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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 08742/2026

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I-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCAMPANIA n. 940/2023 depositata il 31/01/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del26/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].L’istituto di credito ricorrente, nel corso di un’esecuzione immobiliare perpignoramento presso terzi, ottenne l’assegnazione d’una somma inNumero registro generale 16483/2023Numero sezionale 2832/2026Numero di raccolta generale 8742/2026Data pubblicazione 08/04/2026relazione a cui l’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 6 della tariffa,parte prima (Atti soggetti a registrazione in termine fisso.

Atti di cessionedi crediti), d.P.R. 131/86, determinò l’imposta di registro in € 2.158,00applicando l’aliquota dello 0,50% in base all’art. 8, comma 1, lett. a) dellapredetta tariffa.La banca impugnava l’avviso di liquidazione avanti alla CommissioneTributaria Provinciale di Napoli, sostenendo che dovesse invece applicarsil’art. 8, lett. d), della medesima tariffa, che prevede per gli atti giudiziarinon recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenutopatrimoniale, l’imposizione in misura fissa.Il primo giudice, con sentenza n. 7458 del 15/7/2022, accoglieva il ricorsorichiamando il principio sancito da Cass. 27754/21.L’Agenzia delle Entrate proponeva appello avanti alla CommissioneTributaria Regionale per la Campania che, nel contraddittorio con la bancae mediante la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva il gravame.Secondo il giudice d’appello, non poteva condividersi la tesi dell’appellatasecondo cui, assegnando la somma, si attuava un provvedimentomeramente esecutivo destinato a realizzare coattivamente il pagamento disomme già spettanti al creditore in forza di preesistente titolo.[OSCURATO:PERSONA] richiamava l’orientamento di questaCorte di cui alla sentenza n. 7306/2021 secondo il quale l’ordinanzad’assegnazione del credito in una procedura esecutiva ex art. 553 c.p.c.va assoggettata a imposta proporzionale ai sensi dell’art. 8, comma primo,lett. a) della tariffa succitata.Ricorre per cassazione l’istituto di credito sulla base di due motivi.Resiste l’Agenzia con controricorso.Il consigliere delegato, con atto 3 ottobre 2025, ha formulato proposta didefinizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. ritenendo che:- vi sia un consolidato orientamento di questa Corte sull’assoggettabilitàad autonoma tassazione di registro, rispetto al titolo esecutivo, medianteNumero registro generale 16483/2023Numero sezionale 2832/2026Numero di raccolta generale 8742/2026Data pubblicazione 08/04/2026imposta proporzionale, dovendo l’assegnazione ricondursi aiprovvedimenti aventi effetti traslativi di cui all’art. 8, lett. a), del d.P.R.131/86 (anziché la lett. d) come richiesto dalla ricorrente, che prevedel’applicazione in misura fissa);- ai sensi dell’art. 37 del medesimo d.P.R. e dell’art. 8 (Atti soggetti aregistrazione in termine fisso.

Atti giudiziari), comma primo, lett. a) dellatariffa, ossia atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia dicontroversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio,compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione equelli di assegnazione recanti trasferimento o costituzione di diritti reali subeni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti - la tariffacitata si applica ai provvedimenti d’aggiudicazione e assegnazione,ritenendosi “assegnazione” i provvedimenti di cui all’art. 505 c.p.c. nonchédagli artt. 529, 539, 552 e ss. e 588 c.p.c., tenuto conto della naturatraslativa dell’ordinanza d’assegnazione, con conseguente correttezzadella tariffa applicata;- l’applicazione dell’imposta a ogni singolo atto dell’[OSCURATO:PERSONA] e laqualifica in termini di “imposta d’atto” non concretizza violazione dell’art.53 Cost. in tema di capacità contributiva.Con atto depositato il 5 novembre 2025 la ricorrente ha formulato istanzadi decisione ex art. 380-bis c.p.c. e, con successivo atto depositato il 24febbraio 2026, ha altresì richiesto che la questione, così come quellaanaloga di cui ai ricorsi aventi rr.gg. 20961/2022 e 16526/2023, anch’essichiamati all’odierna adunanza avanti al medesimo collegio, sia trattata inpubblica udienza.RAGIONI DELLA DECISIONEVa preliminarmente richiamata la costante giurisprudenza di questa Cortesecondo cui, nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsiNumero registro generale 16483/2023Numero sezionale 2832/2026Numero di raccolta generale 8742/2026Data pubblicazione 08/04/2026inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bisc.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente dellasezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta didefinizione può far parte - ed eventualmente essere nominato relatore -del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degliartt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivelauna funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore dipronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguentealla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si susseguenel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e concontenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (Cass.Sez.

U., 10/04/2024, n. 9611, Rv. 670667 - 01).Deve inoltre ritenersi, anche alla luce di quanto si dirà infra, che laquestione prospettata nel ricorso non abbia rilevanza nomofilattica nonpotendo quindi accogliersi l’istanza che la stessa sia trattata in pubblicaudienza.1.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione ed errataapplicazione dell’art. 8, comma 1, lett. a) della Tariffa - Parte Prima,allegata al d.P.R. 131/1986, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3c.p.c.2.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e, inparticolare, la mancata applicazione dell’art. 8, comma 1, lett. d) dellaTariffa - Parte Prima, allegata al d.P.R. 131/1986, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c.Con riferimento a entrambi i motivi, la ricorrente sostiene che vi sia uncontrasto di giurisprudenza tra le pronunce di questa Corte, ritenendoNumero registro generale 16483/2023Numero sezionale 2832/2026Numero di raccolta generale 8742/2026Data pubblicazione 08/04/2026favorevoli alla tesi della ricorrente, le decisioni di Cass. 9400/2007,27754/21 e 30279/2021, che in sostanza identificano l’ordinanza diassegnazione quale mero atto esecutivo relegandosi pertanto la previsioneinvocata dall’Agenzia ai casi di cessione di credito, in senso contrario Cass.7306 e 27668/2021.Argomenta sulla natura meramente esecutiva dell’assegnazione, pur nonnegando che l’ordinanza abbia un effetto traslativo, ma evidenziandocome tale effetto non sia assimilabile né a una condanna, né a untrasferimento o costituzione di diritto reale, né a un accertamento didiritto, non risolvendo conflitti tra le parti o introducendo novitànell’ambito dei rapporti patrimoniali, ma limitandosi a disporre unpagamento in forza d’un titolo già esistente, con conseguente applicabilitàdell’imposta in misura fissa, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. d), dellatariffa, parte I, del d.P.R. 131/86.

La disposizione prevede sì l’applicazionealle assegnazioni ma non la necessaria imposizione a tariffa proporzionale,dovendosi vagliare puntualmente la natura e gli effetti dell’atto secondo iprincipi del diritto tributario.

Dovrebbe pertanto escludersi ogni riferimentoagli atti recanti costituzione o trasferimento di diritti reali su beni immobilio su unità da diporto ovvero su altri beni o diritti, previsti dalla citata lett.a) dell’art. 8.

Si assume che la stessa sarebbe applicabile solo altrasferimento e costituzione di diritti reali e che la natura stessa di“imposta d’atto”, caratteristica dell’imposta di registro, richiede unacorrelazione stretta tra contenuto sostanziale dell’atto e forma impositivaapplicabile, non essendo ammissibile una tassazione proporzionaleladdove l’atto non realizzi un effetto dispositivo.

Si evidenzia, inoltre,come la soluzione prospettata dall’Amministrazione violerebbe l’art. 23Cost. introducendo un prelievo privo di base legale.3.

I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente vertendo insostanza entrambi della medesima questione, sono infondati.Numero registro generale 16483/2023Numero sezionale 2832/2026Numero di raccolta generale 8742/2026Data pubblicazione 08/04/20263.1 È infatti noto come Cass. Sez. 5, 20/04/2007, n. 9400, suindicata,seguita più recentemente dalle pronunce 27754 e 30279/21 che però silimitano a richiamarla senza svolgere altre considerazioni, ha ritenuto chel'ordinanza prevista dagli artt. 552 e 529 cod. proc. civ. sia teoricamenteassoggettabile all'imposta, ai sensi dell'art. 8 della tariffa, parte prima,allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, se definisce, anche parzialmente,il giudizio, e in tal caso sarebbe sussumibile nell'ipotesi di registrazione atassa fissa di cui alla lettera d).3.2 Tuttavia la giurisprudenza successivamente consolidatasi del tuttoprevalente ha affermato che l'ordinanza di assegnazione del credito art.553 c.p.c. assoggettabile ad autonoma tassazione rispetto al titolo postoa base della procedura esecutiva, e specificamente, ad impostaproporzionale, dovendo ricondursi ai provvedimenti aventi effetti traslatividi cui all'art. 8, lett. a) del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Cass. Sez. 5,16/03/2021, n. 7306).

Tale insegnamento è stato seguito anche inpronunce recentissime, quali la 4546 del 28 febbraio 2026 che, inmotivazione, richiama le conformi 7306/21, 19394/17, 11660/16 e7508/11.1.4 In particolare, la citata pronuncia n. 7306/21, richiamata da quasitutte le successive, analizza e confuta le tesi poste a base della sentenza9400/07, specificando altresì che la lett. d) invocata riguarda diritti chenon hanno natura patrimoniale, dovendosi invece ritenere che tal naturasia connaturata all’assegnazione in questione.

Non è d’ostacolo a taleconvinzione il fatto di non avere certezza della futura solvibilità dei terzipignorati, poiché ciò non esclude la natura traslativa dell’ordinanzad’assegnazione, dovendosi richiamare altresì l’insegnamento di17195/2025 cit., che, a sua volta, richiama Cass. n. 18123/2023; Cass. n.30862/2018; Cass. n. 11660/2016; Cass. n. 25946/2007.1.5 Cass. n. 30917/25 chiarisce inoltre come non vi sia indebitaduplicazione d’imposta poiché, anche nel caso in cui il debitor debitorisNumero registro generale 16483/2023Numero sezionale 2832/2026Numero di raccolta generale 8742/2026Data pubblicazione 08/04/2026risultasse insolvente costringendo il creditore a iniziare una nuovaesecuzione, oggetto del trasferimento non è il credito di cui al titolo masolo quello del debitor debitoris, essendo ormai pacifico (Cass. n.27265/25) che la base imponibile è il credito assegnato e non il totale delcredito.1.6 Analogamente, non può sostenersi la duplicazione sulla base del fattoche il titolo esecutivo (ad es. decreto ingiuntivo) è già sottopostoall’imposta, stante la diversità degli atti, ciascuno dei quali idoneo aprodurre effetti giuridici autonomi.

Pertanto, in applicazione dei suddettiprincipi di diritto, nell’ipotesi di cessione di crediti futuri (quali quelliderivanti da canoni di locazione non ancora scaduti) l’oggetto dellaimposizione non è costituito dall’intero credito (originariamente)assegnato sino alla concorrenza del credito per cui si procede, bensìesclusivamente dal credito effettivamente pignorato, dovendosi, nellafattispecie in esame, tenere conto della durata dei contratti stipulati daiterzi pignorati.1.7 Neppure può ritenersi, come chiarito nella pronuncia n. 1227 del 20gennaio 2026, che in tale orientamento s’annidi una violazione dell’art. 53Cost, alla stregua della natura di imposta d'atto dell'imposta di registroribadita dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 158 del 2020; ciòcomporta che, in conformità con l'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, nel casoin cui l'atto da registrare sia una sentenza, è al contenuto e agli effettidella stessa che occorre fare riferimento, senza possibilità di utilizzareelementi ad essa estranei (Cass., 19/06/2020, n. 12013; Cass.,7/11/2012, n. 19247; Cass., 27/10/2006, n. 23243).1.8 Tale affermazione non viola il principio di capacità contributiva (art. 53Cost.), dal momento che esso, secondo l’insegnamento della CorteCostituzionale, non si oppone «in modo assoluto a una diversaconcretizzazione da parte legislatore dei principi di capacità contributiva e,conseguentemente, di eguaglianza tributaria», la quale identifichi iNumero registro generale 16483/2023Numero sezionale 2832/2026Numero di raccolta generale 8742/2026Data pubblicazione 08/04/2026presupposti impostivi «nei soli effetti giuridici desumibili dal negoziocontenuto nell'atto presentato per la registrazione, senza alcun rilievo dielementi tratti aliunde, "salvo quanto disposto dagli articoli successivi"dello stesso testo unico» (stessa Corte Cost 158/2018).2.

Deve quindi ritenersi che il ricorso sia infondato e la sua reiezionedetermini la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese della fasedi legittimità, da liquidarsi come da dispositivo, a favore dell’Agenziacontroricorrente.

Ai sensi dell’art. 380-bis, comma terzo, c.p.c. la stessava altresì condannata al pagamento delle somme previste dall’art. 96,commi terzo e quarto, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo

13. P.Q.MRespinge il ricorso.Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del grado di legittimità afavore dell’Agenzia controricorrente che liquida in € 1.600,00 percompensi, oltre alle spese prenotate a debito e al pagamento di € 800,00ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c.Condanna la medesima ricorrente al pagamento, ai sensi dell’art. 96,comma quarto, c.p.c., della somma di € 500,00 a favore della cassa delleammende.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Numero registro generale 16483/2023Numero sezionale 2832/2026Numero di raccolta generale 8742/2026Data pubblicazione 08/04/2026Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria dellacorte di cassazione del 26/03/2026.Il PresidenteMilena Balsamo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCAMPANIA n. 940/2023 depositata il 31/01/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del26/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].L’istituto di credito ricorrente, nel corso di un’esecuzione immobiliare perpignoramento presso terzi, ottenne l’assegnazione d’una somma inNumero registro generale 16483/2023Numero sezionale 2832/2026Numero di raccolta generale 8742/2026Data pubblicazione 08/04/2026relazione a cui l’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 6 della tariffa,parte prima (Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti di cessionedi crediti), d.P.R. 131/86, determinò l’imposta di registro in € 2.158,00applicando l’aliquota dello 0,50% in base all’art. 8, comma 1, lett. a) dellapredetta tariffa.La banca impugnava l’avviso di liquidazione avanti alla CommissioneTributaria Provinciale di Napoli, sostenendo che dovesse invece applicarsil’art. 8, lett. d), della medesima tariffa, che prevede per gli atti giudiziarinon recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenutopatrimoniale, l’imposizione in misura fissa.Il primo giudice, con sentenza n. 7458 del 15/7/2022, accoglieva il ricorsorichiamando il principio sancito da Cass. 27754/21.L’Agenzia delle Entrate proponeva appello avanti alla CommissioneTributaria Regionale per la Campania che, nel contraddittorio con la bancae mediante la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva il gravame.Secondo il giudice d’appello, non poteva condividersi la tesi dell’appellatasecondo cui, assegnando la somma, si attuava un provvedimentomeramente esecutivo destinato a realizzare coattivamente il pagamento disomme già spettanti al creditore in forza di preesistente titolo.[OSCURATO:PERSONA] richiamava l’orientamento di questaCorte di cui alla sentenza n. 7306/2021 secondo il quale l’ordinanzad’assegnazione del credito in una procedura esecutiva ex art. 553 c.p.c.va assoggettata a imposta proporzionale ai sensi dell’art. 8, comma primo,lett. a) della tariffa succitata.Ricorre per cassazione l’istituto di credito sulla base di due motivi.Resiste l’Agenzia con controricorso.Il consigliere delegato, con atto 3 ottobre 2025, ha formulato proposta didefinizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. ritenendo che:- vi sia un consolidato orientamento di questa Corte sull’assoggettabilitàad autonoma tassazione di registro, rispetto al titolo esecutivo, medianteNumero registro generale 16483/2023Numero sezionale 2832/2026Numero di raccolta generale 8742/2026Data pubblicazione 08/04/2026imposta proporzionale, dovendo l’assegnazione ricondursi aiprovvedimenti aventi effetti traslativi di cui all’art. 8, lett. a), del d.P.R.131/86 (anziché la lett. d) come richiesto dalla ricorrente, che prevedel’applicazione in misura fissa);- ai sensi dell’art. 37 del medesimo d.P.R. e dell’art. 8 (Atti soggetti aregistrazione in termine fisso. Atti giudiziari), comma primo, lett. a) dellatariffa, ossia atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia dicontroversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio,compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione equelli di assegnazione recanti trasferimento o costituzione di diritti reali subeni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti - la tariffacitata si applica ai provvedimenti d’aggiudicazione e assegnazione,ritenendosi “assegnazione” i provvedimenti di cui all’art. 505 c.p.c. nonchédagli artt. 529, 539, 552 e ss. e 588 c.p.c., tenuto conto della naturatraslativa dell’ordinanza d’assegnazione, con conseguente correttezzadella tariffa applicata;- l’applicazione dell’imposta a ogni singolo atto dell’[OSCURATO:PERSONA] e laqualifica in termini di “imposta d’atto” non concretizza violazione dell’art.53 Cost. in tema di capacità contributiva.Con atto depositato il 5 novembre 2025 la ricorrente ha formulato istanzadi decisione ex art. 380-bis c.p.c. e, con successivo atto depositato il 24febbraio 2026, ha altresì richiesto che la questione, così come quellaanaloga di cui ai ricorsi aventi rr.gg. 20961/2022 e 16526/2023, anch’essichiamati all’odierna adunanza avanti al medesimo collegio, sia trattata inpubblica udienza.RAGIONI DELLA DECISIONEVa preliminarmente richiamata la costante giurisprudenza di questa Cortesecondo cui, nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsiNumero registro generale 16483/2023Numero sezionale 2832/2026Numero di raccolta generale 8742/2026Data pubblicazione 08/04/2026inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bisc.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente dellasezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta didefinizione può far parte - ed eventualmente essere nominato relatore -del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degliartt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivelauna funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore dipronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguentealla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si susseguenel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e concontenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (Cass.Sez. U., 10/04/2024, n. 9611, Rv. 670667 - 01).Deve inoltre ritenersi, anche alla luce di quanto si dirà infra, che laquestione prospettata nel ricorso non abbia rilevanza nomofilattica nonpotendo quindi accogliersi l’istanza che la stessa sia trattata in pubblicaudienza.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione ed errataapplicazione dell’art. 8, comma 1, lett. a) della Tariffa - Parte Prima,allegata al d.P.R. 131/1986, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3c.p.c.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e, inparticolare, la mancata applicazione dell’art. 8, comma 1, lett. d) dellaTariffa - Parte Prima, allegata al d.P.R. 131/1986, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c.Con riferimento a entrambi i motivi, la ricorrente sostiene che vi sia uncontrasto di giurisprudenza tra le pronunce di questa Corte, ritenendoNumero registro generale 16483/2023Numero sezionale 2832/2026Numero di raccolta generale 8742/2026Data pubblicazione 08/04/2026favorevoli alla tesi della ricorrente, le decisioni di Cass. 9400/2007,27754/21 e 30279/2021, che in sostanza identificano l’ordinanza diassegnazione quale mero atto esecutivo relegandosi pertanto la previsioneinvocata dall’Agenzia ai casi di cessione di credito, in senso contrario Cass.7306 e 27668/2021.Argomenta sulla natura meramente esecutiva dell’assegnazione, pur nonnegando che l’ordinanza abbia un effetto traslativo, ma evidenziandocome tale effetto non sia assimilabile né a una condanna, né a untrasferimento o costituzione di diritto reale, né a un accertamento didiritto, non risolvendo conflitti tra le parti o introducendo novitànell’ambito dei rapporti patrimoniali, ma limitandosi a disporre unpagamento in forza d’un titolo già esistente, con conseguente applicabilitàdell’imposta in misura fissa, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. d), dellatariffa, parte I, del d.P.R. 131/86. La disposizione prevede sì l’applicazionealle assegnazioni ma non la necessaria imposizione a tariffa proporzionale,dovendosi vagliare puntualmente la natura e gli effetti dell’atto secondo iprincipi del diritto tributario. Dovrebbe pertanto escludersi ogni riferimentoagli atti recanti costituzione o trasferimento di diritti reali su beni immobilio su unità da diporto ovvero su altri beni o diritti, previsti dalla citata lett.a) dell’art. 8. Si assume che la stessa sarebbe applicabile solo altrasferimento e costituzione di diritti reali e che la natura stessa di“imposta d’atto”, caratteristica dell’imposta di registro, richiede unacorrelazione stretta tra contenuto sostanziale dell’atto e forma impositivaapplicabile, non essendo ammissibile una tassazione proporzionaleladdove l’atto non realizzi un effetto dispositivo. Si evidenzia, inoltre,come la soluzione prospettata dall’Amministrazione violerebbe l’art. 23Cost. introducendo un prelievo privo di base legale.3. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente vertendo insostanza entrambi della medesima questione, sono infondati.Numero registro generale 16483/2023Numero sezionale 2832/2026Numero di raccolta generale 8742/2026Data pubblicazione 08/04/20263.1 È infatti noto come Cass. Sez. 5, 20/04/2007, n. 9400, suindicata,seguita più recentemente dalle pronunce 27754 e 30279/21 che però silimitano a richiamarla senza svolgere altre considerazioni, ha ritenuto chel'ordinanza prevista dagli artt. 552 e 529 cod. proc. civ. sia teoricamenteassoggettabile all'imposta, ai sensi dell'art. 8 della tariffa, parte prima,allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, se definisce, anche parzialmente,il giudizio, e in tal caso sarebbe sussumibile nell'ipotesi di registrazione atassa fissa di cui alla lettera d).3.2 Tuttavia la giurisprudenza successivamente consolidatasi del tuttoprevalente ha affermato che l'ordinanza di assegnazione del credito art.553 c.p.c. assoggettabile ad autonoma tassazione rispetto al titolo postoa base della procedura esecutiva, e specificamente, ad impostaproporzionale, dovendo ricondursi ai provvedimenti aventi effetti traslatividi cui all'art. 8, lett. a) del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Cass. Sez. 5,16/03/2021, n. 7306). Tale insegnamento è stato seguito anche inpronunce recentissime, quali la 4546 del 28 febbraio 2026 che, inmotivazione, richiama le conformi 7306/21, 19394/17, 11660/16 e7508/11.1.4 In particolare, la citata pronuncia n. 7306/21, richiamata da quasitutte le successive, analizza e confuta le tesi poste a base della sentenza9400/07, specificando altresì che la lett. d) invocata riguarda diritti chenon hanno natura patrimoniale, dovendosi invece ritenere che tal naturasia connaturata all’assegnazione in questione. Non è d’ostacolo a taleconvinzione il fatto di non avere certezza della futura solvibilità dei terzipignorati, poiché ciò non esclude la natura traslativa dell’ordinanzad’assegnazione, dovendosi richiamare altresì l’insegnamento di17195/2025 cit., che, a sua volta, richiama Cass. n. 18123/2023; Cass. n.30862/2018; Cass. n. 11660/2016; Cass. n. 25946/2007.1.5 Cass. n. 30917/25 chiarisce inoltre come non vi sia indebitaduplicazione d’imposta poiché, anche nel caso in cui il debitor debitorisNumero registro generale 16483/2023Numero sezionale 2832/2026Numero di raccolta generale 8742/2026Data pubblicazione 08/04/2026risultasse insolvente costringendo il creditore a iniziare una nuovaesecuzione, oggetto del trasferimento non è il credito di cui al titolo masolo quello del debitor debitoris, essendo ormai pacifico (Cass. n.27265/25) che la base imponibile è il credito assegnato e non il totale delcredito.1.6 Analogamente, non può sostenersi la duplicazione sulla base del fattoche il titolo esecutivo (ad es. decreto ingiuntivo) è già sottopostoall’imposta, stante la diversità degli atti, ciascuno dei quali idoneo aprodurre effetti giuridici autonomi. Pertanto, in applicazione dei suddettiprincipi di diritto, nell’ipotesi di cessione di crediti futuri (quali quelliderivanti da canoni di locazione non ancora scaduti) l’oggetto dellaimposizione non è costituito dall’intero credito (originariamente)assegnato sino alla concorrenza del credito per cui si procede, bensìesclusivamente dal credito effettivamente pignorato, dovendosi, nellafattispecie in esame, tenere conto della durata dei contratti stipulati daiterzi pignorati.1.7 Neppure può ritenersi, come chiarito nella pronuncia n. 1227 del 20gennaio 2026, che in tale orientamento s’annidi una violazione dell’art. 53Cost, alla stregua della natura di imposta d'atto dell'imposta di registroribadita dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 158 del 2020; ciòcomporta che, in conformità con l'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, nel casoin cui l'atto da registrare sia una sentenza, è al contenuto e agli effettidella stessa che occorre fare riferimento, senza possibilità di utilizzareelementi ad essa estranei (Cass., 19/06/2020, n. 12013; Cass.,7/11/2012, n. 19247; Cass., 27/10/2006, n. 23243).1.8 Tale affermazione non viola il principio di capacità contributiva (art. 53Cost.), dal momento che esso, secondo l’insegnamento della CorteCostituzionale, non si oppone «in modo assoluto a una diversaconcretizzazione da parte legislatore dei principi di capacità contributiva e,conseguentemente, di eguaglianza tributaria», la quale identifichi iNumero registro generale 16483/2023Numero sezionale 2832/2026Numero di raccolta generale 8742/2026Data pubblicazione 08/04/2026presupposti impostivi «nei soli effetti giuridici desumibili dal negoziocontenuto nell'atto presentato per la registrazione, senza alcun rilievo dielementi tratti aliunde, "salvo quanto disposto dagli articoli successivi"dello stesso testo unico» (stessa Corte Cost 158/2018).2. Deve quindi ritenersi che il ricorso sia infondato e la sua reiezionedetermini la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese della fasedi legittimità, da liquidarsi come da dispositivo, a favore dell’Agenziacontroricorrente. Ai sensi dell’art. 380-bis, comma terzo, c.p.c. la stessava altresì condannata al pagamento delle somme previste dall’art. 96,commi terzo e quarto, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.MRespinge il ricorso.Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del grado di legittimità afavore dell’Agenzia controricorrente che liquida in € 1.600,00 percompensi, oltre alle spese prenotate a debito e al pagamento di € 800,00ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c.Condanna la medesima ricorrente al pagamento, ai sensi dell’art. 96,comma quarto, c.p.c., della somma di € 500,00 a favore della cassa delleammende.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Numero registro generale 16483/2023Numero sezionale 2832/2026Numero di raccolta generale 8742/2026Data pubblicazione 08/04/2026Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria dellacorte di cassazione del 26/03/2026.Il PresidenteMilena Balsamo
Sentenza Cassazione n. 08742/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris