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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 maggio 2023

Cassazione n. 22715/2023

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 31063/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che pure lo rappresenta e difendecome da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in personadel procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat a in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione , rappresentata e dife sa da ll ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso -controricorrente - avverso l’ordinanza collegiale delTribunale di Cremonadepositata il 7 . 10 .20 2 1 ; N. 31063/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 18.5.2023dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Con provvedimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Cremona omologò l’accordo di composizione della crisi ai sensi dell’art. 12 della legge n. 3/2012, proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] dei F.lli Boschiroli s.s.

Con successive istanze depositate tra il 12.2 e il 14.4.2021, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], sia quale legale della società, sia quale suo socio illimitatamente responsabile, chiese al g.d. della procedura di sovraindebitamento disporsi la sospensione delle procedure esecutive immobiliari NN. 1/2016 e 255/2014 R.G.E, pendenti a suo carico dinanzi al Tribunale di Cremona, e N. 343/2016 R.G.E., pendente sempre a suo carico dinanzi al Tribunale di Bergamo, chiedendo altresì dichiararsi la loro improcedibilità e la nullità, per effetto del disposto dell’art. 7, comma 2-ter, introdotto dal d.l. n. 137/2020, conv. in legge n. 176/2020, secondo cui “L’accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili”.

Il g.d. rigettò dette istanze con ordinanza del17.5.2021, rilevando che gli effetti dell’omologazione, riguardo ai soci illimitatamente responsabili, concernono soltanto le obbligazioni sociali, e non anche quelle personali (quali erano quelle del Boschiroli), e che la novella non era applicabile allaprocedura in discorso, in quanto non più pendente alla data della sua entrata in vigore.

Il Tribunale di Cremona in composizione collegiale, con ordinanza resa ai sensi dell ’ art. 669 - terdecies c.p.c. in data 7.10.2021, rigettò il reclamo così proposto dalBoschiroli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria e procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., N. 31063/21R.G. intervenuta nelle suddette procedure esecutive, confermando il percorso motivazionale del primo giudice.

Avverso detta ordinanza, ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sei motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell ’ art. 7, comma 2-ter, della legge n. 3/2012, nonché del principio di uguaglianza e parità di trattamento di cui all’art. 3 Cost., in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 , c . p . c ., per aver il Tribunale ritenuto, erroneamente, non applicabile la novella citata riguardo alla posizione di esso ricorrente, in quanto la pro c edura di sovraindebitamento della società era stata già definita. 1.2 – Con il secondo motivo si lamenta la n ullità e manifesta illogicità della “sentenza”, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4, c . p . c ., “ ladd ove ignora la ratio sottesa alle novità introdotte dalla L 176/20”.Ciò in quanto, a ritenere non estensibili gli affetti dell’accordo anche ai soci illimitatamente responsabili, sarebbe del tutto irrazionale per questi ultimi avviare la procedura di sovraindebitamentoriguardo alla società, se poi – come nella specie avvenuto, per effetto dell’intervento di [OSCURATO:PERSONA] SPV nelle procedure esecutive già pendenti –il socio dovrà comunque rispondere con i propri beni anche dei debiti sociali. 1.3 – Con il terzo e il quarto motivo si denuncia no la o messa , insufficiente e contraddittoria motivazione sulla questione della duplicazione dei crediti, nonché N. 31063/21R.G. la violazione del principio del ne bis in idem,in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5,c.p.c. 1.4 – Con il quinto e il sesto motivo , infine, si lamenta la n ullità del procedimento, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione , in relazione all’art. 360, comma 1,nn. 4 e 5, c . p . c ., per aver il Tribunale omesso di pronunciarsi sulle denunciate violazioni procedurali in cui era incorso il g.d. 2.1 –Preliminarmente, va rilevata la nullità della procura speciale rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] (abilitato a difendersi in proprio, ex art. 86 c.p.c.), oltre che a séstesso, anche all’avv. [OSCURATO:PERSONA].

A parte l’intuitiva inutilità (oltre che la stessa inconfigurabilità sul piano giuridico) di una procura a rappresentaresé stesso,in casi come quello qui descritto, emerge nella specie che la firma del rappresentandoBoschiroli, in calce alla procura, è stata autenticata dallo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in relazione ai poteri di autentica che, invece, avrebbero dovuto essere esercitati dall ’ altro difensore pure nominato , avv. [OSCURATO:PERSONA]; risulta infatti evidente che un simile potere non può essere esercitato dalla parte sostanziale, benché abilitata ex art. 86 c.p.c.

Da tanto consegue che la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.depositata per conto del ricorrente, in quanto firmata digitalmente dal solo avv. [OSCURATO:PERSONA], è da considerarsitamquam non esset, provenendo da difensore non ritualmente investitodello ius postulandi. 3.1 – Ciò posto, il ricorso è inammissibile per una ragione preliminare ed assorbente, che impedisce la disamina del merito dei singoli motivi.

In buona sostanza, con una serie di istanze presentate tra il febbraio e l ’ aprile del 2021, il Boschiroli ha chiesto al Tribunale di Cremona l ’ integrazione del N. 31063/21R.G. provvedimento di omologa dell’accordo proposto della [OSCURATO:PERSONA] dei F.lli Boschiroli s.s., ex art. 12 della legge n. 3/2012, adottato in data 12.8.2019.

Con dette istanze – sul presupposto per cui gli effetti dell ’ accordo omologato dovevano estende rsi anche a d esso Boschiroli , quale socio illimitatamente responsabile, in forza della sopravvenienza normativa di cui al nuovo art. 7, comma 2-ter, della legge n. 3/2012 – , si è chiesto al g.d. della procedura stessa di ordinare l ’ arresto di ben determinate procedure esecutive individuali pendenti a carico dell ’ istante , non solo presso lo stesso Tribunale di Cremona, ma anche presso il Tribunal e di Bergamo, con conseguente declaratoria di improcedibilità e nullità delle stesse.

Il g.d., a fronte di domande di tale tenore, le rigettò con provvedimento del 17.5.2021, ritene ndo di dover affrontare il merito delle question i poste ; in particolare, evidenziò che la normativa invocata non riguardava i debiti personali del socio, e che essa era comunque entrata in vigore in epoca successiva all’adozione del decreto di omologadell’accordo sociale, sicché , non essendo più pendente la procedura , i provvedimenti richiesti non potevano essere più adottati.

Avverso detto provvedimento, il Boschirolipropose reclamo al Collegio, che lo rigettò, qualificandolo espressamente come reso ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. 3.2 –Senonché, l ’ art. 10, comma 6, della legge n. 3/2012, applicabile ratione temporis, stabilisce in linea generale che al procedimento di accordo di composizione della crisi si applica, in quanto compatibile, l’art. 737 c.p.c., pure prevedendo che il reclamo avverso gli atti del g.d. deve essere proposto al collegio e che di questo non può far parte il giudice che ha emesso il N. 31063/21R.G. provvedimento reclamato (analog he disposizion i v engono replicat e , con specifico riferimento alla revoca dell’accordo per frode o al l ’ omologa zione , rispettivamente, dall’art. 11, comma 5, e dall’art. 12, comma 4, della legge n. 3/2012).

Quindi, a stretto rigore, il provvedimento adottatodal Tribunale di Cremona non può costituireuna ordinanza ex art. 669-terdecies c.p.c. ( la cui insegna, quale provvedimento cautelare, collide in modo inconfutabile con la natura certamente non cautelare dell’atto adottato dal g.d. nella specie ), bensì proprio un decreto collegiale, di natura camerale, reso con riferimento ad una procedura di sovraindebitamentoex lege n. 3/2012, benché il provvedimento reclamato sia stato adottato dal g.d. a procedura non più pendente, per essere già intervenuta l’omologa dell’accordo: d’altra parte, il Boschiroli ha nella sostanza prospettato la perdurante sussistenza del potere di provvedere in capo allo stesso g.d., investendolodelle suddette domande. 3.3 - Così riqualificato il provvedimento impugnato , e pur a prescindere dalla compiuta analisi circa la sua ricorribilità per cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost. (essendosi talvolta negata una simile possibilità, talaltra invece ammessa, in ragione dello specifico contenuto dello stesso decreto collegiale e della correlativa riscontrabilità dei requisiti della definitività e della decisorietà:per la prima opzione, si vedano, tra le altre, Cass. n. 27301/2022 e Cass. n. 30534/2018; per la seconda opzione, perseguita con specifico riguardo al piano del consumatore, si vedano invece Cass. n. 4451/2018 e, più di recente, Cass.n. 28013/2022), il ricorso è comunque inammissibile per difetto d’interesse, ex art. 100 c.p.c., nonchéper difetto di decisività, giacché il suo esame nel merito N. 31063/21R.G. non potrebbe comunque condurreal conseguimento di alcuna utilità per lo stesso ricorrente. 3.4.1- Invero, s ’ è già evidenziato che il Boschiroli ha ritenuto di poter chiedere al g.d. della procedura di sovraindebitamento della citata società l’emissione di provvedimenti direttamente incidenti in ben determinate e specifiche , evidentemente separate,procedure esecutive individuali pendenti in suo danno (e segnatamente, quelle iscritte ai NN. 255/2014 e 1/2016 R.G.E. presso il Tribunale di Cremona, nonché al N. 346/2016 R.G.E. presso il Tribunale di Bergamo):in particolare, per come precisato in ricorso, egli ha chiesto disporsi la loro sospensione, nonché la declaratoria di improcedibilità e d i nullità delle stesse.

Nella sostanza, il Boschiroli s’è rivolto al giudice del sovraindebitamento come se lo stesso - sul presupposto implicito della indiscriminata prevalenza della prospettiva concorsuale, che talvolta s’è pure espressa in alcuna dottrina (e già con riguardo alla legge fallimentare) nel senso di un presunto ruolo “ancillare” e subalterno dell’esecuzione singolare, rispetto a quella collettiva - fosse investito di un potere immanente e sovraordinato rispetto a quello di direzione e controllo , spettante a ciascun giudice dell ’ esecuzione titolare d ei correlativi fascicoliprima emarginati, ai sensi dell’art. 484 c.p.c.

Eppure, un tale potere non è in alcun modo evincibile dal contesto normativo e sistematico, improntato piuttosto – e naturaliter – ad indiscutibile equiordinazione, seppur in un quadro necessariamente coordinato ed unitario e nel rispetto dei corrispondenti poteri e prerogativedi ciascun giudice.

In altre parole, senza necessità di approfondir e in questa sed e il tema, estremamente complesso, dell’attuale assetto dei rapporti tra l’esecuzione N. 31063/21R.G. singolare e la concorsualità nelle sue varie declinazioni, come da ultimo cristallizzata nel nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza (CCII), entrato in vigore il 15.7.2022 – e fermo restando che l ’ esecuzione forzata individuale è destinata ( di norma e tendenzialmente ) ad arrestarsi in presenza di una concomitante procedura concorsualenei confronti del medesimo debitore - , nel sistema vigente non è comunque rinvenibile alcuna norma che autorizz i, sul piano generale, il giudice della procedura di sovraindebitamento a di sporre direttamente e specificamente delle sorti di una determinata procedura esecutiva individuale, tanto da poter ordinare al giudice di questa l’arresto di ogni attività, e men che meno dichiarare l ’ improcedibilità e/o la nullità della procedura stessa, come inopinatamente richiesto nella specie dal Boschiroli: a tacer d’altro, l’evidente illegittimità di una tale interferenza nelle incoercibili prerogative e nella competenza funzionale di un altro organo giudiziario potrebbe comportare, per il giudice che abbia eventualmente adottatoun provvedimento di tal fatta, non irrilevanti conseguenze sul piano disciplinar e , nell ’ egida delle previsioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. e) ed ff), d.lgs. n. 109/2006(profili su cui si veda, per tutte, Cass., Sez.

Un.,n. 29202/2017). 3.4.2 – Quanto precede vale, in primo luogo, per la chiesta declaratoria di improcedibilità e/o nullità delle suddette procedure esecutive, giacché è ben noto che il processo esecutivo è caratterizzato “da un sistema chiuso, tipizzato ed inderogabile, di rimedi interni” (così, Cass. n. 7708/2014, in motivazione; nello stesso senso, Cass. n. 23182/2014; inoltre: Cass. n. 11172/2015, Cass. ord. n. 12242/2016, Cass. n. 5175/2018, Cass. ord. n. 11191/2019, Cass. n. 17661/2020, Cass., Sez.

U n . , n. 28387/20, punto 60 delle ragioni della N. 31063/21R.G. decisione; e ancora, da ultimo, Cass. n. 12466/2023 e Cass. n. 13362/2023): ne discende che le contestazioni sull’an exequatur (in tutto o in parte) o sul quomododell’azione esecutiva devono necessariamente essere proposte entro il momento finale del procedimento e , soprattutto, dinanzi allo stesso g.e. assegnatario del fascicolo, unico (in uno a quello delle eventuali opposizioni esecutive) investito della potestà di intervenire su quel procedimento e munito di competenza funzionale al riguardo. 3.4.3– Per quanto concerne invece la pur e richiesta sospensione dell e suddette procedure esecutiv e , occorre anzitutto richiama re la fondamentale distinzione tra sospensione “interna” ex art. 624 c.p.c. e quella “esterna” ex art. 623 c.p.c. (su cui si veda, per tutte, Cass. n. 8799/2023, in motivazione, par. 2.2 in particolare, ed ivi richiami), onde evid enziare che – nell ’ ipotesi considerata – viene in rilievo quest’ultima.

Ciò premesso, v’è da dire che la già descritta regola generale, secondo cui il giudice del sovraindebitamentonon può disporre la sospensione di una specifica procedura esecutiva,conosce almeno una ben circoscritt a eccezion e , nel caso – espressamente previsto dalla legge –del piano del consumatore, ex art. 12-bis, comma 2, legge n. 3/2012(così recita la norma , applicabile ratione temporis : “Quando, nelle moredella convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbepregiudicare la fattibilità del piano, il giudice,con lo stesso decreto, pu ò disporre la s ospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo ”) ; detta disposizione è stata sostanzialmente replicata , con adattamenti, da ll ’ art. 70, comma 4, CCII, con riguardo alla “proposta di ristrutturazione dei debiti del N. 31063/21R.G. consumatore”.

Si tratta di norma di natura certamente eccezionale, che si giustifica con la conclamata esigenza di salvaguardare la fattibilità del piano, tanto da comportare un così penetrante intervento delgiudice concorsuale sulle sorti di unospecifico procedimento pendente dinanzi ad altro giudice: questi non resta certo esautorato dalla relativa gestione e direzione, ex art. 484 c.p.c., ma deve prendere atto della causa di sospensione esterna, ex art. 623 c.p.c., e conseguentemente disporre, non senza averne verificato l’effettiva ricaduta sul procedimento stesso. 3.4.4 – Tuttavia, la discipli na sull ’ accordo di composizione della crisi (oggi, mutatis mutandis, del concordato minore, ex artt. 74 ss.

CCII) non reca una analoga disposizione.

Inogni caso, su un piano più generale, se anche il g.d. ha il potere di statuire, col decreto di apertura del procedimentodi accordo di composizione della crisi (oggi, del concordato minore), il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive in danno del soggetto sovraindebitato, ai sensi dell’art. 10, comma 2,lett. c), della legge n. 3/2012 [oggi, art. 78, comma 2, lett. d), CCII ] , con efficacia temporale limitata fino alla definitiva omologa, la relativa pronuncianon può mai avere un contenuto specifico, inerente cioè ad una ben individuata procedur a esecutiva; a seguito dell’adozione del divieto,con riguardo a procedura esecutiva già pendente (qualora, cioè, l’esecuzione abbia già avuto inizio, per essere stato effettuato il pignoramento, ex art. 491 c.p.c.),l’emissione del provvedimento di sospensione – meramente ricognitivo dei pres upposti di legge – spett erà esclusivamente al g.e. titolare del fascicolo dell ’ esecuzione stessa , ex art. 623 c.p.c., dovendo egli valutare se la causa di temporanea improseguibilità N. 31063/21R.G. (operante come causa di sospensione “esterna” , similmente a quanto già previsto in relazione agli effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo, ex art. 168 l.fall.) sussista o meno: ciò sempre che della sussistenza di detta causa “esterna” il g.e. sia stato tempestivamente informato.

Qualora il g.e., ciononostante, ritenga non operante la causa impeditiva in relazione alla specifica procedura in considerazione e, pertanto, decida di proseguire, occorre pur sempre che chi ne abbia interesse ( id est , principalmente, il debitore) proponga i necessari rimedi oppositivi “interni” al processo esecutivo per far valere la violazione del divieto in discorso , pena l’irretrattabilità degli effettidell’esecuzione forzata (si veda in termini , sul tema del concordato preventivo, rispetto all ’ esecuzione singolare portata a compimento nonostante il c.d. automatic staydi cui all’art. 168 l.fall., la recente Cass.n. 3850/2021).

Va da sé che detta improseguibilità non può che essere temporanea (oggi, peraltro,limitata alla durata complessiva delle misure protettive pari a 12 mesi, ex art. 8 CCII; per il passato, come già evidenziato, valevole fino all’omologa dell’accordo)e che la sort e definitiva dell ’ esecuzione singolare resta collegat a a quella della procedura di sovraindebitamento: qualora l ’ accordo giunga all’omologazione, esso è obbligatorio per tutti i creditori anteriori (compresi, evidentemente, quelli che abbiano già agito in executivis)ex art. 12, comma 3, legge n. 3/2012, tanto che, in sede di esecuzione dell ’ accordo, il giudice – verificata la conformità dell’atto dispositivo al programma liquidatorio – ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e di ogni altra formalità N. 31063/21R.G. pregiudizievole(art. 13, comma 3, l.cit.; oggi, per il concordato minore, art. 81, comma 2, CCII).

Qualora, invece, la procedura di sovraindebitamento non abbia buon esito, spetta al creditore procedente l’onere di chiedere l a ri attivazione del procedimento esecutivo, nelle forme di cui all’art. 627 c.p.c.(nella misura in cui tale norma disciplini ogni ipotesi di sospensione o analoga forma di temporanea non prosecuzione del processo esecutivo), per il suo seguito. 3.4.5– Considerazioni non dissimili , sul piano generale, potrebbero svolgersi con riguardo all’ipotesi della liquidazione del patrimonio, ex artt. 14-terss. legge n. 3/2012, ed in particolare in relazione al disposto dell’art. 14-quinquies, comma 2, lett. b), legge cit. ; ed ancor più in relazione alla “liquidazione controllata del sovraindebitato” oggi disciplinata dagli artt. 268 ss.

CCII, con specifico riguardo alla regola dettata dall’art. 270, comma 5, CCII; ma s e ne omette qui la disamina, perché le questioni esulano dall’ambito della presente pronuncia. 3.5 –Tirando le fila delle considerazioni che precedono, è dunque da escludere che il giudice del sovraindebitamento cremonese potesse adottare i provvedimenti di sospensione, o declaratori della improseguibilità e della nullità - per come richiesti dal Boschiroli - delle procedure esecutive pendenti a suo carico sia dinanzi al Tribunale di Cremona, che a quello di Bergamo: quel giudice, insomma, anziché entrare nel merito delle suddette domande (seppur disattendendole, per regioni sostanziali e di diritto intertemporale), avrebbe dovuto limitarsi ad evidenziare che i provvedimenti richiesti concernevano affari N. 31063/21R.G. non pendentidinanzi a lui e che giammai egli avrebbe potuto adottare, perché privo di ogni potere e competenza funzionale al riguardo.

Da tanto discende, dunque, la già rilevata carenza d’interesseex art. 100 c.p.c., nonché di decisività delle censure qui avanzate dal Boschiroli : la mancanza di competenza funzionale del giudice adito, rilevabile di ufficio anche nella presente sede (in difetto di contrario giudicato esplicito interno), in ordine allo specifico oggetto delle domande a lui rivolte, compo rta l ’ irrilevanza di quelle doglianze.

Infatti esse, quand’anche esse fossero fondate (ciò che peraltro in questa sede si lascia del tutto impregiudicato) e dunque, quand’anche il Tribunale collegiale cremonese avesse effettivamente errato nel corroborare quegli argomenti di natura sostanziale ed intertemporale, posti a base del rigetto delle istanze dello stesso Boschiroli da parte del g.d. , risulterebbero comunque irritualmente proposte a giudice funzionalmente incompetente e giammai l’odierno ricorrente potrebbe giovarsene.

Infatti, dette domande, per come originariamente proposte, vennero dirette ad un giudice –quello del sovraindebitamento – privo di ogni potere al riguardoe che in nessun modo avrebbe potuto accoglierle; la regressione del processo ad una nuova fase di merito, dunque, non potrebbe rivelare alcuna utilità per l’odierno ricorrente. 3.6– Pertanto, può affermarsi il seguente principio di diritto: I rapporti tra giudice dell’esecuzione singolare e giudice del sovraindebitamento, ex lege n. 3 del 2012 (applicabile ratione temporis), per l’ipotesi di contemporanea pendenza di procedure a carico del medesimo debitore, sono improntat i a piena equiordinazione, per quanto i rispettivi poteri debbano necessariamente coordinarsi, nel rispetto de lle specifiche disposizioni normative e delle N. 31063/21R.G. corrispondenti funzioni e prerogative di ciascun giudice.

Pertanto , qualora a carico del debitore, proponente un accordo di composizione della crisi, ai sensi degli artt. 6 ss. della legge cit., siano pendenti una o più procedure esecutive individuali, il giudice delegato della procedura concorsuale – col decreto di apertura della stessa, ex art. 10, comma 2, lett. c), l. cit., concorrendone i presupposti –può solo pronunciare il divieto di (iniziare o ) proseguire le azioni esecutive, fino alla definitiva omologazione dell’accordo, ma non ancheadottare provvedimenti direttamente incidenti sulle procedure stesse (come l o specifico ordine di sospensione, o la correlativa declaratoria di improseguibilità,o di nullità di una particolare procedura), riservati esclusivamente al giudice dell’esecuzione cui ognuna di dette procedure sono assegnate(ovvero al giudice delle eventuali opposizioni esecutiveproposte).

Ne discende che, ove il giudice delegato abbia pronunciato il divieto di proseguire le azioni esecutive, il giudice dell’esecuzione, che ne sia stato debitamenteinformato, è tenuto a sospendere il procedimento, previa verifica dei presupposti di cui all’art. 623 c.p.c.; tuttavia , nel caso di ritenuta insussistenza di questi, costituisce onere della parte interessata – che abbia ragione di contestare la decisione - opporsi al provvedimento con cu i lo stesso giudice dell’esecuzione abbia disposto il prosieguodella procedura, e con i rimedi previsti dagli artt. 615 ss. c.p.c., pena l ’ irretrattabilità de gli effetti dell’esecuzione forzata. 4.1 –In definitiva, il ricorso è inammissibile .

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 N. 31063/21R.G. maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P. Q. M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 6.500,00 per compensi, oltre € 200,00, oltre rimborso forfettario spese generaliin misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 31063/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che pure lo rappresenta e difendecome da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in personadel procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat a in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione , rappresentata e dife sa da ll ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso -controricorrente - avverso l’ordinanza collegiale delTribunale di Cremonadepositata il 7 . 10 .20 2 1 ; N. 31063/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 18.5.2023dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Con provvedimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Cremona omologò l’accordo di composizione della crisi ai sensi dell’art. 12 della legge n. 3/2012, proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] dei F.lli Boschiroli s.s. Con successive istanze depositate tra il 12.2 e il 14.4.2021, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], sia quale legale della società, sia quale suo socio illimitatamente responsabile, chiese al g.d. della procedura di sovraindebitamento disporsi la sospensione delle procedure esecutive immobiliari NN. 1/2016 e 255/2014 R.G.E, pendenti a suo carico dinanzi al Tribunale di Cremona, e N. 343/2016 R.G.E., pendente sempre a suo carico dinanzi al Tribunale di Bergamo, chiedendo altresì dichiararsi la loro improcedibilità e la nullità, per effetto del disposto dell’art. 7, comma 2-ter, introdotto dal d.l. n. 137/2020, conv. in legge n. 176/2020, secondo cui “L’accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili”. Il g.d. rigettò dette istanze con ordinanza del17.5.2021, rilevando che gli effetti dell’omologazione, riguardo ai soci illimitatamente responsabili, concernono soltanto le obbligazioni sociali, e non anche quelle personali (quali erano quelle del Boschiroli), e che la novella non era applicabile allaprocedura in discorso, in quanto non più pendente alla data della sua entrata in vigore. Il Tribunale di Cremona in composizione collegiale, con ordinanza resa ai sensi dell ’ art. 669 - terdecies c.p.c. in data 7.10.2021, rigettò il reclamo così proposto dalBoschiroli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria e procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., N. 31063/21R.G. intervenuta nelle suddette procedure esecutive, confermando il percorso motivazionale del primo giudice. Avverso detta ordinanza, ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sei motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell ’ art. 7, comma 2-ter, della legge n. 3/2012, nonché del principio di uguaglianza e parità di trattamento di cui all’art. 3 Cost., in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 , c . p . c ., per aver il Tribunale ritenuto, erroneamente, non applicabile la novella citata riguardo alla posizione di esso ricorrente, in quanto la pro c edura di sovraindebitamento della società era stata già definita. 1.2 – Con il secondo motivo si lamenta la n ullità e manifesta illogicità della “sentenza”, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4, c . p . c ., “ ladd ove ignora la ratio sottesa alle novità introdotte dalla L 176/20”.Ciò in quanto, a ritenere non estensibili gli affetti dell’accordo anche ai soci illimitatamente responsabili, sarebbe del tutto irrazionale per questi ultimi avviare la procedura di sovraindebitamentoriguardo alla società, se poi – come nella specie avvenuto, per effetto dell’intervento di [OSCURATO:PERSONA] SPV nelle procedure esecutive già pendenti –il socio dovrà comunque rispondere con i propri beni anche dei debiti sociali. 1.3 – Con il terzo e il quarto motivo si denuncia no la o messa , insufficiente e contraddittoria motivazione sulla questione della duplicazione dei crediti, nonché N. 31063/21R.G. la violazione del principio del ne bis in idem,in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5,c.p.c. 1.4 – Con il quinto e il sesto motivo , infine, si lamenta la n ullità del procedimento, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione , in relazione all’art. 360, comma 1,nn. 4 e 5, c . p . c ., per aver il Tribunale omesso di pronunciarsi sulle denunciate violazioni procedurali in cui era incorso il g.d. 2.1 –Preliminarmente, va rilevata la nullità della procura speciale rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] (abilitato a difendersi in proprio, ex art. 86 c.p.c.), oltre che a séstesso, anche all’avv. [OSCURATO:PERSONA]. A parte l’intuitiva inutilità (oltre che la stessa inconfigurabilità sul piano giuridico) di una procura a rappresentaresé stesso,in casi come quello qui descritto, emerge nella specie che la firma del rappresentandoBoschiroli, in calce alla procura, è stata autenticata dallo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in relazione ai poteri di autentica che, invece, avrebbero dovuto essere esercitati dall ’ altro difensore pure nominato , avv. [OSCURATO:PERSONA]; risulta infatti evidente che un simile potere non può essere esercitato dalla parte sostanziale, benché abilitata ex art. 86 c.p.c. Da tanto consegue che la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.depositata per conto del ricorrente, in quanto firmata digitalmente dal solo avv. [OSCURATO:PERSONA], è da considerarsitamquam non esset, provenendo da difensore non ritualmente investitodello ius postulandi. 3.1 – Ciò posto, il ricorso è inammissibile per una ragione preliminare ed assorbente, che impedisce la disamina del merito dei singoli motivi. In buona sostanza, con una serie di istanze presentate tra il febbraio e l ’ aprile del 2021, il Boschiroli ha chiesto al Tribunale di Cremona l ’ integrazione del N. 31063/21R.G. provvedimento di omologa dell’accordo proposto della [OSCURATO:PERSONA] dei F.lli Boschiroli s.s., ex art. 12 della legge n. 3/2012, adottato in data 12.8.2019. Con dette istanze – sul presupposto per cui gli effetti dell ’ accordo omologato dovevano estende rsi anche a d esso Boschiroli , quale socio illimitatamente responsabile, in forza della sopravvenienza normativa di cui al nuovo art. 7, comma 2-ter, della legge n. 3/2012 – , si è chiesto al g.d. della procedura stessa di ordinare l ’ arresto di ben determinate procedure esecutive individuali pendenti a carico dell ’ istante , non solo presso lo stesso Tribunale di Cremona, ma anche presso il Tribunal e di Bergamo, con conseguente declaratoria di improcedibilità e nullità delle stesse. Il g.d., a fronte di domande di tale tenore, le rigettò con provvedimento del 17.5.2021, ritene ndo di dover affrontare il merito delle question i poste ; in particolare, evidenziò che la normativa invocata non riguardava i debiti personali del socio, e che essa era comunque entrata in vigore in epoca successiva all’adozione del decreto di omologadell’accordo sociale, sicché , non essendo più pendente la procedura , i provvedimenti richiesti non potevano essere più adottati. Avverso detto provvedimento, il Boschirolipropose reclamo al Collegio, che lo rigettò, qualificandolo espressamente come reso ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. 3.2 –Senonché, l ’ art. 10, comma 6, della legge n. 3/2012, applicabile ratione temporis, stabilisce in linea generale che al procedimento di accordo di composizione della crisi si applica, in quanto compatibile, l’art. 737 c.p.c., pure prevedendo che il reclamo avverso gli atti del g.d. deve essere proposto al collegio e che di questo non può far parte il giudice che ha emesso il N. 31063/21R.G. provvedimento reclamato (analog he disposizion i v engono replicat e , con specifico riferimento alla revoca dell’accordo per frode o al l ’ omologa zione , rispettivamente, dall’art. 11, comma 5, e dall’art. 12, comma 4, della legge n. 3/2012). Quindi, a stretto rigore, il provvedimento adottatodal Tribunale di Cremona non può costituireuna ordinanza ex art. 669-terdecies c.p.c. ( la cui insegna, quale provvedimento cautelare, collide in modo inconfutabile con la natura certamente non cautelare dell’atto adottato dal g.d. nella specie ), bensì proprio un decreto collegiale, di natura camerale, reso con riferimento ad una procedura di sovraindebitamentoex lege n. 3/2012, benché il provvedimento reclamato sia stato adottato dal g.d. a procedura non più pendente, per essere già intervenuta l’omologa dell’accordo: d’altra parte, il Boschiroli ha nella sostanza prospettato la perdurante sussistenza del potere di provvedere in capo allo stesso g.d., investendolodelle suddette domande. 3.3 - Così riqualificato il provvedimento impugnato , e pur a prescindere dalla compiuta analisi circa la sua ricorribilità per cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost. (essendosi talvolta negata una simile possibilità, talaltra invece ammessa, in ragione dello specifico contenuto dello stesso decreto collegiale e della correlativa riscontrabilità dei requisiti della definitività e della decisorietà:per la prima opzione, si vedano, tra le altre, Cass. n. 27301/2022 e Cass. n. 30534/2018; per la seconda opzione, perseguita con specifico riguardo al piano del consumatore, si vedano invece Cass. n. 4451/2018 e, più di recente, Cass.n. 28013/2022), il ricorso è comunque inammissibile per difetto d’interesse, ex art. 100 c.p.c., nonchéper difetto di decisività, giacché il suo esame nel merito N. 31063/21R.G. non potrebbe comunque condurreal conseguimento di alcuna utilità per lo stesso ricorrente. 3.4.1- Invero, s ’ è già evidenziato che il Boschiroli ha ritenuto di poter chiedere al g.d. della procedura di sovraindebitamento della citata società l’emissione di provvedimenti direttamente incidenti in ben determinate e specifiche , evidentemente separate,procedure esecutive individuali pendenti in suo danno (e segnatamente, quelle iscritte ai NN. 255/2014 e 1/2016 R.G.E. presso il Tribunale di Cremona, nonché al N. 346/2016 R.G.E. presso il Tribunale di Bergamo):in particolare, per come precisato in ricorso, egli ha chiesto disporsi la loro sospensione, nonché la declaratoria di improcedibilità e d i nullità delle stesse. Nella sostanza, il Boschiroli s’è rivolto al giudice del sovraindebitamento come se lo stesso - sul presupposto implicito della indiscriminata prevalenza della prospettiva concorsuale, che talvolta s’è pure espressa in alcuna dottrina (e già con riguardo alla legge fallimentare) nel senso di un presunto ruolo “ancillare” e subalterno dell’esecuzione singolare, rispetto a quella collettiva - fosse investito di un potere immanente e sovraordinato rispetto a quello di direzione e controllo , spettante a ciascun giudice dell ’ esecuzione titolare d ei correlativi fascicoliprima emarginati, ai sensi dell’art. 484 c.p.c. Eppure, un tale potere non è in alcun modo evincibile dal contesto normativo e sistematico, improntato piuttosto – e naturaliter – ad indiscutibile equiordinazione, seppur in un quadro necessariamente coordinato ed unitario e nel rispetto dei corrispondenti poteri e prerogativedi ciascun giudice. In altre parole, senza necessità di approfondir e in questa sed e il tema, estremamente complesso, dell’attuale assetto dei rapporti tra l’esecuzione N. 31063/21R.G. singolare e la concorsualità nelle sue varie declinazioni, come da ultimo cristallizzata nel nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza (CCII), entrato in vigore il 15.7.2022 – e fermo restando che l ’ esecuzione forzata individuale è destinata ( di norma e tendenzialmente ) ad arrestarsi in presenza di una concomitante procedura concorsualenei confronti del medesimo debitore - , nel sistema vigente non è comunque rinvenibile alcuna norma che autorizz i, sul piano generale, il giudice della procedura di sovraindebitamento a di sporre direttamente e specificamente delle sorti di una determinata procedura esecutiva individuale, tanto da poter ordinare al giudice di questa l’arresto di ogni attività, e men che meno dichiarare l ’ improcedibilità e/o la nullità della procedura stessa, come inopinatamente richiesto nella specie dal Boschiroli: a tacer d’altro, l’evidente illegittimità di una tale interferenza nelle incoercibili prerogative e nella competenza funzionale di un altro organo giudiziario potrebbe comportare, per il giudice che abbia eventualmente adottatoun provvedimento di tal fatta, non irrilevanti conseguenze sul piano disciplinar e , nell ’ egida delle previsioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. e) ed ff), d.lgs. n. 109/2006(profili su cui si veda, per tutte, Cass., Sez. Un.,n. 29202/2017). 3.4.2 – Quanto precede vale, in primo luogo, per la chiesta declaratoria di improcedibilità e/o nullità delle suddette procedure esecutive, giacché è ben noto che il processo esecutivo è caratterizzato “da un sistema chiuso, tipizzato ed inderogabile, di rimedi interni” (così, Cass. n. 7708/2014, in motivazione; nello stesso senso, Cass. n. 23182/2014; inoltre: Cass. n. 11172/2015, Cass. ord. n. 12242/2016, Cass. n. 5175/2018, Cass. ord. n. 11191/2019, Cass. n. 17661/2020, Cass., Sez. U n . , n. 28387/20, punto 60 delle ragioni della N. 31063/21R.G. decisione; e ancora, da ultimo, Cass. n. 12466/2023 e Cass. n. 13362/2023): ne discende che le contestazioni sull’an exequatur (in tutto o in parte) o sul quomododell’azione esecutiva devono necessariamente essere proposte entro il momento finale del procedimento e , soprattutto, dinanzi allo stesso g.e. assegnatario del fascicolo, unico (in uno a quello delle eventuali opposizioni esecutive) investito della potestà di intervenire su quel procedimento e munito di competenza funzionale al riguardo. 3.4.3– Per quanto concerne invece la pur e richiesta sospensione dell e suddette procedure esecutiv e , occorre anzitutto richiama re la fondamentale distinzione tra sospensione “interna” ex art. 624 c.p.c. e quella “esterna” ex art. 623 c.p.c. (su cui si veda, per tutte, Cass. n. 8799/2023, in motivazione, par. 2.2 in particolare, ed ivi richiami), onde evid enziare che – nell ’ ipotesi considerata – viene in rilievo quest’ultima. Ciò premesso, v’è da dire che la già descritta regola generale, secondo cui il giudice del sovraindebitamentonon può disporre la sospensione di una specifica procedura esecutiva,conosce almeno una ben circoscritt a eccezion e , nel caso – espressamente previsto dalla legge –del piano del consumatore, ex art. 12-bis, comma 2, legge n. 3/2012(così recita la norma , applicabile ratione temporis : “Quando, nelle moredella convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbepregiudicare la fattibilità del piano, il giudice,con lo stesso decreto, pu ò disporre la s ospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo ”) ; detta disposizione è stata sostanzialmente replicata , con adattamenti, da ll ’ art. 70, comma 4, CCII, con riguardo alla “proposta di ristrutturazione dei debiti del N. 31063/21R.G. consumatore”. Si tratta di norma di natura certamente eccezionale, che si giustifica con la conclamata esigenza di salvaguardare la fattibilità del piano, tanto da comportare un così penetrante intervento delgiudice concorsuale sulle sorti di unospecifico procedimento pendente dinanzi ad altro giudice: questi non resta certo esautorato dalla relativa gestione e direzione, ex art. 484 c.p.c., ma deve prendere atto della causa di sospensione esterna, ex art. 623 c.p.c., e conseguentemente disporre, non senza averne verificato l’effettiva ricaduta sul procedimento stesso. 3.4.4 – Tuttavia, la discipli na sull ’ accordo di composizione della crisi (oggi, mutatis mutandis, del concordato minore, ex artt. 74 ss. CCII) non reca una analoga disposizione. Inogni caso, su un piano più generale, se anche il g.d. ha il potere di statuire, col decreto di apertura del procedimentodi accordo di composizione della crisi (oggi, del concordato minore), il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive in danno del soggetto sovraindebitato, ai sensi dell’art. 10, comma 2,lett. c), della legge n. 3/2012 [oggi, art. 78, comma 2, lett. d), CCII ] , con efficacia temporale limitata fino alla definitiva omologa, la relativa pronuncianon può mai avere un contenuto specifico, inerente cioè ad una ben individuata procedur a esecutiva; a seguito dell’adozione del divieto,con riguardo a procedura esecutiva già pendente (qualora, cioè, l’esecuzione abbia già avuto inizio, per essere stato effettuato il pignoramento, ex art. 491 c.p.c.),l’emissione del provvedimento di sospensione – meramente ricognitivo dei pres upposti di legge – spett erà esclusivamente al g.e. titolare del fascicolo dell ’ esecuzione stessa , ex art. 623 c.p.c., dovendo egli valutare se la causa di temporanea improseguibilità N. 31063/21R.G. (operante come causa di sospensione “esterna” , similmente a quanto già previsto in relazione agli effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo, ex art. 168 l.fall.) sussista o meno: ciò sempre che della sussistenza di detta causa “esterna” il g.e. sia stato tempestivamente informato. Qualora il g.e., ciononostante, ritenga non operante la causa impeditiva in relazione alla specifica procedura in considerazione e, pertanto, decida di proseguire, occorre pur sempre che chi ne abbia interesse ( id est , principalmente, il debitore) proponga i necessari rimedi oppositivi “interni” al processo esecutivo per far valere la violazione del divieto in discorso , pena l’irretrattabilità degli effettidell’esecuzione forzata (si veda in termini , sul tema del concordato preventivo, rispetto all ’ esecuzione singolare portata a compimento nonostante il c.d. automatic staydi cui all’art. 168 l.fall., la recente Cass.n. 3850/2021). Va da sé che detta improseguibilità non può che essere temporanea (oggi, peraltro,limitata alla durata complessiva delle misure protettive pari a 12 mesi, ex art. 8 CCII; per il passato, come già evidenziato, valevole fino all’omologa dell’accordo)e che la sort e definitiva dell ’ esecuzione singolare resta collegat a a quella della procedura di sovraindebitamento: qualora l ’ accordo giunga all’omologazione, esso è obbligatorio per tutti i creditori anteriori (compresi, evidentemente, quelli che abbiano già agito in executivis)ex art. 12, comma 3, legge n. 3/2012, tanto che, in sede di esecuzione dell ’ accordo, il giudice – verificata la conformità dell’atto dispositivo al programma liquidatorio – ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e di ogni altra formalità N. 31063/21R.G. pregiudizievole(art. 13, comma 3, l.cit.; oggi, per il concordato minore, art. 81, comma 2, CCII). Qualora, invece, la procedura di sovraindebitamento non abbia buon esito, spetta al creditore procedente l’onere di chiedere l a ri attivazione del procedimento esecutivo, nelle forme di cui all’art. 627 c.p.c.(nella misura in cui tale norma disciplini ogni ipotesi di sospensione o analoga forma di temporanea non prosecuzione del processo esecutivo), per il suo seguito. 3.4.5– Considerazioni non dissimili , sul piano generale, potrebbero svolgersi con riguardo all’ipotesi della liquidazione del patrimonio, ex artt. 14-terss. legge n. 3/2012, ed in particolare in relazione al disposto dell’art. 14-quinquies, comma 2, lett. b), legge cit. ; ed ancor più in relazione alla “liquidazione controllata del sovraindebitato” oggi disciplinata dagli artt. 268 ss. CCII, con specifico riguardo alla regola dettata dall’art. 270, comma 5, CCII; ma s e ne omette qui la disamina, perché le questioni esulano dall’ambito della presente pronuncia. 3.5 –Tirando le fila delle considerazioni che precedono, è dunque da escludere che il giudice del sovraindebitamento cremonese potesse adottare i provvedimenti di sospensione, o declaratori della improseguibilità e della nullità - per come richiesti dal Boschiroli - delle procedure esecutive pendenti a suo carico sia dinanzi al Tribunale di Cremona, che a quello di Bergamo: quel giudice, insomma, anziché entrare nel merito delle suddette domande (seppur disattendendole, per regioni sostanziali e di diritto intertemporale), avrebbe dovuto limitarsi ad evidenziare che i provvedimenti richiesti concernevano affari N. 31063/21R.G. non pendentidinanzi a lui e che giammai egli avrebbe potuto adottare, perché privo di ogni potere e competenza funzionale al riguardo. Da tanto discende, dunque, la già rilevata carenza d’interesseex art. 100 c.p.c., nonché di decisività delle censure qui avanzate dal Boschiroli : la mancanza di competenza funzionale del giudice adito, rilevabile di ufficio anche nella presente sede (in difetto di contrario giudicato esplicito interno), in ordine allo specifico oggetto delle domande a lui rivolte, compo rta l ’ irrilevanza di quelle doglianze. Infatti esse, quand’anche esse fossero fondate (ciò che peraltro in questa sede si lascia del tutto impregiudicato) e dunque, quand’anche il Tribunale collegiale cremonese avesse effettivamente errato nel corroborare quegli argomenti di natura sostanziale ed intertemporale, posti a base del rigetto delle istanze dello stesso Boschiroli da parte del g.d. , risulterebbero comunque irritualmente proposte a giudice funzionalmente incompetente e giammai l’odierno ricorrente potrebbe giovarsene. Infatti, dette domande, per come originariamente proposte, vennero dirette ad un giudice –quello del sovraindebitamento – privo di ogni potere al riguardoe che in nessun modo avrebbe potuto accoglierle; la regressione del processo ad una nuova fase di merito, dunque, non potrebbe rivelare alcuna utilità per l’odierno ricorrente. 3.6– Pertanto, può affermarsi il seguente principio di diritto: I rapporti tra giudice dell’esecuzione singolare e giudice del sovraindebitamento, ex lege n. 3 del 2012 (applicabile ratione temporis), per l’ipotesi di contemporanea pendenza di procedure a carico del medesimo debitore, sono improntat i a piena equiordinazione, per quanto i rispettivi poteri debbano necessariamente coordinarsi, nel rispetto de lle specifiche disposizioni normative e delle N. 31063/21R.G. corrispondenti funzioni e prerogative di ciascun giudice. Pertanto , qualora a carico del debitore, proponente un accordo di composizione della crisi, ai sensi degli artt. 6 ss. della legge cit., siano pendenti una o più procedure esecutive individuali, il giudice delegato della procedura concorsuale – col decreto di apertura della stessa, ex art. 10, comma 2, lett. c), l. cit., concorrendone i presupposti –può solo pronunciare il divieto di (iniziare o ) proseguire le azioni esecutive, fino alla definitiva omologazione dell’accordo, ma non ancheadottare provvedimenti direttamente incidenti sulle procedure stesse (come l o specifico ordine di sospensione, o la correlativa declaratoria di improseguibilità,o di nullità di una particolare procedura), riservati esclusivamente al giudice dell’esecuzione cui ognuna di dette procedure sono assegnate(ovvero al giudice delle eventuali opposizioni esecutiveproposte). Ne discende che, ove il giudice delegato abbia pronunciato il divieto di proseguire le azioni esecutive, il giudice dell’esecuzione, che ne sia stato debitamenteinformato, è tenuto a sospendere il procedimento, previa verifica dei presupposti di cui all’art. 623 c.p.c.; tuttavia , nel caso di ritenuta insussistenza di questi, costituisce onere della parte interessata – che abbia ragione di contestare la decisione - opporsi al provvedimento con cu i lo stesso giudice dell’esecuzione abbia disposto il prosieguodella procedura, e con i rimedi previsti dagli artt. 615 ss. c.p.c., pena l ’ irretrattabilità de gli effetti dell’esecuzione forzata. 4.1 –In definitiva, il ricorso è inammissibile . Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 N. 31063/21R.G. maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 6.500,00 per compensi, oltre € 200,00, oltre rimborso forfettario spese generaliin misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un
Sentenza Cassazione n. 22715/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris