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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2026

Cassazione n. 08137/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 20961/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] SPA rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO-controricorrente-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 235/2022 depositata il 15/02/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20961/2022Numero sezionale 2831/2026Numero di raccolta generale 8137/2026Data pubblicazione 01/04/20261.L’istituto di credito ricorrente, nel corso di un’esecuzione immobiliare perpignoramento presso terzi, ottenne l’assegnazione d’una somma inriferimento a cui l’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 6 della tariffa,parte prima (Atti soggetti a registrazione in termine fisso.

Atti di cessionedi crediti), d.P.R. 131/86, determinò l’imposta di registro in € 1.257,00applicando l’aliquota dello 0,50%.La stessa banca impugnò l’avviso di liquidazione dell’Ufficio avanti allaCommissione Tributaria Provinciale di Treviso sostenendo che dovesseinvece applicarsi l’art. 8, lett. d), della medesima tariffa, che prevede pergli atti giudiziari non recanti trasferimento, condanna o accertamento didiritti a contenuto patrimoniale, l’imposizione in misura fissa.Il primo giudice, con sentenza n. 8 del 4/2/2020, accolse il ricorso.L’Agenzia delle Entrate propose appello avanti alla Commissione TributariaRegionale per il Veneto che, nel contraddittorio con la banca e mediante lasentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello.

Secondo il giudice delgravame, non poteva condividersi la tesi dell’appellata secondo cui,assegnando la somma, si attuava un provvedimento meramente esecutivodestinato a realizzare coattivamente il pagamento di somme già spettantial creditore in forza di preesistente titolo.[OSCURATO:PERSONA] aveva, infatti, ritenuto chel’assegnazione di somme non concretizzasse il trasferimento dellaproprietà di beni mobili, bensì la cessione del corrispondente valore direalizzo, con conseguente applicabilità dell’art. 6 della tariffa giàrichiamato.Ricorre per cassazione l’istituto di credito sulla base di un unico motivo.Resiste l’Agenzia con controricorso.Il consigliere delegato, con atto 3 ottobre 2025, ha formulato proposta didefinizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. ritenendo che:- vi sia un consolidato orientamento di questa Corte sull’assoggettabilitàad autonoma tassazione di registro, rispetto al titolo esecutivo, medianteNumero registro generale 20961/2022Numero sezionale 2831/2026Numero di raccolta generale 8137/2026Data pubblicazione 01/04/2026imposta proporzionale, dovendo l’assegnazione ricondursi aiprovvedimenti aventi effetti traslativi di cui all’art. 8, lett. a), del d.P.R.131/86 (anziché la lett. d) come richiesto dalla ricorrente, che prevedel’applicazione in misura fissa);- ai sensi dell’art. 37 del medesimo d.P.R. e dell’art. 8 (Atti soggetti aregistrazione in termine fisso.

Atti giudiziari), comma primo, lett. a) dellatariffa, ossia atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia dicontroversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio,compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione equelli di assegnazione recanti trasferimento o costituzione di diritti reali subeni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti - la tariffacitata si applica ai provvedimenti d’aggiudicazione e assegnazione,ritenendosi “assegnazione” i provvedimenti di cui all’art. 505 cp.c. nonchédagli artt. 529, 539, 552 e ss. e 588 c.p.c.;- la giurisprudenza abbia confermato la natura traslativa dell’ordinanzad’assegnazione, con conseguente correttezza della tariffa applicata;- non sia pertinente il richiamo alla sentenza n. 9400/2007 di questaCorte, come già chiarito da pronunce successive;- l’applicazione dell’imposta a ogni singolo atto dell’[OSCURATO:PERSONA] e laqualifica in termini di “imposta d’atto” non concretizza violazione dell’art.53 Cost.;- sia legittimità l’applicazione autonoma dell’imposta all’attod’assegnazione rispetto al titolo esecutivo.Con atto depositato il 5 novembre 2025 la ricorrente ha formulato istanzadi decisione ex art. 380-bis c.p.c. e, con successivo atto depositato il 23febbraio 2026, ha altresì richiesto che la questione, così come quellaanaloga di cui ai ricorsi aventi r.g. 16483 e 16526/2023, anch’essichiamati all’odierna adunanza avanti al medesimo collegio, sia trattata inpubblica udienza.Numero registro generale 20961/2022Numero sezionale 2831/2026Numero di raccolta generale 8137/2026Data pubblicazione 01/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va preliminarmente richiamata la costante giurisprudenza di questa Cortesecondo cui, nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsiinammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bisc.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente dellasezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta didefinizione può far parte - ed eventualmente essere nominato relatore -del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degliartt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivelauna funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore dipronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguentealla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si susseguenel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e concontenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (Cass.Sez.

