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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13828/2022

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nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 35478/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 4264/7/18, depositata il 7 maggio 2018.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] 97 srl avverso la sentenza n. 7033/2/16 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che ne aveva respirto il ricorso conto l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2011.

La CTR, nella parte che qui rileva, osservava in particolare: -che vi era stata la viola zione del contraddittorio endoprocedimentale, non potendosi discriminare a tal fine sulla base della natura "armonizzata" delle imposte implicate dall'atto impositivo, riguardante quello in esame sia imposte dirette (non armonizzate) che VIVA (armonizzata), quindi dovendosi affermare l'equivalenza della tutela e, in fatto, la sussistenza della "prova di resistenza" ossia che l'instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale avrebbe potuto indirizzare l'attività di verifica verso un esito diverso; -che precedenti sentenze avevano già esaminato e risolto la questione della "simmetria" tra costi e r cavi fittizi; -che per le operazioni attive in contestazione doveva essere applicata l'IVA "equivalente" ad aliquol:a ridotta (6%).

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo quattro motivi.

La società contribuente è rimasta ntimata. [OSCURATO:PERSONA] Con il secondo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- da trattarsi in via prioritaria stante la sua evidente portata dirimente, l'agenzia fiscale ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione degli artt. 36, d.lgs 54E/1992, 132, cod. proc. civ., poiché la CTR ha solo "apparentemente" motivato la propria decisione con riguardo all'eccezione, pregiudiziale, di invalidità dell'atto impositivo impugnato per violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale.

La censura è infondata.

Va ribadito che «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "e'-ror in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio ecnvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di irtegrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 - 01).

La motivazione della sentenz3 impugnata, sul punto decisionale de quo (senz'altro pregiudizale), non rientra affatto nei paradigmi invalidanti di cui al citato arresto giurisprudenziale, avendo la CTR campana argomentato s a in fatto sia in diritto circa l'affermata fondatezza dell'eccezione in esame.

Con il primo motivo -ex art. 36C, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale ed in particolare dell'art. 12, comma 4, legge 212/2000, poiché la CTR ha sancito la fondatezza della correlativa eccezione d alla società contribuente.

Con il terzo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole della violazipne/falsa applicazione degli artt. 109, dPR 917/1986, 2697, cod. civ., poiché la CTR ha errato in punto di riprese fiscali per IRES ed IRAP.Con il quarto motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione degli artt. 8 bis, 7-ter, dPR 633/1972, poiché la CTR ha accolto l'eccezione della società contribuente circa l'aliquota IVA speciale (6%) in luogo di quella ordinaria.

In via preliminare va rilevato che le censure in esame colgono il complesso delle rationes decidendi contenute nella sentenza impugnata, la quale appunto ha statuito sia in relazione alla denunciata violazione procedimentale (primo motivo) sia in relazione al merito delle pretese erariali per II.DD. ed IVA (terzo e quarto motivo).

Peraltro risulta evidente che la decisione, favorevole alla società contribuente, in ordine alla prima eccezione non è soltanto pregiudiziale, ma è altresì dirimente, sicchè si presenta quale unica vera e propria ratio decidendi, mentre 1E altre, in quanto riguardanti le pretese erariali dal punto di vista scstanziale, non possono che essere considerate quali meri obiter dicta.

Non è dubbio infatti che la v olazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale sia cla considerare ragione di per sé sufficiente a provocare l'annullamento giudiziale dell'atto impositivo impugnato (giurisprudenza pacifica, cfr., tra le molte, da ultimo Sez. 5 - , Sentenza n. 11685 de 05/05/2021, Rv. 661348 - 01) Torna allora applicabile il, corsplidato, principio di diritto secondo il quale «In tema di contenzicso tributario, il giudice - in relazione alla natura del processo tributario, annoverabile tra quelli cosiddetti di impugnazione-merito - può quantificare il debito fiscale scendendo nel merito della pretesa tributaria, solo nel caso in cui quest'ultima sia parzialmente infondata, ma non quando l'atto impositivo che la rappresenta sia vizi ato da radicale nullità. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza appellata che non aveva ritenuto di poter rideterminare l'ICI, in presenza di un avviso di accertamento radicalmente nullo per difetto di motivazione)» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13868 del 09/06/2010, Rv. 613585 - 01; conf. ).

Quindi, si deve affermare l'inammissibilità del terzo e del quarto motivo dando seguito all'altrettanto ccnsolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale «In sede di legittimità sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte "ad abundantiam" o costituenti "obiter dicta", poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione» (Cass. n. 22380 del 22/10/2014).

Ciò posto, il primo motivo è fonda :0.

Va ribadito che «In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contradditl:crio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd.

"a tavolino"» e che «In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittoric endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rin renibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito» (Sez.

U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015, Rv. 637605 - 01; Rv. 637604 - 01).

La sentenza impugnata si è posta in consapevole contrasto con questi arresti giurisprudenziali, affermando che «, esso -il contraddittorio endoprocedimentale, ndr - deve essere garantito ogni qualvolta debba essere adottato un provvedimento lesivo del diritto e degli interessi dei contribuenti e che tale principio ha portata generale e non può tollerare discriminazioni in relazione alla natura armonizzata o non armonizzata del tributo.

Non può ipotizzarsi che in un procedimento unico avente ad oggetto diverse imposte possa delinearsi un livello diverso di garanzie per ciascuna imposta».

A detti principi di diritto dovrà pertanto attenersi il giudice del rinvio.

In conclusione, accolto il primo motivo del ricorso, respinto il secondo e dichiarati inammissibili il terzo ed il quarto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla M della Campania per nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio.

PQM La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo motivo e dichiara inammissibili il terzo ed il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 35478/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 4264/7/18, depositata il 7 maggio 2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] 97 srl avverso la sentenza n. 7033/2/16 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che ne aveva respirto il ricorso conto l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2011. La CTR, nella parte che qui rileva, osservava in particolare: -che vi era stata la viola zione del contraddittorio endoprocedimentale, non potendosi discriminare a tal fine sulla base della natura "armonizzata" delle imposte implicate dall'atto impositivo, riguardante quello in esame sia imposte dirette (non armonizzate) che VIVA (armonizzata), quindi dovendosi affermare l'equivalenza della tutela e, in fatto, la sussistenza della "prova di resistenza" ossia che l'instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale avrebbe potuto indirizzare l'attività di verifica verso un esito diverso; -che precedenti sentenze avevano già esaminato e risolto la questione della "simmetria" tra costi e r cavi fittizi; -che per le operazioni attive in contestazione doveva essere applicata l'IVA "equivalente" ad aliquol:a ridotta (6%). Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo quattro motivi. La società contribuente è rimasta ntimata. [OSCURATO:PERSONA] Con il secondo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- da trattarsi in via prioritaria stante la sua evidente portata dirimente, l'agenzia fiscale ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione degli artt. 36, d.lgs 54E/1992, 132, cod. proc. civ., poiché la CTR ha solo "apparentemente" motivato la propria decisione con riguardo all'eccezione, pregiudiziale, di invalidità dell'atto impositivo impugnato per violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale. La censura è infondata. Va ribadito che «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "e'-ror in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio ecnvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di irtegrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 - 01). La motivazione della sentenz3 impugnata, sul punto decisionale de quo (senz'altro pregiudizale), non rientra affatto nei paradigmi invalidanti di cui al citato arresto giurisprudenziale, avendo la CTR campana argomentato s a in fatto sia in diritto circa l'affermata fondatezza dell'eccezione in esame. Con il primo motivo -ex art. 36C, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale ed in particolare dell'art. 12, comma 4, legge 212/2000, poiché la CTR ha sancito la fondatezza della correlativa eccezione d alla società contribuente. Con il terzo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole della violazipne/falsa applicazione degli artt. 109, dPR 917/1986, 2697, cod. civ., poiché la CTR ha errato in punto di riprese fiscali per IRES ed IRAP.Con il quarto motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione degli artt. 8 bis, 7-ter, dPR 633/1972, poiché la CTR ha accolto l'eccezione della società contribuente circa l'aliquota IVA speciale (6%) in luogo di quella ordinaria. In via preliminare va rilevato che le censure in esame colgono il complesso delle rationes decidendi contenute nella sentenza impugnata, la quale appunto ha statuito sia in relazione alla denunciata violazione procedimentale (primo motivo) sia in relazione al merito delle pretese erariali per II.DD. ed IVA (terzo e quarto motivo). Peraltro risulta evidente che la decisione, favorevole alla società contribuente, in ordine alla prima eccezione non è soltanto pregiudiziale, ma è altresì dirimente, sicchè si presenta quale unica vera e propria ratio decidendi, mentre 1E altre, in quanto riguardanti le pretese erariali dal punto di vista scstanziale, non possono che essere considerate quali meri obiter dicta. Non è dubbio infatti che la v olazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale sia cla considerare ragione di per sé sufficiente a provocare l'annullamento giudiziale dell'atto impositivo impugnato (giurisprudenza pacifica, cfr., tra le molte, da ultimo Sez. 5 - , Sentenza n. 11685 de 05/05/2021, Rv. 661348 - 01) Torna allora applicabile il, corsplidato, principio di diritto secondo il quale «In tema di contenzicso tributario, il giudice - in relazione alla natura del processo tributario, annoverabile tra quelli cosiddetti di impugnazione-merito - può quantificare il debito fiscale scendendo nel merito della pretesa tributaria, solo nel caso in cui quest'ultima sia parzialmente infondata, ma non quando l'atto impositivo che la rappresenta sia vizi ato da radicale nullità. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza appellata che non aveva ritenuto di poter rideterminare l'ICI, in presenza di un avviso di accertamento radicalmente nullo per difetto di motivazione)» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13868 del 09/06/2010, Rv. 613585 - 01; conf. ). Quindi, si deve affermare l'inammissibilità del terzo e del quarto motivo dando seguito all'altrettanto ccnsolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale «In sede di legittimità sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte "ad abundantiam" o costituenti "obiter dicta", poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione» (Cass. n. 22380 del 22/10/2014). Ciò posto, il primo motivo è fonda :0. Va ribadito che «In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contradditl:crio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. "a tavolino"» e che «In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittoric endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rin renibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito» (Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015, Rv. 637605 - 01; Rv. 637604 - 01). La sentenza impugnata si è posta in consapevole contrasto con questi arresti giurisprudenziali, affermando che «, esso -il contraddittorio endoprocedimentale, ndr - deve essere garantito ogni qualvolta debba essere adottato un provvedimento lesivo del diritto e degli interessi dei contribuenti e che tale principio ha portata generale e non può tollerare discriminazioni in relazione alla natura armonizzata o non armonizzata del tributo. Non può ipotizzarsi che in un procedimento unico avente ad oggetto diverse imposte possa delinearsi un livello diverso di garanzie per ciascuna imposta». A detti principi di diritto dovrà pertanto attenersi il giudice del rinvio. In conclusione, accolto il primo motivo del ricorso, respinto il secondo e dichiarati inammissibili il terzo ed il quarto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla M della Campania per nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio. PQM La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo motivo e dichiara inammissibili il terzo ed il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per
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