CassazionedecretoSezione 3Decisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 16027/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posizione a decreto ingiuntivo per rimborso delle spese di registrazione di ordinanza ex 553 cpc Ad. CC29 maggio 2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9752/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eCORIGLIANO ANITA , presso l’ indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di BENEVENTO n. 175/2022 depositata il 25/01/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponevano opposizione avverso il decreto n. 24/2019 con il quale il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] aveva ad esse ingiunto di pagare la somma di euro 217 in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] a titolo di rimborso delle spese dallo stesso sostenute per la registrazione dell’ordinanza di assegnazione, emessa dal Tribunale di quella città, nell’ambito di procedura esecutiva nella quale esse Poste rivestivano la qualifica di terzo pignorato. [OSCURATO:PERSONA] di Pace, rigettando l’opposizione, confermava il decreto ingiuntivo. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponevano appello le [OSCURATO:PERSONA], insistendo nella richiesta di revoca del decreto. Nel contraddittorio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di Benevento con sentenza n. 175/2022, rigettando l’appello, confermava la sentenza del giudice di primo grado, condannando le Poste alla rifusione delle spese processuali relative al grado in favore della controparte. 2. Avverso la sentenza del Tribunale quale giudice di appello hanno proposto ricorso le Poste. Parte intimata non ha svolto difese. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte ed i Difensori delle parti non hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il depositodella motivazione nel termine disessanta giorni dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il giudice di appello ha ritenuto che: Nel caso di specie, come risulta dalla allegata documentazione, l’ordinanza di assegnazione non contiene l’espresso addebito delle spese relative alla imposta di registro in capo al debitore esecutato, pertanto, si è reso necessario da parte del creditore istaurare un autonomo giudizio per il recupero delle spese nei confronti della parte soccombente nel processo esecutivo. L’azione intrapresa è, pertanto, da ritenersi legittima. Inoltre, sussiste la legittimazione del terzo divenuto nuovo debitore a seguito della modifica soggettiva del rapporto obbligatorio determinato dall’ordinanza ex art. 553 c.p.c. 2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. articola in ricorso tre motivi. 2.1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia: violazione e falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c. in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. nella parte in cui (p. 2) ha statuito la legittimità dell’azione intrapresa. Osserva che l’ordinanza di assegnazione, emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], costituisce titolo esecutivo in ordine alle somme assegnate, comprese le spese conseguenti e necessarie per la sua attuazione (richiama al riguardo Cass. n. 11493/2015 e n. 7532/2014). Sostiene che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto pertanto agire in via esecutiva, liquidando le spese di registrazione con nuovo precetto e che la sentenza impugnata, costituendo un duplicato del titolo esecutivo originario, avrebbe dovuto essere dichiarata nulla. Precisa che nel caso di specie le spese di registrazione dell’ordinanza di assegnazione somme, in quanto rientranti tra le “successive occorrende” ex art. 91 c.p.c. avrebbero potuto essere rimborsate agendo in via esecutiva, cioè azionando il titolo esecutivo costituito dall’ordinanza stessa (e non proponendo una nuova domanda giudiziale, come invece era avvenuto). Sottolinea che la società ricorrente, quale terzo pignorato, non è parte del processo esecutivo, ma mero ausiliario del giudice dell’esecuzione. 2.2. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia: violazione e falsa applicazione degli artt. 57 d.P.R. n. 131/1986 e art. 95 c.p.c. in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. nella parte in cui (p. 3) il giudice di appello - affermando Inoltre sussiste la legittimazione del terzo divenuto nuovo debitore a seguito della modifica soggettiva del rapporto obbligatorio determinato dall’ordinanza ex art. 553 c.p.c. - ha ritenuto che esse Poste, in qualità di terzo pignorato, sia coobbligato nel pagamento dell’imposta di registrazione dell’ordinanza di assegnazione somme. Sottolinea che dal disposto di cui all’art. 57 del d.P.R. n. 131/1986 risulta che esse [OSCURATO:PERSONA], quale terzo pignorato, non assumono la qualità di parte nella procedura esecutiva, come pacifico nella giurisprudenza di legittimità (ad es. Cass. n. 9390/2016). 2.3. Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia: violazione e falsa applicazione dell’art. 95 c.p.c. in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. nella parte in cui il giudice di appello ha affermato che: Nel caso di specie, come risulta dalla allegata documentazione, l’ordinanza di assegnazione non contiene l’espresso addebito delle spese relative alla imposta di registro in capo al debitore esecutato, pertanto, si è reso necessario da parte del creditore istaurare un autonomo giudizio per il recupero delle spese nei confronti della parte soccombente nel processo esecutivo. L’azione intrapresa è, pertanto, da ritenersi legittima . Si duole che il giudice di appello, tanto affermando, ha individuato, quale soggetto soccombente, anche il terzo pignorato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., così costituendo in capo al creditore un ulteriore illegittimo titolo per il recupero delle spese dallo stessosostenute per la registrazione dell’ordinanza di assegnazione. Sottolinea che nella giurisprudenza di questa Corte (che richiama) è principio consolidato quello per cui l’onere delle spese non segue la soccombenza, come nel giudizio di cognizione, ma quello della soggezione del debitore all’esecuzione, ragion per cui le spese di registrazione costituiscono un credito verso l’espropriato (e non già nei confronti del terzo pignorato).Sotto altro profilo si duole che la sentenza impugnata non ha tenuto conto dei principi di diritto affermati da questa Corte in tema di “tara sul ricavato” (e, al riguardo, invoca, ad es., Cass n. 24571/2018 e Cass. n. 10420/2020). 3. Il primo motivo, avente ad oggetto l’abusiva duplicazione del titolo esecutivo trattandosi di importo ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore, è inammissibile. Premesso che non siè tratta to di opposizione all ’ esecuzione, ma di opposizione ad un decreto ingiuntivo, sia pure per ragioni inerenti al processo esecutivo, l’inammissibilità del motivo consegue al fatto che , secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3206, 3215 e 3217, che richiamanoCass. n. 15447/2020) - quando il giudice dell’esecuzione, all’esito di un procedimento di espropriazione forzata di crediti presso terzi, pronuncia ordinanza di assegnazione contenente l ’ espresso addebito all ’ esecutato ( oltre che dei crediti posti in esecuzione e delle spese del processo)del costo di registrazione del provvedimento - il relativo importo deve essere annoverato tra le spese di esecuzione liquidate in favore del creditore e può essere preteso, in sede di escussione del terzo, nei limiti della capienza del credito assegnato, ai sensi dell’art. 95 cod. proc. civ. A tanto consegue il difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo contro l’originario debitore per la ripetizione delle spese di registrazione. Nel caso in esame, come sopra rilevato,il giudice ha accertato che l’ordinanza di assegnazione non conteneva l’espresso addebito all’esecutato delle spese relative all’imposta di registro in capo al debitore esecutato e tale statuizione non risulta impugnata, per cui il motivo difetta di decisività. Donde l’inammissibilità del motivo per difetto di interesse. 4. Fondati sono invece il secondo ed il terzo motivo, che, in quanto entrambi imperniati sulle norme relative all’imposta di registro e sul riparto delle spese nel processo esecutivo, sono qui trattati congiuntamente. Invero, è jus receptumnella giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., cfr., fra le tante, Cass. nn. 3206, 3215 e 3217 del 2022 , che richiamano Cass. n. 10420/2020) il principio per cui, in mancanza di espresso addebito all’esecutato del costo di registrazione, tale importo fa capo al debitore originario, tenuto a rifondere il creditore della spesa, e non al terzo pignorato, in base all’art. 95 cod. proc. civ.; qualora per l’incapienza del credito assegnato l’importo dovuto per l’imposta di registro non possa essere effettivamente recuperato, in tutto o in parte, nei confronti del debitore del debitore (cd. debitor debitoris), questo fa capo per la differenza sussistente sin dall’inizio al debitore originario, tenuto a rifondere il creditore di tutte le spese occorrenti per l’espropriazione forzata. Di tale principio di diritto non ha tenuto conto la sentenza impugnata, che, pertanto, deve essere cassata. Non risultando necessari ulteriori accertamenti di merito,la causa può essere decisa, con definitivo rigetto della domanda proposta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Minichiello nei confronti dell’odierna ricorrente con il ricorso per decreto ingiuntivo, da intendersi – quindi e tra l’altro – revocato. L’accoglimento del ricorso con cassazione della sentenza impugnata senza rinvio, ma con decisione nel merito, comporta la necessità di procedere a diversa regolazione delle spese di lite. Esse seguono la soccombenza dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in entrambi i gradi del giudizio di merito e sono liquidate come da dispositivo, con riferimento alle spese liquidate dai giudici di merito e, per il presente giudizio di legittimità, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata.L’impugnazione è stata accolta e non può esservi luogo, pertanto, alla statuizione di sussistenza dei requisiti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Sez. Un. 4315/2020). P.Q. M. La Corte: -dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; - accoglie il secondo e il terzo motivo e, per l ’ effetto, cassa in relazione la sentenza impugnata e , decidendo nel merito , rigetta la domanda propostadall’odierno intimato contro l’odierna ricorrente; - condanna l ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] alle spese dell’intero giudizio, liquidate:per il primo grado, in euro 330 , oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa; per il grado di appello, in euro 370, oltreiva e cpa e rimborso spese forfetario ; per il presente giudizio di legittimità, in euro 700 ,