U., 10/04/2024, n. 9611, Rv. 670667 - 01).2.Deve inoltre ritenersi, anche alla luce di quanto si dirà infra, che laquestione prospettata nel ricorso non abbia rilevanza nomofilattica nonpotendo quindi accogliersi l’istanza che la stessa sia trattata in pubblicaudienza.3.

Con l’unico motivo la ricorrente si duole della violazione ed errataapplicazione dell’art. 6 della Tariffa - Parte Prima, allegata al d.P.R.131/1986, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.Sostiene che vi sia un contrasto di giurisprudenza tra le pronunce:- favorevoli alla tesi della ricorrente, quali le Cass. 9400/2007, 27754/21e 30279/2021, che in sostanza identificano l’ordinanza di assegnazionequale mero atto esecutivo relegandosi pertanto la previsione invocatadall’Agenzia ai casi di cessione di credito;- favorevoli alla tesi dell’Agenzia, quali le Cass. 7306 e 27668/2021.Numero registro generale 20961/2022Numero sezionale 2831/2026Numero di raccolta generale 8137/2026Data pubblicazione 01/04/2026Argomenta sulla natura meramente esecutiva dell’assegnazione, pur nonnegando che l’ordinanza abbia un effetto traslativo, ma evidenziandocome tale effetto non sia assimilabile né a una condanna, né a untrasferimento o costituzione di diritto reale, né a un accertamento didiritto, non risolvendo conflitti tra le parti o introducendo novitànell’ambito dei rapporti patrimoniali, ma limitandosi a disporre unpagamento in forza d’un titolo già esistente, con conseguente applicabilitàdell’imposta in misura fissa, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. d), dellatariffa, parte I, del d.P.R. 131/86.

La disposizione prevede sì l’applicazionealle assegnazioni ma non la necessaria imposizione a tariffa proporzionale,dovendosi vagliare puntualmente la natura e gli effetti dell’atto secondo iprincipi del diritto tributario.

Dovrebbe pertanto escludersi ogni riferimentoagli atti recanti costituzione o trasferimento di diritti reali su beni immobilio su unità da diporto ovvero su altri beni o diritti, previsti dalla citata lett.a) dell’art. 8.

Sostiene che la stessa sarebbe applicabile solo altrasferimento e costituzione di diritti reali e che la natura stessa di“imposta d’atto”, caratteristica dell’imposta di registro, richiede unacorrelazione stretta tra contenuto sostanziale dell’atto e forma impositivaapplicabile, non essendo ammissibile una tassazione proporzionaleladdove l’atto non realizzi un effetto dispositivo.

Evidenzia inoltre come lasoluzione prospettata dall’Amministrazione violerebbe l’art. 23 Cost.introducendo un prelievo privo di base legale.4.Il motivo è infondato.4.1.

È infatti noto come la pronuncia Cass. Sez. 5, 20/04/2007, n. 9400,suindicata, seguita più recentemente dalle pronunce 27754 e 30279/21che però si limitano a richiamarla senza svolgere altre considerazioni, haritenuto che l'ordinanza prevista dagli artt. 552 e 529 cod. proc. civ. siateoricamente assoggettabile all'imposta, ai sensi dell'art. 8 della tariffa,parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, se definisce, ancheNumero registro generale 20961/2022Numero sezionale 2831/2026Numero di raccolta generale 8137/2026Data pubblicazione 01/04/2026parzialmente, il giudizio, e in tal caso sarebbe sussumibile nell'ipotesi diregistrazione a tassa fissa di cui alla lettera d).4.2.

Tuttavia la giurisprudenza del tutto prevalente è di contrario avviso,dovendosi condividere l’orientamento richiamato dall’Agenzia secondo cuil'ordinanza di assegnazione del credito art. 553 c.p.c. è assoggettabile adautonoma tassazione rispetto al titolo posto a base della proceduraesecutiva, e specificamente, ad imposta proporzionale, dovendo ricondursiai provvedimenti aventi effetti traslativi di cui all'art. 8, lett. a) del d.P.R.26 aprile 1986, n. 131. (Cass. Sez. 5, 16/03/2021, n. 7306, Rv. 660879 -01).

Tale insegnamento è stato seguito anche in pronunce recentissime,quali la 4546 del 28 febbraio 2026 che, in motivazione, richiama leconformi 7306/21, 19394/17, 11660/16 e 7508/11.4.3.

In particolare la citata 7306/21, richiamata da quasi tutte lesuccessive, analizza e confuta le tesi poste a base della sentenza 9400/07,specificando altresì che la lett. d) invocata riguarderebbe diritti che nonhanno natura patrimoniale, dovendosi invece ritenere che tal natura siaconnaturata all’assegnazione in questione.

Non è d’ostacolo a taleconvinzione il fatto di non avere certezza della futura solvibilità dei terzipignorati, poiché ciò non esclude la natura traslativa dell’ordinanzad’assegnazione, dovendosi richiamare altresì l’insegnamento di17195/2025 cit., che, a sua volta, richiama Cass. n. 18123/2023; Cass. n.30862/2018; Cass. n. 11660/2016; Cass. n. 25946/2007.4.4.

La pronuncia 30917/25 chiarisce inoltre come non vi sia indebitaduplicazione d’imposta poiché, anche nel caso in cui il debitor debitorisrisultasse insolvente costringendo il creditore a iniziare una nuovaesecuzione, oggetto del trasferimento non è il credito di cui al titolo masolo quello del debitor debitoris, essendo ormai pacifico (Cass. 27265/25)che la base imponibile è il credito assegnato e non il totale del credito.4.5.

Analogamente, non può sostenersi la duplicazione sulla base del fattoche il titolo esecutivo (ad es. decreto ingiuntivo) è già sottopostoNumero registro generale 20961/2022Numero sezionale 2831/2026Numero di raccolta generale 8137/2026Data pubblicazione 01/04/2026all’imposta, stante la diversità degli atti, ciascuno dei quali idoneo aprodurre effetti giuridici autonomi.

Pertanto, in applicazione dei suddettiprincipi di diritto, nell’ipotesi di cessione di crediti futuri (quali quelliderivanti da canoni di locazione non ancora scaduti) l’oggetto dellaimposizione non è costituito dall’intero credito (originariamente)assegnato sino alla concorrenza del credito per cui si procede, bensìesclusivamente dal credito effettivamente pignorato, dovendosi, nellafattispecie in esame, tenere conto della durata dei contratti stipulati daiterzi pignorati.4.6.

Neppure può ritenersi, come chiarito nella pronuncia n. 1227 del 20gennaio 2026, che in tale orientamento s’annidi una violazione dell’art. 53Cost, richiamando il fatto che esso conferma la natura di imposta d'attodell'imposta di registro, ribadita dalla Corte Costituzionale nella sentenzan. 158 del 2020, e ciò comporta che, in conformità con l'art. 20 del d.P.R.n. 131/1986, nel caso in cui l'atto da registrare sia una sentenza, è alcontenuto e agli effetti della stessa che occorre fare riferimento, senzapossibilità di utilizzare elementi ad essa estranei (Cass., 19/06/2020, n.12013; Cass., 7/11/2012, n. 19247; Cass., 27/10/2006, n. 23243).4.7.

Tale affermazione non viola il principio di capacità contributiva (art.53 Cost.), dal momento che esso, secondo l’insegnamento della CorteCostituzionale, non si oppone «in modo assoluto a una diversaconcretizzazione da parte legislatore dei principi di capacità contributiva e,conseguentemente, di eguaglianza tributaria», la quale identifichi ipresupposti impostivi «nei soli effetti giuridici desumibili dal negoziocontenuto nell'atto presentato per la registrazione, senza alcun rilievo dielementi tratti aliunde, "salvo quanto disposto dagli articoli successivi"dello stesso testo unico» (stessa Corte Cost 158/2018).5.

Deve quindi ritenersi che il ricorso sia infondato e la sua reiezionedetermini la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese della fasedi legittimità, da liquidarsi come da dispositivo, a favore dell’AgenziaNumero registro generale 20961/2022Numero sezionale 2831/2026Numero di raccolta generale 8137/2026Data pubblicazione 01/04/2026controricorrente.

Ai sensi dell’art. 380-bis, comma terzo, c.p.c. la stessava altresì condannata al pagamento delle somme previste dall’art. 96,commi terzo e quarto, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo

13. P.Q.MRespinge il ricorso.Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del grado di legittimità afavore dell’Agenzia controricorrente che liquida in € 1.400,00 percompensi, oltre alle spese prenotate a debito e al pagamento di € 700,00ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c.Condanna la medesima ricorrente al pagamento, ai sensi dell’art. 96,comma quarto, c.p.c., della somma di € 500,00 a favore della cassa delleammende.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.Il PresidenteMilena Balsamo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 20961/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] SPA rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO-controricorrente-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 235/2022 depositata il 15/02/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20961/2022Numero sezionale 2831/2026Numero di raccolta generale 8137/2026Data pubblicazione 01/04/20261.L’istituto di credito ricorrente, nel corso di un’esecuzione immobiliare perpignoramento presso terzi, ottenne l’assegnazione d’una somma inriferimento a cui l’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 6 della tariffa,parte prima (Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti di cessionedi crediti), d.P.R. 131/86, determinò l’imposta di registro in € 1.257,00applicando l’aliquota dello 0,50%.La stessa banca impugnò l’avviso di liquidazione dell’Ufficio avanti allaCommissione Tributaria Provinciale di Treviso sostenendo che dovesseinvece applicarsi l’art. 8, lett. d), della medesima tariffa, che prevede pergli atti giudiziari non recanti trasferimento, condanna o accertamento didiritti a contenuto patrimoniale, l’imposizione in misura fissa.Il primo giudice, con sentenza n. 8 del 4/2/2020, accolse il ricorso.L’Agenzia delle Entrate propose appello avanti alla Commissione TributariaRegionale per il Veneto che, nel contraddittorio con la banca e mediante lasentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello. Secondo il giudice delgravame, non poteva condividersi la tesi dell’appellata secondo cui,assegnando la somma, si attuava un provvedimento meramente esecutivodestinato a realizzare coattivamente il pagamento di somme già spettantial creditore in forza di preesistente titolo.[OSCURATO:PERSONA] aveva, infatti, ritenuto chel’assegnazione di somme non concretizzasse il trasferimento dellaproprietà di beni mobili, bensì la cessione del corrispondente valore direalizzo, con conseguente applicabilità dell’art. 6 della tariffa giàrichiamato.Ricorre per cassazione l’istituto di credito sulla base di un unico motivo.Resiste l’Agenzia con controricorso.Il consigliere delegato, con atto 3 ottobre 2025, ha formulato proposta didefinizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. ritenendo che:- vi sia un consolidato orientamento di questa Corte sull’assoggettabilitàad autonoma tassazione di registro, rispetto al titolo esecutivo, medianteNumero registro generale 20961/2022Numero sezionale 2831/2026Numero di raccolta generale 8137/2026Data pubblicazione 01/04/2026imposta proporzionale, dovendo l’assegnazione ricondursi aiprovvedimenti aventi effetti traslativi di cui all’art. 8, lett. a), del d.P.R.131/86 (anziché la lett. d) come richiesto dalla ricorrente, che prevedel’applicazione in misura fissa);- ai sensi dell’art. 37 del medesimo d.P.R. e dell’art. 8 (Atti soggetti aregistrazione in termine fisso. Atti giudiziari), comma primo, lett. a) dellatariffa, ossia atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia dicontroversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio,compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione equelli di assegnazione recanti trasferimento o costituzione di diritti reali subeni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti - la tariffacitata si applica ai provvedimenti d’aggiudicazione e assegnazione,ritenendosi “assegnazione” i provvedimenti di cui all’art. 505 cp.c. nonchédagli artt. 529, 539, 552 e ss. e 588 c.p.c.;- la giurisprudenza abbia confermato la natura traslativa dell’ordinanzad’assegnazione, con conseguente correttezza della tariffa applicata;- non sia pertinente il richiamo alla sentenza n. 9400/2007 di questaCorte, come già chiarito da pronunce successive;- l’applicazione dell’imposta a ogni singolo atto dell’[OSCURATO:PERSONA] e laqualifica in termini di “imposta d’atto” non concretizza violazione dell’art.53 Cost.;- sia legittimità l’applicazione autonoma dell’imposta all’attod’assegnazione rispetto al titolo esecutivo.Con atto depositato il 5 novembre 2025 la ricorrente ha formulato istanzadi decisione ex art. 380-bis c.p.c. e, con successivo atto depositato il 23febbraio 2026, ha altresì richiesto che la questione, così come quellaanaloga di cui ai ricorsi aventi r.g. 16483 e 16526/2023, anch’essichiamati all’odierna adunanza avanti al medesimo collegio, sia trattata inpubblica udienza.Numero registro generale 20961/2022Numero sezionale 2831/2026Numero di raccolta generale 8137/2026Data pubblicazione 01/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente richiamata la costante giurisprudenza di questa Cortesecondo cui, nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsiinammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bisc.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente dellasezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta didefinizione può far parte - ed eventualmente essere nominato relatore -del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degliartt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivelauna funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore dipronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguentealla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si susseguenel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e concontenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (Cass.Sez. U., 10/04/2024, n. 9611, Rv. 670667 - 01).2.Deve inoltre ritenersi, anche alla luce di quanto si dirà infra, che laquestione prospettata nel ricorso non abbia rilevanza nomofilattica nonpotendo quindi accogliersi l’istanza che la stessa sia trattata in pubblicaudienza.3. Con l’unico motivo la ricorrente si duole della violazione ed errataapplicazione dell’art. 6 della Tariffa - Parte Prima, allegata al d.P.R.131/1986, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.Sostiene che vi sia un contrasto di giurisprudenza tra le pronunce:- favorevoli alla tesi della ricorrente, quali le Cass. 9400/2007, 27754/21e 30279/2021, che in sostanza identificano l’ordinanza di assegnazionequale mero atto esecutivo relegandosi pertanto la previsione invocatadall’Agenzia ai casi di cessione di credito;- favorevoli alla tesi dell’Agenzia, quali le Cass. 7306 e 27668/2021.Numero registro generale 20961/2022Numero sezionale 2831/2026Numero di raccolta generale 8137/2026Data pubblicazione 01/04/2026Argomenta sulla natura meramente esecutiva dell’assegnazione, pur nonnegando che l’ordinanza abbia un effetto traslativo, ma evidenziandocome tale effetto non sia assimilabile né a una condanna, né a untrasferimento o costituzione di diritto reale, né a un accertamento didiritto, non risolvendo conflitti tra le parti o introducendo novitànell’ambito dei rapporti patrimoniali, ma limitandosi a disporre unpagamento in forza d’un titolo già esistente, con conseguente applicabilitàdell’imposta in misura fissa, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. d), dellatariffa, parte I, del d.P.R. 131/86. La disposizione prevede sì l’applicazionealle assegnazioni ma non la necessaria imposizione a tariffa proporzionale,dovendosi vagliare puntualmente la natura e gli effetti dell’atto secondo iprincipi del diritto tributario. Dovrebbe pertanto escludersi ogni riferimentoagli atti recanti costituzione o trasferimento di diritti reali su beni immobilio su unità da diporto ovvero su altri beni o diritti, previsti dalla citata lett.a) dell’art. 8. Sostiene che la stessa sarebbe applicabile solo altrasferimento e costituzione di diritti reali e che la natura stessa di“imposta d’atto”, caratteristica dell’imposta di registro, richiede unacorrelazione stretta tra contenuto sostanziale dell’atto e forma impositivaapplicabile, non essendo ammissibile una tassazione proporzionaleladdove l’atto non realizzi un effetto dispositivo. Evidenzia inoltre come lasoluzione prospettata dall’Amministrazione violerebbe l’art. 23 Cost.introducendo un prelievo privo di base legale.4.Il motivo è infondato.4.1. È infatti noto come la pronuncia Cass. Sez. 5, 20/04/2007, n. 9400,suindicata, seguita più recentemente dalle pronunce 27754 e 30279/21che però si limitano a richiamarla senza svolgere altre considerazioni, haritenuto che l'ordinanza prevista dagli artt. 552 e 529 cod. proc. civ. siateoricamente assoggettabile all'imposta, ai sensi dell'art. 8 della tariffa,parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, se definisce, ancheNumero registro generale 20961/2022Numero sezionale 2831/2026Numero di raccolta generale 8137/2026Data pubblicazione 01/04/2026parzialmente, il giudizio, e in tal caso sarebbe sussumibile nell'ipotesi diregistrazione a tassa fissa di cui alla lettera d).4.2. Tuttavia la giurisprudenza del tutto prevalente è di contrario avviso,dovendosi condividere l’orientamento richiamato dall’Agenzia secondo cuil'ordinanza di assegnazione del credito art. 553 c.p.c. è assoggettabile adautonoma tassazione rispetto al titolo posto a base della proceduraesecutiva, e specificamente, ad imposta proporzionale, dovendo ricondursiai provvedimenti aventi effetti traslativi di cui all'art. 8, lett. a) del d.P.R.26 aprile 1986, n. 131. (Cass. Sez. 5, 16/03/2021, n. 7306, Rv. 660879 -01). Tale insegnamento è stato seguito anche in pronunce recentissime,quali la 4546 del 28 febbraio 2026 che, in motivazione, richiama leconformi 7306/21, 19394/17, 11660/16 e 7508/11.4.3. In particolare la citata 7306/21, richiamata da quasi tutte lesuccessive, analizza e confuta le tesi poste a base della sentenza 9400/07,specificando altresì che la lett. d) invocata riguarderebbe diritti che nonhanno natura patrimoniale, dovendosi invece ritenere che tal natura siaconnaturata all’assegnazione in questione. Non è d’ostacolo a taleconvinzione il fatto di non avere certezza della futura solvibilità dei terzipignorati, poiché ciò non esclude la natura traslativa dell’ordinanzad’assegnazione, dovendosi richiamare altresì l’insegnamento di17195/2025 cit., che, a sua volta, richiama Cass. n. 18123/2023; Cass. n.30862/2018; Cass. n. 11660/2016; Cass. n. 25946/2007.4.4. La pronuncia 30917/25 chiarisce inoltre come non vi sia indebitaduplicazione d’imposta poiché, anche nel caso in cui il debitor debitorisrisultasse insolvente costringendo il creditore a iniziare una nuovaesecuzione, oggetto del trasferimento non è il credito di cui al titolo masolo quello del debitor debitoris, essendo ormai pacifico (Cass. 27265/25)che la base imponibile è il credito assegnato e non il totale del credito.4.5. Analogamente, non può sostenersi la duplicazione sulla base del fattoche il titolo esecutivo (ad es. decreto ingiuntivo) è già sottopostoNumero registro generale 20961/2022Numero sezionale 2831/2026Numero di raccolta generale 8137/2026Data pubblicazione 01/04/2026all’imposta, stante la diversità degli atti, ciascuno dei quali idoneo aprodurre effetti giuridici autonomi. Pertanto, in applicazione dei suddettiprincipi di diritto, nell’ipotesi di cessione di crediti futuri (quali quelliderivanti da canoni di locazione non ancora scaduti) l’oggetto dellaimposizione non è costituito dall’intero credito (originariamente)assegnato sino alla concorrenza del credito per cui si procede, bensìesclusivamente dal credito effettivamente pignorato, dovendosi, nellafattispecie in esame, tenere conto della durata dei contratti stipulati daiterzi pignorati.4.6. Neppure può ritenersi, come chiarito nella pronuncia n. 1227 del 20gennaio 2026, che in tale orientamento s’annidi una violazione dell’art. 53Cost, richiamando il fatto che esso conferma la natura di imposta d'attodell'imposta di registro, ribadita dalla Corte Costituzionale nella sentenzan. 158 del 2020, e ciò comporta che, in conformità con l'art. 20 del d.P.R.n. 131/1986, nel caso in cui l'atto da registrare sia una sentenza, è alcontenuto e agli effetti della stessa che occorre fare riferimento, senzapossibilità di utilizzare elementi ad essa estranei (Cass., 19/06/2020, n.12013; Cass., 7/11/2012, n. 19247; Cass., 27/10/2006, n. 23243).4.7. Tale affermazione non viola il principio di capacità contributiva (art.53 Cost.), dal momento che esso, secondo l’insegnamento della CorteCostituzionale, non si oppone «in modo assoluto a una diversaconcretizzazione da parte legislatore dei principi di capacità contributiva e,conseguentemente, di eguaglianza tributaria», la quale identifichi ipresupposti impostivi «nei soli effetti giuridici desumibili dal negoziocontenuto nell'atto presentato per la registrazione, senza alcun rilievo dielementi tratti aliunde, "salvo quanto disposto dagli articoli successivi"dello stesso testo unico» (stessa Corte Cost 158/2018).5. Deve quindi ritenersi che il ricorso sia infondato e la sua reiezionedetermini la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese della fasedi legittimità, da liquidarsi come da dispositivo, a favore dell’AgenziaNumero registro generale 20961/2022Numero sezionale 2831/2026Numero di raccolta generale 8137/2026Data pubblicazione 01/04/2026controricorrente. Ai sensi dell’art. 380-bis, comma terzo, c.p.c. la stessava altresì condannata al pagamento delle somme previste dall’art. 96,commi terzo e quarto, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.MRespinge il ricorso.Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del grado di legittimità afavore dell’Agenzia controricorrente che liquida in € 1.400,00 percompensi, oltre alle spese prenotate a debito e al pagamento di € 700,00ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c.Condanna la medesima ricorrente al pagamento, ai sensi dell’art. 96,comma quarto, c.p.c., della somma di € 500,00 a favore della cassa delleammende.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.Il PresidenteMilena Balsamo
Sentenza Cassazione n. 08137/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris