Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30279/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA t'\). sul ricorso 31690-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] fi MAGADDINO; - controricorrente - ikg6 avverso la sentenza n. 3489/8/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 29/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. L'Agenzia delle Entrate e del Territorio propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza n. 3489/08/2019, depositata il 29 maggio 2019, notificata in data 22 luglio 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Palermo, che aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente [OSCURATO:PERSONA] contro l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativa all'omessa registrazione dell'ordinanza di assegnazione di crediti emessa in suo favore dal Tribunale ordinario di Palermo nell'ambito di una procedura di esecuzione mobiliare.

Il contribuente si è costituito con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.

Considerato che: 1.Con l'unico motivo l'Ufficio deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 8 e 57 della Tariffa, parte I, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Assume infatti la ricorrente che il giudice a quo, nel rigettare l'appello erariale, avrebbe errato nel ritenere che i Ric. 2019 n. 31690 sez.

MT - ud. 13-05-2021 -2- provvedimenti di assegnazione di crediti pignorati presso terzi, emessi nell'ambito di procedimenti di esecuzione mobiliare, in quanto finalizzati alla mera attuazione di un titolo esecutivo, siano soggetti ad imposta di registro in misura fissa, quando, al contrario, gli stessi, realizzando un trasferimento della titolarità di un diritto di credito da un soggetto ad un altro, devono essere assoggettati ad aliquota proporzionale pari allo 0,50%.

Il controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso erariale, in quanto proposto avverso una sentenza della CTR che ha confermato la sentenza di primo grado, fondando la propria pronuncia su una motivazione identica.

L'inammissibilità, secondo la prospettazione del controricorrente, deriverebbe dunque dall'applicazione dell'art. 348-ter cod. proc. civ., in forza del quale non è ammesso ricorso per cassazione al fine di lamentare vizi nell'impugnata sentenza a norma dell'art. 360 comma primo n. 5) in caso di cosiddetta "doppia conforme".

Tale censura d'inammissibilità deve essere disattesa.

Infatti la ricorrente non ha censurato la sentenza ai sensi dell'art. 360 comma primo n. 5, bensì lamentando una violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 comma primo n. 3, da cui l'inapplicabilità dell'art. 348-ter comma quarto cod. proc. civ.

Tanto premesso, il motivo è infondato.

Invero questa Corte ha già affermato il principio, a cui la CTR si è conformata ed al quale si intende dare in questa sede continuità, secondo cui «In tema di imposta di registro, con riguardo agli atti dell'autorità giudiziaria, l'ordinanza, prevista dagli art. 552 e 529 c.p.c., con la quale il giudice dell'esecuzione assegna ai creditori esecutanti cose possedute da un terzo è teoricamente assoggettabile all'imposta, ai sensi Ric. 2019 n. 31690 sez.

MT - ud. 13-05-2021 -3- dell'art. 8 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, se definisce, anche parzialmente, il giudizio, ed è sussumibile nell'ipotesi di registrazione a tassa fissa di cui alla lettera d).

Ciò in quanto un provvedimento siffatto non contiene alcuna condanna al pagamento di somme né alla consegna della merce (ipotesi di cui alla lettera b dell'art. 8), essendo finalizzata - quali che siano gli incidenti procedurali che lo stesso giudice dell'esecuzione abbia dovuto risolvere - alla mera attuazione di un titolo esecutivo, secondo un piano di riparto concordato; e poiché quella di registro è un'imposta d'atto - sicché in caso di provvedimenti plurimi dell'autorità giudiziaria ciascuno ha una propria ed autonoma veste e fine impositivo, non rilevando il fatto che tutti si riferiscano al medesimo oggetto e alle stesse parti - deve aversi riguardo al contenuto del solo provvedimento, e cioè dell'ordinanza di assegnazione, della cui registrazione si tratta, il quale non risolve contestazioni fra i creditori.

Né, infine, l'assegnazione, (una sorta di "datio in solutum"), nello schema processuale limitato dell'esecuzione mobiliare, costituisce la conseguenza della condanna che pone termine, decidendola, ad una controversia sulla proprietà dei beni, sicché non rientra nella previsione della lett. b) dell'art. 8» (Cass. civ. sez. trib., 20/04/2007, n.9400).

Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. 2.Le spese seguono la soccombenza. 3.Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P. Q. M. Ric. 2019 n. 31690 sez.

MT - ud. 13-05-2021 -4- Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA t'\). sul ricorso 31690-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] fi MAGADDINO; - controricorrente - ikg6 avverso la sentenza n. 3489/8/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 29/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L'Agenzia delle Entrate e del Territorio propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza n. 3489/08/2019, depositata il 29 maggio 2019, notificata in data 22 luglio 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Palermo, che aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente [OSCURATO:PERSONA] contro l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativa all'omessa registrazione dell'ordinanza di assegnazione di crediti emessa in suo favore dal Tribunale ordinario di Palermo nell'ambito di una procedura di esecuzione mobiliare. Il contribuente si è costituito con controricorso. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: 1.Con l'unico motivo l'Ufficio deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 8 e 57 della Tariffa, parte I, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Assume infatti la ricorrente che il giudice a quo, nel rigettare l'appello erariale, avrebbe errato nel ritenere che i Ric. 2019 n. 31690 sez. MT - ud. 13-05-2021 -2- provvedimenti di assegnazione di crediti pignorati presso terzi, emessi nell'ambito di procedimenti di esecuzione mobiliare, in quanto finalizzati alla mera attuazione di un titolo esecutivo, siano soggetti ad imposta di registro in misura fissa, quando, al contrario, gli stessi, realizzando un trasferimento della titolarità di un diritto di credito da un soggetto ad un altro, devono essere assoggettati ad aliquota proporzionale pari allo 0,50%. Il controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso erariale, in quanto proposto avverso una sentenza della CTR che ha confermato la sentenza di primo grado, fondando la propria pronuncia su una motivazione identica. L'inammissibilità, secondo la prospettazione del controricorrente, deriverebbe dunque dall'applicazione dell'art. 348-ter cod. proc. civ., in forza del quale non è ammesso ricorso per cassazione al fine di lamentare vizi nell'impugnata sentenza a norma dell'art. 360 comma primo n. 5) in caso di cosiddetta "doppia conforme". Tale censura d'inammissibilità deve essere disattesa. Infatti la ricorrente non ha censurato la sentenza ai sensi dell'art. 360 comma primo n. 5, bensì lamentando una violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 comma primo n. 3, da cui l'inapplicabilità dell'art. 348-ter comma quarto cod. proc. civ. Tanto premesso, il motivo è infondato. Invero questa Corte ha già affermato il principio, a cui la CTR si è conformata ed al quale si intende dare in questa sede continuità, secondo cui «In tema di imposta di registro, con riguardo agli atti dell'autorità giudiziaria, l'ordinanza, prevista dagli art. 552 e 529 c.p.c., con la quale il giudice dell'esecuzione assegna ai creditori esecutanti cose possedute da un terzo è teoricamente assoggettabile all'imposta, ai sensi Ric. 2019 n. 31690 sez. MT - ud. 13-05-2021 -3- dell'art. 8 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, se definisce, anche parzialmente, il giudizio, ed è sussumibile nell'ipotesi di registrazione a tassa fissa di cui alla lettera d). Ciò in quanto un provvedimento siffatto non contiene alcuna condanna al pagamento di somme né alla consegna della merce (ipotesi di cui alla lettera b dell'art. 8), essendo finalizzata - quali che siano gli incidenti procedurali che lo stesso giudice dell'esecuzione abbia dovuto risolvere - alla mera attuazione di un titolo esecutivo, secondo un piano di riparto concordato; e poiché quella di registro è un'imposta d'atto - sicché in caso di provvedimenti plurimi dell'autorità giudiziaria ciascuno ha una propria ed autonoma veste e fine impositivo, non rilevando il fatto che tutti si riferiscano al medesimo oggetto e alle stesse parti - deve aversi riguardo al contenuto del solo provvedimento, e cioè dell'ordinanza di assegnazione, della cui registrazione si tratta, il quale non risolve contestazioni fra i creditori. Né, infine, l'assegnazione, (una sorta di "datio in solutum"), nello schema processuale limitato dell'esecuzione mobiliare, costituisce la conseguenza della condanna che pone termine, decidendola, ad una controversia sulla proprietà dei beni, sicché non rientra nella previsione della lett. b) dell'art. 8» (Cass. civ. sez. trib., 20/04/2007, n.9400). Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. 2.Le spese seguono la soccombenza. 3.Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P. Q. M. Ric. 2019 n. 31690 sez. MT - ud. 13-05-2021 -4- Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consigli
Sentenza Cassazione n. 30279/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris