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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 15822/2023

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[OSCURATO:SOCIETA]. in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nella quale terzi pignorati erano la medesima [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].) fu sospesa dal giudice dell’esecuzione in seguito alla sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo da parte del giudice investito della sua opposizione.

A seguito della definizione del giudizio di opposizione con condanna dei debitori e della riassunzione del procedimento esecutivo ad opera della stessa [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza (che aveva agito nella qualità di procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA]., cui aveva ceduto i propri crediti), il giudice dell’esecuzione assegnò alla creditrice la somma di Euro 44.476,99.

Avverso l’ordinanza di assegnazione i debitori esecutati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proposero opposizione agli atti esecutivi: deducendo l’assenza di prova della titolarità, in capo ad [OSCURATO:SOCIETA]., del credito fatto valere nei loro confronti; evidenziando la perdita della capacità processuale della [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza in conseguenza della sua sopravvenuta sottopozione a liquidazione coatta amministrativa; ed eccependo l’improcedibilità dell’esecuzione, in F i r m a t o D a : G U S T A P A N E F A B I O V I N C E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 9 7 8 7 5 1 8 1 d b d 9 9 2 9 a 6 4 1 9 9 1 f 3 b b 2 6 4 c F i r m a t o D a : C I R I L L O F R A N C E S C O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 7 9 9 0 5 c 8 1 5 c c 3 8 4 e 8 c 2 5 4 6 2 5 6 0 0 d 8 0 b 0 Numero registro generale 15314/2022 Numero sezionale 446/2023 Numero di raccolta generale 15822/2023 Data pubblicazione 06/06/2023 ragione delle procedure concorsuali parimenti avviate nei confronti delle banche terze pignorate.

2. Con sentenza 14 dicembre 2020, n. 1815, il Tribunale di Treviso, nel contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA]. (costituitasi quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA].), accolse l’opposizione e revocò l’ordinanza di assegnazione, sul rilievo che la riassunzione del processo esecutivo, in danno degli opponenti, fosse stata effettuata da soggetto non titolare del diritto di credito.

3. La Corte di appello di Venezia, con sentenza 24 marzo 2022, n. 680, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].), in qualità di procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la decisione del Tribunale di Treviso.

La Corte territoriale, per un verso, in via generale, ha ritenuto che l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ., quale atto esecutivo conclusivo del procedimento per espropriazione forzata di crediti, è soggetta esclusivamente al rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cod. proc. civ.; per altro verso, con particolare riferimento alla fattispecie in esame, ha rilevato che in tali termini era stato qualificato, sia dai debitori opponenti sia dal Tribunale investito dell’opposizione, l’atto di impugnazione dell’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione, che era stata oggetto di contestazioni puramente formali.

Sulla base di tali rilievi ha, dunque, concluso che la sentenza di primo grado, quale decisione pronunciata su opposizione agli atti esecutivi, a norma dell’art.617 cod. proc. civ., concretasse un provvedimento non appellabile, ai sensi dell’art.618 dello stesso codice, non senza osservare che, nel caso di specie, non poteva operare il meccanismo della translatio iudicii né l’appello poteva essere F i r m a t o D a : G U S T A P A N E F A B I O V I N C E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 9 7 8 7 5 1 8 1 d b d 9 9 2 9 a 6 4 1 9 9 1 f 3 b b 2 6 4 c F i r m a t o D a : C I R I L L O F R A N C E S C O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 7 9 9 0 5 c 8 1 5 c c 3 8 4 e 8 c 2 5 4 6 2 5 6 0 0 d 8 0 b 0 Numero registro generale 15314/2022 Numero sezionale 446/2023 Numero di raccolta generale 15822/2023 Data pubblicazione 06/06/2023 convertito in ricorso per cassazione, in conformità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità.

4. Avverso la sentenza della Corte lagunare propone ricorso per cassazione Amco - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sulla base di due motivi.

Rispondono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ..

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Con il primo motivo (violazione degli artt. 617 e 618 cod. proc. civ.) viene dedotta l’erronea qualificazione, da parte della Corte territoriale, del mezzo di impugnazione esperito dai debitori esecutati avverso l’ordinanza di assegnazione.

La società ricorrente deduce che tale impugnazione non sarebbe rientrata nell’esclusivo paradigma dell’opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cod. proc. civ., ma (anche) in quello dell’opposizione all’esecuzione, ex art.615 cod. proc. civ.: ciò, sia in ragione del contenuto sostanziale dell’impugnazione medesima, in quanto volta a paralizzare l’azione esecutiva esercitata contro gli opponenti; sia in ragione della circostanza che il giudice di primo grado, nella sentenza appellata, non aveva operato una formale qualificazione nel primo senso, mentre nella precedente ordinanza di rimessione degli atti al Presidente del Tribunale per la riassegnazione della controversia alla sezione competente, era piuttosto presente una qualificazione del mezzo esperito nel secondo senso.

1.2. Con il secondo motivo (violazione dell’art.112 cod. proc. civ.) la sentenza impugnata viene censurata per avere omesso di F i r m a t o D a : G U S T A P A N E F A B I O V I N C E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 9 7 8 7 5 1 8 1 d b d 9 9 2 9 a 6 4 1 9 9 1 f 3 b b 2 6 4 c F i r m a t o D a : C I R I L L O F R A N C E S C O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 7 9 9 0 5 c 8 1 5 c c 3 8 4 e 8 c 2 5 4 6 2 5 6 0 0 d 8 0 b 0 Numero registro generale 15314/2022 Numero sezionale 446/2023 Numero di raccolta generale 15822/2023 Data pubblicazione 06/06/2023 provvedere sui motivi di appello, limitandosi alla declaratoria di inammissibilità dello stesso.

2. Entrambi i motivi – da esaminare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione – sono inammissibili.

2.1. La Corte di appello, in primo luogo, ha rilevato che il Tribunale aveva espressamente qualificato il rimedio esperito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come opposizione agli atti esecutivi, sottolineando come l’esercizio del potere di qualificazione attribuito al giudice dell’opposizione incida sul regime impugnatorio del provvedimento e come, in funzione di tale incidenza, se il potere di qualificazione non sia stato esercitato dal giudice a quo, esso ben può essere esercitato dal giudice ad quem; in secondo luogo, ha espressamente preso posizione sul merito di tale qualificazione, reputandola corretta alla luce del carattere formale delle doglianze proposte dagli opponenti, tendenti a contestare la rituale riassunzione del processo esecutivo, già sospeso, da parte di soggetto a ciò non legittimato; in terzo luogo, ha osservato che il provvedimento opposto (ordinanza ex art.553 cod. proc. civ.) non avrebbe potuto essere altrimenti impugnato se non con l’opposizione agli atti esecutivi, tanto più correttamente esperita, nella fattispecie, in quanto l’ordinanza di assegnazione non esorbitava dal suo contenuto istituzionale, essendosi limitata a risolvere sommariamente le contestazioni sollevate dai debitori sulla titolarità del credito.

2.2. Tutti i predetti rilievi, svolti dalla Corte di merito, sono corretti in iure. 2.2.a.

Da un lato, infatti, va ricordato che l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere operata in base al c.d. principio dell’apparenza, ovverosia con esclusivo riferimento alla qualificazione F i r m a t o D a : G U S T A P A N E F A B I O V I N C E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 9 7 8 7 5 1 8 1 d b d 9 9 2 9 a 6 4 1 9 9 1 f 3 b b 2 6 4 c F i r m a t o D a : C I R I L L O F R A N C E S C O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 7 9 9 0 5 c 8 1 5 c c 3 8 4 e 8 c 2 5 4 6 2 5 6 0 0 d 8 0 b 0 Numero registro generale 15314/2022 Numero sezionale 446/2023 Numero di raccolta generale 15822/2023 Data pubblicazione 06/06/2023 giuridica dell’azione effettuata dal giudice nello stesso provvedimento, a prescindere dalla sua esattezza o dalle indicazioni della parte, fermo il potere del giudice ad quem di operare una autonoma qualificazione non solo ai fini del merito, ma anche dell’ammissibilità stessa dell’impugnazione (tra le molte, cfr. Cass. 22/06/2016, n. 12872; Cass.24/06/2021, n. 18182; Cass. 06/12/2021, n. 38587). 2.2.b.

Dall’altro lato, va pure ribadito, sulla scorta di principi reiteratamente espressi da questa Corte, che, avverso l’ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., l’opposizione agli atti esecutivi è l’unico rimedio esperibile per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l’hanno preceduto, mentre tale rimedio non è, invece, utilizzabile allorché si intenda contestare il diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata, in relazione al quale, anche nell’esecuzione presso terzi, il rimedio esperibile è quello dell’opposizione all’esecuzione.

La contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata, peraltro, può essere svolta fintanto che tale diritto è minacciato o viene esercitato dal creditore, e non dopo che il processo esecutivo si è definitivamente concluso con l’assegnazione del credito pignorato.

Il rimedio dell’opposizione all’esecuzione non può, dunque, esperirsi contro l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ., la quale chiude il processo di espropriazione presso terzi, cosicché il debitore non può più avvalersi del predetto strumento, perché la procedura è ormai esaurita (in tema, Cass. 24/02/2011, n. 4505, in motiv.; più recentemente, cfr. Cass. 20/09/2022, n. 27478, non mass.). 2.2.c.

La Corte territoriale, dopo avere esattamente osservato, in termini generali, che le contestazioni afferenti ai vizi del provvedimento di assegnazione possono essere fatte valere soltanto F i r m a t o D a : G U S T A P A N E F A B I O V I N C E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 9 7 8 7 5 1 8 1 d b d 9 9 2 9 a 6 4 1 9 9 1 f 3 b b 2 6 4 c F i r m a t o D a : C I R I L L O F R A N C E S C O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 7 9 9 0 5 c 8 1 5 c c 3 8 4 e 8 c 2 5 4 6 2 5 6 0 0 d 8 0 b 0 Numero registro generale 15314/2022 Numero sezionale 446/2023 Numero di raccolta generale 15822/2023 Data pubblicazione 06/06/2023 con l’opposizione agli atti esecutivi – e dopo avere rilevato, in particolare, che il primo giudice, nella motivazione della sentenza, aveva confermato la qualificazione in tali termini dell’impugnazione concretamente esperita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], (qualificazione già testualmente effettuata da parte degli opponenti nell’intestazione dell’atto di citazione) –, correttamente è pervenuta, dunque, alla declaratoria di inammissibilità dell’appello, stante l’espressa previsione di non impugnabilità delle sentenze pronunciate a norma dell’art.617 cod. proc. civ..

La predetta declaratoria, ovviamente, rendeva, poi, precluso l’esame dei motivi di gravame, sicché nessuna omessa pronuncia rispetto ad essi è ravvisabile nella decisione impugnata, anche in ragione della circostanza, pure questa debitamente rilevata dal giudice territoriale in piena conformità al consolidato orientamento di questa Corte, che nell’ipotesi di appello proposto avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., essendo stato utilizzato inammissibilmente un strumento processuale radicalmente diverso da quello corretto, non può operare la translatio iudicii perché l'impugnazione proposta è inidonea, anche solo in astratto, a configurare l'instaurazione di un regolare rapporto processuale, né l'appello può convertirsi in ricorso per cassazione, giacché difetta dei requisiti di validità dell'atto nel quale dovrebbe essere convertito, essendo il ricorso di legittimità, mezzo di impugnazione a critica vincolata (a maggior ragione, se proposto in via straordinaria ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost.), strutturalmente diverso (cfr., in termini, Cass. 03/03/2020, n. 5712).

3. In definitiva, il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. va dichiarato inammissibile.F i r m a t o D a : G U S T A P A N E F A B I O V I N C E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 9 7 8 7 5 1 8 1 d b d 9 9 2 9 a 6 4 1 9 9 1 f 3 b b 2 6 4 c F i r m a t o D a : C I R I L L O F R A N C E S C O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 7 9 9 0 5 c 8 1 5 c c 3 8 4 e 8 c 2 5 4 6 2 5 6 0 0 d 8 0 b 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]. in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nella quale terzi pignorati erano la medesima [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].) fu sospesa dal giudice dell’esecuzione in seguito alla sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo da parte del giudice investito della sua opposizione. A seguito della definizione del giudizio di opposizione con condanna dei debitori e della riassunzione del procedimento esecutivo ad opera della stessa [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza (che aveva agito nella qualità di procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA]., cui aveva ceduto i propri crediti), il giudice dell’esecuzione assegnò alla creditrice la somma di Euro 44.476,99. Avverso l’ordinanza di assegnazione i debitori esecutati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proposero opposizione agli atti esecutivi: deducendo l’assenza di prova della titolarità, in capo ad [OSCURATO:SOCIETA]., del credito fatto valere nei loro confronti; evidenziando la perdita della capacità processuale della [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza in conseguenza della sua sopravvenuta sottopozione a liquidazione coatta amministrativa; ed eccependo l’improcedibilità dell’esecuzione, in F i r m a t o D a : G U S T A P A N E F A B I O V I N C E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 9 7 8 7 5 1 8 1 d b d 9 9 2 9 a 6 4 1 9 9 1 f 3 b b 2 6 4 c F i r m a t o D a : C I R I L L O F R A N C E S C O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 7 9 9 0 5 c 8 1 5 c c 3 8 4 e 8 c 2 5 4 6 2 5 6 0 0 d 8 0 b 0 Numero registro generale 15314/2022 Numero sezionale 446/2023 Numero di raccolta generale 15822/2023 Data pubblicazione 06/06/2023 ragione delle procedure concorsuali parimenti avviate nei confronti delle banche terze pignorate. 2. Con sentenza 14 dicembre 2020, n. 1815, il Tribunale di Treviso, nel contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA]. (costituitasi quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA].), accolse l’opposizione e revocò l’ordinanza di assegnazione, sul rilievo che la riassunzione del processo esecutivo, in danno degli opponenti, fosse stata effettuata da soggetto non titolare del diritto di credito. 3. La Corte di appello di Venezia, con sentenza 24 marzo 2022, n. 680, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].), in qualità di procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la decisione del Tribunale di Treviso. La Corte territoriale, per un verso, in via generale, ha ritenuto che l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ., quale atto esecutivo conclusivo del procedimento per espropriazione forzata di crediti, è soggetta esclusivamente al rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cod. proc. civ.; per altro verso, con particolare riferimento alla fattispecie in esame, ha rilevato che in tali termini era stato qualificato, sia dai debitori opponenti sia dal Tribunale investito dell’opposizione, l’atto di impugnazione dell’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione, che era stata oggetto di contestazioni puramente formali. Sulla base di tali rilievi ha, dunque, concluso che la sentenza di primo grado, quale decisione pronunciata su opposizione agli atti esecutivi, a norma dell’art.617 cod. proc. civ., concretasse un provvedimento non appellabile, ai sensi dell’art.618 dello stesso codice, non senza osservare che, nel caso di specie, non poteva operare il meccanismo della translatio iudicii né l’appello poteva essere F i r m a t o D a : G U S T A P A N E F A B I O V I N C E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 9 7 8 7 5 1 8 1 d b d 9 9 2 9 a 6 4 1 9 9 1 f 3 b b 2 6 4 c F i r m a t o D a : C I R I L L O F R A N C E S C O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 7 9 9 0 5 c 8 1 5 c c 3 8 4 e 8 c 2 5 4 6 2 5 6 0 0 d 8 0 b 0 Numero registro generale 15314/2022 Numero sezionale 446/2023 Numero di raccolta generale 15822/2023 Data pubblicazione 06/06/2023 convertito in ricorso per cassazione, in conformità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità. 4. Avverso la sentenza della Corte lagunare propone ricorso per cassazione Amco - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sulla base di due motivi. Rispondono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivo (violazione degli artt. 617 e 618 cod. proc. civ.) viene dedotta l’erronea qualificazione, da parte della Corte territoriale, del mezzo di impugnazione esperito dai debitori esecutati avverso l’ordinanza di assegnazione. La società ricorrente deduce che tale impugnazione non sarebbe rientrata nell’esclusivo paradigma dell’opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cod. proc. civ., ma (anche) in quello dell’opposizione all’esecuzione, ex art.615 cod. proc. civ.: ciò, sia in ragione del contenuto sostanziale dell’impugnazione medesima, in quanto volta a paralizzare l’azione esecutiva esercitata contro gli opponenti; sia in ragione della circostanza che il giudice di primo grado, nella sentenza appellata, non aveva operato una formale qualificazione nel primo senso, mentre nella precedente ordinanza di rimessione degli atti al Presidente del Tribunale per la riassegnazione della controversia alla sezione competente, era piuttosto presente una qualificazione del mezzo esperito nel secondo senso. 1.2. Con il secondo motivo (violazione dell’art.112 cod. proc. civ.) la sentenza impugnata viene censurata per avere omesso di F i r m a t o D a : G U S T A P A N E F A B I O V I N C E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 9 7 8 7 5 1 8 1 d b d 9 9 2 9 a 6 4 1 9 9 1 f 3 b b 2 6 4 c F i r m a t o D a : C I R I L L O F R A N C E S C O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 7 9 9 0 5 c 8 1 5 c c 3 8 4 e 8 c 2 5 4 6 2 5 6 0 0 d 8 0 b 0 Numero registro generale 15314/2022 Numero sezionale 446/2023 Numero di raccolta generale 15822/2023 Data pubblicazione 06/06/2023 provvedere sui motivi di appello, limitandosi alla declaratoria di inammissibilità dello stesso. 2. Entrambi i motivi – da esaminare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione – sono inammissibili. 2.1. La Corte di appello, in primo luogo, ha rilevato che il Tribunale aveva espressamente qualificato il rimedio esperito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come opposizione agli atti esecutivi, sottolineando come l’esercizio del potere di qualificazione attribuito al giudice dell’opposizione incida sul regime impugnatorio del provvedimento e come, in funzione di tale incidenza, se il potere di qualificazione non sia stato esercitato dal giudice a quo, esso ben può essere esercitato dal giudice ad quem; in secondo luogo, ha espressamente preso posizione sul merito di tale qualificazione, reputandola corretta alla luce del carattere formale delle doglianze proposte dagli opponenti, tendenti a contestare la rituale riassunzione del processo esecutivo, già sospeso, da parte di soggetto a ciò non legittimato; in terzo luogo, ha osservato che il provvedimento opposto (ordinanza ex art.553 cod. proc. civ.) non avrebbe potuto essere altrimenti impugnato se non con l’opposizione agli atti esecutivi, tanto più correttamente esperita, nella fattispecie, in quanto l’ordinanza di assegnazione non esorbitava dal suo contenuto istituzionale, essendosi limitata a risolvere sommariamente le contestazioni sollevate dai debitori sulla titolarità del credito. 2.2. Tutti i predetti rilievi, svolti dalla Corte di merito, sono corretti in iure. 2.2.a. Da un lato, infatti, va ricordato che l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere operata in base al c.d. principio dell’apparenza, ovverosia con esclusivo riferimento alla qualificazione F i r m a t o D a : G U S T A P A N E F A B I O V I N C E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 9 7 8 7 5 1 8 1 d b d 9 9 2 9 a 6 4 1 9 9 1 f 3 b b 2 6 4 c F i r m a t o D a : C I R I L L O F R A N C E S C O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 7 9 9 0 5 c 8 1 5 c c 3 8 4 e 8 c 2 5 4 6 2 5 6 0 0 d 8 0 b 0 Numero registro generale 15314/2022 Numero sezionale 446/2023 Numero di raccolta generale 15822/2023 Data pubblicazione 06/06/2023 giuridica dell’azione effettuata dal giudice nello stesso provvedimento, a prescindere dalla sua esattezza o dalle indicazioni della parte, fermo il potere del giudice ad quem di operare una autonoma qualificazione non solo ai fini del merito, ma anche dell’ammissibilità stessa dell’impugnazione (tra le molte, cfr. Cass. 22/06/2016, n. 12872; Cass.24/06/2021, n. 18182; Cass. 06/12/2021, n. 38587). 2.2.b. Dall’altro lato, va pure ribadito, sulla scorta di principi reiteratamente espressi da questa Corte, che, avverso l’ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., l’opposizione agli atti esecutivi è l’unico rimedio esperibile per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l’hanno preceduto, mentre tale rimedio non è, invece, utilizzabile allorché si intenda contestare il diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata, in relazione al quale, anche nell’esecuzione presso terzi, il rimedio esperibile è quello dell’opposizione all’esecuzione. La contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata, peraltro, può essere svolta fintanto che tale diritto è minacciato o viene esercitato dal creditore, e non dopo che il processo esecutivo si è definitivamente concluso con l’assegnazione del credito pignorato. Il rimedio dell’opposizione all’esecuzione non può, dunque, esperirsi contro l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ., la quale chiude il processo di espropriazione presso terzi, cosicché il debitore non può più avvalersi del predetto strumento, perché la procedura è ormai esaurita (in tema, Cass. 24/02/2011, n. 4505, in motiv.; più recentemente, cfr. Cass. 20/09/2022, n. 27478, non mass.). 2.2.c. La Corte territoriale, dopo avere esattamente osservato, in termini generali, che le contestazioni afferenti ai vizi del provvedimento di assegnazione possono essere fatte valere soltanto F i r m a t o D a : G U S T A P A N E F A B I O V I N C E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 9 7 8 7 5 1 8 1 d b d 9 9 2 9 a 6 4 1 9 9 1 f 3 b b 2 6 4 c F i r m a t o D a : C I R I L L O F R A N C E S C O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 7 9 9 0 5 c 8 1 5 c c 3 8 4 e 8 c 2 5 4 6 2 5 6 0 0 d 8 0 b 0 Numero registro generale 15314/2022 Numero sezionale 446/2023 Numero di raccolta generale 15822/2023 Data pubblicazione 06/06/2023 con l’opposizione agli atti esecutivi – e dopo avere rilevato, in particolare, che il primo giudice, nella motivazione della sentenza, aveva confermato la qualificazione in tali termini dell’impugnazione concretamente esperita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], (qualificazione già testualmente effettuata da parte degli opponenti nell’intestazione dell’atto di citazione) –, correttamente è pervenuta, dunque, alla declaratoria di inammissibilità dell’appello, stante l’espressa previsione di non impugnabilità delle sentenze pronunciate a norma dell’art.617 cod. proc. civ.. La predetta declaratoria, ovviamente, rendeva, poi, precluso l’esame dei motivi di gravame, sicché nessuna omessa pronuncia rispetto ad essi è ravvisabile nella decisione impugnata, anche in ragione della circostanza, pure questa debitamente rilevata dal giudice territoriale in piena conformità al consolidato orientamento di questa Corte, che nell’ipotesi di appello proposto avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., essendo stato utilizzato inammissibilmente un strumento processuale radicalmente diverso da quello corretto, non può operare la translatio iudicii perché l'impugnazione proposta è inidonea, anche solo in astratto, a configurare l'instaurazione di un regolare rapporto processuale, né l'appello può convertirsi in ricorso per cassazione, giacché difetta dei requisiti di validità dell'atto nel quale dovrebbe essere convertito, essendo il ricorso di legittimità, mezzo di impugnazione a critica vincolata (a maggior ragione, se proposto in via straordinaria ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost.), strutturalmente diverso (cfr., in termini, Cass. 03/03/2020, n. 5712). 3. In definitiva, il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. va dichiarato inammissibile.F i r m a t o D a : G U S T A P A N E F A B I O V I N C E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 9 7 8 7 5 1 8 1 d b d 9 9 2 9 a 6 4 1 9 9 1 f 3 b b 2 6 4 c F i r m a t o D a : C I R I L L O F R A N C E S C O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 7 9 9 0 5 c 8 1 5 c c 3 8 4 e 8 c 2 5 4 6 2 5 6 0 0 d 8 0 b 0