Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 novembre 2025

Cassazione n. 30917/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18105/2017 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] - ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del presidente del consiglio d'amministrazione e legale rappresentante pro tempore, dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, anche disgiuntamente fra loro, giusta procure speciali e nomine poste a margine del ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 78P11 C129 P) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 82P13 F839 F). - RICORRENTE - CONTRO l’AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 18105/2017 dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale Numero sezionale 6262/2025Numero di raccolta generale 30917/2025 80224030587).

Data pubblicazione 25/11/2025 - CONTRORICORRENTE - per la cassazione della sentenza n. 428/23/2017 della Commissione tributaria regionale della Lombardia – Sezione distaccata di Brescia - depositata il 6 febbraio 2017, non notificata.

UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 16 settembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Oggetto del contendere è la pretesa di cui all’avviso in atti con cui l’Agenzia delle Entrate liquidava l’imposta di registro nella misura di 104.770,00 € in relazione all’ordinanza di assegnazione di cui all’art. 553 c.p.c., avente ad oggetto, nell’ambito della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi, il quinto dello stipendio dovuto dal datore di lavoro al debitore della ricorrente, il tutto sino alla concorrenza della somma di 20.953.937,00 €, costituente l’importo del credito per cui la citata banca aveva proceduto esecutivamente.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia – Sezione distaccata di Brescia – rigettava l’appello proposto dall’istituto di credito contro la pronuncia n. 438/12/2015 della Commissione tributaria provinciale di Brescia, ritenendo; a. non necessario attivare il contraddittorio preventivo, non rientrando la fattispecie in esame nelle ipotesi previste dalla legge, in quanto l'Ufficio aveva emesso un mero avviso di liquidazione dell'imposta principale di registro in relazione all'ordinanza del tribunale che aveva assegnato le somme nell'ambito della procedura di espropriazione presso terzi, F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 18105/2017 Numero sezionale 6262/2025 senza rettificare l'imponibile e senza applicare sanzioni, né Numero di raccolta generale 30917/2025Data pubblicazione 25/11/2025 computare interessi; b. l'avviso di liquidazione contenesse gli elementi necessari ad individuare l'imposta dovuta, i presupposti di fatto e le relative ragioni giuridiche, la base imponibile (20.953.937,00 €) e la normativa di riferimento (artt. 37, 57 d.P.R. n. 131/1986, art. 8 Tariffa – Parte Prima – allegata al d.P.R. n. 131/1986 e 6 del citato d.P.R.), secondo cui le cessioni di credito sono sottoposte a tassazione nella misura dello 0,5%; c. fosse condivisibile la valutazione del primo Giudice, laddove aveva richiamato l'articolo 8 della Tariffa con riferimento ai provvedimenti di aggiudicazione ed assegnazione, equiparandoli a quelli che definiscono il giudizio, con l'effetto di trasferire la titolarità del credito da un soggetto ad un altro, così come la quantificazione della somma da corrispondere era stabilita dall'art. 6 della Tariffa, in considerazione della predetta cessione di credito; d. la cessione del credito potesse avvenire anche a seguito di disposizione del giudice quale cessione coattiva come avvenuto nella specie; e. l'atto tassato fosse un'ordinanza di assegnazione del credito pignorato presso il terzo debitore e, quindi, un atto giudiziario, per cui non era corretto il riferimento all'articolo 15, comma 2, d.P.R. n. 131/1986, perché non era stato ceduto il credito derivante dal finanziamento concesso dalla banca, ma quello per retribuzioni che il debitore dell’istituto vantava nei confronti del proprio datore di lavoro, essendosi così realizzata la cessione di una parte della retribuzione al fine di soddisfare le richieste della banca, ipotesi questa che non rientrava nelle fattispecie regolate dalla menzionato art. 15;F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 18105/2017 Numero sezionale 6262/2025 f. fosse applicabile l'imposta di registro e non anche l’IVA, Numero di raccolta generale 30917/2025Data pubblicazione 25/11/2025 perché la cessione del credito da lavoro dipendente non costituisce un trasferimento di beni o una prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 2 e 3 d.P.R. 633/1973; g. non fosse provato che la retribuzione mensile del debitore della banca fosse di 1.215,00 € e che il contratto di lavoro subordinato avrebbe avuto durata per soli 12 mesi.

«A prescindere da ciò» (così nella pronuncia impugnata), il Tribunale ha assegnato all'istituto il quinto della retribuzione mensile per il soddisfacimento totale del credito pari ad oltre 20 milioni e, costituendo quella di registro un’imposta d’atto, fosse irrilevante stabilire se il quinto dello stipendio fosse o meno sufficiente a soddisfare il credito della banca, essendo determinante per quanto rileva il contenuto intrinseco dell'atto sottoposto a registrazione, del tutto estraneo ad esso il rapporto tra cedente, debitore ceduto e cessionario ed irrilevanti le vicende successive all'atto da tassare.

3. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato il 17/20 luglio 2027, formulando cinque motivi di impugnazione, depositando in data 2 settembre 2025 memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.

4. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato il 13 settembre 2017. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo ricorso la ricorrente ha eccepito, con riferimento al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. e 62 d.lgs. n. 546/1992, la violazione e falsa applicazione dell'art. 41, paragrafo 2, della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione Europea, nonché degli artt. 24, 53 e F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 18105/2017 Numero sezionale 6262/2025 97 Cost. e degli arti. 6, 10 e 12, comma 7, della legge n.

Numero di raccolta generale 30917/2025Data pubblicazione 25/11/2025 212/2000, assumendo che il principio del contraddittorio preventivo ha valenza generale, senza alcuna distinzione di tributi, come affermato dalla Corte di Cassazione in tema di diritti doganali e di iscrizione ipotecaria, segnalando che, se attivato il contraddittorio, la banca avrebbe potuto dimostrare le ragioni di una diversa liquidazione dell’imposta.

1.1. Il motivo non ha fondamento.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l'obbligo generale di contraddittorio preventivo esiste unicamente per i c.d.

“tributi armonizzati”, mentre per i c.d.

“tributi non armonizzati” occorre una specifica previsione normativa (tra le tante: Cass., Sez.

Un., n. 24823/2015; Cass.nn. 11283/2016, 11284/2016, 11285/2016 e 11286/2016; Cass. nn. 6757/2017 e 6758/2017; Cass. nn. 21616/2020 e 21618/2020; Cass. n. 27382/2020; Cass. n. 40482/2021; Cass. nn. 41041/2021, 41106/2021, 41110/2021, 41116/2021 e 41119/2021; Cass. n. 366/2022; Cass. n. 16481/2022).

In tema di tributi "non armonizzati" (come l’imposta di registro che interessa), l'obbligo dell'amministrazione finanziaria di instaurare il contraddittorio nel corso del procedimento non sussiste per gli accertamenti c.d.

“a tavolino” (tra le tante: Cass., Sez.

Un., n. 24823/2015; Cass.n. 27420/2018; Cass. n. 24793/2020; Cass. n. 29726/2020; Cass. nn. 19176/2021 e 19177/2021; Cass. nn. 28825/2021 e 28826/2021; Cass., n. 11841/2022).

Solo nel triplice caso di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività il legislatore ha già operato una valutazione ex ante in merito al rispetto del contraddittorio, attraverso la comminatoria di nullità dell'atto F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 18105/2017 Numero sezionale 6262/2025 impositivo nel caso di violazione del termine dilatorio di Numero di raccolta generale 30917/2025Data pubblicazione 25/11/2025 sessanta giorni per consentire al contribuente l'interlocuzione con l'amministrazione finanziaria con decorrenza dalla conclusione delle operazioni di controllo, senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debba essere effettuata la prova di resistenza invece necessaria per i soli c.d.

“tributi armonizzati", ove la normativa interna non preveda l'obbligo del contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (Cass. n. 701/2019; Cass. n. 5254/2020; Cass. n. 9076/2021; Cass. n. 11685/2021; Cass. n. 2805/2022; Cass. n. 13828/2022; cui adde, tra le tante, Cass.n. 11518/2023).

Si tratta di una disciplina nazionale che, già a monte, assorbe la "prova di resistenza", nel pieno rispetto della giurisprudenza euro-unitaria (Corte Giust., Sez. 2^, 18 dicembre 2008, causa C-349-07, Sopropé - Organizagòes de [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], par. 37; Corte Giust., Sez. 5^, 3 luglio 2014, cause C-129/13 e C-130/13, [OSCURATO:PERSONA] BV e [OSCURATO:PERSONA] BV contro [OSCURATO:PERSONA] van Financién, par. 80; Corte Giust., Sez. 5^, 16 ottobre 2019, causa C-189/18, [OSCURATO:PERSONA]., par. 69; Corte Giust., Sez. 6^, 4 giugno 2020, causa C-430/19, [OSCURATO:SOCIETA]., par. 37; Corte Giust., Sez. 5^, 24 febbraio 2022, causa C-582/20, SC [OSCURATO:PERSONA]. s.r.l., par. 52-53).

