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. siastata emessa, “il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è l'unico esperibile…, non solo quando si contestino vizi formali suoi, o degli atti che l'hannopreceduta, ma pure quando si intenda confutare l'interpretazione che il giudicedell'esecuzione ha dato alla dichiarazione del terzo, anche quanto alla entità edalla esigibilità del credito.Numero registro generale 8850/2023N. 8850/23 R.G.

Numero sezionale 1818/2026Numero di raccolta generale 17589/2026Data pubblicazione 03/06/2026Ne consegue che, qualora il creditore assegnatario si avvalga, come titoloesecutivo nei confronti del terzo assegnato, dell'ordinanza predetta, è preclusaa quest'ultimo, assoggettato a tale esecuzione, la deduzione, mediantel'opposizione di cui all'art. 615 cod. proc. civ., di quei medesimi vizi dellamenzionata ordinanza che, nel procedimento di espropriazione presso terzi,abbia già fatto valere con opposizione agli attiesecutivi definitivamente respinta” (Cass. n. 20310/2012).

Correlativamente edin linea con i su riportati principi, si è pure affermato che “L'ordinanza diassegnazione resa dal giudice dell'esecuzione all'esito di un procedimento dipignoramento presso terzi, anche se non idonea al giudicato, costituisce titoloesecutivo di formazione giudiziale che, munito di formula esecutiva, può esserea sua volta portato in esecuzione dal creditore assegnatario nei confronti delterzo pignorato, sicché legittimamente quest'ultimo si avvale dell'opposizioneall'esecuzione ove intenda opporre al creditore assegnatario fatti estintivi oimpeditivi della sua pretesa sopravvenuti alla pronuncia del titolo esecutivoovvero per contestare la pretesa azionata con il precetto” (Cass. n. 11493/2015;nello stesso senso, ex multis, Cass. n. 3712/2016; più di recente, Cass. n.15822/2023).Ciò in quanto il processo esecutivo è caratterizzato “da un sistema chiuso,tipizzato ed inderogabile, di rimedi interni” (così, Cass. n. 7708/2014, inmotivazione; nello stesso senso, Cass. n. 23182/2014; inoltre: Cass. n.11172/2015, Cass. ord. n. 12242/2016, Cass. n. 5175/2018, Cass. ord. n.11191/2019, Cass. n. 17661/2020, Cass., Sez.

Un., n. 28387/20, punto 60 delleragioni della decisione; e ancora, Cass. n. 27677/2022; Cass. n. 12466/2023,Numero registro generale 8850/2023N. 8850/23 R.G.

Numero sezionale 1818/2026Numero di raccolta generale 17589/2026Data pubblicazione 03/06/2026Cass. n. 13362/2023, Cass. n. 22715/2023 e Cass. n. 32143/2023; Cass. n.11698/2024 e, da ultimo, Cass. n. 3172/2025).1.8 – Del tutto correttamente, quindi, il Tribunale molisano ha ritenutol’infondatezza della domanda attorea, per difetto del requisito della ingiustiziadella causa: lo spostamento patrimoniale suddetto dalla Mignogna alla [OSCURATO:SOCIETA] è giustificato dall’ordine legalmente dato dal g.e. (benchépalesemente erroneo) e dalla acquiescenza manifestata dalla stessa Mignognaal riguardo; ella, al contrario di quanto dalla stessa sostenuto in memoria, avevasenz’altro interesse a proporre immediatamente l’opposizione formale, a seguitodella erronea interpretazione della propria dichiarazione di quantità da parte delg.e., per evitare il rischio di essere costretta ad un doppio pagamento, come poisuccessivamente è accaduto.

Non doveva quindi attendere l’inaspettatainiziativa monitoria del Mastropaolo.1.9 – A quanto fin qui detto deve aggiungersi un ulteriore profilo, cheindirettamente coinvolge il requisito della sussidiarietà ex art. 2042 c.c., chesecondo la ricorrente (in memoria) costituisce un “focale requisito” nella vicendache occupa.Ribadito che l’azione, in realtà, non è comunque data nell’ipotesi di“arricchimento indiretto” (v. supra, par. 1.3), l’assoluta peculiarità della vicendadimostra che l’odierna ricorrente avrebbe potuto e dovuto trovare tutela delleproprie ragioni – rispetto a quello che a torto potrebbe apparire come un caso disummum ius, summa iniuria – con altre e più pertinenti iniziative processuali,nonostante l’inerzia prestata rispetto all’ordinanza di assegnazione.Numero registro generale 8850/2023N. 8850/23 R.G.

Numero sezionale 1818/2026Numero di raccolta generale 17589/2026Data pubblicazione 03/06/20261.10.1 – In primo luogo, sul piano astratto deve però escludersi la percorribilitàdell’azione di ripetizione d’indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c., sia nei confrontidella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sia nei confronti del Mastropaolo (soggettiestranei, lo si ripete, alla presente controversia), quali rispettivi destinatari deidue pagamenti in questione.1.10.2 – Della prima perché, nella giurisprudenza di legittimità, è fermo ilprincipio per cui gli esiti dell’esecuzione forzata sono irretrattabili, il che precludela proponibilità di una simile azione verso i creditori che vi hanno partecipatoutilmente, a meno che non sia stata esperita vittoriosamente l’opposizione aglicristallizzato (v.

Cass. n. 20994/2018; Cass. n. 12673/2022; Cass. n.22383/2024; Cass. n. 11613/2025).Vero è che tale principio è stato sempre pronunciato con riguardo alla posizionedel debitore esecutato, ma tanto può senz’altro estendersi anche alla posizionedel terzo pignorato rimasto inerte rispetto all’ordinanza di assegnazione ex art.553 c.p.c. (se errata), ut supra, perché per effetto della sua emissione sidetermina una sostituzione soggettiva ex latere debitoris, ossia una cessioneforzosa del credito (v.

Cass. n. 10147/2024; Cass. n. 11698/2024; Cass. n.28641/2024); è proprio la posizione di nuovo debitore del creditore procedenteassunta dal terzo pignorato ad essere irretrattabile, se l’ordinanza non è stataopposta, come nella specie, mentre l’effetto estintivo dell’obbligazione èsoggetto all’effettivo pagamento, trattandosi di cessione pro solvendo (v.

Cass.n. 1544/2006).Numero registro generale 8850/2023N. 8850/23 R.G.

Numero sezionale 1818/2026Numero di raccolta generale 17589/2026Data pubblicazione 03/06/20261.10.3 – Del secondo perché, da quanto è dato desumere dagli attilegittimamente consultabili da questa Corte, il pagamento in favore delMastropaolo venne effettuato a seguito di acquiescenza alla decisione di primogrado sull’opposizione a decreto ingiuntivo, dunque in forza di statuizionepassata in giudicato, per la quale nessun indebito oggettivo può ovviamenteconfigurarsi.1.10.4 – Allo stesso modo, la condictio indebiti non avrebbe potuto proporsineppure nei confronti dell’odierna controricorrente, [OSCURATO:PERSONA] (come invece daessa sostenuto), perché nella giurisprudenza di questa Corte è altrettanto fermoil principio per cui il soggetto legittimato passivo dell’azione è il solo accipiens(ex multis, Cass. n. 5268/2024; Cass. n. 6737/2024): per quanto detto, nessunodei pagamenti in questione venne effettuato a mani della società o di un suorappresentante; il suo contestato arricchimento, infatti, è l’effetto del complessointreccio dei tre rapporti e delle connesse vicende che qui vengono in rilievo (v.par. 1.3).1.10.5 – Né, tantomeno, può qui discutersi di indebito soggettivo ex lateresolventis, ex art. 2036 c.c., in relazione al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA].Infatti, il presupposto di tale figura è che erroneamente il solvens si ritengadebitore dell’accipiens e che tanto derivi da errore scusabile: entrambi i requisitipaiono difettare nella specie, perché, come s’è detto poc’anzi, la Mignogna eraben consapevole che il pagamento (derivante dalla ripetuta sua inerzianell’opporre l’ordinanza ex art. 553 c.p.c.) andava ad estinguere un debito nonNumero registro generale 8850/2023N. 8850/23 R.G.

Numero sezionale 1818/2026Numero di raccolta generale 17589/2026Data pubblicazione 03/06/2026proprio e comunque, a seguito dell’assegnazione, ha estinto un debito (oramaidivenuto) suo.Pertanto, non può esservi spazio per la surrogazione legale ex artt. 1203 n. 5 e2036, comma 3, c.c.1.11.1 – Ritiene invece la Corte che a conclusioni diverse debba giungersiquanto alla surrogazione legale ex art. 1203, n. 3, c.c.Infatti, la complessa vicenda più volte descritta consente di escludere che ilpagamento della Mignogna alla [OSCURATO:PERSONA] possa inquadrarsinell’ambito dell’adempimento del terzo ex art. 1180 c.c., mancandone laspontaneità; piuttosto, emerge che, a seguito della stabilizzazionedell’ordinanza, la Mignogna era tenuta a pagare per la [OSCURATO:PERSONA] un debito diquesta (in sostanza, alla stregua di un’espromissione ex art. 1272 c.c., avendoella accettato la sua sostituzione alla debitrice [OSCURATO:PERSONA] in seno ad unprovvedimento giudiziario, pure costituente titolo esecutivo nei suoi confronti eben consapevole di non essere debitrice della s.a.s. esecutata), e ne avevasenz’altro interesse, onde evitare l’assoggettamento ad esecuzione forzata daparte del creditore assegnatario (si veda, per riferimenti, la recentissima Cass.n. 5522/2026).1.11.2 – Pertanto, le indubbie ragioni della Mignogna nella vicenda per cui èprocesso avrebbero potuto e dovuto trovare tutela non già nell’azione diingiustificato arricchimento (comunque non proponibile a causa della naturaindiretta dell’arricchimento stesso, come detto), bensì nell’azione disurrogazione ex lege, posto che l’adempimento non spontaneo di un debito altruicomporta il subentro del solvens nei diritti del creditore, ex art. 1203, n. 3, c.c.Numero registro generale 8850/2023N. 8850/23 R.G.

Numero sezionale 1818/2026Numero di raccolta generale 17589/2026Data pubblicazione 03/06/2026La Mignogna, cioè, avrebbe potuto senz’altro esercitare i diritti già vantati dallaStigliani [OSCURATO:SOCIETA] verso la [OSCURATO:PERSONA] e originariamente azionati inexecutivis, in tal guisa ben potendo riequilibrarsi il disallineamento patrimonialeche ha dato origine al processo che occupa.1.12 – Infine, lo stesso effetto avrebbe potuto conseguirsi, in alternativa e ancorprima, mediante una opportuna iniziativa processuale nell’ambitodell’opposizione a decreto ingiuntivo azionato dal Mastropaolo, socioaccomandante della [OSCURATO:PERSONA].Appare prima facie evidente che il monitorio così azionato è connotato dapossibili e verosimili profili di esercizio abusivo del diritto nel processo,ampiamente trattati sia in dottrina che in giurisprudenza, perché disconoscereun pagamento effettuato al proprio creditore dal proprio conduttore a tacitazionedi una pretesa dal primo vantata nei confronti di una società di persone di cui siè soci (e di cui la propria moglie è socio illimitatamente responsabile) si prestaampiamente ad essere valutato in tal senso.

Tanto fermo restando che non ènoto (a parte un preteso effetto liberatorio del pagamento) su cosa si siaeffettivamente basata l’opposizione a d.i. da parte della Mignogna.2.1 - In definitiva, il ricorso è rigettato.

La novità delle questioni trattate (se nonaltro, con riguardo ai peculiari profili da cui origina il prospettato arricchimentosenza causa) giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio dilegittimità.In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.N. 8850/23 R.G.

Numero registro generale 8850/2023Numero sezionale 1818/2026Numero di raccolta generale 17589/2026Data pubblicazione 03/06/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione Civile, il giorno20.5.2026.Il PresidenteMarco Rossetti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mpore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] da procura in calce al controricorso, domiciliata all’indirizzo PEC delproprio difensore- controricorrente -Numero registro generale 8850/2023N. 8850/23 R.G. Numero sezionale 1818/2026Numero di raccolta generale 17589/2026Data pubblicazione 03/06/2026avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso recante il n. 621/2022 epubblicata in data 17.10.2022;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del giorno20.5.2026 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di titolare delladitta individuale B Store, convenne dinanzi al Giudice di pace di Campobasso laBlue Time’s di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., per ottenerne la condanna alpagamento di € 4.222,36 oltre accessori a titolo di indennizzo per arricchimentosenza causa ex art. 2041 c.c. Espose l’attrice che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:SOCIETA]., creditrice della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (diseguito, rispettivamente, anche solo “Stigliani” e “[OSCURATO:PERSONA]”), aveva notificatoessa attrice, con dichiarazione ex art. 547 c.p.c. del 14.6.2012, aveva dichiaratodi essere debitrice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (socidella società debitrice esecutata), dell’importo di € 1.400,00 mensili, in virtù dicontratto di locazione commerciale di un immobile sito in Campobasso,sottoscritto con i predetti locatori in proprio; che, nonostante il tenore negativodella dichiarazione (non essendo essa Mignogna debitrice della societàesecutata), il g.e. aveva emesso ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c.nei confronti della Mignogna, ordinandole di pagare alla creditrice procedenteStigliani [OSCURATO:SOCIETA]. i canoni mensili sino al soddisfacimento del creditoazionato, nonché delle spese; che in adempimento dell’ordinanza, essaMignogna aveva provveduto a versare alla Stigliani in data 11.9.2012 la sommaNumero registro generale 8850/2023N. 8850/23 R.G. Numero sezionale 1818/2026Numero di raccolta generale 17589/2026Data pubblicazione 03/06/2026di € 4.222,36, pari ai canoni di locazione dovuti ai locatori Mastropaolo e Felicitaper i mesi di maggio, giugno e luglio 2012; che in data 16.5.2016, AngeloMastropaolo aveva chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo n. 322/2016, con cuisi era ingiunto ad essa Mignogna il pagamento dei canoni di locazione delsuddetto immobile relativi ai mesi di maggio, giugno e luglio 2012 perl’ammontare di € 4.200,00, oltre la somma di € 4.600,00 per morosità relativaagli anni dal 2013 al 2015; che tale decreto era stato opposto da essa attrice,che aveva dedotto come la somma ingiunta fosse stata già corrisposta allaStigliani [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito della suddetta ordinanza di assegnazione;che la causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 322/2016 si era conclusa conla conferma del decreto ingiuntivo opposto, essendosi ritenuto che il pagamentoeffettuato alla Stigliani non avesse effetto liberatorio, in quanto effettuato ad unsoggetto terzo ed autonomo rispetto al Mastropaolo; che quindi essa Mignognarinunciava a contestare la statuizione di non satisfattorietà del pagamentoeffettuato alla Stigliani rispetto alla propria obbligazione verso i locatoriMastropaolo e Felicita.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., benché regolarmente citata ingiudizio, non si costituì.Con sentenza del 28.5.2021, il Giudice di pace di Campobasso accolse ladomanda ex art. 2041 c.c., condannando la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dellasomma di € 4.222,36, oltre accessori e spese.La società [OSCURATO:PERSONA] propose appello e il Tribunale di Campobasso, nellaresistenza di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] lo accolse e, inriforma della prima decisione, rigettò la domanda attorea, compensando le speseNumero registro generale 8850/2023N. 8850/23 R.G. Numero sezionale 1818/2026Numero di raccolta generale 17589/2026Data pubblicazione 03/06/2026del doppio grado di giudizio. Osservò il giudice d’appello che il presuppostodell’azione ex art. 2041 c.c. consiste nella ingiustizia del depauperamentodell’impoverito attore e del correlato arricchimento del convenuto, sicchél’indennizzo non può essere riconosciuto se il fenomeno è giustificato da unaragione giuridica; che nella specie l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c.emessa dal g.e. a carico della Mignogna, benché evidentemente erronea(giacché il debito della terza pignorata non concerneva affatto un inesistenterapporto di locazione con la società debitrice esecutata, ma quello effettivo coni suoi soci in proprio), non era stata opposta ex art. 617 c.p.c. dalla stessaMignogna, che vi aveva prestato acquiescenza, pure effettuando il relativopagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; che ciò era quantosostanzialmente rilevato dal giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo n.322/2016 (chiesto e ottenuto da [OSCURATO:PERSONA]), statuizione contro laquale, “significativamente”, la Mignogna non aveva proposto impugnazione(avanzata solo in relazione ai crediti relativi agli anni 2013-2015); che dunquesussisteva una “giusta causa legale” del pagamento, restando irrilevantel’eventuale arricchimento indiretto della appellante società, non trattandosi diuna P.A., al lume della consolidata giurisprudenza di legittimità (si richiama ilprincipio affermato da Cass. n. 29672/2021).Avverso detta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di ununico motivo, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.[OSCURATO:SOCIETA] parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito dellaordinanza entro sessanta giorni.Numero registro generale 8850/2023N. 8850/23 R.G. Numero sezionale 1818/2026Numero di raccolta generale 17589/2026Data pubblicazione 03/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 – Con l’unico motivo si lamenta “violazione e falsa applicazione degli articoli2041, 2042 cod. civ. ai sensi e per gli effetti dell’articolo 360 n. 3 cod. proc.civ.”. Sostiene la ricorrente che, nella specie, sia indiscutibile che la societàodierna controricorrente – mediante l’adempimento di essa Mignognaall’ordinanza di assegnazione emessa dal g.e. - sia stata liberata da unaobbligazione inadempiuta, per effetto di un unico fatto, costituito da unpagamento eseguito da un soggetto che la stessa sentenza riconosce non essereobbligato. Non avrebbe senso, quindi, discutere di “arricchimento indiretto”,come ritenuto nella sentenza impugnata, posto che esso è stato generatoall’interno della vicenda espropriativa che ha coinvolto la società stessa. Inoltre,prosegue la ricorrente, è la stessa sentenza a escludere la sussistenza dellaragione giuridica giustificatrice, stante la palese erroneità dell’ordinanza diassegnazione; né la sua mancata opposizione ex art. 617 c.p.c. potevaprecludere alcunché, non trattandosi di provvedimento avente ad oggetto unaccertamento idoneo al giudicato, posto che esso “produce effetti ai [soli] finidel procedimento in corso e dell’esecuzione forzata sul provvedimento diassegnazione” (art. 548 c.p.c.). Pertanto, conclude la ricorrente, l’ordinanza nongiustifica affatto l’arricchimento della società, posto che si tratta di un creditopacificamente inesistente e frutto di statuizione comunque non coperta dalgiudicato, sicché il pagamento è certamente non dovuto.1.2 – L’unico motivo del ricorso consta in realtà di almeno due censure, che sirivelano entrambe infondate.Numero registro generale 8850/2023N. 8850/23 R.G. Numero sezionale 1818/2026Numero di raccolta generale 17589/2026Data pubblicazione 03/06/20261.3 – Lo è anzitutto quella concernente la statuizione contenuta in sentenza percui, nella specie, si tratterebbe di “arricchimento indiretto”, il che (standoall’insegnamento di Cass. n. 29672/2021, richiamata dal Tribunale)escluderebbe la proponibilità della domanda, posto che la società odiernacontroricorrente non è una P.A.Sul punto, a ben vedere, non è esatto sostenere che il fatto generatore dellospostamento patrimoniale sia unico (ossia, il pagamento in esecuzionedell’ordinanza di assegnazione), perché non è di per sé tale fatto ad averdeterminato lo squilibrio, ma lo è se correlato all’ulteriore pagamento cui laMignogna è stata costretta, in favore del locatore Mastropaolo, effettivo formalecreditore dei canoni di locazione. Il primo pagamento (come si vedrà infra),risulta giustificato dall’inerzia della terza pignorata; il secondo pagamento ègiustificato dalla non proficua reazione giudiziaria avverso il monitorio propostodal locatore Mastropaolo, come anche si dirà tra breve.L’intera vicenda, inoltre, si innesta senz’altro su tre distinti rapporti giuridici: a)quello tra la Mignogna e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (non parte di questacausa), che ha ricevuto il pagamento in tesi privo di giustificazione; b) quello trala Stigliani e la [OSCURATO:PERSONA], per cui la prima effettuò il pignoramento pressoterzi; e c) quello tra la Mignogna e [OSCURATO:PERSONA] (e la di lui moglie,anch’essi estranei a questa causa; la moglie non chiese l’ingiunzione,verosimilmente, per non esporsi all’eccezione della sua responsabilità illimitataverso la Stigliani, essendo l’accomandataria della s.a.s.), inerente al contratto dilocazione.Numero registro generale 8850/2023N. 8850/23 R.G. Numero sezionale 1818/2026Numero di raccolta generale 17589/2026Data pubblicazione 03/06/2026Per effetto delle articolate vicende prima descritte, il locatore è stato soddisfattodei suoi crediti, così come la [OSCURATO:PERSONA]; la [OSCURATO:PERSONA] s’è liberatadella propria obbligazione verso quest’ultima, senza alcun esborso; e laMignogna ha pagato due volte l’unico suo debito, ossia quello riveniente dallalocazione con Mastropaolo (e con la di lui moglie).Quanto precede, dunque, dimostra ictu oculi come effettivamente si verta intema di “arricchimento indiretto”, perché esso discende da un duplicespostamento patrimoniale che (proprio perché duplice, determina l’ingiustodepauperamento della Mignogna e) vede quali beneficiari la Stigliani da un latoe il Mastropaolo dall’altro, ma quale unico effettivo arricchito la [OSCURATO:PERSONA].La statuizione del Tribunale, dunque, si rivela corretta, così come il giudizio di“irrilevanza” della questione (rectius, di infondatezza della domanda anche peril profilo in esame, al lume del principio richiamato), posto che la giurisprudenzadi legittimità è ferma nel limitare in tal caso la proponibilità della domanda exart. 2041 c.c., tra l’altro, alla condizione che l’arricchito sia una P.A. (per tutte,si veda Cass., Sez. Un., n. 24772/2008, il cui principio è stato confermato dallapiù recente Cass., Sez. Un., n. 33954/2023, in motivazione, par. 5.1).1.4.1 – Anche l’ulteriore profilo di censura - con cui si contesta la ritenutapresenza di “una giusta causa legale” dello spostamento patrimoniale, costituitadalla mancata opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso la pur erronea ordinanzadi assegnazione – è infondato, per quanto la motivazione dell’impugnatasentenza debba essere integrata ex art. 384, ult. comma, c.p.c.Anzitutto, deve qui ribadirsi, in via generale, che: “a) l’azione generale diarricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a dannoNumero registro generale 8850/2023N. 8850/23 R.G. Numero sezionale 1818/2026Numero di raccolta generale 17589/2026Data pubblicazione 03/06/2026dell’altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare lamancanza o l’ingiustizia della causa qualora l’arricchimento sia conseguenza diun contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità odell’adempimento di un’obbligazione naturale; b) la nozione di arricchimento dicui all’art. 2041 c.c., va intesa, indifferentemente, sia in senso qualitativo che insenso quantitativo e può consistere tanto in un incremento patrimoniale, quantoin un risparmio di spesa e, più in generale, in una mancata perdita economica;correlativamente il depauperamento può consistere tanto in erogazioni diun’entità pecuniaria, quanto in attività o prestazioni di cui si avvantaggial’arricchito; c) l’indennizzo, previsto dall’art. 2041 c.c., è finalizzato a reintegrareil patrimonio del depauperato, ragion per cui esso va commisuratoall’arricchimento, riconoscendo, in via sostitutiva, al depauperato un quidmonetario nei limiti dello stesso arricchimento (perché, altrimenti, siverificherebbe un arricchimento nel senso inverso)” (così, da ultimo, Cass. n.11337/2025).Nella giurisprudenza di questa Corte, peraltro, il requisito di cui alla lett. a), ossiaquello della ingiustizia o mancanza di causa, non sussiste se - in terminidescrittivi e più generali - la locupletazione è conseguenza di altro rapportogiuridico compiutamente regolato (Cass., n. 15243/2018), e tanto è statoaffermato da epoca ormai risalente: “L'azione generale di arricchimento ha comeespresso presupposto che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro siaavvenuta senza giusta causa; di talché, quando questo sia, invece, laconseguenza di un contratto, o comunque di un altro rapporto, non può dirsi chela causa manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto o il diversoNumero registro generale 8850/2023N. 8850/23 R.G. Numero sezionale 1818/2026Numero di raccolta generale 17589/2026Data pubblicazione 03/06/2026rapporto conservino rispetto alle parti e ai loro aventi causa la propria efficaciaobbligatoria” (così Cass. n. 1819/1974).1.4.2 - Tale approdo è stato ribadito, assai di recente, da Cass., Sez. Un., n.11513/2026, in motivazione, par. 4.Chiamato a pronunciarsi sulla opportunità di compiutamente definire la nozionedi giusta causa, il [OSCURATO:PERSONA] ha precisato (ibidem) che “L’eterogeneitàdelle ipotesi in cui può determinarsi un arricchimento ingiustificato impediscel’enucleazione di una nozione generale di giusta causa, che appare suscettibileesclusivamente di una tipizzazione casistica affidata all’interprete, come èriconosciuto dall’insegnamento dottrinale dominante che riconosce nell’art. 2041c.c. una norma di chiusura del sistema destinata ad operare in assenza di unadiversa reazione ordinamentale agli spostamenti patrimoniali ingiustificati.L’esigenza di una sua più esatta individuazione si pone, principalmente, se glispostamenti patrimoniali sfuggono ad una specifica regolazione e perciò se,come ha osservato la dottrina, manca una valutazione esplicita delleconseguenze economiche del fatto cui si ricollega una determinata distribuzionedi ricchezza, occorrendo verificare la praticabilità di interventi correttivi”.1.5 - Già quanto precede, dunque, costituisce chiaro indice dell’infondatezzadell’assunto di parte ricorrente, con riferimento alle caratteristiche dell’ordinanzaex art. 553 c.p.c., che in thesi sarebbero insuscettibili di conferire definitività allaspettanza del credito in favore dell’assegnatario, e dunque ad escluderequalsivoglia effetto assimilabile al giudicato: allorché la Mignogna effettuò ilpagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA], la causa legale giustificativadello spostamento patrimoniale sussisteva ed era costituita proprio dell’efficaciaNumero registro generale 8850/2023N. 8850/23 R.G. Numero sezionale 1818/2026Numero di raccolta generale 17589/2026Data pubblicazione 03/06/2026esecutiva dell’ordinanza di assegnazione (che non a caso costituisce titoloesecutivo contro il terzo pignorato, che nella eventuale successiva esecuzioneforzata contro di lui proposta non può eccepire alcunché, salvi eventuali fattimodificativi o estintivi del credito così assegnato, ma solo se sopravvenutiall’emissione della stessa ordinanza – v. ex plurimis Cass. n. 12690/2022; Cass.n. 108/2023). Efficacia che, ovviamente, non è mai venuta meno, neppure expost, stante la mancata opposizione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 617 c.p.c. daparte della Mignogna.1.6 – Sotto altro ma connesso profilo, con riguardo alla pretesa valenzameramente endoesecutiva dell’ordinanza di assegnazione, va poi rilevato che lacitazione testuale dell’art. 548 c.p.c. operata dalla ricorrente nell’illustrazionedella censura in esame (e pure supra riportata), a parte la non totale rispondenzaal testo normativo, non è pertinente: la norma invocata, infatti, investeesclusivamente il caso della c.d. ficta confessio (su cui si vedano, in generaleCass. n. 16234/2022, Cass. n. 11864/2024 e, più di recente, Cass. n.32376/2025), che viene in rilievo allorché il terzo pignorato, regolarmente citato,non renda la prescritta dichiarazione di quantità ex art. 547 c.p.c. E non è questoil caso.1.7 – In realtà, una volta che l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. siastata emessa, “il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è l'unico esperibile…, non solo quando si contestino vizi formali suoi, o degli atti che l'hannopreceduta, ma pure quando si intenda confutare l'interpretazione che il giudicedell'esecuzione ha dato alla dichiarazione del terzo, anche quanto alla entità edalla esigibilità del credito.Numero registro generale 8850/2023N. 8850/23 R.G. Numero sezionale 1818/2026Numero di raccolta generale 17589/2026Data pubblicazione 03/06/2026Ne consegue che, qualora il creditore assegnatario si avvalga, come titoloesecutivo nei confronti del terzo assegnato, dell'ordinanza predetta, è preclusaa quest'ultimo, assoggettato a tale esecuzione, la deduzione, mediantel'opposizione di cui all'art. 615 cod. proc. civ., di quei medesimi vizi dellamenzionata ordinanza che, nel procedimento di espropriazione presso terzi,abbia già fatto valere con opposizione agli attiesecutivi definitivamente respinta” (Cass. n. 20310/2012). Correlativamente edin linea con i su riportati principi, si è pure affermato che “L'ordinanza diassegnazione resa dal giudice dell'esecuzione all'esito di un procedimento dipignoramento presso terzi, anche se non idonea al giudicato, costituisce titoloesecutivo di formazione giudiziale che, munito di formula esecutiva, può esserea sua volta portato in esecuzione dal creditore assegnatario nei confronti delterzo pignorato, sicché legittimamente quest'ultimo si avvale dell'opposizioneall'esecuzione ove intenda opporre al creditore assegnatario fatti estintivi oimpeditivi della sua pretesa sopravvenuti alla pronuncia del titolo esecutivoovvero per contestare la pretesa azionata con il precetto” (Cass. n. 11493/2015;nello stesso senso, ex multis, Cass. n. 3712/2016; più di recente, Cass. n.15822/2023).Ciò in quanto il processo esecutivo è caratterizzato “da un sistema chiuso,tipizzato ed inderogabile, di rimedi interni” (così, Cass. n. 7708/2014, inmotivazione; nello stesso senso, Cass. n. 23182/2014; inoltre: Cass. n.11172/2015, Cass. ord. n. 12242/2016, Cass. n. 5175/2018, Cass. ord. n.11191/2019, Cass. n. 17661/2020, Cass., Sez. Un., n. 28387/20, punto 60 delleragioni della decisione; e ancora, Cass. n. 27677/2022; Cass. n. 12466/2023,Numero registro generale 8850/2023N. 8850/23 R.G. Numero sezionale 1818/2026Numero di raccolta generale 17589/2026Data pubblicazione 03/06/2026Cass. n. 13362/2023, Cass. n. 22715/2023 e Cass. n. 32143/2023; Cass. n.11698/2024 e, da ultimo, Cass. n. 3172/2025).1.8 – Del tutto correttamente, quindi, il Tribunale molisano ha ritenutol’infondatezza della domanda attorea, per difetto del requisito della ingiustiziadella causa: lo spostamento patrimoniale suddetto dalla Mignogna alla [OSCURATO:SOCIETA] è giustificato dall’ordine legalmente dato dal g.e. (benchépalesemente erroneo) e dalla acquiescenza manifestata dalla stessa Mignognaal riguardo; ella, al contrario di quanto dalla stessa sostenuto in memoria, avevasenz’altro interesse a proporre immediatamente l’opposizione formale, a seguitodella erronea interpretazione della propria dichiarazione di quantità da parte delg.e., per evitare il rischio di essere costretta ad un doppio pagamento, come poisuccessivamente è accaduto. Non doveva quindi attendere l’inaspettatainiziativa monitoria del Mastropaolo.1.9 – A quanto fin qui detto deve aggiungersi un ulteriore profilo, cheindirettamente coinvolge il requisito della sussidiarietà ex art. 2042 c.c., chesecondo la ricorrente (in memoria) costituisce un “focale requisito” nella vicendache occupa.Ribadito che l’azione, in realtà, non è comunque data nell’ipotesi di“arricchimento indiretto” (v. supra, par. 1.3), l’assoluta peculiarità della vicendadimostra che l’odierna ricorrente avrebbe potuto e dovuto trovare tutela delleproprie ragioni – rispetto a quello che a torto potrebbe apparire come un caso disummum ius, summa iniuria – con altre e più pertinenti iniziative processuali,nonostante l’inerzia prestata rispetto all’ordinanza di assegnazione.Numero registro generale 8850/2023N. 8850/23 R.G. Numero sezionale 1818/2026Numero di raccolta generale 17589/2026Data pubblicazione 03/06/20261.10.1 – In primo luogo, sul piano astratto deve però escludersi la percorribilitàdell’azione di ripetizione d’indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c., sia nei confrontidella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sia nei confronti del Mastropaolo (soggettiestranei, lo si ripete, alla presente controversia), quali rispettivi destinatari deidue pagamenti in questione.1.10.2 – Della prima perché, nella giurisprudenza di legittimità, è fermo ilprincipio per cui gli esiti dell’esecuzione forzata sono irretrattabili, il che precludela proponibilità di una simile azione verso i creditori che vi hanno partecipatoutilmente, a meno che non sia stata esperita vittoriosamente l’opposizione aglicristallizzato (v. Cass. n. 20994/2018; Cass. n. 12673/2022; Cass. n.22383/2024; Cass. n. 11613/2025).Vero è che tale principio è stato sempre pronunciato con riguardo alla posizionedel debitore esecutato, ma tanto può senz’altro estendersi anche alla posizionedel terzo pignorato rimasto inerte rispetto all’ordinanza di assegnazione ex art.553 c.p.c. (se errata), ut supra, perché per effetto della sua emissione sidetermina una sostituzione soggettiva ex latere debitoris, ossia una cessioneforzosa del credito (v. Cass. n. 10147/2024; Cass. n. 11698/2024; Cass. n.28641/2024); è proprio la posizione di nuovo debitore del creditore procedenteassunta dal terzo pignorato ad essere irretrattabile, se l’ordinanza non è stataopposta, come nella specie, mentre l’effetto estintivo dell’obbligazione èsoggetto all’effettivo pagamento, trattandosi di cessione pro solvendo (v. Cass.n. 1544/2006).Numero registro generale 8850/2023N. 8850/23 R.G. Numero sezionale 1818/2026Numero di raccolta generale 17589/2026Data pubblicazione 03/06/20261.10.3 – Del secondo perché, da quanto è dato desumere dagli attilegittimamente consultabili da questa Corte, il pagamento in favore delMastropaolo venne effettuato a seguito di acquiescenza alla decisione di primogrado sull’opposizione a decreto ingiuntivo, dunque in forza di statuizionepassata in giudicato, per la quale nessun indebito oggettivo può ovviamenteconfigurarsi.1.10.4 – Allo stesso modo, la condictio indebiti non avrebbe potuto proporsineppure nei confronti dell’odierna controricorrente, [OSCURATO:PERSONA] (come invece daessa sostenuto), perché nella giurisprudenza di questa Corte è altrettanto fermoil principio per cui il soggetto legittimato passivo dell’azione è il solo accipiens(ex multis, Cass. n. 5268/2024; Cass. n. 6737/2024): per quanto detto, nessunodei pagamenti in questione venne effettuato a mani della società o di un suorappresentante; il suo contestato arricchimento, infatti, è l’effetto del complessointreccio dei tre rapporti e delle connesse vicende che qui vengono in rilievo (v.par. 1.3).1.10.5 – Né, tantomeno, può qui discutersi di indebito soggettivo ex lateresolventis, ex art. 2036 c.c., in relazione al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA].Infatti, il presupposto di tale figura è che erroneamente il solvens si ritengadebitore dell’accipiens e che tanto derivi da errore scusabile: entrambi i requisitipaiono difettare nella specie, perché, come s’è detto poc’anzi, la Mignogna eraben consapevole che il pagamento (derivante dalla ripetuta sua inerzianell’opporre l’ordinanza ex art. 553 c.p.c.) andava ad estinguere un debito nonNumero registro generale 8850/2023N. 8850/23 R.G. Numero sezionale 1818/2026Numero di raccolta generale 17589/2026Data pubblicazione 03/06/2026proprio e comunque, a seguito dell’assegnazione, ha estinto un debito (oramaidivenuto) suo.Pertanto, non può esservi spazio per la surrogazione legale ex artt. 1203 n. 5 e2036, comma 3, c.c.1.11.1 – Ritiene invece la Corte che a conclusioni diverse debba giungersiquanto alla surrogazione legale ex art. 1203, n. 3, c.c.Infatti, la complessa vicenda più volte descritta consente di escludere che ilpagamento della Mignogna alla [OSCURATO:PERSONA] possa inquadrarsinell’ambito dell’adempimento del terzo ex art. 1180 c.c., mancandone laspontaneità; piuttosto, emerge che, a seguito della stabilizzazionedell’ordinanza, la Mignogna era tenuta a pagare per la [OSCURATO:PERSONA] un debito diquesta (in sostanza, alla stregua di un’espromissione ex art. 1272 c.c., avendoella accettato la sua sostituzione alla debitrice [OSCURATO:PERSONA] in seno ad unprovvedimento giudiziario, pure costituente titolo esecutivo nei suoi confronti eben consapevole di non essere debitrice della s.a.s. esecutata), e ne avevasenz’altro interesse, onde evitare l’assoggettamento ad esecuzione forzata daparte del creditore assegnatario (si veda, per riferimenti, la recentissima Cass.n. 5522/2026).1.11.2 – Pertanto, le indubbie ragioni della Mignogna nella vicenda per cui èprocesso avrebbero potuto e dovuto trovare tutela non già nell’azione diingiustificato arricchimento (comunque non proponibile a causa della naturaindiretta dell’arricchimento stesso, come detto), bensì nell’azione disurrogazione ex lege, posto che l’adempimento non spontaneo di un debito altruicomporta il subentro del solvens nei diritti del creditore, ex art. 1203, n. 3, c.c.Numero registro generale 8850/2023N. 8850/23 R.G. Numero sezionale 1818/2026Numero di raccolta generale 17589/2026Data pubblicazione 03/06/2026La Mignogna, cioè, avrebbe potuto senz’altro esercitare i diritti già vantati dallaStigliani [OSCURATO:SOCIETA] verso la [OSCURATO:PERSONA] e originariamente azionati inexecutivis, in tal guisa ben potendo riequilibrarsi il disallineamento patrimonialeche ha dato origine al processo che occupa.1.12 – Infine, lo stesso effetto avrebbe potuto conseguirsi, in alternativa e ancorprima, mediante una opportuna iniziativa processuale nell’ambitodell’opposizione a decreto ingiuntivo azionato dal Mastropaolo, socioaccomandante della [OSCURATO:PERSONA].Appare prima facie evidente che il monitorio così azionato è connotato dapossibili e verosimili profili di esercizio abusivo del diritto nel processo,ampiamente trattati sia in dottrina che in giurisprudenza, perché disconoscereun pagamento effettuato al proprio creditore dal proprio conduttore a tacitazionedi una pretesa dal primo vantata nei confronti di una società di persone di cui siè soci (e di cui la propria moglie è socio illimitatamente responsabile) si prestaampiamente ad essere valutato in tal senso. Tanto fermo restando che non ènoto (a parte un preteso effetto liberatorio del pagamento) su cosa si siaeffettivamente basata l’opposizione a d.i. da parte della Mignogna.2.1 - In definitiva, il ricorso è rigettato. La novità delle questioni trattate (se nonaltro, con riguardo ai peculiari profili da cui origina il prospettato arricchimentosenza causa) giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio dilegittimità.In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.N. 8850/23 R.G. Numero registro generale 8850/2023Numero sezionale 1818/2026Numero di raccolta generale 17589/2026Data pubblicazione 03/06/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione Civile, il giorno20.5.2026.Il PresidenteMarco Rossetti