CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2021
Cassazione n. 33566/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 28884-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 212, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] t , - ricorrente - contro Pt -1L.=(--<.:.> [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]—A-N-I) e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - avverso la sentenza n. 1931/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 24.7.2015 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], esponendo -per quanto qui ancora rileva- di aver venduto fiduciariamente a quest'ultimo un terreno sito in Vieste, con soprastanti fabbricati, al prezzo di C 120.000, di cui C 30.000 versati con assegno circolare ed C 90.000 versati con assegno bancario indicato in atto di vendita. L'attore deduceva che detto secondo titolo non era mai stato incassato e chiedeva quindi al Tribunale di condannare il convenuto al pagamento della somma di C 90.000 portata nel titolo dal medesimo mai onorato. Nella resistenza del convenuto, il Tribunale rigettava la domanda. Interponeva appello avverso detta decisione il Bonifacci e la Corte di Appello di Bologna, con la sentenza impugnata, n. 1931/2019, accoglieva la domanda, sul presupposto che il pagamento eseguito mediante assegno bancario avrebbe efficacia estintiva del debito solo al momento dell'incasso del titolo, che nella specie non sarebbe stato dimostrato dall'acquirente, appellato. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del secondo motivo del ricorso con assorbimento del primo. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 28884 sez. M2 - ud. 10-06-2021 -2- invocando, per quanto ancora rileva, la condanna del convenuto al pagamento della somma di C 90.000, dovuta come saldo prezzo in base al contratto di compravendita di alcuni immobili siti in Vieste, stipulato tra le parti in data 1.8.2012, nel quale era stato previsto il pagamento del corrispettivo, pari ad C 120.000, mediante consegna di un assegno circolare per e 30.000 e di un assegno bancario per € 90.000. La domanda, respinta dal Tribunale di Modena in prime cure, è stata accolta dalla Corte di Appello di Bologna, in riforma della decisione di prime cure, con la sentenza impugnata, n. 1931/2019, sul presupposto che il venditore avesse dato quietanza, in atto di vendita, della ricezione di un assegno bancario, e non quindi della somma di denaro indicata da tale titolo. Secondo la Corte bolognese, in aderenza al precedente n. 17749/2009 di questa Corte, il pagamento del debito mediante assegno bancario spiegherebbe efficacia estintiva solo al momento dell'incasso del titolo, che non sarebbe stato provato dall'acquirente [OSCURATO:PERSONA]. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a due motivi, tra i quali va preliminarmente scrutinato, ed accolto, il secondo, con il quale egli contesta che la Corte territoriale non abbia rilevato che, quando nel contratto è prevista una quietanza di pagamento mediante consegna di assegno bancario, grava sull'accipiens (e quindi, in questo caso sul Bonifacci) l'onere di dimostrare il mancato incasso del titolo. La censura è fondata, in quanto proprio il precedente invocato dalla Corte felsinea afferma che "In caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi Ric. 2019 n. 28884 sez. M2 - ud. 10-06-2021 -3- effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro so/vendo"; tuttavia, poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una "probatio diabolica", in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17749 del 30/07/2009, Rv. 609903). Il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la mancanza, in atti del giudizio, della prova dell'accordo simulatorio allegato in prime cure dal Bonifacci, è assorbito dall'accoglimento della seconda censura". [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. In prossimità dell'adunanza camerale il controricorrente ha depositato memoria, il cui contenuto non offre argomenti nuovi rispetto al contro ricorso, essendo meramente reiterativa dello stesso. Il secondo motivo di ricorso, pertanto, dev'essere accolto, con assorbimento del primo, cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Bologna, in differente composizione. PQM La Corte Suprema di Cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso, pertanto, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la Ric. 2019 n. 28884 sez. M2 - ud. 10-06-2021 -4- causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Bologna, in differente composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 10 giu