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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 13874/2026

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drea Andreani-ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ope legisdall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 986/2024, depositata il 4/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 986/2024, depositata il 4/11/2024, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado dell’ Emilia-Romagna, inaccoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ha respinto ilricorso della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso diNumero registro generale 9457/2025Numero sezionale 3563/2026Numero di raccolta generale 13874/2026Data pubblicazione 13/05/2026liquidazione n. 2017/004/EM/000000702/0/001, dell’importo di euro20.292,00, emesso dall’Agenzia delle Entrate, per il pagamentodell’imposta di registro in relazione ad un’ ordinanza di assegnazione disomme del giudice dell’esecuzione.Avverso la sentenza la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, mentre l’Agenziadelle Entrate resiste mediante controricorso.Depositata proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c., laricorrente si oppone alla proposta, con istanza di decisione, che illustracon successiva memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Va preliminarmente rilevato che, nel procedimento ai sensi dell’art.380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidentedella sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta didefinizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominatorelatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1,non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51,comma 1, n. 4 e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela unafunzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronunciadefinitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiestadel ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nelmedesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e concontenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (cfr. Sez.U. 9611/2024, cui adde, ex multis, Cass. 19234/2024).2.

Col primo motivo di ricorso si denuncia il vizio di violazione ederrata applicazione dell’art. 8, lett. a), Tariffa - Parte Prima d.P.R. n.131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.2.1.

Col secondo motivo si espone il vizio di violazione e mancataapplicazione di dell’art. 8, lett. d), Tariffa - Parte Prima d.P.R. n. 131/1986,sempre in relazione al medesimo canone censorio.Numero registro generale 9457/2025Numero sezionale 3563/2026Numero di raccolta generale 13874/2026Data pubblicazione 13/05/20262.2.

Nell’uno e nell’altro caso, la ricorrente si duole che la CGT abbiaritenuto applicabile all’ordinanza di assegnazione di somme l’imposta diregistro in misura proporzionale, con aliquota dello 0,50% (ex art. 8, lett.a, Tariffa - Parte Prima, d.P.R. 131/1986), anziché in misura fissa (ex art.8, lett. d), medesima tariffa), ciò sul presupposto – a suo dire errato - chetale ordinanza abbia effetto traslativo.2.3.

I motivi, da esaminarsi congiuntamente per via della loro strettaconnessione, in quanto attinenti alla medesima questione di diritto, sonoinfondati e vanno, perciò, respinti.2.4.

La questione è stata già in altre occasioni affrontata da questaCorte, che l’ha risolta enunciando il principio secondo cui, in tema diimposta di registro ai sensi del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,l’assegnazione in fase esecutiva di crediti del debitore esecutato, avendoeffetto traslativo-cessorio, comporta l’applicazione dell’impostaproporzionale ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della allegata tariffa,parte prima, il quale assoggetta ad imposta in misura proporzionale gli atti“recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o suunità da diporto ovvero su altri beni e diritti” (Cass. 6768/2026;27265/2025; 577/2025).2.5.

Si muove dalla considerazione che l'art. 37 del d.P.R. n. 131 del1986 assoggetta ad imposta di registro gli atti dell'autorità giudiziaria inmateria di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizioe che l'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al citato decreto, nelcomprendere tra tali atti anche “i provvedimenti di aggiudicazione e quellidi assegnazione”, equipara questi ultimi, ai fini tributari, ai provvedimentidecisori.

Ciò in ragione del profilo di specificità che li connota, e checonsiste nell'effetto traslativo di uno specifico bene (mobile, immobile ocredito) da essi prodotto (Cass. 16022/2005).2.6.

Non può, quindi, condividersi l’argomentazione della societàricorrente (ribadita in seno alla memoria conclusiva), la quale contestaNumero registro generale 9457/2025Numero sezionale 3563/2026Numero di raccolta generale 13874/2026Data pubblicazione 13/05/2026l’applicazione dell’imposta in misura proporzionale negando la naturatraslativa dell’ordinanza di assegnazione di somme, che, invece, quantomeno a partire dall’ultimo quinquennio, è costantemente affermata dallapacifica giurisprudenza di legittimità, secondo cui «l'ordinanza diassegnazione del credito pignorato, emanata a seguito della positivadichiarazione del terzo, rappresenta, per la sua natura liquidativa esatisfattiva, l'atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazioneverso terzi, determinante il trasferimento coattivo del credito pignorato daldebitore esecutato al creditore del medesimo, nonché il momento finale el'atto giurisdizionale conclusivo del processo di espropriazione pressoterzi» (Cass. 30917/2025; 577/2025, cit.; 7306/2021, che richiama iprecedenti n. 19394/2017, n. 11660/2016, n. 7508/2011).2.7.

L’ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ. realizza, cioè, iltrasferimento al creditore procedente (o intervenuto) della titolarità delcredito staggito, vale a dire del credito vantato dal debitore esecutatoverso il terzo pignorato, provocando un mutamento del soggetto attivodell’obbligazione gravante sul terzo pignorato, in forza del quale, secondouno schema strutturalmente assimilabile alla cessione del credito,l’assegnatario succede nel diritto spettante al debitore esecutato verso ilterzo (cfr. Cass. 17195/2025, che richiama Cass. 1768/1967, 6317/1983,4494/2001, 11493/2015, 17441/2018, 5489/2019 e 10820/2020).2.8.

L’assegnazione, in quanto disposta «salvo esazione», non producel’immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva,la quale è assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che ilterzo assegnato esegua al creditore assegnatario (art. 2928 cod. civ.),evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo del debito deldebitor debitoris nei confronti del debitore esecutato e del debito diquest’ultimo verso il creditore assegnatario, così configurandosi unascissione tra il momento depauperativo traslativo del credito e quellosatisfattivo, il primo realizzandosi con l’emanazione del provvedimentoNumero registro generale 9457/2025Numero sezionale 3563/2026Numero di raccolta generale 13874/2026Data pubblicazione 13/05/2026giudiziale ed il secondo con il successivo adempimento del terzo (cfr.sempre Cass. 17195/2025, cit., che richiama Cass. 18123/2023,30862/2018, 11660/2016 e 25946/2007).2.9.

La vicenda traslativa del credito staggito, pur con la efficacia prosolvendo condizionata alla sua effettiva riscossione, si verifica, comunque,illico et immediate, al momento della pronuncia dell’ordinanza diassegnazione, determinando questa l’immediato trasferimento del bene-credito in favore dell’assegnatario (sino a concorrenza dell’importooccorrente per soddisfare la pretesa azionata in executivis) e,specularmente e nella stessa misura, l’immediata fuoriuscita delmedesimo credito dal patrimonio del debitore esecutato, e ciò anche conriferimento a crediti futuri, ove sia individuata con certezza la relativafonte (cfr. Cass. 17195/2025, cit.).2.10.

Ebbene, a tali princìpi si sono attenuti i giudici di appello,laddove hanno ritenuto l’ordinanza di assegnazione del credito soggetta adimposta di registro in misura proporzionale, ai sensi dell’art. 8, comma 1,lettera a, della menzionata Tariffa.2.11.

Si impone, quindi, il rigetto del ricorso.3.

La regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, daliquidarsi in dispositivo, segue la soccombenza.3.1.

Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla propostaformulata ex art. 380-bis cod. proc. civ., trova applicazione la disciplinasanzionatoria di cui al terzo e quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ.,come richiamata dall'ultimo comma dell’art. 380-bis.3.2.

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsiinammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis,comma 3, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. 149/2022) - che, neicasi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene unavalutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condannaai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. - codificaNumero registro generale 9457/2025Numero sezionale 3563/2026Numero di raccolta generale 13874/2026Data pubblicazione 13/05/2026un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi a unavalutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva,lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Sez.

U.27433/2023 e 28540/2023).3.3.

La ricorrente va, pertanto, condannata a pagare allacontroricorrente una somma equitativamente determinata ed a versareuna ulteriore somma alla Cassa delle ammende nella misura indicata indispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, infavore della controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità, liquidate in euro 3.100,00, oltre spese prenotate a debito;condanna, altresì, la ricorrente al pagamento, a favore dellacontroricorrente ed ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., dellasomma equitativamente determinata nella misura di euro 3.100,00,nonché al pagamento, in favore della Cassa delle ammende ed inapplicazione dell'art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., della somma dieuro 3.000,00.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 28 aprile 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
drea Andreani-ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ope legisdall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 986/2024, depositata il 4/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 986/2024, depositata il 4/11/2024, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado dell’ Emilia-Romagna, inaccoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ha respinto ilricorso della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso diNumero registro generale 9457/2025Numero sezionale 3563/2026Numero di raccolta generale 13874/2026Data pubblicazione 13/05/2026liquidazione n. 2017/004/EM/000000702/0/001, dell’importo di euro20.292,00, emesso dall’Agenzia delle Entrate, per il pagamentodell’imposta di registro in relazione ad un’ ordinanza di assegnazione disomme del giudice dell’esecuzione.Avverso la sentenza la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, mentre l’Agenziadelle Entrate resiste mediante controricorso.Depositata proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c., laricorrente si oppone alla proposta, con istanza di decisione, che illustracon successiva memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente rilevato che, nel procedimento ai sensi dell’art.380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidentedella sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta didefinizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominatorelatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1,non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51,comma 1, n. 4 e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela unafunzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronunciadefinitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiestadel ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nelmedesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e concontenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (cfr. Sez.U. 9611/2024, cui adde, ex multis, Cass. 19234/2024).2. Col primo motivo di ricorso si denuncia il vizio di violazione ederrata applicazione dell’art. 8, lett. a), Tariffa - Parte Prima d.P.R. n.131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.2.1. Col secondo motivo si espone il vizio di violazione e mancataapplicazione di dell’art. 8, lett. d), Tariffa - Parte Prima d.P.R. n. 131/1986,sempre in relazione al medesimo canone censorio.Numero registro generale 9457/2025Numero sezionale 3563/2026Numero di raccolta generale 13874/2026Data pubblicazione 13/05/20262.2. Nell’uno e nell’altro caso, la ricorrente si duole che la CGT abbiaritenuto applicabile all’ordinanza di assegnazione di somme l’imposta diregistro in misura proporzionale, con aliquota dello 0,50% (ex art. 8, lett.a, Tariffa - Parte Prima, d.P.R. 131/1986), anziché in misura fissa (ex art.8, lett. d), medesima tariffa), ciò sul presupposto – a suo dire errato - chetale ordinanza abbia effetto traslativo.2.3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per via della loro strettaconnessione, in quanto attinenti alla medesima questione di diritto, sonoinfondati e vanno, perciò, respinti.2.4. La questione è stata già in altre occasioni affrontata da questaCorte, che l’ha risolta enunciando il principio secondo cui, in tema diimposta di registro ai sensi del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,l’assegnazione in fase esecutiva di crediti del debitore esecutato, avendoeffetto traslativo-cessorio, comporta l’applicazione dell’impostaproporzionale ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della allegata tariffa,parte prima, il quale assoggetta ad imposta in misura proporzionale gli atti“recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o suunità da diporto ovvero su altri beni e diritti” (Cass. 6768/2026;27265/2025; 577/2025).2.5. Si muove dalla considerazione che l'art. 37 del d.P.R. n. 131 del1986 assoggetta ad imposta di registro gli atti dell'autorità giudiziaria inmateria di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizioe che l'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al citato decreto, nelcomprendere tra tali atti anche “i provvedimenti di aggiudicazione e quellidi assegnazione”, equipara questi ultimi, ai fini tributari, ai provvedimentidecisori. Ciò in ragione del profilo di specificità che li connota, e checonsiste nell'effetto traslativo di uno specifico bene (mobile, immobile ocredito) da essi prodotto (Cass. 16022/2005).2.6. Non può, quindi, condividersi l’argomentazione della societàricorrente (ribadita in seno alla memoria conclusiva), la quale contestaNumero registro generale 9457/2025Numero sezionale 3563/2026Numero di raccolta generale 13874/2026Data pubblicazione 13/05/2026l’applicazione dell’imposta in misura proporzionale negando la naturatraslativa dell’ordinanza di assegnazione di somme, che, invece, quantomeno a partire dall’ultimo quinquennio, è costantemente affermata dallapacifica giurisprudenza di legittimità, secondo cui «l'ordinanza diassegnazione del credito pignorato, emanata a seguito della positivadichiarazione del terzo, rappresenta, per la sua natura liquidativa esatisfattiva, l'atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazioneverso terzi, determinante il trasferimento coattivo del credito pignorato daldebitore esecutato al creditore del medesimo, nonché il momento finale el'atto giurisdizionale conclusivo del processo di espropriazione pressoterzi» (Cass. 30917/2025; 577/2025, cit.; 7306/2021, che richiama iprecedenti n. 19394/2017, n. 11660/2016, n. 7508/2011).2.7. L’ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ. realizza, cioè, iltrasferimento al creditore procedente (o intervenuto) della titolarità delcredito staggito, vale a dire del credito vantato dal debitore esecutatoverso il terzo pignorato, provocando un mutamento del soggetto attivodell’obbligazione gravante sul terzo pignorato, in forza del quale, secondouno schema strutturalmente assimilabile alla cessione del credito,l’assegnatario succede nel diritto spettante al debitore esecutato verso ilterzo (cfr. Cass. 17195/2025, che richiama Cass. 1768/1967, 6317/1983,4494/2001, 11493/2015, 17441/2018, 5489/2019 e 10820/2020).2.8. L’assegnazione, in quanto disposta «salvo esazione», non producel’immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva,la quale è assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che ilterzo assegnato esegua al creditore assegnatario (art. 2928 cod. civ.),evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo del debito deldebitor debitoris nei confronti del debitore esecutato e del debito diquest’ultimo verso il creditore assegnatario, così configurandosi unascissione tra il momento depauperativo traslativo del credito e quellosatisfattivo, il primo realizzandosi con l’emanazione del provvedimentoNumero registro generale 9457/2025Numero sezionale 3563/2026Numero di raccolta generale 13874/2026Data pubblicazione 13/05/2026giudiziale ed il secondo con il successivo adempimento del terzo (cfr.sempre Cass. 17195/2025, cit., che richiama Cass. 18123/2023,30862/2018, 11660/2016 e 25946/2007).2.9. La vicenda traslativa del credito staggito, pur con la efficacia prosolvendo condizionata alla sua effettiva riscossione, si verifica, comunque,illico et immediate, al momento della pronuncia dell’ordinanza diassegnazione, determinando questa l’immediato trasferimento del bene-credito in favore dell’assegnatario (sino a concorrenza dell’importooccorrente per soddisfare la pretesa azionata in executivis) e,specularmente e nella stessa misura, l’immediata fuoriuscita delmedesimo credito dal patrimonio del debitore esecutato, e ciò anche conriferimento a crediti futuri, ove sia individuata con certezza la relativafonte (cfr. Cass. 17195/2025, cit.).2.10. Ebbene, a tali princìpi si sono attenuti i giudici di appello,laddove hanno ritenuto l’ordinanza di assegnazione del credito soggetta adimposta di registro in misura proporzionale, ai sensi dell’art. 8, comma 1,lettera a, della menzionata Tariffa.2.11. Si impone, quindi, il rigetto del ricorso.3. La regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, daliquidarsi in dispositivo, segue la soccombenza.3.1. Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla propostaformulata ex art. 380-bis cod. proc. civ., trova applicazione la disciplinasanzionatoria di cui al terzo e quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ.,come richiamata dall'ultimo comma dell’art. 380-bis.3.2. In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsiinammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis,comma 3, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. 149/2022) - che, neicasi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene unavalutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condannaai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. - codificaNumero registro generale 9457/2025Numero sezionale 3563/2026Numero di raccolta generale 13874/2026Data pubblicazione 13/05/2026un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi a unavalutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva,lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Sez. U.27433/2023 e 28540/2023).3.3. La ricorrente va, pertanto, condannata a pagare allacontroricorrente una somma equitativamente determinata ed a versareuna ulteriore somma alla Cassa delle ammende nella misura indicata indispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, infavore della controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità, liquidate in euro 3.100,00, oltre spese prenotate a debito;condanna, altresì, la ricorrente al pagamento, a favore dellacontroricorrente ed ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., dellasomma equitativamente determinata nella misura di euro 3.100,00,nonché al pagamento, in favore della Cassa delle ammende ed inapplicazione dell'art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., della somma dieuro 3.000,00.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 28 aprile 2026.Il Presidente