CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 settembre 2026
Cassazione n. 25301/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dicato, rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di postaelettronica certificata è domiciliato per legge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 82-84-86-88, in personadel legale rappresentante pro tempore, in atti indicato, rappresentatoe difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di postaelettronica certificata è domiciliato per legge;-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di GENOVA n. 727/2023depositata il 20/06/2023;Numero registro generale 18531/2023Numero sezionale 2321/2026Numero di raccolta generale 25301/2026Data pubblicazione 14/09/2026udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].1.La controversia trae origine dalle vicende gestionali dell’examministratore [OSCURATO:PERSONA], il quale gestiva contemporaneamentediversi enti condominiali a Genova.Nella prospettazione attorea, il [OSCURATO:PERSONA] si rese protagonista dialcune irregolarità e distrazioni di denaro, operando un intreccio diprelievi e versamenti promiscui tra i conti correnti dei vari condominiamministrati al fine di coprire temporanei ammanchi e “buchi di cassa”.2.In particolare, tra il 2009 e il 2011, il [OSCURATO:PERSONA] emise n. 4 assegnibancari non trasferibili tratti sul conto del [OSCURATO:PERSONA] di Via Valtrebbia82-84-86-88 (solvens) e versati sul conto corrente del [OSCURATO:PERSONA] diVia Valgoi 30 (accipiens), per un importo complessivo di € 7.500,00.A seguito della scoperta degli ammanchi, il [OSCURATO:PERSONA] di ViaValtrebbia promuoveva un procedimento sommario di cognizione exart. 702-bis c.p.c. contro il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 30, richiedendo larestituzione della somma ai sensi dell’art. 2033 c.c. (ripetizione diindebito oggettivo) o, in subordine, ex art. 2041 c.c. (arricchimentosenza causa).[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 30 si costituiva contestando la proprialegittimazione passiva e chiamava in manleva il [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] si costituiva ammettendo di aver versato i titoli sul contodel condominio di [OSCURATO:PERSONA], ma sostenendo di aver successivamentesanato le posizioni debitorie nei confronti di detto condominio almomento del passaggio delle consegne.Il Tribunale di Genova, in primo grado, accoglieva la domandaprincipale del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], condannando ilCondominio di [OSCURATO:PERSONA] 30 alla restituzione delle somme e rigettandola domanda di manleva nei confronti del terzo chiamato [OSCURATO:PERSONA] (sulpresupposto che quest’ultimo aveva dimostrato di aver versato oltre €Numero registro generale 18531/2023Numero sezionale 2321/2026Numero di raccolta generale 25301/2026Data pubblicazione 14/09/202630.000,00 alla nuova amministrazione e che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] aveva provato un danno residuo a suo carico).Avverso tale decisione, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 30 proponevaappello dinanzi alla Corte d’appello di Genova (senza tuttavia evocarein secondo grado il sig. [OSCURATO:PERSONA]), la quale, con la sentenza n. 727/2023,rigettava integralmente l’impugnazione.3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorsoil [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 30.Ha resistito con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnatoconclusioni scritte.Entrambe le parti hanno depositato memoria.La Corte si è riservata il deposito dell’ordinanza entro il terminedi giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.La corte di merito ha rigettato l’impugnazione, cosìconfermando la sentenza del giudice di primo grado, argomentandosull’avvenuta prova dell’incasso e dell’accredito e qualificando il fattocome ripetizione di indebito.Sotto il primo profilo (art. 2697 c.c.), la corte ligure ha ritenutoprovato il transito e l’accredito delle somme nel patrimonio delCondominio di [OSCURATO:PERSONA] sulla base: a) dell’emissione di assegni recantila clausola di non trasferibilità a favore di quest’ultimo; b) della girataall’incasso recante il timbro della [OSCURATO:PERSONA] (banca di appoggiodel condominio convenuto); c) degli estratti conto del solvens chedocumentano l’addebito dei medesimi titoli con il relativo numeroidentificativo; mentre ha ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nonaveva offerto alcuna prova contraria e, in particolare, aveva omesso diprodurre i propri estratti conto del periodo in esame (2009-2011).In punto poi di qualificazione giuridica, la corte di merito haconfermato la sussistenza di un indebito oggettivo (art. 2033 c.c.),Numero registro generale 18531/2023Numero sezionale 2321/2026Numero di raccolta generale 25301/2026Data pubblicazione 14/09/2026essendo pacifico che il trasferimento di denaro era avvenuto in totaleassenza di un titolo giustificativo (causa debendi) tra i due condominie non rilevando, ai fini dell’azione di indebito oggettivo, che il solvensnon versasse in errore (requisito questo richiesto solo per l’indebitosoggettivo ex art. 2036 c.c.).2.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 30 ha impugnato la sentenza dellacorte territoriale formulando due motivi. Precisamente:- con il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2697 c.c. in tema di onere della prova: in estrema sintesi ilcondominio ricorrente lamenta che la corte territoriale abbia invertitol’onere probatorio, ritenendo erroneamente che spettasse al convenutoprovare il mancato incasso o l’eventuale prelievo da parte di terzi.Secondo il condominio ricorrente l’onere di provare l’effettivo accreditodella provvista sul conto del destinatario gravava esclusivamente sullaparte attorea ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]). L’addebito sul conto delsolvens e la mera girata del [OSCURATO:PERSONA], in tesi del condominio ricorrente.non costituirebbero prova del definitivo incasso da parte delcondominio beneficiario, ben potendo le somme essere state incassateper contanti o dirottate dall’amministratore infedele su altri rapporti;-con il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazionedell’art. 2033 c.c.: in estrema sintesi, il condominio ricorrente contestala stessa riconducibilità della fattispecie alla ripetizione di indebitooggettivo. Sostiene che le movimentazioni, operate dall’amministratorecomune, non possano essere qualificate come “pagamenti” (i qualipresuppongono una causa solvendi, cioè l’intento di estinguere unrapporto obbligatorio, seppur inesistente). Deduce che, trattandosi diun’attività illecita compiuta da un terzo (appropriazione indebita delLongo, per l’appunto), l’azione corretta da esperire non sarebbe stataquella restitutoria contro esso condominio accipiens, bensì quellarisarcitoria da fatto illecito nei confronti esclusivi del [OSCURATO:PERSONA].3. Il ricorso non è fondato.Numero registro generale 18531/2023Numero sezionale 2321/2026Numero di raccolta generale 25301/2026Data pubblicazione 14/09/20263.1. Premesso che non pare utilmente ripresa dal ricorrente inquesta sede la circostanza di fatto del sopravvenuto ripianamento delledistrazioni da parte dell’amministratore all’atto del passaggio delleconsegne (circostanza, a quanto consta, accertata, ma solo quanto airapporti tra chiamante e chiamato in garanzia ed ai fini del rigetto delladomanda dell’uno contro l’altro) e, inoltre, a prescindere dai profili diinammissibilità per la configurabilità della c.d. doppia conforme di cuiai commi 4 e 5 dell’art. 348-ter c.p.c. (nella formulazione applicabileratione temporis), il primo motivo non è fondato.La norma che governa il riparto dell’onere probatorio vieneviolata solo se il giudice attribuisce l’onere della prova a una partediversa da quella che ne è gravata secondo la legge.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (da ultimorichiamata proprio dalla sentenza impugnata, Cass. n. 33566/2021), laprova della consegna e del successivo addebito sul conto del traente diun assegno bancario non trasferibile intestato al beneficiario fa sorgereuna presunzione di avvenuto pagamento in favore di quest’ultimo.Di conseguenza, si verifica un’inversione dell’onere della prova dicarattere dinamico: spetta all’accipiens (odierno ricorrente) superaretale presunzione dimostrando che i titoli non sono stati accreditati sulproprio conto o hanno avuto una diversa destinazione economico-giuridica. In effetti, trova sostanziale applicazione il principio della“vicinanza della prova”, trattandosi di circostanza fattuale rientranteesclusivamente nella sfera di disponibilità dell’accipiens e agevolmentedocumentabile - o, al contrario, smentibile - mediante la produzionedei propri estratti conto bancari.Nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] (solvens) haassolto l’onere probatorio a suo carico producendo:a) copia di 4 assegni bancari tratti su suo conto corrente, nontrasferibili e intestati specificamente al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 30;Numero registro generale 18531/2023Numero sezionale 2321/2026Numero di raccolta generale 25301/2026Data pubblicazione 14/09/2026b) la girata per l’incasso recante il timbro della banca d’appoggiodell’accipiens ([OSCURATO:PERSONA]);c) gli estratti conto del proprio conto corrente da cui risultavanogli addebiti dei singoli titoli con corrispondenza millimetrica di numeriidentificativi e importi.A fronte di questo quadro (dove la non trasferibilità e l’addebitosul conto del traente escludono l’incasso da parte di terzi estranei), siè determinata una presunzione di avvenuto pagamento.Spettava al [OSCURATO:PERSONA] superare tale presunzioneesibendo i propri estratti conto bancari (prova agevole e nella suaesclusiva disponibilità) per dimostrare il mancato accredito.Non avendolo fatto, il motivo è infondato, poiché non è stataoperata alcuna indebita inversione dell’onere della prova, incombendoall’accipiens quello di provare i fatti necessari a superare la presunzionea favore del solvens.In definitiva, il motivo è rigettato sulla base del seguenteprincipio di diritto: In tema di ripetizione di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.),qualora il solvens deduca di aver effettuato rimesse di denaro in favoredell’accipiens a mezzo di assegni bancari recanti la clausola di nontrasferibilità intestati a quest’ultimo, e provi l’avvenuta emissione econsegna dei titoli, nonché l’addebito delle relative somme sul proprioconto corrente con corrispondenza di importi e numeri identificativi, sidetermina una presunzione legale iuris tantum di avvenuto pagamentoin favore del beneficiario. Grava, pertanto, sull’accipiens l’onere difornire la prova contraria del mancato incasso o dell’omesso accreditodei titoli, in applicazione del principio della "vicinanza della prova",trattandosi di circostanza fattuale rientrante esclusivamente nellapropria sfera di disponibilità .3.2. Passando alla disamina del secondo motivo, che denunciaviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. in tema diNumero registro generale 18531/2023Numero sezionale 2321/2026Numero di raccolta generale 25301/2026Data pubblicazione 14/09/2026ripetizione di indebito oggettivo e qualificazione dei trasferimentifinanziari promiscui operati dall’amministratore comune, vapreliminarmente disattesa l’eccezione del [OSCURATO:PERSONA] controricorrente,volta a far dichiarare inammissibile il motivo per asserito “giudicatointerno” derivante dalla mancata impugnazione in appello del rigettodella domanda di manleva nei confronti del terzo chiamato [OSCURATO:PERSONA]. Inaltri termini, secondo il [OSCURATO:PERSONA] resistente, non essendo statooggetto di appello da parte del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] il rigetto inprimo grado delle domande di garanzia e manleva, proposte da dettoCondominio contro il [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe determinato il passaggio ingiudicato di tale capo della sentenza. Di conseguenza, sarebbe preclusadavanti a questa Corte la riproposizione di argomenti difensivi volti ariversare la responsabilità sul [OSCURATO:PERSONA] per escludere l’obbligo restitutoriodel [OSCURATO:PERSONA].Tale tesi è errata.Invero, il giudicato interno si forma sui capi della sentenzaautonomi e scindibili.Pertanto, il rigetto della domanda di garanzia (rapportoprocessuale sussidiario tra il convenuto-ricorrente e il terzo chiamato)non preclude in alcun modo al convenuto di contestare, nei rapporticon l’attore principale, la qualificazione giuridica del rapporto di debitoprincipale e l’applicabilità in astratto dell’art. 2033 c.c. all’azione diripetizione spiegata contro di esso. E tanto a prescindere dal fatto chela ragione del rigetto della domanda di garanzia non sta nell’esclusionedella responsabilità dell’amministratore, ma nella diversa circostanzadella sopravvenuta neutralizzazione delle conseguenze dannose dellasua condotta.Donde l’infondatezza dell’eccezione.Nel merito, comunque, il secondo motivo di ricorso non è fondato.Il nucleo della tesi difensiva del [OSCURATO:PERSONA] ricorrente si fondasull’assunto che le rimesse di denaro, disposte dall’amministratoreNumero registro generale 18531/2023Numero sezionale 2321/2026Numero di raccolta generale 25301/2026Data pubblicazione 14/09/2026comune, non integrino un “pagamento” ripetibile ex art. 2033 c.c.,mancando un’originaria deliberazione condominiale, un intentosolutorio (animus solvendi) o un’apparenza di rapporto obbligatorio trai due condomini. Trattandosi di mera attività illecita del terzo(appropriazione indebita o “tourbillon” contabile), secondo ilCondominio ricorrente, l’unica azione esperibile sarebbe quellarisarcitoria ex art. 2043 c.c. nei soli confronti del [OSCURATO:PERSONA].Anche tale tesi è errata e contraria all’insegnamento di questaSuprema Corte.L’azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. hanatura restitutoria e carattere oggettivo; essa cioè prescindedall’accertamento del dolo o della colpa delle parti ed è voltaunicamente a ripristinare lo status quo ante a seguito di unospostamento patrimoniale privo di causa giustificatrice (sine causa).Sotto il profilo della legittimazione passiva, questa spettainderogabilmente al soggetto nel cui patrimonio le somme sonoeffettivamente confluite e depositate, ossia all’accipiens formale esostanziale (nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]).L’amministratore di condominio, nell’emettere e versare i titoli dicredito, agisce nella sua qualità di mandatario con rappresentanzadell’ente di gestione. Le sue condotte materiali e le relativemovimentazioni bancarie - ancorché compiute abusando dei poteri dimandato o in violazione dei doveri di ufficio per coprire “buchi di cassa”interni e perfino ove apertamente illecite o criminose - sonodirettamente imputabili alla sfera giuridica dei condomini da luiamministrati, siccome appunto riconducibili alle sue ordinariemansioni, benché effettivamente espletate in modo distorto o illecito(per un principio analogo, si veda Cass. Sez. U. n. 13246/19).Come recentemente ribadito da questa Corte (cfr. Cass. n.5268/2024, che si inserisce in un orientamento ormai consolidato), itrasferimenti di fondi eseguiti dall’amministratore promiscuoNumero registro generale 18531/2023Numero sezionale 2321/2026Numero di raccolta generale 25301/2026Data pubblicazione 14/09/2026accreditare il conto del [OSCURATO:PERSONA] “B” (beneficiato) in assenza di alcuntitolo di debito o delibera autorizzativa, integrano pienamente lafattispecie del pagamento sine titulo ripetibile direttamente tra i duecondomini ai sensi dell’art. 2033 c.c.La causa delinquendi dell’amministratore infedele (la finalità dioccultare gli ammanchi patrimoniali personali o della gestione) nonesclude lo spostamento di ricchezza oggettivo intercorso tra i duedistinti ed autonomi patrimoni condominiali, restando le violazioni delmandato confinate all’interno dei rapporti personali tra ciascuncondominio e il proprio amministratore revocato.In senso contrario non vale invocare - come fa il Condominioricorrente - Cass. n. 3060/1984, secondo cui l’esborso determinato dauna condotta dolosa dell’indebito precostituito esula dall’art. 2033 c.c.e legittima solo un’azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. contro l’autoredel danno.Occorre invero considerare la ratio decidendi di detto precedente:esso esclude l’azione di indebito a favore di quella risarcitoria sulpresupposto che vi sia un “comportamento doloso dell’accipiens, voltoalla creazione di un’apparente situazione debitoria” (nel caso del 1984,la precostituzione e l’uso in giudizio di cambiali false). In quel caso,l’azione risarcitoria è esclusiva, perché l’esborso è eziologicamentecausato dalla frode e dal dolo del prenditore.Nel caso di specie, la situazione è diversa, in quanto: da un lato,l’accipiens (il [OSCURATO:PERSONA] 30) non ha posto in essere alcuncomportamento doloso o fraudolento per indurre il traente alpagamento, ma è un beneficiario passivo, che si è trovato accreditatisul proprio conto corrente fondi altrui, senza averne alcun titologiustificativo; dall’altro, il comportamento doloso è ascrivibileesclusivamente a un soggetto (l’amministratore pro tempore [OSCURATO:PERSONA]), ilNumero registro generale 18531/2023Numero sezionale 2321/2026Numero di raccolta generale 25301/2026Data pubblicazione 14/09/2026quale, sebbene terzo, ha agito in rappresentanza proprio dell’accipiens,abusando del proprio mandato.Di conseguenza, lo spostamento patrimoniale tra i due condomini(avvenuto tramite assegni intestati al condominio destinatario edeffettivamente incassati) costituisce una dazione oggettivamente privadi causa (sine causa), che integra perfettamente la fattispecie astrattadell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.La circostanza che il trasferimento sia stato materialmentedisposto dall’amministratore infedele non sposta la legittimazionepassiva sostanziale: poiché il denaro è confluito nel patrimonio delCondominio [OSCURATO:PERSONA], è quest’ultimo (che ha ricevuto ciò che non gliera dovuto) a doverlo restituire al [OSCURATO:PERSONA] (che hasubito il depauperamento).L’azione di rivalsa e risarcimento verso l’amministratore Longorimane una questione interna di responsabilità che non può paralizzarela pretesa restitutoria del solvens. Pertanto, la corte di merito,accertato il transito oggettivo delle somme prive di giustificazionecausale, ha correttamente ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] diritto a ripetere le somme dal [OSCURATO:PERSONA] beneficiario di [OSCURATO:PERSONA].In definitiva, il motivo viene rigettato sulla base del seguenteprincipio di diritto:«L’azione di ripetizione di indebito oggettivo di cui all’art. 2033c.c. ha natura oggettiva ed è volta a ripristinare l’equilibrio patrimonialealterato da uno spostamento di ricchezza privo di causa giustificativa,prescindendo dall’esistenza di un intento solutorio in capo al solvens odall’errore di quest’ultimo. Ne consegue che, qualora l’amministratorecomune a due condomini distragga, abusando dei propri poteri ocommettendo un illecito penale, somme dal conto corrente dell’uno peraccreditarle sul conto dell’altro al fine di ripianarne disavanzi di cassa,il trasferimento patrimoniale tra i due enti di gestione si configura comeoggettivamente privo di causa (sine causa), legittimando il condominioNumero registro generale 18531/2023Numero sezionale 2321/2026Numero di raccolta generale 25301/2026Data pubblicazione 14/09/2026depauperato ad agire direttamente in ripetizione ex art. 2033 c.c. neiconfronti del condominio beneficiario, a nulla rilevando che la dazione,riconducibile alle sue ordinarie mansioni, benché effettivamenteespletate in modo distorto o illecito, sia stata determinata dallacondotta criminosa dell’amministratore comune infedele, la quale rilevaesclusivamente nei rapporti interni di responsabilità tra quest’ultimo ei condomini amministrati .4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese, nonchéla declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per ilpagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo,se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.MLa Corte:- rigetta il ricorso;- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dellacontroparte, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro3.100 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, addì 8 settembre 2026, nella camera diconsiglio della Terza Sezione Civile.Il Presidente