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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 febbraio 2023

Cassazione n. 05268/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35268/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 26 MILANO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 22/15, presso lo studio dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 39 MILANO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA di TRIBUNALE di MILANO n. 9906/2018 depositata il 05/10/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di via Aselli 26 di Milano ha proposto ricorso articolato in sei motivi avverso la sentenza n. 9906/2018 del Tribunale di Milano, pubblicata il 5 ottobre 2018.

Resistecon controricorso il Condominio di via Pacini 39 – Milano.

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c.

Il ricorrente ha depositato memoria in data 5 febbraio 2023.

3. Il Tribunale di Milano ha respinto l’appello avanzato dal Condominio di via Aselli 26 contro la sentenza resa in data 29 ottobre 2016 dal Giudice di pace di Milano, avente ad oggetto l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 47536/2015 che il Condominio di via Pacini 39 aveva intimato per conseguire la ripetizione della somma di € 4.464,05, oltre interessi. [OSCURATO:PERSONA] di pace aveva ravvisato la fondatezza della pretesa restitutoria avanzata dal Condominio di via Pacini 39, avendo questo dimostrato, attraverso la produzione degli estratti conto, che vi fosse stata una fuoriuscita di denaro a favore del Condominio di via Aselli 26, nell’importo rideterminato dal Giudice di Pace in € 4.461,40, dal conto corrente acceso dall’amministrazione [OSCURATO:PERSONA]-Vaccari proprio per la gestione del Condominio di via Pacini 39, conto su quale, a dire del Giudice di pace, “tutte le operazioni di entrata e uscita operate dall’amministrazione [OSCURATO:PERSONA]-Vaccari venivano effettuate in nome e per conto del Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 39”.

Il Tribunale ha, a sua volta , sostenuto che “è documentale che le somme che il condominio appellato ha reclamato con il ricorso per decreto ingiuntivo a titolo di ripetizione dell’indebito sono uscite dal conto corrente che l’amministrazione Vaccari utilizzava per la gestione del Condominio di via Pacini n. 39, come risulta anche dall’intestazione degli estratti conto prodotti nella fase monitoria dove si legge “Amm.ne [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] n. 39” e a prescindere dalla formale intestazione del conto medesimo.

È altresì documentale e non contestato che tali somme siano entrate nel conto corrente del Condominio appellante.

Sarebbe stato, dunque, onere di quest’ultimo allegare a dimostrare il titolo che giustificasse lo spostamento patrimoniale in suo favore … .

Dunque, poiché è riconosciuto che il soggetto che si è beneficiato del pagamento non dovuto (ossia il passaggio di denaro privo di giustificazione dall’un conto corrente all’altro) è il condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 26, quest’ultimo è tenuto alla restituzione dei pagamenti indebiti, non avendo fornito allegazione o prova di una diversa fonte di debito che giustificasse i passaggi di denaro dall’uno all’altro”.

Il giudice d’appello ha pure precisato che non minava la fondatezza della azionata pretesa ex art. 2033 c.c.

“la eventuale violazione da parte dell’amministratore dei doveri derivanti dal contratto di mandato”.

Infine, il Tribunale di Milano ha definito “inammissibile ... la censura relativa alla originaria carenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, trattandosi di profilo sul quale il giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi in sentenza e che avrebbe dovuto essere fatto valere come vizio di omessa pronuncia”.

4. Il primo motivo del ricorso del Condominio di via Aselli 26 –Milano denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere il Tribunale di Milano omesso di pronunciare sulla “precisa doglianza” spiegata dall’appellante, lamentando che il Giudice di pace non aveva delibato in ordine alla illegittima emissione del decreto ingiuntivo ed all’altrettanto illegittima concessione della immediata esecutività dello stesso.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 112, 633 e 642 c.p.c., per non avere il Tribunale di Milano risposto alla doglianza di parte e per non avere rilevato che il decreto ingiuntivo era stato emesso al di fuori del disposto dell’art. 633 c.p.c. e che l’immediata esecutività era stata concessa in palese violazione dell’art. 642 c.p.c.

4.1. Primo e secondo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono volti a denunciare un error in procedendoin cui sarebbe incorso il Tribunale, avendo ritenuto “inammissibile ... la censura relativa alla originaria carenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto”, trattandosi di punto sul quale il Giudice di pace non aveva pronunciato in sentenza e che, perciò, “avrebbe dovuto essere fatto valere come vizio di omessa pronuncia”.

Il ravvisato error in procedendo è comunque rilevante ai fini della cassazione della sentenza, in quanto la questione di diritto ad esso sottostante risulta prima facieinfondata e può essere perciò decisa in questa sede, non richiedendo ulteriori accertamenti in fatto (arg. da Cass. Sez.

Unite n. 2731 del 2017).

La manifesta infondatezza della questione che è alla base del primo e del secondo motivo di ricorso discende dal pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui in sede di opposizione a decreto ingiuntivo non assumono rilievo decisivo le eventuali ragioni di legittimità, validità ed efficacia del decreto ingiuntivo attinenti alla carenza dei presupposti della sussistenza della prova scritta ex art.633 c.p.c. o la carenza delle condizioni per la concessione della esecuzione provvisoria ex art. 642 c.p.c., operando, piuttosto, il potere-dovere del giudice dell’opposizione di decidere sulla pretesa dedotta in giudizio attraverso il procedimento ingiuntivo, nonché sulle eccezioni di merito dell'opponente.

L'opposizione al decreto ingiuntivo non è, infatti, un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso monitorio, di tal che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione, mentre l'opponente è privo di adeguato interesse a dolersi del fatto che la sentenza impugnata, nel rigettare l'opposizione, non abbia tenuto conto che difettava una delle condizioni originarie di ammissibilità o di esecutività del decreto ingiuntivo, se non al fine di invocare la caducazione della condanna al pagamento delle spese del procedimento monitorio (ex multis, Cass. n. 3123 del 1955; n. 11613 del 1992; n. 6421 del 2003; n. 15037 del 2005; n. 419 del 2006; n. 5754 del 2009; n. 19560 del 2009; n. 16199 del 2011; n. 15224 del 2020). 5.Il terzo motivo del ricorso del Condominio di via Aselli 26 – Milano censura l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) per la “mancata considerazione di circostanze di fatto sostenute hic et inde ” (i “comportamenti appropriativi, affermati da entrambi i contendenti e addirittura ormai scolpiti da sentenza del Tribunale penale di Milano”).

Così anche il quarto motivo del ricorso del Condominio di via Aselli 26 –Milano si riconduce al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) per la “omessa considerazione della precisa e ripetuta contestazione con la quale il deducente ha eccepito il difetto di prova che le somme reclamate ex adverso siano affluite sul conto corrente di via Aselli 26 e l’attore ha finito per ammettere la circostanza”.

5.1. Terzo e quarto motivo di ricorso possono esaminarsi congiuntamente, giacché affetti da una comune ragione di inammissibilità: opera, infatti, la previsione di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile ratione temporis), che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado" e che risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme).

Né, del resto, il ricorrente adempie all’onere, impostogli dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse erano tra loro diverse (Cass. n. 5947 del 2023).

L’esame del sesto motivo di ricorso dimostrerà, peraltro, che i fatti storici cui alludono il terzo ed il quarto motivo sono stati, in realtà, comunque presi in considerazione dal Tribunale (e quindi, semmai, piuttosto apprezzati dai giudici del merito in modo difforme alle aspettative del Condominio di via Aselli), ovvero che essi non rivelano un carattere “decisivo” (vale a dire, idonei a determinare un esito diverso della controversia).

6. Il quinto motivo del ricorso del Condominio di via Aselli 26 –Milano deduce la violazione e mancata applicazione dell’art. 24 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, in tema di “identificativi unici inesatti”.

6.1. Questo motivo introduce il tema del d.lgs. n. 11 del 2010, che ha attuato la direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, quanto alla responsabilità del prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario ove un ordine di pagamento sia eseguito conformemente all’identificativo unico fornito dall’utente dei servizi di pagamento, che non corrisponde al nome del beneficiario specificato dall’utente stesso.

La sentenza impugnata non contiene alcun riferimento a tale questione giuridica.

Il motivo è, quindi , inammissibile giacché non risulta adempiuto l’onere, gravante sul ricorrente che proponga una determinata questione giuridica, la quale implichi accertamenti di fatto, di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito e di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto (art. 366, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 6, c.p.c.), onde dar modo alla Corte di controllare la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa, che altrimenti deve presumersi “nuova” (tra le tante, Cass. n. 27568 del 2017).

Può anche osservarsi incidentalmente che il d.lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010, nel recepire la direttiva 2007/64/CE, ha fornito regole vincolanti di comportamento per i prestatori e per gli utilizzatori di servizi di pagamento, la cui inosservanza può essere fonte di responsabilità per le parti di un’operazione di pagamento, senza perciò rivelare alcuna incidenza su una fattispecie, quale quella in esame, ove si prospetta un'ipotesi di indebito oggettivo correlata all’esecuzione della disposizione bancaria.

7. Il sesto motivo di ricorso, infine, allega la violazione dell’art. 2033 c.c.

Secondo il ricorrente, non vi era spazio per dare applicazione alla ripetizione di indebito in presenza di una “appropriazione indebita” di somma imputabile all’ex amministratore del Condominio di via Pacini n. 39.

Questo motivo rievoca le vicende delittuose attribuite al signor [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe sottratto somme ingenti, condotte per le quali è stato condannato in sede penale; si assume, inoltre, che il Condominio di via Pacini n. 39 “non ha effettuato alcun pagamento e semplicemente lamenta di aver subito appropriazione indebita da parte del suo ex amministratore”, e che il conto corrente su cui si era prelevato “non è del condominio appellato”.

7.1. Il sesto motivo di ricorso rivela, innanzitutto , profili di inammissibilità, in quanto, benché prospettato come violazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in realtà invoca una rivalutazione complessiva delle risultanze istruttorie, contesta che il Tribunale, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, e chiede a questa Corte una rilettura complessiva delle allegazioni difensive svolte nei gradi di merito, per inferirne l’erronea attribuzione delle qualità di solvense di accipiens alle parti di causa.

Tale operazione è estranea alle regole del giudizio di legittimità, in quanto suppone un accesso diretto agli atti e una delibazione degli stessi in via inferenziale.

7.2. L’essenziale motivazione del Tribunale di Milano può essere così riassunta: a) “è documentale che le somme che il condominio appellato ha reclamato con il ricorso per decreto ingiuntivo a titolo di ripetizione dell’indebito sono uscite dal conto corrente che l’amministrazione Vaccari utilizzava per la gestione del Condominio di via Pacini n. 39, come risulta anche dall’intestazione degli estratti conto prodotti nella fase monitoria dove si legge “Amm.ne [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] n. 39” e a prescindere dalla formale intestazione del conto medesimo”; b) [è] altresì documentale e non contestato che tali somme siano entrate nel conto corrente del Condominio appellante; c) non è stato dimostrato il titolo che giustificasse lo spostamento patrimoniale in favore del Condominio di via Aselli 26; d) il Condominio di via Aselli 26 è perciò obbligato a ripetere quanto indebitamente conseguito.

7.3. Il pagamento dell'indebito fa sorgere l'obbligo di restituzione, ex art. 2033 c.c., in capo a colui che di fatto si avvalga di quel pagamento, essendo solo quest'ultimo il soggetto che, con la materiale apprensione del pagamento, acquista la qualità di accipiens e, con essa, l'obbligo di restituire quanto acquisito.

Dimostrata la qualità di accipiens del Condominio di via Aselli 26 in base all’apprezzamento delle risultanze documentali, ed esclusa l'esistenza del vincolo, il Tribunale ha poi accertato in fatto (con valutazione che non è sindacabile in sede di legittimità per violazione di norma di diritto) che per l’azione di ripetizione di indebito avesse la legittimazione in qualità di solvens il Condominio di via Pacini n. 39, in quanto tali somme erano riferibili al patrimonio di quest’ultimo, giacché prelevate da un conto corrente di gestione intestato all'amministratore (cfr. Cass. n. 1186 del 2019).

Che l’amministratore erogasse per conto del Condominio di via Pacini n. 39 somme che faceva transitare su un conto corrente non intestato a detto condominio, ma che erano comunque di pertinenza dello stesso, in violazione dell’art. 1129, comma 7, c.c., è cosa che rileva ai fini delle gravi irregolarità perseguibili nell’ambito dell’inadempimento del contratto di amministrazione, ma non esclude che il condominio acquisisse la qualità di solvens ove, come accertato nella specie, l’amministratore, tradendo il vincolo fiduciario in ordine alla gestione del conto, procedesse ad indebiti pagamenti in favore di terzi.

La ripetizione d'indebito oggettivo, che configura un'azione di natura restitutoria a carattere personale, è circoscritta tra il destinatario del pagamento e il solvens , sia che questi lo abbia effettuato personalmente, sia che il pagamento sia avvenuto a mezzo di rappresentante.

Ne consegue che deve essere esclusa la legittimazione attiva in proprio del rappresentante in un'azione promossa ai sensi dell'art. 2033 c.c. al fine di ottenere la restituzione di somme versate dal medesimo in tale specifica qualità, spettando detta legittimazione esclusivamente al rappresentato (arg. da Cass.n. 13829 del 2004e Cass. n. 7871 del 2011).

8. Il ricorso va perciò rigettato, con condanna del ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 1.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35268/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 26 MILANO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 22/15, presso lo studio dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 39 MILANO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA di TRIBUNALE di MILANO n. 9906/2018 depositata il 05/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di via Aselli 26 di Milano ha proposto ricorso articolato in sei motivi avverso la sentenza n. 9906/2018 del Tribunale di Milano, pubblicata il 5 ottobre 2018. Resistecon controricorso il Condominio di via Pacini 39 – Milano. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c. Il ricorrente ha depositato memoria in data 5 febbraio 2023. 3. Il Tribunale di Milano ha respinto l’appello avanzato dal Condominio di via Aselli 26 contro la sentenza resa in data 29 ottobre 2016 dal Giudice di pace di Milano, avente ad oggetto l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 47536/2015 che il Condominio di via Pacini 39 aveva intimato per conseguire la ripetizione della somma di € 4.464,05, oltre interessi. [OSCURATO:PERSONA] di pace aveva ravvisato la fondatezza della pretesa restitutoria avanzata dal Condominio di via Pacini 39, avendo questo dimostrato, attraverso la produzione degli estratti conto, che vi fosse stata una fuoriuscita di denaro a favore del Condominio di via Aselli 26, nell’importo rideterminato dal Giudice di Pace in € 4.461,40, dal conto corrente acceso dall’amministrazione [OSCURATO:PERSONA]-Vaccari proprio per la gestione del Condominio di via Pacini 39, conto su quale, a dire del Giudice di pace, “tutte le operazioni di entrata e uscita operate dall’amministrazione [OSCURATO:PERSONA]-Vaccari venivano effettuate in nome e per conto del Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 39”. Il Tribunale ha, a sua volta , sostenuto che “è documentale che le somme che il condominio appellato ha reclamato con il ricorso per decreto ingiuntivo a titolo di ripetizione dell’indebito sono uscite dal conto corrente che l’amministrazione Vaccari utilizzava per la gestione del Condominio di via Pacini n. 39, come risulta anche dall’intestazione degli estratti conto prodotti nella fase monitoria dove si legge “Amm.ne [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] n. 39” e a prescindere dalla formale intestazione del conto medesimo. È altresì documentale e non contestato che tali somme siano entrate nel conto corrente del Condominio appellante. Sarebbe stato, dunque, onere di quest’ultimo allegare a dimostrare il titolo che giustificasse lo spostamento patrimoniale in suo favore … . Dunque, poiché è riconosciuto che il soggetto che si è beneficiato del pagamento non dovuto (ossia il passaggio di denaro privo di giustificazione dall’un conto corrente all’altro) è il condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 26, quest’ultimo è tenuto alla restituzione dei pagamenti indebiti, non avendo fornito allegazione o prova di una diversa fonte di debito che giustificasse i passaggi di denaro dall’uno all’altro”. Il giudice d’appello ha pure precisato che non minava la fondatezza della azionata pretesa ex art. 2033 c.c. “la eventuale violazione da parte dell’amministratore dei doveri derivanti dal contratto di mandato”. Infine, il Tribunale di Milano ha definito “inammissibile ... la censura relativa alla originaria carenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, trattandosi di profilo sul quale il giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi in sentenza e che avrebbe dovuto essere fatto valere come vizio di omessa pronuncia”. 4. Il primo motivo del ricorso del Condominio di via Aselli 26 –Milano denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere il Tribunale di Milano omesso di pronunciare sulla “precisa doglianza” spiegata dall’appellante, lamentando che il Giudice di pace non aveva delibato in ordine alla illegittima emissione del decreto ingiuntivo ed all’altrettanto illegittima concessione della immediata esecutività dello stesso. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 112, 633 e 642 c.p.c., per non avere il Tribunale di Milano risposto alla doglianza di parte e per non avere rilevato che il decreto ingiuntivo era stato emesso al di fuori del disposto dell’art. 633 c.p.c. e che l’immediata esecutività era stata concessa in palese violazione dell’art. 642 c.p.c. 4.1. Primo e secondo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono volti a denunciare un error in procedendoin cui sarebbe incorso il Tribunale, avendo ritenuto “inammissibile ... la censura relativa alla originaria carenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto”, trattandosi di punto sul quale il Giudice di pace non aveva pronunciato in sentenza e che, perciò, “avrebbe dovuto essere fatto valere come vizio di omessa pronuncia”. Il ravvisato error in procedendo è comunque rilevante ai fini della cassazione della sentenza, in quanto la questione di diritto ad esso sottostante risulta prima facieinfondata e può essere perciò decisa in questa sede, non richiedendo ulteriori accertamenti in fatto (arg. da Cass. Sez. Unite n. 2731 del 2017). La manifesta infondatezza della questione che è alla base del primo e del secondo motivo di ricorso discende dal pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui in sede di opposizione a decreto ingiuntivo non assumono rilievo decisivo le eventuali ragioni di legittimità, validità ed efficacia del decreto ingiuntivo attinenti alla carenza dei presupposti della sussistenza della prova scritta ex art.633 c.p.c. o la carenza delle condizioni per la concessione della esecuzione provvisoria ex art. 642 c.p.c., operando, piuttosto, il potere-dovere del giudice dell’opposizione di decidere sulla pretesa dedotta in giudizio attraverso il procedimento ingiuntivo, nonché sulle eccezioni di merito dell'opponente. L'opposizione al decreto ingiuntivo non è, infatti, un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso monitorio, di tal che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione, mentre l'opponente è privo di adeguato interesse a dolersi del fatto che la sentenza impugnata, nel rigettare l'opposizione, non abbia tenuto conto che difettava una delle condizioni originarie di ammissibilità o di esecutività del decreto ingiuntivo, se non al fine di invocare la caducazione della condanna al pagamento delle spese del procedimento monitorio (ex multis, Cass. n. 3123 del 1955; n. 11613 del 1992; n. 6421 del 2003; n. 15037 del 2005; n. 419 del 2006; n. 5754 del 2009; n. 19560 del 2009; n. 16199 del 2011; n. 15224 del 2020). 5.Il terzo motivo del ricorso del Condominio di via Aselli 26 – Milano censura l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) per la “mancata considerazione di circostanze di fatto sostenute hic et inde ” (i “comportamenti appropriativi, affermati da entrambi i contendenti e addirittura ormai scolpiti da sentenza del Tribunale penale di Milano”). Così anche il quarto motivo del ricorso del Condominio di via Aselli 26 –Milano si riconduce al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) per la “omessa considerazione della precisa e ripetuta contestazione con la quale il deducente ha eccepito il difetto di prova che le somme reclamate ex adverso siano affluite sul conto corrente di via Aselli 26 e l’attore ha finito per ammettere la circostanza”. 5.1. Terzo e quarto motivo di ricorso possono esaminarsi congiuntamente, giacché affetti da una comune ragione di inammissibilità: opera, infatti, la previsione di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile ratione temporis), che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado" e che risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme). Né, del resto, il ricorrente adempie all’onere, impostogli dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse erano tra loro diverse (Cass. n. 5947 del 2023). L’esame del sesto motivo di ricorso dimostrerà, peraltro, che i fatti storici cui alludono il terzo ed il quarto motivo sono stati, in realtà, comunque presi in considerazione dal Tribunale (e quindi, semmai, piuttosto apprezzati dai giudici del merito in modo difforme alle aspettative del Condominio di via Aselli), ovvero che essi non rivelano un carattere “decisivo” (vale a dire, idonei a determinare un esito diverso della controversia). 6. Il quinto motivo del ricorso del Condominio di via Aselli 26 –Milano deduce la violazione e mancata applicazione dell’art. 24 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, in tema di “identificativi unici inesatti”. 6.1. Questo motivo introduce il tema del d.lgs. n. 11 del 2010, che ha attuato la direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, quanto alla responsabilità del prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario ove un ordine di pagamento sia eseguito conformemente all’identificativo unico fornito dall’utente dei servizi di pagamento, che non corrisponde al nome del beneficiario specificato dall’utente stesso. La sentenza impugnata non contiene alcun riferimento a tale questione giuridica. Il motivo è, quindi , inammissibile giacché non risulta adempiuto l’onere, gravante sul ricorrente che proponga una determinata questione giuridica, la quale implichi accertamenti di fatto, di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito e di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto (art. 366, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 6, c.p.c.), onde dar modo alla Corte di controllare la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa, che altrimenti deve presumersi “nuova” (tra le tante, Cass. n. 27568 del 2017). Può anche osservarsi incidentalmente che il d.lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010, nel recepire la direttiva 2007/64/CE, ha fornito regole vincolanti di comportamento per i prestatori e per gli utilizzatori di servizi di pagamento, la cui inosservanza può essere fonte di responsabilità per le parti di un’operazione di pagamento, senza perciò rivelare alcuna incidenza su una fattispecie, quale quella in esame, ove si prospetta un'ipotesi di indebito oggettivo correlata all’esecuzione della disposizione bancaria. 7. Il sesto motivo di ricorso, infine, allega la violazione dell’art. 2033 c.c. Secondo il ricorrente, non vi era spazio per dare applicazione alla ripetizione di indebito in presenza di una “appropriazione indebita” di somma imputabile all’ex amministratore del Condominio di via Pacini n. 39. Questo motivo rievoca le vicende delittuose attribuite al signor [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe sottratto somme ingenti, condotte per le quali è stato condannato in sede penale; si assume, inoltre, che il Condominio di via Pacini n. 39 “non ha effettuato alcun pagamento e semplicemente lamenta di aver subito appropriazione indebita da parte del suo ex amministratore”, e che il conto corrente su cui si era prelevato “non è del condominio appellato”. 7.1. Il sesto motivo di ricorso rivela, innanzitutto , profili di inammissibilità, in quanto, benché prospettato come violazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in realtà invoca una rivalutazione complessiva delle risultanze istruttorie, contesta che il Tribunale, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, e chiede a questa Corte una rilettura complessiva delle allegazioni difensive svolte nei gradi di merito, per inferirne l’erronea attribuzione delle qualità di solvense di accipiens alle parti di causa. Tale operazione è estranea alle regole del giudizio di legittimità, in quanto suppone un accesso diretto agli atti e una delibazione degli stessi in via inferenziale. 7.2. L’essenziale motivazione del Tribunale di Milano può essere così riassunta: a) “è documentale che le somme che il condominio appellato ha reclamato con il ricorso per decreto ingiuntivo a titolo di ripetizione dell’indebito sono uscite dal conto corrente che l’amministrazione Vaccari utilizzava per la gestione del Condominio di via Pacini n. 39, come risulta anche dall’intestazione degli estratti conto prodotti nella fase monitoria dove si legge “Amm.ne [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] n. 39” e a prescindere dalla formale intestazione del conto medesimo”; b) [è] altresì documentale e non contestato che tali somme siano entrate nel conto corrente del Condominio appellante; c) non è stato dimostrato il titolo che giustificasse lo spostamento patrimoniale in favore del Condominio di via Aselli 26; d) il Condominio di via Aselli 26 è perciò obbligato a ripetere quanto indebitamente conseguito. 7.3. Il pagamento dell'indebito fa sorgere l'obbligo di restituzione, ex art. 2033 c.c., in capo a colui che di fatto si avvalga di quel pagamento, essendo solo quest'ultimo il soggetto che, con la materiale apprensione del pagamento, acquista la qualità di accipiens e, con essa, l'obbligo di restituire quanto acquisito. Dimostrata la qualità di accipiens del Condominio di via Aselli 26 in base all’apprezzamento delle risultanze documentali, ed esclusa l'esistenza del vincolo, il Tribunale ha poi accertato in fatto (con valutazione che non è sindacabile in sede di legittimità per violazione di norma di diritto) che per l’azione di ripetizione di indebito avesse la legittimazione in qualità di solvens il Condominio di via Pacini n. 39, in quanto tali somme erano riferibili al patrimonio di quest’ultimo, giacché prelevate da un conto corrente di gestione intestato all'amministratore (cfr. Cass. n. 1186 del 2019). Che l’amministratore erogasse per conto del Condominio di via Pacini n. 39 somme che faceva transitare su un conto corrente non intestato a detto condominio, ma che erano comunque di pertinenza dello stesso, in violazione dell’art. 1129, comma 7, c.c., è cosa che rileva ai fini delle gravi irregolarità perseguibili nell’ambito dell’inadempimento del contratto di amministrazione, ma non esclude che il condominio acquisisse la qualità di solvens ove, come accertato nella specie, l’amministratore, tradendo il vincolo fiduciario in ordine alla gestione del conto, procedesse ad indebiti pagamenti in favore di terzi. La ripetizione d'indebito oggettivo, che configura un'azione di natura restitutoria a carattere personale, è circoscritta tra il destinatario del pagamento e il solvens , sia che questi lo abbia effettuato personalmente, sia che il pagamento sia avvenuto a mezzo di rappresentante. Ne consegue che deve essere esclusa la legittimazione attiva in proprio del rappresentante in un'azione promossa ai sensi dell'art. 2033 c.c. al fine di ottenere la restituzione di somme versate dal medesimo in tale specifica qualità, spettando detta legittimazione esclusivamente al rappresentato (arg. da Cass.n. 13829 del 2004e Cass. n. 7871 del 2011). 8. Il ricorso va perciò rigettato, con condanna del ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 1.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorre