CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18123/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31823/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentatoe difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. –intimata – Avverso la sentenza n. 1 106 /20 2 1 del la [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 11 ottobre2021. [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 31823/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del18 maggio 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. promosseespropriazione di crediti in danno di [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti, quale terzo pignorato, della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., datrice di lavoro della esecutata. Avverso detta procedura [OSCURATO:PERSONA] spiegò opposizione alla esecuzione, deducendo, in sintesi, l’estinzione del credito azionato in conseguenza di ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ. resa all’esito di precedente espropriazione in suo danno intentata ed avente ad oggetto la quota pignorabile della retribuzione corrispostale dalla [OSCURATO:SOCIETA], disattesa in prime cure dal Tribunale di Cuneo, è stata accolta, a seguito di appello della Bergese, dalla decisione in epigrafe indicata la quale ha dichiarato insussistente il diritto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a procedere all’esecuzione attivata. 3. Ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidandosi a tre motivi, cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], mentre non svolge difese in grado di legittimità la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. 4. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. 5. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia «nullità della sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ.», in specie per la «irriducibile contraddittorietà» tra il principio di diritto enunciato (necessità di effettivo pagamento dal terzo al creditore assegnatario ex r.g. n. 31823/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] art. 553 cod. proc. civ.) e l’affermazione della mancata estinzione del credito per mancata prova dell’inadempimento del terzopignorato. 1.1. La doglianza è infondata. L’argomentazione sviluppata dalla gravata pronuncia a suffragio del dictum adottato non è affetta dal vizio motivazionale lamentato, in abstracto sussumibile nel catalogo delle anomalie denunciabili in sede di legittimità, alla luce della formulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., come costantemente inteso da questa Corte (sul punto, basti qui menzionare Cass., Sez. U, 22/09/2014, n. 19881 e Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053, seguite da conformi arresti). Il ragionamento del giudice territoriale si connota, al contrario, per la coerenza tra la regola enunciatain via generale e la sua applicazione al caso: posta la necessità (ai fini dell’estinzione del credito azionato in via esecutiva) di un effettivo pagamento ad opera del terzo pignorato, la Corte piemontese ne ha infatti accertato l’insussistenza, pur della relativa prova gravando il creditore assegnatario. 2. Con il secondo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. A dire dell’impugnante, erroneamente il giudice di merito «ha fatto discendere dalle trattenute operate sulle buste paga della debitrice il fatto ignoto dell’avvenuto pagamento da parte della società terza pignorata», così valorizzando, in difetto di altri elementi indiziari, una circostanza priva dei caratteri della gravità, precisione e concordanza. 3. Il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ. in tema di ripartizione dell’onere della prova, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Si sostiene, in breve, che la prova del pagamento, fatto estintivo del credito fatto valere, sia stata indebitamente addossata a carico del creditore procedente opposto, anziché del debitore opponente. r.g. n. 31823/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4. Le doglianze testé riassunte – da scrutinare congiuntamente, poiché avvinte da stretta connessione –sono fondate e vanno accolte. Unico motivo dell’opposizione in parola è l’estinzione del credito azionato per effetto di una precedente espropriazione presso terzi definita con assegnazione di quota della retribuzione all’esecutata dovuta dalla sua datrice di lavoro. Il perfezionamento del peculiare fatto estintivo così dedotto richiede una effettiva attuazione dell’ordine impartito dal giudice al terzo pignorato ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ.: l’assegnazione del credito, in quanto disposta «salvo esazione», non opera l’immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, la quale è assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario (art. 2928 cod. civ.), evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo del debito del debitor debitoris nei confronti del debitore esecutato e del debito di quest'ultimo verso il creditore assegnatario (Cass. 29/11/2018, n. 30862; Cass. 31/03/2011, n. 7508; Cass. 11/12/2007, n. 25946). Proprio perché si versa in una (tipica) ipotesi di fatto estintivo, la relativa prova grava sulla parte che di esso voglia avvalersi: nel caso de quo, incombe sull’esecutato opponente dimostrare che il terzo pignorato abbia (non soltanto trattenuto ma altresì) corrisposto al creditore assegnatario le somme oggetto dell’ordinanza. Invero, per scolastica nozione, la dimostrazione dell’adempimento di un’obbligazione ricade sul soggetto debitore che ciò affermi: e su tale principio generale non spiega incidenza la peculiare circostanza che l’ adempi mento si realizzi attraverso un’attività di un terzo soggetto, a tanto tenuto in forza di provvedimento giudiziale. D’altro canto, il modus adimplendi addotto, il pagamento, postula il trasferimento - ancorché non in forma di materiale traditio - della somma nella sfera patrimoniale dell’accipiens, cioè il conseguimento ad r.g. n. 31823/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] opera di quest’ultimo della disponibilità della somma, effetto che non può certo ritenersi verificatocon il mero accantonamento di importi da parte del soggetto obbligato al versamento. La prova del pagamento può, senza dubbio alcuno, essere fornita mediante presunzioni, purché provviste dei requisiti stabiliti dagli artt.2727 e 2729 cod. civ.: ma deve trattarsi di circostanze fattuali note rivelatrici, secondo criteri di normale inferenza causale, del concreto incameramento delle somme da parte del creditore, non già di attività meramente prodromiche (seppur finalizzate) all’ingresso del denaro nella sfera di disponibilità del creditore stesso. Di questi princìpi non ha fatto buon governo la Corte territoriale, invertendo i criteri di ripartizione tra i contraddittori dell’onus probandi e malamente applicando le regole in tema di prova presuntiva. 5. In accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, rigettato il primo, va disposta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame, occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione. 6. Al giudice del rinvio è altresì demandato di provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. Rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, cui demanda di provv