1.2. La stessa Corte Costituzionale, pur rilevando che «(…) la mancata generalizzazione del contraddittorio preventivo con il contribuente, fin qui limitato a specifiche e ben tipizzate fattispecie, risulta ormai distonica rispetto all’evoluzione del sistema tributario, avvenuta sia a livello normativo che giurisprudenziale», ha nondimeno osservato che «(…) dalla F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 18105/2017 Numero sezionale 6262/2025 pluralità dei moduli procedimentali legislativamente previsti e Numero di raccolta generale 30917/2025Data pubblicazione 25/11/2025 dal loro ambito applicativo, emerge con evidenza la varietà e la frammentarietà delle norme che disciplinano l’istituto e la difficoltà di assumere una di esse a modello generale (…)» (Corte Cost. n. 47/2023).

Per tale via, il Giudice delle leggi ha ritenuto che: «Il principio enunciato dall’art. 12, comma 7, dello [OSCURATO:PERSONA] – la partecipazione procedimentale del contribuente – ancorché esprima una esigenza di carattere costituzionale, non può essere esteso in via generale tramite una sentenza di questa Corte; comunque la soluzione proposta dal rimettente potrebbe creare disfunzioni nel sistema tributario, imponendo un’unica tipologia partecipativa per tutti gli accertamenti, anche “a tavolino”».

La Corte ha, pertanto, affermato che: «Di fronte alla molteplicità di strutture e di forme che il contraddittorio endoprocedimentale ha assunto e può assumere in ambito tributario, spetta al legislatore, nel rispetto dei principi costituzionali evidenziati, il compito di adeguare il diritto vigente, scegliendo tra diverse possibili opzioni che tengano conto e bilancino i differenti interessi in gioco, in particolare assegnando adeguato rilievo al contraddittorio con i contribuenti» (Corte Cost. n. 47/2023).

1.3. Tale ordine di idee è stato, da ultimo, ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte che hanno confermato il principio di diritto secondo il quale «con riguardo alla disciplina applicabile prima dell’entrata in vigore dell’art. 6 bis legge 212/2000, come introdotto dall’art. 1 co. 1^ lett. e) d.lgs. n. 219/2023, come richiamato ed interpretato ex artt. 7 e 7 bis d. legge n. 39/2024 convertito c.m. in legge n. 67/2024, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 18105/2017 Numero sezionale 6262/2025 verifiche fiscali cc.dd. ‘a tavolino’, l'Amministrazione finanziaria Numero di raccolta generale 30917/2025Data pubblicazione 25/11/2025 è gravata da un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale esclusivamente per i tributi "armonizzati" mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito» (così Cass., Sez.

Un., n. 21271/2025).

2. Con la seconda doglianza l’istante ha denunciato, con riguardo all’art. 360, primo comma, num 3, c.p.c. e 62 d.lgs. n. 546/1992, la violazione e falsa applicazione degli artt. 552 e 553 c.p.c., nonché dell’art. 37 d.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 8 della Tariffa – Parte Prima – allegata al medesimo d.P.R., contestando la valutazione del Giudice regionale nella parte in cui aveva ritenuto che l’ordinanza di assegnazione fosse riconducibile ad un atto giudiziario che definisce un giudizio, assumendo la ricorrente – di contro - che non sussisteva tale contenuto decisorio, non avendo risolto un contrasto fra le parti in causa, essendosi piuttosto limitato, una volta acquisita la dichiarazione del terzo, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., ad assegnare in pagamento al creditore ICCREA parte delle somme dovute dal terzo pignorato al debitore esecutato mediante un mero atto ricognitivo privo di contenuto decisorio.

3. Con la terza ragione di impugnazione la ricorrente ha eccepito, in relazione al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. ed in base all’art. 62 d.lgs. n. 546/1992, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2928 c.c. e degli artt. 6 e 8 della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n. 131/1986, rimproverando al Giudice regionale di aver assimilato l’ordinanza di assegnazione di cui all’art. 553 c.p.c. ad una cessione di credito sulla base dell’orientamento di questa Corte espresso con la pronuncia n. 16022/2005.F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 18105/2017 Numero sezionale 6262/2025 La contribuente ha chiesto di rimeditare tale ordine di idee, Numero di raccolta generale 30917/2025Data pubblicazione 25/11/2025 osservando che con l’ordinanza ex art. 553 c.p.c., non si determina alcuna cessione di credito dal debitore esecutato in favore del creditore procedente, tenuto conto che la disposizione dell’art. 2928 c.c. (relativa all'assegnazione forzata dei crediti), prevede una disciplina derogatoria, stabilendo espressamente che «se oggetto dell'assegnazione è un credito, il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito l'espropriazione si estingue con la riscossione del credito assegnato».

In tale direzione – secondo l’istante - l'assegnazione in favore del creditore procedente non determina un reale effetto traslativo fintantoché non si verifichi il pagamento in suo favore da parte del terzo assegnato, come del resto confermato dalla locuzione «salvo esazione» contenuta nell'art. 553, primo comma, c.p.c. e come precisato dal giudice di legittimità secondo cui, in presenza di un provvedimento del giudice dell'esecuzione, con il quale viene disposta l'assegnazione di una somma di denaro al creditore procedente, la proprietà di detta somma rimane del debitore sino a quando non avvenga in concreto il passaggio nella sfera patrimoniale del creditore (traditio in manum)» (Cass. n. 6737/2005).

In conclusione - secondo l’istituto bancario - l'assegnazione giudiziale del credito compiuta ai sensi degli artt. 552 e 553 c.p.c. andrebbe configurata come datio in solutum condizionata all’avvenuto pagamento della somma in favore del creditore procedente.

Da ciò discenderebbe che il debito dell'assegnante esecutato nei confronti del creditore assegnatario ed il corrispondente diritto di quest'ultimo si estinguono solo con la riscossione del credito assegnato, con la F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 18105/2017 Numero sezionale 6262/2025 conseguenza che, a seguito dell'ordinanza ex artt. 552 e 553 Numero di raccolta generale 30917/2025Data pubblicazione 25/11/2025 c.p.c. e 2928 c.c., non si verifica alcuna traslazione dell'ammontare del credito dal terzo assegnato al creditore procedente fintantoché non si verifica il pagamento dello stesso da parte del primo a favore di quest'ultimo.

Non essendosi, quindi, ancora verificata tale traslazione, l'ordinanza di assegnazione in esame non poteva essere assoggettata a tassazione ai sensi degli artt. 6 e 8 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR.

4. Detti motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto concernenti profili variamente connessi nella tematica della tassazione, ai fini dell’imposta di registro, dell’ordinanza di assegnazione delle somme di cui all’art. 553 c.p.c. all’esito della procedura espropriativa mobiliare presso terzi.

4.1. Il quadro normativo rilevante è il seguente: - sul piano generale, l'art. 37 d.P.R. n. 131/1986 (da ora anche T.U. reg. o T.U.R.) assoggetta ad imposta di registro gli «atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio […]»; - l’art. 43, comma 4, T.U.R. prevede che per determinare la base imponibile occorre far riferimento agli effetti prodotti dagli atti giudiziari; - l'art. 8 della Tariffa, Parte Prima (da ora TP1), allegata al citato decreto, include tra gli «atti dell’[OSCURATO:PERSONA] […] in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente il giudizio […] i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione», assoggettando ad imposta proporzionale gli atti «a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 18105/2017 Numero sezionale 6262/2025 altri beni e diritti […], «b) recanti condanna al pagamento di Numero di raccolta generale 30917/2025Data pubblicazione 25/11/2025 somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale […]».

Sono, invece, assoggettati ad imposta di registro in misura fissa, tra gli altri, gli atti “non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale” (art. 8, lett. d).

L’art. 6 TP1 prevede per le cessioni di credito l’imposta proporzionale dell’0,50%.

4.2. Non può dubitarsi che l’ordinanza di assegnazione delle somme di cui all’art. 553 c.p.c. costituisca l’epilogo della procedura espropriativa presso terzi (tra le tantissime, Cass.n. n. 17195/2025, che richiama Cass. n. 15822/2023; Cass. n. 17520/2011; Cass. n. 4505/2011, con conclusione sicuramente estensibile anche nel caso di assegnazione di crediti futuri, nonché Cass. 5887/2025) e per tale (solo) motivo essa va considerata atto giudiziario (quale indubbiamente è) che definisce il giudizio, come previsto dall’art. 8 TP1.

4.3. Da tempo questa Corte ha, del resto, chiarito, in termini ripresi anche di recente, che il richiamo espresso operato dall’art. 8 della Tariffa ai «provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione» comporta una piana equiparazione degli stessi ai provvedimenti di definizione del giudizio, riferendosi specificamente agli istituti previsti dall'art.505 c.p.c. e 529, 539, 552 e ss. e 588 c.p.c., ciò considerando il profilo di specificità che connota detti atti, da individuarsi nell'effetto traslativo di uno specifico bene (mobile, immobile o F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 18105/2017 Numero sezionale 6262/2025 credito) che con essi si realizza (cfr. Cass. n. 16022/2005, Numero di raccolta generale 30917/2025Data pubblicazione 25/11/2025 ripresa da Cass. n. 577/2025 e da Cass. n. 5887/2025).

4.4. La natura traslativa dell'ordinanza di assegnazione del credito pignorato è stata costantemente affermata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha ripetutamente statuito che la stessa, emanata a seguito della positiva dichiarazione del terzo, rappresenta, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, l'atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi, determinante il trasferimento coattivo del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore del medesimo, nonché il momento finale e l'atto giurisdizionale conclusivo del processo di espropriazione presso terzi (cfr. Cass. n. 577/2025, che richiama Cass. n. 7306/2021; Cass. n. 19394/2017; Cass. n. 11660/2016; Cass. n. 7508/2011).

In tali termini, con ampia motivazione (alla quale si rinvia) si è ribadito che l’ordinanza ex art. 553 c.p.c. realizza il trasferimento al creditore procedente (o intervenuto) della titolarità del credito staggito, cioè a dire del credito vantato dal debitore esecutato verso il terzo pignorato, provocando un mutamento del soggetto attivo dell’obbligazione gravante sul terzo pignorato, in forza del quale, secondo uno schema strutturalmente assimilabile alla cessione del credito, l’assegnatario succede nel diritto spettante al debitore esecutato verso il terzo (cfr. Cass. n. 17195/2025 cit., che richiama Cass. n. 1768/1967; Cass. n. 6317/1986; Cass. n. 4494/2001; Cass. n. 11493/2015; Cass. n. 17441/2018; Cass.n. 5489/2019; Cass. n. 10820/2020).

L’assegnazione, in quanto disposta «salvo esazione», non produce l’immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, la quale è assoggettata alla F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 18105/2017 Numero sezionale 6262/2025 condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato Numero di raccolta generale 30917/2025Data pubblicazione 25/11/2025 esegua al creditore assegnatario (art. 2928 c.c.), evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo del debito del debitor debitoris nei confronti del debitore esecutato e del debito di quest’ultimo verso il creditore assegnatario, così configurandosi una scissione tra il momento depauperativo - traslativo del credito e quello satisfattivo, il primo realizzandosi con l’emanazione del provvedimento giudiziale ed il secondo con il successivo adempimento del terzo (cfr. sempre Cass. n. 17195/2025 cit., che richiama Cass. n. 18123/2023; Cass. n. 30862/2018; Cass. n. 11660/2016; Cass. n. 25946/2007).

La vicenda traslativa del credito staggito, pur con la efficacia pro solvendo condizionata alla sua effettiva riscossione, si verifica, comunque, illico et immediate, al momento della pronuncia dell’ordinanza di assegnazione, determinando questa l’immediato trasferimento del bene- credito in favore dell’assegnatario (sino a concorrenza dell’importo occorrente per soddisfare la pretesa azionata in executivis) e, specularmente e nella stessa misura, l’immediata fuoriuscita del medesimo credito dal patrimonio del debitore esecutato, e ciò anche con riferimento a crediti futuri, ove sia individuata con certezza la relativa fonte (cfr. Cass. n. 17195/2025 cit.).

4.5. Alla stregua di quanto precede deve, pertanto, reputarsi recessiva la tesi che configurava l’ordinanza di assegnazione nei termini di una sorta di datio in solutum (v.

Cass. n. 9400/2007; Cass. n. 27754/2021; Cass. n. 30279/2021), fondando su tale configurazione (e sul rilievo secondo il quale tale provvedimento non contiene alcuna condanna al pagamento di somme, essendo finalizzata - quali che siano gli incidenti procedurali che lo stesso giudice 13 di 21 F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 18105/2017 Numero sezionale 6262/2025 dell'esecuzione abbia dovuto risolvere - alla mera attuazione di Numero di raccolta generale 30917/2025Data pubblicazione 25/11/2025 un titolo esecutivo) l’applicazione dell’imposta in misura fissa a mente dell’art. 8, lett. d), TP1.

Correttamente, invece, l'amministrazione finanziaria ha ritenuto applicabile nella specie l'art. 6 della Tariffa, in combinato disposto con l’art. 8, lett. a), TP1, venendo appunto in rilievo una cessione di credito.

Per tali ragioni, dunque, la seconda e la terza censura non possono essere accolti.

5. Con la quarta censura la banca ha dedotto, con riguardo al parametro dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. ed in base all’art. 62 d.lgs. n. 546/1992, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2918 e 2929 c.c., nonchè degli artt. 43 e 49 d.P.R. n. 131/1966 e 6 ed 8 della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n. 131/1986, assumendo che erroneamente la Commissione aveva determinato la base imponibile nell’ammontare del credito per cui si procedeva (20.953.937,00 €) e non anche nell’importo che il terzo pignorato doveva al debitor debitoris (quinto dello stipendio, moltiplicato per dodici mesi, quale durata del contratto), laddove una diversa interpretazione risulterebbe in contrasto con le previsioni degli artt. 3, 23 e 53 Cost., non essendo più la tassazione coerente con l’effettivo trasferimento di ricchezza.

La censura risulta fondata.

5.1. Va sul punto (determinazione della base imponibile) osservato che il credito trasferito (come detto illico et immediate) con l’ordinanza di assegnazione è ceduto fino alla concorrenza della pretesa fatta valere dal creditore procedente.F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 18105/2017 Numero sezionale 6262/2025 Ciò spiega, unitamente alla specificità processuali dei Numero di raccolta generale 30917/2025Data pubblicazione 25/11/2025 relativi giudizi, la ragione per la quale siano state confermate da questa Corte (v., sul punto, tra le recenti, Cass. n. 5887/2025, Cass. n. 577/2025) decisioni che avevano calcolato la base imponibile in ragione del contenuto intrinseco dell’atto, commisurandola all’ammontare del credito per cui si procedeva.

E tanto, considerando, quanto alle conseguenze negative derivanti al creditore dall’incapienza della procedura esecutiva, che è jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 577/2025, che richiama, fra le tante, Cass. nn. 3206, 3215 e 3217/2022, che richiamano Cass. n. 10420/2020 e, tra le più recenti Cass. n. 16027/2024) il principio per cui, in mancanza di espresso addebito all’esecutato del costo di registrazione, tale importo fa capo al debitore originario, tenuto a rifondere il creditore della spesa, e non al terzo pignorato, in base all’art. 95 c.p.c.; qualora per l’incapienza del credito assegnato l’importo dovuto per l’imposta di registro non possa essere effettivamente recuperato, in tutto o in parte, nei confronti del debitore del debitore (cd. debitor debitoris), questo fa capo per la differenza sussistente sin dall’inizio al debitore originario, tenuto a rifondere il creditore di tutte le spese occorrenti per l’espropriazione forzata.

5.2. Sennonchè, il più recente arresto di questa Corte ha chiarito, in termini del tutto condivisibili, quale sia l’interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con i principi convenzionali sopranazionali (in particolare dell’art. 1 Prot. 1 della Convenzione EDU) da offrire al tema in rassegna.

5.3. Richiamato quanto sopra illustrato sulla giuridica ricostruzione dell’ordinanza di assegnazione, occorre muovere dal rilievo secondo il quale non sia più discusso F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 18105/2017 Numero sezionale 6262/2025 nell’elaborazione della Corte che l’ordinanza di assegnazione Numero di raccolta generale 30917/2025Data pubblicazione 25/11/2025 sia una cessione di credito pro solvendo, che definisce il relativo procedimento.

Va allora riconosciuto come il tema davvero rilevante ai fini che occupano, in assenza di una specifica norma di riferimento nel testo unico del registro, sia l’individuazione del criterio di determinazione della base imponibile.

5.4. Ebbene, la tassazione in base all’ammontare del credito per cui si procede palesa un chiaro cortocircuito logico, prima che giuridico, per l’elementare, quanto dirimente considerazione che nell’ordinanza di assegnazione il credito ceduto è quello del debitor debitoris e non quello del creditore procedente.

Tanto è stato riconosciuto – come sopra esposto - anche dal Giudice regionale secondo cui, testualmente «Non è stato ceduto il credito derivante dal finanziamento della banca ma il credito che il […] lavoratore dipendente vantava nei confronti del proprio datore di lavoro. […] E’ avvenuta la cessione di una parte della retribuzione […]».

Tuttavia, la Commissione d’appello non ha tratto da tale corretto rilievo le debite conseguenze.

5.5. L’idea di fondo che sorregge la modalità di tassazione oggetto di esame sta nella considerazione per la quale l’assegnazione del credito è effettuata sino alla concorrenza del credito per cui si procede, il che, tuttavia, indica solo una parte della misura quantitativa della cessione, giacchè è altrettanto indiscutibile che l’assegnazione non può che avvenire entro limite quantitativo del credito ceduto, che ne definisce l’oggetto.F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 18105/2017 Numero sezionale 6262/2025 Per cui – per pacifica opinione - l’assegnazione del credito Numero di raccolta generale 30917/2025Data pubblicazione 25/11/2025 opera sino alla concorrenza del credito per cui si procede, ma nei limiti di quello ceduto.

5.6. Alla luce di quanto precede, risulta, quindi, errato, oltre che foriero di conseguenze del tutto irragionevoli, tassare l’ordinanza di assegnazione per l’intero importo del credito di cui si chiede soddisfazione, come è emblematicamente evidente nei casi in cui – come nella specie – vi sia una enorme sproporzione tra l’ammontare del credito per cui si procede (di oltre 20 milioni di €) ed il credito ceduto (che l’istante assume essere pari a 14.000 € circa), oltre che contraria al principio di cui all’art. 53 Cost., in quanto non commisurato al trasferimento di ricchezza, da calibrarsi sul ricavato dalla cessione del credito e non sul dato virtuale del credito per cui si procede.

5.7. Come si diceva, questa Corte, con recentissima sentenza, ha rimeditato la questione in esame, affermando i seguenti principi di diritto: - «in tema di imposta di registro ai sensi del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l’assegnazione in fase esecutiva di crediti del debitore esecutato, avendo effetto traslativo-cessorio, comporta l’applicazione dell’imposta proporzionale ai sensi dell’art. 8 c. 1 lett. a) della allegata tariffa, parte prima, identificandosi la base imponibile nel credito assegnato e non in quello posto in esecuzione»; - «In tema di imposta di registro ai sensi del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in presenza di assegnazione di crediti futuri (nella specie, soddisfatti con l’assegnazione del quinto del trattamento pensionistico) il giudice di merito ha il potere- dovere di calcolare la base imponibile anche tenendo in F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 18105/2017 Numero sezionale 6262/2025 considerazione fatti sopravvenuti rilevanti per la Numero di raccolta generale 30917/2025Data pubblicazione 25/11/2025 determinazione dell’imposta dovuta (nella specie, la cessazione del trattamento pensionistico per decesso del debitore esecutato)».

5.8. In questa sede, rinviando ai contenuti di tale pronuncia, va qui ribadito che: - nel delineare la portata dell’art. 53 Cost., la Corte Costituzionale ha individuato tre requisiti essenziali della capacità contributiva: l’effettività, la certezza e l’attualità (tra le tante: Corte cost. n. 109/1967, n. 200/1976; n. 42/1980; n. 54/1980; n. 252/1992; n. 73/1996 e n. 362/2000); - il nesso tra il fatto rivelatore di capacità contributiva e il tributo non deve essere apparente o fittizio, ma dovrà avere ad oggetto una manifestazione economica reale, che consenta la misurazione di un reddito esistente e non meramente presunto e che deve sussistere nel momento in cui si verifica il prelievo (Corte cost. n. 200/1976; n. 42/1980, n. 252/1992, n. 73/1996, n. 362/2000); - la capacità contributiva risulta inscindibilmente connessa ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza tributaria, atteso che, in forza del connubio normativo tra gli artt. 53 e 3 Cost., a situazioni uguali devono corrispondere uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse un trattamento tributario disuguale (Corte Cost. n. 120/1972); - la capacità contributiva si manifesta soltanto nell’arricchimento effettivamente conseguito dal creditore attraverso l’assegnazione e non già nel credito astratto o potenziale che il provvedimento di assegnazione si limita a individuare.

L’imposta proporzionale, parametrata al valore nominale del credito, impone quindi un sacrificio patrimoniale F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 18105/2017 Numero sezionale 6262/2025 non correlato ad alcun incremento di ricchezza, assumendo Numero di raccolta generale 30917/2025Data pubblicazione 25/11/2025 tratti sostanzialmente confiscatori; - la capacità contributiva ex art. 53 Cost. va misurata sulla fattispecie impositiva astratta e non va confusa con la capacità patrimoniale del debitore misurata sulle sostanze come in concreto ritraibili dall’incapiente esecuzione; - la tassazione dell’atto esecutivo, pur fondandosi su una sentenza già tassata, non comporta una duplicazione dell’imposta, stante la diversità degli atti tassati, ciascuno dei quali idoneo a produrre effetti giuridici autonomi; - sotto il profilo convenzionale europeo, l’applicazione della imposta sulla intera somma assegnata si porrebbe parimenti, ictu oculi, in contrasto con l’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, in quanto determinerebbe un’ingerenza nel diritto di proprietà priva di ragionevole proporzione tra scopo perseguito e sacrificio imposto.

Il prelievo fiscale che eccede il valore effettivamente acquisito dal creditore realizzerebbe una compressione sproporzionata del diritto patrimoniale, priva di un interesse generale idoneo a giustificarla e idonea invece a tradursi in una forma di espropriazione fiscale; - nell’ipotesi di cessione di crediti futuri l’oggetto della imposizione non deve riguardare l’intero credito (originariamente) assegnato, bensì esclusivamente il credito effettivamente pignorato; - il compito di determinare la base imponibile spetta al giudice di merito, per cui ove ritenga invalido il provvedimento tributario per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 18105/2017 Numero sezionale 6262/2025 corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (v., Numero di raccolta generale 30917/2025Data pubblicazione 25/11/2025 ex plurimis, Cass. n. 27574/2018; Cass. n. 24611/2014; Cass.n. 26157/2013; Cass. n. 15825/2006; Cass. n. 11958/1993; Cass. n. 3718/1990; Cass. n. 5352/1987). - il giudice tributario può formare il proprio convincimento anche sulla base di elementi sopravvenuti rispetto alla fase istruttoria originaria (così Cass. n. 27265/2025).

5.9. Già per tali motivi, la sentenza impugnata va cassata.

Ma v’è di più.

6. Risulta, infatti, fondata anche la quinta contestazione con cui la ricorrente ha denunciato, in base all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. ed all’art. 62 d.lgs. n. 546/1992, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalle evidenze dei documenti prodotti (contratto di lavoro e progetto e buste paga) da cui emergeva – diversamente da ritenuto dal Giudice regionale – che il valore del credito oggetto di assegnazione era pari a 14.580,00 € (1.250,00 € pari ad 1/5 della retribuzione mensile, per dodici mensilità).

La doglianza allude chiaramente ad un travisamento della prova (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 5792/2024), il che consente di superare il limite preclusivo della doppia conforme.

E che si sia trattato di un errore percettivo, di natura decisiva per quanto sopra esposto, emerge con chiarezza, sol considerando che la valutazione del Giudice regionale secondo cui la contribuente non avrebbe offerto prova della retribuzione mensile del debitore e della durata di dodici mesi del contratto di lavoro subordinato, risulta smentita dal contratto di lavoro a progetto del 28 dicembre 2012 e dalla busta paga prodotti in atti e scannerizzati, ai fini dell’autosufficienza, nel ricorso da cui risulta la durata annuale F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 18105/2017 Numero sezionale 6262/2025 del contratto (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013) ed un Numero di raccolta generale 30917/2025Data pubblicazione 25/11/2025 compenso lordo di 48.879,00 € e un netto da pagare per il mese di ottobre 2013 (comprensivo di rimborsi) di 6.979 €.

7. Alla luce delle riflessioni che precedono il ricorso va allora accolto in relazione al quarto ed al quinto motivo e la sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18105/2017 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] - ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del presidente del consiglio d'amministrazione e legale rappresentante pro tempore, dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, anche disgiuntamente fra loro, giusta procure speciali e nomine poste a margine del ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 78P11 C129 P) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 82P13 F839 F). - RICORRENTE - CONTRO l’AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 18105/2017 dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale Numero sezionale 6262/2025Numero di raccolta generale 30917/2025 80224030587). Data pubblicazione 25/11/2025 - CONTRORICORRENTE - per la cassazione della sentenza n. 428/23/2017 della Commissione tributaria regionale della Lombardia – Sezione distaccata di Brescia - depositata il 6 febbraio 2017, non notificata. UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 16 settembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto del contendere è la pretesa di cui all’avviso in atti con cui l’Agenzia delle Entrate liquidava l’imposta di registro nella misura di 104.770,00 € in relazione all’ordinanza di assegnazione di cui all’art. 553 c.p.c., avente ad oggetto, nell’ambito della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi, il quinto dello stipendio dovuto dal datore di lavoro al debitore della ricorrente, il tutto sino alla concorrenza della somma di 20.953.937,00 €, costituente l’importo del credito per cui la citata banca aveva proceduto esecutivamente. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia – Sezione distaccata di Brescia – rigettava l’appello proposto dall’istituto di credito contro la pronuncia n. 438/12/2015 della Commissione tributaria provinciale di Brescia, ritenendo; a. non necessario attivare il contraddittorio preventivo, non rientrando la fattispecie in esame nelle ipotesi previste dalla legge, in quanto l'Ufficio aveva emesso un mero avviso di liquidazione dell'imposta principale di registro in relazione all'ordinanza del tribunale che aveva assegnato le somme nell'ambito della procedura di espropriazione presso terzi, F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 18105/2017 Numero sezionale 6262/2025 senza rettificare l'imponibile e senza applicare sanzioni, né Numero di raccolta generale 30917/2025Data pubblicazione 25/11/2025 computare interessi; b. l'avviso di liquidazione contenesse gli elementi necessari ad individuare l'imposta dovuta, i presupposti di fatto e le relative ragioni giuridiche, la base imponibile (20.953.937,00 €) e la normativa di riferimento (artt. 37, 57 d.P.R. n. 131/1986, art. 8 Tariffa – Parte Prima – allegata al d.P.R. n. 131/1986 e 6 del citato d.P.R.), secondo cui le cessioni di credito sono sottoposte a tassazione nella misura dello 0,5%; c. fosse condivisibile la valutazione del primo Giudice, laddove aveva richiamato l'articolo 8 della Tariffa con riferimento ai provvedimenti di aggiudicazione ed assegnazione, equiparandoli a quelli che definiscono il giudizio, con l'effetto di trasferire la titolarità del credito da un soggetto ad un altro, così come la quantificazione della somma da corrispondere era stabilita dall'art. 6 della Tariffa, in considerazione della predetta cessione di credito; d. la cessione del credito potesse avvenire anche a seguito di disposizione del giudice quale cessione coattiva come avvenuto nella specie; e. l'atto tassato fosse un'ordinanza di assegnazione del credito pignorato presso il terzo debitore e, quindi, un atto giudiziario, per cui non era corretto il riferimento all'articolo 15, comma 2, d.P.R. n. 131/1986, perché non era stato ceduto il credito derivante dal finanziamento concesso dalla banca, ma quello per retribuzioni che il debitore dell’istituto vantava nei confronti del proprio datore di lavoro, essendosi così realizzata la cessione di una parte della retribuzione al fine di soddisfare le richieste della banca, ipotesi questa che non rientrava nelle fattispecie regolate dalla menzionato art. 15;F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 18105/2017 Numero sezionale 6262/2025 f. fosse applicabile l'imposta di registro e non anche l’IVA, Numero di raccolta generale 30917/2025Data pubblicazione 25/11/2025 perché la cessione del credito da lavoro dipendente non costituisce un trasferimento di beni o una prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 2 e 3 d.P.R. 633/1973; g. non fosse provato che la retribuzione mensile del debitore della banca fosse di 1.215,00 € e che il contratto di lavoro subordinato avrebbe avuto durata per soli 12 mesi. «A prescindere da ciò» (così nella pronuncia impugnata), il Tribunale ha assegnato all'istituto il quinto della retribuzione mensile per il soddisfacimento totale del credito pari ad oltre 20 milioni e, costituendo quella di registro un’imposta d’atto, fosse irrilevante stabilire se il quinto dello stipendio fosse o meno sufficiente a soddisfare il credito della banca, essendo determinante per quanto rileva il contenuto intrinseco dell'atto sottoposto a registrazione, del tutto estraneo ad esso il rapporto tra cedente, debitore ceduto e cessionario ed irrilevanti le vicende successive all'atto da tassare. 3. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato il 17/20 luglio 2027, formulando cinque motivi di impugnazione, depositando in data 2 settembre 2025 memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c. 4. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato il 13 settembre 2017. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo ricorso la ricorrente ha eccepito, con riferimento al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. e 62 d.lgs. n. 546/1992, la violazione e falsa applicazione dell'art. 41, paragrafo 2, della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione Europea, nonché degli artt. 24, 53 e F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 18105/2017 Numero sezionale 6262/2025 97 Cost. e degli arti. 6, 10 e 12, comma 7, della legge n. Numero di raccolta generale 30917/2025Data pubblicazione 25/11/2025 212/2000, assumendo che il principio del contraddittorio preventivo ha valenza generale, senza alcuna distinzione di tributi, come affermato dalla Corte di Cassazione in tema di diritti doganali e di iscrizione ipotecaria, segnalando che, se attivato il contraddittorio, la banca avrebbe potuto dimostrare le ragioni di una diversa liquidazione dell’imposta. 1.1. Il motivo non ha fondamento. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l'obbligo generale di contraddittorio preventivo esiste unicamente per i c.d. “tributi armonizzati”, mentre per i c.d. “tributi non armonizzati” occorre una specifica previsione normativa (tra le tante: Cass., Sez. Un., n. 24823/2015; Cass.nn. 11283/2016, 11284/2016, 11285/2016 e 11286/2016; Cass. nn. 6757/2017 e 6758/2017; Cass. nn. 21616/2020 e 21618/2020; Cass. n. 27382/2020; Cass. n. 40482/2021; Cass. nn. 41041/2021, 41106/2021, 41110/2021, 41116/2021 e 41119/2021; Cass. n. 366/2022; Cass. n. 16481/2022). In tema di tributi "non armonizzati" (come l’imposta di registro che interessa), l'obbligo dell'amministrazione finanziaria di instaurare il contraddittorio nel corso del procedimento non sussiste per gli accertamenti c.d. “a tavolino” (tra le tante: Cass., Sez. Un., n. 24823/2015; Cass.n. 27420/2018; Cass. n. 24793/2020; Cass. n. 29726/2020; Cass. nn. 19176/2021 e 19177/2021; Cass. nn. 28825/2021 e 28826/2021; Cass., n. 11841/2022). Solo nel triplice caso di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività il legislatore ha già operato una valutazione ex ante in merito al rispetto del contraddittorio, attraverso la comminatoria di nullità dell'atto F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 18105/2017 Numero sezionale 6262/2025 impositivo nel caso di violazione del termine dilatorio di Numero di raccolta generale 30917/2025Data pubblicazione 25/11/2025 sessanta giorni per consentire al contribuente l'interlocuzione con l'amministrazione finanziaria con decorrenza dalla conclusione delle operazioni di controllo, senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debba essere effettuata la prova di resistenza invece necessaria per i soli c.d. “tributi armonizzati", ove la normativa interna non preveda l'obbligo del contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (Cass. n. 701/2019; Cass. n. 5254/2020; Cass. n. 9076/2021; Cass. n. 11685/2021; Cass. n. 2805/2022; Cass. n. 13828/2022; cui adde, tra le tante, Cass.n. 11518/2023). Si tratta di una disciplina nazionale che, già a monte, assorbe la "prova di resistenza", nel pieno rispetto della giurisprudenza euro-unitaria (Corte Giust., Sez. 2^, 18 dicembre 2008, causa C-349-07, Sopropé - Organizagòes de [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], par. 37; Corte Giust., Sez. 5^, 3 luglio 2014, cause C-129/13 e C-130/13, [OSCURATO:PERSONA] BV e [OSCURATO:PERSONA] BV contro [OSCURATO:PERSONA] van Financién, par. 80; Corte Giust., Sez. 5^, 16 ottobre 2019, causa C-189/18, [OSCURATO:PERSONA]., par. 69; Corte Giust., Sez. 6^, 4 giugno 2020, causa C-430/19, [OSCURATO:SOCIETA]., par. 37; Corte Giust., Sez. 5^, 24 febbraio 2022, causa C-582/20, SC [OSCURATO:PERSONA]. s.r.l., par. 52-53). 1.2. La stessa Corte Costituzionale, pur rilevando che «(…) la mancata generalizzazione del contraddittorio preventivo con il contribuente, fin qui limitato a specifiche e ben tipizzate fattispecie, risulta ormai distonica rispetto all’evoluzione del sistema tributario, avvenuta sia a livello normativo che giurisprudenziale», ha nondimeno osservato che «(…) dalla F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 18105/2017 Numero sezionale 6262/2025 pluralità dei moduli procedimentali legislativamente previsti e Numero di raccolta generale 30917/2025Data pubblicazione 25/11/2025 dal loro ambito applicativo, emerge con evidenza la varietà e la frammentarietà delle norme che disciplinano l’istituto e la difficoltà di assumere una di esse a modello generale (…)» (Corte Cost. n. 47/2023). Per tale via, il Giudice delle leggi ha ritenuto che: «Il principio enunciato dall’art. 12, comma 7, dello [OSCURATO:PERSONA] – la partecipazione procedimentale del contribuente – ancorché esprima una esigenza di carattere costituzionale, non può essere esteso in via generale tramite una sentenza di questa Corte; comunque la soluzione proposta dal rimettente potrebbe creare disfunzioni nel sistema tributario, imponendo un’unica tipologia partecipativa per tutti gli accertamenti, anche “a tavolino”». La Corte ha, pertanto, affermato che: «Di fronte alla molteplicità di strutture e di forme che il contraddittorio endoprocedimentale ha assunto e può assumere in ambito tributario, spetta al legislatore, nel rispetto dei principi costituzionali evidenziati, il compito di adeguare il diritto vigente, scegliendo tra diverse possibili opzioni che tengano conto e bilancino i differenti interessi in gioco, in particolare assegnando adeguato rilievo al contraddittorio con i contribuenti» (Corte Cost. n. 47/2023). 1.3. Tale ordine di idee è stato, da ultimo, ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte che hanno confermato il principio di diritto secondo il quale «con riguardo alla disciplina applicabile prima dell’entrata in vigore dell’art. 6 bis legge 212/2000, come introdotto dall’art. 1 co. 1^ lett. e) d.lgs. n. 219/2023, come richiamato ed interpretato ex artt. 7 e 7 bis d. legge n. 39/2024 convertito c.m. in legge n. 67/2024, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 18105/2017 Numero sezionale 6262/2025 verifiche fiscali cc.dd. ‘a tavolino’, l'Amministrazione finanziaria Numero di raccolta generale 30917/2025Data pubblicazione 25/11/2025 è gravata da un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale esclusivamente per i tributi "armonizzati" mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito» (così Cass., Sez. Un., n. 21271/2025). 2. Con la seconda doglianza l’istante ha denunciato, con riguardo all’art. 360, primo comma, num 3, c.p.c. e 62 d.lgs. n. 546/1992, la violazione e falsa applicazione degli artt. 552 e 553 c.p.c., nonché dell’art. 37 d.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 8 della Tariffa – Parte Prima – allegata al medesimo d.P.R., contestando la valutazione del Giudice regionale nella parte in cui aveva ritenuto che l’ordinanza di assegnazione fosse riconducibile ad un atto giudiziario che definisce un giudizio, assumendo la ricorrente – di contro - che non sussisteva tale contenuto decisorio, non avendo risolto un contrasto fra le parti in causa, essendosi piuttosto limitato, una volta acquisita la dichiarazione del terzo, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., ad assegnare in pagamento al creditore ICCREA parte delle somme dovute dal terzo pignorato al debitore esecutato mediante un mero atto ricognitivo privo di contenuto decisorio. 3. Con la terza ragione di impugnazione la ricorrente ha eccepito, in relazione al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. ed in base all’art. 62 d.lgs. n. 546/1992, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2928 c.c. e degli artt. 6 e 8 della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n. 131/1986, rimproverando al Giudice regionale di aver assimilato l’ordinanza di assegnazione di cui all’art. 553 c.p.c. ad una cessione di credito sulla base dell’orientamento di questa Corte espresso con la pronuncia n. 16022/2005.F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 18105/2017 Numero sezionale 6262/2025 La contribuente ha chiesto di rimeditare tale ordine di idee, Numero di raccolta generale 30917/2025Data pubblicazione 25/11/2025 osservando che con l’ordinanza ex art. 553 c.p.c., non si determina alcuna cessione di credito dal debitore esecutato in favore del creditore procedente, tenuto conto che la disposizione dell’art. 2928 c.c. (relativa all'assegnazione forzata dei crediti), prevede una disciplina derogatoria, stabilendo espressamente che «se oggetto dell'assegnazione è un credito, il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito l'espropriazione si estingue con la riscossione del credito assegnato». In tale direzione – secondo l’istante - l'assegnazione in favore del creditore procedente non determina un reale effetto traslativo fintantoché non si verifichi il pagamento in suo favore da parte del terzo assegnato, come del resto confermato dalla locuzione «salvo esazione» contenuta nell'art. 553, primo comma, c.p.c. e come precisato dal giudice di legittimità secondo cui, in presenza di un provvedimento del giudice dell'esecuzione, con il quale viene disposta l'assegnazione di una somma di denaro al creditore procedente, la proprietà di detta somma rimane del debitore sino a quando non avvenga in concreto il passaggio nella sfera patrimoniale del creditore (traditio in manum)» (Cass. n. 6737/2005). In conclusione - secondo l’istituto bancario - l'assegnazione giudiziale del credito compiuta ai sensi degli artt. 552 e 553 c.p.c. andrebbe configurata come datio in solutum condizionata all’avvenuto pagamento della somma in favore del creditore procedente. Da ciò discenderebbe che il debito dell'assegnante esecutato nei confronti del creditore assegnatario ed il corrispondente diritto di quest'ultimo si estinguono solo con la riscossione del credito assegnato, con la F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 18105/2017 Numero sezionale 6262/2025 conseguenza che, a seguito dell'ordinanza ex artt. 552 e 553 Numero di raccolta generale 30917/2025Data pubblicazione 25/11/2025 c.p.c. e 2928 c.c., non si verifica alcuna traslazione dell'ammontare del credito dal terzo assegnato al creditore procedente fintantoché non si verifica il pagamento dello stesso da parte del primo a favore di quest'ultimo. Non essendosi, quindi, ancora verificata tale traslazione, l'ordinanza di assegnazione in esame non poteva essere assoggettata a tassazione ai sensi degli artt. 6 e 8 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR. 4. Detti motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto concernenti profili variamente connessi nella tematica della tassazione, ai fini dell’imposta di registro, dell’ordinanza di assegnazione delle somme di cui all’art. 553 c.p.c. all’esito della procedura espropriativa mobiliare presso terzi. 4.1. Il quadro normativo rilevante è il seguente: - sul piano generale, l'art. 37 d.P.R. n. 131/1986 (da ora anche T.U. reg. o T.U.R.) assoggetta ad imposta di registro gli «atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio […]»; - l’art. 43, comma 4, T.U.R. prevede che per determinare la base imponibile occorre far riferimento agli effetti prodotti dagli atti giudiziari; - l'art. 8 della Tariffa, Parte Prima (da ora TP1), allegata al citato decreto, include tra gli «atti dell’[OSCURATO:PERSONA] […] in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente il giudizio […] i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione», assoggettando ad imposta proporzionale gli atti «a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 18105/2017 Numero sezionale 6262/2025 altri beni e diritti […], «b) recanti condanna al pagamento di Numero di raccolta generale 30917/2025Data pubblicazione 25/11/2025 somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale […]». Sono, invece, assoggettati ad imposta di registro in misura fissa, tra gli altri, gli atti “non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale” (art. 8, lett. d). L’art. 6 TP1 prevede per le cessioni di credito l’imposta proporzionale dell’0,50%. 4.2. Non può dubitarsi che l’ordinanza di assegnazione delle somme di cui all’art. 553 c.p.c. costituisca l’epilogo della procedura espropriativa presso terzi (tra le tantissime, Cass.n. n. 17195/2025, che richiama Cass. n. 15822/2023; Cass. n. 17520/2011; Cass. n. 4505/2011, con conclusione sicuramente estensibile anche nel caso di assegnazione di crediti futuri, nonché Cass. 5887/2025) e per tale (solo) motivo essa va considerata atto giudiziario (quale indubbiamente è) che definisce il giudizio, come previsto dall’art. 8 TP1. 4.3. Da tempo questa Corte ha, del resto, chiarito, in termini ripresi anche di recente, che il richiamo espresso operato dall’art. 8 della Tariffa ai «provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione» comporta una piana equiparazione degli stessi ai provvedimenti di definizione del giudizio, riferendosi specificamente agli istituti previsti dall'art.505 c.p.c. e 529, 539, 552 e ss. e 588 c.p.c., ciò considerando il profilo di specificità che connota detti atti, da individuarsi nell'effetto traslativo di uno specifico bene (mobile, immobile o F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 18105/2017 Numero sezionale 6262/2025 credito) che con essi si realizza (cfr. Cass. n. 16022/2005, Numero di raccolta generale 30917/2025Data pubblicazione 25/11/2025 ripresa da Cass. n. 577/2025 e da Cass. n. 5887/2025). 4.4. La natura traslativa dell'ordinanza di assegnazione del credito pignorato è stata costantemente affermata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha ripetutamente statuito che la stessa, emanata a seguito della positiva dichiarazione del terzo, rappresenta, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, l'atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi, determinante il trasferimento coattivo del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore del medesimo, nonché il momento finale e l'atto giurisdizionale conclusivo del processo di espropriazione presso terzi (cfr. Cass. n. 577/2025, che richiama Cass. n. 7306/2021; Cass. n. 19394/2017; Cass. n. 11660/2016; Cass. n. 7508/2011). In tali termini, con ampia motivazione (alla quale si rinvia) si è ribadito che l’ordinanza ex art. 553 c.p.c. realizza il trasferimento al creditore procedente (o intervenuto) della titolarità del credito staggito, cioè a dire del credito vantato dal debitore esecutato verso il terzo pignorato, provocando un mutamento del soggetto attivo dell’obbligazione gravante sul terzo pignorato, in forza del quale, secondo uno schema strutturalmente assimilabile alla cessione del credito, l’assegnatario succede nel diritto spettante al debitore esecutato verso il terzo (cfr. Cass. n. 17195/2025 cit., che richiama Cass. n. 1768/1967; Cass. n. 6317/1986; Cass. n. 4494/2001; Cass. n. 11493/2015; Cass. n. 17441/2018; Cass.n. 5489/2019; Cass. n. 10820/2020). L’assegnazione, in quanto disposta «salvo esazione», non produce l’immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, la quale è assoggettata alla F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 18105/2017 Numero sezionale 6262/2025 condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato Numero di raccolta generale 30917/2025Data pubblicazione 25/11/2025 esegua al creditore assegnatario (art. 2928 c.c.), evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo del debito del debitor debitoris nei confronti del debitore esecutato e del debito di quest’ultimo verso il creditore assegnatario, così configurandosi una scissione tra il momento depauperativo - traslativo del credito e quello satisfattivo, il primo realizzandosi con l’emanazione del provvedimento giudiziale ed il secondo con il successivo adempimento del terzo (cfr. sempre Cass. n. 17195/2025 cit., che richiama Cass. n. 18123/2023; Cass. n. 30862/2018; Cass. n. 11660/2016; Cass. n. 25946/2007). La vicenda traslativa del credito staggito, pur con la efficacia pro solvendo condizionata alla sua effettiva riscossione, si verifica, comunque, illico et immediate, al momento della pronuncia dell’ordinanza di assegnazione, determinando questa l’immediato trasferimento del bene- credito in favore dell’assegnatario (sino a concorrenza dell’importo occorrente per soddisfare la pretesa azionata in executivis) e, specularmente e nella stessa misura, l’immediata fuoriuscita del medesimo credito dal patrimonio del debitore esecutato, e ciò anche con riferimento a crediti futuri, ove sia individuata con certezza la relativa fonte (cfr. Cass. n. 17195/2025 cit.). 4.5. Alla stregua di quanto precede deve, pertanto, reputarsi recessiva la tesi che configurava l’ordinanza di assegnazione nei termini di una sorta di datio in solutum (v. Cass. n. 9400/2007; Cass. n. 27754/2021; Cass. n. 30279/2021), fondando su tale configurazione (e sul rilievo secondo il quale tale provvedimento non contiene alcuna condanna al pagamento di somme, essendo finalizzata - quali che siano gli incidenti procedurali che lo stesso giudice 13 di 21 F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 18105/2017 Numero sezionale 6262/2025 dell'esecuzione abbia dovuto risolvere - alla mera attuazione di Numero di raccolta generale 30917/2025Data pubblicazione 25/11/2025 un titolo esecutivo) l’applicazione dell’imposta in misura fissa a mente dell’art. 8, lett. d), TP1. Correttamente, invece, l'amministrazione finanziaria ha ritenuto applicabile nella specie l'art. 6 della Tariffa, in combinato disposto con l’art. 8, lett. a), TP1, venendo appunto in rilievo una cessione di credito. Per tali ragioni, dunque, la seconda e la terza censura non possono essere accolti. 5. Con la quarta censura la banca ha dedotto, con riguardo al parametro dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. ed in base all’art. 62 d.lgs. n. 546/1992, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2918 e 2929 c.c., nonchè degli artt. 43 e 49 d.P.R. n. 131/1966 e 6 ed 8 della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n. 131/1986, assumendo che erroneamente la Commissione aveva determinato la base imponibile nell’ammontare del credito per cui si procedeva (20.953.937,00 €) e non anche nell’importo che il terzo pignorato doveva al debitor debitoris (quinto dello stipendio, moltiplicato per dodici mesi, quale durata del contratto), laddove una diversa interpretazione risulterebbe in contrasto con le previsioni degli artt. 3, 23 e 53 Cost., non essendo più la tassazione coerente con l’effettivo trasferimento di ricchezza. La censura risulta fondata. 5.1. Va sul punto (determinazione della base imponibile) osservato che il credito trasferito (come detto illico et immediate) con l’ordinanza di assegnazione è ceduto fino alla concorrenza della pretesa fatta valere dal creditore procedente.F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 18105/2017 Numero sezionale 6262/2025 Ciò spiega, unitamente alla specificità processuali dei Numero di raccolta generale 30917/2025Data pubblicazione 25/11/2025 relativi giudizi, la ragione per la quale siano state confermate da questa Corte (v., sul punto, tra le recenti, Cass. n. 5887/2025, Cass. n. 577/2025) decisioni che avevano calcolato la base imponibile in ragione del contenuto intrinseco dell’atto, commisurandola all’ammontare del credito per cui si procedeva. E tanto, considerando, quanto alle conseguenze negative derivanti al creditore dall’incapienza della procedura esecutiva, che è jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 577/2025, che richiama, fra le tante, Cass. nn. 3206, 3215 e 3217/2022, che richiamano Cass. n. 10420/2020 e, tra le più recenti Cass. n. 16027/2024) il principio per cui, in mancanza di espresso addebito all’esecutato del costo di registrazione, tale importo fa capo al debitore originario, tenuto a rifondere il creditore della spesa, e non al terzo pignorato, in base all’art. 95 c.p.c.; qualora per l’incapienza del credito assegnato l’importo dovuto per l’imposta di registro non possa essere effettivamente recuperato, in tutto o in parte, nei confronti del debitore del debitore (cd. debitor debitoris), questo fa capo per la differenza sussistente sin dall’inizio al debitore originario, tenuto a rifondere il creditore di tutte le spese occorrenti per l’espropriazione forzata. 5.2. Sennonchè, il più recente arresto di questa Corte ha chiarito, in termini del tutto condivisibili, quale sia l’interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con i principi convenzionali sopranazionali (in particolare dell’art. 1 Prot. 1 della Convenzione EDU) da offrire al tema in rassegna. 5.3. Richiamato quanto sopra illustrato sulla giuridica ricostruzione dell’ordinanza di assegnazione, occorre muovere dal rilievo secondo il quale non sia più discusso F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 18105/2017 Numero sezionale 6262/2025 nell’elaborazione della Corte che l’ordinanza di assegnazione Numero di raccolta generale 30917/2025Data pubblicazione 25/11/2025 sia una cessione di credito pro solvendo, che definisce il relativo procedimento. Va allora riconosciuto come il tema davvero rilevante ai fini che occupano, in assenza di una specifica norma di riferimento nel testo unico del registro, sia l’individuazione del criterio di determinazione della base imponibile. 5.4. Ebbene, la tassazione in base all’ammontare del credito per cui si procede palesa un chiaro cortocircuito logico, prima che giuridico, per l’elementare, quanto dirimente considerazione che nell’ordinanza di assegnazione il credito ceduto è quello del debitor debitoris e non quello del creditore procedente. Tanto è stato riconosciuto – come sopra esposto - anche dal Giudice regionale secondo cui, testualmente «Non è stato ceduto il credito derivante dal finanziamento della banca ma il credito che il […] lavoratore dipendente vantava nei confronti del proprio datore di lavoro. […] E’ avvenuta la cessione di una parte della retribuzione […]». Tuttavia, la Commissione d’appello non ha tratto da tale corretto rilievo le debite conseguenze. 5.5. L’idea di fondo che sorregge la modalità di tassazione oggetto di esame sta nella considerazione per la quale l’assegnazione del credito è effettuata sino alla concorrenza del credito per cui si procede, il che, tuttavia, indica solo una parte della misura quantitativa della cessione, giacchè è altrettanto indiscutibile che l’assegnazione non può che avvenire entro limite quantitativo del credito ceduto, che ne definisce l’oggetto.F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 18105/2017 Numero sezionale 6262/2025 Per cui – per pacifica opinione - l’assegnazione del credito Numero di raccolta generale 30917/2025Data pubblicazione 25/11/2025 opera sino alla concorrenza del credito per cui si procede, ma nei limiti di quello ceduto. 5.6. Alla luce di quanto precede, risulta, quindi, errato, oltre che foriero di conseguenze del tutto irragionevoli, tassare l’ordinanza di assegnazione per l’intero importo del credito di cui si chiede soddisfazione, come è emblematicamente evidente nei casi in cui – come nella specie – vi sia una enorme sproporzione tra l’ammontare del credito per cui si procede (di oltre 20 milioni di €) ed il credito ceduto (che l’istante assume essere pari a 14.000 € circa), oltre che contraria al principio di cui all’art. 53 Cost., in quanto non commisurato al trasferimento di ricchezza, da calibrarsi sul ricavato dalla cessione del credito e non sul dato virtuale del credito per cui si procede. 5.7. Come si diceva, questa Corte, con recentissima sentenza, ha rimeditato la questione in esame, affermando i seguenti principi di diritto: - «in tema di imposta di registro ai sensi del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l’assegnazione in fase esecutiva di crediti del debitore esecutato, avendo effetto traslativo-cessorio, comporta l’applicazione dell’imposta proporzionale ai sensi dell’art. 8 c. 1 lett. a) della allegata tariffa, parte prima, identificandosi la base imponibile nel credito assegnato e non in quello posto in esecuzione»; - «In tema di imposta di registro ai sensi del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in presenza di assegnazione di crediti futuri (nella specie, soddisfatti con l’assegnazione del quinto del trattamento pensionistico) il giudice di merito ha il potere- dovere di calcolare la base imponibile anche tenendo in F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 18105/2017 Numero sezionale 6262/2025 considerazione fatti sopravvenuti rilevanti per la Numero di raccolta generale 30917/2025Data pubblicazione 25/11/2025 determinazione dell’imposta dovuta (nella specie, la cessazione del trattamento pensionistico per decesso del debitore esecutato)». 5.8. In questa sede, rinviando ai contenuti di tale pronuncia, va qui ribadito che: - nel delineare la portata dell’art. 53 Cost., la Corte Costituzionale ha individuato tre requisiti essenziali della capacità contributiva: l’effettività, la certezza e l’attualità (tra le tante: Corte cost. n. 109/1967, n. 200/1976; n. 42/1980; n. 54/1980; n. 252/1992; n. 73/1996 e n. 362/2000); - il nesso tra il fatto rivelatore di capacità contributiva e il tributo non deve essere apparente o fittizio, ma dovrà avere ad oggetto una manifestazione economica reale, che consenta la misurazione di un reddito esistente e non meramente presunto e che deve sussistere nel momento in cui si verifica il prelievo (Corte cost. n. 200/1976; n. 42/1980, n. 252/1992, n. 73/1996, n. 362/2000); - la capacità contributiva risulta inscindibilmente connessa ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza tributaria, atteso che, in forza del connubio normativo tra gli artt. 53 e 3 Cost., a situazioni uguali devono corrispondere uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse un trattamento tributario disuguale (Corte Cost. n. 120/1972); - la capacità contributiva si manifesta soltanto nell’arricchimento effettivamente conseguito dal creditore attraverso l’assegnazione e non già nel credito astratto o potenziale che il provvedimento di assegnazione si limita a individuare. L’imposta proporzionale, parametrata al valore nominale del credito, impone quindi un sacrificio patrimoniale F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 18105/2017 Numero sezionale 6262/2025 non correlato ad alcun incremento di ricchezza, assumendo Numero di raccolta generale 30917/2025Data pubblicazione 25/11/2025 tratti sostanzialmente confiscatori; - la capacità contributiva ex art. 53 Cost. va misurata sulla fattispecie impositiva astratta e non va confusa con la capacità patrimoniale del debitore misurata sulle sostanze come in concreto ritraibili dall’incapiente esecuzione; - la tassazione dell’atto esecutivo, pur fondandosi su una sentenza già tassata, non comporta una duplicazione dell’imposta, stante la diversità degli atti tassati, ciascuno dei quali idoneo a produrre effetti giuridici autonomi; - sotto il profilo convenzionale europeo, l’applicazione della imposta sulla intera somma assegnata si porrebbe parimenti, ictu oculi, in contrasto con l’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, in quanto determinerebbe un’ingerenza nel diritto di proprietà priva di ragionevole proporzione tra scopo perseguito e sacrificio imposto. Il prelievo fiscale che eccede il valore effettivamente acquisito dal creditore realizzerebbe una compressione sproporzionata del diritto patrimoniale, priva di un interesse generale idoneo a giustificarla e idonea invece a tradursi in una forma di espropriazione fiscale; - nell’ipotesi di cessione di crediti futuri l’oggetto della imposizione non deve riguardare l’intero credito (originariamente) assegnato, bensì esclusivamente il credito effettivamente pignorato; - il compito di determinare la base imponibile spetta al giudice di merito, per cui ove ritenga invalido il provvedimento tributario per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 18105/2017 Numero sezionale 6262/2025 corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (v., Numero di raccolta generale 30917/2025Data pubblicazione 25/11/2025 ex plurimis, Cass. n. 27574/2018; Cass. n. 24611/2014; Cass.n. 26157/2013; Cass. n. 15825/2006; Cass. n. 11958/1993; Cass. n. 3718/1990; Cass. n. 5352/1987). - il giudice tributario può formare il proprio convincimento anche sulla base di elementi sopravvenuti rispetto alla fase istruttoria originaria (così Cass. n. 27265/2025). 5.9. Già per tali motivi, la sentenza impugnata va cassata. Ma v’è di più. 6. Risulta, infatti, fondata anche la quinta contestazione con cui la ricorrente ha denunciato, in base all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. ed all’art. 62 d.lgs. n. 546/1992, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalle evidenze dei documenti prodotti (contratto di lavoro e progetto e buste paga) da cui emergeva – diversamente da ritenuto dal Giudice regionale – che il valore del credito oggetto di assegnazione era pari a 14.580,00 € (1.250,00 € pari ad 1/5 della retribuzione mensile, per dodici mensilità). La doglianza allude chiaramente ad un travisamento della prova (cfr. Cass., Sez. Un., n. 5792/2024), il che consente di superare il limite preclusivo della doppia conforme. E che si sia trattato di un errore percettivo, di natura decisiva per quanto sopra esposto, emerge con chiarezza, sol considerando che la valutazione del Giudice regionale secondo cui la contribuente non avrebbe offerto prova della retribuzione mensile del debitore e della durata di dodici mesi del contratto di lavoro subordinato, risulta smentita dal contratto di lavoro a progetto del 28 dicembre 2012 e dalla busta paga prodotti in atti e scannerizzati, ai fini dell’autosufficienza, nel ricorso da cui risulta la durata annuale F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 18105/2017 Numero sezionale 6262/2025 del contratto (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013) ed un Numero di raccolta generale 30917/2025Data pubblicazione 25/11/2025 compenso lordo di 48.879,00 € e un netto da pagare per il mese di ottobre 2013 (comprensivo di rimborsi) di 6.979 €. 7. Alla luce delle riflessioni che precedono il ricorso va allora accolto in relazione al quarto ed al quinto motivo e la sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardi