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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22383/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 603‒2016 R.G. proposto da: MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, ed AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domiciliano; -ricorrenti – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione, in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA]’ (pec: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA]: Tributi – TARTAGLIA, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 7, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2641/2018 della Corte di appello di Bologna, depositata in data 09/10/2018, notificata in data 31/10/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 giugno2024 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: La SEI, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione,impugnò davanti al Tribunale di Bologna il Ministero delle Finanze il diniego di rimborso della somma complessiva di £ . 68.022.461.900 che sosteneva essere stata indebitamente corrisposta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 ed il 30 settembre 1991 a titolo di imposta erariale di consumo su apparecchi audiovisivi importati in applicazione dellalegge n. 53 del 1983 incompatibile con la disciplina comunitaria e come tale da disapplicare.

La domanda venne rigettata dal Tribunale di Bologna ma la sentenza venneriformata dalla Corte di appello di Bologna,la quale riconobbe il diritto della società contribuente al rimborso dell'imposta nei limiti del quinquennio anteriore alla domanda per £. 35.192.000 secondo i prospetti analitici predisposti per ciascuna annualità dal contribuente con gli interessi nella misura stabilita dalD.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 93 (T.U.L.D.), esclusa la rivalutazione monetaria in quanto debito di valuta rispetto al quale non era stata fornita prova del maggior danno exart. 1224 c.c.

La società contribuente propose ricorso per cassazione cui resistettero gli odierni ricorrenti con controricorso e ricorso incidentale.

Questa Corte, con la sentenza n. 15526 del 2019, accolse soltanto i motivi sub 2 e 3 del ricorso principale a mezzo dei quali era stata contestata « sotto diversi profili la statuizione della Corte di appello sul quantum che accogliendo le richieste subordinate ivi formulate (punti 5 e 6 delle conclusioni dell'atto di appello) [aveva] riconosciuto il diritto ai rimborso nei limiti del quinquennio anteriore alla domanda liquidando l'importo ivi indicato di Euro 18175,15 (L. 35.192.000) mentre le conclusioni richiamate nella comparsa conclusionale avrebbero riportato il diverso (e maggiore) importo di Euro 18.269.973,20 (L. 35.375.601.026) come attestato dalla somma dei singoli numerari richiesti a rimborso per le suddette annualità con l'istanza all'epoca inoltrata con la documentazione a corredo all'Intendenza di finanza e che erroneamente sarebbe stata trascritta con valuta incompleta nelle conclusioni».

Questa Corte riteneva assorbente « il rilievo che avvince parte di entrambi motivi circa il dedotto vizio motivazionale che affliggerebbe la pronunzia in relazione al denunziato "errore ostativo" traducentesi nella enunciazione di un petitum diverso da quello effettivamente voluto (e trascritto solo negli scritti conclusivi dopo che la causa era stata rimessa al Collegio per la decisione).

Su questo specifico punto la Corte di appello ha così statuito "La ripartizione delle annualità è stata esposta dalla società in conteggi analitici in sé non contestati dalla controparte come da prospetto dei rimborsi anno per anno a pag. 9 e 10 dell'atto di impugnazione recanti peraltro somme inferiori rispetto all'analogo prospetto allegato all'istanza di rimborso del [OSCURATO:DATA_NASCITA]".

Ciò significa che la Corte territoriale si è resa perfettamente conto della discrasia contabile ma pur ponendosi il problema della difformità di conteggi tra il documentato ed il domandato lo ha risolto in maniera incongrua senza fornire alcuna spiegazione logica del risultato decisionale raggiunto in osservanza della regola propria del sillogismo premessa-conclusione.

Ebbene nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di merito, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere -dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata.

Tale ampio potere, attribuito al giudice per valutare la reale volontà della parte quale desumibile dal complessivo comportamento processuale della stessa, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sempre sindacabile in sede di legittimità ove il suo esercizio abbia travalicato i predetti limiti ovvero risulti insufficientemente o illogicamente motivato. (Cass.8225/04).

L'iter argomentativo sovra descritto presenta lacune proprio in questa direzione a fronte delle quali la sentenza andrà sul punto cassata per una più corretta determinazione da parte del giudice di rinvio delle somme da rimborsare nel già definito periodo di comporto».

Riassunta la causa dinanzi al giudice di merito, con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Bologna condannava l’Amministrazione finanziaria dello Stato a rimborsare alla SEI la somma di euro 18.251.797,86, pari alla differenza tra l’importo di euro 18.269.973,20 versati dalla società a titolo di imposta erariale di consumo su importazione di prodotti audiovisivi, nel periodo 11/10/1986 – 30/9/1991 e l’importo di euro 18.175,34 già rimborsato alla SEI dall’ Amministrazione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]oltre interessi sul dovutosecondo le modalità specificate nel dispositivo.

Sostenevano i giudici di appello che: a) «Innanzi tutto è raggiunta la prova che la S.E.I. abbia versato, nel periodo 1/1/1983 – 30/9/1991, a titolo di imposta erariale di consumo su prodotti importati, la complessiva somma di £. 68.022.461.900: • lo ha riconosciuto l’Intendenza di Finanza nella nota 21/5/1993 n. 13356 al Ministero delle Finanze in questi termini: “[OSCURATO:PERSONA] di Bologna, con foglio [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 29491, ha confermato l’avvenuto pagamento, da parte della società istante, delle somme richieste a rimborso” (si tratta di una dichiarazione di scienza e non di un atto non consentito di disposizione del potere impositivo) • lo ha ammesso l’ Amministrazione convenuta nelle comparse innanzi al Tribunale ed innanzi alla Corte d’Appello dichiarando: “La [OSCURATO:SOCIETA]. ha sempre corrisposto, pacificamente, l’imposta erariale di consumo sulla importazione di prodotti audiovisivi” • lo ha affermato il Tribunale nella sentenza n. 1816/2001 (“E’ pacifica e non contestata l’avvenuta corresponsione da parte di S.E.I. della somma indicata in atto di citazione a titolo di imposta erariale di consumo”) e la Corte d’Appello nella sentenza n. 1065/2005 (Le bollette di pagamento “sono allegate, in numero di 2356, all’istanza di rimborso dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e l’Intendenza di Finanza trasmise la documentazione tutta al Ministero, chiaramente attestando l’avvenuta presentazione dell’istanza di rimborso [OSCURATO:DATA_NASCITA], corredata da n. 2356 bollette doganali”), con affermazioni mai impugnate in giudizio dall’Amministrazione finanziaria e, quindi, da ritenersi implicitamente decise, con autorità di cosa giudicata (Cass. Civ. 1/2/2018 n. 2529)». b) «Per quanto riguarda la quantificazione del rimborso al quale la S.E.I. ha diritto, non può revocarsi in dubbio che la somma indicata nella prima domanda subordinata dell’atto di appello sia frutto di un errore, essenziale e riconoscibile, nella dichiarazione, da parte dell’estensore dell’atto, ribadito dal difensore in occasione della precisazione delle conclusioni».

«Vale al riguardo osservare:

1. come sia inimmaginabile e privo di ogni attendibile giustificazione il fatto che, mentre nella premessa dell’atto si espongono e sostengono le ragioni in virtù delle quali la S.E.I. ritiene di avere, in via principale, il diritto al rimborso, nel rispetto della prescrizione decennale, dell’intera somma versata dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30/9/1991 a titolo di imposta erariale di consumo sui prodotti importati (somma di euro 35.130.669,74 riportata nelle conclusioni in via principale) e, in subordine (prima domanda subordinata), di avere diritto, nell’ipotesi di decadenza quinquennale, al rimborso delle rate di imposta erariale di consumo versate nel quinquennio antecedente la domanda di rimborso in data 11/10/1991, quindi tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il 30/9/1991, nel relativo conteggio, riportato nelle conclusioni in via subordinata, abbia indicato un importo -euro 18.175,15 - corrispondent e ad un millesimo di quanto versato nell’ anzidetto periodo e risultante dalle bollette doganali

2. che, se si tiene presente che le rate di imposta erariale di consumo su prodotti importati versata dalla S.E.I. nel periodo 11/10/1986 – 30/9/1991 ammontano ad euro 18.269.973,20, appare ragionevole ritenere che l’errore nel quale è incorso il difensore consiste nell’omissione di tre numeri interi dell’importo, considerata la sostanziale identità delle cifre iniziali

3. che sul punto è agevole rilevare come il perimetro litigioso sia definito dalla missiva 11 ottobre 1991 inviata da [OSCURATO:SOCIETA] a controparte, contenente la istanza di rimborso.

Tale missiva reca quale allegato (pag. 4) il prospetto riepilogativo degli importi della cui ripetizione si tratta: è agevole rilevare come nell'atto di appello siano riportate, per ogni annualità, le prime 4 cifre dell'importo oggetto della domanda, allorché le ultime 6 cifre sono sostituite - sempre nella redazione della domanda - d a 3 zeri, di talché l'importo di cui alla narrativa dell'atto di appello corrisponde ad un millesimo dell'originario petitum, ulteriormente arrotondato per difetto.

L'erroneità del petitum complessivo articolato in narrativa dell'appello, costituisce proiezione di tale errore redazionale, risolvendosi nella somma algebrica di importi erroneamente indicati, nei termini di cui sopra

4. che non è configurabile, infine, né peraltro è allegata, una rinuncia o una proposta transattiva ovvero qualsivoglia atto abdicativo della originaria pretesa restitutoria, non essendovi delle stesse traccia alcuna stragiudiziale o giudiziale».

Avverso tale statuizione il Ministero e l’Agenzia delle entrate hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui ha replicato la società intimata con controricorso.

La società controricorrente ha depositato istanza di sollecita fissazione dell’udienza in data 25 luglio 2023 e memoria illustrativa in data 30 maggio 2024.

In data 22 maggio 2024 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] PIRONE, ha depositato conclusioni scritte chiedendo «che la Corte di Cassazione dichiari inammissibili i motivi n.1, 2 e 4 e rigetti il ricorso per il resto».

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., «la violazione e falsa applicazione degli artt. 384, 394 c.p.c. e del loro combinato disposto.

Nullità della sentenza», specificando che «In sostanza si denuncia la non motivazione secondo la prescrizione vincolante e nei termini indicati nella statuizione che ha concluso la precedente fase di legittimità».

1.1. Sostengono le ricorrenti che la Corte di merito non aveva colto la ratio decidendi della sentenza di rinvio della Cassazione, andando «palesemente fuori tema» in quanto questa Suprema Corte «in primis», non aveva «mai utilizzato a sostegno della cassazione l’espressione “errore ostativo del difensore” ma solo sottolineato una discrasia contabile tra domandato e documentato»; «in secundis», ove mai questa Corte avesse ritenuto sussistere un errore ostativo, avrebbe essa stessa provveduto a correggere la statuizione d’appello in relazione al quantum liquidato.

2. Il motivo, che è ammissibile in quanto diretta a censurare la violazione dell’obbligo del giudice del rinvio di attenersi ai principi e a lle direttive espresse da questa Corte nella sentenza di annullamento della precedente sentenza d’appello e, proprio per tale ragione, del tutto autosufficiente, essendo al tal fine rilevante il solo contenuto delle sentenze di legittimità e di merito (la prima acquisibile da questa Corte senza necessità di allegazione e la seconda ritualmente prodotta in giudizio ex art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ.), è comunque infondato.

2.1. Invero, diversamente da quanto sostenuto nel motivo in esame, la Corte territoriale si è scrupolosamente attenuta al decisum della sentenza di rinvio, che , ritenuta « incongrua » la risoluzione data dalla Corte d’appello al problema «della difformità di conteggi tra il documentato ed il domandato», perché sfornita di «spiegazione logica del risultato decisionale raggiunto in osservanza della regola propria del sillogismo premessa- conclusione», ha demandato al giudice del rinvio di procedere alla «interpretazione e qualificazione della domanda» senza in ciò essere «condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte», ma accertando e valutando «il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata».2.2.

E si è altrettanto scrupolosamente attenuta ai limiti imposti dalla domanda di parte avendo riconosciuto alla società il rimborso dell’imposta erariale effettivamente versata nel periodo di comporto (il quinquennio antecedente alla domanda).

2.3. La Corte territoriale ha chiarito in maniera esaustiva e logica le ragioni per le quali la domanda subordinata di rimborso avanzata nell’atto di appello, limitatamente al quantum richiesto, andasse interpretata nel senso che la pretesa era rivolta ad ottenere un importo maggiore di quello indicato, poiché frutto di un evidente errore, peraltro chiaramente riconoscibile, del difensore della parte, così risolvendo, questa volta congruamente, come imposto dalla sentenza di rinvio, la discrasia contabile tra documentatoe domandato.

2.4. La necessità, avvertita da questa Corte nella pronuncia cassatoria, di procedersi ad un’attenta interpretazione della domanda di parte -che è attività riservata al giudice di merito - per risolvere la discrasia di cui si è detto, rende poi evidente l’infondatezza della tesi di parte ricorrente secondo cui, se si fosse trattato di mero errore ostativo, alla correzione avrebbe provveduto direttamente il giudice di legittimità.

2.5. In realtà, nel caso di specie neppure la Corte territoriale ha ritenuto sussistere nella specie un errore ostativo di cui all’art.1433 cod. civ., quanto, piuttosto un errore materiale del difensore della parte nell’indicazione dell’importo chiesto a rimborso, consistente «nell’omissione di tre numeri interi dell’importo».

2.6. E al riguardo va ricordato che sulla differenza tra errore ostativo ed errore materiale la giurisprudenza di questa Corte, chiaramente sviluppatasi in materia contrattuale, è consolidata nel ritenere che «il contenuto del contratto non corrispondente alla comune e reale volontà delle parti, per la sua erronea formulazione, redazione o trascrizione, non integra la fattispecie dell'erroreostativo, ma quella del mero errore materiale per cui, non trovando applicazione la normativa per l'annullamento del contratto, il giudice deve desumere la effettiva volontà delle parti sulla scorta delle trattative e di tutto ilmateriale prob atorio acquisito»(cfr., ex multis, Cass. n. 6908 del 14/03/2024).

2.6. Il principio sopra enunciato può essere trasposto nella fattispecie in esame, in cui viene in rilievo un errore commesso in atti giudiziari dal difensore, più precisamente nella scritturazione nelle conclusioni rassegnate nell’atto di appello dell’entità della somma richiesta a rimborso, per evidenziare come quello rilevato costituisca mero errore materiale e che la sua sussistenza in concretodeve trarsi , secondo il corretto insegnamento effettuato da questa Corte nella sentenza cassatoria, dal « contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto».

2.7. In definitiva, deve concordarsi con la controricorrente quando afferma che «Il decisum si manifesta, dunque, perfettamente consequenziale» ai principi di diritto affermati dalla sentenza cassatoria e all’accertamento demandato al giudice di merito, tanto da doversi «escludere che la sentenza impugnata presenti un vizio di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 384 e 394 c.p.c.» (memoria controricorrente, pag. 6).

3. Con il secondo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di un errore ostativo del difensore nell’indicare un importo da rimborsare inferiore a quello riconosciuto, in violazione e falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.4.

Il motivo è inammissibile in quanto fondato sulla sussistenza sub speciedi un errore ostativo, invece esclusa per le considerazioni appena sopra esposte, ed è anche manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha ampiamente argomentato sulle ragioni per le quali la domanda avanzata dalla società contribuente fosse conseguenza di un errore , peraltro evidente e riconoscibile, del difensoredella parte e, quindi, andasse interpretata, nel quantum, non in base a quanto erroneamente indicato nelle conclusioni dell’atto,ma in considerazionedi tutta una serie di altri elementi ed emergenze processuali analiticamente esposte in sentenza.

E sono proprio tali evenienze che, secondo i giudici d’appello, comportano la necessità di diversamente interpretare il dato relativo all’importo richiesto a rimborso, indicato nelle conclusioni dell’atto, qualificando la diversa indicazione fattane come frutto di un errore materiale del difensore.

5. Con il terzo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 1427 e segg. cod. civ. e del loro combinato disposto.

5.1. Sostengono le ricorrenti che «E’ oltremodo fantasioso, oltre che privo del tutto di riscontro normativo, traslare al diritto processuale una problematica civilistica che attiene alla formazione della volontà individuale nella stipulazione di un contratto civilistico, come disciplinatadagli artt. 1427 e ss del c.c., quale è quella dei vizi della volontà e, nello specifico, quello della dichiarazione unilaterale viziata da errore ostativo».

Sostengono, inoltre, che l’art. 112 cod. proc. civ.

«che sancisce il principio della domanda, funzionale poi all’instaurazione del contraddittorio e alla determinazione del thema decidendum della controversia, non contiene alcun accenno all’errore ostativo vizio della volontà del difensore, ritenuto sussistere, invece, dalla Corte bolognese, errore addirittura, nel caso di specie, reiterato».

6. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la statuizione d’appello che non fa alcun accenno alla sussistenza sub speciedi un errore ostativo ex art. 1433 cod. civ. che, per quanto detto sopra esaminando il primo motivo di ricorso, va invece considerato mero errore materiale.

7. Con il quarto motivo di ricorso viene dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero la circostanza che «la domanda subordinata accolta dalla Corte bolognese è stata formulata nei medesimi identici termini, oltre che nell’atto di citazione, anche nei passaggi e nelle fasi del giudizio di gravame», «specificamente sottolineata, come rilevato nelle premesse in fatto, negli scritti difensivi dell’Amministrazione, sicché appare poco credibile l’errore ostativo del difensore nell’atto introduttivo del giudizio che è stato reiterato da parte dello stesso nelle successive fasi dello stesso.

In altri termini l’errore ostativo non può che essere per definizione puntuale ed episodico».

8. Il motivo è inammissibile non solo per essere incentrato anch’esso sul carattere ostativo e, quindi, necessariamente «puntuale ed episodico», dell’errore attribuito alla parte, che invece si è detto essere meramente materiale, ma anche per difetto di specificità e decisività.

8.1. Quanto al primo profilo di inammissibilità, è sufficiente rilevare che la parte non ha curato, come invece era suo onere, di trascrivere il contenuto delle parti degli atti processuali in cui la società contribuente aveva reiterato l’errore e del cui esame lamenta la pretermissione da parte dei giudici di appello.

Atti che non ha neppure allegato o specificamente localizzato.8.2.

Quanto al secondo profilo, le ricorrenti hanno del tutto omesso di dedurre la decisività della reiterazionedi quell’errore che emergerebbe dalle circostanze non valutate dalla Corte d’appello in quanto rinvenibile, a loro dire, non solo nell’atto introduttivo del giudizio d’appello ma anche «nei passaggi e nelle fasi del giudizio di gravame».

E tale allegazione, questa sicuramente pretermessa ancorché doverosa (cfr. Cass. n. 29954 del 2022), era nella specie vieppiù necessaria in ragione, principalmente, dell’affermazione fatta dalla Corte territoriale circa l’inesistenza sub specie di atti comunque abdicativi (ad esempio, per rinuncia o transazione) dell’originaria pretesa, che è idonea a far venire meno quel necessario rapporto di derivazione diretta tra l'omesso esame di quelle circostanze e la statuizione censurata.

9. In estrema sintesi il ricorso va rigettato e le ricorrent i condannate al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M. rigetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 603‒2016 R.G. proposto da: MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, ed AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domiciliano; -ricorrenti – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione, in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA]’ (pec: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA]: Tributi – TARTAGLIA, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 7, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2641/2018 della Corte di appello di Bologna, depositata in data 09/10/2018, notificata in data 31/10/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 giugno2024 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: La SEI, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione,impugnò davanti al Tribunale di Bologna il Ministero delle Finanze il diniego di rimborso della somma complessiva di £ . 68.022.461.900 che sosteneva essere stata indebitamente corrisposta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 ed il 30 settembre 1991 a titolo di imposta erariale di consumo su apparecchi audiovisivi importati in applicazione dellalegge n. 53 del 1983 incompatibile con la disciplina comunitaria e come tale da disapplicare. La domanda venne rigettata dal Tribunale di Bologna ma la sentenza venneriformata dalla Corte di appello di Bologna,la quale riconobbe il diritto della società contribuente al rimborso dell'imposta nei limiti del quinquennio anteriore alla domanda per £. 35.192.000 secondo i prospetti analitici predisposti per ciascuna annualità dal contribuente con gli interessi nella misura stabilita dalD.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 93 (T.U.L.D.), esclusa la rivalutazione monetaria in quanto debito di valuta rispetto al quale non era stata fornita prova del maggior danno exart. 1224 c.c. La società contribuente propose ricorso per cassazione cui resistettero gli odierni ricorrenti con controricorso e ricorso incidentale. Questa Corte, con la sentenza n. 15526 del 2019, accolse soltanto i motivi sub 2 e 3 del ricorso principale a mezzo dei quali era stata contestata « sotto diversi profili la statuizione della Corte di appello sul quantum che accogliendo le richieste subordinate ivi formulate (punti 5 e 6 delle conclusioni dell'atto di appello) [aveva] riconosciuto il diritto ai rimborso nei limiti del quinquennio anteriore alla domanda liquidando l'importo ivi indicato di Euro 18175,15 (L. 35.192.000) mentre le conclusioni richiamate nella comparsa conclusionale avrebbero riportato il diverso (e maggiore) importo di Euro 18.269.973,20 (L. 35.375.601.026) come attestato dalla somma dei singoli numerari richiesti a rimborso per le suddette annualità con l'istanza all'epoca inoltrata con la documentazione a corredo all'Intendenza di finanza e che erroneamente sarebbe stata trascritta con valuta incompleta nelle conclusioni». Questa Corte riteneva assorbente « il rilievo che avvince parte di entrambi motivi circa il dedotto vizio motivazionale che affliggerebbe la pronunzia in relazione al denunziato "errore ostativo" traducentesi nella enunciazione di un petitum diverso da quello effettivamente voluto (e trascritto solo negli scritti conclusivi dopo che la causa era stata rimessa al Collegio per la decisione). Su questo specifico punto la Corte di appello ha così statuito "La ripartizione delle annualità è stata esposta dalla società in conteggi analitici in sé non contestati dalla controparte come da prospetto dei rimborsi anno per anno a pag. 9 e 10 dell'atto di impugnazione recanti peraltro somme inferiori rispetto all'analogo prospetto allegato all'istanza di rimborso del [OSCURATO:DATA_NASCITA]". Ciò significa che la Corte territoriale si è resa perfettamente conto della discrasia contabile ma pur ponendosi il problema della difformità di conteggi tra il documentato ed il domandato lo ha risolto in maniera incongrua senza fornire alcuna spiegazione logica del risultato decisionale raggiunto in osservanza della regola propria del sillogismo premessa-conclusione. Ebbene nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di merito, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere -dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata. Tale ampio potere, attribuito al giudice per valutare la reale volontà della parte quale desumibile dal complessivo comportamento processuale della stessa, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sempre sindacabile in sede di legittimità ove il suo esercizio abbia travalicato i predetti limiti ovvero risulti insufficientemente o illogicamente motivato. (Cass.8225/04). L'iter argomentativo sovra descritto presenta lacune proprio in questa direzione a fronte delle quali la sentenza andrà sul punto cassata per una più corretta determinazione da parte del giudice di rinvio delle somme da rimborsare nel già definito periodo di comporto». Riassunta la causa dinanzi al giudice di merito, con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Bologna condannava l’Amministrazione finanziaria dello Stato a rimborsare alla SEI la somma di euro 18.251.797,86, pari alla differenza tra l’importo di euro 18.269.973,20 versati dalla società a titolo di imposta erariale di consumo su importazione di prodotti audiovisivi, nel periodo 11/10/1986 – 30/9/1991 e l’importo di euro 18.175,34 già rimborsato alla SEI dall’ Amministrazione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]oltre interessi sul dovutosecondo le modalità specificate nel dispositivo. Sostenevano i giudici di appello che: a) «Innanzi tutto è raggiunta la prova che la S.E.I. abbia versato, nel periodo 1/1/1983 – 30/9/1991, a titolo di imposta erariale di consumo su prodotti importati, la complessiva somma di £. 68.022.461.900: • lo ha riconosciuto l’Intendenza di Finanza nella nota 21/5/1993 n. 13356 al Ministero delle Finanze in questi termini: “[OSCURATO:PERSONA] di Bologna, con foglio [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 29491, ha confermato l’avvenuto pagamento, da parte della società istante, delle somme richieste a rimborso” (si tratta di una dichiarazione di scienza e non di un atto non consentito di disposizione del potere impositivo) • lo ha ammesso l’ Amministrazione convenuta nelle comparse innanzi al Tribunale ed innanzi alla Corte d’Appello dichiarando: “La [OSCURATO:SOCIETA]. ha sempre corrisposto, pacificamente, l’imposta erariale di consumo sulla importazione di prodotti audiovisivi” • lo ha affermato il Tribunale nella sentenza n. 1816/2001 (“E’ pacifica e non contestata l’avvenuta corresponsione da parte di S.E.I. della somma indicata in atto di citazione a titolo di imposta erariale di consumo”) e la Corte d’Appello nella sentenza n. 1065/2005 (Le bollette di pagamento “sono allegate, in numero di 2356, all’istanza di rimborso dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e l’Intendenza di Finanza trasmise la documentazione tutta al Ministero, chiaramente attestando l’avvenuta presentazione dell’istanza di rimborso [OSCURATO:DATA_NASCITA], corredata da n. 2356 bollette doganali”), con affermazioni mai impugnate in giudizio dall’Amministrazione finanziaria e, quindi, da ritenersi implicitamente decise, con autorità di cosa giudicata (Cass. Civ. 1/2/2018 n. 2529)». b) «Per quanto riguarda la quantificazione del rimborso al quale la S.E.I. ha diritto, non può revocarsi in dubbio che la somma indicata nella prima domanda subordinata dell’atto di appello sia frutto di un errore, essenziale e riconoscibile, nella dichiarazione, da parte dell’estensore dell’atto, ribadito dal difensore in occasione della precisazione delle conclusioni». «Vale al riguardo osservare: 1. come sia inimmaginabile e privo di ogni attendibile giustificazione il fatto che, mentre nella premessa dell’atto si espongono e sostengono le ragioni in virtù delle quali la S.E.I. ritiene di avere, in via principale, il diritto al rimborso, nel rispetto della prescrizione decennale, dell’intera somma versata dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30/9/1991 a titolo di imposta erariale di consumo sui prodotti importati (somma di euro 35.130.669,74 riportata nelle conclusioni in via principale) e, in subordine (prima domanda subordinata), di avere diritto, nell’ipotesi di decadenza quinquennale, al rimborso delle rate di imposta erariale di consumo versate nel quinquennio antecedente la domanda di rimborso in data 11/10/1991, quindi tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il 30/9/1991, nel relativo conteggio, riportato nelle conclusioni in via subordinata, abbia indicato un importo -euro 18.175,15 - corrispondent e ad un millesimo di quanto versato nell’ anzidetto periodo e risultante dalle bollette doganali 2. che, se si tiene presente che le rate di imposta erariale di consumo su prodotti importati versata dalla S.E.I. nel periodo 11/10/1986 – 30/9/1991 ammontano ad euro 18.269.973,20, appare ragionevole ritenere che l’errore nel quale è incorso il difensore consiste nell’omissione di tre numeri interi dell’importo, considerata la sostanziale identità delle cifre iniziali 3. che sul punto è agevole rilevare come il perimetro litigioso sia definito dalla missiva 11 ottobre 1991 inviata da [OSCURATO:SOCIETA] a controparte, contenente la istanza di rimborso. Tale missiva reca quale allegato (pag. 4) il prospetto riepilogativo degli importi della cui ripetizione si tratta: è agevole rilevare come nell'atto di appello siano riportate, per ogni annualità, le prime 4 cifre dell'importo oggetto della domanda, allorché le ultime 6 cifre sono sostituite - sempre nella redazione della domanda - d a 3 zeri, di talché l'importo di cui alla narrativa dell'atto di appello corrisponde ad un millesimo dell'originario petitum, ulteriormente arrotondato per difetto. L'erroneità del petitum complessivo articolato in narrativa dell'appello, costituisce proiezione di tale errore redazionale, risolvendosi nella somma algebrica di importi erroneamente indicati, nei termini di cui sopra 4. che non è configurabile, infine, né peraltro è allegata, una rinuncia o una proposta transattiva ovvero qualsivoglia atto abdicativo della originaria pretesa restitutoria, non essendovi delle stesse traccia alcuna stragiudiziale o giudiziale». Avverso tale statuizione il Ministero e l’Agenzia delle entrate hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui ha replicato la società intimata con controricorso. La società controricorrente ha depositato istanza di sollecita fissazione dell’udienza in data 25 luglio 2023 e memoria illustrativa in data 30 maggio 2024. In data 22 maggio 2024 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] PIRONE, ha depositato conclusioni scritte chiedendo «che la Corte di Cassazione dichiari inammissibili i motivi n.1, 2 e 4 e rigetti il ricorso per il resto». Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., «la violazione e falsa applicazione degli artt. 384, 394 c.p.c. e del loro combinato disposto. Nullità della sentenza», specificando che «In sostanza si denuncia la non motivazione secondo la prescrizione vincolante e nei termini indicati nella statuizione che ha concluso la precedente fase di legittimità». 1.1. Sostengono le ricorrenti che la Corte di merito non aveva colto la ratio decidendi della sentenza di rinvio della Cassazione, andando «palesemente fuori tema» in quanto questa Suprema Corte «in primis», non aveva «mai utilizzato a sostegno della cassazione l’espressione “errore ostativo del difensore” ma solo sottolineato una discrasia contabile tra domandato e documentato»; «in secundis», ove mai questa Corte avesse ritenuto sussistere un errore ostativo, avrebbe essa stessa provveduto a correggere la statuizione d’appello in relazione al quantum liquidato. 2. Il motivo, che è ammissibile in quanto diretta a censurare la violazione dell’obbligo del giudice del rinvio di attenersi ai principi e a lle direttive espresse da questa Corte nella sentenza di annullamento della precedente sentenza d’appello e, proprio per tale ragione, del tutto autosufficiente, essendo al tal fine rilevante il solo contenuto delle sentenze di legittimità e di merito (la prima acquisibile da questa Corte senza necessità di allegazione e la seconda ritualmente prodotta in giudizio ex art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ.), è comunque infondato. 2.1. Invero, diversamente da quanto sostenuto nel motivo in esame, la Corte territoriale si è scrupolosamente attenuta al decisum della sentenza di rinvio, che , ritenuta « incongrua » la risoluzione data dalla Corte d’appello al problema «della difformità di conteggi tra il documentato ed il domandato», perché sfornita di «spiegazione logica del risultato decisionale raggiunto in osservanza della regola propria del sillogismo premessa- conclusione», ha demandato al giudice del rinvio di procedere alla «interpretazione e qualificazione della domanda» senza in ciò essere «condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte», ma accertando e valutando «il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata».2.2. E si è altrettanto scrupolosamente attenuta ai limiti imposti dalla domanda di parte avendo riconosciuto alla società il rimborso dell’imposta erariale effettivamente versata nel periodo di comporto (il quinquennio antecedente alla domanda). 2.3. La Corte territoriale ha chiarito in maniera esaustiva e logica le ragioni per le quali la domanda subordinata di rimborso avanzata nell’atto di appello, limitatamente al quantum richiesto, andasse interpretata nel senso che la pretesa era rivolta ad ottenere un importo maggiore di quello indicato, poiché frutto di un evidente errore, peraltro chiaramente riconoscibile, del difensore della parte, così risolvendo, questa volta congruamente, come imposto dalla sentenza di rinvio, la discrasia contabile tra documentatoe domandato. 2.4. La necessità, avvertita da questa Corte nella pronuncia cassatoria, di procedersi ad un’attenta interpretazione della domanda di parte -che è attività riservata al giudice di merito - per risolvere la discrasia di cui si è detto, rende poi evidente l’infondatezza della tesi di parte ricorrente secondo cui, se si fosse trattato di mero errore ostativo, alla correzione avrebbe provveduto direttamente il giudice di legittimità. 2.5. In realtà, nel caso di specie neppure la Corte territoriale ha ritenuto sussistere nella specie un errore ostativo di cui all’art.1433 cod. civ., quanto, piuttosto un errore materiale del difensore della parte nell’indicazione dell’importo chiesto a rimborso, consistente «nell’omissione di tre numeri interi dell’importo». 2.6. E al riguardo va ricordato che sulla differenza tra errore ostativo ed errore materiale la giurisprudenza di questa Corte, chiaramente sviluppatasi in materia contrattuale, è consolidata nel ritenere che «il contenuto del contratto non corrispondente alla comune e reale volontà delle parti, per la sua erronea formulazione, redazione o trascrizione, non integra la fattispecie dell'erroreostativo, ma quella del mero errore materiale per cui, non trovando applicazione la normativa per l'annullamento del contratto, il giudice deve desumere la effettiva volontà delle parti sulla scorta delle trattative e di tutto ilmateriale prob atorio acquisito»(cfr., ex multis, Cass. n. 6908 del 14/03/2024). 2.6. Il principio sopra enunciato può essere trasposto nella fattispecie in esame, in cui viene in rilievo un errore commesso in atti giudiziari dal difensore, più precisamente nella scritturazione nelle conclusioni rassegnate nell’atto di appello dell’entità della somma richiesta a rimborso, per evidenziare come quello rilevato costituisca mero errore materiale e che la sua sussistenza in concretodeve trarsi , secondo il corretto insegnamento effettuato da questa Corte nella sentenza cassatoria, dal « contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto». 2.7. In definitiva, deve concordarsi con la controricorrente quando afferma che «Il decisum si manifesta, dunque, perfettamente consequenziale» ai principi di diritto affermati dalla sentenza cassatoria e all’accertamento demandato al giudice di merito, tanto da doversi «escludere che la sentenza impugnata presenti un vizio di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 384 e 394 c.p.c.» (memoria controricorrente, pag. 6). 3. Con il secondo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di un errore ostativo del difensore nell’indicare un importo da rimborsare inferiore a quello riconosciuto, in violazione e falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.4. Il motivo è inammissibile in quanto fondato sulla sussistenza sub speciedi un errore ostativo, invece esclusa per le considerazioni appena sopra esposte, ed è anche manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha ampiamente argomentato sulle ragioni per le quali la domanda avanzata dalla società contribuente fosse conseguenza di un errore , peraltro evidente e riconoscibile, del difensoredella parte e, quindi, andasse interpretata, nel quantum, non in base a quanto erroneamente indicato nelle conclusioni dell’atto,ma in considerazionedi tutta una serie di altri elementi ed emergenze processuali analiticamente esposte in sentenza. E sono proprio tali evenienze che, secondo i giudici d’appello, comportano la necessità di diversamente interpretare il dato relativo all’importo richiesto a rimborso, indicato nelle conclusioni dell’atto, qualificando la diversa indicazione fattane come frutto di un errore materiale del difensore. 5. Con il terzo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 1427 e segg. cod. civ. e del loro combinato disposto. 5.1. Sostengono le ricorrenti che «E’ oltremodo fantasioso, oltre che privo del tutto di riscontro normativo, traslare al diritto processuale una problematica civilistica che attiene alla formazione della volontà individuale nella stipulazione di un contratto civilistico, come disciplinatadagli artt. 1427 e ss del c.c., quale è quella dei vizi della volontà e, nello specifico, quello della dichiarazione unilaterale viziata da errore ostativo». Sostengono, inoltre, che l’art. 112 cod. proc. civ. «che sancisce il principio della domanda, funzionale poi all’instaurazione del contraddittorio e alla determinazione del thema decidendum della controversia, non contiene alcun accenno all’errore ostativo vizio della volontà del difensore, ritenuto sussistere, invece, dalla Corte bolognese, errore addirittura, nel caso di specie, reiterato». 6. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la statuizione d’appello che non fa alcun accenno alla sussistenza sub speciedi un errore ostativo ex art. 1433 cod. civ. che, per quanto detto sopra esaminando il primo motivo di ricorso, va invece considerato mero errore materiale. 7. Con il quarto motivo di ricorso viene dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero la circostanza che «la domanda subordinata accolta dalla Corte bolognese è stata formulata nei medesimi identici termini, oltre che nell’atto di citazione, anche nei passaggi e nelle fasi del giudizio di gravame», «specificamente sottolineata, come rilevato nelle premesse in fatto, negli scritti difensivi dell’Amministrazione, sicché appare poco credibile l’errore ostativo del difensore nell’atto introduttivo del giudizio che è stato reiterato da parte dello stesso nelle successive fasi dello stesso. In altri termini l’errore ostativo non può che essere per definizione puntuale ed episodico». 8. Il motivo è inammissibile non solo per essere incentrato anch’esso sul carattere ostativo e, quindi, necessariamente «puntuale ed episodico», dell’errore attribuito alla parte, che invece si è detto essere meramente materiale, ma anche per difetto di specificità e decisività. 8.1. Quanto al primo profilo di inammissibilità, è sufficiente rilevare che la parte non ha curato, come invece era suo onere, di trascrivere il contenuto delle parti degli atti processuali in cui la società contribuente aveva reiterato l’errore e del cui esame lamenta la pretermissione da parte dei giudici di appello. Atti che non ha neppure allegato o specificamente localizzato.8.2. Quanto al secondo profilo, le ricorrenti hanno del tutto omesso di dedurre la decisività della reiterazionedi quell’errore che emergerebbe dalle circostanze non valutate dalla Corte d’appello in quanto rinvenibile, a loro dire, non solo nell’atto introduttivo del giudizio d’appello ma anche «nei passaggi e nelle fasi del giudizio di gravame». E tale allegazione, questa sicuramente pretermessa ancorché doverosa (cfr. Cass. n. 29954 del 2022), era nella specie vieppiù necessaria in ragione, principalmente, dell’affermazione fatta dalla Corte territoriale circa l’inesistenza sub specie di atti comunque abdicativi (ad esempio, per rinuncia o transazione) dell’originaria pretesa, che è idonea a far venire meno quel necessario rapporto di derivazione diretta tra l'omesso esame di quelle circostanze e la statuizione censurata. 9. In estrema sintesi il ricorso va rigettato e le ricorrent i condannate al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. rigetta